Riders e tutele del lavoro: la Cassazione ribadisce i principi del 2020

La Sezione Lavoro conferma l’applicabilità della disciplina subordinata ai fattorini delle piattaforme digitali: i tre requisiti chiave e le implicazioni per aziende e lavoratori Con la sentenza n. 28772 del 31 ottobre 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla qualificazione dei rapporti di lavoro dei riders, confermando l’orientamento già espresso nel celebre caso del 2020. La decisione rappresenta un importante punto di riferimento per comprendere quando i lavoratori delle piattaforme digitali hanno diritto alle tutele previste per il lavoro subordinato, nonostante la formale qualificazione del rapporto come collaborazione autonoma. Il caso alla base della sentenza La vicenda riguarda un gruppo di lavoratori che avevano prestato la propria attività per una società di food delivery, stipulando contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato. I riders avevano chiesto al Tribunale di Torino di accertare che i loro rapporti di lavoro rientrassero nella fattispecie prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, disposizione che consente di applicare la disciplina del lavoro subordinato anche a rapporti formalmente autonomi quando ricorrono determinate condizioni. Il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello di Torino avevano accolto le richieste dei lavoratori, riconoscendo loro il diritto a percepire la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale del terziario. La società aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando l’interpretazione data dai giudici di merito ai requisiti richiesti dalla legge. I tre pilastri della tutela: personalità, continuità, etero-organizzazione L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 81 del 2015 rappresenta una norma particolarmente innovativa nel panorama giuslavoristico italiano. Non introduce un nuovo tipo di contratto, una sorta di “terzo genere” tra autonomia e subordinazione, ma costituisce una norma di disciplina che rende applicabile la tutela del lavoro subordinato a rapporti che possono legittimamente essere configurati come autonomi, quando presentano tre caratteristiche specifiche: prestazione esclusivamente personale, continuità e modalità di esecuzione organizzate dal committente. La Suprema Corte ha chiarito che questi requisiti devono essere valutati con particolare attenzione alla realtà concreta del rapporto di lavoro, guardando oltre la qualificazione formale del contratto. Il carattere personale della prestazione non viene meno per il semplice fatto che il rider utilizza un proprio mezzo di trasporto, sia esso una bicicletta o uno scooter, con i relativi costi di manutenzione a proprio carico. La Cassazione ha spiegato che questo requisito deve essere inteso come assenza della possibilità per il collaboratore di avvalersi di propri ausiliari per eseguire le consegne. È il rider che conduce personalmente il veicolo e concorre a determinare il tempo di consegna: il mezzo non svolge autonomamente la prestazione, ma è lo strumento attraverso cui il lavoratore esegue personalmente la propria attività. La continuità delle prestazioni rappresenta il secondo requisito essenziale. Sul punto, la società ricorrente aveva sostenuto che questo elemento potesse configurarsi solo in presenza di un obbligo di disponibilità del lavoratore, circostanza pacificamente esclusa nel caso concreto. La Corte ha rigettato questa tesi, chiarendo che la continuità va intesa in senso ampio, non diversamente da quanto avviene per le collaborazioni coordinate e continuative tradizionali disciplinate dall’articolo 409 numero 3 del codice di procedura civile. Nel caso specifico, i contratti avevano una durata di diversi mesi, elemento che di per sé integra il requisito della continuità. La Suprema Corte ha inoltre precisato che la continuità deve essere valutata non tanto in base alla media dei turni effettivamente svolti su base mensile, quanto piuttosto al numero di turni che ciascun lavoratore ha “opzionato”, ossia per i quali si è reso disponibile, considerando che la piattaforma si riservava comunque la facoltà di selezionare un rider diverso da quello che si era candidato per la consegna. L’etero-organizzazione costituisce l’elemento davvero qualificante della fattispecie prevista dal legislatore del 2015. Si tratta del requisito che distingue in modo decisivo l’ambito di applicazione della disciplina del lavoro autonomo da quello della disciplina del lavoro subordinato. La Cassazione ha ribadito che l’etero-organizzazione deve essere valutata nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, non in quella genetica di formazione del contratto. Il fatto che il rider abbia una certa libertà nella scelta se accettare o meno le singole consegne non esclude che, una volta accettata la prestazione, le sue modalità di esecuzione siano interamente determinate dalla piattaforma. Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva accertato che il servizio di consegna era gestito attraverso un algoritmo elaborato dalla società, il cui funzionamento era costantemente monitorato dall’azienda. La piattaforma organizzava tempi e luoghi di lavoro, imponendo al lavoratore di eseguire la consegna entro un termine tassativo di trenta minuti dall’orario indicato per il ritiro del cibo, sotto comminatoria di penale. Questi elementi hanno consentito di ritenere sussistente il requisito dell’etero-organizzazione. Il riferimento “ai tempi e ai luoghi”: una formula esemplificativa Un aspetto particolarmente interessante della sentenza riguarda l’interpretazione dell’originaria formulazione dell’articolo 2 del decreto 81 del 2015, che faceva riferimento all’organizzazione “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. La Cassazione ha confermato quanto già affermato nel precedente del 2020, chiarendo che tale riferimento aveva valore meramente esemplificativo, come dimostrato dall’uso dell’avverbio “anche” e dalla successiva soppressione dell’inciso operata dal decreto legge 101 del 2019, convertito nella legge 128 del 2019. In altri termini, può sussistere etero-organizzazione rilevante anche quando il committente non determini direttamente i tempi e i luoghi della prestazione, purché organizzi unilateralmente altre modalità esecutive del rapporto. Come ha precisato la Suprema Corte, le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa sono, nell’era della rivoluzione digitale, sempre meno significative anche per distinguere l’autonomia dalla subordinazione. Una norma contro le elusioni, ma anche uno strumento rimediale La Cassazione ha sottolineato che l’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015 non serve solo a prevenire comportamenti elusivi da parte dei datori di lavoro, ma svolge anche una funzione rimediale. Il legislatore ha inteso assicurare al lavoratore la protezione propria del lavoro subordinato quando questi si trovi ad operare in una “zona grigia” tra autonomia e subordinazione, caratterizzata da elementi di debolezza contrattuale che giustificano l’estensione delle tutele tipiche del lavoro dipendente. Questo significa che non è necessario dimostrare un intento fraudolento dell’azienda: è sufficiente che ricorrano i
Superbonus e Vendita dell’Immobile Donato: Attenzione alla Plusvalenza Tassabile

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la donazione non equivale alla successione: chi vende rischia la tassazione anche se l’immobile fu ricevuto in regalo Avete ricevuto in donazione un immobile, ci avete fatto lavori importanti con il Superbonus e ora state pensando di venderlo? Fermatevi un attimo. Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate potrebbe cambiarvi i piani, o almeno farvi rivedere i calcoli. La Risoluzione n. 62 del 30 ottobre 2025 ha infatti chiarito un aspetto cruciale che molti proprietari potrebbero aver sottovalutato. La situazione è questa: un contribuente aveva ricevuto nel 2012 un appartamento in donazione dalla madre. L’immobile non è mai stato utilizzato come abitazione principale. Tra il 2020 e il 2024, il proprietario ha eseguito importanti interventi edilizi usufruendo della detrazione del centodieci per cento prevista dal celebre Superbonus. Ora, volendo vendere l’immobile, si è chiesto se questa vendita generi una plusvalenza imponibile, cioè un guadagno da dichiarare e tassare. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata chiara: sì, la plusvalenza è tassabile. Ma per capire perché, dobbiamo fare un passo indietro e comprendere la nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024. La nuova tassazione delle plusvalenze immobiliari dopo il Superbonus L’articolo 1, commi da 64 a 67, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per chi vende immobili che hanno beneficiato del Superbonus. La norma ha infatti inserito nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi una nuova lettera, la b-bis all’articolo 67, comma 1. Questa disposizione stabilisce che sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate vendendo immobili su cui sono stati eseguiti interventi agevolati dal Superbonus, quando la vendita avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori. In termini pratici, questo significa che se avete fatto lavori con il Superbonus e vendete l’immobile prima che siano trascorsi dieci anni dalla fine del cantiere, dovrete pagare le tasse sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo originario dell’immobile. Una regola che mira a evitare speculazioni su immobili valorizzati grazie a incentivi fiscali particolarmente generosi. Le eccezioni che fanno la differenza Non tutti gli immobili ristrutturati con il Superbonus sono però soggetti a questa tassazione. Il legislatore ha previsto due importanti esclusioni. La prima riguarda gli immobili acquisiti per successione: se avete ereditato la casa, la plusvalenza derivante dalla vendita non è tassabile, anche se avete fatto lavori con il Superbonus. La seconda eccezione protegge chi ha utilizzato l’immobile come abitazione principale, propria o di un familiare, per la maggior parte dei dieci anni precedenti alla vendita. Se il periodo tra l’acquisto e la vendita è inferiore a dieci anni, basta che l’immobile sia stato abitazione principale per la maggior parte di questo periodo più breve. Ed è proprio qui che si colloca il caso esaminato dalla Risoluzione n. 62/2025. Il contribuente sosteneva che, poiché la madre aveva ricevuto l’immobile per successione dal proprio coniuge, la plusvalenza non dovesse essere tassata. Purtroppo per lui, l’Agenzia delle Entrate ha respinto questa interpretazione. Donazione e successione: una differenza che conta Il punto centrale della questione è la distinzione tra donazione e successione. Quando un immobile viene trasferito per successione, significa che il beneficiario lo riceve a seguito della morte del precedente proprietario, attraverso il meccanismo dell’eredità. La donazione, invece, è un contratto con cui il donante trasferisce volontariamente, e da vivo, un proprio bene al donatario. Questa differenza, che può sembrare puramente tecnica, ha conseguenze fiscali decisive. La norma sul Superbonus esclude dalla tassazione solo gli immobili acquisiti per successione, non quelli ricevuti in donazione. L’Agenzia delle Entrate è stata chiara: il fatto che la madre del contribuente avesse a sua volta ereditato l’immobile è irrilevante. Ciò che conta è come il cedente, cioè chi vende, ha acquisito il bene. Se lo ha ricevuto in donazione, come nel caso in esame, l’esclusione non opera. Come si calcola la plusvalenza tassabile Stabilito che la plusvalenza è imponibile, bisogna capire come calcolarla. L’articolo 68 del TUIR, modificato anch’esso dalla Legge di Bilancio 2024, fornisce le regole. La plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto o costo di costruzione, aumentato di tutti i costi inerenti all’immobile. Per gli immobili ricevuti in donazione, come nel nostro caso, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante. Quindi, nel calcolo della plusvalenza si dovrà considerare quanto la madre aveva originariamente speso per acquisire l’immobile, non il valore al momento della donazione. Un aspetto particolare riguarda il trattamento delle spese sostenute per i lavori con Superbonus. Se la vendita avviene entro cinque anni dalla conclusione degli interventi, e si è usufruito della detrazione al centodieci per cento con cessione del credito o sconto in fattura, queste spese non possono essere computate tra i costi che riducono la plusvalenza. Se invece sono trascorsi più di cinque anni, si può considerare il cinquanta per cento di tali spese. Inoltre, se l’immobile è stato acquisito o costruito da oltre cinque anni alla data della cessione, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione può essere rivalutato in base all’inflazione. Le implicazioni pratiche per i proprietari Questa interpretazione ha conseguenze importanti per molti contribuenti. Chi ha ricevuto un immobile in donazione, lo ha ristrutturato con il Superbonus senza adibirlo ad abitazione principale e ora intende venderlo, deve mettere in conto la tassazione della plusvalenza. Il guadagno realizzato dalla vendita non sarà interamente nelle vostre tasche: una parte andrà al fisco. La situazione cambia se l’immobile fosse stato ricevuto per successione anziché per donazione. In quel caso, la vendita non genererebbe alcuna plusvalenza tassabile, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti lavori con il Superbonus. Allo stesso modo, se l’immobile, anche se ricevuto in donazione, fosse stato utilizzato come abitazione principale per il periodo richiesto dalla legge, la plusvalenza sarebbe esente. Chi si trova nella situazione descritta dalla risoluzione deve quindi valutare attentamente la convenienza della vendita. Potrebbe essere opportuno attendere che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione dei lavori, quando la norma sulla tassazione delle plusvalenze da Superbonus non sarà più
Responsabilità dell’avvocato: non basta un orientamento giurisprudenziale, deve essere quello prevalente

La Cassazione chiarisce quando l’avvocato risponde per la scelta di una strategia difensiva inadeguata, anche se tecnicamente “opinabile” Con un’importante pronuncia dello scorso ottobre, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di responsabilità professionale dell’avvocato: il professionista è tenuto ad adottare la linea difensiva più adeguata all’interesse del cliente, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente, anche quando personalmente non lo condivida. La sentenza numero 28406 del 27 ottobre 2025, emessa dalla Terza Sezione Civile, offre l’occasione per riflettere sui confini della diligenza professionale forense e sulle conseguenze di scelte strategiche errate. La vicenda alla base della decisione La controversia riguardava un cliente che aveva affidato al proprio avvocato la tutela dei propri diritti ereditari. Alla morte della madre, il cliente aveva scoperto che questa aveva trasferito l’unico immobile di sua proprietà a un’altra figlia e al genero mediante un contratto di vendita a prezzo simbolico, lesivo della quota di legittima a lui spettante. Il professionista aveva consigliato di proporre un ricorso per sequestro giudiziario o conservativo dell’immobile, prospettando un’azione diretta a far accertare il carattere simulato del contratto di vendita e a far dichiarare la nullità per difetto di forma del contratto dissimulato di donazione. La strategia si fondava sull’idea che la donazione indiretta, realizzata mediante vendita a prezzo vile, richiedesse la forma solenne dell’atto pubblico con testimoni prevista per le donazioni tipiche. Il Tribunale aveva però respinto l’istanza cautelare, rilevando l’assenza dei presupposti necessari. Dopo questa sconfitta processuale, il cliente aveva sostenuto spese per oltre ottomila euro e aveva dovuto revocare il mandato, affidandosi a un nuovo professionista. Quest’ultimo aveva correttamente esercitato l’azione di riduzione prevista dagli articoli 533 e seguenti del codice civile, ottenendo la reintegrazione della quota di legittima per un importo di circa quarantaseimila euro. Il cliente aveva quindi citato in giudizio il primo avvocato per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta professionale inadeguata. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del professionista, ma la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, escludendo la colpa dell’avvocato sul presupposto che la sua strategia si fondasse su un orientamento giurisprudenziale minoritario ma comunque esistente. Il principio affermato dalla Cassazione La Suprema Corte ha accolto il ricorso del cliente, cassando la sentenza d’appello e affermando un principio di grande rilevanza pratica. Gli obblighi professionali dell’avvocato, pur essendo obblighi di mezzi e non di risultato, richiedono che il professionista operi con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, assicurando che la scelta difensiva cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. In particolare, la Cassazione ha chiarito che l’avvocato deve adottare mezzi difensivi che non solo non risultino pregiudizievoli per il cliente, ma si rivelino come i più adeguati rispetto al raggiungimento del risultato perseguito. Questo significa che il professionista non può limitarsi a individuare una qualsiasi interpretazione giuridica astrattamente sostenibile, ma deve orientarsi verso quella che offre le maggiori probabilità di successo alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato. Il punto cruciale della decisione riguarda il comportamento che l’avvocato deve tenere di fronte a una questione giuridica su cui esistono orientamenti contrastanti. Secondo i giudici di legittimità, quando una soluzione giuridica, pur opinabile e magari non condivisa dal professionista, sia stata tuttavia affermata dalla giurisprudenza consolidata, l’avvocato non è esentato dal tenerne conto. Al contrario, deve porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze sfavorevoli per il proprio assistito derivanti dalla prevedibile applicazione dell’orientamento ermeneutico prevalente. Nel caso specifico, l’avvocato aveva basato la propria strategia su un orientamento giurisprudenziale ormai definitivamente superato. La tesi secondo cui il contratto misto di vendita e donazione richiederebbe la forma solenne dell’atto pubblico con testimoni era stata sostenuta da alcune pronunce della Cassazione risalenti agli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. Tuttavia, dall’inizio del nuovo millennio si era affermato e consolidato l’orientamento contrario, divenuto autentico “diritto vivente”: per le donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico con testimoni prevista dall’articolo 782 del codice civile, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato. La Corte ha dunque censurato la sentenza d’appello per aver fondato l’esclusione della responsabilità professionale sulla mera esistenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole, senza considerare che tale orientamento era ormai da tempo superato e opposto a quello consolidatosi da quasi due decenni. L’avvocato, non tenendo conto dell’incompatibilità del mezzo difensivo adottato con la regola di diritto vivente, aveva posto in essere una strategia processuale destinata a produrre conseguenze sfavorevoli per il cliente. Le implicazioni pratiche per professionisti e clienti Questa pronuncia ha importanti ricadute operative per gli avvocati. Il principio affermato impone al professionista un dovere di aggiornamento costante sulla giurisprudenza, con particolare attenzione agli orientamenti consolidati e alle evoluzioni interpretative. Non è sufficiente individuare una tesi astrattamente sostenibile o un precedente isolato: occorre valutare quale sia l’orientamento prevalente e ragionevolmente prevedibile che il giudice applicherà. Sul piano della responsabilità professionale, la sentenza chiarisce che la colpa dell’avvocato può configurarsi anche quando la strategia adottata si fondi su un orientamento minoritario o superato, se questo comporta conseguenze pregiudizievoli per il cliente. Il riferimento agli articoli 1176, secondo comma, e 2236 del codice civile va quindi interpretato nel senso che il professionista risponde quando non adotta la soluzione più adeguata all’interesse del cliente, conformemente al diritto vivente. Per i clienti, la decisione rappresenta un’importante garanzia: possono legittimamente attendersi che il proprio difensore non si limiti a individuare una qualsiasi tesi astrattamente sostenibile, ma orienti la strategia difensiva verso le soluzioni che offrono le maggiori probabilità di successo, tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati. Quando ciò non avviene, con conseguente pregiudizio per gli interessi del cliente, la responsabilità professionale può essere invocata. La sentenza suggerisce anche una riflessione più ampia sul rapporto tra autonomia professionale dell’avvocato e dovere di conformarsi al diritto vivente. Il professionista conserva certamente la libertà di proporre interpretazioni innovative o di contestare orientamenti consolidati quando ciò sia nell’interesse del cliente e vi siano margini concreti di successo. Tuttavia, quando un orientamento si sia definitivamente cristallizzato, la scelta di ignorarlo in favore di tesi minoritarie e superate può integrare inadempimento degli
“Visto e piaciuto” non salva il venditore in mala fede: la Cassazione tutela chi acquista veicoli usati

La Suprema Corte conferma che la clausola contrattuale non esonera dalla garanzia quando i difetti sono stati occultati dolosamente dal venditore Un acquirente compra un autocarro usato, lo esamina prima della vendita e firma il contratto con la classica clausola “visto e piaciuto”. Durante il viaggio di ritorno, però, il veicolo manifesta gravi problemi di marcia. Le verifiche successive rivelano che la struttura portante presentava danni significativi, abilmente nascosti da una riverniciatura. A questo punto sorge la domanda: la clausola “visto e piaciuto” protegge il venditore anche quando ha deliberatamente occultato i difetti? La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27968/2025 pubblicata il 21 ottobre 2025, ha fornito una risposta chiara: no, il venditore in mala fede non può invocare questa clausola per sottrarsi alle proprie responsabilità. La clausola “visto e piaciuto”: cos’è e come funziona La clausola “visto e piaciuto” è una delle più diffuse nei contratti di compravendita, specialmente quando si tratta di beni usati come automobili, macchinari o immobili. Con questa espressione, l’acquirente dichiara di aver esaminato personalmente il bene e di accettarlo nelle condizioni in cui si trova al momento della vendita. L’articolo 1490, secondo comma, del Codice civile stabilisce che il venditore può essere esonerato dalla garanzia per i vizi della cosa venduta mediante un’apposita pattuizione. La clausola “visto e piaciuto” rappresenta proprio una di queste pattuizioni: in sostanza, l’acquirente rinuncia preventivamente a contestare eventuali difetti che avrebbe potuto riscontrare con un’ispezione accurata. Questo meccanismo ha una sua logica: quando si acquista un bene usato a un prezzo ribassato proprio in considerazione del suo stato, è ragionevole che l’acquirente si assuma il rischio di alcuni difetti. Il venditore, dal canto suo, può vendere “come visto” senza doversi preoccupare di ogni minimo problema. Il limite della mala fede: quando la clausola non protegge più La Cassazione ha però ribadito un principio fondamentale: la clausola “visto e piaciuto” perde ogni efficacia quando il venditore ha taciuto in mala fede i vizi del bene, soprattutto se questi sono stati deliberatamente occultati e vengono scoperti solo dopo l’utilizzo della cosa. Nel caso esaminato dalla Seconda Sezione Civile, il venditore aveva fatto riverniciare la carrozzeria dell’autocarro proprio per mascherare i danni strutturali. Questa condotta è stata ritenuta dalla Corte di merito un vero e proprio occultamento doloso dei difetti. La riverniciatura non era un normale intervento di manutenzione estetica, ma uno stratagemma per nascondere problemi gravi che avrebbero dovuto essere dichiarati all’acquirente. La Suprema Corte ha confermato questo ragionamento, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui la buona fede contrattuale impone al venditore di non ingannare l’acquirente. Se i vizi sono stati intenzionalmente celati, la clausola “visto e piaciuto” diventa inapplicabile e il venditore resta pienamente responsabile, potendo l’acquirente ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato. Il certificato di revisione non è una garanzia assoluta Un aspetto interessante della sentenza riguarda il valore probatorio del certificato di revisione. Il venditore aveva sostenuto che il veicolo aveva superato la revisione il giorno prima della vendita, e quindi non poteva presentare i difetti lamentati dall’acquirente. La Cassazione ha chiarito che il certificato di revisione fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto di quanto è stato direttamente verificato durante il controllo tecnico. In altri termini, il certificato attesta che il veicolo è conforme alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza stradale, ma non esclude la presenza di altri vizi che possono emergere successivamente o che non rientrano nell’ambito specifico della revisione. Nel caso concreto, i danni alla struttura portante erano stati occultati dalla riverniciatura e non erano emersi durante la revisione, che ha uno scopo diverso rispetto a una perizia approfondita sullo stato complessivo del veicolo. Pertanto, il superamento della revisione non poteva smentire le prove raccolte in giudizio circa l’esistenza dei vizi. Cosa significa questa sentenza per chi compra e chi vende Questa pronuncia ha implicazioni pratiche rilevanti per chiunque sia coinvolto nella compravendita di beni usati, in particolare veicoli. Per gli acquirenti, la sentenza rappresenta una tutela importante: anche se si firma un contratto con clausola “visto e piaciuto”, si può comunque ottenere la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo se si dimostra che il venditore ha occultato in mala fede i difetti. Naturalmente, sarà necessario provare che i vizi esistevano al momento della vendita e che il venditore ne era consapevole, il che può richiedere perizie tecniche e testimonianze. Per i venditori, la lezione è altrettanto chiara: la clausola “visto e piaciuto” offre una protezione limitata e non autorizza a nascondere difetti noti. Chi vende un bene usato con problemi deve comportarsi in buona fede, dichiarando apertamente le condizioni del bene o quantomeno astenendosi da condotte ingannevoli come riparazioni cosmetiche che mascherano guasti strutturali. In caso contrario, si rischia non solo di dover restituire il prezzo, ma anche di essere condannati al risarcimento dei danni e alle spese legali. Dal punto di vista pratico, è sempre consigliabile far verificare il veicolo da un meccanico di fiducia prima dell’acquisto, anche in presenza della clausola “visto e piaciuto”. Per il venditore, la trasparenza sulle condizioni del bene è la migliore strategia per evitare contenziosi futuri. In conclusione La Cassazione conferma che il diritto contrattuale italiano si fonda sul principio di buona fede e correttezza. Le clausole contrattuali, per quanto legittime, non possono essere utilizzate per coprire comportamenti sleali o fraudolenti. La clausola “visto e piaciuto” resta uno strumento valido per bilanciare i rischi nella vendita di beni usati, ma il suo utilizzo deve avvenire nel rispetto della trasparenza e dell’onestà commerciale. Hai acquistato un veicolo usato e hai scoperto difetti nascosti? Oppure devi vendere un bene e vuoi sapere come tutelarti correttamente? Contattaci per una consulenza personalizzata: il nostro studio è specializzato in diritto contrattuale e tutela del consumatore, e possiamo aiutarti a far valere i tuoi diritti.
Estratto di ruolo e cartelle non notificate: la Cassazione ribadisce i limiti all’impugnazione dopo la riforma del 2021

La Sezione Tributaria conferma che l’impugnazione di ruoli e cartelle non notificati richiede la prova di uno specifico pregiudizio concreto, applicando la disciplina introdotta dal decreto fiscale 2021 anche ai giudizi pendenti Con ordinanza n. 27137 depositata il 9 ottobre 2025, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento asseritamente non notificate o invalidamente notificate, confermando l’applicazione ai processi pendenti della disciplina introdotta dal decreto legge n. 146/2021. La pronuncia ribadisce che il contribuente che intende contestare la mancata o invalida notificazione della cartella deve dimostrare che da tale iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio concreto, rientrante in una delle specifiche ipotesi tassativamente individuate dal legislatore. La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di una società di tre cartelle di pagamento emesse per maggiori imposte IRES, IVA e IRAP relative a diversi anni di imposta. La contribuente contestava l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo per effetto dell’omessa ed irrituale notifica delle cartelle sottostanti, deducendo anche nel merito l’illegittimità della pretesa tributaria. Il contenzioso attraversava tutti i gradi di giudizio con esiti alterni, fino a giungere in Cassazione dove sia l’Agenzia delle Entrate che l’Agenzia delle Entrate Riscossione proponevano ricorso, cui resisteva la contribuente con controricorso e ricorso incidentale. L’intervento normativo del 2021: una svolta nel contenzioso tributario Per comprendere la portata della decisione è necessario inquadrare l’intervento normativo che ha profondamente modificato le regole del giudizio tributario in materia di impugnazione di ruoli e cartelle. Il legislatore, con l’art. 3-bis del decreto legge n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, ha novellato l’art. 12 del DPR n. 602 del 1973 introducendo il comma 4-bis, successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 110/2024 con decorrenza dall’8 agosto 2024. La nuova disposizione ha stabilito due principi fondamentali. In primo luogo, ha sancito espressamente che l’estratto di ruolo non è impugnabile. In secondo luogo, ha previsto che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio concreto. Il legislatore ha quindi individuato tassativamente le ipotesi di pregiudizio rilevante, che comprendono situazioni specifiche e verificabili: il pregiudizio derivante da quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; il pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973; la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; le situazioni che si verificano nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; le operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; la cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997. Le Sezioni Unite e l’applicabilità ai processi pendenti La questione dell’applicabilità della nuova disciplina ai processi già pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma è stata risolta in modo definitivo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, che ha enunciato principi di diritto vincolanti ai sensi dell’art. 363 del codice di procedura civile. Le Sezioni Unite hanno affermato che l’art. 3-bis del decreto legge n. 146/2021 si applica ai processi pendenti, poiché la norma specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 della Costituzione, quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. Sul piano tecnico-processuale, le Sezioni Unite hanno chiarito che la disposizione, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La norma incide quindi sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti. La dimostrazione dell’interesse ad agire: oneri e modalità Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia delle Sezioni Unite attiene alle modalità attraverso le quali il contribuente può dimostrare la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla nuova disciplina. La Corte ha stabilito che tale dimostrazione deve avvenire attraverso percorsi diversi a seconda della fase processuale in cui ci si trovi. Nelle fasi di merito, il contribuente può assolvere all’onere di prova attraverso il tempestivo ricorso all’istituto della rimessione nei termini, che le Sezioni Unite hanno espressamente riconosciuto come applicabile anche al processo tributario. Nel grado di legittimità, invece, la dimostrazione può avvenire mediante deposito di documentazione ex art. 372 del codice di procedura civile, oppure fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione, oppure fino all’adunanza camerale. Qualora occorrano accertamenti di fatto che non possono essere compiuti in sede di legittimità, la Corte può disporre il rinvio al giudice di merito affinché proceda alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’impugnazione. Questo meccanismo consente di bilanciare l’esigenza di applicare immediatamente la nuova disciplina anche ai giudizi pendenti con la necessità di non pregiudicare il diritto di difesa del contribuente che si trovi nell’impossibilità materiale di produrre la documentazione comprovante il pregiudizio. L’applicazione al caso concreto: la declaratoria di inammissibilità Nel caso esaminato dalla Cassazione, la società contribuente aveva impugnato l’iscrizione a ruolo e le cartelle di pagamento sottostanti deducendo l’omessa ed irrituale notifica delle stesse e contestando nel merito la pretesa tributaria. Il giudizio aveva attraversato tutti i gradi con esiti parzialmente favorevoli e parzialmente sfavorevoli per entrambe le parti, fino a giungere in Cassazione dove sia l’Agenzia delle Entrate che l’Agenzia delle Entrate Riscossione proponevano ricorso, cui resisteva la contribuente con controricorso e ricorso incidentale. La Suprema Corte ha preliminarmente evidenziato che nelle more del giudizio la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli. Tuttavia, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il fallimento di una delle parti
Investimenti rischiosi e obblighi informativi: la Cassazione chiarisce quando decorrono gli interessi in caso di risoluzione del contratto

La Suprema Corte ribadisce i doveri dell’intermediario e precisa il regime degli interessi sulle somme da restituire dopo la dichiarazione di risoluzione contrattuale Con ordinanza n. 27965 del 21 ottobre 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di intermediazione finanziaria, affrontando una questione di particolare rilevanza pratica: quando decorrono gli interessi sulle somme che l’intermediario deve restituire all’investitore a seguito della dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento agli obblighi informativi. La vicenda trae origine dall’acquisto, avvenuto nel maggio 2001, di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina. L’investitore, ritenendo di non aver ricevuto adeguate informazioni sui rischi dell’operazione, aveva convenuto in giudizio l’istituto bancario che aveva intermediato l’operazione. La Corte d’Appello di Catania aveva dichiarato la risoluzione del contratto di acquisto e condannato la banca a restituire l’intero importo investito, disponendo che sulle somme decorressero gli interessi legali dalla data dell’acquisto dei titoli. L’intermediario impugnava la sentenza con ricorso per cassazione articolato in ben nove motivi. Gli obblighi informativi valgono anche per gli investitori esperti La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che la Suprema Corte ribadisce con particolare nettezza. Anche l’investitore con elevata propensione al rischio, speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi, deve poter valutare la propria scelta nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati. Come affermato dalla Cassazione nelle precedenti pronunce richiamate nell’ordinanza (tra cui Cass. n. 12990/2023, Cass. n. 7288/2023 e Cass. n. 19891/2022), l’inottemperanza dell’intermediario agli obblighi informativi fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio lamentato dall’investitore. La prova contraria, a carico dell’intermediario, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell’investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse. La Corte precisa che la propensione al rischio deve essere tenuta distinta dall’adempimento degli obblighi informativi, dal momento che questi ultimi assumono rilevanza fondamentale anche nei confronti di un investitore che presenti un elevato profilo di rischio. Non può intendersi la propensione al rischio come mera ed acritica accettazione di qualsiasi livello di incertezza degli esiti dell’investimento, indipendentemente dal livello di informazione resa dall’intermediario. Al contrario, l’intermediario che viene meno ai propri doveri di informazione determina una condizione di disorientamento dell’investitore, impedendogli di svolgere quella valutazione razionale che distingue la propensione al rischio – intesa come accettazione del grado elevato di un’incertezza di cui si è pienamente e lucidamente consapevoli – dal mero azzardo acritico, non ponderato e quindi irrazionale. L’onere della prova grava sull’intermediario Ulteriore profilo affrontato dalla Suprema Corte attiene alla ripartizione dell’onere probatorio. La decisione ribadisce che grava sull’intermediario finanziario l’onere di provare di aver adempiuto agli obblighi informativi posti a suo carico dall’art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza). Tale principio si ricollega alla speciale protezione che l’ordinamento appresta in favore dell’investitore, considerato parte contrattuale strutturalmente debole nel rapporto con l’intermediario professionale. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva ritenuto che la banca non avesse assolto all’onere probatorio con riferimento all’ordine di acquisto dei titoli argentini, non risultando che l’intermediario avesse evidenziato all’investitore la natura speculativa delle obbligazioni ed i relativi rischi patrimoniali. In particolare, era stata rilevata la mancata compilazione, nell’ordine di investimento, della parte relativa alla segnalazione di inadeguatezza dell’operazione, nonché l’assenza di ulteriori elementi necessari ai fini della piena osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998. Obblighi restitutori e compensazione: chi deve provare cosa In tema di obblighi restitutori conseguenti alla dichiarazione di risoluzione del contratto, la Suprema Corte richiama il principio della compensazione impropria già enunciato in precedenti pronunce (Cass. n. 2661/2019 e Cass. n. 11239/2025). L’onere di provare l’an e il quantum del credito da portare in compensazione grava sul soggetto che ha formulato la relativa domanda. Nel caso di specie, l’intermediario avrebbe dovuto dare prova dell’importo delle cedole riscosse dall’investitore, quale elemento costitutivo della propria domanda riconvenzionale volta alla compensazione. Operava invece a detrimento della banca le conseguenze del mancato raggiungimento della prova. Parimenti, l’intermediario non aveva indicato e provato né l’ammontare della somma effettivamente percepita dall’investitore a titolo di importo residuale offerto dalla Repubblica Argentina a seguito del default, concludendo conseguentemente che non vi era possibilità di procedere ad alcuna compensazione tra i reciproci obblighi restitutori. Il punto cruciale: quando decorrono gli interessi Il profilo più innovativo della pronuncia attiene alla decorrenza degli interessi sulle somme oggetto di restituzione. Su questo specifico aspetto, la Cassazione ha accolto l’ottavo motivo di ricorso proposto dall’intermediario, cassando la sentenza della Corte d’Appello e rinviando per nuovo esame. La Corte territoriale aveva stabilito che sulle somme da restituire dovessero essere computati gli interessi dalla data del versamento effettuato per l’acquisto dei titoli (maggio 2001). La Suprema Corte ha ritenuto tale statuizione erronea, richiamando il principio già espresso con l’ordinanza n. 3912/2018: allorquando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’intermediario, la prova della mala fede di quest’ultimo non può reputarsi in re ipsa per effetto della mera imputabilità all’intermediario medesimo dell’inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto. Conseguentemente, il credito dell’investitore avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c., solo con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale. Grava su chi richiede che gli interessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento l’onere di provare che l’intermediario era in mala fede. La Corte ha precisato che non può invocarsi in senso contrario altra recente pronuncia (Cass. n. 423/2025), che si è occupata del distinto tema della data di decorrenza dell’importo delle cedole riscosse, e non del profilo della restituzione dell’importo versato per l’investimento. Quest’ultima decisione ha chiarito che in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola ex art. 2033 c.c. sulla spettanza di frutti e interessi non riguarda quelli previsti dal contratto, che costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in ragione della retroattività prevista dall’art. 1458 c.c., ma i
Gestione patrimoniale familiare: cinque aspetti cruciali spesso trascurati nella pianificazione successoria

Una analisi delle strategie moderne per la protezione e trasmissione del patrimonio immobiliare, tra opportunità innovative e insidie normative La gestione del patrimonio familiare rappresenta una delle sfide più complesse e delicate per le famiglie italiane, particolarmente quando questo patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili. Secondo i dati Istat-Bankitalia, oltre la metà della ricchezza delle famiglie italiane è rappresentata da asset illiquidi, con gli immobili che costituiscono la componente predominante. Nonostante l’importanza economica e affettiva di questi beni, molte famiglie continuano ad adottare approcci tradizionali che, pur consolidati nel tempo, potrebbero non essere più adeguati alle esigenze di un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione. La pianificazione patrimoniale moderna richiede un approccio sistematico che vada oltre la semplice proprietà diretta dei beni, abbracciando invece strategie di controllo strategico e protezione strutturale. Attraverso l’analisi di cinque aspetti fondamentali spesso sottovalutati, emergerà come la gestione professionale del patrimonio familiare richieda competenze multidisciplinari e una visione d’insieme che sappia anticipare e gestire i rischi futuri. La gestione amateur di patrimoni di rilevante valore economico Il primo aspetto che merita approfondimento riguarda la frequente gestione non professionale di patrimoni di valore significativo. Molte famiglie italiane si trovano a gestire direttamente asset immobiliari che rappresentano investimenti di notevole entità, spesso dell’ordine di centinaia di migliaia o milioni di euro, senza avvalersi di competenze specialistiche adeguate alla complessità dell’operazione. Questa gestione diretta, seppur comprensibile dal punto di vista emotivo e motivata dal desiderio di mantenere il controllo familiare sui beni, presenta diversi limiti strutturali. La gestione immobiliare professionale non si limita infatti alla mera riscossione dei canoni di locazione o al pagamento delle imposte, ma comprende una serie di attività strategiche che possono significativamente impattare sulla redditività e sulla protezione dell’investimento. Una gestione professionale implica l’ottimizzazione fiscale delle strutture di detenzione, la rinegoziazione periodica dei contratti di locazione secondo le migliori condizioni di mercato, la pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria, la valutazione di opportunità di sviluppo o riqualificazione degli immobili, e la strutturazione di adeguate coperture assicurative. Inoltre, comporta la trasformazione della detenzione diretta del bene in strumenti finanziari più flessibili, che consentono una gestione più agile delle partecipazioni e una maggiore facilità nelle operazioni di trasferimento. L’approccio professionale alla gestione patrimoniale consente inoltre di beneficiare di economie di scala, competenze specialistiche e relazioni professionali che difficilmente una famiglia può sviluppare internamente. La professionalizzazione della gestione patrimoniale rappresenta quindi un investimento che, pur comportando costi aggiuntivi, spesso si traduce in un incremento netto del valore e della protezione del patrimonio. L’evoluzione del concetto di proprietà: dal possesso al controllo Un secondo aspetto fondamentale riguarda l’evoluzione del concetto tradizionale di proprietà immobiliare. L’intestazione diretta del bene al patrimonio familiare, approccio storicamente consolidato e intuitivamente comprensibile, presenta oggi diverse limitazioni che la pianificazione patrimoniale moderna ha imparato a superare attraverso strutture più sofisticate. Il principio innovativo consiste nella separazione tra proprietà formale e controllo sostanziale del bene. Anziché detenere direttamente l’immobile, la famiglia può mantenere il controllo e i benefici economici attraverso la detenzione di partecipazioni in veicoli societari che, a loro volta, possiedono formalmente gli asset immobiliari. Questa trasformazione, da proprietà diretta a proprietà mediata attraverso strumenti societari, offre numerosi vantaggi strategici. La protezione patrimoniale rappresenta il primo e più significativo beneficio. I beni conferiti in strutture societarie appropriate beneficiano di segregazione patrimoniale, che impedisce ai creditori personali dei soci di aggredire direttamente gli asset societari. Questa protezione assume particolare rilevanza per professionisti, imprenditori o soggetti esposti a rischi di responsabilità civile o professionale. La flessibilità gestionale costituisce un secondo vantaggio decisivo. Mentre un immobile rappresenta un asset sostanzialmente illiquido e difficilmente frazionabile, le quote di partecipazione in una società proprietaria dello stesso immobile costituiscono strumenti finanziari che possono essere trasferiti, utilizzati come garanzia, o strutturati in modo da conferire diritti diversificati ai vari soci. Questa trasformazione rende il patrimonio immobiliare più liquido e versatile. La riservatezza rappresenta un ulteriore elemento di valore. La gestione attraverso veicoli societari consente di mantenere un livello di privacy sulla composizione e sull’entità del patrimonio familiare che sarebbe impossibile ottenere con l’intestazione diretta, considerando la pubblicità dei registri immobiliari. Infine, la semplificazione successoria costituisce forse il vantaggio più apprezzato dalle famiglie. Il trasferimento di quote societarie agli eredi risulta significativamente più semplice, rapido e fiscalmente efficiente rispetto ai tradizionali procedimenti successori che coinvolgono immobili intestati direttamente alle persone fisiche. Le vulnerabilità strutturali della società semplice Nonostante la società semplice rappresenti uno degli strumenti più utilizzati per la gestione patrimoniale familiare, grazie alla sua semplicità costitutiva e alla trasparenza fiscale, presenta alcune vulnerabilità strutturali che meritano attenta considerazione nella pianificazione patrimoniale. La responsabilità illimitata degli amministratori costituisce la prima significativa limitazione. I soci che assumono funzioni amministrative rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, esponendo quindi il proprio patrimonio personale ai rischi connessi alla gestione societaria. Questa responsabilità può essere mitigata attraverso un’attenta redazione dello statuto e delle deleghe operative, ma rimane un elemento di rischio strutturale. Un secondo aspetto critico, spesso sottovalutato, riguarda l’aggredibilità delle quote da parte dei creditori personali dei soci. A differenza di quanto previsto per altre tipologie societarie, nella società semplice i creditori personali di un socio possono ottenere dal tribunale la liquidazione della quota del debitore per soddisfare le proprie ragioni creditorie. Questo meccanismo può compromettere la funzione protettiva della struttura societaria, poiché un debito personale di un singolo socio può forzare la liquidazione di una porzione del patrimonio sociale. Questa vulnerabilità assume particolare rilevanza nelle dinamiche successorie, dove l’ingresso di nuovi soci-eredi con situazioni patrimoniali e professionali diverse può introdurre rischi non controllabili dalla famiglia originaria. La presenza di un erede con problemi finanziari personali può quindi compromettere la stabilità dell’intera struttura patrimoniale familiare. Le limitazioni della società semplice non ne compromettono l’utilità, ma richiedono una pianificazione statutaria particolarmente attenta e, in alcuni casi, la valutazione di forme societarie alternative come la società a responsabilità limitata, che pur presentando maggiori oneri gestionali, offre protezioni strutturali superiori. Le implicazioni fiscali del conferimento immobiliare in trust e società fiduciarie Un aspetto particolarmente
Accertamento delle assenze per malattia: la Cassazione ribadisce i limiti all’azione preventiva del datore di lavoro

La Corte Suprema conferma che non è ammissibile richiedere al giudice di verificare la legittimità delle malattie dei dipendenti in funzione di un ipotetico futuro provvedimento disciplinare La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 3518 del 16 ottobre 2025, depositata in esito all’udienza camerale del 10 luglio 2025, ha affrontato una questione di particolare rilievo nella gestione dei rapporti di lavoro: può un datore di lavoro richiedere in giudizio l’accertamento della gravità e dell’idoneità delle patologie che hanno determinato le assenze per malattia dei propri dipendenti, al fine di valutare successivamente l’avvio di un procedimento disciplinare? La vicenda trae origine da una situazione piuttosto peculiare: due lavoratori coniugi si erano assentati dal lavoro per malattia per un periodo complessivo di centosessantasette giorni nell’arco di quattro anni e mezzo, con assenze sovrapposte e coincidenti tra loro. Il datore di lavoro, ritenendo anomale tali assenze anche sulla base di indagini investigative che avevano documentato normali attività della vita quotidiana durante i periodi di malattia, aveva proposto ricorso giudiziario per ottenere l’accertamento della natura, gravità ed effettiva idoneità delle patologie a giustificare l’astensione dal lavoro. Tanto il Tribunale in primo grado quanto la Corte d’Appello di Bologna avevano dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’incertezza oggettiva sulla legittimità delle assenze le impedisse di esercitare il proprio potere disciplinare senza un previo accertamento giudiziale. Il principio dell’interesse ad agire nel processo civile La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato. Come ribadito dalla pronuncia in esame e confermato da precedenti quali Cassazione civile n. 11730/2024, n. 17026/2006, n. 4496/2008, n. 13556/2008, n. 12893/2015 e n. 16262/2015, l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non richiede necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione formale. È sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi che ne scaturiscono, purché la rimozione di tale incertezza costituisca un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Tuttavia, come hanno precisato anche le Sezioni Unite con sentenza n. 27187/2006, la tutela giurisdizionale è tutela di diritti: il processo può essere utilizzato solo come strumento per far valere un diritto e non di per sé, per effetti possibili e futuri. Non sono quindi proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano mere frazioni di una fattispecie più ampia. L’interesse ad agire deve riguardare uno stato di diritto e non di fatto, e la sua attualità deve consentire di conseguire un risultato concretamente rilevante in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale. L’inammissibilità dell’accertamento preventivo in funzione disciplinare Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che la domanda della società datrice di lavoro era rivolta proprio a ottenere un accertamento di meri fatti: l’esistenza della malattia, la sua gravità, la sua incidenza sulla capacità lavorativa e l’idoneità a giustificare l’assenza. Tali elementi costituiscono presupposti di fatto di un eventuale diritto, ma non un diritto in sé. Come già affermato da Cassazione n. 5074/2007 e n. 27151/2009, l’interesse ad agire ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile deve avere per oggetto un diritto o un interesse legittimo, non un fatto che costituisca soltanto uno dei presupposti del diritto. La Corte ha inoltre richiamato il precedente di Cassazione n. 4587/2014, che aveva già escluso l’ammissibilità di un’azione preventiva di mero accertamento intesa a verificare se la condotta del lavoratore fosse tale da ledere l’elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro e quindi da giustificare il licenziamento. L’interesse ad agire sussiste solo quando ricorra una situazione d’incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici non eliminabile senza l’intervento del giudice. Nel caso dell’accertamento preventivo della legittimità di un futuro provvedimento disciplinare, invece, l’esito del giudizio non risolverebbe la questione, poiché resterebbe comunque rimessa alla successiva valutazione discrezionale del datore di lavoro la decisione se procedere o meno alla contestazione degli addebiti, con evidente violazione dei principi di immediatezza della contestazione e di tempestività del recesso datoriale, che rispondono alle esigenze di buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro. Gli strumenti già a disposizione del datore di lavoro Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda la confutazione dell’argomento secondo cui, senza l’accertamento giudiziale preventivo, il datore di lavoro non potrebbe esercitare il proprio potere disciplinare. La Corte ha sottolineato che il potere disciplinare è conferito in via unilaterale al datore di lavoro e la sua attivazione non è subordinata ad alcuna autorizzazione né a sindacati preventivi secondo l’ordinamento vigente. L’imprenditore dispone infatti di numerosi strumenti per verificare la legittimità delle assenze per malattia: può richiedere la visita fiscale, può far accertare l’idoneità fisica del lavoratore da parte del medico aziendale, può attivare accertamenti investigativi sulla compatibilità del comportamento tenuto durante la malattia e sul rispetto delle fasce orarie di reperibilità. All’esito di tali verifiche, può attivare la procedura disciplinare prevista dall’articolo 7 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), che consente di verificare la realtà dei fatti anche nel contraddittorio delle parti e non deve necessariamente concludersi con l’irrogazione della sanzione. Ciò che il datore di lavoro pretendeva con l’azione proposta era piuttosto di ottenere la certezza di non sbagliare nel valutare i fatti, auspicando un controllo preventivo sulla conformità a legge di un successivo e ipotetico atto giuridico di contestazione dell’illecito e irrogazione della sanzione disciplinare. Tale risultato, tuttavia, non può essere conseguito attraverso il processo, per evidenti esigenze di economia processuale e di indispensabilità della giurisdizione, nonché di autoresponsabilità nell’esercizio di un potere giuridico regolato dalla legge. Il principio di attualità dell’interesse ad agire La Suprema Corte ha concluso richiamando Cassazione n. 12532/2024, secondo cui l’interesse ad agire deve essere identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel danno che l’attore soffrirebbe senza il processo e l’esercizio
Conformità catastale e vendita immobiliare: quando la dichiarazione basta per trasferire la proprietà

La Cassazione chiarisce che per l’esecuzione specifica del preliminare è sufficiente la dichiarazione di conformità, anche se non veritiera, salvo falsità evidenti La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27531 del 15 ottobre 2025, ha affrontato una questione di grande rilevanza pratica per chi acquista o vende immobili: qual è il ruolo della conformità catastale nell’esecuzione specifica del contratto preliminare? Quando una difformità tra lo stato di fatto dell’immobile e le planimetrie catastali impedisce realmente il trasferimento della proprietà per via giudiziale? La vicenda trae origine da un contratto preliminare di compravendita stipulato alla fine degli anni Novanta. L’acquirente, di fronte all’inadempimento degli eredi del venditore originario, aveva chiesto al giudice di disporre il trasferimento coattivo dell’immobile ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, quella norma che consente al promissario acquirente di ottenere con sentenza lo stesso effetto che avrebbe prodotto il contratto definitivo mai concluso. Durante il giudizio era emerso un ostacolo: la conformità catastale dell’immobile. Il Tribunale di Verona, dopo aver sollevato d’ufficio la questione, aveva richiesto e ottenuto sia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’attore, sia un’attestazione di conformità firmata da un architetto. Tuttavia, una consulenza tecnica d’ufficio successivamente disposta aveva rilevato difformità tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali. La Corte d’Appello di Venezia, basandosi proprio su queste risultanze tecniche, aveva rigettato la domanda di trasferimento, ritenendo che l’incoerenza catastale impedisse l’emissione della sentenza prevista dall’articolo 2932 del codice civile. La Suprema Corte ha però ribaltato questa impostazione, accogliendo il ricorso dell’acquirente e fornendo importanti chiarimenti sui requisiti della conformità catastale e sulla natura della nullità prevista dalla normativa di settore. La natura formale della nullità catastale Il punto di partenza dell’analisi della Cassazione è l’articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, come modificato nel 2010. Questa disposizione stabilisce che gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, a pena di nullità, tre elementi: l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. In alternativa alla dichiarazione di parte, la norma consente che venga prodotta un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato. La Corte ha qualificato questa nullità come “formale e testuale”, secondo la categoria prevista dall’articolo 1418, terzo comma, del codice civile. Questa precisazione non è un mero esercizio di teoria giuridica, ma ha conseguenze pratiche decisive. Una nullità formale, infatti, è collegata alla mancata osservanza di prescrizioni che attengono alle modalità redazionali dell’atto, non alla sostanza del rapporto o alla conformità effettiva tra dichiarazione e realtà. In parole più semplici: la legge sanziona con la nullità l’assenza della dichiarazione o dell’attestazione di conformità catastale, non l’eventuale falsità o inesattezza di tale dichiarazione. Come ha sottolineato la sentenza, si tratta di un’invalidità collegata a un “an” (la presenza o assenza della dichiarazione) e non a un “quomodo” (la verifica dell’effettiva conformità). Perché questa distinzione è così importante La distinzione operata dalla Cassazione risponde innanzitutto alla ratio della normativa introdotta nel 2010. L’obiettivo del legislatore era principalmente di carattere fiscale: contrastare l’evasione attraverso l’emersione dei cosiddetti fabbricati “fantasma”, cioè immobili mai dichiarati in catasto o dichiarati con caratteristiche diverse da quelle reali. Lo strumento individuato è stato quello di imporre ai disponenti di dichiarare formalmente la conformità catastale, responsabilizzandoli sotto il profilo civile e penale. La norma non intende invece attribuire al notaio o al giudice il compito di verificare materialmente lo stato degli immobili. Questo sarebbe oltretutto tecnicamente complesso e rallenterebbe enormemente sia le compravendite volontarie sia i giudizi di esecuzione specifica. La legge si accontenta quindi della dichiarazione formale, lasciando che eventuali difformità sostanziali vengano accertate e sanzionate in altra sede dall’amministrazione finanziaria. La Cassazione ha inoltre chiarito che, per determinare se esista o meno una difformità rilevante, occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti in materia catastale. Non tutte le difformità, infatti, richiedono l’aggiornamento catastale. Come precisato dalla Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2 del 2010, le modifiche più lievi non compromettono la conformità. Rilevano soltanto le variazioni che incidono sullo stato, sulla consistenza, sull’attribuzione della categoria e della classe, ossia su quegli elementi dai quali dipende la rendita catastale. Per esempio, lo spostamento di una porta interna o di un tramezzo che non modifica il numero di vani né la loro funzionalità non costituisce una difformità rilevante. Analogamente, per le unità immobiliari la cui consistenza si calcola in metri quadrati o cubi, le modifiche interne di modesta entità che non incidono sulla consistenza o sulla destinazione degli ambienti non richiedono l’aggiornamento catastale. Al contrario, sono rilevanti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, cambio di destinazione d’uso o rilevante redistribuzione degli spazi interni. Le implicazioni per il giudizio di esecuzione specifica Nel contesto specifico del giudizio ex articolo 2932 del codice civile, la Cassazione ha affermato che la conformità catastale oggettiva costituisce una “condizione dell’azione” e non un presupposto sostanziale del trasferimento. Questa qualificazione tecnica significa che il giudice deve verificare la presenza della dichiarazione o dell’attestazione di conformità al momento della decisione, ma non è tenuto a compiere un’indagine tecnica per accertare se tale dichiarazione sia veritiera. È sufficiente, quindi, che nel giudizio venga prodotta la dichiarazione del promittente venditore o l’attestazione di un tecnico abilitato perché si realizzi la condizione necessaria all’accoglimento della domanda. Il giudice può e deve disporre il trasferimento coattivo anche qualora emergano elementi istruttori che facciano dubitare dell’effettiva conformità, purché non si tratti di una falsità talmente evidente da essere rilevabile “ictu oculi”, cioè a prima vista anche da un soggetto tecnicamente inesperto. Questo principio garantisce una sostanziale parificazione tra il trasferimento volontario (che avviene con atto notarile sulla base della dichiarazione di conformità) e quello coattivo (che avviene con sentenza). In entrambi i casi, è la dichiarazione formale a legittimare l’effetto traslativo, non la verifica sostanziale della conformità. La posizione del dichiarante e le possibili conseguenze La sentenza chiarisce però che l’impostazione descritta non lascia
Licenziamento per superamento del comporto: la Cassazione valorizza le comunicazioni WhatsApp come prova della gravità della malattia

La Corte Suprema ribalta la decisione d’appello riconoscendo valore probatorio alle conversazioni informali tra lavoratore e datore per dimostrare la natura delle patologie escluse dal computo delle assenze La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 14471 del 2023 (numero sezionale 3841/2025, pubblicata il 7 ottobre 2025), ha affrontato una questione di rilevante interesse pratico in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto, con particolare riferimento all’interpretazione delle clausole contrattuali collettive che escludono dal computo delle assenze le malattie particolarmente gravi. La vicenda trae origine dal licenziamento intimato a un lavoratore del settore logistica in data 3 giugno 2021 per avvenuto superamento del periodo massimo di conservazione del posto previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile. Il dipendente aveva impugnato il provvedimento espulsivo sostenendo che la propria patologia rientrasse tra quelle “particolarmente gravi” che, ai sensi dell’art. 63, comma 8, del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, devono essere escluse dal calcolo dei giorni di assenza utili ai fini del licenziamento. Il quadro normativo di riferimento L’art. 63 del CCNL Logistica stabilisce che i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a cinque anni, oppure per 365 giorni se aventi anzianità superiore. Il comma 8 della medesima disposizione prevede tuttavia una deroga significativa: sono escluse dal computo “le malattie particolarmente gravi occorse al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi”. La norma collettiva precisa che tale arco temporale deve essere calcolato coincidendo con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato come concomitante con lo stato di malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova. La formulazione della clausola ha generato nel tempo non poche difficoltà interpretative, soprattutto in ordine all’individuazione dei criteri per stabilire quando una malattia possa considerarsi “particolarmente grave” e su chi gravi l’onere di dimostrare tale particolare gravità. Le decisioni dei giudici di merito Il Tribunale di primo grado aveva accolto le domande del lavoratore, riconoscendo la nullità del licenziamento. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 71 del 2023 depositata il 20 febbraio 2023, aveva invece ribaltato la decisione riformando integralmente la pronuncia di primo grado e respingendo le pretese del ricorrente. Secondo la Corte territoriale, risultava pacifico che l’art. 63 del CCNL prevedeva la conservazione del posto in caso di malattia fino a 245 giorni di calendario. I giudici di appello avevano rilevato che il lavoratore aveva superato tale soglia e che doveva ritenersi provato che lo stesso aveva comunicato al datore di lavoro, durante le assenze, notizie concernenti la natura e il decorso della patologia. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva escluso che ricorresse la previsione del comma 8 dell’art. 63, che esclude dal conteggio le malattie particolarmente gravi. A sostegno di tale conclusione, la sentenza impugnata evidenziava che la clausola contrattuale andava interpretata nel senso di far riferimento a patologie che richiedevano la sottoposizione a terapie salvavita e non era stato allegato né provato che la malattia sofferta dal dipendente fosse stata particolarmente grave, avesse richiesto una terapia salvavita o assimilabile. I motivi del ricorso per cassazione Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato su tre motivi, ciascuno dei quali meritevole di attenta considerazione per le implicazioni sistematiche che ne derivano. Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura civile, comma primo, numero 3, si denunciava violazione degli artt. 63 del CCNL Logistica, 5 della legge n. 604 del 1966, 1175 e 2687 del codice civile. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto di addossare al lavoratore la prova della particolare gravità della malattia che consente di escludere dal periodo di comporto le assenze. Il secondo motivo, anch’esso dedotto per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 codice di procedura civile, comma primo, numeri 3 e 5, contestava l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla clausola negoziale che fa riferimento a malattie particolarmente gravi, limitando erroneamente il campo di applicazione alle terapie salvavita. Il ricorrente sosteneva che il datore di lavoro fosse stato costantemente informato della terapia somministrata e che la circostanza risultasse anche dalla mancata barratura, da parte del medico, della relativa casella nei certificati medici. Con il terzo motivo si deduceva omessa valutazione di un fatto decisivo, con riguardo ai messaggi inviati dal lavoratore al responsabile di filiale, tramite i quali veniva indicata la patologia per cui era stato ricoverato in ospedale e si ipotizzava l’accesso ai benefici della legge n. 104 del 1992. La decisione della Suprema Corte La Cassazione, nel rigettare i primi due motivi, ha innanzitutto fornito importanti chiarimenti interpretativi in tema di contrattazione collettiva e di onere probatorio nel processo del lavoro. In particolare, con riferimento al primo motivo, la Corte ha affermato che, in tema di interpretazione della contrattazione collettiva, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. Seguendo un percorso circolare, occorrerà tenere conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall’utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall’intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative. La Corte richiama in proposito la propria giurisprudenza consolidata, come da sentenza n. 30141 del 2022. Quanto alla nozione di “malattia particolarmente grave”, la Suprema Corte ha riconosciuto che essa ha natura elastica, essendo ascrivibile alla tipologia delle clausole generali. Nell’esprimere il relativo giudizio di valore, il giudice deve integrare il parametro generale contenuto nella clausola attraverso la valorizzazione sia del senso letterale della disposizione sia di principi richiamati nell’intero atto negoziale, oltre che di fattori esterni relativi all’evoluzione della scienza medica. Il Collegio ha precisato che occorre dare concretezza a quella parte mobile della medesima che le parti sociali hanno voluto includere per adeguarla a un dato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori. La