Responsabilità disciplinare dell’avvocato: quando il mancato pagamento verso i terzi diventa illecito deontologico

Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono i confini della condotta sanzionabile e l’elemento soggettivo richiesto per l’illecito ex art. 64 del Codice Deontologico Forense Può un avvocato essere sanzionato disciplinarmente per non aver pagato un debito contratto nella sua vita privata? La risposta è sì, se quel debito compromette la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. Con l’ordinanza n. 30771/2025, pubblicata il 22 novembre 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fatto chiarezza su una questione delicata che tocca da vicino la deontologia forense: quando l’inadempimento dell’avvocato a obbligazioni assunte nei confronti di terzi integra un illecito disciplinare. Il caso esaminato dalla Suprema Corte La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un professionista che aveva commissionato lavori di manutenzione su un proprio natante per un importo di oltre 10.000 euro. Nonostante l’esecuzione dei lavori, l’avvocato non aveva mai corrisposto quanto dovuto all’impresa, costringendo il creditore ad instaurare un procedimento monitorio per ottenere il pagamento. Il Consiglio dell’Ordine territoriale aveva contestato la violazione degli articoli 4, 9 comma 2 e 63 comma 1 del Codice Deontologico Forense, ritenendo che tale condotta avesse arrecato disdoro alla professione. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense aveva applicato una sanzione di quattro mesi di sospensione dall’esercizio della professione. Il Consiglio Nazionale Forense, in sede di gravame, aveva confermato la responsabilità disciplinare ma ridotto la sanzione a due mesi, riconducendo la fattispecie all’articolo 64 del Codice Deontologico, che disciplina specificamente l’obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’avvocato aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, l’involontarietà della propria condotta, adducendo precarie condizioni di salute, l’età avanzata e le vicende legate a un lungo processo penale conclusosi con assoluzione. Aveva inoltre evidenziato di aver avanzato una proposta transattiva per ottenere la rateizzazione del debito e contestato la rilevanza della natura voluttuaria della spesa contratta. Il quadro normativo di riferimento L’articolo 64 del Codice Deontologico Forense stabilisce l’obbligo per l’avvocato di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Questa disposizione rappresenta un presidio fondamentale per tutelare la dignità e il prestigio della professione forense, evitando che comportamenti irresponsabili in ambito privatistico possano riflettersi negativamente sull’immagine dell’intera categoria. Il codice deontologico non si limita a regolare la condotta professionale stricto sensu, ma si estende anche alla sfera dei rapporti privati dell’avvocato quando questi assumono rilevanza tale da compromettere la fiducia che i cittadini ripongono nella professione legale. Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza disciplinare, che riconosce come l’avvocato debba essere un modello di correttezza non solo nell’esercizio del mandato professionale, ma anche nei rapporti della vita quotidiana. L’articolo 21 del medesimo Codice Deontologico, richiamato dalle Sezioni Unite, attribuisce agli organi disciplinari il potere di applicare sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione commessa, valutando il comportamento complessivo dell’incolpato. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità, nonché al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, tenuto conto delle circostanze soggettive e oggettive nelle quali è avvenuta la violazione. Il principio affermato dalle Sezioni Unite Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, affermando un principio di grande rilevanza pratica: affinché sia integrato l’illecito disciplinare di cui all’articolo 64 del Codice Deontologico Forense, non è necessario che l’avvocato abbia la coscienza dell’antigiuridicità della propria condotta. È sufficiente che il comportamento sia volontariamente posto in essere. In altri termini, l’elemento soggettivo richiesto per configurare l’illecito si concretizza nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione, ma non richiede anche la consapevolezza che tale comportamento integri una violazione deontologica sanzionabile. L’avvocato che non paga un debito, dunque, non può difendersi sostenendo di non sapere che tale inadempimento potesse costituire un illecito disciplinare: è sufficiente che abbia volontariamente scelto di non adempiere. La Suprema Corte ha tuttavia precisato che può venire in rilievo un’assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla volontà dell’avvocato, quale il caso fortuito o la forza maggiore. In presenza di tali circostanze eccezionali, l’elemento soggettivo dell’illecito potrebbe essere escluso o attenuato. Tuttavia, nel caso di specie, il Consiglio Nazionale Forense aveva accertato che l’obbligazione era stata contratta quando i problemi di salute dell’avvocato erano già parzialmente presenti, che aveva avuto ad oggetto spese per un bene voluttuario e che non emergeva alcuna causa di forza maggiore idonea a escludere o attenuare l’elemento soggettivo dell’illecito. I limiti del sindacato di legittimità Le Sezioni Unite hanno ribadito l’orientamento consolidato in materia di ricorsi per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense. Tali decisioni sono impugnabili soltanto per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o per difetto del “minimo costituzionale” di motivazione. Ne consegue che l’accertamento del fatto e la valutazione della sua rilevanza ai fini della individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, nonché la determinazione dell’adeguatezza della sanzione, non possono essere oggetto del controllo di legittimità se non nei limiti di una verifica di ragionevolezza. Il ricorrente, nel caso esaminato, aveva sostanzialmente richiesto un riesame della fattispecie di merito, lamentando l’ingiustizia della decisione e invocando un nuovo apprezzamento delle circostanze del caso concreto. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno rilevato che il motivo di ricorso si sostanziava in una diffusa critica della decisione impugnata senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall’articolo 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, che disciplina il ricorso per cassazione in materia disciplinare forense. Le censure non allegavano l’omesso esame di fatti storici oggetto di discussione tra le parti e aventi carattere decisivo, ma sollecitavano un diverso esame, più favorevole al ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dal Consiglio Nazionale Forense. Tale richiesta eccede i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazione costante dell’articolo 360, comma 1, numero 5, e dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile. Implicazioni pratiche per gli avvocati Questa pronuncia delle Sezioni Unite riveste un’importanza fondamentale per la categoria forense, in quanto chiarisce i confini entro i quali anche i comportamenti privati dell’avvocato possono assumere rilevanza

Pensioni, la stangata UE alla Spagna che fa tremare l’Italia

La Corte di Giustizia europea boccia ancora il sistema pensionistico spagnolo: i principi affermati nelle cause C-623/23 e C-626/23 rappresentano un monito diretto per il nostro sistema previdenziale Le norme sulla parità di genere nascono storicamente per tutelare le donne da svantaggi strutturali nel mondo del lavoro. Ma cosa accade quando una legge, concepita proprio per promuovere l’uguaglianza, finisce per creare una discriminazione speculare a danno degli uomini? È esattamente ciò che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha contestato alla Spagna in una serie di pronunciamenti che meritano un’analisi approfondita, anche in prospettiva italiana. La CGUE ha infatti sistematicamente smantellato l’architettura normativa spagnola in materia di integratori pensionistici per genitori, giudicandola incompatibile con i principi fondamentali del diritto europeo. L’ultima sentenza in ordine cronologico, pronunciata nelle cause riunite C-623/23 e C-626/23 il 15 maggio 2025, rappresenta il capitolo più recente di questa vicenda. Da questa complessa evoluzione giurisprudenziale emergono tre insegnamenti fondamentali, che costituiscono un avvertimento diretto e potenzialmente molto oneroso per l’Italia e per l’INPS. Prima lezione: correggere una discriminazione con un’altra non funziona mai Il primo principio cardine emerge proprio dalla sentenza del 15 maggio 2025 nelle cause C-623/23 e C-626/23. Questa pronuncia ha dimostrato come il tentativo di sanare una disparità di trattamento attraverso l’introduzione di una nuova discriminazione sia una strategia giuridicamente destinata al fallimento. La storia inizia nel 2019, quando la Corte europea aveva già condannato la Spagna per una legge che riconosceva un’integrazione pensionistica esclusivamente alle madri. Il legislatore spagnolo aveva quindi modificato la norma con l’obiettivo dichiarato di ridurre il divario di genere. Tuttavia, la nuova versione prevedeva che l’integrazione venisse concessa automaticamente alle donne con figli, mentre per i padri erano richieste condizioni aggiuntive molto stringenti. In particolare, un uomo doveva provare un effettivo danno alla propria carriera lavorativa, come un’interruzione dei versamenti contributivi per almeno centoventi giorni successivi alla nascita di un figlio. Inoltre, anche in presenza di questo requisito, l’integrazione spettava solo se la pensione complessiva del padre risultava inferiore a quella della madre. La Corte di Giustizia ha respinto anche questa versione “corretta” della norma, qualificandola come discriminazione diretta fondata sul sesso. Il ragionamento dei giudici europei si basa su un principio chiaro: la situazione di un padre e quella di una madre sono comparabili per quanto riguarda l’educazione dei figli. Di conseguenza, imporre condizioni ulteriori solo ai padri per accedere allo stesso beneficio pensionistico costituisce una violazione del diritto dell’Unione. La CGUE ha inoltre precisato che la misura spagnola non poteva neppure essere giustificata come autentica “azione positiva” ai sensi dell’articolo 157 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Questo perché l’TFUE prevede che gli Stati possano mantenere o adottare misure che assicurino vantaggi specifici destinati a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato, oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Tuttavia, secondo la Corte, il supplemento pensionistico spagnolo non perseguiva realmente questi obiettivi. Non si trattava di una misura volta a rimuovere ostacoli che le donne incontrano durante la vita lavorativa, ma di un semplice bonus retroattivo concesso al momento del pensionamento. In sostanza, la norma spagnola interveniva troppo tardi, quando gli svantaggi di carriera si erano ormai manifestati, senza fare nulla per prevenirli o compensarli durante la fase attiva della vita professionale. Il messaggio della Corte è inequivocabile: le buone intenzioni non bastano a legittimare strumenti discriminatori. Una misura che si limita a trasferire risorse economiche al momento della pensione, senza incidere sulle cause strutturali del divario di genere durante la carriera lavorativa, non supera il vaglio di legittimità europeo. Seconda lezione: ignorare le sentenze europee ha un costo economico pesantissimo La seconda grande lezione emerge dalla sentenza C-113/22, pronunciata il 14 settembre 2023, e riguarda le conseguenze economiche derivanti dall’inerzia amministrativa dopo una condanna europea. Dopo la prima bocciatura del 2019, l’ente previdenziale spagnolo INSS avrebbe dovuto adeguarsi spontaneamente e riconoscere l’integrazione pensionistica anche ai padri che ne facevano richiesta. Invece, l’ente ha emanato una direttiva interna, la cosiddetta “regola di gestione n. 1/2020”, che continuava a negare sistematicamente il beneficio ai padri richiedenti, obbligando di fatto ciascuno di loro a intentare una causa legale per ottenere ciò che la Corte europea aveva già stabilito essere un loro diritto. La CGUE ha analizzato questa prassi amministrativa e ha formulato una conclusione tanto chiara quanto severa: la resistenza dell’ente non costituiva una mera inerzia burocratica, ma una discriminazione autonoma e distinta rispetto a quella originariamente sanzionata. In altri termini, l’INSS aveva creato una seconda violazione sovrapponendo alla discriminazione normativa una discriminazione amministrativa. Le conseguenze economiche di questa seconda discriminazione sono state devastanti per le casse dell’ente spagnolo. La Corte ha stabilito che il giudice nazionale, in situazioni di questo tipo, non può limitarsi a ordinare all’amministrazione di concedere il beneficio con gli arretrati. Deve anche condannare l’ente a corrispondere un risarcimento integrale del danno subito dal cittadino che ha dovuto ricorrere al giudice. Questo risarcimento deve includere esplicitamente il rimborso completo delle spese legali e degli onorari professionali degli avvocati. Il fondamento giuridico di questa sanzione risiede nel principio di effettività del diritto dell’Unione, secondo cui un diritto riconosciuto dall’ordinamento europeo non è realmente tale se il suo esercizio viene reso sistematicamente oneroso per il cittadino. La condanna al risarcimento integrale delle spese legali serve quindi a garantire che le sentenze della Corte non rimangano prive di effetti concreti e a dissuadere gli enti pubblici dal vanificare i diritti dei cittadini attraverso prassi amministrative ostruzionistiche. In pratica, ogni padre spagnolo che ha dovuto intentare causa per ottenere l’integrazione pensionistica ha diritto non solo al beneficio con gli arretrati, ma anche al rimborso di tutti i costi sostenuti per far valere il proprio diritto in tribunale. Moltiplicato per il numero potenzialmente elevato di ricorrenti, l’esborso complessivo per l’INSS spagnolo potrebbe raggiungere cifre considerevoli. Terza lezione: il caso spagnolo è un avvertimento per l’INPS italiano La terza lezione fondamentale è che le vicende spagnole non rappresentano un episodio isolato nel panorama europeo, ma costituiscono un monito diretto per il nostro ordinamento. Questo

ACCERTAMENTO FISCALE E PERCENTUALE DI RICARICO: CHI DEVE PROVARE COSA?

La Cassazione chiarisce i limiti dell’onere probatorio del contribuente quando contesta il metodo di calcolo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate Quando l’Agenzia delle Entrate accerta maggiori ricavi utilizzando il metodo della percentuale di ricarico, quanto deve dimostrare il contribuente per contestare efficacemente la pretesa fiscale? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31784/2025, depositata il 5 dicembre 2025, che fissa principi chiari e importanti per la tutela dei diritti dei contribuenti sottoposti a verifica fiscale. La vicenda riguarda una società sottoposta a verifica da parte della Guardia di Finanza per il periodo d’imposta 2007. L’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito i ricavi dell’impresa utilizzando il metodo analitico-induttivo, applicando una percentuale di ricarico dell’83,79% sul costo delle merci vendute. Questo metodo consiste nel calcolare quanto mediamente un’impresa guadagna sulla merce che acquista e rivende, confrontando i prezzi di acquisto con quelli di vendita rilevati da un campione di fatture. La società aveva contestato fin dall’inizio, già in sede di verbalizzazione, l’applicazione di questa percentuale, sostenendo che il calcolo non teneva conto di elementi fondamentali della sua attività commerciale come la scontistica applicata ai clienti, i periodi di saldi stagionali e la vendita a prezzo ridotto degli articoli fuori moda. Nonostante queste contestazioni dettagliate, sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale della Calabria avevano respinto il ricorso della società, ritenendo che non fosse sufficiente contestare il metodo utilizzato dall’Agenzia, ma che il contribuente dovesse anche dimostrare matematicamente in che misura gli elementi da lui indicati avrebbero inciso sulla media ponderata dei ricarichi. La Cassazione ribalta completamente questa impostazione, accogliendo il ricorso della società e fornendo indicazioni decisive sulla ripartizione dell’onere probatorio in questo tipo di accertamenti. Per comprendere la portata della decisione, occorre innanzitutto distinguere tra due diversi metodi di accertamento fiscale previsti dall’articolo 39 del DPR n. 600 del 1973. Il primo è l’accertamento analitico-induttivo, disciplinato dall’articolo 39, comma 1, lettera d). Questo metodo si applica quando le scritture contabili dell’impresa presentano incompletezze, falsità o inesattezze, ma mantengono una complessiva attendibilità. In sostanza, la contabilità non è totalmente inaffidabile, ma presenta alcune lacune che l’Amministrazione può colmare utilizzando anche presunzioni semplici che rispettino i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 2729 del codice civile. Il secondo metodo è l’accertamento induttivo puro, previsto dall’articolo 39, comma 2. Questo si applica quando le irregolarità contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile l’intera contabilità. In questi casi, l’Amministrazione può prescindere completamente dalle scritture contabili e determinare il reddito sulla base di elementi meramente indiziari, anche se non raggiungono il livello di prova presuntiva richiesto dal codice civile. Nel caso esaminato, la Cassazione rileva che l’Amministrazione aveva applicato il metodo analitico-induttivo, non quello induttivo puro. Questo emerge chiaramente dal fatto che l’Ufficio aveva utilizzato elementi tratti dalla contabilità stessa dell’impresa, applicando il metodo della media ponderata dei ricarichi. Se la contabilità fosse stata ritenuta totalmente inattendibile, non avrebbe avuto senso utilizzare questi dati. La distinzione è fondamentale perché cambia radicalmente l’onere probatorio che grava sul contribuente. Quando si utilizza il metodo della percentuale di ricarico, la Corte chiarisce che l’Amministrazione deve seguire passaggi precisi. Innanzitutto, deve selezionare un campione rappresentativo di beni, che sia significativo sia per qualità che per quantità rispetto all’attività complessiva dell’impresa. Non è necessario che il campione comprenda tutti i beni venduti, ma deve essere adeguatamente rappresentativo. In secondo luogo, il criterio di calcolo deve essere coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame. Non si può, ad esempio, applicare una media aritmetica semplice quando si vendono sia prodotti al dettaglio che all’ingrosso, dato che questi hanno percentuali di ricarico completamente diverse. In questi casi occorre utilizzare una media ponderata che tenga conto delle diverse tipologie merceologiche e delle diverse modalità di vendita. In terzo luogo, la percentuale di ricarico così determinata va applicata sul costo del venduto accertato, il risultato ottenuto rappresenta il margine di guadagno che va sommato al costo per ottenere i ricavi accertati, e da questi vanno detratti i ricavi dichiarati per determinare l’eventuale maggior reddito. La Cassazione ricorda che il riscontro di incongruenze nelle percentuali di ricarico costituisce legittimo presupposto per l’accertamento analitico-induttivo, sia in materia di imposte dirette che di IVA. Tuttavia, è fondamentale che la determinazione della percentuale sia coerente con la realtà aziendale. E qui viene il punto decisivo della sentenza. Quando il contribuente contesta in giudizio il criterio utilizzato dall’Amministrazione per determinare la percentuale di ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e congruità. Deve valutare se il campione selezionato è effettivamente rappresentativo, se la natura dei beni è omogenea o disomogenea, se il criterio di media prescelto è appropriato. Il contribuente, dal canto suo, ha l’onere di provare che i mutamenti del mercato o della propria attività giustificano l’applicazione di percentuali diverse rispetto a quelle accertate. Questo principio deriva dal fatto che le percentuali di ricarico accertate in un anno possono costituire validi elementi indiziari per ricostruire i dati di anni precedenti o successivi, dato che non si tratta di una variabile occasionale ma di un dato strutturale dell’attività d’impresa. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che l’onere probatorio del contribuente si ferma qui. Una volta che il contribuente ha dedotto elementi specifici e analitici che possono influire sulla determinazione della percentuale di ricarico, non può essergli imposto un ulteriore onere di quantificare matematicamente la misura dell’incidenza di ciascun elemento sulla media ponderata. Nel caso specifico, la società aveva indicato puntualmente tre elementi rilevanti: la scontistica applicata in concreto ai clienti, i periodi di saldi con vendite a prezzi ribassati, e la rottamazione degli articoli fuori moda con vendita a prezzo ridotto. Ciascuno di questi elementi è certamente idoneo a influire sulla percentuale di ricarico effettiva dell’impresa. Una vendita con sconto del trenta percento ha evidentemente un ricarico molto inferiore rispetto a una vendita a prezzo pieno. I saldi stagionali comprimono drasticamente i margini di guadagno. La vendita di articoli fuori stagione o

Il Tuo Capo Ti Controlla? 4 Verità Shock Che Devi Conoscere Sul Lavoro Oggi

Dalla sorveglianza occulta all’intelligenza artificiale: ecco cosa può (e non può) fare il datore di lavoro per monitorare i dipendenti La digitalizzazione del lavoro e l’esplosione dello smart working hanno reso i confini tra vita lavorativa e privata sempre più labili. La scrivania di casa diventa l’ufficio, il PC personale uno strumento aziendale e la nostra presenza online un’estensione della nostra identità professionale. Questo scenario solleva interrogativi cruciali e spesso scomodi sul potere di controllo del datore di lavoro. Fino a che punto può spingersi per tutelare i propri interessi? E dove inizia la violazione della nostra privacy? Questo articolo svela quattro sorprendenti realtà legali sul controllo dei lavoratori in Italia, basate su normative recenti e sentenze che stanno ridisegnando le regole del gioco. 1. L’inganno del falso profilo: quando il datore può creare un account fake Sembra la trama di un film thriller, eppure è una realtà giuridica consolidata. Il datore di lavoro, in determinate circostanze, può legalmente creare un falso profilo social per verificare la condotta di un dipendente. La chiave di volta sta nel concetto di “controlli difensivi”, ovvero quei controlli non mirati a valutare la prestazione lavorativa in sé (ad esempio, la qualità del lavoro svolto), ma a tutelare il patrimonio aziendale o a prevenire illeciti. Un caso discusso dalla Corte di Cassazione è emblematico. Con la sentenza n. 10955 del 27 maggio 2015, la Sezione Lavoro ha ritenuto legittima una pratica che, a prima vista, appare ingannevole. Un’azienda, per verificare se un dipendente utilizzasse il proprio dispositivo mobile personale durante l’orario di lavoro, ha creato un falso profilo Facebook femminile per interagire con lui e accertarne il comportamento. Il lavoratore, un operaio addetto a presse stampatrici, era già stato sorpreso in precedenza a utilizzare il telefono cellulare lontano dalla propria postazione, impedendo un intervento tempestivo su un macchinario bloccato. La Corte ha ritenuto legittima questa pratica perché il controllo non era sulla “modalità” di esecuzione del lavoro, ma sulla sua “effettiva esecuzione”. L’azienda stava proteggendo un proprio bene, il tempo di lavoro retribuito del dipendente, da un comportamento potenzialmente illecito. Proprio per questa finalità “difensiva”, la Cassazione ha stabilito che tali controlli esulano dalle procedure di garanzia (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro) previste dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, legge n. 300/1970. Quest’ultima norma vieta l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, ma la giurisprudenza ha riconosciuto un’eccezione per i cosiddetti controlli difensivi. Si tratta di un’interpretazione creativa e fondamentale, poiché all’epoca dei fatti la “tutela del patrimonio aziendale” non era ancora tra le finalità esplicitamente previste dalla legge per giustificare i controlli, ma un’elaborazione giurisprudenziale poi introdotta solo nel 2015 con il Jobs Act. Una possibilità contro-intuitiva, che segna un confine sottilissimo tra controllo lecito e invasione della privacy. 2. Il divieto di “spiare all’indietro”: l’azienda non può scandagliare tutta la cronologia passata Se un datore di lavoro nutre il fondato sospetto che un dipendente stia commettendo un illecito, può avviare un controllo. Ma attenzione: non può usare questo sospetto come pretesto per scandagliare a ritroso tutta la sua attività digitale pregressa, accumulata magari per mesi o anni. Questo principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25732 del 22 settembre 2021, introducendo un paletto fondamentale al potere di controllo “ex post”. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, una lavoratrice era stata licenziata dopo che l’amministrazione del sistema informatico aziendale aveva eseguito un accesso al suo computer per verificare l’origine di un virus che aveva infettato la rete aziendale. Durante questo accesso erano stati rilevati numerosi siti scaricati per ragioni private e un ingente numero di accessi internet di natura ludica. La questione centrale era stabilire se il controllo fosse stato effettuato legittimamente. La Cassazione ha chiarito che il controllo difensivo è legittimo solo se la raccolta delle informazioni inizia dopo l’insorgere del sospetto, non prima. Come afferma testualmente la sentenza: “potrà parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni.” Se l’azienda ha già raccolto e archiviato i dati sulla navigazione internet del dipendente per mesi, non può improvvisamente decidere di analizzarli perché oggi sospetta qualcosa. Questa regola impedisce al datore di lavoro di accumulare dati “nel caso in cui servano” per poi usarli contro il dipendente al momento opportuno. È una garanzia fondamentale che protegge la dignità e la riservatezza del lavoratore da una sorveglianza preventiva e indiscriminata, assicurando che il controllo sia una reazione a un sospetto concreto e non una caccia alle streghe retroattiva. In altre parole, il datore di lavoro non può conservare cronologie e dati per anni e poi decidere di utilizzarli quando emerge un problema: il controllo deve essere mirato, specifico e successivo all’insorgere di elementi di fatto che giustifichino l’indagine. 3. Il profilo “pubblico” ha la sua privacy: accessibile a tutti non significa utilizzabile per tutto L’idea che tutto ciò che è “pubblico” su internet sia liberamente utilizzabile da chiunque, incluso il proprio datore di lavoro, è un equivoco pericoloso. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ribadito con forza un principio cardine: la pubblicazione di informazioni su un profilo social pubblico non autorizza il loro trattamento per qualsiasi scopo. Il riferimento normativo è l’articolo 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679), che sancita il “principio di finalità”. In sostanza, i dati personali devono essere raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, e non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali scopi. Quando pubblichi una foto o un commento su Facebook o Instagram, la finalità è comunicativa, espressiva o di intrattenimento, non quella di essere sottoposto a una valutazione disciplinare da parte del datore di lavoro. Per poter utilizzare legalmente quei dati a fini aziendali, ad esempio per un licenziamento, il datore di lavoro deve avere una base giuridica valida ai sensi dell’articolo 6 del GDPR.

Matrimoni same-sex celebrati all’estero: l’Europa impone il riconoscimento, ma l’Italia è pronta?

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-713/23, sancisce l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere i matrimoni omosessuali contratti in altro Paese dell’Unione. Il sistema italiano del downgrading rischia di entrare in conflitto con il diritto europeo Il 25 novembre 2025 resterà una data significativa nel panorama del diritto di famiglia europeo. La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pronunciato, nella causa C-713/23 (Wojewoda Mazowiecki), una decisione destinata a ridefinire i rapporti tra libertà di circolazione e riconoscimento degli status familiari all’interno dell’Unione. Il principio affermato è chiaro: uno Stato membro non può negare il riconoscimento di un matrimonio tra due cittadini europei dello stesso sesso, legalmente contratto in altro Stato membro in cui essi abbiano esercitato la libertà di circolazione e di soggiorno. La vicenda all’origine della pronuncia La questione pregiudiziale traeva origine dal caso di due cittadini polacchi, unitisi in matrimonio in Germania nel giugno 2018. La coppia, desiderando rientrare in Polonia e ottenere il riconoscimento del proprio status coniugale, aveva presentato domanda di trascrizione dell’atto matrimoniale tedesco nei registri dello stato civile polacco. Le autorità nazionali avevano opposto un diniego, argomentando che l’ordinamento interno non contempla il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che tale trascrizione avrebbe violato i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale. Il giudice del rinvio si era quindi rivolto alla Corte di Lussemburgo per chiarire se tale rifiuto fosse compatibile con il diritto dell’Unione. Il ragionamento giuridico della Corte La Corte ha fondato la propria decisione su una lettura sistematica degli artt. 20 e 21, par. 1, TFUE, interpretati alla luce dell’art. 7 (rispetto della vita privata e familiare) e dell’art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (divieto di discriminazione). Il nucleo argomentativo si articola attorno a tre passaggi fondamentali che meritano attenta considerazione. In primo luogo, la Corte ha ribadito che il diritto alla libera circolazione e al soggiorno dei cittadini dell’Unione comprende il diritto di condurre una “normale vita familiare” sia durante l’esercizio di tale libertà, sia al momento del ritorno nello Stato membro d’origine. Quando due cittadini dell’Unione costruiscono una vita familiare in uno Stato membro ospitante, in particolare per effetto del matrimonio, “devono essere certi di poterla proseguire al ritorno nel loro Stato d’origine”. Questo principio costituisce il fondamento logico dell’intera costruzione giuridica elaborata dalla Corte. In secondo luogo, i giudici di Lussemburgo hanno evidenziato come il rifiuto di riconoscere un matrimonio legalmente contratto in altro Stato membro violi tanto la libertà di circolazione quanto il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare. Tale rifiuto, infatti, “può provocare seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati, costringendo i coniugi a vivere come non coniugati nello Stato membro di cui sono originari”. Si tratta di una considerazione pragmatica che tiene conto delle conseguenze concrete che derivano dal mancato riconoscimento dello status matrimoniale. Infine, la Corte ha precisato che il riconoscimento non pregiudica l’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico dello Stato membro d’origine, poiché non implica che detto Stato debba introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel proprio ordinamento interno. Si tratta di una distinzione cruciale tra obbligo di introduzione e obbligo di riconoscimento, che preserva il margine di discrezionalità degli Stati membri in materia di definizione interna dell’istituto matrimoniale. I limiti dell’obbligo: il riconoscimento “funzionale” Un aspetto cruciale della pronuncia risiede nella delimitazione del suo ambito operativo. La Corte ha chiarito che l’obbligo imposto agli Stati membri è circoscritto al riconoscimento dello status matrimoniale ai soli fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Gli Stati membri conservano pertanto un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di riconoscimento di tale matrimonio, e la trascrizione dell’atto matrimoniale straniero rappresenta solo una delle possibilità. Tuttavia, la Corte ha imposto tre condizioni fondamentali che le modalità prescelte devono rispettare: non rendere il riconoscimento impossibile o eccessivamente difficile; non discriminare le coppie dello stesso sesso a causa del loro orientamento sessuale; garantire una tutela equivalente a quella concessa alle coppie di sesso opposto. Se uno Stato membro prevede un’unica modalità di riconoscimento dei matrimoni contratti all’estero, quale la trascrizione, è tenuto ad applicarla indistintamente sia ai matrimoni tra persone dello stesso sesso sia a quelli tra persone di sesso opposto. Il contesto giurisprudenziale europeo La pronuncia si inserisce in una linea evolutiva inaugurata dalla sentenza Coman del 5 giugno 2018 (C-673/16), ove la Corte aveva stabilito che il termine “coniuge” nella direttiva 2004/38/CE è gender-neutral, obbligando gli Stati membri a riconoscere i diritti di soggiorno derivati anche al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione. Rispetto a Coman, la sentenza del 2025 compie un passo ulteriore: mentre la pronuncia del 2018 concerneva il riconoscimento del matrimonio ai fini del diritto di soggiorno di un cittadino di Paese terzo coniuge di un cittadino UE, il caso in esame riguarda due cittadini dell’Unione che chiedono il riconoscimento pieno del loro status matrimoniale al rientro nel Paese d’origine. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare la sentenza Przybyszewska e altri c. Polonia del 12 dicembre 2023, in cui Strasburgo aveva dichiarato che la Polonia aveva violato l’obbligo positivo di istituire un quadro giuridico che consentisse il riconoscimento e la tutela delle coppie di persone dello stesso sesso. Implicazioni per l’Italia: il problema del downgrading La questione dell’impatto della sentenza sull’ordinamento italiano merita particolare attenzione. L’Italia, con la legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), ha introdotto l’istituto dell’unione civile riservato alle coppie dello stesso sesso. Contestualmente, l’art. 32-bis della legge n. 218/1995, introdotto dai decreti attuativi della Cirinnà, stabilisce che “il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana”. Tale meccanismo, denominato downgrade recognition (o downgrading), comporta che un matrimonio same-sex legalmente celebrato all’estero venga trascritto nei registri italiani ma produca esclusivamente gli effetti dell’unione civile, non quelli del matrimonio. La Corte di Cassazione ha confermato tale principio con la sentenza n. 11696/2018. Non si tratta di una distinzione meramente nominalistica. L’unione civile presenta differenze sostanziali rispetto al

Consulenza Tecnica in Mediazione: quando il perito diventa un alleato nella ricerca della soluzione

Un’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 1° ottobre 2025 valorizza la CTM come strumento per individuare la «giusta soluzione transattiva» nelle controversie tecniche, con significativi vantaggi economici e fiscali per le parti Quando la tecnica incontra la conciliazione Immagina di trovarti coinvolto in una controversia edilizia: hai acquistato un immobile e scopri che i muri a doppia lastra presentano vizi costruttivi. Prima della causa, ti trovi di fronte a un bivio: affrontare un lungo processo con una consulenza tecnica d’ufficio dai costi elevati, oppure tentare la strada della mediazione. Ma c’è un’opzione intermedia che potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa: la Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM). Una recente ordinanza del Tribunale di Bergamo (1° ottobre 2025) ha offerto un’importante riflessione su questo strumento, indicandolo come la sede più idonea per individuare la «giusta soluzione transattiva» nelle controversie ad elevato contenuto tecnico. Vediamo di cosa si tratta e perché può rappresentare una svolta per chi si trova ad affrontare dispute che richiedono competenze specialistiche Cosa prevede la legge dopo la Riforma Cartabia La Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità in materia di mediazione civile, tra cui la disciplina espressa della CTM. L’art. 8, comma 7, del D.lgs. 28/2010, nella formulazione vigente dal 30 giugno 2023, consente al mediatore di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. La vera novità, però, riguarda il destino della relazione peritale: le parti possono concordare, al momento della nomina dell’esperto, che la relazione sia producibile nel successivo eventuale giudizio. In pratica, questo significa che se le parti raggiungono un accordo sulla producibilità, la relazione del consulente tecnico potrà essere utilizzata come prova nel processo, secondo il principio del libero convincimento del giudice previsto dall’art. 116 c.p.c. La ratio della norma è chiara: evitare duplicazioni di attività e spese, riducendo tempi e costi del processo. Il D.lgs. 216/2024 (correttivo Cartabia), in vigore dal 25 gennaio 2025, ha inoltre portato la durata massima della mediazione da tre a sei mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi con accordo scritto delle parti. Questo arco temporale più ampio consente lo svolgimento di accertamenti tecnici anche complessi senza fretta. Quanto costa la CTM rispetto alla CTU? Uno dei principali vantaggi della CTM risiede nei costi significativamente inferiori rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio. Mentre i compensi del CTU sono liquidati dal giudice secondo le tabelle ministeriali (D.M. 30 maggio 2002), il compenso del consulente in mediazione è liberamente convenuto tra le parti e il professionista. Le parti possono negoziare compensi forfetari o ancorati a parametri convenzionali, ripartendoli secondo percentuali liberamente determinate. Non si applicano gli aumenti tariffari previsti per la CTU giudiziale, né sono dovuti bolli e contributi giudiziali. Come ha evidenziato il Tribunale di Roma in una precedente pronuncia, i costi della CTM sono «irrisori, da dividere tra le parti». I benefici fiscali: un incentivo concreto Il regime fiscale della mediazione offre significative agevolazioni. Gli accordi raggiunti in mediazione beneficiano dell’esenzione dall’imposta di registro fino a 100.000 euro di valore (soglia innalzata dalla Riforma Cartabia dai precedenti 50.000 euro). L’esenzione si estende alle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti immobiliari, mentre tutti gli atti e documenti relativi al procedimento sono esenti dall’imposta di bollo. Il sistema dei crediti d’imposta, disciplinato dal D.M. 1 agosto 2023, prevede: fino a 600 euro sull’indennità versata all’organismo di mediazione; fino a 600 euro sul compenso dell’avvocato nella mediazione obbligatoria e demandata; fino a 518 euro sul contributo unificato, se il giudizio si estingue per accordo raggiunto in mediazione demandata. Come funziona la rinuncia alla riservatezza La mediazione è per sua natura riservata: le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non possono essere utilizzate nel successivo processo. La CTM rappresenta un’eccezione controllata a questo principio. Al momento della nomina del consulente, le parti devono convenire espressamente la producibilità della relazione, verbalizzando tale accordo nell’incontro di mediazione. Se le parti raggiungono l’accordo, la relazione CTM diventa prova atipica utilizzabile nel giudizio. Se invece anche una sola parte non acconsente, la perizia rimane coperta dalla riservatezza assoluta. È fondamentale che la clausola di svincolo precisi che le dichiarazioni rese dalle parti al consulente restano comunque riservate e non possono essere riportate nella relazione. L’esperto di comune fiducia: una possibilità poco conosciuta Una questione di particolare interesse pratico riguarda la possibilità di nominare un consulente non iscritto agli albi dei CTU, quando le parti concordino unanimemente sulla scelta di un esperto di comune fiducia. La formulazione dell’art. 8, comma 7, che prevede che il mediatore «può avvalersi» di esperti iscritti agli albi, va interpretata come indicazione preferenziale, non come divieto. Questa interpretazione trova fondamento nel principio di autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. e nell’affinità con l’istituto della perizia contrattuale, riconosciuto dalla Cassazione (Cass. civ., Sez. III, n. 28511/2018). Tuttavia, la scelta di un esperto non iscritto incide sul peso probatorio della relazione: questa manterrà natura di prova atipica, ma con un valore tendenzialmente ridotto rispetto a quella redatta da un CTU iscritto all’albo. I numeri parlano chiaro: l’efficacia della mediazione I dati statistici confermano l’efficacia della mediazione supportata da accertamenti tecnici. Secondo il Ministero della Giustizia, nel 2023 sono state iscritte 178.182 procedure di mediazione (+15% rispetto al 2022). Quando le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro informativo, il tasso di accordo sale al 57%. L’effetto deflattivo sul contenzioso è rilevante: da un’analisi condotta da organismi specializzati risulta che le iscrizioni in tribunale nelle materie soggette a mediazione obbligatoria sono diminuite mediamente del 34%, con punte del 58% nelle controversie in materia di usucapione. I settori dove la CTM esprime maggiore efficacia sono le controversie bancarie e finanziarie, la responsabilità sanitaria, le divisioni ereditarie, gli appalti edili e le questioni condominiali. L’indicazione del Tribunale di Bergamo L’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 1° ottobre 2025, nel disporre la mediazione demandata in una controversia relativa a vizi edilizi, ha espressamente indicato alle parti la possibilità di concordare la rinuncia al vincolo di riservatezza affinché la CTM sia valutata come mezzo di prova nel giudizio. Il Giudice ha rilevato il carattere «prevalentemente tecnico della questione

Accertamento fiscale basato sull’antieconomicità: la Cassazione conferma i limiti per il Fisco

Quando le perdite d’impresa sono giustificate, l’accertamento analitico-induttivo non può reggersi solo sulla presunta antieconomicità della gestione Con l’ordinanza n. 30418/2025, pubblicata il 18 novembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria torna a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza per imprese e professionisti: i limiti dell’accertamento fiscale fondato sull’antieconomicità della gestione. La decisione chiarisce che il contribuente può efficacemente superare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria dimostrando con elementi concreti le ragioni economiche delle perdite dichiarate. Il caso esaminato dalla Suprema Corte Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un imprenditore operante nel settore dell’installazione di impianti idraulico-sanitari, sottoposto ad accertamento per l’anno d’imposta 2005 in relazione a IRPEF, IRAP e IVA. L’Agenzia delle Entrate aveva utilizzato il metodo analitico-induttivo previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo che le consistenti perdite dichiarate dall’imprenditore rendessero antieconomica la prosecuzione dell’attività e, quindi, sintomatiche di possibili violazioni tributarie. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva accolto le ragioni del contribuente, ritenendo adeguatamente dimostrate le circostanze che avevano condotto alle perdite. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi impugnato la decisione dinanzi alla Cassazione, lamentando che il giudice tributario non avesse tenuto conto di una serie di elementi quali l’anzianità dell’impresa, i risultati negativi già conseguiti in precedenti esercizi, l’incompatibilità del reddito dichiarato con un salario minimo figurativo e l’inverosimiglianza delle perdite e dei costi dichiarati. La decisione della Cassazione: l’accertamento analitico-induttivo e i suoi limiti La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, confermando la legittimità dell’operato dei giudici di merito. La Sezione Tributaria ha innanzitutto riaffermato un principio consolidato: l’accertamento analitico-induttivo è certamente consentito anche in presenza di contabilità formalmente corretta, quando emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che facciano dubitare della completezza e fedeltà delle scritture contabili. L’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 prevede infatti che l’Ufficio finanziario possa procedere alla rettifica di singoli componenti reddituali sulla base di presunzioni, anche quando la contabilità sia regolarmente tenuta. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che il giudice tributario, per annullare un accertamento fondato sull’antieconomicità della gestione, deve esaminare le prove prodotte dal contribuente e valutare se queste siano idonee a giustificare le perdite dichiarate. Nel caso di specie, il contribuente aveva documentato una serie di elementi concreti: la risoluzione di un contratto di assistenza tecnica che aveva dato origine a un contenzioso civile presso il Tribunale, diversi contenziosi economici con clienti nei quali era risultato soccombente, e la necessità di ricorrere a finanziamenti per far fronte ai debiti accumulati. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto questi elementi probatori sufficienti a dimostrare che le perdite non erano frutto di occultamento di ricavi, ma conseguenza di reali difficoltà economiche. Violazione di legge o rivalutazione del fatto? I confini del giudizio di legittimità La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso dell’Agenzia si risolveva, in realtà, in una richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito. Questo tipo di censura non può essere proposta mediante il vizio di violazione e falsa applicazione di legge previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché tale motivo di ricorso riguarda esclusivamente errori nell’individuazione, interpretazione o applicazione delle norme di diritto, non la valutazione delle risultanze probatorie. Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 640/2019, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze processuali è estranea al sindacato di legittimità, rientrando nella tipica valutazione discrezionale del giudice di merito. La Cassazione ha inoltre ritenuto generica la censura relativa all’apprezzamento degli elementi presuntivi e ha respinto il richiamo all’art. 116 c.p.c. sul libero convincimento del giudice. In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. può essere dedotta solo quando il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso da quello previsto o pretendendo di darle valore di prova legale quando invece doveva valutarla liberamente. La semplice contestazione di un cattivo esercizio del prudente apprezzamento rientra invece nei limiti, oggi molto ristretti, del sindacato sui vizi di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867/2020. Cosa significa per le imprese: le implicazioni pratiche della sentenza Questa pronuncia assume particolare rilievo pratico per diverse categorie di contribuenti. Per le piccole e medie imprese che attraversano momenti di difficoltà economica, la decisione conferma che le perdite dichiarate non sono automaticamente indice di evasione fiscale. L’antieconomicità della gestione, pur costituendo un elemento sul quale il Fisco può fondare accertamenti presuntivi, può essere superata dimostrando le concrete ragioni delle perdite: contenziosi con clienti o fornitori, perdita di commesse importanti, investimenti non andati a buon fine, crisi di mercato, sono tutti elementi che possono giustificare risultati economici negativi. Per i professionisti e consulenti fiscali, la sentenza ribadisce l’importanza di conservare accurata documentazione non solo contabile, ma anche extra-contabile: sentenze di contenziosi civili, disdette contrattuali, corrispondenza con clienti, contratti di finanziamento bancario. Questa documentazione può rivelarsi decisiva per contrastare accertamenti fondati sull’antieconomicità, dimostrando che le perdite sono conseguenza di vicende reali e non di ricavi occultati. È quindi consigliabile che imprese e professionisti, soprattutto in periodi di difficoltà economica, raccolgano e conservino sistematicamente ogni elemento documentale che possa spiegare le performance negative. La strategia difensiva: come documentare le perdite e contrastare l’accertamento Dal punto di vista difensivo, la pronuncia conferma che la strategia processuale più efficace consiste nel produrre tempestivamente, già in sede di contraddittorio preventivo o comunque dinanzi al giudice tributario di primo grado, una documentazione completa e articolata. Il giudice tributario dispone infatti di ampi poteri di valutazione delle prove e può ritenere superata la presunzione di antieconomicità quando il contribuente abbia fornito una spiegazione convincente e documentata delle perdite. È importante sottolineare che la decisione non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato sull’antieconomicità. Al contrario, la Cassazione ribadisce che questo strumento resta pienamente utilizzabile dall’Amministrazione finanziaria quando sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti. Tuttavia, diversamente da quanto avviene con gli accertamenti sintetici o gli studi di settore, l’antieconomicità non determina un’inversione dell’onere

Definizione Agevolata della Società: i Soci Restano Esposti all’Accertamento Fiscale

La Cassazione chiarisce che il condono ottenuto dalla società di persone non protegge automaticamente i soci dall’azione dell’Agenzia delle Entrate Può una società di persone aderire a una definizione agevolata della lite fiscale e lasciare così i propri soci al riparo da ulteriori accertamenti? La risposta della Corte di Cassazione, contenuta nell’ordinanza n. 30567/2025 della Sezione Tributaria, è netta: no. Il condono fiscale ottenuto dalla società non estende automaticamente i suoi effetti ai singoli soci, che rimangono esposti all’azione dell’amministrazione finanziaria. La questione affrontata dalla Suprema Corte tocca un tema di particolare rilevanza pratica per migliaia di imprenditori che operano attraverso società di persone. Quando l’Agenzia delle Entrate contesta maggiori redditi a una società in nome collettivo o in accomandita semplice, infatti, emette due distinti avvisi di accertamento: uno rivolto alla società per IVA e IRAP, l’altro indirizzato ai singoli soci per il reddito di partecipazione ai fini IRPEF. Si tratta di una conseguenza del principio di trasparenza fiscale che caratterizza le società di persone, nelle quali i redditi sono direttamente imputati ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. La vicenda esaminata dalla Cassazione Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità traeva origine da una duplice contestazione fiscale. L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata, che all’epoca dei fatti era costituita in forma di società in nome collettivo, per maggiori imposte IVA e IRAP. Contestualmente, l’Ufficio aveva notificato ai soci un separato avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione ai fini IRPEF. La società aveva successivamente aderito a una procedura di definizione agevolata della lite prevista dalla normativa fiscale, nello specifico quella disciplinata dall’art. 1, comma 195, della legge n. 197/2022. A questo punto, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia aveva ritenuto che, in conseguenza della definizione agevolata ottenuta dalla società, non fosse più possibile quantificare il reddito societario e, di riflesso, quello del socio. Per questo motivo, i giudici di merito avevano rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate relativo all’accertamento nei confronti del socio. La decisione della Cassazione: autonomia tra accertamento societario e accertamento del socio La Suprema Corte ha censurato questa impostazione, ribaltando completamente la decisione dei giudici lombardi. Il principio cardine affermato dall’ordinanza n. 30567/2025 è che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci mantengono la propria autonomia. Si tratta di atti distinti, rivolti a soggetti diversi e relativi a imposte differenti. La Cassazione ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, citando tra l’altro la sentenza n. 15076 del 15 luglio 2020. Secondo questo indirizzo, il condono fiscale rappresenta una forma atipica di definizione del rapporto tributario che non incide sull’accertamento dell’imponibile. Le disposizioni condonistiche, infatti, perseguono finalità deflattive e di bilancio, consentendo al contribuente di regolare la propria obbligazione tributaria a prescindere dall’accertamento effettivo dell’imponibile. Proprio perché la definizione agevolata non spiega alcuna rilevanza sull’accertamento dell’imponibile, essa non comporta alcuna preclusione all’esercizio del potere-dovere di accertamento dell’amministrazione finanziaria nei confronti del socio. Quest’ultimo, infatti, è titolare di una distinta e autonoma soggettività fiscale rispetto all’ente collettivo. Il principio della libera determinazione individuale Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda il carattere personale della scelta di aderire o meno al condono fiscale. L’adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi. In altri termini, ogni socio è libero di valutare autonomamente se convenga o meno aderire alla definizione agevolata, in base alla propria specifica situazione economica e processuale. Ne deriva che l’Ufficio non è tenuto ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci a quello rideterminato in base al condono ottenuto dalla società. I soci che non abbiano scelto di avvalersi del condono rimangono esposti all’azione accertatrice dell’amministrazione finanziaria, che può procedere alla rettifica del loro reddito di partecipazione sulla base dell’accertamento originario effettuato nei confronti della società. La Corte ha precisato che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti. Pertanto, sono i singoli soci che devono presentare eventuali autonome istanze per potersi avvalere del beneficio del condono fiscale. Implicazioni pratiche della sentenza Questa pronuncia ha conseguenze molto concrete per i soci di società di persone coinvolti in controversie fiscali. In primo luogo, chiarisce che non possono confidare nella protezione derivante dalla definizione agevolata ottenuta dalla società. Se intendono beneficiare del condono, devono presentare una propria autonoma istanza di definizione relativamente all’avviso di accertamento emesso nei loro confronti. La decisione evidenzia inoltre l’importanza di una valutazione strategica coordinata tra società e soci quando si profila una contestazione fiscale. La società potrebbe avere convenienza a definire la lite in via agevolata, ad esempio per evitare i costi e i rischi di un contenzioso prolungato, mentre per i soci potrebbe essere più vantaggioso proseguire il giudizio, magari perché confidano nelle proprie ragioni difensive o perché l’importo contestato risulta particolarmente elevato. Un altro aspetto rilevante riguarda la gestione dei tempi processuali. Se la società definisce la lite e i soci proseguono il giudizio, questi ultimi dovranno affrontare il processo senza poter più invocare la definizione societaria come elemento a proprio favore. L’amministrazione finanziaria mantiene infatti intatto il proprio potere di accertamento e può chiedere al giudice tributario di quantificare il reddito di partecipazione sulla base dell’accertamento originario, non essendo vincolata dalla definizione agevolata intercorsa con la società. Per i professionisti che assistono società di persone e relativi soci in contenziosi fiscali, la sentenza rappresenta un importante monito. È necessario informare chiaramente i clienti che la definizione agevolata della società non produce automaticamente effetti protettivi sui soci. Occorre valutare attentamente, caso per caso, se sia opportuno che anche i soci aderiscano alla definizione agevolata, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto: l’entità della pretesa erariale, le probabilità di successo nel giudizio, i costi del contenzioso, i tempi di definizione della causa. Un orientamento consolidato della Cassazione Vale la pena sottolineare che l’ordinanza n.

CASA DONATA, RISCHIO CANCELLATO

Le Quattro Novità della Riforma che Devi Assolutamente Conoscere Introduzione: La Fine di un Incubo per Chi Compra Casa Per anni, acquistare un immobile di provenienza donativa è stato un vero e proprio incubo. Chiunque si sia avvicinato a una compravendita di questo tipo ha sentito parlare del temibile “rischio eredi”. In parole semplici, la legge italiana ha sempre tutelato con forza i cosiddetti eredi legittimari (coniuge, figli e, in loro assenza, ascendenti del donante), garantendo loro una quota minima del patrimonio del defunto, la “legittima”. Se una donazione fatta in vita ledeva questa quota, gli eredi potevano agire in giudizio per recuperare il bene, anche se nel frattempo era stato venduto a un terzo acquirente del tutto ignaro e in buona fede. Questa spada di Damocle, nota come azione di riduzione e restituzione, rendeva tali immobili “difficilmente commerciali”. L’acquirente rischiava, anche a distanza di anni, di dover restituire la casa appena comprata. Di conseguenza, le banche si rifiutavano sistematicamente di concedere mutui, considerando la garanzia ipotecaria troppo precaria. Il risultato? Un’ampia fetta del patrimonio immobiliare italiano, stimata in oltre 200.000 atti di donazione all’anno, era di fatto bloccata. Oggi, una svolta storica contenuta nel DDL Semplificazioni cancella decenni di incertezze. Questa riforma radicale riscrive le regole del gioco, portando finalmente sicurezza e stabilità. Vediamo insieme le quattro novità principali che sbloccano definitivamente il mercato e proteggono chi compra casa. 2. Le Novità Principali della Riforma 1. L’Acquirente è Finalmente al Sicuro: Stop alla Restituzione dell’Immobile Questa è la modifica più rivoluzionaria. La riforma interviene direttamente sull’articolo 563 del Codice Civile, stabilendo un principio chiaro e definitivo: l’azione di riduzione da parte di un erede legittimario non può più pregiudicare i diritti di chi ha acquistato l’immobile a titolo oneroso, ovvero pagando un prezzo, come in una normale compravendita. Il concetto chiave è che l’acquirente non rischia più di perdere la proprietà della casa. Il suo acquisto è stabile e protetto dalla legge, ponendo fine al rischio di evizione che ha paralizzato il mercato per decenni. È fondamentale, però, che l’acquisto sia avvenuto pagando un prezzo. La riforma, infatti, non protegge chi abbia a sua volta ricevuto l’immobile in donazione dal primo donatario (un avente causa a titolo gratuito); in quel caso, se il donatario originario è insolvente, il nuovo beneficiario è tenuto a compensare in denaro i legittimari. La nuova norma parla chiaro per gli acquirenti a titolo oneroso: La riduzione della donazione… non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. 2. La Tutela degli Eredi si Trasforma: da Diritto Reale a Credito Monetario La riforma non elimina la tutela per gli eredi legittimari, ma la trasforma radicalmente. Il loro diritto non consiste più nel poter recuperare fisicamente l’immobile dall’acquirente (un diritto reale), ma si converte in un diritto di credito. In altre parole, hanno diritto a una “compensazione in denaro” da parte del donatario, cioè la persona che ha ricevuto l’immobile in donazione e che poi lo ha venduto. Questo sposta completamente il rischio. Non è più un rischio di perdere la casa per l’acquirente, ma diventa un rischio di insolvenza del donatario per l’erede. Se chi ha venduto la casa (il donatario) non ha i fondi necessari per risarcire l’erede, quest’ultimo resterà insoddisfatto, ma l’acquisto del terzo compratore non potrà più essere messo in discussione. 3. Via Libera ai Mutui: le Banche Non Hanno Più Paura Prima della riforma, le banche erano estremamente caute nel finanziare l’acquisto di immobili donati. Il motivo era semplice: in caso di azione di restituzione vittoriosa da parte di un erede, l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo sarebbe stata cancellata, lasciando la banca senza alcuna protezione. Questo rendeva quasi impossibile ottenere un finanziamento. Con la modifica all’articolo 561 del Codice Civile, la nuova legge stabilisce che i pesi e le ipoteche iscritti dal donatario restano pienamente efficaci. Di conseguenza, anche l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo dell’acquirente finale è al sicuro. Questo cambiamento rende di fatto superflue le costose polizze assicurative “Donazione Sicura”, che acquirenti e banche erano spesso costretti a stipulare per mitigare un rischio che oggi la legge ha eliminato alla radice. Ora, gli immobili donati sono nuovamente “finanziabili”, sbloccando l’accesso al credito per migliaia di acquirenti e rendendo le vendite più semplici, veloci e sicure. 4. “Pulizia” del Passato: Cosa Succede alle Vecchie Donazioni? La legge ha pensato anche alle innumerevoli situazioni pregresse, introducendo un regime transitorio intelligente per sanare il passato. La sua applicazione dipende da quando si è aperta la successione (cioè dalla data di morte del donante). • Per le successioni aperte DOPO l’entrata in vigore: Le nuove regole si applicano in modo automatico e completo. L’acquirente a titolo oneroso è sempre protetto. • Per le successioni già aperte PRIMA dell’entrata in vigore: Qui la legge prevede una “finestra” di sei mesi. La vecchia disciplina, con il rischio per l’acquirente, sopravvive solo se gli eredi, entro questo termine, notificano e trascrivono nei registri immobiliari una domanda di riduzione o un atto di opposizione. In caso contrario, scaduti i sei mesi, anche queste situazioni pregresse vengono “sanate” e ricadono sotto il nuovo regime di sicurezza. In linea con questo spirito di semplificazione, la riforma ha anche ridotto da dieci a tre anni il termine per la trascrizione delle domande di riduzione contro le disposizioni testamentarie, rafforzando ulteriormente la certezza dei traffici giuridici. 3. Conclusione: Un Mercato Immobiliare Più Stabile e Sicuro La riforma sulla circolazione degli immobili donati è più di un semplice aggiornamento normativo: è una vera e propria liberazione per il mercato. Introduce una maggiore certezza giuridica, sblocca una vasta platea di immobili prima considerati “intoccabili” e infonde una rinnovata fiducia in acquirenti, venditori, notai e istituti di credito. L’impatto di questa riforma va oltre il solo mercato immobiliare, portando stabilità anche alla circolazione di altri beni, come le partecipazioni societarie, anch’esse spesso oggetto di donazione. Si chiude un

Indagini bancarie sui professionisti: quando i versamenti fanno scattare l’accertamento fiscale

La Cassazione conferma: dopo la sentenza costituzionale del 2014, per i lavoratori autonomi la presunzione sui movimenti bancari vale solo per i versamenti, non per i prelievi Quando l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo sui conti correnti di un professionista o di un lavoratore autonomo, quali movimenti possono essere ritenuti automaticamente “sospetti” e quali invece richiedono ulteriori verifiche? La risposta a questa domanda è tutt’altro che scontata e ha generato nel tempo orientamenti contrastanti tra le Commissioni tributarie. A fare chiarezza definitiva è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29739/2025, pubblicata l’11 novembre 2025, che ha precisato i confini della presunzione legale prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 quando si tratta di attività professionale. La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguardava un lavoratore autonomo che aveva ricevuto un avviso di accertamento per maggiori imposte (IRPEF, IRAP e IVA) relative all’anno 2011. L’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito i ricavi sulla base delle indagini bancarie, rilevando versamenti e prelievi non giustificati. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che aveva accolto parzialmente il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece annullato integralmente l’accertamento, ritenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione dell’art. 32 non fosse più applicabile né ai versamenti né ai prelievi dei professionisti. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando l’interpretazione data dai giudici di merito. Ed è proprio su questo punto che la Suprema Corte ha fornito un chiarimento fondamentale. Il quadro normativo: l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 L’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 disciplina le indagini finanziarie che l’Amministrazione può effettuare presso banche e altri intermediari finanziari. Secondo questa norma, i versamenti su conti correnti bancari costituiscono una presunzione legale di ricavi non dichiarati. In altre parole, quando il Fisco rileva versamenti che non trovano corrispondenza nei ricavi dichiarati, può automaticamente presumere che si tratti di compensi o introiti non fatturati. La norma originaria faceva riferimento agli “imprenditori”, ma nel 2004 il legislatore aveva esteso questa presunzione anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti, equiparando di fatto le due categorie. Questa equiparazione, tuttavia, è stata messa in discussione dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014, che ha censurato il trattamento identico riservato a situazioni oggettivamente diverse. La svolta della Corte costituzionale La sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui estendeva ai professionisti e ai lavoratori autonomi la presunzione relativa ai prelevamenti bancari. La ratio della decisione è chiara: mentre per un’impresa commerciale i prelievi dal conto corrente possono ragionevolmente essere ricondotti a operazioni commerciali non documentate (acquisti in nero, pagamenti non registrati), per un professionista o un lavoratore autonomo questa connessione non è altrettanto automatica. I prelievi possono infatti essere destinati a spese personali, investimenti privati o altre finalità estranee all’attività professionale. La questione interpretativa: cosa resta dopo la sentenza costituzionale? Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, nelle aule delle Commissioni tributarie si è aperto un dibattito interpretativo. Alcune decisioni, come quella del caso in esame, hanno ritenuto che la sentenza costituzionale avesse eliminato del tutto la presunzione dell’art. 32 per i professionisti, sia per i prelievi che per i versamenti. Altre pronunce, invece, hanno sostenuto che la decisione della Consulta riguardasse esclusivamente i prelievi, lasciando inalterata la presunzione sui versamenti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 29739/2025, ha aderito al secondo orientamento, confermando quanto già affermato dalla precedente sentenza n. 22931 del 26 settembre 2018. I giudici di legittimità hanno chiarito che la presunzione legale posta dall’art. 32 resta invariata per quanto riguarda i versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo. La modifica introdotta dalla Corte costituzionale ha inciso esclusivamente sui prelevamenti, per i quali non opera più alcuna presunzione automatica di acquisti o costi non registrati. Le conseguenze pratiche: cosa deve fare il professionista Questa distinzione ha rilevanti implicazioni operative. Quando l’Agenzia delle Entrate rileva versamenti sul conto corrente di un professionista che non corrispondono ai compensi dichiarati, scatta automaticamente la presunzione che si tratti di ricavi non fatturati. Spetta quindi al contribuente l’onere di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili. La prova deve essere rigorosa e documentale: non è sufficiente una generica giustificazione, ma occorre dimostrare con precisione la natura e l’origine di ciascun versamento contestato. Ad esempio, il professionista potrà fornire evidenza che il versamento deriva da un prestito personale, dalla vendita di un bene privato, da un regalo, da un rimborso spese non imponibile o da altre operazioni estranee all’attività professionale. La documentazione necessaria può comprendere contratti di mutuo, atti di vendita, liberalità documentate, estratti conto che dimostrano il transito di somme, e così via. Al contrario, per quanto riguarda i prelievi, la presunzione non opera più. Se l’Amministrazione finanziaria intende contestare che un prelievo sia stato utilizzato per acquisti non registrati o per pagamenti in nero, dovrà essere l’ufficio a fornire elementi probatori concreti, non potendo basarsi sulla sola movimentazione bancaria. Nel caso esaminato dalla Cassazione, il contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione in merito ai versamenti contestati per un importo di euro 41.360. Per questa ragione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando gli atti per un nuovo esame. I giudici di rinvio dovranno quindi valutare nuovamente la posizione del contribuente, applicando correttamente il principio per cui la presunzione sui versamenti resta valida e operante. I principi affermati dalla Cassazione L’ordinanza n. 29739/2025 fissa alcuni punti fermi di fondamentale importanza per tutti i professionisti e lavoratori autonomi: In primo luogo, la presunzione legale dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 continua a operare pienamente per i versamenti bancari effettuati da professionisti e lavoratori autonomi. Quando l’Amministrazione rileva versamenti non giustificati, questi vengono automaticamente presunti come ricavi non dichiarati. In secondo luogo, il professionista o lavoratore autonomo è onerato di provare in modo analitico che i