Inadempimento dell’Obbligo di Mantenimento: Quando l’Impossibilità Economica Esclude il Reato

La Cassazione chiarisce i limiti della punibilità in caso di drammatiche condizioni economiche dell’obbligato La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza della Sesta Sezione Penale n. 883/2025 del 1° luglio 2025, ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro, stabilendo principi fondamentali in tema di inadempimento dell’obbligo di mantenimento previsto dall’art. 12-sexies della legge n. 898/1970. Il caso riguardava un soggetto condannato per non aver corrisposto l’assegno di mantenimento di €450 mensili stabilito dal Tribunale civile nell’ambito di un procedimento di divorzio. La vicenda assume particolare rilevanza per la drammatica situazione economica dell’imputato, caratterizzata da redditi estremamente bassi oscillanti tra €5.758 e €8.955 annui nel quinquennio 2016-2020. La fattispecie e il quadro normativo L’art. 12-sexies della legge 898/1970 punisce l’inadempimento dell’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento determinato dal giudice civile. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che tale reato presenta carattere di specialità rispetto alla più generale violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570-bis del Codice Penale. La Suprema Corte ha precisato come la consumazione del reato richieda non già un unico versamento, bensì pagamenti a scadenze reiterate nel tempo. La condotta penalmente rilevante consiste in una pluralità di atti omissivi, tra loro collegati, che sono unitariamente valutabili poiché ciascuno aggrava l’offesa posta in essere dai precedenti, delineando la figura del reato abituale o, secondo altra preferibile denominazione, del reato a consumazione prolungata. Il principio dell’impossibilità assoluta Il punto nodale della decisione attiene alla valutazione dell’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570-bis cod. pen. La Cassazione ha chiarito che tale impossibilità, che esclude il dolo, non può essere assimilata all’indigenza totale, dovendo valutarsi in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto. Deve tenersi conto delle peculiarità del caso concreto, dell’entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio-economico di riferimento. La valutazione del caso concreto Nel caso di specie, emergeva che l’imputato si trovava nell’assoluta impossibilità materiale di adempiere, non in una mera situazione di difficoltà economico-finanziaria. Le risultanze istruttorie evidenziavano condizioni di vita drammatiche, con redditi irrisori che non consentivano nemmeno i mezzi di sussistenza, mancanza di lavoro stabile e oggettiva impossibilità di adempiere. La documentazione prodotta dalla difesa dimostrava come l’imputato, coinvolto in un progetto di contrasto alla povertà, vivesse in condizioni precarie senza fissa dimora, ospitato presso l’abitazione di privati grazie all’offerta volontaria dei cittadini. Successivamente aveva svolto saltuariamente e raramente lavori in agricoltura, per poi trovarsi in totale indigenza. Le implicazioni processuali La Corte ha censurato il mancato rispetto dell’art. 546 del Codice di Procedura Penale da parte della Corte d’Appello, che aveva erroneamente condannato a rifondere le spese di rappresentanza processuale della parte civile, sebbene quest’ultima non fosse comparsa e non si fosse costituita nel procedimento di secondo grado. Inoltre, è stata rilevata la violazione della legge penale per non aver motivato sulla richiesta di conversione della pena da detentiva in pecuniaria, prevista dall’art. 570 cod. pen. come alternativa. La Corte d’Appello è venuta meno al suo obbligo motivazionale in ordine a tale istanza. Le ricadute pratiche La pronuncia assume rilevanza pratica significativa per tutti i procedimenti penali aventi ad oggetto reati analoghi. La Suprema Corte ha infatti precisato che nelle sentenze di merito si riscontrano spesso incertezze sulla data a partire dalla quale l’imputato avrebbe realizzato un inadempimento “consapevole” o “non necessitato” dalle sue disagiate condizioni di vita, con possibili riflessi sulla stessa configurabilità del reato. Tale orientamento comporta la necessità per i Giudici di merito di identificare con un approccio non meramente meccanicistico il momento temporale in cui il passaggio dalla possibilità all’impossibilità assoluta di adempiere avvenga in modo definitivo. Prospettive applicative La decisione evidenzia l’importanza di una valutazione accurata delle condizioni economiche dell’obbligato, non limitandosi alla mera certificazione reddituale, ma estendendo l’indagine alle effettive possibilità di sostentamento e alle concrete prospettive lavorative del soggetto. Particolare attenzione deve essere rivolta ai casi in cui si verifichi una sopravvenuta impossibilità economica rispetto al momento dell’assunzione dell’obbligo, con conseguente necessità di distinguere tra temporanea difficoltà economica e vera e propria impossibilità assoluta. La sentenza fornisce quindi un importante chiarimento in tema di limiti alla punibilità del reato di inadempimento dell’obbligo di mantenimento, ribadendo che l’impossibilità assoluta dell’obbligato costituisce causa di esclusione del dolo e, conseguentemente, della responsabilità penale. Hai una situazione simile da affrontare? 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Deposito Cauzionale vs Caparra Confirmatoria: La Cassazione Chiarisce i Criteri di Distinzione per l’IVA

La Suprema Corte ribadisce il primato della sostanza sulla forma nell’interpretazione contrattuale tributaria La recente Cassazione Civile Sezione Tributaria n. 14168/2018 (pubblicata il 25 agosto 2025) offre importanti chiarimenti sulla distinzione tra deposito cauzionale e caparra confirmatoria nei contratti preliminari di compravendita immobiliare, con rilevanti implicazioni fiscali per l’applicazione dell’IVA. La controversia ha origine da contratti preliminari di compravendita di immobili in costruzione, nei quali le somme versate dall’acquirente erano state qualificate dalle parti come “deposito cauzionale”. L’Agenzia delle Entrate aveva successivamente contestato tale qualificazione, sostenendo che si trattasse invece di caparre confirmatorie soggette ad IVA, emettendo conseguente avviso di accertamento. I principi interpretativi consolidati La Suprema Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 1362 c.c. impone all’interprete di ricercare la comune intenzione delle parti senza limitarsi al significato letterale delle parole. Come precisato dalla giurisprudenza dominante citata nella sentenza, “il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c.” La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l’art. 1362 c.c. “prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole”, evidenziando come il giudice debba fornire una motivazione articolata quando si discosta dall’elemento letterale del contratto. La sostanza prevale sulla denominazione formale Il punto cruciale della decisione riguarda il criterio di qualificazione delle somme versate. La Cassazione ha chiarito che la natura giuridica dei versamenti non può essere determinata esclusivamente dalla denominazione formale utilizzata dalle parti, ma deve essere valutata alla luce della sostanza economica dell’operazione e della comune volontà contrattuale. Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato che i giudici di appello non si erano attenuti ai criteri consolidati per la distinzione tra le due figure. In particolare, non avevano considerato che la funzione di garanzia attribuita alla parte di prezzo versata dal promissario acquirente era stata chiaramente esplicitata nei contratti, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata. Implicazioni fiscali e procedurali La sentenza chiarisce che ai fini dell’IVA, la diversa natura dei versamenti comporta conseguenze fiscali significative. Mentre la caparra confirmatoria è soggetta ad imposta, il deposito cauzionale riceve un trattamento fiscale differenziato. La Corte ha specificato che “in tema di IVA, la diversità di funzioni che la corresponsione di caparra confirmatoria può assumere nell’ambito della stipula di preliminare di compravendita immobiliare impone di distinguere, ai fini dell’assoggettabilità all’imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, la caparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA”. Rilevanza per la prassi contrattuale La decisione assume particolare rilievo per operatori immobiliari, costruttori e acquirenti, poiché fornisce parametri chiari per la corretta qualificazione dei versamenti nei preliminari di compravendita. La Corte ha sottolineato l’importanza di una redazione contrattuale precisa che rifletta effettivamente la volontà delle parti e la natura giuridica dei versamenti. L’orientamento espresso dalla Suprema Corte conferma che l’amministrazione finanziaria non può limitarsi a una valutazione meramente formale delle clausole contrattuali, ma deve procedere a un’analisi sostanziale dell’operazione economica complessiva, nel rispetto dei principi generali di interpretazione contrattuale. Le prospettive applicative La sentenza offre quindi una guida interpretativa fondamentale per tutti i soggetti coinvolti in operazioni immobiliari, evidenziando la necessità di una valutazione caso per caso che tenga conto della specifica struttura contrattuale e della reale volontà delle parti. Per cittadini e imprese che si trovano ad affrontare contestazioni simili da parte dell’Agenzia delle Entrate, la decisione rappresenta un importante precedente che ribadisce il primato della sostanza sulla forma nell’interpretazione fiscale dei contratti. Hai dubbi sulla qualificazione fiscale dei tuoi contratti immobiliari? Contatta il nostro studio per una consulenza specializzata e tutela i tuoi interessi con la competenza di professionisti esperti in diritto tributario.
Caduta sulle scale condominiali senza corrimano: quando scatta la responsabilità ex art. 2051 c.c.

La Corte d’Appello di Ancona chiarisce i presupposti della responsabilità oggettiva e il ruolo del concorso colposo nella quantificazione del danno La recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona, Sez. II, n. 1001 del 29 luglio 2025, offre importanti chiarimenti sulla responsabilità civile del condominio per incidenti occorsi nelle parti comuni dell’edificio, con particolare riferimento all’applicazione dell’art. 2051 c.c. e alla valutazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. La fattispecie: caduta sulle scale prive di corrimano La vicenda trae origine dalla caduta di una donna lungo le scale interne di un condominio. La danneggiata, recatasi presso uno studio professionale ubicato nell’edificio, nel discendere i gradini aveva perso l’equilibrio e, non trovando alcun sostegno cui aggrapparsi a causa dell’assenza del corrimano, era rovinata a terra riportando lesioni con invalidità permanente del 9%. Il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che l’evento fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della vittima. La Corte d’Appello ha invece riformato tale pronuncia, applicando i consolidati principi in materia di responsabilità da cose in custodia. I principi giuridici applicati La Corte anconetana ha richiamato l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanza n. 20943/2022), secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità oggettive. Nel caso di specie, la mancanza del corrimano – pur non essendo obbligatoria per legge considerata l’epoca di costruzione dell’edificio – è stata ritenuta decisiva ai fini dell’accertamento del nesso eziologico. La presenza del presidio avrebbe infatti consentito alla danneggiata di evitare la rovinosa caduta, tanto più in considerazione della superficie liscia delle scale, prive di strisce antiscivolo. Tuttavia, la Corte ha rilevato un concorso di colpa della vittima pari al 60%, considerando che questa, nell’affrontare la discesa di scale che non conosceva bene e che erano visibilmente sfornite di corrimano, avrebbe dovuto adottare maggiore diligenza e attenzione. La quantificazione del danno: criteri e parametri Per la liquidazione del danno biologico, la Corte ha applicato le tabelle del Tribunale di Milano 2024, quantificando per un soggetto di 39 anni con invalidità del 9% un importo base di 16.765,79 Euro, aumentato del 10% ex art. 1226 c.c. per la cenestesi lavorativa accertata dalla consulenza tecnica, cui si aggiungono 6.766,90 Euro per l’invalidità temporanea. L’importo complessivo di 25.209,27 Euro è stato ridotto del 60% in conseguenza del concorso colposo, risultando in un risarcimento finale di 10.083,71 Euro, oltre a 760,00 Euro per spese mediche. La responsabilità dell’amministratore Un profilo di particolare interesse riguarda la responsabilità contrattuale dell’amministratore per l’omesso pagamento del premio assicurativo della polizza RC del condominio, scaduta da quasi un anno rispetto alla data del sinistro. La Corte ha chiarito che l’amministratore, nell’ambito del rapporto di mandato ex art. 1708 c.c., ha il dovere di informare tempestivamente i condomini della mancanza di fondi e di richiedere integrazioni per far fronte alle spese essenziali. L’omesso pagamento del premio assicurativo, prestazione di carattere prioritario per la corretta gestione condominiale, integra grave inadempimento contrattuale, con conseguente obbligo di manleva nei confronti del condominio. Le esclusioni assicurative: clausole claims made e rischi esclusi La sentenza affronta anche complesse questioni assicurative, chiarendo l’inefficacia delle polizze professionali dell’amministratore per diverse ragioni. In primo luogo, le polizze erano state stipulate dall’amministratore in proprio e non quale legale rappresentante della società che svolgeva le funzioni amministrative, determinando un difetto soggettivo di copertura. Inoltre, la polizza “claims made” escludeva la copertura per richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto, mentre specifiche clausole di esclusione riguardavano proprio i “ritardi nel pagamento dei relativi premi”. Implicazioni pratiche per condomini e amministratori La pronuncia offre importanti indicazioni operative per la gestione condominiale. I condomini devono prestare particolare attenzione alla sicurezza delle parti comuni, valutando l’opportunità di installare presidi di sicurezza anche quando non obbligatori per legge, considerando che la loro assenza può configurare responsabilità oggettiva in caso di sinistri. Gli amministratori, dal canto loro, devono assicurare il tempestivo pagamento delle polizze assicurative, informando immediatamente i condomini di eventuali difficoltà economiche e adottando tutte le misure necessarie per garantire la continuità della copertura assicurativa. La stipula di polizze professionali adeguate risulta inoltre essenziale per tutelare la propria responsabilità. La sentenza conferma altresì l’importanza di un’attenta valutazione delle clausole assicurative, con particolare riferimento alle polizze “claims made” e alle esclusioni specifiche, che possono determinare l’inoperatività della copertura proprio nei casi di maggiore necessità. 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Mediazione condominiale e termini di decadenza: quando l’effetto sospensivo ha un limite temporale

Il Tribunale di Bari chiarisce che la durata indefinita del procedimento di mediazione non può bloccare per sempre i termini per impugnare le delibere condominiali Una recente pronuncia del Tribunale di Bari (sentenza n. 3025/2025 del 4 agosto 2025) affronta una questione di particolare rilevanza pratica nel diritto condominiale: fino a quando l’avvio di un procedimento di mediazione obbligatoria può impedire la decadenza dall’impugnazione di una delibera assembleare? La risposta del Tribunale pugliese segna un punto fermo nella materia, stabilendo che l’effetto impeditivo della decadenza prodotto dalla mediazione non può durare indefinitamente, ma è circoscritto alla durata legale massima del procedimento prevista dal decreto legislativo 28/2010. Il caso concreto e la questione procedurale La vicenda nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare condominiale del 30 aprile 2021, con la quale erano stati approvati il bilancio consuntivo 2020 e specifiche spese condominiali. I condomini contestavano sia lo svolgimento dell’assemblea in videoconferenza sia alcune voci del rendiconto. Rispetto al primo motivo, il Tribunale ha chiarito che l’assemblea condominiale può svolgersi validamente in modalità telematica quando i condomini abbiano espresso il proprio consenso nelle riunioni precedenti, come previsto dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile. La questione centrale, tuttavia, riguardava i termini di impugnazione. Il condominio convenuto aveva eccepito la decadenza degli attori dal diritto di impugnare, sostenendo che il ricorso era stato depositato oltre i termini previsti dall’articolo 1137 del codice civile, nonostante fosse stato avviato un procedimento di mediazione obbligatoria. Il coordinamento tra mediazione e termini di decadenza Il Tribunale ha dovuto interpretare il complesso rapporto tra due normative: l’articolo 1137 del codice civile, che prevede un termine perentorio di trenta giorni per impugnare le delibere condominiali, e gli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione obbligatoria. Quest’ultima normativa stabilisce che la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta e che il procedimento ha una durata massima di tre mesi (elevato, con la recente riforma Cartabia, a sei mesi), più eventuale proroga consensuale di ulteriori tre mesi. Nel caso esaminato, la cronologia risultava particolarmente significativa: la delibera era del 30 aprile 2021, la domanda di mediazione del 1° giugno 2021, ma il procedimento si era protratto per circa undici mesi, concludendosi negativamente il 31 maggio 2022. Il ricorso giudiziale era stato depositato il 29 giugno 2022. Il principio di diritto enunciato dal Tribunale Il giudice barese ha stabilito un principio chiaro: l’effetto impeditivo della decadenza cessa allo scadere del termine legale massimo previsto per la mediazione, indipendentemente dalla volontà delle parti di proseguire il tentativo conciliativo. Nel ragionamento del Tribunale, consentire un effetto sospensivo indefinito contrasterebbe sia con il testo letterale delle norme sia con la logica dell’istituto della mediazione, che mira a una rapida definizione delle controversie. Inoltre, i termini di decadenza, essendo posti a tutela della certezza degli atti giuridici, non sono nella disponibilità delle parti ma sono rigidamente regolati dalla legge. Di conseguenza, nel caso concreto, il termine di decadenza era scaduto il 1° settembre 2021 (tre mesi dall’avvio della mediazione più trenta giorni), rendendo tardivo il ricorso presentato nel giugno 2022. Le implicazioni per la pratica professionale Questa pronuncia chiarisce definitivamente una questione interpretativa che aveva creato incertezze nella pratica. I condomini e i loro legali non possono più fare affidamento sulla pendenza indefinita di una mediazione per mantenere aperto il diritto di impugnazione. La regola operativa è semplice: nelle mediazioni vertenti in materia obbligatoria, una volta decorso il termine massimo di nove mesi dall’avvio della mediazione (sei iniziali più tre di eventuale proroga: vedi l’art. 6 del D. Lgs, 28/2010 riformato), inizia nuovamente a decorrere il termine di trenta giorni per l’impugnazione giudiziale, anche se il procedimento conciliativo è ancora in corso. Il Tribunale precisa inoltre che se la mediazione si conclude con esito negativo prima della scadenza del termine massimo, il termine di decadenza decorrerà dalla data di deposito del verbale negativo, non dalla scadenza del termine legale. Conclusioni e prospettive La pronuncia del Tribunale di Bari rappresenta un importante contributo alla definizione dei rapporti tra mediazione obbligatoria e tutela giurisdizionale nel diritto condominiale. Il principio stabilito garantisce certezza nei rapporti giuridici e impedisce che l’istituto della mediazione si trasformi in uno strumento di procrastinazione indefinita. Per amministratori, condomini e professionisti del settore, la regola è chiara: la mediazione può sospendere i termini di impugnazione, ma solo per la durata legale massima prevista dalla normativa. Superato questo limite temporale, il diritto di impugnazione deve essere esercitato nei tempi ordinari, pena la decadenza. Hai dubbi sui termini per impugnare una delibera condominiale o sulla gestione di una procedura di mediazione? Il nostro studio è specializzato in diritto condominiale e può assisterti nella tutela dei tuoi diritti. Contattaci per una consulenza personalizzata.
Frodi Carosello e Traslazione Fiscale: La Cassazione Chiarisce i Criteri per l’Accertamento sui Gestori “Uti Dominus”

La Suprema Corte definisce quando il soggetto che controlla una società fittizia risponde direttamente delle obbligazioni fiscali, superando la distinzione formale tra amministratori di diritto e di fatto Con ordinanza n. 23987/2025 del 27 agosto 2025, la Sezione Tributaria della Cassazione ha enunciato un principio di diritto di particolare rilevanza per il contrasto alle frodi fiscali attraverso società interposta, chiarendo definitivamente i presupposti per la traslazione delle obbligazioni tributarie dalla società al soggetto che ne detiene il controllo sostanziale. La fattispecie e il contesto normativo La vicenda trae origine da accertamenti IVA relativi agli anni d’imposta 2007-2008, concernenti operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. Le indagini della Guardia di Finanza avevano rilevato operazioni fittizie di cessione comunitaria tra più società collegate, identificando nel ricorrente l’effettivo ideatore e gestore del meccanismo fraudolento, benché formalmente legato a una delle società coinvolte mediante contratto di associazione in partecipazione. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi traslato la pretesa fiscale direttamente sul soggetto controllante, ritenendolo amministratore di fatto della società utilizzata come schermo. La questione giuridica centrale riguardava proprio i presupposti per questa traslazione soggettiva della responsabilità tributaria. Il principio di diritto enunciato La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di imposte dirette e IVA, per la traslazione dell’imponibile dalla società al soggetto che l’ha gestita “uti dominus”, non è decisivo qualificare la funzione del soggetto operante dietro la società come amministratore formale o di fatto. Quello che rileva è accertare che il soggetto terzo si comporti uti dominus, gestendo e dirigendo le risorse autonomamente dalla società, anche indipendentemente dagli interessi di questa, ideando e ponendo in essere condotte illecite dalle quali può insorgere un credito erariale. Questo orientamento supera definitivamente il tradizionale approccio incentrato sulla qualificazione del ruolo rivestito dal soggetto, privilegiando invece una valutazione sostanziale del controllo effettivamente esercitato sulle risorse societarie. Il coordinamento con la disciplina dell’interposizione fittizia La decisione valorizza la disciplina dell’art. 37, comma 3, del DPR n. 600/1973, che consente di tassare direttamente l’interponente quando questi risulti “effettivo possessore per interposta persona” del reddito formalmente attribuito alla società interposta. Come precisato dalla Suprema Corte, l’oggetto della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione, ma solo al riscontro che il soggetto terzo disponga uti dominus delle risorse del soggetto interposto. Questa prova può essere fornita anche solo in via presuntiva, attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che dimostrino l’effettivo controllo delle risorse societarie. L’onere della prova contraria incomberà poi al contribuente. Le implicazioni per il regime IVA e le società cartiera Particolare attenzione merita l’applicazione di questi principi in ambito IVA. La Cassazione ha chiarito che quando il soggetto gestore agisce in nome proprio ma per conto della società interposta, si instaura un rapporto riconducibile al mandato senza rappresentanza, con conseguente applicazione del principio sancito dall’art. 3, comma 3, del DPR n. 633/1972 (corrispondente all’art. 6, par. 4, della Sesta Direttiva UE). In base a tale disposizione, il mandatario che partecipa in nome proprio a una prestazione di servizi si considera come se avesse ricevuto o fornito i servizi a titolo personale, con conseguente assoggettamento a IVA del rapporto con il mandante. L’irregolarità delle operazioni riferite al mandante non esime quindi il gestore dall’obbligo di fatturazione e dal vaglio critico dell’operazione. La deroga all’art. 7 del D.L. n. 269/2003 La sentenza conferma che nelle ipotesi di società “cartiera”, si applica una deroga alla regola generale dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003, secondo cui le sanzioni tributarie sono a carico della società con personalità giuridica. Quando la società costituisca una mera “fictio” utilizzata come schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari, viene meno la ratio della norma e si ripristina la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della società, dimostrando che essa sia priva di struttura organizzativa autonoma e gestita esclusivamente nell’interesse del controllante. Le ricadute pratiche per contribuenti e professionisti Questa pronuncia ha significative implicazioni operative sia per l’Amministrazione finanziaria che per i contribuenti e i loro consulenti. Per l’Agenzia delle Entrate, la decisione conferma la legittimità di un approccio sostanziale nell’accertamento, consentendo di superare gli schemi societari utilizzati abusivamente e di aggredire direttamente il patrimonio del soggetto che effettivamente controlla le operazioni fiscalmente rilevanti. Per i contribuenti e le imprese, la sentenza evidenzia l’importanza di mantenere una netta separazione tra la propria sfera patrimoniale e quella delle società controllate, evitando comportamenti che possano configurare una gestione “uti dominus” delle risorse societarie. Particolare attenzione deve essere prestata alla documentazione dei rapporti intercorrenti e alla sostanza economica delle operazioni poste in essere. I professionisti devono valutare attentamente le strutture societarie dei propri clienti, verificando che non sussistano elementi indiziari di controllo sostanziale tale da giustificare una traslazione della responsabilità fiscale. Risulta inoltre fondamentale la corretta documentazione di tutti i rapporti negoziali, con particolare riguardo agli aspetti che possano rivelare l’effettivo centro decisionale. Gli aspetti probatori e processuali La Corte ha inoltre chiarito importanti aspetti probatori, stabilendo che la motivazione degli avvisi di accertamento notificati all’amministratore di fatto può essere soddisfatta mediante rinvio per relationem al processo verbale di constatazione, purché questo contenga adeguata descrizione dei fatti accertati. Tale principio si giustifica con la considerazione che il soggetto che si ingerisce nell’amministrazione societaria ha l’obbligo di conoscere l’andamento dell’intera attività sociale, analogamente all’amministratore di diritto. La presunzione di conoscenza opera a maggior ragione quando il soggetto sia qualificabile come ideatore di condotte fraudolente realizzate mediante società schermo. Verso una responsabilità fiscale sostanziale Questa pronuncia si inserisce in un più ampio orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare la sostanza sulla forma nell’accertamento tributario. La nozione di “gestore uti dominus” rappresenta uno strumento efficace per contrastare l’abuso della personalità giuridica societaria, consentendo di superare gli schemi elusivi basati sull’interposizione di soggetti fittiziamente autonomi. Il principio enunciato trova coerente applicazione tanto nell’ambito delle imposte dirette quanto in quello dell’IVA, configurando un sistema di responsabilità fiscale incentrato sull’effettivo controllo delle risorse
Diffamazione sui Social Media: la Cassazione Chiarisce i Confini del Reato nell’Era Digitale

La Suprema Corte stabilisce quando si configura il reato per contenuti offensivi pubblicati su TikTok e altre piattaforme Con una recente sentenza del 5 giugno 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulla configurazione del reato di diffamazione quando le espressioni offensive vengono pubblicate sui social media, in particolare su piattaforme come TikTok. Il Caso e la Questione Giuridica Il caso oggetto della decisione riguardava la pubblicazione di video su TikTok contenenti espressioni gravemente offensive nei confronti di una persona. La questione centrale sottoposta all’attenzione della Suprema Corte era se, per configurarsi il reato di diffamazione attraverso i social media, fosse necessaria la presenza fisica della persona offesa al momento della registrazione del contenuto offensivo. La difesa sosteneva infatti che, non essendo la persona offesa presente fisicamente durante la registrazione del video, non potesse configurarsi il reato di diffamazione, ma al massimo quello di ingiuria. Tuttavia, come noto, il reato di ingiuria è stato depenalizzato nel 2016. I Principi Stabiliti dalla Cassazione La Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente alcuni aspetti fondamentali della diffamazione nell’era digitale. Secondo i giudici di legittimità, la differenza tra ingiuria e diffamazione non risiede tanto nella modalità di comunicazione quanto nella presenza o assenza del destinatario delle espressioni offensive. Mentre l’ingiuria prevedeva la comunicazione diretta all’offeso, nella diffamazione l’elemento caratterizzante è proprio l’assenza del destinatario al momento della comunicazione offensiva, che invece viene rivolta a terze persone. Questo principio assume particolare rilevanza nel contesto dei moderni sistemi tecnologici e dei social media. La Suprema Corte ha inoltre precisato che occorre distinguere tra diverse tipologie di comunicazione digitale. Nel caso di trasmissioni “in diretta” (come le dirette Instagram o Facebook Live), la situazione è equiparabile alla presenza fisica, poiché si realizza una comunicazione sincrona tra offensore e offeso. La Rivoluzione Digitale: Quando il Social Media Costituisce Diffamazione Il punto più significativo della sentenza riguarda i contenuti pubblicati sui social media come video preregistrati su TikTok, Instagram Reels, YouTube e simili. La Cassazione ha stabilito che in questi casi si configura sempre il reato di diffamazione, indipendentemente dal fatto che la persona offesa abbia assistito o meno alla fase di registrazione. Il ragionamento della Corte è cristallino: quando un video contenente espressioni offensive viene pubblicato su una piattaforma social, esso diventa immediatamente accessibile a un numero potenzialmente illimitato di persone. La persona offesa, non avendo partecipato alla registrazione né essendo presente al momento della pubblicazione, resta estranea alla comunicazione offensiva, che invece raggiunge direttamente i terzi. Questa interpretazione elimina qualsiasi possibilità per gli autori di contenuti offensivi di invocare la presunta presenza “virtuale” della persona offesa per sfuggire alle proprie responsabilità penali. Le Implicazioni Pratiche per Cittadini e Imprese La sentenza ha importanti ricadute pratiche per tutti coloro che utilizzano i social media, sia come privati cittadini che come rappresentanti di aziende e professionisti. Per i privati cittadini, la decisione rappresenta un chiaro monito: pubblicare contenuti offensivi sui social media espone automaticamente al rischio di una denuncia per diffamazione, indipendentemente dalle modalità di registrazione del contenuto. Non è più possibile invocare l’assenza della persona offesa durante la creazione del video per evitare le conseguenze penali. Per le aziende e i professionisti, la sentenza sottolinea l’importanza di implementare rigorose policy per la gestione dei contenuti sui social media aziendali. I responsabili della comunicazione digitale devono essere pienamente consapevoli che ogni pubblicazione può avere conseguenze penali dirette, rendendo essenziale l’adozione di protocolli di controllo preventivo dei contenuti. Per gli influencer e i content creator, la decisione impone una riflessione approfondita sui contenuti pubblicati. La facilità di diffusione e il potenziale di viralità dei social media moltiplicano esponenzialmente i rischi legali associati a dichiarazioni imprudenti o offensive. Il Nuovo Equilibrio tra Libertà di Espressione e Tutela della Dignità La sentenza della Cassazione rappresenta un importante tassello nell’evoluzione del diritto penale nell’era digitale. Da un lato, conferma la piena applicabilità dei principi tradizionali del reato di diffamazione anche nel contesto delle nuove tecnologie. Dall’altro, fornisce criteri chiari per distinguere le diverse fattispecie nell’ambito della comunicazione digitale. Questa evoluzione giurisprudenziale testimonia la capacità del sistema giuridico italiano di adattarsi alle sfide poste dall’innovazione tecnologica, garantendo al contempo la tutela dei diritti fondamentali della persona e il mantenimento di un equilibrio tra libertà di espressione e protezione della dignità individuale. Conseguenze Processuali e Risarcimento Danni Dal punto di vista processuale, la sentenza conferma che le vittime di diffamazione tramite social media possono ottenere non solo la condanna penale dell’autore delle offese, ma anche il risarcimento dei danni subiti. La Corte ha infatti condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e ha disposto la liquidazione del danno da parte del giudice civile. Questo aspetto assume particolare rilevanza considerando che i contenuti pubblicati sui social media possono raggiungere migliaia o milioni di persone, amplificando enormemente il danno reputazionale subito dalla vittima e, di conseguenza, l’entità del risarcimento dovuto. Conclusioni e Raccomandazioni La sentenza della Cassazione segna un punto di svolta nella giurisprudenza in materia di diffamazione digitale, fornendo principi chiari e facilmente applicabili. Per tutti gli utilizzatori dei social media, la regola è semplice ma inderogabile: ogni contenuto pubblicato deve rispettare la dignità altrui, indipendentemente dalle modalità di creazione e pubblicazione. La decisione invita inoltre a una maggiore responsabilizzazione nell’utilizzo degli strumenti digitali, ricordando che la facilità di pubblicazione non elimina le conseguenze giuridiche delle proprie azioni online. Hai subito diffamazione sui social media o hai bisogno di consulenza per tutelare la tua reputazione digitale? 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Immissioni intollerabili: quando rispondono locatore e condominio

La Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità per i danni causati dall’attività del conduttore La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7055/2024 pubblicata il 26 agosto 2025, ha fornito importanti chiarimenti in materia di responsabilità civile per immissioni intollerabili provenienti da attività commerciali condotte in locazione. La decisione affronta una questione di crescente rilevanza pratica: quando il proprietario locatore e il condominio possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dalle attività rumorose o moleste del conduttore. La vicenda trae origine dall’acquisto di un appartamento situato in un condominio, al piano superiore rispetto a un locale adibito ad attività di ristorazione. Gli acquirenti si erano trovati a dover sopportare immissioni intollerabili causate dall’esercizio commerciale sottostante: schiamazzi dei clienti, apertura fino alle prime ore dell’alba e disturbi continui che rendevano impossibile il normale godimento dell’abitazione. La situazione risultava particolarmente grave considerando che, al momento dell’acquisto, il venditore aveva garantito che l’attività sottostante consisteva in una semplice pizzeria al taglio senza consumazione sul posto e con orari molto diversi. I nuovi proprietari avevano quindi promosso procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti sia del conduttore che gestiva l’attività di ristorazione, sia del locatore proprietario dell’immobile, sia del condominio. Il Tribunale di Asti aveva accolto la domanda soltanto nei confronti del gestore dell’attività, escludendo la responsabilità tanto del locatore quanto del condominio. Tale decisione era stata confermata in appello, spingendo gli acquirenti a ricorrere per Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, fornendo preziosi chiarimenti sui presupposti della responsabilità in situazioni analoghe. Quanto alla posizione del locatore, la Cassazione ha riconfermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in materia di immissioni intollerabili, allorchè le stesse originano da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c.,per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell’immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso” (Cass. civ. 11125/2015). Il principio fondamentale è che il locatore non risponde automaticamente delle immissioni prodotte dal conduttore per il solo fatto di aver concesso l’immobile in locazione. La responsabilità può sorgere unicamente quando sussista un vero e proprio concorso nella realizzazione del danno, che può consistere anche nel fatto di aver locato l’immobile pur sapendo che il conduttore avrebbe prodotto immissioni nocive (Cass. 4908/2018). Tuttavia, tale responsabilità presuppone sempre la prova che il locatore potesse ragionevolmente prevedere, usando l’ordinaria diligenza, la lesività della condotta del conduttore al momento della stipulazione del contratto di locazione. Nel caso esaminato, pur essendo emerso che la società locatrice coincideva con il soggetto che aveva venduto l’appartamento garantendo un tipo diverso di attività commerciale, i giudici di merito avevano ritenuto insufficiente tale circostanza a dimostrare la prevedibilità delle immissioni dannose. La Cassazione ha confermato tale valutazione, precisando che essa rientra nell’insindacabile apprezzamento del fatto compiuto dai giudici di merito. Particolarmente significativo è il chiarimento fornito dalla Corte in relazione al rapporto di custodia dell’immobile locato. La Cassazione ha precisato che, rispetto alle immissioni, il custode risponde dei danni causati dalla cosa che si ripartisce tra locatore e conduttore secondo le parti dell’immobile che si hanno rispettivamente in custodia. Tuttavia, non è possibile ipotizzare una custodia dell’attività illecita altrui: rispetto a quest’ultima si può soltanto predicare un eventuale concorso da parte del locatore nei termini sopra indicati. Per quanto riguarda la responsabilità del condominio, la Cassazione ha ribadito che l’obbligo di curare l’osservanza del regolamento condominiale è affidato dall’art. 1130 c.c. all’amministratore, il quale può essere eventualmente ritenuto responsabile nei confronti dei condomini per i danni derivanti dalla sua negligenza o dall’inadempimento dei suoi obblighi. Tuttavia, “dall’omesso adempimento dell’obbligo dell’amministratore di curare l’osservanza del regolamento di condominio ex articolo 1130 c.c., comma 1, n. 1, non ridonda, invero, alcuna automatica responsabilità ricadente nella sfera giuridica dell’intero condominio” (Cass. civ. 35315/2021). Questo orientamento ha importanti implicazioni pratiche per proprietari, inquilini e condomini. Per i proprietari che intendono locare immobili destinati ad attività commerciali, è essenziale valutare attentamente la tipologia di attività che verrà svolta e i possibili rischi per i vicini, prevedendo adeguate clausole contrattuali e, se necessario, interventi tecnici preventivi. Per gli acquirenti di immobili situati in prossimità di attività commerciali, la decisione sottolinea l’importanza di verificare accuratamente la natura e le modalità di esercizio delle attività esistenti, non accontentandosi delle generiche rassicurazioni del venditore. I condomini che si trovano a dover affrontare problematiche legate a immissioni provenienti da attività commerciali dovranno prioritariamente rivolgersi all’amministratore affinché questi compia tutti gli atti necessari per far cessare le violazioni regolamentari. Solo in caso di inadempimento dell’amministratore sarà possibile valutare azioni nei suoi confronti, mentre difficilmente potrà essere chiamato in causa direttamente il condominio. La pronuncia conferma la tendenza della giurisprudenza di legittimità a circoscrivere rigorosamente i presupposti della responsabilità per immissioni, richiedendo sempre la dimostrazione di specifici elementi soggettivi e oggettivi che giustifichino l’estensione della responsabilità oltre al soggetto che materialmente produce il danno. Hai problemi con immissioni provenienti da attività commerciali o hai bisogno di assistenza per la redazione di contratti di locazione? 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Revenge Porn: Tutela Legale e Strategie di Difesa nel Diritto Italiano

La diffusione illecita di immagini private costituisce reato penale: analisi normativa, conseguenze giuridiche e strumenti di protezione per le vittime La diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti, comunemente definita “revenge porn”, rappresenta una delle forme più insidiose di violenza digitale della nostra epoca. Questo fenomeno, disciplinato dall’art. 612-ter del Codice Penale introdotto con la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. “Codice Rosso”), colpisce milioni di persone in Italia, causando devastanti conseguenze psicologiche e sociali. Inquadramento Giuridico del Reato L’art. 612-ter c.p. punisce chiunque “diffonde, pubblica o cede immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata”. La norma prevede una pena edittale da 1 a 6 anni di reclusione e una multa da 5.000 a 15.000 euro, configurandosi come reato a querela di parte con termine di sei mesi dalla conoscenza del fatto. Il legislatore ha previsto un sistema di circostanze aggravanti particolarmente severo. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, attraverso strumenti informatici o telematici, oppure in danno di soggetti vulnerabili come donne in stato di gravidanza o persone in condizioni di inferiorità psico-fisica. La procedibilità d’ufficio è prevista nei casi più gravi, quali vittime in condizioni di infermità fisica o psichica, donne gravide, o quando sussiste connessione con altri delitti perseguibili d’ufficio. Significativamente, la remissione della querela è ammessa esclusivamente in sede processuale, garantendo un controllo giudiziario sulla volontà della vittima. Strumenti di Tutela e Azioni Immediate Le vittime dispongono di un articolato sistema di tutele, sia penali che amministrative. L’azione primaria consiste nella presentazione tempestiva della querela, corredata da documentazione probatoria dettagliata comprensiva di screenshot, messaggi e link ai contenuti diffusi illecitamente. Parallelamente, assume rilevanza strategica la segnalazione al Garante per la Privacy ex art. 144-bis del Codice Privacy e art. 33-bis del regolamento n. 1/2019. Tale strumento, accessibile anche ai minori, consente al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, notificando alle piattaforme coinvolte per contrastare immediatamente la diffusione. Le vittime possono inoltre richiedere direttamente ai gestori delle piattaforme online la rimozione immediata dei contenuti illeciti, procedendo con ingiunzione giudiziaria in caso di mancata collaborazione. Questa strategia multilivello massimizza l’efficacia dell’intervento di tutela. Profili Risarcitori e Danno La configurazione del revenge porn come reato consente alla vittima di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno. La giurisprudenza riconosce diverse tipologie di danno risarcibile: il danno morale per la sofferenza emotiva e psicologica, il danno biologico per le conseguenze sulla salute psico-fisica, il danno esistenziale per la compromissione delle relazioni personali e della reputazione, e il danno materiale per le perdite economiche dirette. La quantificazione del danno viene personalizzata dal giudice considerando l’entità della diffusione, la durata dell’esposizione mediatica, le conseguenze sulla vita privata e professionale della vittima, nonché l’impatto psicologico documentato attraverso certificazioni medico-psicologiche. Dimensione Sociologica del Fenomeno I dati emersi dalla ricerca campionaria condotta su 2.000 utenti internet italiani evidenziano l’allarmante diffusione del fenomeno: il 4% degli italiani risulta vittima di revenge porn, con una stima di almeno 2 milioni di persone coinvolte. L’età media ponderata delle vittime si attesta sui 27 anni, con una prevalenza femminile del 70%. Preoccupante appare la scarsa consapevolezza normativa: il 17% della popolazione è erroneamente convinta che non costituisca reato in Italia, percentuale che sale al 35% tra le vittime stesse. Solo il 50% delle vittime presenta denuncia, principalmente per vergogna, tentativo di mediazione diretta con il responsabile, o timore che la vicenda diventi di dominio pubblico. Strategie di Prevenzione e Tutela Proattiva La prevenzione rappresenta la prima linea di difesa contro il revenge porn. È fondamentale sviluppare consapevolezza sui rischi della condivisione di contenuti intimi, considerando che su internet “niente viene mai completamente cancellato”. Le misure di sicurezza digitale includono l’utilizzo di password complesse, crittografia, antivirus aggiornati, mantenimento della privacy degli account social e prudenza nell’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche. L’educazione digitale assume particolare rilevanza per i minori, attraverso il monitoraggio del comportamento online e la sensibilizzazione sui rischi della diffusione di informazioni personali. Esistono inoltre strumenti preventivi innovativi che consentono di tracciare e proteggere le immagini impedendo la diffusione non consensuale. Evoluzione Tecnologica e Nuove Sfide L’avvento dell’intelligenza artificiale ha introdotto nuove forme di violenza digitale attraverso i “deepfake”, che permettono di associare volti reali a corpi nudi virtuali. Questo fenomeno amplia significativamente il perimetro del revenge porn, rendendo potenzialmente vittima chiunque abbia immagini pubbliche su internet. La risposta giuridica a queste nuove forme di violenza digitale richiede un costante adeguamento normativo e interpretativo, nonché lo sviluppo di competenze specialistiche da parte degli operatori del diritto. Conclusioni e Prospettive Il revenge porn rappresenta una forma grave di violenza digitale che richiede un approccio integrato tra tutela penale, civile e amministrativa. La legislazione italiana, pur moderna e severa, necessita di essere supportata da campagne di sensibilizzazione capillari e da un rafforzamento delle competenze specialistiche degli operatori giuridici. La cultura del rispetto digitale deve essere promossa attraverso l’educazione, la prevenzione e il supporto multidisciplinare alle vittime, che necessitano non solo di tutela legale ma anche di assistenza psicologica per superare le profonde ferite lasciate da questa forma di violenza. Se sei vittima di revenge porn o necessiti di consulenza specialistica in materia di diritto penale dell’informatica, il nostro Studio è a disposizione per fornirti assistenza legale qualificata e supportarti nel percorso di tutela dei tuoi diritti. Contattaci per una consulenza riservata.
PEC Professionale e Domicilio Digitale Personale: Il Riversamento Automatico da INI-PEC a INAD

La nota congiunta MIMIT-AgID del 29 luglio 2025 chiarisce il meccanismo di trasferimento del domicilio digitale professionale nel registro delle persone fisiche Premesso che la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione rappresenta un processo ormai consolidato nell’ordinamento italiano, una recente nota congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) del 29 luglio 2025 ha chiarito un aspetto di particolare rilevanza per tutti i professionisti iscritti ad albi e ordini. La comunicazione illustra infatti il meccanismo di riversamento automatico del domicilio digitale dal registro INI-PEC al registro INAD, disciplinato dall’art. 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il quadro normativo di riferimento Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede due distinti indici nazionali per la gestione dei domicili digitali. Da un lato, l’INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti), istituito presso il MIMIT e alimentato automaticamente dagli ordini professionali mediante comunicazione ex lege della casella PEC. Dall’altro, l’INAD (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato), realizzato e gestito da AgID, la cui iscrizione risulta normalmente facoltativa e rimessa alla libera iniziativa dell’utente. Questa distinzione riflette la diversa natura giuridica delle comunicazioni: mentre il domicilio digitale professionale serve per le comunicazioni correlate all’attività lavorativa e ai rapporti con gli ordini di appartenenza, il domicilio digitale personale è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale relative alla sfera privata del soggetto. La novità introdotta: il riversamento automatico La disposizione di cui all’art. 6-quater, comma 2, del CAD stabilisce che il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC venga automaticamente trasferito anche nel registro INAD. Questo meccanismo, definito “riversamento autoritativo”, comporta che la medesima casella PEC professionale assuma contemporaneamente valore di domicilio digitale personale, utilizzabile quindi per comunicazioni private che non attengono all’esercizio dell’attività professionale. Il fondamento giuridico di tale previsione risiede nella necessità di garantire una maggiore copertura del sistema di domicilio digitale nazionale, facilitando l’identificazione univoca dei soggetti nell’ambito delle comunicazioni telematiche con valore legale. La norma risponde altresì all’esigenza di semplificazione amministrativa, evitando duplicazioni di procedure e adempimenti a carico del professionista. Il meccanismo procedimentale e le tempistiche Secondo le Linee guida AgID richiamate nella nota congiunta, il procedimento di riversamento segue una procedura articolata in fasi specifiche. Il domicilio digitale trasferito da INI-PEC rimane inizialmente registrato in INAD ma non pubblicato per trenta giorni, durante i quali il professionista può accedere all’informativa sul trattamento dei dati personali e consultare le modalità operative del servizio. Durante questo periodo transitorio di trenta giorni, il professionista mantiene la facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendo un indirizzo diverso ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del CAD. Tale diritto di modifica rappresenta una garanzia fondamentale per il professionista, che può decidere di utilizzare una casella PEC dedicata esclusivamente alla sfera personale, diversa da quella professionale. Decorso il termine di trenta giorni senza variazioni, AgID procede alla pubblicazione definitiva del domicilio digitale nell’indice INAD. Da questo momento, la casella PEC risulta utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata della persona fisica, fermo restando il diritto del titolare di modificare o cessare successivamente il proprio domicilio digitale. Implicazioni pratiche per professionisti e cittadini La misura comporta significative implicazioni operative per diverse categorie di soggetti. Per i professionisti iscritti ad albi e ordini, il riversamento automatico determina l’acquisizione di un domicilio digitale personale senza necessità di specifici adempimenti, con conseguente semplificazione degli oneri burocratici. Tuttavia, i professionisti devono prestare particolare attenzione alla gestione della casella PEC, che diventa strumento di comunicazione sia per l’attività professionale sia per la sfera privata. Per le Pubbliche Amministrazioni e gli enti privati che devono effettuare comunicazioni con valore legale, la presenza del domicilio digitale in INAD consente di individuare con maggiore facilità il recapito telematico del destinatario, riducendo i casi di mancato recapito e i conseguenti problemi di notificazione. Dal punto di vista della tutela della privacy, la normativa mantiene le garanzie procedimentali attraverso il periodo di trenta giorni non pubblicato e il permanente diritto di modifica del domicilio digitale. I professionisti conservano inoltre la facoltà di utilizzare caselle PEC distinte per l’attività professionale e per quella personale, garantendo una adeguata separazione tra le due sfere. Profili di criticità e raccomandazioni operative L’automatismo del riversamento, pur rappresentando una semplificazione, può generare alcune problematiche operative. La principale criticità riguarda la gestione unitaria della casella PEC per comunicazioni di natura diversa, con possibili difficoltà nella distinzione tra corrispondenza professionale e personale. Si raccomanda pertanto ai professionisti di valutare attentamente l’opportunità di utilizzare la facoltà di modifica durante il periodo transitorio di trenta giorni. Un ulteriore aspetto da considerare attiene alla responsabilità del professionista nella gestione delle comunicazioni ricevute sul domicilio digitale. La presenza della stessa casella PEC in entrambi gli indici comporta l’obbligo di monitoraggio costante per entrambe le tipologie di comunicazioni, con le relative conseguenze in caso di mancata lettura di messaggi aventi valore legale. Conclusioni e prospettive future Il riversamento automatico del domicilio digitale da INI-PEC a INAD rappresenta un’evoluzione significativa nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana. La misura, disciplinata dall’art. 6-quater, comma 2, del CAD e chiarita dalla nota congiunta MIMIT-AgID del 29 luglio 2025, mira a garantire una maggiore copertura del sistema nazionale di domicilio digitale, semplificando al contempo gli adempimenti a carico dei professionisti. L’efficacia della normativa dipenderà dalla capacità degli operatori di adeguare le proprie procedure operative alla nuova disciplina, prestando particolare attenzione alla gestione delle tempistiche e dei diritti di modifica riconosciuti ai professionisti. La corretta implementazione di tali previsioni contribuirà al rafforzamento dell’infrastruttura digitale nazionale e al miglioramento dell’efficienza delle comunicazioni telematiche con valore legale. Hai bisogno di assistenza per gestire correttamente il domicilio digitale professionale e personale? Contattaci per una consulenza specializzata sui profili normativi e operativi della digitalizzazione forense.
Il Nuovo Codice di Condotta AGCOM per Influencer: Una Rivoluzione Normativa nel Marketing Digitale

L’Italia pioniera in Europa nella regolamentazione del settore: obblighi, sanzioni e tutele per un mercato da 352 milioni di euro L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha scritto una pagina storica nella regolamentazione del marketing digitale. Con la delibera del 23 luglio 2025, AGCOM ha approvato definitivamente il primo Codice di Condotta per gli influencer in Italia, colmando un vuoto normativo che da anni caratterizzava questo settore in costante espansione. Questa nuova disciplina nasce da un percorso partecipativo articolato, che ha incluso tavoli tecnici e consultazioni pubbliche, e rappresenta la risposta istituzionale a un mercato che nel 2024 ha registrato un fatturato di 352 milioni di euro con una crescita del 9%. L’intervento normativo arriva inoltre in un momento di particolare sensibilità del settore, segnato da recenti scandali che hanno portato i brand ad adottare approcci più cauti e selettivi nelle partnership con i content creator. Chi sono gli “influencer rilevanti” e quando si applica il Codice Il nuovo regolamento introduce per la prima volta una definizione giuridica precisa di “influencer rilevante”, stabilendo criteri oggettivi e misurabili. Rientrano in questa categoria i content creator che raggiungono almeno 500.000 follower su una singola piattaforma oppure almeno un milione di visualizzazioni medie mensili su una piattaforma social o di condivisione video. Questa soglia, significativamente ridotta rispetto alle precedenti proposte, coinvolgerà circa duemila influencer attivi sul territorio nazionale. La normativa si estende anche agli influencer virtuali creati con intelligenza artificiale o grafica computerizzata, dimostrando l’attenzione del legislatore verso le nuove frontiere tecnologiche del settore. Un aspetto particolarmente innovativo è l’equiparazione degli influencer rilevanti ai “fornitori di servizi di media audiovisivi”, attribuendo loro piena responsabilità editoriale sui contenuti prodotti e diffusi. Questo parallelismo con i media tradizionali segna il riconoscimento formale del ruolo e dell’impatto sociale dei content creator. Gli obblighi principali: dal registro AGCOM alla trasparenza pubblicitaria Il Codice introduce una serie di obblighi specifici che trasformano radicalmente il modo di operare nel settore. Entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, tutti gli influencer rilevanti dovranno iscriversi al registro ufficiale AGCOM, un elenco aggiornato semestralmente che garantisce identificabilità e tracciabilità dei content creator. La riconoscibilità pubblica diventa obbligatoria: ogni influencer rilevante dovrà inserire nei propri profili la dicitura “influencer in elenco AGCOM” oppure “influencer virtuale in elenco AGCOM”. Questa misura assicura trasparenza immediata per gli utenti, che potranno distinguere chiaramente i professionisti sottoposti alla disciplina. La lotta alla pubblicità occulta rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nuovo regime. Ogni contenuto promozionale dovrà essere chiaramente identificabile attraverso specifici hashtag o diciture come #Adv o #Pubblicità, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Digital Chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. Vengono inoltre regolamentati sponsorizzazioni, televendite e inserimento di prodotti, con particolare attenzione ai contenuti alcolici, per i quali è previsto un obbligo di limitazione dell’accesso ai minori per almeno sette giorni dopo la pubblicazione. Tutela dei minori e autenticità: le nuove frontiere della responsabilità digitale Il Codice dedica particolare attenzione alla protezione delle categorie vulnerabili, introducendo disposizioni rigorose per la tutela dei minori. È espressamente vietato pubblicare contenuti che possano arrecare danno fisico o morale ai minori, sfruttare la loro inesperienza o credulità, o manipolare la fiducia degli utenti più giovani. Specifiche tutele sono previste per i cosiddetti “baby influencer”, con norme aggiuntive contro lo sfruttamento commerciale dei contenuti prodotti da minorenni. Un’innovazione significativa riguarda l’autenticità dei contenuti. Per contrastare la diffusione di standard di bellezza irrealistici, gli influencer dovranno segnalare l’utilizzo di filtri o strumenti di modifica digitale attraverso hashtag specifici o diciture ad hoc come “contenuto modificato”, “foto filtrata” o “video modificato”. Queste indicazioni devono essere facilmente leggibili e posizionate tra le prime due informazioni o entro i primi quattro hashtag. Il principio di correttezza e imparzialità dell’informazione assume rilevanza centrale: gli influencer devono garantire la presentazione veritiera dei fatti, verificare la correttezza delle informazioni citando le fonti utilizzate e impegnarsi attivamente nel contrasto alla disinformazione online. È inoltre vietata la diffusione di contenuti che promuovano violenza, odio, discriminazione o una rappresentazione scorretta della figura femminile. Controlli e sanzioni: un sistema di enforcement rigoroso L’efficacia del nuovo regime si basa su un sistema di controlli e sanzioni particolarmente rigoroso. AGCOM, con il supporto della Guardia di Finanza e della Polizia Postale, condurrà accertamenti sistematici per verificare l’osservanza delle norme. L’apparato sanzionatorio prevede multe da 10.000 a 250.000 euro per violazioni relative alla trasparenza pubblicitaria e sanzioni fino a 600.000 euro per violazioni concernenti la tutela dei minori. Nei casi di gravi o reiterate violazioni, l’Autorità potrà addirittura sospendere l’attività imprenditoriale per un periodo massimo di sei mesi. Le sanzioni vengono determinate considerando la gravità della violazione, l’opera svolta dall’influencer per l’eliminazione delle conseguenze e le condizioni economiche del soggetto coinvolto. Implicazioni pratiche e prospettive future L’introduzione del Codice posiziona l’Italia all’avanguardia nella disciplina europea del fenomeno, rappresentando un modello di riferimento per future iniziative legislative comunitarie. Per gli operatori del settore, questo intervento segna il passaggio dell’influencer marketing verso la piena maturità professionale, richiedendo investimenti in compliance e formazione. I brand dovranno adattare le proprie strategie di marketing, privilegiando collaborazioni con influencer che garantiscano pieno rispetto delle normative. Si prevede un’evoluzione verso partnership più selettive, con maggiore enfasi sull’autenticità e sull’allineamento con i valori aziendali piuttosto che sul mero numero di follower. Tuttavia, permangono alcune criticità che potrebbero richiedere ulteriori interventi normativi. Le soglie applicative escludono realtà con community di dimensioni inferiori ma potenzialmente molto influenti, mentre fenomeni come il fake engagement e il ruolo delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale necessiteranno di futuri approfondimenti regolatori. Il nuovo Codice rappresenta una tappa decisiva nella costruzione di un equilibrio tra libertà di espressione, diritti degli utenti e responsabilità dei creator digitali, aprendo la strada a una cultura digitale più matura e consapevole. Le campagne informative previste nei prossimi mesi, rivolte sia ai professionisti che agli utenti finali, contribuiranno a consolidare questo nuovo paradigma normativo. Il tuo brand o la tua attività online potrebbero essere interessati dalle nuove normative? Contatta il nostro studio per una consulenza specializzata e scopri come adeguarti efficacemente ai nuovi obblighi normativi nel