Diffamazione online e diritto di critica: quando gli screenshot bastano come prova?

La Cassazione chiarisce i limiti della critica giornalistica e conferma il valore probatorio delle riproduzioni digitali La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39792/2025 depositata il 10 dicembre 2025, è tornata a occuparsi di un tema sempre più attuale nell’era digitale: la diffamazione a mezzo stampa online e i confini del diritto di critica. La decisione, emessa dalla Quinta Sezione Penale, offre importanti chiarimenti su tre questioni fondamentali per chi opera nel mondo dell’informazione digitale e per chi si trova a dover tutelare la propria reputazione online. Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un direttore responsabile di un settimanale online che aveva consentito la pubblicazione di due articoli particolarmente duri nei confronti di un alto ufficiale dell’Arma. Gli articoli, pubblicati a febbraio e aprile 2020 su un blog ospitato all’interno della testata, accusavano la persona offesa di aver orchestrato ricatti nei confronti degli inquirenti e di aver organizzato attacchi mediatici per garantirsi l’impunità da indagini a suo carico. L’elemento centrale della vicenda stava nel fatto che gli articoli definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, quando in realtà all’epoca dei fatti non era ancora stata esercitata l’azione penale nei suoi confronti. Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano ritenuto integrato il reato di diffamazione aggravata e continuata, escludendo l’operatività della scriminante del diritto di critica. Il direttore responsabile aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sollevando essenzialmente due questioni: la prima riguardava l’adeguatezza del materiale probatorio utilizzato per dimostrare la paternità degli scritti diffamatori, la seconda concerneva il mancato riconoscimento del diritto di critica. La questione probatoria: il valore degli screenshot Sul primo punto, il ricorrente lamentava che la sua responsabilità fosse stata accertata sulla base di semplici screenshot prodotti dalla parte civile, senza alcun supporto tecnico-informatico che ne confermasse autenticità e provenienza. Si trattava di una contestazione rilevante, considerato che nell’ambito dei procedimenti penali la genuinità delle prove acquisite riveste un’importanza cruciale. La Cassazione ha risposto con un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano pienamente nella categoria delle prove documentali disciplinate dall’articolo 234 del codice di procedura penale. Queste riproduzioni sono pienamente utilizzabili in quanto rappresentano fatti, persone o cose, esattamente come qualsiasi altro mezzo riproduttivo di immagini. La fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale sia visibile una pagina web costituisce quindi un documento perfettamente legittimo, che si caratterizza solamente per il suo oggetto specifico: uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo o altri contenuti. Non è quindi imposto dalla legge alcun adempimento particolare per il compimento di tale attività. Il giudice è libero di valutare questa prova documentale e trarne elementi di convincimento circa i fatti rappresentati, come avviene per qualsiasi altra prova. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto attendibili gli screenshot anche in considerazione del fatto che la Polizia Giudiziaria aveva svolto accertamenti diretti sul sito internet in questione, confermando l’esistenza degli articoli e la loro provenienza dalla testata diretta dall’imputato. Il diritto di critica: i tre requisiti invalicabili La seconda e più importante questione affrontata dalla Cassazione riguarda i limiti entro i quali può esercitarsi legittimamente il diritto di critica, causa di giustificazione del reato di diffamazione prevista dall’articolo 51 del codice penale. La Suprema Corte ha ribadito con chiarezza che l’esercizio del diritto di critica, per poter scriminare il reato di diffamazione, postula il rispetto di tre limiti invalicabili. Il primo è la pertinenza dell’argomento trattato, ovvero deve sussistere un interesse pubblico alla notizia. Il secondo è la continenza espressiva, che significa che la critica, pur potendo assumere toni aspri e polemici, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti o in espressioni inutilmente umilianti. Il terzo requisito, quello primario e fondamentale, è la verità del fatto storico su cui la critica si innesta. Quest’ultimo elemento riveste un’importanza particolare. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la critica, per quanto legittima, deve sempre poggiare su una base fattuale vera. Non può essere scriminata la falsa attribuzione di una condotta scorretta o infamante, utilizzata come fondamento per esporre a critica un personaggio pubblico. La critica non può essere fantasiosa o astrattamente speculativa, ma deve fondarsi sull’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse. Il nucleo essenziale della notizia non può essere strumentalmente travisato o manipolato per sostenere un’aggressione all’altrui reputazione. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano correttamente escluso la sussistenza del requisito della verità. Gli articoli pubblicati nel febbraio e nell’aprile 2020 definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, quando tale qualifica non corrispondeva al vero. All’epoca dei fatti, infatti, non risultava che fosse stata esercitata l’azione penale nei confronti dell’interessato, anche se successivamente questi fu effettivamente processato. La Cassazione ha evidenziato un principio fondamentale: la veridicità della notizia deve essere valutata con riferimento al momento della sua pubblicazione. L’eventuale successiva assunzione della qualità di imputato da parte della persona offesa non può sanare retroattivamente la falsità dell’informazione diffusa in un momento antecedente. Non è quindi possibile confondere la posizione di “indagato” con quella di “imputato”, trattandosi di situazioni processuali distinte e ben differenziate nel nostro ordinamento. Mancando il requisito essenziale della verità del fatto storico posto a fondamento degli articoli, i giudici hanno correttamente escluso l’applicabilità della scriminante, senza neppure dover verificare gli ulteriori requisiti della pertinenza e della continenza. Il limite della continenza espressiva La Corte ha comunque ritenuto opportuno soffermarsi anche sul secondo requisito, quello della continenza, per completezza di argomentazione. Anche sotto questo profilo, la scriminante non avrebbe potuto operare. La continenza espressiva postula che la critica, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato anziché a confutarne le idee o i comportamenti. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva rilevato un’accurata e intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive e del tutto sganciate dall’esigenza di

Diffamazione online: quando la critica trasmoda nell’offesa personale

La Cassazione ribadisce i limiti del diritto di critica e conferma la validità degli screenshot come prova documentale Con sentenza n. 39792 del 10 dicembre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione aggravata e continuata di un direttore responsabile di una testata online, chiarendo importanti principi in materia di diritto di critica e di prova documentale nei reati commessi attraverso internet. La vicenda riguarda la pubblicazione, su un blog ospitato all’interno di un settimanale online, di due articoli apparsi nel febbraio e nell’aprile 2020, nei quali una persona veniva descritta come soggetto che, pur appartenendo alle Forze dell’ordine, aveva posto in essere ricatti nei confronti degli inquirenti e orchestrato attacchi mediatici nei loro confronti. Il tribunale di primo grado aveva condannato il direttore responsabile della testata alla pena di €1.000 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello e ora dalla Cassazione. I confini del diritto di critica: verità, pertinenza e continenza Il primo e più rilevante profilo affrontato dalla Suprema Corte attiene ai limiti entro cui può esercitarsi legittimamente il diritto di critica quale scriminante del reato di diffamazione ex art. 51 cod. pen. La giurisprudenza consolidata ha da tempo individuato tre requisiti essenziali affinché il diritto di critica possa operare come causa di giustificazione: la verità del fatto storico su cui la critica si innesta, la pertinenza (o interesse pubblico) dell’argomento trattato e la continenza espressiva. Questi tre elementi devono coesistere congiuntamente, e il difetto anche di uno solo di essi preclude l’operatività della scriminante. Nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato come difettasse già il primo e fondamentale requisito: la verità del fatto. Gli articoli pubblicati definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, mentre tale qualifica non corrispondeva al vero, non essendo stata esercitata l’azione penale nei suoi confronti all’epoca della pubblicazione degli articoli. La Corte chiarisce un principio importante: la veridicità della notizia deve essere valutata con riferimento al momento della sua pubblicazione. L’eventuale successiva assunzione della qualità di imputato da parte della persona offesa non può sanare retroattivamente la falsità dell’informazione diffusa in un momento antecedente. La sentenza ribadisce che la critica, pur potendo assumere toni aspri e polemici, deve restare ancorata all’esistenza di una base fattuale vera e non può tollerare gratuiti attacchi alla reputazione scollegati da essa. L’esercizio del diritto di critica può certamente rendere non punibili espressioni anche dure e giudizi di per sé ingiuriosi, quando siano tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta e infamante, utilizzata come fondamento per l’esposizione a critica del personaggio stesso. Come ha efficacemente affermato la Corte, la critica non può essere “fantasiosa o astrattamente speculativa”, ma deve fondarsi sull’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse. La verità deve riguardare il nucleo essenziale della notizia, che non può essere strumentalmente travisato o manipolato per sostenere un’aggressione all’altrui reputazione. Il superamento del limite della continenza espressiva A completamento dell’analisi, la Cassazione ha ritenuto che nella fattispecie fosse stato comunque superato anche il limite della continenza espressiva. Questo limite postula che la critica, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato, anziché a confutarne le idee o i comportamenti. La Corte d’Appello, con motivazione ritenuta logica e congrua dalla Cassazione, aveva ravvisato nelle espressioni utilizzate negli articoli una “accurata, intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive, del tutto sganciate dall’esigenza di narrazione obiettiva dei fatti”. Le locuzioni impiegate non costituivano una critica, per quanto severa, all’operato della persona offesa, ma si risolvevano in un attacco diretto alla sua dignità personale e in una gratuita attribuzione di abitudini criminali e incapacità, eccedendo così ampiamente i limiti della correttezza formale e configurando un’aggressione personale non scriminabile. La responsabilità del direttore e la questione probatoria Un altro profilo di interesse della sentenza riguarda la responsabilità del direttore responsabile di una testata telematica. Il ricorrente aveva contestato l’attribuzione della paternità degli scritti, lamentando imprecisioni nella denominazione del sito internet e riferimenti temporali inconferenti. La Cassazione ha rigettato queste censure, qualificandole come questioni nuove o comunque non conducenti rispetto alla ratio decidendi. I giudici hanno chiarito che la sentenza d’Appello faceva chiaro riferimento agli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria, che avevano identificato nel ricorrente il direttore responsabile del settimanale all’epoca dei fatti, ovvero al momento della pubblicazione degli articoli nel 2020. Eventuali imprecisioni nella denominazione del sito costituivano meri errori materiali che non compromettevano la tenuta logica della motivazione. Gli screenshot come prova documentale: principio consolidato Di particolare rilevanza pratica è il principio affermato dalla Cassazione in materia di prova documentale nei reati commessi attraverso internet. Il ricorrente aveva contestato l’adeguatezza probatoria dei semplici screenshot prodotti dalla parte civile, in assenza di accertamenti tecnici volti a confermarne l’autenticità e la provenienza. La Suprema Corte ha respinto questa censura, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata secondo cui le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano nella categoria delle prove documentali di cui all’art. 234 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, così come qualsiasi altro mezzo riproduttivo di immagini. È legittima l’acquisizione, come documento, di una pagina di un social network o di un sito internet mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile. Tale mezzo di prova si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, senza che sia imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valutato gli screenshot come prova documentale, traendone elementi probatori circa i fatti rappresentati. Tale valutazione di attendibilità era stata

Diffamazione su Facebook: la Cassazione ribadisce l’obbligo di verifica anche per gli attivisti politici

L’ordinanza n. 39103/2025 della Quinta Sezione Penale chiarisce che il diritto di critica, anche politica, non esonera dall’obbligo di verificare la veridicità dei fatti prima di pubblicarli sui social network L’utilizzo dei social network come strumento di denuncia e sensibilizzazione su temi di interesse pubblico è ormai pratica diffusa, soprattutto da parte di attivisti e esponenti di movimenti politici. Ma fino a che punto è lecito pubblicare critiche nei confronti di pubblici funzionari? E quali sono i limiti che anche l’attivismo politico deve rispettare? A queste domande risponde la recente sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, n. 39103 depositata il 3 dicembre 2025, che ha confermato la condanna per diffamazione aggravata di un esponente di un partito animalista che aveva pubblicato su Facebook pesanti accuse nei confronti di un veterinario dell’ASP. I fatti: l’accusa di omissione rivolta al veterinario pubblico La vicenda trae origine da un post pubblicato su Facebook da un attivista, all’epoca capo della Segreteria Nazionale del Partito Animalista Europeo. Nel messaggio, l’esponente politico accusava un medico veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani di essersi rifiutato di intervenire per soccorrere un cane randagio agonizzante, presumibilmente avvelenato, rinvenuto nel Comune di Paceco. Secondo quanto pubblicato sul social network, il veterinario, pur essendo di turno e quindi reperibile, non si sarebbe recato sul posto per prestare le cure necessarie all’animale, omettendo così un atto dovuto nell’esercizio delle proprie funzioni e configurando il reato di rifiuto di atti d’ufficio previsto dall’art. 328 del codice penale. La ricostruzione processuale: una notizia parziale e distorta I giudici di merito, in primo e secondo grado, hanno ricostruito con precisione l’effettivo svolgimento dei fatti, giungendo a conclusioni radicalmente diverse rispetto alla versione divulgata sul social network. È emerso infatti che il veterinario pubblico non era affatto tenuto a intervenire personalmente nel Comune di Paceco, poiché tale municipio non disponeva di una struttura ambulatoriale pubblica dove prestare le prime cure veterinarie. Per ovviare a questa carenza, il Comune aveva stipulato una convenzione con un ambulatorio veterinario privato, proprio per gestire le emergenze come quella verificatasi, ossia animali feriti o agonizzanti rinvenuti sulla pubblica via. Il veterinario pubblico, una volta ricevuta la segnalazione, si era immediatamente attivato contattando i Carabinieri e invitandoli a mettersi in comunicazione con i vigili urbani del Comune di Paceco, affinché venisse allertato il veterinario convenzionato. Quest’ultimo era effettivamente intervenuto tempestivamente, prelevando l’animale dalla strada e conducendolo presso il proprio ambulatorio per prestargli le cure necessarie. La Corte ha inoltre accertato un elemento decisivo: l’autore del post si era personalmente recato presso l’ambulatorio del veterinario che aveva soccorso l’animale, venendo quindi a conoscenza diretta di tutti i particolari della vicenda e dell’evoluzione temporale dei fatti. Nonostante questa conoscenza, aveva comunque scelto di pubblicare su Facebook una ricostruzione parziale e distorta, omettendo di riferire che l’animale era stato soccorso e che non era addebitabile alcuna omissione o ritardo al veterinario di turno. La natura del reato: diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto la sussistenza del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, del codice penale. La diffamazione consiste nell’offesa all’altrui reputazione comunicata a più persone, e risulta aggravata quando viene realizzata con qualsiasi mezzo di pubblicità. I social network, per la loro capacità di raggiungere un numero potenzialmente illimitato di destinatari, costituiscono certamente mezzi di pubblicità ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante. Nel caso specifico, l’accusa rivolta al veterinario di essersi rifiutato di prestare soccorso a un animale in difficoltà, pur essendovi tenuto per la propria qualifica professionale, risultava oggettivamente lesiva della sua reputazione professionale e del suo onore. Attribuire a un pubblico funzionario la commissione di un reato nell’esercizio delle proprie funzioni costituisce infatti una delle forme più gravi di diffamazione, idonea a minare la credibilità e l’affidabilità della persona nell’ambito della propria attività lavorativa. La difesa invoca il diritto di critica politica: l’analisi della Cassazione Dinanzi alla Corte di Cassazione, la difesa ha articolato tre motivi di ricorso, concentrando la propria strategia difensiva sull’invocazione del diritto di critica, inquadrato nella dimensione dell’attivismo politico. L’imputato infatti ricopriva all’epoca dei fatti un ruolo apicale all’interno del Partito Animalista Europeo e utilizzava abitualmente i canali social per la propria opera divulgativa in materia di tutela dei diritti degli animali. Secondo la difesa, la pubblicazione del post doveva essere ricondotta all’esercizio del diritto di critica garantito dall’art. 21 della Costituzione e costituire una causa di giustificazione ai sensi dell’art. 51 del codice penale, che esclude la punibilità di chi agisce nell’esercizio di un diritto. In subordine, si invocava il riconoscimento dell’esimente putativa, sostenendo che l’imputato aveva agito nella ragionevole convinzione di esercitare legittimamente il proprio diritto di critica, avendo ritenuto in buona fede che il veterinario avesse violato i doveri connessi alla propria funzione. I limiti del diritto di critica: il requisito imprescindibile della veridicità La Suprema Corte ha respinto questa tesi difensiva, richiamando i consolidati principi giurisprudenziali che regolano i confini del diritto di critica. Il diritto di critica, anche quella politica più aspra, quando si fonda su un fatto determinato del quale sono precisati gli esatti contorni, non può mai prescindere dalla veridicità di tale fatto. L’esimente del diritto di critica non è applicabile quando l’agente manipola le notizie o le rappresenta in modo incompleto, in maniera tale che, pur contenendo il risultato complessivo un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. La Cassazione ha citato propri precedenti che chiariscono come la falsità sia integrata anche nel caso in cui la notizia sia stata divulgata volontariamente solo in modo parziale e distorto. Non è quindi sufficiente che un singolo elemento della vicenda corrisponda al vero – nel caso specifico, che effettivamente il veterinario pubblico non fosse intervenuto materialmente sul posto – se poi vengono omessi altri elementi essenziali per una corretta comprensione dei fatti, quali l’intervento tempestivo del veterinario convenzionato e l’impossibilità per il veterinario pubblico di prestare soccorso nel luogo dell’emergenza. L’onere di verifica della notizia: un

Il rapporto di affidamento nei reati sessuali con minorenni: l’allenatore risponde anche per gli abusi fuori dalla palestra

La Cassazione ribadisce che il vincolo fiduciario tra maestro e allievo minorenne sussiste indipendentemente dal luogo e dall’orario in cui vengono commessi gli abusi Quando un maestro o un allenatore sportivo abusa della fiducia che i giovani allievi ripongono in lui per compiere atti sessuali, risponde del reato aggravato anche se tali atti avvengono al di fuori dell’ambiente sportivo e degli orari di allenamento. È questo il principio cardine ribadito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 39397/25, depositata il 5 dicembre 2025, che segna un punto fermo nella tutela dei minori dalle condotte abusanti poste in essere da figure di riferimento educativo. La vicenda giudiziaria Il caso trae origine dalla condanna di un istruttore di ginnastica artistica per una serie di reati di atti sessuali con minorenne, previsti e puniti dall’articolo 609-quater del codice penale. Le condotte contestate si riferivano a episodi verificatisi in un arco temporale particolarmente esteso, dal 2012 al 2019, e coinvolgevano due giovani allievi che all’epoca dei fatti erano infraquattordicenni o comunque infrasedicenni. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei reati contestati e lo aveva condannato a otto anni di reclusione. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato da uno dei capi di imputazione perché il fatto non sussisteva e aveva rideterminato la pena in quattro anni e otto mesi di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche. L’imputato aveva quindi proposto ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, la sussistenza del rapporto qualificato di affidamento richiesto dalla fattispecie incriminatrice. La tesi difensiva sosteneva che gli atti sessuali fossero avvenuti al di fuori del contesto e dell’orario delle lezioni di ginnastica artistica, e quindi in un ambito in cui i minori non potevano più ritenersi affidati all’istruttore. Secondo la difesa, le relazioni con i minori si sarebbero incardinate in un contesto spazio-temporale diverso da quello dell’attività sportiva, e dunque mancherebbe l’elemento essenziale dell’affidamento per ragioni di istruzione richiesto dalla norma incriminatrice. Il quadro normativo di riferimento L’articolo 609-quater del codice penale punisce chiunque compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza. Si tratta di una norma di particolare rigore, che mira a tutelare i minori infraedicenni dalle condotte abusanti poste in essere da soggetti che, in ragione del loro ruolo, si trovano in una posizione di preminenza e autorevolezza idonea a condizionare la volontà del minore. La ratio della norma risiede nella protezione della libera formazione della personalità sessuale dei minori, che potrebbero essere indotti a prestare un consenso agli atti sessuali non pienamente libero e consapevole, ma influenzato dalla relazione fiduciaria esistente con l’adulto di riferimento. La disposizione prevede una cornice edittale particolarmente severa, con la reclusione da cinque a dieci anni nella formulazione vigente all’epoca dei fatti. Il legislatore ha inoltre previsto, al comma 5 dello stesso articolo, un’ipotesi attenuata per i casi di minore gravità, quando cioè l’offesa alla libertà sessuale della vittima risulti complessivamente meno grave in considerazione dei mezzi, delle modalità esecutive e delle circostanze dell’azione. L’articolo 609-quater si inserisce nel più ampio sistema di tutela della libertà sessuale previsto dal Titolo XII del codice penale, che comprende anche la violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis e gli altri reati sessuali. La peculiarità della fattispecie in esame rispetto alla violenza sessuale ordinaria sta proprio nel fatto che non è necessaria la violenza o la minaccia, né l’abuso di autorità: è sufficiente che esista il rapporto qualificato di affidamento e che vengano compiuti atti sessuali con il minore infrasedicenne. Il principio affermato dalla Cassazione La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato dichiarandolo inammissibile e ribadendo un principio di fondamentale importanza per la tutela dei minori. Il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilevanza in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca. Tale rapporto comprende sia l’ipotesi in cui il minore si fidi dell’adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all’adulto da un altro adulto per specifiche ragioni. La Corte ha chiarito con fermezza che ciò che rileva non è il luogo fisico in cui vengono consumati gli atti sessuali, ma la relazione che sussiste fra i due soggetti. Il rapporto di affidamento non può essere ritenuto escluso per il fatto che gli atti illeciti si svolgano fuori dall’ambiente e dall’orario in cui tale rapporto è nato e si manifesta principalmente. La relazione fiduciaria, infatti, non è circoscrivibile al solo contesto spaziale o temporale in cui nasce, ma permea l’intera dimensione del rapporto tra maestro e allievo. Nel caso specifico dell’istruttore sportivo, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il rapporto di affidamento sussisteva non solo in ragione dell’attività di allenamento in palestra, ma anche perché l’imputato aveva assunto un ruolo che andava ben oltre quello del semplice maestro di ginnastica. Si era creata una relazione fiduciaria più ampia, che coinvolgeva anche le famiglie dei ragazzi e che si estendeva ad ambiti diversi dalla mera attività sportiva, come l’interesse comune per le arti audiovisive nel caso di uno dei minori coinvolti. La Corte ha inoltre sottolineato un aspetto di particolare rilevanza: il rapporto di affidamento determina l’instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l’agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali. Proprio perché si tratta sempre di adolescenti che non hanno ancora raggiunto la piena capacità di autodeterminazione nella sfera sessuale, certi tipi di rapporto non sono compatibili con il compimento di atti sessuali. Vi è infatti il rischio concreto di una strumentalizzazione della fiducia riposta dal minore in ragione della peculiare relazione

Bancarotta Fraudolenta: quando la successione di amministratori assolve dalla responsabilità?

La Cassazione annulla una condanna per mancata prova della collocazione temporale delle distrazioni patrimoniali La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38791/2025 della Quinta Sezione Penale, depositata il 1° dicembre 2025, ha annullato con rinvio una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiamando un principio fondamentale in tema di responsabilità degli amministratori societari: quando si succedono più amministratori nella gestione di un’impresa poi fallita, non è sufficiente constatare la mancanza di beni patrimoniali al momento del fallimento per attribuire automaticamente la responsabilità all’amministratore cessato. Occorre invece dimostrare con precisione in quale periodo temporale siano avvenute le condotte distrattive. Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato nel maggio 2013, che si occupava di commercio di veicoli. Durante le indagini preliminari era emersa la distrazione di tredici autoveicoli appartenenti al patrimonio sociale, oltre alla sottrazione dell’intera documentazione contabile. La peculiarità della vicenda risiedeva nella successione di ben tre soggetti nella gestione societaria: un’amministratrice di diritto che aveva ricoperto la carica per oltre tre anni fino ad aprile 2012, il coniuge ritenuto amministratore di fatto, e un successivo amministratore formale subentrato circa un anno prima del fallimento. La Corte territoriale aveva confermato la condanna della prima amministratrice esclusivamente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, assolvendo invece tutti gli imputati dal delitto di bancarotta documentale. La motivazione dell’assoluzione per quest’ultimo reato si basava sull’impossibilità di stabilire chi, tra l’amministratrice cessata e il successore, avesse materialmente sottratto i libri contabili, non essendo stato dimostrato alcun concorso tra i due. Questo ragionamento della Corte d’appello conteneva però un’evidente contraddizione logica che la Cassazione ha prontamente rilevato. Il principio giuridico consolidato, richiamato nella sentenza n. 38791/2025, stabilisce che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento di determinati beni all’atto della redazione dell’inventario fallimentare, quando tali beni erano nella disponibilità della società in epoca anteriore e prossima al fallimento. Questa presunzione viene meno quando sia subentrato un nuovo amministratore con completa estromissione del precedente dalla gestione dell’impresa. In simili circostanze, la responsabilità dell’amministratore cessato può essere affermata soltanto a due condizioni alternative: deve risultare dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione specificamente nel corso della sua gestione, oppure deve emergere l’esistenza di un accordo con l’amministratore subentrato finalizzato al compimento di tali atti illeciti. Si tratta di un principio giurisprudenziale ormai sedimentato, già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sez. V, n. 172 del 2007 (dep., caso Vianello) e di recente ribadito dalla sentenza n. 31691 del 30 maggio 2024. La Suprema Corte ha rilevato che la ricostruzione dei giudici di merito presentava una caduta di linearità già in partenza. Infatti, mentre il coniuge dell’amministratrice era stato ritenuto del tutto estraneo alla gestione sociale, e il successore era stato qualificato come mero prestanome, non emergeva affatto chi avesse concretamente gestito l’impresa nel periodo successivo alle dimissioni della prima amministratrice e fino al fallimento. Questa lacuna risultava particolarmente grave considerando che il Tribunale aveva espressamente escluso qualsiasi ipotesi di concorso tra gli imputati nei reati contestati. L’aspetto più contraddittorio della motivazione riguardava proprio il diverso trattamento riservato ai due reati. Per la bancarotta documentale, i giudici avevano assolto sia l’amministratrice cessata sia il successore formale proprio perché non era stato possibile stabilire chi dei due avesse sottratto la contabilità e in quale momento temporale fosse avvenuta la sottrazione. Applicando lo stesso ragionamento logico alle distrazioni patrimoniali, sarebbe stato necessario accertare con precisione quando fossero stati distratti i tredici veicoli: se durante la gestione della prima amministratrice oppure nel periodo successivo. Questo accertamento temporale risultava ancora più necessario considerando un elemento probatorio emerso nel processo: dopo il fallimento, l’amministratore subentrato era stato trovato in possesso di almeno uno dei veicoli oggetto di contestazione. Questo dato avrebbe dovuto indurre i giudici a maggiore cautela nell’attribuire automaticamente la responsabilità delle distrazioni all’amministratrice cessata, senza verificare la cronologia effettiva delle condotte. La sentenza della Cassazione sottolinea come lo sviluppo logico del ragionamento seguito dai giudici di merito richiedesse necessariamente di ricondurre le condotte distrattive alla responsabilità dell’amministratrice soltanto a condizione che esse ricadessero temporalmente nel periodo coperto dalla sua amministrazione. In caso contrario, avrebbe dovuto valere il medesimo principio applicato per la bancarotta documentale, con conseguente assoluzione di tutti gli imputati per impossibilità di individuare l’autore delle distrazioni. Questo passaggio fattuale cruciale sulla collocazione temporale delle condotte distrattive, pur essendo necessariamente implicato dal complessivo ordito argomentativo delle decisioni di merito, risultava invece completamente assente dalla motivazione. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, affinché il giudizio venga rinnovato colmando questa lacuna motivazionale. La pronuncia n. 38791/2025 offre importanti spunti di riflessione sul tema della responsabilità penale degli amministratori societari nelle procedure concorsuali. In primo luogo, ribadisce che la semplice constatazione della mancanza di beni patrimoniali al momento del fallimento non è sufficiente per fondare una condanna quando vi sia stata successione nella carica amministrativa. Il passaggio di consegne tra amministratori costituisce una sorta di “momento di frattura” che impone al giudice un onere probatorio rafforzato circa la cronologia delle condotte illecite. In secondo luogo, la sentenza evidenzia l’importanza della coerenza logica nell’impianto motivazionale. Non è ammissibile che i giudici applichino criteri valutativi differenti a situazioni sostanzialmente analoghe all’interno dello stesso procedimento. Se l’incertezza sulla collocazione temporale di una condotta determina l’assoluzione per un reato, lo stesso principio deve essere applicato anche agli altri reati contestati che presentino identica problematica probatoria. Dal punto di vista pratico, questa pronuncia assume particolare rilevanza per gli amministratori che decidono di dismettere la carica in situazioni di difficoltà economica dell’impresa. La semplice cessazione formale dalla carica può non essere sufficiente a escludere responsabilità penali future, qualora non sia possibile dimostrare con precisione quando siano avvenute eventuali distrazioni patrimoniali. Diventa quindi fondamentale documentare in modo puntuale lo stato patrimoniale dell’impresa al momento delle dimissioni, attraverso verbali assembleari dettagliati, inventari e consegne formali al successore. Per i curatori fallimentari e gli organi inquirenti, la sentenza impone

Costruzioni in zona sismica: quando la prescrizione salva dai reati edilizi

La Cassazione chiarisce i termini di prescrizione e l’applicabilità delle norme antisismiche alle strutture metalliche: principi fondamentali per proprietari e costruttori La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20124/2025 della Terza Sezione Penale, pubblicata il 9 ottobre 2025, ha affrontato questioni di grande rilevanza pratica in materia di reati edilizi commessi in zone sismiche. La decisione offre importanti chiarimenti su quando scattano e quando si prescrivono i reati legati alla costruzione abusiva di edifici, con particolare riferimento alle opere realizzate con strutture metalliche anziché in cemento armato. Il caso riguardava due persone che erano state condannate per aver realizzato opere edilizie in zona sismica in violazione della normativa antisismica prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. In particolare, erano stati contestati i reati previsti dagli articoli 44, lettera b, 64, 65, 71, 72, 93 e 94 del citato decreto. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado, rideterminando la pena in tre mesi di arresto e ottomilatrecento euro di ammenda per ciascun imputato. La questione dei termini di prescrizione Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda il calcolo dei termini di prescrizione per i reati edilizi di natura permanente. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte di Appello non aveva correttamente considerato quando i termini prescrizionali erano maturati. La vicenda presenta una complessità particolare legata alla sospensione dei termini di prescrizione prevista dall’articolo 159, comma 2, del codice penale. Questa norma ha subito nel tempo diverse modifiche legislative che hanno inciso significativamente sul calcolo della prescrizione. In origine, l’articolo era stato riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera e, numero 1, della legge numero 3 del 2019, nota come “legge Bonafede”. Tale legge aveva introdotto, con decorrenza dal primo gennaio 2020, la previsione secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla irrevocabilità del decreto di condanna. Tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con la legge numero 134 del 2021, che ha definitivamente abrogato l’articolo 2, comma 1, lettera a, introducendo l’articolo 161-bis del codice penale. In base a questa nuova normativa, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha inoltre introdotto, per i reati commessi dal primo gennaio 2020, l’articolo 344-bis del codice di procedura penale, che prevede l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro determinati termini. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recentissima sentenza numero 20989 del 12 dicembre 2024, hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’articolo 159 del codice penale, nel testo introdotto dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103, si applica ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019 numero 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021 numero 134. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020, invece, si applica la disciplina posta a sistema dalla legge numero 134 del 2021. Nel caso specifico, essendo stati i reati commessi il 7 luglio 2018, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103. Di conseguenza, la prescrizione maturerebbe in data 5 giugno 2026 senza considerare i periodi di sospensione del procedimento previsti dalla legge. Considerando anche le diverse sospensioni legate all’emergenza COVID-19 e ai rinvii per legittimo impedimento delle parti, il termine di prescrizione risultava comunque già decorso al momento della pronuncia della sentenza di primo grado avvenuta il 19 giugno 2023. La Corte ha inoltre ricordato che per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge numero 103 del 2017 aveva modificato il previgente articolo 159, comma 2, del codice penale, introducendo la sospensione del corso della prescrizione sia dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sia dalla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Le costruzioni con struttura metallica e la normativa antisismica Il secondo motivo di ricorso, anch’esso accolto dalla Cassazione, riguarda una questione tecnica di grande importanza pratica: quando si applicano gli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 che disciplinano le opere in cemento armato nelle zone sismiche? La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile la disciplina penale prevista per le opere in cemento armato anche alle strutture realizzate con travi in ferro, basandosi esclusivamente sul fatto che l’opera presentava comunque una struttura metallica potenzialmente pericolosa in zona sismica. La Suprema Corte ha invece affermato un principio di diritto consolidato: la sfera di applicabilità degli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, essendo evidente che il legislatore intende regolare anche, singolarmente, le opere che non sono composte di cemento armato ma possiedono una struttura metallica. La ratio della disposizione si spiega infatti in ragione della potenziale pericolosità della struttura metallica derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che vengano adottate le particolari precauzioni previste per la costruzione in zona sismica. Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione ha anche precisato che la disciplina penale in materia di opere a struttura metallica si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante. Nel caso di specie, come emergeva chiaramente dalle dichiarazioni del tecnico del Comune che aveva effettuato il sopralluogo, le opere contestate non erano realizzate in cemento armato ma utilizzavano blocchi di poroton e travi in ferro. Pur non essendo l’opera realizzata in cemento armato, presentava quindi

Come si valuta la lievità di un reato: i criteri della particolare tenuità secondo la Cassazione

La Sesta Sezione Penale fissa i paletti per distinguere i reati bagatellari da quelli meritevoli di sanzione: valore del bene, modalità della condotta ed esiguità del danno sotto la lente dei giudici Quando un fatto costituisce reato ma l’offesa è così ridotta da non giustificare una condanna? Questa domanda attraversa quotidianamente le aule di giustizia e tocca da vicino chiunque si trovi coinvolto in un procedimento penale per condotte di modesta gravità. La risposta non è semplice né automatica, perché richiede una valutazione articolata che deve considerare molteplici elementi concreti della fattispecie. Un caso recente deciso dalla Cassazione nella sentenza R.G.N. 21343/2025 del 22 ottobre 2025 offre l’occasione per approfondire proprio questi criteri di valutazione. Un imputato era stato condannato per sottrazione di beni sottoposti a sequestro, reato previsto dall’art. 334 del codice penale, dopo aver rimosso un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo da un garage dove avrebbe dovuto rimanere custodita. La vicenda si è conclusa con l’annullamento della sentenza da parte della Suprema Corte, che ha ritenuto insufficiente la valutazione operata dai giudici di merito sulla particolare tenuità del fatto. Il cuore della questione riguarda l’art. 131-bis del codice penale, una norma fondamentale che consente di escludere la punibilità nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando ricorrono congiuntamente tre condizioni essenziali. La prima condizione attiene alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, valutate nella loro dimensione complessiva. La seconda richiede che l’offesa risulti di particolare tenuità, un concetto giuridico che necessita di essere riempito di contenuto attraverso un’analisi concreta del caso. La terza condizione impone che il comportamento non sia abituale, escludendo quindi dal beneficio chi ha già commesso in passato condotte analoghe. Il primo elemento che il giudice deve valutare riguarda il valore economico del bene oggetto del reato. Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’imputato aveva rimosso un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di copertura assicurativa. La difesa aveva insistito sul fatto che il veicolo possedesse un valore economico infimo, un dato fattuale che assume rilevanza decisiva nella valutazione della particolare tenuità. Quando parliamo di valore economico nel contesto dell’art. 131-bis del codice penale, non ci riferiamo a una soglia fissa stabilita dalla legge, ma a un criterio elastico che deve essere apprezzato in concreto dal giudice tenendo conto del tipo di reato, delle circostanze specifiche e del contesto complessivo della vicenda. Pensare al valore del bene significa chiedersi quale sia l’entità patrimoniale dell’interesse leso dalla condotta. Un’autovettura di scarsissimo valore commerciale, magari vecchia, malandata o prossima alla rottamazione, incide in modo molto diverso rispetto a un veicolo di recente immatricolazione o comunque dotato di un valore di mercato apprezzabile. Questa valutazione non è mai astratta o basata su categorie generali, ma richiede una verifica puntuale delle condizioni concrete del bene al momento della commissione del fatto. Il secondo criterio fondamentale attiene alle modalità della condotta. L’art. 131-bis del codice penale richiede che le modalità con cui il reato è stato commesso siano tali da rendere l’offesa particolarmente tenue. In altri termini, non basta che il danno sia piccolo, ma occorre che anche il modo in cui l’azione criminosa si è realizzata presenti caratteristiche di scarsa gravità. Nel caso deciso dalla Suprema Corte, l’imputato aveva rimosso il veicolo dal garage dove era custodito e aveva fornito informazioni generiche agli agenti di pubblica sicurezza sul nuovo luogo in cui si trovava. Questa modalità della condotta va scrutinata per comprendere se denoti una particolare aggressività, spregiudicatezza o capacità di offendere il bene giuridico protetto, oppure se si sia trattata di una condotta caratterizzata da minore disvalore. Valutare le modalità della condotta significa analizzare elementi come la clandestinità dell’azione, l’eventuale uso di violenza o minaccia, il grado di pianificazione, la durata nel tempo della condotta illecita, la presenza di comportamenti volti a occultare il fatto o a impedirne la scoperta. Una sottrazione di beni sotto sequestro realizzata con modalità particolarmente subdole, oppure accompagnata da false dichiarazioni agli organi di controllo, presenta un disvalore ben diverso rispetto a una condotta ingenua, immediata, priva di artifizi o raggiri. Il giudice deve quindi entrare nel merito delle concrete circostanze del fatto, senza fermarsi alla mera constatazione che gli elementi oggettivi del reato sono integrati. Il terzo elemento essenziale è l’esiguità del danno o del pericolo. Questo criterio opera su un piano diverso rispetto al valore del bene, perché considera l’effetto complessivo della condotta sull’interesse protetto dalla norma penale. Nel reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, l’interesse tutelato non è soltanto il valore economico del bene, ma anche e soprattutto l’efficacia dei provvedimenti giudiziari e il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia. Quando un bene viene sottratto al vincolo del sequestro, si crea un pregiudizio sia sul piano patrimoniale sia sul piano della funzionalità del sistema processuale. Valutare l’esiguità del danno significa quindi considerare entrambe queste dimensioni. Da un lato, il danno patrimoniale vero e proprio, che nel caso di un veicolo di scarsissimo valore risulta molto contenuto. Dall’altro lato, il danno all’amministrazione della giustizia, che può variare sensibilmente a seconda delle circostanze concrete. Se l’imputato ha semplicemente spostato il veicolo fornendo comunque indicazioni sulla sua ubicazione, il danno al funzionamento della giustizia risulta assai meno grave rispetto al caso in cui il bene sia stato fatto sparire, distrutto o reso irreperibile. La particolare tenuità dell’offesa rappresenta poi una valutazione di sintesi che il giudice deve operare considerando congiuntamente tutti gli elementi analizzati. Non è sufficiente che uno solo dei criteri sia soddisfatto, ma occorre che dall’esame complessivo delle modalità della condotta, del valore del bene, dell’entità del danno e del pericolo emerga un quadro caratterizzato da offensività minima. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di particolare tenuità richiede una valutazione che non si limiti agli aspetti quantitativi, ma consideri anche la dimensione qualitativa dell’offesa. Questo significa che anche un danno economicamente contenuto può non integrare i presupposti della particolare tenuità se le modalità della condotta denotano un elevato disvalore o se la lesione dell’interesse protetto assume

Satira politica o diffamazione? La Cassazione traccia i confini della critica durante l’emergenza COVID-19

La Suprema Corte annulla la condanna per diffamazione di un cittadino che aveva criticato l’operato del sindaco evocando il personaggio di “Cetto La Qualunque”: quando la satira rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica politica Il confine tra critica politica legittima e diffamazione punibile rappresenta da sempre uno dei temi più delicati nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione. La questione diventa ancora più complessa quando la critica assume forme satiriche o caricaturali, evocando personaggi cinematografici notoriamente associati a comportamenti grotteschi e paradossali della classe politica. Con la sentenza n. 1127 del 17 ottobre 2025, depositata dalla Quinta Sezione Penale (R.G. 23999/2025), la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su quando l’utilizzo della satira politica rientri nell’esercizio del diritto di critica, anche nei confronti di amministratori locali durante l’emergenza pandemica da COVID-19. Il caso concreto: una mail durante la pandemia La vicenda trae origine da un episodio verificatosi durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un cittadino aveva inviato al primo cittadino del proprio Comune una comunicazione elettronica nella quale, contestando le modalità di gestione delle misure anti-contagio sul territorio comunale, faceva riferimento al “Signor Cetto La Qualunque”, personaggio satirico creato dall’attore Antonio Albanese, noto per incarnare in forma caricaturale i vizi e le degenerazioni della politica italiana. Il sindaco aveva ritenuto che tale appellativo integrasse un’offesa alla propria reputazione personale e professionale, tale da giustificare l’avvio di un’azione penale per il reato di diffamazione aggravata. Il Tribunale in primo grado e successivamente la Corte d’appello avevano accolto questa prospettazione, condannando il cittadino ai sensi degli artt. 336, 341-bis e 595 c.p. (norme che puniscono rispettivamente l’oltraggio, la diffamazione nei confronti di un pubblico ufficiale e la diffamazione aggravata), oltre a disporre la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita. La questione giuridica: satira come forma di critica o gratuita offesa? Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello davanti alla Cassazione, contestando che i giudici di merito avessero qualificato come diffamatoria una critica che, pur utilizzando il riferimento a un noto personaggio satirico, rientrava nel legittimo esercizio del diritto di critica politica garantito dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La questione centrale posta all’attenzione della Suprema Corte può essere così sintetizzata: è lecito criticare l’operato di un amministratore pubblico evocando un personaggio satirico che, nell’immaginario collettivo, rappresenta in forma grottesca le disfunzioni della classe politica italiana? Oppure tale richiamo integra necessariamente un’offesa alla reputazione personale del destinatario, configurando il reato di diffamazione? Il quadro normativo: reputazione, critica politica e satira Per comprendere la portata della decisione, occorre richiamare i principi normativi di riferimento. L’art. 595 c.p. punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione. La reputazione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, si identifica con la considerazione sociale di cui una persona gode presso la comunità di riferimento, secondo il particolare contesto storico e culturale. La tutela penale della reputazione rappresenta, tuttavia, uno dei limiti alla libertà di espressione garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10, comma 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che nell’ambito del discorso politico la libertà di espressione assume la massima importanza, riconoscendo margini più ampi alla critica nei confronti delle personalità politiche rispetto ai semplici cittadini. Le figure pubbliche, infatti, si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini. Particolarmente rilevante è il principio secondo cui non sussiste il reato di diffamazione quando le espressioni utilizzate, pur se aspre e sferzanti, rientrano nell’esercizio del diritto di critica politica sotto forma di satira. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di diritto di critica, ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione. È ammesso l’uso dell’argumentum ad hominem, inteso a screditare il destinatario pubblico mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, purché a criticarne i programmi e le azioni, mentre è vietato l’uso gratuito di tale argomento per un’aggressione alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. La soluzione della Cassazione: il personaggio satirico come legittima critica La Quinta Sezione Penale ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di condanna. Il Collegio ha ritenuto fondate le censure proposte dal ricorrente, sottolineando innanzitutto che nel caso concreto l’ipotesi accusatoria si fondava sull’accostamento, di evidente contenuto critico, del destinatario della comunicazione a un personaggio cinematografico satirico, frutto dell’invenzione artistica, che si connota in senso dispregiativo. La Corte ha precisato che occorreva stabilire se nell’appellativo rivolto al sindaco, con il riferimento al “famoso personaggio caricaturale, interprete del malaffare politico-mafioso, avido e corrotto, interpretato dall’attore Antonio Albanese”, potesse configurarsi un’offesa alla reputazione del primo cittadino, oppure se la condotta dell’autore della comunicazione potesse ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto), in quanto riconducibile all’esercizio del diritto di critica sotto forma di satira politica. Nel rispondere a tale quesito, la Suprema Corte ha richiamato i principi consolidati secondo cui la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale di riferimento, secondo il particolare contesto storico. La protezione della reputazione rappresenta uno dei limiti all’esercizio della libertà di espressione e delle altre libertà ad essa correlate, espressamente ammessi dall’art. 10, comma 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte di Strasburgo, proprio in relazione a tale disposizione normativa, si era tradizionalmente soffermata sulla tutela della reputazione in tema di libertà di stampa, per poi ricondurre l’ambito della protezione entro la previsione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, disciplinante il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la giurisprudenza europea, perché sia applicabile tale ultima disposizione, l’offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità ed essere stata

Stalking condominiale e comportamenti reciproci: la Cassazione fa chiarezza

Quando i litigi tra vicini diventano atti persecutori: i criteri per distinguere il conflitto dal reato La convivenza condominiale può trasformarsi in un vero incubo quando i rapporti di vicinato degenerano. Ma quando i litigi tra condomini superano la soglia del semplice fastidio e diventano reato di atti persecutori? E soprattutto, cosa succede quando entrambe le parti si accusano reciprocamente di comportamenti molesti? A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 36576/2025 del 10 novembre 2025, tracciando i confini tra il conflitto condominiale – seppur aspro – e la condotta penalmente rilevante di stalking. La vicenda: quando il vicinato diventa persecutorio Il caso trae origine da una situazione di grave tensione tra condomini, caratterizzata da anni di comportamenti reciprocamente molesti. L’indagato si è visto applicare dal giudice delle indagini preliminari il divieto di avvicinamento con presidi elettronici e divieto di comunicazione, misure successivamente aggravate dal Tribunale del riesame con l’aggiunta dell’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria, su appello del Procuratore della Repubblica. Le condotte contestate all’indagato comprendevano un ventaglio di comportamenti molesti reiterati nel tempo: rumori fortemente molesti anche in orari notturni, offese personali dirette, dispetti di varia natura. Tutti elementi che, secondo la persona offesa, avevano creato uno stato d’ansia costante e la necessità di modificare le proprie abitudini di vita. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione sollevando due questioni fondamentali. In primo luogo, ha denunciato l’esistenza di una contraddizione interna nella motivazione del Tribunale del riesame: come poteva riconoscersi la natura conflittuale e reciproca dei rapporti tra le parti e, contemporaneamente, ravvisare gravi indizi di colpevolezza a carico del solo ricorrente? In secondo luogo, ha contestato la necessità delle misure cautelari applicate, rilevando che la persona offesa si era nel frattempo trasferita in altro appartamento, facendo venire meno il presupposto stesso del pericolo. Il principio di diritto: la reciprocità non esclude il reato La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando un principio di grande rilevanza pratica: la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis del codice penale. Questa norma, introdotta nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno dello stalking, punisce chiunque con condotte reiterate minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o comunque da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. La Corte ha chiarito che, anche quando esiste un clima di conflittualità bilaterale, il reato può sussistere. Tuttavia, in questi casi particolari, il giudice deve assolvere a un più rigoroso onere motivazionale, dovendo dimostrare con maggiore accuratezza che nella persona offesa si è effettivamente prodotto l’evento tipico del reato: lo stato d’ansia, la paura, il timore per la propria incolumità o la necessità di cambiare le abitudini di vita. In altre parole, la circostanza che anche la presunta vittima abbia tenuto condotte moleste non trasforma automaticamente la vicenda in un semplice litigio tra vicini, ma richiede un’analisi più approfondita dell’impatto psicologico subìto da ciascuna delle parti coinvolte. I limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari La sentenza offre anche un importante insegnamento sul controllo che la Corte di Cassazione può esercitare sulle decisioni del Tribunale del riesame in materia di libertà personale. La Suprema Corte ha ribadito, richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, Audino), che il sindacato di legittimità non può comportare un riesame diretto del materiale probatorio o delle valutazioni discrezionali del giudice del merito. Il compito della Cassazione si limita a verificare se il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente le proprie conclusioni, controllandone la logicità e la conformità ai principi di diritto. Nel caso di specie, il ricorrente non era riuscito a dimostrare manifeste lacune o incongruenze logiche nella motivazione del Tribunale torinese. Le censure proposte si risolvevano, in realtà, in una diversa lettura degli elementi di fatto, valutazione che non compete alla Cassazione ma esclusivamente al giudice di merito. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del ricorso per cassazione: non si tratta di un terzo grado di giudizio nel quale far rivalutare nel merito gli elementi probatori, ma di uno strumento per sindacare la legittimità e la logicità della decisione impugnata. La proporzionalità delle misure cautelari tra rigore e garanzie Un altro aspetto di grande interesse pratico riguarda la scelta della misura cautelare applicabile. Il Tribunale del riesame aveva aggiunto all’originario divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico anche l’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria. La Cassazione ha ritenuto questa scelta pienamente legittima e adeguatamente motivata. Il Tribunale di Torino aveva infatti richiamato i criteri fissati dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 173 del 2024, che ha tracciato i principi per l’applicazione delle misure cautelari personali nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza. Secondo la valutazione del giudice del riesame, condivisa dalla Cassazione, l’obbligo di presentazione rappresentava una misura idonea a fungere da “monito responsabilizzante” per l’indagato, rafforzando l’efficacia del divieto di avvicinamento senza risultare sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati e alle esigenze cautelari da soddisfare. Quanto alla circostanza – sollevata dal ricorrente – del trasferimento della persona offesa in altro appartamento, la Corte ha rilevato che di tale fatto non vi era traccia nel provvedimento impugnato né risultava essere stato documentato nel corso del procedimento di riesame. La difesa, peraltro, non aveva chiarito se si trattasse di un evento sopravvenuto alla decisione impugnata, circostanza che avrebbe richiesto una diversa iniziativa processuale. Implicazioni pratiche: cosa significa per condomini e vittime di stalking Questa pronuncia della Cassazione ha rilevanti conseguenze pratiche per diverse situazioni: Per le vittime di stalking condominiale: anche se i rapporti con il vicino sono conflittuali e reciprocamente tesi, la vittima mantiene il diritto alla tutela penale, a condizione che dimostri l’effettivo impatto psicologico negativo subìto. Non è necessario essere “angeli” per essere tutelati: ciò che conta è provare di aver subìto conseguenze serie sulla propria serenità e sulle

Bancarotta fraudolenta: quando la mancata tenuta della contabilità diventa reato

La Cassazione chiarisce i confini tra bancarotta documentale e fraudolenta impropria: responsabilità dell’amministratore e conseguenze penali per omissioni contabili e versamenti fiscali Con la sentenza n. 1503 del 9 ottobre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un amministratore e liquidatore di società per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria. La pronuncia offre importanti chiarimenti sulla distinzione tra le diverse forme di bancarotta e sulle responsabilità penali degli amministratori in caso di fallimento societario, fornendo indicazioni precise sui comportamenti che integrano reato e sulle conseguenze per chi gestisce un’impresa in crisi. Il caso esaminato dalla Cassazione La vicenda trae origine dal fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato nel febbraio 2020. L’amministratore unico e successivamente liquidatore della società era stato condannato dal Tribunale per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado, e l’imputato aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la sussistenza del dolo specifico nella condotta contestata, sia l’applicazione delle circostanze aggravanti. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la correttezza della ricostruzione operata dai giudici di merito e fornendo importanti precisazioni in materia di reati fallimentari. La bancarotta fraudolenta documentale: le due anime del reato L’articolo 216, comma 1, numero 2, del Regio Decreto 267 del 1942 (legge fallimentare) prevede il reato di bancarotta fraudolenta documentale in due forme alternative: la prima riguarda la sottrazione o la distruzione dei libri e delle altre scritture contabili; la seconda concerne la tenuta della contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita. Questa duplice configurazione risponde a una logica precisa: il legislatore intende punire sia i comportamenti attivi di occultamento della documentazione contabile, sia le condotte omissive che, pur non consistendo nella materiale distruzione dei documenti, impediscono comunque agli organi della procedura fallimentare di ricostruire l’effettivo andamento dell’impresa e di individuare le responsabilità nella crisi societaria. La Cassazione ha chiarito che anche l’ipotesi della completa “omessa tenuta” dei libri contabili può essere ricondotta alla prima fattispecie, quella della sottrazione o distruzione. Questa interpretazione risponde a una logica sostanzialistica: ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato non è tanto la modalità con cui si realizza l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e l’andamento della società, quanto il risultato di impedire agli organi fallimentari di svolgere le proprie funzioni. Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva accertato che l’imputato, negli anni 2017 e 2018, aveva mantenuto un’esposizione costante nei confronti dell’erario superiore a 880.000 euro, senza assumere alcuna iniziativa di risanamento o di riduzione parziale del debito, né effettuare alcun pagamento parziale o dilazionato. Inoltre, non aveva mai compiuto atti necessari per l’esercizio delle attività liquidatorie e non aveva depositato alcun bilancio né alcuna dichiarazione tributaria, predisponendo un bilancio finale di liquidazione con l’iscrizione di poste fittizie. Il dolo specifico nella bancarotta documentale Un aspetto centrale della controversia riguardava la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente aveva sostenuto che la condanna si fondasse su un ragionamento meramente tautologico, basato sulla mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare, senza una dimostrazione dell’effettivo dolo diretto alla causazione del fallimento. La Cassazione ha rigettato questa tesi, evidenziando che la Corte territoriale aveva fatto buon governo delle direttrici interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, i giudici di merito avevano individuato nella deliberata e costante omissione dei versamenti erari un obiettivo di “autofinanziamento” dell’imprenditore, che aveva utilizzato le risorse destinate all’adempimento dei debiti tributari e previdenziali per finalità diverse, cagionando anche l’ingravescente dimensione del dissesto. La condotta, pertanto, non si limitava alla mera omissione contabile, ma rivelava un preciso disegno di sottrazione delle risorse aziendali agli obblighi di legge, con pregiudizio per i creditori e per la massa fallimentare. La bancarotta fraudolenta impropria: operazioni dolose e depauperamento patrimoniale Oltre alla bancarotta documentale, l’imputato era stato condannato anche per bancarotta fraudolenta impropria, prevista dall’articolo 223, comma 2, della legge fallimentare. Questa fattispecie punisce l’amministratore o il liquidatore che, prima della dichiarazione di fallimento, compie operazioni dolose che cagionano o aggravano il dissesto della società. La giurisprudenza consolidata della Cassazione ha chiarito che le operazioni dolose di cui all’articolo 223, comma 2, possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di pervicacia e stabilità. Non si tratta di singoli episodi isolati, ma di condotte sistematiche e protratte nel tempo che rivelano un abuso di gestione o un’infedeltà nei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva sottolineato che l’ingente debito verso l’erario era maturato negli anni 2016-2020, a causa del sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, da attribuirsi all’inerzia dell’amministratore e, poi, del liquidatore. La sentenza aveva inoltre precisato che anche nella fase liquidatoria l’imputato non si era adoperato per il pagamento dei debiti sociali e il soddisfacimento dei creditori, limitandosi a gestire una società già appesantita dall’accumulo dei debiti di impresa pregressi. Operazioni dolose: quando rileva il dolo generico Un elemento particolarmente importante riguarda la natura del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose. La Cassazione ha confermato che in questi casi non è necessario dimostrare il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è dunque l’immediato depauperamento della società attraverso la creazione o l’aggravamento del dissesto, bensì la prevedibilità che dalla condotta derivi il fallimento della società. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva individuato nella sistematica e protratta inerzia nel soddisfare le obbligazioni fiscali e previdenziali la causa della formazione di un ingente passivo fallimentare, correlando questa inadempienza sotto il profilo della significatività e dei lineamenti del dolo preteso dalla norma incriminatrice. Le aggravanti: il danno di rilevante gravità e la mancata presentazione dei bilanci Un ulteriore aspetto controverso riguardava