Minori che commettono reati contro altri minori: il nuovo scenario giuridico italiano

Tra Decreto Caivano e responsabilità genitoriale, il diritto penale minorile affronta sfide inedite La giustizia minorile italiana attraversa una fase di profonda trasformazione. L’incremento del 10% dei reati contro minori nel primo semestre 2024 e l’esplosione del cyberbullismo – che colpisce oltre 1 milione di studenti come vittime e 800.000 come autori Dirittoscolastico +2 – hanno spinto il legislatore a intervenire con strumenti sempre più severi. Avvocatipersonefamiglie Questo cambiamento di paradigma, cristallizzato nel controverso “Decreto Caivano” e nelle recenti pronunce della Corte Costituzionale, ridisegna completamente il rapporto tra finalità educative e istanze punitive quando un minore commette reati contro coetanei. Il nuovo approccio normativo privilegia la deterrenza immediata rispetto alla tradizionale vocazione rieducativa, generando tensioni costituzionali che la Corte Costituzionale ha iniziato ad affrontare nel 2025. Per le famiglie italiane, questo significa non solo maggiori rischi penali per i figli, ma anche una responsabilità civile genitoriale rafforzata dalla giurisprudenza più recente, con risarcimenti che possono raggiungere i 50.000 euro nei casi più gravi. Livia Passalacqua Il Decreto Caivano sotto la lente costituzionale La riforma più controversa degli ultimi anni ha trovato i primi ostacoli giudiziari proprio dove meno ci si aspettava. Il Tribunale per i minorenni di Trento, con ordinanza del 6 marzo 2024, ha sollevato la prima questione di legittimità costituzionale contro l’articolo 27-bis del DPR 448/1988, denunciando come il nuovo “percorso di rieducazione del minore” nasconda “una meccanica trattamentale fortemente improntata sul paradigma punitivo”. Giurisprudenza penaleDirittodidifesa La Corte Costituzionale ha risposto con la sentenza n. 23 del 6 marzo 2025, accogliendo parzialmente i dubbi dei giudici tridentini. Misterlex I principi affermati dalla Consulta rimangono però ancorati al favor minoris: la messa alla prova conserva il suo “scopo primario di favorire l’uscita del minore dal circuito penale tramite riflessione critica”, mentre la “composizione pedagogicamente qualificata” del collegio giudicante rimane “funzionale all’obiettivo rieducativo”. Diverso destino ha avuto la questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bari sull’articolo 28, comma 5-bis, che preclude automaticamente la messa alla prova per reati di violenza sessuale di gruppo. Sistema Penale La Corte Costituzionale, con sentenza n. 8 del 4 febbraio 2025, ha dichiarato la questione inammissibile, stabilendo però un principio fondamentale: la messa alla prova ha “dimensione sostanziale” ed è quindi soggetta al principio di irretroattività. L’evoluzione giurisprudenziale su bullismo e cyberbullismo La giurisprudenza di legittimità ha consolidato nel 2024 orientamenti definitivi sui confini penali del bullismo digitale. La Cassazione penale, con la sentenza della Sezione V n. 40756 del 6 novembre 2024, ha stabilito che “le condotte diffamatorie reiterate sui social network possono configurare stalking se idonee a creare ansia e turbamento nella vittima”, Catania superando definitivamente la necessità del contatto diretto tra molestatore e vittima. Livia Passalacqua L’innovazione più significativa riguarda l’autonomia delle fattispecie criminose. Cass. Pen., Sez. V, n. 43089/2024 ha chiarito che il delitto di atti persecutori può concorrere con la diffamazione aggravata senza sovrapposizione tra le fattispecie, distinguendo nettamente l’effetto psicologico del 612-bis c.p. dall’offesa alla reputazione dell’articolo 595 c.p. Avvocato del Giudice La Suprema Corte ha inoltre precisato (Cass. Pen., Sez. V, n. 33986 del 6 settembre 2024) che per integrare lo stalking digitale è “sufficiente la consapevolezza dell’agente che i propri messaggi molesti siano conoscibili dalla vittima tramite terzi”, Catania ampliando significativamente l’area di rilevanza penale delle condotte online. Avvocatipersonefamiglie La responsabilità civile dei genitori nella nuova era digitale Il 2024 ha segnato una svolta decisiva nella responsabilità genitoriale. La Cassazione civile, con ordinanza n. 27061 del 18 ottobre 2024, ha definitivamente chiarito la natura dell’articolo 2048 del Codice civile: non si tratta più di una semplice presunzione di colpa, ma di “responsabilità diretta dei genitori che concorre con quella del minore per non aver impedito il fatto dannoso con idoneo comportamento educativo e di sorveglianza”. avvocatocivilista +2 Questa evoluzione giurisprudenziale rende la prova liberatoria “decisamente ardua”, richiedendo ai genitori di dimostrare positivamente di aver impartito “educazione adeguata e vigilanza appropriata”. diritto Il principio consolidato (Cass. Civ., n. 4303/2023) stabilisce che non è sufficiente dimostrare di “non aver potuto impedire il fatto”, ma occorre provare l’adempimento positivo dei doveri educativi ex articolo 147 c.c. Livia Passalacqua Per il cyberbullismo, la giurisprudenza di merito ha innalzato ulteriormente gli standard. diritto Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 879/2024, ha stabilito che i genitori hanno “l’obbligo di controllare i profili social dei figli minorenni, compresi quelli falsi”, condannando una famiglia a 15.000 euro di risarcimento per non aver impedito episodi di cyberbullismo commessi dal figlio. Orizzonte Scuola Le nuove frontiere della quantificazione del danno Le tabelle milanesi 2024, rivalutate del 16,22%, hanno aggiornato i parametri di liquidazione del danno biologico portando il punto base a €3.365. Studiolegalerisarcimentodanni Nei casi di bullismo tra minori, i tribunali riconoscono autonomamente tre tipologie di danno: biologico (invalidità psico-fisica permanente), morale (sofferenza interiore) ed esistenziale (alterazione della qualità della vita). Prontoprofessionista Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 380/2021, ha stabilito criteri che la giurisprudenza successiva ha consolidato: il danno da bullismo richiede una valutazione “dinamico-relazionale complessa” che può portare a liquidazioni significativamente superiori quando vengono accertati “disturbi post-traumatici da stress cronico”. Prontoprofessionista La responsabilità si estende solidalmente alle istituzioni scolastiche. Il principio affermato dal Tribunale di Roma (Sez. XIII, n. 6919/2018) impone agli istituti non solo la vigilanza comportamentale, ma l’adozione di “misure disciplinari e organizzative idonee” alla prevenzione primaria. diritto +2 La Legge 17 maggio 2024, n. 70 ha rafforzato questi obblighi introducendo codici interni obbligatori e referenti specializzati per ogni istituto. Italian Parliament +4 La rivoluzione silenziosa delle statistiche I numeri del 2024 rivelano un fenomeno in costante espansione: 1 milione di studenti tra 15 e 19 anni sono vittime di cyberbullismo, mentre 800.000 ne sono autori, con 600.000 giovani che ricoprono il doppio ruolo di vittime e carnefici. MinoriConsiglio Nazionale delle Ricerche Il dato più allarmante emerge dallo studio ESPAD Italia 2024 del CNR: per la prima volta nella storia delle rilevazioni, la percentuale di autori di cyberbullismo (32%) ha raggiunto un record negativo storico. Consiglio Nazionale delle Ricerche La detenzione minorile ha registrato un incremento del 25%
Cyberbullismo e Istigazione al Suicidio: Il Quadro Giuridico Italiano tra Tutela dei Minori e Prevenzione

Analisi della normativa vigente e delle implicazioni penali nel rapporto tra bullismo digitale e comportamenti autolesivi negli adolescenti Il fenomeno del cyberbullismo rappresenta oggi una delle sfide più complesse per il diritto penale contemporaneo, particolarmente quando si interseca con il drammatico tema del suicidio giovanile. L’art. 580 del Codice Penale, che disciplina l’istigazione o aiuto al suicidio, assume infatti una rilevanza cruciale nell’era digitale, dove le dinamiche persecutorie online possono raggiungere intensità e pervasività prima impensabili. La Legge n. 71 del 29 maggio 2017 ha fornito la prima definizione normativa italiana di cyberbullismo, descrivendolo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”. Questa definizione evidenzia come il legislatore abbia voluto abbracciare un ampio spettro di condotte, riconoscendo la natura multiforme del fenomeno digitale. Il cyberbullismo presenta caratteristiche distintive rispetto al bullismo tradizionale che ne amplificano drammaticamente l’impatto psicologico. L’apparente anonimato dell’aggressore, unito all’assenza di limiti spazio-temporali propria del mondo digitale, crea una condizione di persecuzione continua che investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal persecutore. Questa pervasività, combinata con la rapidità di diffusione dei contenuti online, accresce esponenzialmente le potenzialità offensive dell’azione denigratoria. Gli effetti psicologici documentati dalle ricerche scientifiche sono allarmanti: le vittime di cyberbullismo sperimentano frequentemente umiliazione, paura, senso di impotenza, depressione e, nei casi più gravi, sviluppano ideazioni suicidiarie con una prevalenza significativamente superiore rispetto alle vittime di bullismo tradizionale. Le statistiche indicano che gli adolescenti vittime di bullismo presentano una probabilità da una volta e mezzo a tre volte maggiore di tentare il suicidio, rendendo evidente il collegamento causale tra questi fenomeni. Dal punto di vista penalistico, l’articolo 580 del Codice Penale punisce “chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”. La norma presenta però una peculiarità fondamentale: costituisce condizione di punibilità che il suicidio avvenga effettivamente, con pena della reclusione da cinque a dodici anni, oppure che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima, con pena della reclusione da uno a cinque anni. La Corte di Cassazione ha chiarito che non può configurarsi il reato ex art. 580 c.p. se manca un tentativo di suicidio o lesioni gravi o gravissime, come evidenziato nel caso relativo al “Blue Whale Challenge”. Questo principio giurisprudenziale stabilisce che l’istigazione, anche se accolta dalla vittima, non è punibile se non seguita da un tentativo con lesioni gravi o gravissime, o dal suicidio consumato. Tale interpretazione, pur garantendo il rispetto del principio di tipicità, solleva interrogativi sulla capacità del sistema penale di intervenire tempestivamente in situazioni di grave rischio. La normativa italiana prevede un sistema articolato di tutele preventive. I minori ultraquattordicenni, o i loro genitori, possono richiedere al Garante per la protezione dei dati personali l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti illeciti online. Inoltre, è stata introdotta la procedura di ammonimento del Questore per il minore ultraquattordicenne responsabile di atti di cyberbullismo, misura che mira a rendere il giovane consapevole del disvalore del proprio comportamento prima che si arrivi alla denuncia o querela. Il ruolo delle istituzioni scolastiche risulta centrale nelle strategie di prevenzione. Il Ministero dell’Istruzione ha adottato specifiche linee di orientamento che prevedono la formazione del personale scolastico, la nomina di referenti specializzati in ogni istituto e la promozione dell’educazione digitale come elemento trasversale alle discipline curricolari. Questi interventi si inseriscono in una logica di prevenzione primaria che riconosce nell’ambiente scolastico il luogo privilegiato per l’educazione alla cittadinanza digitale. Sebbene non esista una fattispecie penale specifica per il cyberbullismo, le condotte riconducibili a questo fenomeno sono perseguibili attraverso numerosi reati già previsti dal Codice Penale: percosse (art. 581 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), minacce (art. 612 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.), accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), fino ai più gravi reati di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.). La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha fornito importanti orientamenti sul delicato equilibrio tra diritto alla vita e diritto all’autodeterminazione. Nel caso Pretty c. Regno Unito del 2002, la Corte ha stabilito che l’articolo 2 della Convenzione non può essere interpretato nel senso di conferire un diritto a morire, riconoscendo agli Stati un margine di apprezzamento nella regolamentazione dell’aiuto al suicidio per proteggere le persone vulnerabili. Le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti sono molteplici. I genitori devono acquisire consapevolezza sui rischi del mondo digitale e sulle modalità di riconoscimento dei segnali di allarme. Gli educatori necessitano di formazione specifica per identificare situazioni di cyberbullismo e attivare i canali di intervento appropriati. I professionisti legali devono conoscere le diverse opzioni procedurali disponibili, dalla richiesta di oscuramento dei contenuti all’ammonimento del Questore, fino all’eventuale azione penale. La Polizia Postale e delle Comunicazioni svolge un ruolo cruciale nel supportare scuole ed enti locali nelle attività informative e nel contrasto specifico all’istigazione al suicidio tramite la rete, beneficiando di finanziamenti dedicati per queste attività di prevenzione. Il dibattito dottrinale sulla necessità di introdurre il cyberbullismo come reato penale autonomo rimane aperto. Da un lato, la creazione esplicita di una fattispecie specifica rafforzerebbe la posizione delle vittime e avrebbe un significativo effetto educativo e sensibilizzante. Dall’altro, gli elementi essenziali del cyberbullismo sono già disciplinati e punibili attraverso i reati esistenti, con la giurisprudenza che ha fondato numerose condanne su queste fattispecie consolidate. Le questioni critiche emergenti riguardano principalmente l’ampiezza del reato di istigazione al suicidio, configurato come reato “a forma libera” che potrebbe prestarsi ad applicazioni eccessivamente estese, punendo condotte irrilevanti o non determinanti per l’evento suicidario. La riflessione contemporanea si interroga inoltre sulla necessità di condannare penalmente chi agevola il suicida quando il suicidio stesso non costituisce reato nell’ordinamento italiano. La prevenzione efficace richiede un approccio integrato che coinvolga l’identificazione precoce del rischio da parte di genitori, medici, insegnanti e amici, attraverso l’attenzione ai cambiamenti comportamentali, all’isolamento sociale
Cannabis e coltivazione illecita: la Cassazione conferma il principio di offensività anche per piante immature

La Terza Sezione Penale chiarisce i requisiti per la punibilità della coltivazione di stupefacenti e l’inapplicabilità dell’art. 131-bis del codice penale La recente sentenza n. 655 del 10 aprile 2025 della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, offre importanti chiarimenti in materia di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, confermando orientamenti consolidati e precisando alcuni aspetti procedurali che meritano particolare attenzione da parte di professionisti e cittadini. Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava la coltivazione di 175 piante di canapa indiana con altezza variabile tra 30 e 120 centimetri, destinate alla produzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Gli imputati erano stati condannati dalla Corte di appello di Reggio Calabria a due anni di reclusione e 8.000 euro di multa per violazione dell’art. 73, commi 1 e 4, del D.P.R. 309 del 1990. I principi giuridici consolidati dalla sentenza La decisione della Cassazione riafferma alcuni principi fondamentali che caratterizzano la giurisprudenza di legittimità in materia di stupefacenti. In primo luogo, viene confermato che la coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, purché sussista l’idoneità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a produrre sostanza stupefacente attraverso il processo di maturazione. Questo orientamento, già consolidato dalle Sezioni Unite (come precisato nella sentenza n. 12348 del 19/12/2019), stabilisce che l’offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, quando gli arbusti sono comunque in grado di rendere, all’esito dello sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti. La Corte ha inoltre ribadito l’inapplicabilità dell’art. 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto) al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. La causa di esclusione della punibilità prevista da questa norma non è infatti compatibile con il delitto di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope, sulla base di una valutazione in concreto dei quantitativi ricavabili e delle caratteristiche della coltivazione. Gli aspetti tecnici dell’accertamento Un elemento di particolare rilevanza tecnica emerso dalla sentenza riguarda i criteri di valutazione dell’offensività. La Corte ha chiarito che l’analisi tecnica effettuata dalla polizia giudiziaria aveva accertato la presenza di un totale di principio attivo ricavabile pari a 32,6 grammi per un totale di 1340 dosi medie singole, oltre alla presenza di un elevato numero di piante corrispondenti al tipo botanico. Questi elementi fattuali, secondo la Suprema Corte, non possono essere ritenuti di minore gravità vista l’entità della piantagione, composta da ben 175 piante, rendendo irrilevanti le argomentazioni difensive circa l’assenza di sistemi di irrigazione, potatura o illuminazione specifici. Le questioni procedurali: sospensione condizionale della pena Sul piano procedurale, la sentenza presenta un aspetto di particolare interesse. La Cassazione ha annullato limitatamente la decisione di appello per quanto concerne l’omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rivalutazione di questo specifico aspetto. Questa decisione sottolinea l’importanza di una motivazione completa da parte dei giudici di merito su tutti gli aspetti oggetto di specifica richiesta delle parti, inclusi i benefici che possono essere accordati in sede di determinazione della pena. Le implicazioni pratiche per la difesa La pronuncia offre spunti di riflessione significativi per l’attività difensiva nei procedimenti per coltivazione di stupefacenti. Emerge chiaramente che strategie difensive basate esclusivamente sulla contestazione della quantità di principio attivo presente al momento del sequestro o sull’assenza di tecniche colturali sofisticate difficilmente possono risultare vincenti quando la coltivazione presenta caratteristiche di consistenza numerica e organizzazione anche elementare. Al contrario, particolare attenzione deve essere posta agli aspetti motivazionali delle decisioni di merito, soprattutto per quanto concerne la valutazione di circostanze attenuanti e benefici di legge, come evidenziato dall’annullamento parziale disposto dalla Cassazione. Conclusioni e prospettive applicative La sentenza in esame conferma la linea di rigore adottata dalla giurisprudenza di legittimità nel contrasto alla coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, ribadendo che l’offensività della condotta prescinde dalla maturazione completa delle piante quando sussistano elementi che dimostrino l’idoneità della coltivazione alla produzione di sostanze psicotrope. Per cittadini e professionisti, la decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta delle conseguenze penali derivanti dalla coltivazione di cannabis, anche quando effettuata in forma apparentemente rudimentale o domestica, e la necessità di un’assistenza legale qualificata che sappia valorizzare tutti gli aspetti procedurali e sostanziali della fattispecie. Il nostro studio è specializzato in diritto penale e può fornire assistenza qualificata in procedimenti relativi alla normativa sugli stupefacenti. 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