La terrazza sul tetto è davvero “mia”? La Cassazione chiarisce quando appartiene al condominio

La presunzione di condominialità del lastrico solare resiste anche alle terrazze private: per escluderla serve un titolo espresso e specifico Una terrazza che copre gli appartamenti sottostanti, per quanto accessibile soltanto dall’unità immobiliare di un singolo proprietario, si presume bene condominiale. Non bastano le dimensioni, il valore estetico o l’uso esclusivo di fatto per trasformarla in proprietà privata. Lo ha ribadito con estrema chiarezza la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con l’ordinanza n. 5253/2026, pronunciata il 14 gennaio 2026 e pubblicata il 9 marzo 2026, al termine di una vicenda giudiziaria che si è protratta per quasi vent’anni e che offre spunti di grande rilevanza pratica per chiunque viva o gestisca un edificio condominiale. La geUna controversia lunga quasi vent’anni La vicenda trae origine da una situazione frequentissima nella vita dei condomini: copiose infiltrazioni d’acqua negli appartamenti sottostanti una terrazza a livello, con conseguente necessità di accedere alla stessa per eseguire le riparazioni urgenti. Il condominio interessato ottenne dal Tribunale competente un’ordinanza cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che imponeva ai proprietari dell’unità immobiliare sovrastante di consentire l’accesso per i lavori. Il successivo giudizio di merito confermò il diritto del condominio ex art. 843 del codice civile, norma che obbliga il proprietario di un fondo a permettere il passaggio quando ciò è indispensabile per l’esecuzione di riparazioni alle parti comuni. Dopo i due gradi di merito e un primo intervento della Cassazione — che nel 2021 aveva cassato con rinvio la precedente sentenza d’appello, ritenendo necessario un accertamento più puntuale sulla natura giuridica della terrazza — la Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, aveva nuovamente riconosciuto il diritto del condominio ad accedere all’immobile per effettuare le riparazioni necessarie. I proprietari hanno impugnato anche questa decisione, ma la Cassazione l’ha ora definitivamente confermata. La presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c.: cos’è e come funziona Per comprendere appieno il significato della pronuncia occorre partire dall’art. 1117 del codice civile, che contiene l’elenco — non esaustivo — dei beni che si presumono di proprietà comune di tutti i condomini: si tratta di tutte quelle parti dell’edificio necessarie all’uso comune o destinate al servizio dell’intero fabbricato. Fra queste rientrano espressamente il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e, appunto, i lastrici solari. La presunzione di condominialità opera automaticamente: in assenza di un titolo contrario, il bene appartiene a tutti i condomini in proporzione alla quota millesimale di ciascuno. Non è però una presunzione assoluta, nel senso che può essere superata; tuttavia, per vincerla non basta qualsiasi prova contraria. La Cassazione, riprendendo un principio già enunciato nel precedente intervento del 2021 sulla stessa vicenda, ribadisce che la deroga all’attribuzione legale al condominio deve risultare da un titolo specifico: un’espressa disposizione contenuta nell’atto di alienazione, oppure un atto di destinazione proveniente dal titolare di un diritto reale sull’edificio, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito. La terrazza a livello: una categoria ibrida ma soggetta alle stesse regole La terrazza a livello — quella che si trova alla stessa quota di un appartamento e ne costituisce spesso l’elemento architettonico di maggior pregio — occupa una posizione giuridica peculiare. È diversa dal lastrico solare tradizionale, che si trova in sommità all’edificio e non è direttamente collegato a nessuna unità abitativa, ma svolge la stessa funzione strutturale: proteggere dall’acqua e dagli agenti atmosferici i vani che si trovano al di sotto. Nella vicenda esaminata, i ricorrenti avevano insistito su un argomento apparentemente suggestivo: la terrazza era di dimensioni persino superiori all’appartamento cui era connessa (84 mq contro 80 mq), godeva di una splendida vista panoramica sul mare e sulla vegetazione circostante, e svolgeva solo marginalmente la funzione di copertura degli appartamenti sottostanti. Si trattava, a loro dire, di un elemento pertinenziale dell’appartamento, non di un bene condominiale. La Cassazione respinge questa impostazione con nettezza. Una terrazza a livello che svolga anche soltanto in parte la funzione di copertura dei vani sottostanti — ancorché appartenenti a edifici tra loro materialmente congiunti — deve presumersi bene condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c. L’ampiezza, il valore estetico, la possibilità di accedervi soltanto dall’appartamento contiguo: nessuno di questi elementi è idoneo, da solo o in combinazione, a escludere il regime di comunione. Non è nemmeno rilevante che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto agli altri, poiché l’art. 819 c.c. salvaguarda espressamente i diritti dei condomini sulla cosa comune anche quando essa è destinata al servizio pertinenziale di una specifica unità. Quando si può derogare: il requisito del titolo espresso Il punto più delicato della pronuncia riguarda proprio la possibilità di rovesciare la presunzione. I proprietari della terrazza avevano invocato, a tal fine, una serie di atti: un atto di divisione del 1997 con cui era stata sciolta la comunione originaria sull’immobile, una delibera assembleare del 1998 e una successiva delibera del 2005. Sostenevano che questi documenti attestassero la natura esclusiva del loro diritto sulla terrazza. La Corte d’Appello, seguendo le direttive impartite dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio, aveva invece interpretato l’atto di divisione del 1997 nel senso che la terrazza vi fosse rimasta estranea, e aveva considerato la delibera del 2005 come meramente ricognitiva di quello stesso atto — e dunque priva di valenza costitutiva di diritti. Su questo punto, la Cassazione non può sindacare: l’interpretazione degli atti negoziali è un’attività riservata al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se trasmodante in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile, o in motivazione del tutto inadeguata. Non basta proporre una diversa lettura degli stessi elementi già esaminati per ottenere una revisione in Cassazione. Il principio che ne emerge è dunque chiaro e pratico: per attribuire a un singolo condomino la proprietà o l’uso esclusivo di un lastrico solare o di una terrazza a livello occorre un atto che lo dica esplicitamente, non uno che si limiti a regolare altri aspetti della vita condominiale o che venga poi interpretato come ricognitivo di situazioni pregresse. Il
La responsabilità dell’ostetrica nel parto indotto: quando l’errore di lettura del tracciato cardiotocografico non è colpa lieve

Con la sentenza n. 9579/2026 la Quarta Sezione Penale della Cassazione conferma la condanna di un’ostetrica per omicidio colposo, esclude l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 590-sexies c.p. e fissa principi rigorosi sul nesso causale e sui limiti del sindacato di legittimità in caso di doppia sentenza conforme. Una neonata decede poche ore dopo il parto per grave asfissia da sofferenza perinatale. L’indagine ricostruisce con precisione clinica come, nel corso delle ore precedenti al parto, il tracciato cardiotocografico avesse segnalato progressivi e inequivocabili segnali di sofferenza fetale, ignorati dall’ostetrica in turno. La professionista, nonostante annotasse nel diario ostetrico di aver visionato il tracciato, non riconobbe la gravità del quadro clinico e non attivò le procedure di emergenza previste dai protocolli aziendali e dalle linee guida nazionali di settore. La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto il medico ginecologo di guardia e confermato invece la responsabilità penale dell’ostetrica ai sensi degli artt. 589 e 590-bis c.p. La Cassazione, con la pronuncia n. 9579/2026, dichiara inammissibile il ricorso proposto nell’interesse dell’imputata, consolidando definitivamente la condanna. Il ruolo autonomo dell’ostetrica e la ripartizione delle responsabilità in sala parto Uno dei profili difensivi più interessanti sollevati nel ricorso riguardava la pretesa posizione di subordinazione dell’ostetrica rispetto al medico ginecologo, tesi che si riteneva idonea a ridimensionare il rimprovero mosso alla professionista. La Corte respinge questa impostazione con nettezza. La legge n. 42 del 1999, che disciplina le professioni sanitarie, e il D.M. n. 740 del 1994, contenente il regolamento per l’esercizio professionale dell’ostetrica, riconoscono piena autonomia alla figura ostetrica nell’ambito delle proprie competenze specifiche. Il monitoraggio cardiotocografico durante il travaglio rientra pienamente in quelle competenze: le linee guida SIGO-AOGOI del 2017, ancora vigenti, prevedono che nei parti indotti con ossitocina il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale debba essere continuo e che venga garantito un rapporto uno a uno tra ostetrica e partoriente. Il protocollo operativo dello stesso presidio ospedaliero confermava questa ripartizione, attribuendo al personale ostetrico la sorveglianza del tracciato e il dovere di allertare prontamente il ginecologo in caso di anomalie. Il riferimento alla subordinazione gerarchica, chiarisce la Corte, non nega l’autonomia professionale dell’ostetrica in astratto, ma risulta comunque irrilevante rispetto al nucleo della contestazione: la professionista aveva visionato il tracciato, ma aveva errato nella sua lettura e interpretazione. Il problema dell’avviso ex art. 360 c.p.p. per l’accertamento tecnico non ripetibile Il primo motivo di ricorso investiva una questione processuale di sicuro rilievo: l’ostetrica non aveva ricevuto l’avviso previsto dall’art. 360 c.p.p. per la partecipazione all’esame autoptico, accertamento tecnico irripetibile per sua natura. La difesa sosteneva che al momento dell’autopsia esistessero già a suo carico indizi inequivoci di reità, con la conseguenza che l’omesso avviso avrebbe dovuto determinare l’inutilizzabilità degli esiti dell’accertamento e di tutto il materiale probatorio costruito su di esso. L’art. 360 c.p.p. disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili, prevedendo che il pubblico ministero debba dare tempestivo avviso della data, ora e luogo dell’accertamento al soggetto indagato, il quale ha diritto di farsi assistere da un consulente tecnico di fiducia. La giurisprudenza di legittimità ha esteso questa tutela, con orientamento ormai prevalente, anche alla persona non ancora iscritta nel registro degli indagati ma già raggiunta da consistenti indizi di reità al momento dell’espletamento dell’atto. Tuttavia — e la Corte lo sottolinea richiamando il principio espresso da Cass. pen. Sez. IV, n. 20093 del 28/01/2021 — tale obbligo sussiste solo in presenza di sospetti concreti, sia sul piano oggettivo che su quello della riferibilità soggettiva del fatto. Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito avevano accertato che gli indizi a carico dell’ostetrica non potessero considerarsi emersi prima dello svolgimento dell’autopsia: soltanto dall’esame autoptico e dalle successive conclusioni dei consulenti era stato possibile ricondurre la causa del decesso alla gestione del monitoraggio cardiotocografico di competenza della professionista. La valutazione circa la sussistenza di indizi anteriori all’accertamento irripetibile è giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, e la motivazione addotta dai giudici di merito risultava logica e non contraddittoria. Il nesso causale e il giudizio controfattuale: come si accerta la causalità nella responsabilità medica Il nucleo della vicenda penale, dal punto di vista sostanziale, ruotava attorno all’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva dell’ostetrica e la morte della neonata. La difesa aveva contestato la tenuta logica del ragionamento controfattuale adottato dalla sentenza impugnata: pur ammettendo che il tracciato fosse diventato patologico alle ore 20:37, si sosteneva che, quand’anche si fosse proceduto al taglio cesareo entro le ore 20:47, l’intervento non avrebbe potuto concludersi prima dell’inizio della fase espulsiva, avviatasi alle ore 21:10 secondo il diario ostetrico. La Cassazione smonta questa obiezione con un ragionamento che vale la pena approfondire. Il paradigma logico del giudizio controfattuale in materia penale — consolidato da una giurisprudenza costante — non richiede che l’azione salvifica omessa avrebbe potuto, da sola e istantaneamente, impedire l’evento: ciò che rileva è che quella condotta, se tempestivamente adottata, avrebbe interrotto o modificato il decorso causale in un momento ancora utile. Nel caso concreto, il perito del Tribunale aveva chiarito che, a partire dalle ore 20:37, alla prima profonda decelerazione, andava allertata la sala operatoria e chiamato l’anestesista, in modo da iniziare l’intervento al più tardi alle 20:47 e far nascere la bambina effettivamente intorno alle ore 21:10 o 21:15 — ben prima delle 21:58 in cui avvenne il parto naturale con esito letale. L’azione salvifica da collocare nel giudizio controfattuale è dunque l’inizio del percorso chirurgico, non la sua conclusione, ed è pienamente compatibile con la sopraggiunta fase espulsiva come termine ultimo utile per il ricorso al cesareo. L’art. 590-sexies c.p. e la Legge Gelli-Bianco: quando l’imperizia non esonera dalla pena Il cuore giuridico della vicenda, e il profilo di maggiore interesse per i professionisti sanitari, riguarda l’applicabilità dell’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla Legge n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), che prevede una causa di non punibilità per l’esercente la professione sanitaria che, nell’esecuzione di prestazioni conformi alle linee guida adeguate al caso concreto, versi in stato di imperizia
Ferie non godute e indennità sostitutiva: chi deve provare cosa? La Cassazione fa chiarezza

Con l’ordinanza n. 5694/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza un principio fondamentale: nel giudizio per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, l’onere della prova grava sul lavoratore, non sul datore di lavoro. E sul valore probatorio del verbale ispettivo chiarisce i limiti che spesso vengono ignorati. Una lavoratrice, al termine di un rapporto di lavoro cessato nel dicembre 2010, aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio ex datore di lavoro per il pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute. La somma era stata quantificata sulla base di un verbale dell’Ispettorato del Lavoro, che aveva conteggiato 94 giorni di ferie non fruite. Il datore di lavoro si era opposto, sostenendo di aver già corrisposto l’indennità per 48 giorni e contestando sia la quantificazione ispettiva sia la ricostruzione dei periodi di effettivo godimento delle ferie. La Corte d’appello di Palermo aveva dato ragione al datore, revocando il decreto ingiuntivo. La lavoratrice ha allora proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ottenendo un rigetto integrale da parte della Sezione Lavoro della Suprema Corte. Il verbale ispettivo non è sempre un atto pubblico con fede privilegiata Il primo e più delicato profilo riguarda la natura probatoria del verbale redatto dagli ispettori del lavoro. La ricorrente sosteneva che tale documento facesse piena prova, sino a querela di falso ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione all’intera quantificazione dei giorni di ferie non godute operata dagli ispettori. La Cassazione respinge questa tesi con argomentazione rigorosa. Il punto di partenza è la distinzione, già consolidata sin da Cass., Sez. Un., n. 916/1996, tra i diversi livelli di attendibilità che un verbale ispettivo può rivestire. Il verbale fa piena prova fino a querela di falso — con la conseguenza che chi intende contestarne il contenuto deve proporre l’apposita impugnazione ai sensi dell’art. 221 c.p.c. — soltanto con riguardo ai fatti che gli ispettori hanno direttamente percepito con i propri sensi o hanno personalmente compiuto, senza alcun margine di valutazione o apprezzamento critico. Non è invece assistita da tale forza probatoria privilegiata la parte del verbale che riflette un’elaborazione intellettiva, cioè una valutazione operata dagli ispettori sulla base di documenti esaminati — come elenchi riepilogativi, registri presenze, prospetti paga — il cui contenuto viene poi interpretato e sintetizzato nel verbale stesso. Nel caso esaminato, la quantificazione di 94 giorni di ferie non godute non era il risultato di una percezione sensoriale diretta degli ispettori, bensì di un’analisi critica di documenti aziendali — per giunta non prodotti in giudizio — il cui contenuto si poneva in contrasto con quanto risultava dall’ultima busta paga. Per questo la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’efficacia privilegiata di quella specifica parte del verbale e l’aveva valutata liberamente insieme alle altre prove acquisite. La Cassazione conferma tale impostazione come pienamente condivisibile. L’onere della prova nel giudizio per l’indennità sostitutiva: spetta al lavoratore Il secondo profilo riguarda la distribuzione dell’onere probatorio, questione che nella prassi genera frequenti equivoci. È diffusa la convinzione che, trattandosi di un credito retributivo vantato dal lavoratore contro il datore di lavoro, quest’ultimo debba dimostrare di aver concesso le ferie. La Cassazione chiarisce che questa lettura è errata. Richiamando un orientamento costante e risalente — confermato da pronunce che si succedono dall’ormai lontano Cass. n. 10956/1999 fino alla recente Cass. n. 16603/2024 — la Corte ribadisce che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare di aver effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie. L’espletamento di lavoro nei giorni di ferie, in eccedenza rispetto alla normale durata annuale del lavoro, costituisce il fatto costitutivo dell’indennità: senza la prova di tale fatto, il diritto non sorge. Non vale opporre che il datore di lavoro si trovi in una posizione probatoria più agevole per dimostrare l’avvenuta fruizione delle ferie: questa circostanza, secondo la Corte, è del tutto irrilevante ai fini del riparto dell’onere. Nel caso di specie, la lavoratrice aveva tentato di adempiere questo onere tramite le buste paga prodotte in giudizio, attribuendo loro valenza confessoria. La Cassazione rigetta anche questo argomento: i cedolini potevano semmai dimostrare il mancato godimento delle ferie nella misura prevista dal contratto collettivo, ma non certo l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati al riposo — che è appunto il fatto che la lavoratrice era tenuta a provare. Il vizio di motivazione apparente: quando la critica probatoria non è motivo di ricorso Il terzo motivo di ricorso denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d’appello avesse sostanzialmente ignorato alcune prove decisive — in particolare la deposizione dell’ispettore del lavoro e la prova per interpello del datore di lavoro. La Cassazione dichiara il motivo inammissibile richiamando la consolidata lettura delle Sezioni Unite, da ultimo ribadita in Cass., Sez. Un., n. 5792/2024, secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. operata dal d.l. n. 83/2012, il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità è esclusivamente quello che attiene al testo della sentenza nella sua struttura logica interna: la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Non è invece consentito, mascherandolo sotto le vesti del vizio motivazionale, riproporre in Cassazione una critica dell’apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito. La lavoratrice, in realtà, non denunciava un’anomalia strutturale della motivazione, ma si doleva del modo in cui la Corte d’appello aveva valutato le testimonianze e i documenti. Si tratta di una censura inammissibile in sede di legittimità, ove non è consentito riesaminare il merito della controversia. Le spese processuali e il principio di soccombenza Il quarto motivo investiva la condanna alle spese, che la ricorrente riteneva ingiusta tenuto conto che la domanda era stata proposta sulla base di un atto pubblico e di documenti provenienti dal datore di lavoro. La Cassazione lo rigetta in applicazione del principio consolidato per cui la compensazione delle spese rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito,
Maternità surrogata e diritti del figlio: la Cassazione chiede alle Sezioni Unite una risposta definitiva

L’adozione in casi particolari è ancora uno strumento adeguato per tutelare il minore nato da GPA? La Prima Sezione civile rimette la questione alla massima sede, aprendo uno scenario inedito nel diritto della filiazione. Con l’ordinanza interlocutoria n. 5656/2026, pubblicata il 12 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione — presieduta dalla presidente Maria Acierno — ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Al centro della vicenda vi è la richiesta di trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell’atto di nascita formato in Ucraina di un minore venuto al mondo attraverso la pratica della gestazione per sostituzione — comunemente indicata con l’acronimo GPA — nel pieno rispetto delle leggi del paese straniero. Il ricorrente maschile è il padre genetico del bambino; il gamete femminile è stato fornito da donatrice anonima e l’embrione, formato in vitro, è stato impiantato in una donna portatrice. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Bari avevano rigettato la domanda, confermando il rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile sulla base della contrarietà della GPA ai principi di ordine pubblico internazionale. Il rifiuto di trascrizione e il percorso processuale. La coppia ricorrente aveva inizialmente proposto opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art. 95 del d.p.r. n. 396 del 2000, sostenendo che il controllo amministrativo avrebbe dovuto limitarsi alla legittimità formale dell’atto e alla sua corrispondenza alla lex loci. La Corte d’Appello di Bari, nell’esaminare il reclamo, aveva invece precisato che il canale processuale corretto — quando il riconoscimento dello status filiationis avviene mediante trascrizione di un atto formato all’estero — è quello previsto dall’art. 67 della legge n. 218 del 1995, con azione diretta alla Corte d’Appello in unico grado. La Prima Sezione della Cassazione ha chiarito che questa divergenza di iter comporta soltanto la necessità di riqualificare la domanda, senza poter restringere il perimetro dell’accertamento giudiziale: qualunque sia la via processuale seguita, il giudice è sempre chiamato a verificare se l’atto straniero sia compatibile con i principi di ordine pubblico internazionale del nostro ordinamento. L’ordine pubblico internazionale e il divieto penale di GPA. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento è ormai consolidato. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 38162 del 2022, avevano già ribadito che la gestazione per sostituzione è contraria al complesso dei principi di ordine pubblico internazionale, in quanto gravemente lesiva della dignità della donna e del minore. Tale contrarietà non viene meno per il solo fatto che il padre committente sia il genitore genetico, né per la corrispondenza alla lex loci o per la gratuità e finalità solidaristica della pratica. A questo orientamento si è aggiunto, nel 2024, un ulteriore inasprimento della disciplina penale: la legge n. 169 del 2024 ha esteso la perseguibilità del reato previsto dall’art. 12 della legge n. 40 del 2004 anche a chi ricorra alla GPA all’estero, ampliando la responsabilità delle persone adulte coinvolte senza tuttavia intervenire sulla posizione giuridica del minore già nato. I limiti strutturali dell’adozione in casi particolari. Il punto cruciale dell’ordinanza n. 5656/2026 è la messa in discussione dell’adeguatezza dello strumento tradizionalmente indicato come soluzione di bilanciamento: l’adozione in casi particolari ex art. 44, lettera d), della legge n. 184 del 1983. La Corte rileva che questo istituto presenta un difetto strutturale insuperabile: la costituzione dello status è rimessa all’esclusiva iniziativa del genitore intenzionale e presuppone che la sua volontà di adottare permanga fino alla conclusione del procedimento. Il minore non ha alcuna legittimazione ad azionare in proprio il procedimento, né vi sono strumenti che tutelino il bambino nell’ipotesi in cui il genitore sociale cambi idea, deceda o la coppia si separi prima del perfezionamento dell’adozione. Di fronte a un rifiuto del genitore intenzionale, il minore si trova privo di qualsiasi diritto alla costituzione del rapporto di filiazione, in una condizione di permanente precarietà giuridica. La sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025 e il principio di unicità dello stato di figlio. L’ordinanza in esame si inserisce in un dialogo serrato tra la Cassazione e la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 68 del 2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non consentiva, al nato in Italia da procreazione medicalmente assistita praticata all’estero, di essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale. In quella pronuncia — che si pone in continuità con le sentenze nn. 32 e 33 del 2021 — la Corte ha ribadito l’inadeguatezza dell’adozione in casi particolari come strumento di tutela piena, e ha richiamato con forza il principio dell’unicità dello stato di figlio sancito dall’art. 315 del codice civile, a norma del quale “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Questo principio non è soltanto il fondamento assiologico della riforma della filiazione introdotta con il d.lgs. n. 154 del 2013, ma il criterio ermeneutico alla luce del quale deve essere letta l’intera disciplina della filiazione. La Corte Costituzionale ha tuttavia precisato che il riconoscimento automatico dello status, ritenuto costituzionalmente necessario per i casi di omogenitorialità femminile da PMA, non può applicarsi ai casi di GPA, per i quali rimane imprescindibile un bilanciamento giudiziale. Il paradigma dei figli nati da incesto come modello analogico. È qui che l’ordinanza n. 5656/2026 introduce una prospettiva del tutto nuova. La Prima Sezione rileva una significativa omogeneità strutturale tra la fattispecie del figlio nato da GPA e quella del figlio nato da genitori tra i quali sussiste un vincolo di consanguineità. In entrambi i casi vi è un rilievo penale della condotta procreativa e la necessità di operare un bilanciamento rigoroso nella definizione del perimetro dei diritti del nato. L’ordinamento conosce già, per i figli incestuosi, un modello di costituzione giudiziale dello status filiationis che non avviene in forma automatica ma previo accertamento del giudice: l’art. 251 del codice civile consente il riconoscimento previa autorizzazione del giudice, con riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio; l’art. 278 c.c. consente al figlio stesso, se minore, di agire con l’assistenza
La segnalazione in “sofferenza” alla Centrale dei Rischi non può fondarsi sul semplice inadempimento

La Cassazione ribadisce che la banca è tenuta a verificare la reale situazione patrimoniale del debitore prima di procedere alla segnalazione Può una banca segnalare un cliente alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia soltanto perché non ha pagato alcune rate di un contratto di leasing? La risposta della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5593/2026 della Prima Sezione Civile, è netta: no. Il semplice inadempimento contrattuale non è sufficiente a giustificare una segnalazione a sofferenza, e chi subisce tale segnalazione illegittima ha diritto al risarcimento del danno. Si tratta di un principio di grande rilevanza pratica, che tocca da vicino la vita delle imprese e dei privati cittadini nei loro rapporti con il sistema bancario. Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava due società commerciali che avevano convenuto in giudizio un istituto di credito (operante nel settore del leasing, poi confluito in un grande gruppo bancario nazionale), lamentando di aver subito danni gravissimi — quantificati in oltre due milioni e mezzo di euro — a seguito di una segnalazione ritenuta illegittima. La segnalazione era avvenuta nel contesto di una vicenda più ampia: le parti si trovavano in lite per un’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un debito da leasing, e nel corso delle trattative per una possibile transazione la banca aveva proceduto alla segnalazione senza che la situazione patrimoniale del debitore fosse stata adeguatamente valutata. Cos’è la Centrale dei Rischi e perché è così importante Per comprendere la portata della decisione, è necessario chiarire cosa sia la Centrale dei Rischi e quali effetti concreti produca. Si tratta di un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia — istituito dalla delibera del CICR del 29 marzo 1994 e disciplinato dagli artt. 53, 67, 108 e 170 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) — nel quale le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare i crediti vantati nei confronti dei propri clienti, classificandoli in diverse categorie di rischio. La classificazione più grave, e quella al centro del caso in esame, è quella delle cosiddette “sofferenze”: essa indica che il debitore si trova in uno stato di insolvenza o in una condizione a essa assimilabile. Le conseguenze pratiche di tale classificazione sono devastanti per chi la subisce: l’iscrizione in Centrale dei Rischi come soggetto in sofferenza comporta, di norma, la preclusione dell’accesso al credito bancario, la revoca degli affidamenti esistenti e, più in generale, una perdita di reputazione commerciale e finanziaria difficilmente rimediabile nel breve periodo. Il principio giuridico affermato dalla Cassazione: il mero inadempimento non basta La questione giuridica al cuore della controversia riguarda il presupposto necessario affinché la banca possa legittimamente procedere alla segnalazione a sofferenza. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza che è stata ora cassata, aveva ritenuto sufficiente il mero inadempimento: il mancato pagamento dei canoni di leasing, per un importo di circa 41.000 euro nel periodo compreso tra il gennaio 2003 e l’ottobre 2004, era stato considerato di per sé idoneo a fondare la segnalazione. La Prima Sezione Civile della Cassazione ha invece ribadito — con richiamo esplicito al proprio orientamento consolidato e all’intenzione di darvi continuità — che per qualificare un credito come “in sofferenza” è necessario che il debitore versi in uno stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, oppure in situazioni sostanzialmente equivalenti. La nozione di insolvenza rilevante, come si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia sulla base delle direttive del CICR, non coincide con quella dell’insolvenza fallimentare: essa non presuppone l’incapienza totale o la definitiva irrecuperabilità del credito, ma richiede pur sempre una valutazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave e non transitoria difficoltà economica. In questo solco si collocano le precedenti pronunce richiamate dalla Corte (Cass. n. 26361/2014 e n. 31921/2019), che la sentenza in commento conferma e consolida ulteriormente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva del tutto omesso di verificare se la società segnalata versasse effettivamente in gravi difficoltà economiche, limitandosi a riscontrare l’esistenza del debito scaduto. Questo vizio di motivazione, qualificato come violazione della disciplina regolante la Centrale dei Rischi, ha portato all’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata. Il danno da segnalazione illegittima si estende anche alle società collegate Un profilo particolarmente interessante della decisione riguarda la posizione della società collegata alla segnalata, che aveva subito un danno autonomo e distinto: un istituto di credito terzo le aveva negato la concessione di un mutuo proprio in ragione della segnalazione della sua affiliata. La Corte d’Appello aveva escluso la legittimazione attiva di questo soggetto, ritenendo irrilevante la mera identità della compagine sociale in assenza di documentata attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. La Cassazione ha invece ritenuto fondati anche i motivi di ricorso afferenti a questo profilo, osservando che la Corte territoriale aveva omesso di tener conto di un elemento decisivo: la comunicazione con cui un istituto bancario terzo aveva espressamente negato il mutuo alla collegata, indicando come causa proprio la segnalazione della società affiliata alla Centrale dei Rischi. Questo dato documentale dimostrava l’esistenza di un chiaro nesso causale tra la condotta della banca convenuta e il danno patrimoniale subito dalla collegata. La domanda risarcitoria di quest’ultima non era quindi fondata su un mero collegamento societario, bensì su un proprio diritto autonomo derivante da un danno diretto e specifico, qualificabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. come danno ingiusto conseguente ad un fatto illecito. Le implicazioni pratiche per imprese e professionisti La pronuncia in esame ha implicazioni concrete di grande rilievo per chiunque intrattenga rapporti con il sistema bancario. Per le imprese, essa significa che il mero ritardo o inadempimento nel pagamento di un debito non legittima automaticamente la banca a procedere con la segnalazione a sofferenza: la banca è tenuta a svolgere una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, acquisendo elementi di conoscenza adeguati (bilanci, perizie, documentazione contabile) prima di procedere. Una segnalazione avventata o basata sul semplice inadempimento espone l’istituto di credito a responsabilità risarcitoria per i danni conseguenti, anche di notevole entità.
La povertà non è una colpa: la Cassazione e la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria

Quando il giudice può negare la pena sostitutiva pecuniaria? La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte risolve un contrasto interpretativo e fissa i criteri del giudizio prognostico dopo la Riforma Cartabia. Un episodio di lesioni personali aggravate, una condanna a quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena pronunciata dal Tribunale di Rieti, la conferma in appello da parte della Corte di Roma, e infine il ricorso per cassazione: questo è lo scenario su cui la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 8818/2026, depositata il 6 marzo 2026, decidendo all’udienza del 2 dicembre 2025. Al centro della controversia c’era una domanda in apparenza semplice, ma di rilevanza sistematica tutt’altro che trascurabile: può il giudice rifiutare la sostituzione della pena detentiva breve con una pena pecuniaria adducendo le disagiate condizioni economiche dell’imputato? E quale ruolo possono svolgere i precedenti penali in questo tipo di valutazione? Il quadro normativo: la Riforma Cartabia e le pene sostitutive Per comprendere il rilievo della pronuncia occorre fare un passo indietro. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 — la cosiddetta Riforma Cartabia — ha profondamente ridisegnato il sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, modificando la legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, l’art. 71 del decreto ha riformulato l’art. 58 della L. n. 689/1981, che governa i presupposti per la sostituzione, e ha introdotto l’art. 56-quater, che consente al giudice di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell’imputato, tenendo conto del suo reddito, del suo patrimonio e delle sue condizioni familiari. La ratio di questa innovazione è chiaramente inclusiva: garantire che la sanzione alternativa al carcere sia accessibile anche a chi non disponga di risorse adeguate, evitando che la povertà diventi automaticamente un ostacolo all’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite. Il contrasto giurisprudenziale sulla solvibilità dell’imputato Il punto più interessante della sentenza n. 8818/2026 riguarda proprio questo nodo interpretativo: il giudice può negare la sostituzione con la pena pecuniaria sul presupposto che l’imputato, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe in grado di pagare la sanzione? La Corte riconosce apertamente l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento — di cui è espressione, da ultima, Cass. pen., Sez. II, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318-01 — ammette che il giudice possa rigettare la richiesta di sostituzione quando formuli, sulla base di elementi di fatto, un giudizio prognostico negativo sulla solvibilità del reo, anche se questi si trova in disagiate condizioni economiche. Un secondo orientamento, che il Collegio giudica prevalente e che condivide espressamente, afferma invece il contrario: il giudice non può respingere la domanda di sostituzione con la pena pecuniaria in ragione delle sole condizioni di disagio economico e patrimoniale dell’imputato, poiché la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce esclusivamente alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni — come il lavoro di pubblica utilità o la semilibertà — e non alla pena pecuniaria in quanto tale. A sostegno di questo indirizzo la Corte richiama Cass. pen., Sez. IV, n. 8873 del 28/01/2025, Rv. 288419-01; Sez. III, n. 35655 del 07/04/2025, Rv. 288729; Sez. II, n. 1724 del 18/12/2025, Rv. 289194-01. La nuova formulazione dell’art. 56-quater L. 689/1981 — che permette di adeguare la pena pecuniaria alla situazione economica concreta — rende coerente e sistematicamente fondata questa conclusione: negare la sostituzione in ragione della povertà significherebbe vanificare proprio lo strumento che il legislatore ha predisposto per rendere la pena pecuniaria accessibile a tutti. I precedenti penali e il giudizio prognostico sull’idoneità della pena sostitutiva Nonostante il Collegio dia ragione alla ricorrente sul primo punto, il ricorso viene rigettato in applicazione della seconda delle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del proprio diniego. Ed è qui che la pronuncia offre un contributo altrettanto significativo. L’art. 58 della L. n. 689/1981 impone al giudice un giudizio prognostico sull’idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Su questo terreno, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che i precedenti penali del condannato possono legittimamente essere considerati ai fini di questa prognosi. La Corte richiama in proposito Cass. pen., Sez. II, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006; Sez. V, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210; Sez. II, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348; nonché la più recente Sez. V, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705-01, che ha chiarito come al giudice della cognizione spetti una valutazione prognostica complessa, funzionale sia alla finalità rieducativa costituzionalmente sancita sia alla salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa. Nel caso di specie, l’imputata aveva riportato — successivamente ai fatti per cui si procedeva — due condanne per rapina. La Corte territoriale non si era limitata a un generico richiamo a tali precedenti, ma aveva tratto da essi, con motivazione specifica e non contraddittoria, un giudizio sull’inidoneità della pena pecuniaria a contenere il rischio di recidiva, tenendo conto anche della modestissima entità della sanzione che sarebbe risultata dalla conversione della breve pena detentiva irrogata. La Suprema Corte ritiene questa motivazione immune da censure. Un’ulteriore precisazione sul divieto di sostituzione in caso di sospensione condizionale Per completezza argomentativa, la sentenza segnala anche un’ulteriore innovazione introdotta dalla Riforma Cartabia: l’art. 71 del D.Lgs. n. 150/2022 ha inserito il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi nell’ipotesi in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena. Si tratta di una regola potenzialmente assorbente, che nel caso esaminato non trovava però applicazione ratione temporis, poiché la richiesta di sostituzione era stata formulata già davanti al giudice di primo grado, prima che il divieto entrasse in vigore. Il rilievo, pur incidentale, è utile per gli operatori: in tutti i processi successivi all’entrata in vigore della riforma, la concessione della sospensione condizionale preclude la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Cosa cambia nella pratica: implicazioni per imputati, difensori e giudici La sentenza n. 8818/2026 porta con sé indicazioni operative di non poco conto. Per i difensori, il principio affermato sul punto della solvibilità rappresenta un
La separazione non spegne il reato: quando i maltrattamenti assorbono gli atti persecutori

La Cassazione ribadisce che il coniuge separato resta «persona della famiglia» fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, e chiarisce il potere del giudice di riqualificare il reato anche nel rito abbreviato cosiddetto «secco». La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con la sentenza R.G.N. 32761/2025, depositata il 6 marzo 2026, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 17 aprile 2025, che aveva a sua volta confermato la condanna pronunciata dal Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Avellino. Al centro della vicenda vi è una situazione purtroppo ricorrente nella realtà giudiziaria: condotte reiterate di minacce, insulti, pedinamenti e appostamenti poste in essere da un soggetto nei confronti dell’ex coniuge e della figlia minore, durante e dopo la fase della separazione. L’imputazione originaria contestava il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis del codice penale; tuttavia, all’esito del giudizio di primo grado, il fatto è stato riqualificato nella più grave ipotesi di maltrattamenti in famiglia aggravati, di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen., per la presenza dei minori. Questa riqualificazione, confermata in appello e ora avallata dalla Cassazione, ha costituito il perno attorno al quale si sono sviluppati tutti i motivi di ricorso. Il principio «iura novit curia» e il potere del giudice di riqualificare il fatto Il ricorrente ha articolato le proprie censure su più livelli, sostenendo in sintesi che la riqualificazione operata dal giudice avesse violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall’art. 521 cod. proc. pen., e il diritto di difesa garantito dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Cassazione ha respinto questa impostazione, ribadendo un principio consolidato: il giudice può sempre attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella enunciata nell’imputazione. Si tratta dell’espressione del brocardo latino iura novit curia, che significa, in termini accessibili, che il giudice conosce il diritto e lo applica d’ufficio, indipendentemente da come il pubblico ministero abbia inquadrato giuridicamente la condotta contestata. Questo potere-dovere non è stato toccato neppure dalla riforma introdotta con il decreto legislativo n. 150 del 2022 che, pur modificando gli artt. 421 e 423 cod. proc. pen., ha lasciato intatta la norma dell’art. 521 cod. proc. pen. Quando la riqualificazione non viola il diritto di difesa Il punto più delicato affrontato dalla sentenza riguarda il confine tra una riqualificazione legittima e una che invece leda concretamente il diritto dell’imputato a difendersi. La Corte ha chiarito, richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci), che la violazione del diritto al contraddittorio non si verifica quando la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato, e quando non si sia determinata in concreto alcuna lesione delle prerogative difensive. In altri termini, non è sufficiente lamentare in astratto l’effetto a sorpresa della decisione: occorre indicare, in modo specifico e concreto, quale diritto difensivo sia stato effettivamente pregiudicato. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la condotta antigiuridica rimanesse sostanzialmente immutata — pedinamenti, insulti, minacce gravissime anche veicolate attraverso la figlia — e che la riqualificazione derivasse unicamente dall’elemento aggiuntivo dell’ultrattività dei vincoli familiari dopo la separazione. Il ricorrente, a fronte di una motivazione così articolata, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in appello senza censurare specificamente le ragioni dei giudici di merito. Il rito abbreviato «secco» non impedisce la riqualificazione Un ulteriore profilo di rilievo pratico riguarda il giudizio abbreviato cosiddetto «secco», ovvero non condizionato ad alcuna integrazione probatoria. La difesa sosteneva che, in questo tipo di rito, il giudice non potesse procedere a riqualificare il fatto, poiché l’art. 441 cod. proc. pen. avrebbe posto uno sbarramento assoluto. La Cassazione ha smentito questa tesi in modo netto, richiamando ancora una volta le Sezioni Unite (sentenza n. 5788 del 18 aprile 2019, Halan): il divieto di contestazioni supplettive previsto dall’art. 441 cod. proc. pen. si rivolge esclusivamente al pubblico ministero, limitando la sua facoltà di modificare l’imputazione nel corso del giudizio. Esso non incide affatto sull’autonomo potere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica. La riforma dell’art. 421 cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 150/2022 per rafforzare la funzione di filtro dell’udienza preliminare, non ha introdotto alcun divieto a carico del giudice dell’abbreviato, condizionato o meno. Separati ma ancora «famiglia»: il confine tra maltrattamenti e atti persecutori Il passaggio motivazionale forse più significativo della sentenza riguarda il rapporto tra i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) nelle situazioni di crisi coniugale. La Corte ha confermato l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato — richiamando in modo esplicito le sentenze Sez. VI n. 45400 del 30 settembre 2022 e Sez. VI n. 26263 del 30 maggio 2024 — secondo cui le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che proseguono dopo la separazione di fatto o legale integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori. La ragione risiede in un dato giuridico preciso: la separazione non dissolve il matrimonio né elimina lo status di coniuge. Fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio attraverso il divorzio, il coniuge separato resta «persona della famiglia» ai sensi dell’art. 572 cod. pen. La separazione esonera soltanto dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione, che discendono dall’art. 143, comma 2, del codice civile. Ne consegue che, in tali casi, il reato di maltrattamenti assorbe quello di atti persecutori. Le implicazioni pratiche: cosa cambia per le vittime e per gli imputati Per chi subisce condotte abusanti da parte dell’ex coniuge nella fase di separazione, questa sentenza offre una tutela rafforzata: il reato di maltrattamenti in famiglia prevede una pena edittale più severa rispetto agli atti persecutori e la qualificazione come reato «familiare» consente l’accesso a misure di protezione più incisive. Per chi invece si trova imputato in un procedimento penale relativo a simili condotte, la sentenza chiarisce che la riqualificazione giuridica operata dal giudice —
Piscina e campo da tennis condominiali: l’assemblea può differenziare il godimento in base ai millesimi

La Cassazione fissa un principio nuovo: i beni comuni «voluttuari» possono essere regolamentati in modo proporzionale alla quota di comproprietà, purché nessun condomino sia escluso dall’uso Immaginate un condominio dotato di piscina e campo da tennis. Il regolamento condominiale, approvato con la maggioranza prevista dalla legge, stabilisce che i condomini titolari di un maggior numero di millesimi possono portare con sé un numero più alto di ospiti in piscina e prenotare il campo da tennis per un numero superiore di ore settimanali. Un condomino impugna quella delibera, sostenendo che essa violi il principio del pari uso della cosa comune garantito dall’art. 1102 del codice civile. La questione arriva fino alla Corte Suprema di Cassazione, che con la sentenza n. 4966/2026 (Seconda Sezione Civile, rel. Giannaccari, pubblicata il 5 marzo 2026) enuncia un principio di diritto destinato a orientare la prassi condominiale su un terreno fino ad oggi privo di precedenti specifici. I beni «voluttuari» e la distinzione dalla comproprietà necessaria Il primo nodo affrontato dalla Corte riguarda la natura giuridica della piscina e del campo da tennis. L’art. 1117 c.c. elenca le parti dell’edificio che si presumono comuni per legge — le scale, i cortili, le facciate, i tetti — perché necessarie all’uso o all’esistenza delle singole unità immobiliari. La piscina e il campo da tennis non rientrano in questo elenco: senza di essi l’edificio esisterebbe e funzionerebbe esattamente come prima. Si tratta, spiega la Corte richiamando un consolidato orientamento (Cass. n. 14791/2003; Cass. n. 4973/2007; Cass. n. 884/2018), di beni che accrescono il pregio e il valore del complesso immobiliare e offrono comodità e svago ai titolari, ma con le singole unità abitative intrattengono soltanto un legame spaziale, non un rapporto di accessorietà in senso tecnico. La conseguenza è di rilievo: in assenza di quella relazione accessorio-principale, non trovano applicazione le norme specifiche sul condominio negli edifici, bensì le norme sulla comunione ordinaria. Il diritto di pari uso e il principio del contemperamento proporzionale L’art. 1102 c.c. è la norma cardine in tema di uso della cosa comune: ogni partecipante può servirsi del bene, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «pari uso» non significa uso identico e contemporaneo, ma possibilità per ciascun partecipante di trarre dalla cosa la più intensa utilizzazione compatibile con i diritti altrui (Cass. n. 18038/2020; Cass. n. 6458/2019). La Corte aggiunge ora un tassello importante: l’art. 1102 c.c. non è norma inderogabile, e i limiti all’uso del bene comune possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale o da delibere assembleari adottate con il quorum prescritto dalla legge, a condizione che non si introduca un divieto di utilizzazione generalizzata (Cass. n. 2114/2018). Il punto di novità della sentenza n. 4966/2026 sta nel passo successivo: quando un bene comune non può essere goduto in modo simultaneo da tutti — come accade per un campo da tennis o per gli spazi di una piscina frequentata da ospiti — è legittimo che il regolamento condominiale disciplini quel godimento in misura proporzionale alla quota di comproprietà. Il fondamento normativo di questa soluzione si rinviene nell’art. 1118 c.c., che già prevede come regola generale la proporzionalità del diritto di ciascun condomino sulle parti comuni rispetto al valore della propria unità immobiliare. La titolarità della quota — osserva la Corte — è dunque un criterio oggettivo che l’assemblea può legittimamente adottare non solo per la ripartizione delle spese, ma anche per regolamentare le modalità di godimento dei beni comuni, a condizione che nessun partecipante venga escluso tout court dall’uso. Il principio di diritto e i suoi limiti La Cassazione enuncia in modo esplicito il seguente principio di diritto: «L’assemblea condominiale può, con delibera adottata con la maggioranza prevista dall’art. 1138 c.c. e dall’art. 1136 c.c., limitare il godimento dei beni condominiali non rientranti nell’art. 1117 c.c. in misura proporzionale al valore della quota di singoli partecipanti alla comunione purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso». La delibera impugnata nel caso di specie aveva dunque agito correttamente: tutti i condomini e i loro familiari potevano accedere alla piscina e al campo da tennis senza restrizioni; la proporzionalità ai millesimi era stata introdotta soltanto per regolamentare il numero degli ospiti esterni — una scelta oggettiva e coerente con il criterio già utilizzato per la ripartizione delle spese di manutenzione. La Corte chiarisce anche il profilo del quorum deliberativo: trattandosi di delibera che disciplina l’uso dei beni comuni (e non di modifica del regolamento contrattuale o di disposizione su diritti individuali), è sufficiente la maggioranza semplice prevista dagli artt. 1136 e 1138 c.c., senza necessità dell’unanimità. Le implicazioni pratiche per condomini e amministratori La sentenza n. 4966/2026 apre scenari concreti e rilevanti. In tutti quei complessi residenziali che dispongono di piscine, campi da tennis, aree fitness, sale comuni o altri spazi ricreativi non indispensabili all’uso delle singole abitazioni, l’assemblea condominiale può ora regolamentare l’accesso e il godimento di questi beni secondo criteri proporzionali ai millesimi, senza che ciò costituisca una violazione del principio di pari uso. Il limite invalicabile rimane uno solo: nessun condomino può essere integralmente escluso dall’utilizzo del bene comune. Per gli amministratori di condominio, questo principio offre uno strumento utile per risolvere conflitti ricorrenti — la prenotazione del campo da tennis, l’ingresso degli ospiti in piscina, l’assegnazione di fasce orarie per aree fitness — con una base normativa e giurisprudenziale ora solida. Per i condomini, invece, vale la pena verificare che eventuali regolamenti già in vigore nel proprio edificio rispettino il confine tracciato dalla Cassazione: differenziare il godimento è lecito, escluderlo del tutto non lo è. Se il regolamento del vostro condominio disciplina l’uso di spazi ricreativi o beni comuni non necessari all’abitazione e avete dubbi sulla sua legittimità, il nostro studio è a disposizione per un’analisi puntuale e una consulenza personalizzata.
Il direttore dell’ufficio postale che svuota i libretti dei clienti risponde di peculato

La Cassazione consolida il principio: chi gestisce il risparmio postale è incaricato di pubblico servizio. Il reato non è appropriazione indebita, ma peculato. C’è qualcosa di particolarmente odioso in certi reati. Non tanto per l’entità economica del danno, che pure può essere rilevante, quanto per il modo in cui vengono commessi: approfittando della fiducia di persone anziane, che affidano i propri libretti di risparmio o le proprie carte a chi, per ruolo istituzionale, dovrebbe tutelarle. È esattamente questo lo scenario che ha dato origine alla vicenda esaminata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con la sentenza R.G.N. 29803/2024, decisa il 5 febbraio 2026 e depositata il 5 marzo 2026. Un direttore di ufficio postale, nel corso di alcuni anni, si era appropriato di ingenti somme di denaro — per un importo complessivo di quasi centomila euro — prelevandole dai libretti di risparmio postale e dai conti correnti di alcuni clienti. Questi ultimi, persone di età avanzata, gli avevano consegnato i propri libretti o i codici delle proprie carte per eseguire alcune operazioni bancarie ordinarie, riponendo in lui piena fiducia. L’imputato ne aveva approfittato sistematicamente, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, reiterando le condotte appropriative per oltre tre anni. Peculato o appropriazione indebita? Il nodo della qualifica soggettiva Il punto giuridico centrale della vicenda è uno dei più dibattuti nella giurisprudenza penale degli ultimi anni: il dipendente di Poste Italiane S.p.A. addetto ai servizi di bancoposta riveste o meno la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 314 del codice penale? La risposta a questa domanda è decisiva, perché dal suo accertamento dipende la qualificazione del fatto come peculato — reato ben più grave, punito con la reclusione da quattro a dieci anni e dieci anni e sei mesi — oppure come mera appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p., assoggettata a un trattamento sanzionatorio significativamente più mite. La difesa aveva sostenuto, con argomenti non privi di una loro logica, che l’imputato non avesse operato nell’esercizio di un’attività pubblicistica, bensì come soggetto privato che aveva abusato della fiducia accordatagli dai clienti. In questa prospettiva, le condotte sarebbero state riconducibili all’appropriazione indebita aggravata, con l’ulteriore conseguenza — di non poco momento — dell’integrale decorso dei termini di prescrizione. La soluzione delle Sezioni Unite: il risparmio postale è un pubblico servizio Sul contrasto interpretativo che da anni divideva le sezioni della Corte di cassazione — un orientamento riconosceva la natura pubblicistica dell’attività, un altro la negava anche per la raccolta del risparmio postale — erano intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 34036 del 29 maggio 2025 (caso Prete, Rv. 288731-01 e 288731-02), che ha definitivamente composto il conflitto. Le Sezioni Unite hanno statuito che la raccolta del risparmio postale — vale a dire la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. — costituisce prestazione di un pubblico servizio. Questa conclusione discende dalla peculiare struttura normativa dell’attività: si tratta di un servizio erogato in condizioni di parità, continuità e obbligatorietà, il cui contenuto è regolato da provvedimenti conformativi con vincoli di prezzo imposti all’erogatore e con recessività dello scopo di profitto rispetto a quello di erogazione. Non è la forma privatistica dei contratti stipolati con i clienti a mutare la natura pubblicistica del servizio, perché quei contratti sono soltanto strumenti operativi di un modulo organizzativo normativamente istituito. Ne consegue che l’operatore di Poste Italiane S.p.A. addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale — e in particolare dei libretti di risparmio postale e dei buoni postali fruttiferi — riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio quando opera nello svolgimento di tale attività. La base normativa di riferimento è l’art. 2, comma 1, lett. b), del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), letto in combinato con l’art. 12 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) e con il d.m. 5 ottobre 2020, che ribadisce come il risparmio postale costituisca servizio di interesse economico generale. Il possesso qualificato “per ragione di ufficio”: un criterio interpretativo consolidato La difesa aveva anche sostenuto, con un motivo aggiunto depositato a gennaio 2026 in prossimità dell’udienza, che l’imputato non si fosse appropriato delle somme nell’esercizio delle proprie funzioni pubblicistiche, bensì quale mero detentore degli strumenti di movimentazione che i clienti gli avevano consegnato fiduciariamente. In altri termini: non avrebbe agito come incaricato di pubblico servizio, ma come mandatario dei clienti che lo avevano abilitato ad operare sui loro conti. La Cassazione respinge anche questo argomento, richiamando un principio del tutto consolidato in tema di peculato: il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non coincide necessariamente con la competenza funzionale specifica del soggetto pubblico. È sufficiente che il rapporto di servizio abbia consentito all’agente di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel pubblico servizio anche la sola occasione per tale comportamento (si vedano, tra le molte, Cass. pen. Sez. VI, n. 33254 del 19/05/2016, Rv. 267525-01; Sez. VI, n. 11741 del 27/01/2023, Rv. 284578-01). Il rapporto di impiego con Poste Italiane S.p.A. consente al dipendente di avere accesso alla cassa dell’istituto postale, alla banca dati informativa e di compiere operazioni in relazione al denaro depositato sui libretti postali: è questa disponibilità giuridica, per ragione dell’ufficio, a fondare la fattispecie di peculato. La consegna fiduciaria dei libretti e dei codici da parte dei clienti ha agevolato la commissione del reato, ma non ne ha costituito il presupposto giuridico: esso preesisteva, radicato nel ruolo istituzionale dell’imputato. Le dichiarazioni rese in sede di ispezione interna: quando non vale l’art. 220 disp. att. c.p.p. Un secondo tema di rilievo affrontato dalla sentenza riguarda l’utilizzabilità processuale delle dichiarazioni parzialmente ammissive rese dall’imputato in occasione di un accertamento ispettivo condotto internamente dall’ufficio postale. La difesa aveva sostenuto che tali dichiarazioni fossero inutilizzabili ai sensi degli artt. 63 e 191
La truffa online e la “minorata difesa”: la Cassazione conferma l’aggravante per chi agisce a distanza

La distanza fisica tra truffatore e vittima non è una semplice circostanza di contorno: secondo la Seconda Sezione Penale della Cassazione, essa struttura un autentico vantaggio operativo per il reo, sufficiente a integrare l’aggravante della minorata difesa anche nelle frodi telematiche più elementari. Con la sentenza n. 32517/2025, pronunciata l’11 dicembre 2025 e depositata il 5 marzo 2026, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la condanna per truffa aggravata commessa a distanza, mediante posta elettronica e ricarica di carta postepay. La vicenda è di quelle ormai tristemente familiari: la vittima era stata indotta in errore attraverso una falsa comunicazione relativa alla sospensione della propria carta postale, venendo convinta ad attivare una nuova carta che era però già stata aperta dall’autore del reato presso un ufficio postale di un’altra città e intestata a sé medesimo. Il danno accertato si attestava a quasi tremila euro. Il difensore aveva proposto ricorso articolando due distinti motivi: il primo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale; il secondo concernente il ritenuto erroneo mantenimento dell’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, del codice penale. La Corte ha respinto entrambe le doglianze, con argomentazioni di sicuro interesse per chiunque si occupi di reati informatici e di frodi perpetrate a distanza. L’art. 131-bis c.p. e il danno “di particolare tenuità”: quando non si applica Il primo motivo di ricorso investiva l’istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 28/2015 e oggi codificato all’art. 131-bis del codice penale. Tale disposizione consente al giudice di escludere la punibilità dell’imputato quando, nei reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, l’offesa sia di particolare tenuità in considerazione sia delle modalità della condotta sia dell’esiguità del danno o del pericolo. Il richiamo normativo va fatto all’art. 133, primo comma, del codice penale, con specifico riferimento al danno cagionato alla persona offesa dal reato. La Cassazione ha ricordato che, nei reati contro il patrimonio — categoria nella quale indubbiamente rientra la truffa — la valutazione deve concentrarsi sull’entità del pregiudizio economico subìto dalla vittima. Un danno di quasi tremila euro non è, per definizione, di “particolare tenuità”, e la Corte di appello aveva dunque correttamente escluso l’applicabilità dell’esimente. A ciò la Cassazione ha aggiunto un elemento ulteriore di rilievo sistematico: secondo il consolidato orientamento della Seconda Sezione (v. Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Rv. 280663 – 01), la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reo abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima. Tale approfittamento — come si vedrà nel prosieguo — integra proprio una delle aggravanti che caratterizzava il caso in esame, determinando una duplice preclusione all’operatività dell’art. 131-bis c.p.: tanto sotto il profilo quantitativo del danno, quanto sotto quello qualitativo delle modalità esecutive. L’aggravante della minorata difesa nelle frodi telematiche: un quadro normativo in evoluzione Il secondo motivo di ricorso affrontava una questione di grande attualità: la configurabilità dell’aggravante della minorata difesa — già prevista dall’art. 61, n. 5, del codice penale nella sua formulazione originaria e oggi parzialmente rimodulata — nelle ipotesi di truffa commessa attraverso strumenti informatici o telematici. Prima di esaminare la soluzione della Corte, è utile ricostruire il quadro normativo, che negli ultimi anni ha conosciuto importanti interventi legislativi. Con la legge 28 giugno 2024, n. 90 — il cosiddetto “Decreto Cybersicurezza” — il legislatore è intervenuto sull’art. 640 del codice penale, inserendo al secondo comma il n. 2-ter, che prevedeva l’aggravante specifica per il caso in cui il fatto fosse commesso “a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”. Successivamente, il decreto legge 1° aprile 2025, n. 48, convertito senza modificazioni nella legge 9 giugno 2025, n. 80, ha eliminato il n. 2-bis dell’art. 640 — che conteneva il richiamo all’aggravante comune dell’art. 61, n. 5, c.p. — spostando la relativa previsione nel terzo comma dell’articolo 640, con un trattamento sanzionatorio ancora più severo e con la previsione della procedibilità d’ufficio. Come chiarisce la sentenza n. 32517/2025, tuttavia, questi interventi normativi non hanno introdotto un’aggravante di nuovo conio: si sono limitati a enucleare, per la specifica fattispecie della truffa telematica, un’ipotesi particolare dell’aggravante comune della minorata difesa, già riconducibile alle “circostanze di luogo” contemplate dall’art. 61, n. 5, c.p. in forma di approfittamento delle condizioni ambientali favorevoli al reo. Distanza fisica e “minorata difesa”: il ragionamento della Cassazione Il cuore della motivazione della Corte risiede nell’interpretazione della nozione di “minorata difesa” applicata alle frodi perpetrate a distanza mediante strumenti telematici. La Seconda Sezione ha confermato un indirizzo già tracciato in alcune precedenti pronunce (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893 – 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Rv. 281800 – 01; Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287452 – 01): nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online o, più in generale, mediante contatto telematico, la distanza tra il luogo in cui si trova la vittima — che normalmente paga in anticipo — e quello in cui si trova l’agente determina una posizione di favore strutturale per quest’ultimo. Questa posizione di vantaggio si articola su tre piani distinti: la possibilità di schermare la propria identità, la sottrazione del bene o della prestazione a qualsiasi efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente, e la facilità di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta illecita. Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte ha evidenziato come la vittima fosse entrata in contatto con l’autore del reato soltanto tramite posta elettronica, senza alcuna possibilità di verificare di persona le informazioni ricevute circa la prospettata sospensione della carta postale. L’intero meccanismo fraudolento si reggeva, in definitiva, sulla distanza e sull’anonimato che il mezzo telematico garantiva all’agente: elementi che la Corte ha