Il diritto d’autore nella musica: quando l’editore non deve rendere conto

Un contratto di edizione musicale, un catalogo storico e la domanda di nullità che non ha convinto il Tribunale di Napoli Un noto artista musicale, affermatosi tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, aveva legato la propria produzione discografica a una casa editrice musicale con la quale, tra il 1992 e il 1998, aveva firmato i contratti di edizione relativi a sei album di grande successo commerciale. Anni dopo, l’artista si è rivolto al Tribunale di Napoli sostenendo di non essere mai riuscito a ottenere copia di quei contratti e lamentando che la società editrice si fosse limitata, per tutto quel tempo, a incassare la propria quota dei proventi SIAE senza svolgere alcuna reale attività di promozione e valorizzazione del catalogo. Su queste basi, l’attore ha chiesto in via principale l’accertamento della nullità dei contratti per difetto degli elementi essenziali e, in subordine, la risoluzione degli stessi per inadempimento, con la restituzione di tutti gli introiti percepiti dalla controparte nel corso degli anni. La società editrice si è costituita in giudizio depositando i contratti e i relativi bollettini SIAE che l’attore sosteneva di non possedere, e ha ricostruito in modo documentato la propria attività: dalla distribuzione delle opere su supporti fisici e piattaforme digitali, alla promozione tramite uffici stampa e testate specializzate, fino alla concessione di licenze di sincronizzazione – anche a titolo gratuito – per due film che avevano visto l’artista protagonista, e per una recente serie televisiva di successo. La società ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per responsabilità aggravata, ritenendo pretestuosa l’iniziativa giudiziaria della controparte. Il giudizio, incardinato nel 2022 dinanzi alla Sezione specializzata in materia d’impresa, si è concluso con la sentenza n. 11802, pubblicata il 23 luglio 2026, che ha rigettato integralmente le domande dell’attore, fornendo un’occasione preziosa per fare chiarezza su alcuni nodi ricorrenti del diritto d’autore applicato all’industria musicale. La natura del contratto di edizione musicale: cessione, non mandato Il primo e decisivo passaggio della motivazione riguarda la qualificazione giuridica del contratto di edizione musicale. Si tratta di una figura negoziale priva di una disciplina legale propria: la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) detta infatti una regolamentazione specifica solo per il contratto di edizione a stampa (artt. 118 e ss.), che si applica al contratto di edizione musicale unicamente nei limiti della compatibilità, secondo la clausola di rinvio dell’art. 141 della medesima legge. Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento della Cassazione, ha ribadito che l’accertamento del contenuto degli obblighi tra autore ed editore musicale non è una questione di diritto (quaestio iuris), bensì una questione di volontà (quaestio voluntatis), da ricostruire caso per caso attraverso l’interpretazione delle concrete pattuizioni contrattuali. Da questa premessa discende una conseguenza pratica di grande rilievo: il contratto di edizione musicale non è un contratto di mandato, ma un vero e proprio contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera. Non si tratta di una differenza puramente terminologica. Se il rapporto fosse qualificabile come mandato, l’editore sarebbe tenuto, ai sensi dell’art. 1713 c.c., a rendere periodicamente conto della propria gestione all’autore-mandante. Qualificandolo invece come cessione, l’editore acquista i diritti in nome proprio, assume su di sé il rischio dell’impresa editoriale e li sfrutta autonomamente, restando obbligato soltanto a corrispondere il compenso pattuito, non a rendicontare l’attività svolta, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto. Il compenso “a stralcio” e i limiti della domanda di nullità Su questa base, il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità per difetto di causa articolata sotto due profili distinti. Il primo riguardava proprio l’assenza, nei contratti, di una clausola che imponesse all’editore l’obbligo di rendiconto: obbligo che – come chiarito – non costituisce elemento essenziale del contratto di cessione dei diritti d’autore, la cui causa si esaurisce nello scambio tra la cessione dei diritti e il corrispettivo pattuito. Il secondo profilo riguardava la pretesa assenza di compensi per gli sfruttamenti cosiddetti “extra-SIAE”, in particolare per le sincronizzazioni. Anche qui il Tribunale ha richiamato l’art. 130 della legge sul diritto d’autore, secondo cui il compenso per le opere musicali può legittimamente assumere la forma di una somma forfettaria “a stralcio”, senza che da questa scelta derivi alcun vizio genetico del contratto. Nel caso concreto, i contratti prevedevano sia un compenso una tantum per la cessione dell’opera, sia una partecipazione dell’autore ai proventi SIAE secondo quote percentuali specificamente indicate nei bollettini di dichiarazione sottoscritti da entrambe le parti. La mera eventuale inadeguatezza economica di tali compensi, ha precisato il Collegio, non incide sulla validità del contratto ma, al più, potrebbe rilevare sul diverso piano dell’inadempimento. Sincronizzazione e diritto morale d’autore: una valutazione sempre caso per caso Il terzo profilo di nullità dedotto dall’attore riguardava le clausole che attribuivano all’editore la facoltà di concedere licenze di sincronizzazione – ossia l’abbinamento dell’opera musicale a immagini in movimento, tipicamente in ambito cinematografico o televisivo – senza necessità di un consenso preventivo caso per caso da parte dell’autore. Anche questa censura è stata respinta. Il Tribunale ha ricordato che il diritto di sincronizzazione, pur incidendo potenzialmente sul diritto morale dell’autore quale espressione della sua personalità, è comunque un diritto di utilizzazione economica pienamente disponibile e cedibile all’editore nell’ambito del contratto di edizione. Il diritto morale non impone che l’autore venga interpellato per ogni singolo atto di sfruttamento: esso tutela piuttosto l’integrità dell’opera e la paternità della stessa, sicché un’eventuale lesione deve essere verificata in concreto, con riferimento alle specifiche modalità con cui la sincronizzazione è stata realizzata. Nel caso di specie, l’attore non aveva né allegato né dimostrato che le sincronizzazioni effettivamente realizzate avessero alterato l’integrità delle opere o pregiudicato la sua reputazione artistica: la censura è rimasta, pertanto, priva di riscontro concreto. L’inadempimento non provato e il rigetto della domanda subordinata Esclusa la nullità, il Tribunale ha esaminato la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento, fondata sulla dedotta mancata rendicontazione e sulla presunta inerzia promozionale dell’editore. Anche questa domanda è stata rigettata. Quanto alla rendicontazione, il Collegio ha osservato che l’obbligo di trasparenza oggi previsto dall’art. 110-quater della legge sul diritto d’autore

Il figlio nato dopo la morte del padre ha diritto al risarcimento per la perdita del rapporto genitoriale: lo dice la Cassazione

La Suprema Corte compone un contrasto giurisprudenziale ventennale e riconosce il danno da perdita del rapporto parentale anche a chi non era ancora nato al momento dell’illecito Nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2006 un uomo perse la vita presso il pronto soccorso di un ospedale della provincia di Caserta, a causa di un’ostruzione coronarica non tempestivamente diagnosticata che aveva provocato un edema polmonare. La moglie, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, convenne in giudizio i medici che avevano avuto in cura il paziente e l’Azienda Sanitaria Locale, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso. Un elemento della vicenda merita particolare attenzione: la figlia, per la quale veniva richiesto anche il danno da perdita del rapporto parentale, non era ancora nata al momento della morte del padre, ma soltanto concepita. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 2016, accolse parzialmente la domanda, condannando la struttura sanitaria e i sanitari al risarcimento di una somma complessiva superiore al milione di euro, comprensiva anche del danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto alla figlia, sebbene questa non fosse ancora nata al momento del fatto. La Corte d’appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sui gravami proposti dalle parti, ribaltò questo specifico capo di decisione: pur confermando la responsabilità sanitaria e rideterminando le somme dovute, escluse il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore della figlia, sul presupposto che, non essendo ella ancora nata al momento del decesso, non fosse configurabile né un pregiudizio dinamico-relazionale né un pregiudizio morale soggettivo. Avverso questa statuizione la madre, in proprio e quale rappresentante della figlia, propose ricorso per cassazione. La questione giuridica: il danno parentale spetta a chi non era ancora nato? Il cuore della controversia, come definito dalla stessa Cassazione, era il seguente: il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale spetta anche al figlio che, al momento del decesso del padre causato dall’illecito di un terzo, non era ancora nato, ma soltanto concepito? Si tratta di una questione che tocca da vicino un tema delicato del diritto civile: il rapporto tra concepimento, nascita e sorgere dei diritti risarcitori. La Terza Sezione Civile della Corte, nella sentenza pubblicata il 27 giugno 2026 (numero di raccolta generale 22064/2026), ha dato atto dell’esistenza, nella propria giurisprudenza, di due orientamenti tra loro contrapposti. I due orientamenti a confronto Un primo indirizzo, più risalente, riconosceva il diritto al risarcimento anche al soggetto nato dopo la morte del genitore, quando l’illecito si fosse verificato durante la gestazione. Questo orientamento poggiava su tre argomenti principali: il riconoscimento del diritto risarcitorio non presupponeva la soluzione del problema dogmatico della soggettività giuridica del concepito, poiché il diritto sorgeva comunque al momento della nascita; gli elementi costitutivi dell’illecito potevano manifestarsi in momenti diversi senza spezzare il nesso causale; e la relazione con il proprio padre naturale costituisce un rapporto affettivo ed educativo protetto dall’ordinamento indipendentemente dal fatto che il figlio fosse già nato o soltanto concepito al momento della morte. Un secondo orientamento, più recente, negava invece il risarcimento in casi di illecito perpetrato contro il congiunto prima della nascita del presunto danneggiato, ritenendo che mancasse sia il nesso di causalità materiale, sia quello di causalità giuridica, poiché la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiedeva, ai fini della risarcibilità dei cosiddetti danni riflessi o di rimbalzo, anche la preesistenza di un legame affettivo significativo rispetto all’illecito. La soluzione della Corte: distinguere il rapporto genitoriale da quello parentale in senso lato Il Collegio ha ritenuto che il contrasto si attenuasse alla luce della diversità delle fattispecie esaminate dai due orientamenti. Il primo riguardava infatti il caso, analogo a quello in esame, del figlio nato dopo la morte del padre naturale; il secondo riguardava invece l’ipotesi, ben diversa, di fratelli nati successivamente che rivendicavano il risarcimento per la lesione del rapporto con il proprio germano, verificatasi quando essi non erano ancora nemmeno concepiti. Su questa base la Corte ha tracciato una distinzione netta tra il rapporto genitoriale, tipizzato dall’articolo 315-bis del codice civile come un vero e proprio statuto di diritti e doveri reciproci tra genitore e figlio, e il più generico rapporto parentale tra fratelli, per il quale la legge non prevede una disciplina altrettanto specifica. Con riguardo al rapporto genitoriale, i giudici di legittimità hanno affermato che l’instaurazione della relazione tra padre e figlio è conseguenza normale del concepimento, e che pertanto, se tale relazione non può instaurarsi a causa della morte del genitore provocata dall’illecito di un terzo, la perdita del legame affettivo ed educativo costituisce conseguenza normale e prevedibile di quell’illecito. Sussiste dunque, secondo la regola della causalità adeguata, il nesso causale tra la condotta illecita e il danno-evento, rappresentato dalla lesione del diritto del bambino a godere del rapporto con il padre: un diritto che sorge al momento della nascita, sulla sfera giuridica del figlio, rendendo irrilevante la questione della capacità giuridica del concepito. Quanto al nesso di causalità giuridica tra l’evento lesivo e le conseguenze dannose, la Corte ha chiarito che la preesistenza del legame affettivo rispetto all’illecito non costituisce elemento indispensabile, dovendosi piuttosto valutare l’intensità del legame e l’incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sul suo svolgimento: presupposti che, quando la vittima sia il padre della persona già concepita, non possono in alcun modo essere messi in dubbio. La Corte ha inoltre precisato che, diversamente dalle ipotesi di danno riflesso esaminate dal secondo orientamento, la fattispecie in esame non configura un pregiudizio sofferto da un soggetto diverso dalla vittima dell’illecito, poiché la condotta del terzo incide direttamente sul diritto del figlio al godimento del rapporto genitoriale, qualificabile pertanto come danno diretto e non come danno di rimbalzo. Né, infine, può rilevare la circostanza che le conseguenze dannose si manifestino in un momento successivo rispetto alla condotta illecita, trattandosi di un fenomeno ricorrente nella responsabilità civile, come dimostrano le teoriche del danno futuro e del pregiudizio lungolatente. La decisione Sulla base di queste premesse, la Cassazione ha accolto il motivo

Il lavoro della casalinga ha un valore economico: la Cassazione conferma il diritto al risarcimento anche senza spese sostenute per un aiuto domestico

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a occuparsi del danno da perdita della capacità di lavoro domestico, ribadendo un principio che negli ultimi trent’anni ha progressivamente rafforzato la tutela di chi si dedica alla cura della casa e della famiglia. Il caso trae origine da un grave sinistro stradale nel quale una donna, trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro frontale, riportava lesioni personali di rilevante entità. La consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di merito accertava non solo l’esistenza di un danno biologico permanente, ma anche una riduzione del 66% della capacità della vittima di svolgere le attività domestiche che la caratterizzavano prima dell’incidente. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello di Milano, pur non mettendo in dubbio l’accertamento medico-legale, negavano il risarcimento della componente patrimoniale legata a tale perdita. La ragione addotta era sempre la stessa: mancava la prova di spese effettivamente sostenute per sostituire, tramite l’intervento di terzi, l’attività domestica non più svolgibile. Secondo i giudici di merito, insomma, senza uno scontrino, una ricevuta o un contratto con una collaboratrice familiare, il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro casalingo non poteva dirsi provato. La questione giuridica sottoposta alla Cassazione La ricorrente ha impugnato la decisione lamentando la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2729 del codice civile, sostenendo che il giudice, una volta accertata l’esistenza del danno attraverso la c.t.u., avrebbe dovuto procedere alla sua liquidazione in via equitativa, senza subordinare il riconoscimento del risarcimento alla prova di esborsi specifici. Il nodo centrale della controversia, dunque, non riguardava l’an del danno – ossia se la vittima avesse effettivamente subito una compromissione della propria capacità domestica – bensì la modalità con cui tale pregiudizio potesse e dovesse essere provato e quantificato. Il valore giuridico del lavoro domestico La Corte, nell’accogliere il ricorso, ripercorre un orientamento che affonda le radici in pronunce risalenti agli anni Ottanta e che si è progressivamente consolidato fino ai giorni nostri. Il punto di partenza è un’affermazione di principio: il lavoro domestico non è confinato nell’area dell’irrilevanza giuridica per il solo fatto di non tradursi in una monetizzazione immediata. Chi si occupa della gestione della casa, del coordinamento dei bisogni familiari e dell’organizzazione della quotidianità svolge un’attività economicamente valutabile, e la sua compromissione, anche parziale, incide su un’utilità patrimoniale autonoma rispetto al danno alla salute. Questa distinzione tra danno biologico e danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa domestica non è meramente teorica. Il danno alla salute ristora la lesione dell’integrità psicofisica sul piano dinamico-relazionale, un interesse immateriale privo di equivalente di mercato; il danno patrimoniale, invece, compensa la perdita della capacità di rendere una prestazione economicamente apprezzabile, per la quale il mercato offre effettivamente un termine di paragone. Riconoscere entrambe le voci non genera, quindi, una duplicazione risarcitoria, ma dà atto della natura plurioffensiva della lesione alla persona. Il fondamento normativo di questa impostazione viene individuato dalla Corte in una pluralità di disposizioni: gli artt. 143, terzo comma, e 148 del codice civile, che attribuiscono rilievo alla capacità di lavoro casalingo nell’ambito del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia; l’art. 230-bis c.c., che valorizza il lavoro prestato all’interno del nucleo familiare; l’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, che ai fini dell’assegno divorzile impone di considerare il contributo di ciascun coniuge alla conduzione familiare. A monte, la Corte richiama gli artt. 4 e 37 della Costituzione, che tutelano rispettivamente la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti della donna lavoratrice. Perché la prova delle spese sostitutive non è necessaria Il cuore dell’ordinanza sta nel superamento definitivo dell’equazione, adottata dai giudici di merito, tra danno e spesa sostenuta per rimediarvi. La Corte chiarisce che il costo sopportato per l’intervento di un collaboratore domestico rappresenta soltanto una delle possibili modalità con cui la vittima può porre rimedio alle conseguenze della perdita della propria capacità, ma non ne costituisce il parametro identificativo. Il danno consiste, piuttosto, nella perdita stessa della capacità lavorativa: una volta accertato che la persona svolgeva attività domestiche e che, a seguito della lesione, non può più svolgerle in tutto o in parte, il pregiudizio patrimoniale sussiste indipendentemente dalla scelta, operata dal danneggiato, di ricorrere o meno all’aiuto di terzi, a titolo oneroso o gratuito. Questa impostazione, precisa la Corte, non equivale ad ammettere una figura di danno in re ipsa. Resta infatti necessario l’accertamento di due elementi: che la vittima svolgesse effettivamente il lavoro domestico prima del fatto lesivo, e che tale capacità sia stata compromessa, totalmente o parzialmente, dalle conseguenze della lesione. Su questo secondo profilo, la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza ammette che la prova dello svolgimento dell’attività di casalinga possa essere desunta anche in via presuntiva, ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che la vittima non avesse un’occupazione lavorativa esterna, spostando semmai sulla parte che nega il danno l’onere di dimostrare il contrario. I criteri di liquidazione Una volta accertata l’esistenza del danno, la sua quantificazione avviene secondo il criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. La Corte segnala che, nella prassi, si ricorre spesso al reddito figurativo di una collaborazione domestica, opportunamente adattato per tenere conto della maggiore ampiezza dei compiti effettivamente svolti dalla casalinga rispetto a quelli di una lavoratrice dipendente. In letteratura vengono utilizzati anche altri parametri, come il costo di sostituzione o il costo opportunità, che permettono di valutare il tempo dedicato al lavoro domestico in base a quanto la persona avrebbe potuto guadagnare impiegando le medesime ore nel mercato del lavoro retribuito. Implicazioni pratiche Per le vittime di sinistri stradali o di altri fatti illeciti, la pronuncia rappresenta un rafforzamento significativo della tutela risarcitoria: chi si dedica alla cura della casa e della famiglia non dovrà più dimostrare di aver sostenuto spese specifiche per ottenere il ristoro della perdita della propria capacità lavorativa domestica, essendo sufficiente la prova, anche presuntiva, dello svolgimento di tale attività e della sua compromissione. Per le compagnie assicurative e per i professionisti che le assistono, l’ordinanza impone una revisione dei criteri

Alberi caduti sulla strada statale: chi risponde dei danni tra responsabilità oggettiva e caso fortuito

Quando il maltempo non basta a esonerare l’ente proprietario della strada dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. Lungo il ciglio di una strada statale, in un tratto della Via Appia gestito dall’ente proprietario, quattro pini di alto fusto crollano al suolo, abbattendosi su un fondo agricolo privato e sull’impresa che vi operava. Il proprietario del fondo agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, invocando la responsabilità da cose in custodia prevista dall’art. 2051 del codice civile a carico dell’ente che ha in gestione la strada e, con essa, gli alberi che vi insistono. La domanda viene tuttavia respinta sia in primo grado sia in appello. La Corte d’Appello di Napoli ritiene che il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno sia stato interrotto da un caso fortuito, individuato nelle avverse condizioni atmosferiche del giorno del sinistro. A sostegno di questa conclusione, il giudice di merito valorizza tre elementi: un dato tecnico sulla velocità del vento fornito dal consulente tecnico d’ufficio, la circostanza che la caduta degli alberi non fosse un episodio isolato ma avesse interessato più esemplari lungo lo stesso tratto stradale, e la presenza di profonde buche nel terreno in corrispondenza dei punti in cui si trovavano i pini sradicati. La responsabilità da cose in custodia: un criterio oggettivo Il caso consente alla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24158/2026, di ribadire l’impianto sistematico della responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c., ormai consolidato a partire dalle note pronunce del 2018 e confermato da una giurisprudenza costante, inclusa quella delle Sezioni Unite. Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva: il danneggiato non deve provare la colpa del custode, ma soltanto il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso. Specularmente, il custode può liberarsi da responsabilità unicamente dimostrando il caso fortuito, ossia un fattore esterno alla relazione di custodia, dotato di autonoma ed assorbente efficacia causale, tale da spezzare il collegamento tra la cosa e il danno. Quando il caso fortuito viene individuato in un evento atmosferico, la giurisprudenza di legittimità richiede un accertamento rigoroso: non basta il ricorso a nozioni di comune esperienza, ma occorre un’indagine fondata su dati scientifici di tipo statistico, riferiti al contesto specifico in cui la cosa custodita si trovava al momento dell’evento. Solo un fenomeno realmente imprevedibile ed eccezionale, verificato con questo grado di precisione, può assumere rilievo causale esclusivo ed escludere la responsabilità dell’ente. Perché la motivazione della Corte territoriale non ha retto Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto che gli elementi posti a fondamento della decisione di appello fossero privi di reale concludenza. Il numero di alberi caduti nello stesso contesto, di per sé, non permette alcuna inferenza sull’intensità del vento, perché occorrerebbe conoscere la natura, la tipologia, le dimensioni e le condizioni specifiche di ciascuna pianta, elementi del tutto trascurati dalla sentenza impugnata. Le buche rinvenute accanto ai tronchi caduti, a loro volta, non fotografano lo stato dei luoghi al momento del sinistro, bensì una situazione successiva, generata dalla stessa operazione di estirpazione degli alberi ormai abbattuti: un posterius inidoneo a provare alcunché sulla dinamica dell’evento. Ma il punto più significativo riguarda il dato tecnico posto a fondamento della qualificazione del vento come “massimo grado di tempesta” secondo la scala Beaufort. La relazione peritale, trascritta senza alcun vaglio critico nella sentenza di merito, indicava una velocità di 5,8 metri al secondo definendola equivalente a 170 chilometri orari. Si tratta di un’equivalenza matematicamente errata: applicando la conversione corretta, 5,8 m/s corrispondono a circa 20,88 km/h, un valore che sulla scala Beaufort individua un vento moderato, non certo una tempesta di massima intensità. Di fronte a un’incongruenza così manifesta tra le due unità di misura, la Cassazione ha ricordato che il giudice di merito non può recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico, ma è tenuto a esercitare un controllo sulla loro intrinseca razionalità. La decisione Sulla base di questi rilievi, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto dei principi enunciati e demandando al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Le implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per più categorie di soggetti. Per i proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche o di alberature soggette a custodia altrui, la decisione conferma che l’onere probatorio a proprio carico si esaurisce nella dimostrazione del nesso causale tra la cosa e il danno, senza dover indagare profili di colpa dell’ente gestore. Per gli enti proprietari e gestori di strade, e più in generale per chiunque abbia in custodia beni potenzialmente pericolosi come alberature di alto fusto, l’ordinanza segnala che l’esimente del caso fortuito da evento atmosferico non può fondarsi su valutazioni generiche o su perizie tecniche non sottoposte a un effettivo controllo di coerenza interna: occorrono dati scientifici solidi, statisticamente riferiti al contesto specifico, e una motivazione che dia conto in modo puntuale della loro attendibilità. Per i professionisti che assistono le parti in controversie di questo tipo, la pronuncia rappresenta un utile riferimento sulla tecnica di contestazione delle CTU meteorologiche, spesso decisive in questo tipo di contenzioso. Conclusioni La vicenda ricorda come, in tema di responsabilità da cose in custodia, il rigore probatorio richiesto per la prova liberatoria del caso fortuito non ammetta scorciatoie argomentative, specie quando si tratti di eventi atmosferici: solo dati scientifici verificabili e coerenti possono spezzare il nesso causale che la legge presume a carico del custode. Il nostro studio è a disposizione per approfondire le implicazioni di questa pronuncia e per assistere chi si trovi ad affrontare controversie analoghe in materia di responsabilità da cose in custodia.

Il CTU può acquisire documenti non prodotti dalle parti? La Cassazione fa chiarezza in tema di espropriazione

Quando la stima del terreno espropriato passa anche da un contratto trovato dal consulente Una proprietaria di un terreno situato in un comune dell’Emilia-Romagna, succeduta nella titolarità del bene all’originaria proprietaria, si è vista riconoscere dalla Corte d’appello di Bologna un’indennità di espropriazione calcolata sulla base del valore venale del fondo, ritenuto non edificabile. La Corte territoriale, dopo aver disposto due consulenze tecniche d’ufficio nel corso del giudizio, ha individuato il valore di riferimento richiamandosi a un atto notarile relativo a terreni agricoli limitrofi, nel quale il prezzo pattuito per metro quadro risultava significativamente inferiore rispetto a quanto sostenuto dalla proprietaria. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi. Il nucleo della controversia, ai fini che qui interessano, riguardava in particolare il rapporto tra il criterio residuale del valore venale pieno e le più favorevoli valutazioni emerse dalle due consulenze tecniche svolte in corso di causa, oltre alla legittimità del rifiuto, da parte della Corte d’appello, di ammettere un contratto di affitto prodotto dalla parte proprio nel corso di una di quelle consulenze. La questione giuridica centrale: i poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio Il terzo motivo di ricorso, accolto dalla Corte, poneva una questione di particolare rilievo pratico per chi si occupa di contenzioso civile: può il consulente tecnico d’ufficio acquisire, nel corso delle proprie indagini, documenti che le parti non hanno tempestivamente prodotto negli atti processuali, senza che ciò determini l’inammissibilità di tale produzione? La Corte d’appello aveva risposto negativamente, dichiarando inammissibile l’acquisizione di un contratto di affitto ritenuto rilevante ai fini della stima del terreno secondo il criterio della capitalizzazione della redditività, in quanto tardivamente prodotto rispetto alle preclusioni istruttorie ordinarie. Il principio delle Sezioni Unite richiamato dall’ordinanza Per risolvere la questione, con ordinanza n. 22666 del 3 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha richiamato un principio già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti dell’incarico affidatogli e nel rispetto del contraddittorio tra le parti, può acquisire autonomamente tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti posti, anche a prescindere dall’iniziativa delle parti stesse. Ciò perché al consulente non si applicano le preclusioni istruttorie che vincolano invece l’attività assertiva e probatoria delle parti in causa. Questo potere, tuttavia, non è illimitato: incontra un confine preciso nei fatti principali della controversia, ossia quei fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni che rimangono onere esclusivo delle parti allegare e provare, salvo che si tratti di fatti rilevabili d’ufficio dal giudice. Al di fuori di questo perimetro — quindi per i fatti secondari, per gli elementi tecnici accessori e per i criteri operativi utilizzati nell’espletamento dell’incarico — l’acquisizione documentale del consulente resta pienamente legittima. L’applicazione al caso concreto: un criterio di stima, non un fatto principale Applicando questo principio al caso in esame, la Cassazione ha osservato che il contratto di affitto prodotto nel corso della consulenza tecnica non riguardava un fatto principale della controversia — che restava circoscritto all’entità del danno da esproprio e ai criteri legali applicabili — bensì unicamente uno strumento tecnico utile a individuare correttamente il criterio di stima del valore del terreno. Su questo piano, anzi, opera un principio ancora più ampio: è il giudice stesso a dover acquisire d’ufficio gli elementi necessari per pervenire a una corretta valutazione del bene. La Corte ha inoltre precisato un secondo profilo, altrettanto rilevante sul piano pratico: anche a voler ipotizzare una qualche irregolarità nell’acquisizione documentale, questa non avrebbe determinato una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado, bensì una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente dalla controparte nella prima difesa utile. Nel caso di specie, tale eccezione non risultava essere mai stata sollevata dal Comune controricorrente. Le implicazioni pratiche per il contenzioso civile Questa pronuncia offre indicazioni operative di sicuro interesse per chi assiste parti in giudizi che prevedono l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, non solo in materia di espropriazione ma in ogni ambito in cui la stima di un bene o la ricostruzione di un dato tecnico richieda l’apporto di un ausiliario del giudice. Per i professionisti che assistono privati cittadini, il principio rassicura sulla possibilità di veicolare, tramite il consulente, elementi tecnici sopravvenuti o non tempestivamente allegati, purché essi non riguardino direttamente i fatti costitutivi della domanda. Per le imprese e gli enti pubblici convenuti in giudizio, la pronuncia richiama invece l’attenzione su un profilo spesso trascurato: l’eventuale contestazione dei poteri istruttori del consulente deve essere sollevata tempestivamente, pena la sanatoria del vizio. Sul piano più generale, la Cassazione conferma inoltre, richiamando propri precedenti in materia di espropriazione, che il criterio del valore venale pieno resta la regola per i terreni non edificabili, salvo la dimostrazione di una destinazione intermedia riconducibile alla normativa vigente e non alla mera edificabilità di fatto. Conclusione L’ordinanza in commento consolida un principio di equilibrio tra rigore delle preclusioni processuali e funzionalità dell’istruttoria tecnica: il consulente d’ufficio resta uno strumento al servizio dell’accertamento tecnico, non un canale per aggirare le regole sull’allegazione dei fatti principali, ma nemmeno un ausiliario vincolato dalle stesse rigide preclusioni riservate alle parti. Il nostro studio è a disposizione per approfondire le implicazioni di questa pronuncia rispetto a controversie in materia di espropriazione, consulenze tecniche e contenzioso civile in generale.

Ritardo nel deposito delle sentenze: quando la “scarsa rilevanza del fatto” non regge il vaglio di legittimità

La Cassazione a Sezioni Unite cassa la decisione del CSM che aveva qualificato come episodica la condotta di un magistrato responsabile di centinaia di provvedimenti depositati con ritardi anche ultrannuali Un’ispezione ordinaria presso un ufficio giudiziario porta alla luce numeri che difficilmente potrebbero passare inosservati: centinaia di provvedimenti civili depositati ben oltre i termini di legge, alcuni con ritardi che superano l’anno. Nello specifico, l’attività ispettiva accerta 182 sentenze depositate in ritardo e altre 32 ancora da depositare al momento del controllo, 77 ordinanze tardive con 11 ulteriori ancora pendenti, e 178 decreti ingiuntivi rilasciati oltre 120 giorni dalla richiesta. Il magistrato interessato, un giudice con funzioni civili, viene tratto a giudizio dinanzi alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura per l’illecito disciplinare previsto dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 109 del 2006, norma che sanziona proprio l’inosservanza grave e reiterata delle disposizioni sul deposito dei provvedimenti. La Sezione Disciplinare, pur riconoscendo la sussistenza dell’illecito, decide di applicare la clausola di non punibilità prevista dall’articolo 3-bis dello stesso decreto legislativo, quella che esclude la rilevanza disciplinare dei fatti di “scarsa rilevanza”. Nella motivazione della sentenza n. 114 del 2025, l’organo disciplinare valorizza alcuni elementi: l’elevata qualificazione professionale del magistrato, la stima di cui godeva presso colleghi e foro locale, la complessità dei procedimenti trattati e lo scrupolo con cui erano stati redatti i provvedimenti, giungendo così a qualificare l’intera condotta come “episodica e occasionale” e a escludere quindi la sanzione. Il ricorso del Ministro della Giustizia Contro questa decisione propone ricorso il Ministro della Giustizia, affidandolo a due motivi che, pur formalmente distinti, convergono su un unico nucleo argomentativo: il vizio di motivazione. Secondo la prospettazione ministeriale, la sentenza della Sezione Disciplinare non fornisce elementi adeguati a sostenere la conclusione della scarsa gravità della lesione al bene giuridico protetto, e risulta per di più contraddittoria nel qualificare come episodica una condotta che la stessa decisione riconosce essersi protratta e reiterata nell’arco di un intero quinquennio. Il principio di diritto: quando il ritardo cessa di essere “episodico” Le Sezioni Unite civili, chiamate a decidere sul ricorso, ricostruiscono innanzitutto il perimetro del vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità: esso è configurabile solo quando dal ragionamento del giudice disciplinare emerga la totale obliterazione di elementi potenzialmente decisivi, oppure quando sia riscontrabile un’obiettiva carenza del percorso logico che sorregge la decisione. Su questa base, la Corte individua nella sentenza impugnata proprio quel vizio. Il punto cruciale della pronuncia riguarda il dato quantitativo. La stessa Sezione Disciplinare aveva accertato, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, il ritardato deposito di 484 provvedimenti, di cui 18 ordinanze e 22 sentenze con rilievo ultrannuale, con un picco massimo di 1.210 giorni per una singola sentenza, ossia quasi tre anni e mezzo. Nonostante questo, l’organo disciplinare aveva concluso per la natura episodica e occasionale della condotta. Le Sezioni Unite ritengono tale conclusione logicamente insostenibile: un ritardo che riguarda centinaia di provvedimenti, distribuito lungo cinque anni e con picchi che superano di gran lunga il termine massimo previsto per il giudizio di legittimità (fissato in un anno), non può essere ricondotto alla nozione di episodicità, la quale presuppone per definizione un fatto isolato e non un segmento significativo dell’intera attività professionale del magistrato. La Corte affronta poi gli elementi che la Sezione Disciplinare aveva posto a fondamento della propria valutazione attenuante, ossia la complessità delle cause trattate e lo scrupolo redazionale dei provvedimenti. Su questo punto le Sezioni Unite tracciano un principio destinato ad avere applicazione generale: l’approfondimento nello studio delle cause rientra tra i doveri ordinari del giudice nella redazione dei provvedimenti, e la complessità delle controversie costituisce un fattore fisiologico dell’attività giurisdizionale, non un elemento eccezionale idoneo a scriminare il ritardo, salvo che non venga specificamente dimostrato il contrario con riferimento a questioni realmente inedite sul piano giurisprudenziale. La gravità del ritardo come lesione di un bene costituzionale È qui che la pronuncia assume il suo significato più ampio, al di là del singolo procedimento disciplinare. Le Sezioni Unite ricordano che i beni giuridici protetti dalla norma disciplinare non si esauriscono nell’immagine del singolo magistrato, ma comprendono il buon andamento della giustizia e la ragionevole durata del processo, valori che l’ordinamento colloca a livello costituzionale. Il ritardo nel deposito dei provvedimenti non lede soltanto la reputazione di chi lo determina, ma incide direttamente sull’interesse delle parti a ottenere una risposta di giustizia in termini adeguati: un principio che, ricorda la Corte, rileva anche come elemento sintomatico della fiducia che la collettività deve poter riporre nella magistratura. Su questa base la Corte censura anche il richiamo, operato dalla Sezione Disciplinare, all’assenza del cosiddetto strepitus fori, cioè all’assenza di clamore mediatico o di proteste sulla vicenda: una circostanza che, per le Sezioni Unite, non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza negativa dei ritardi accertati, tanto più se richiamata solo nella parte finale della motivazione e non accompagnata da un’adeguata valutazione complessiva. La decisione Le Sezioni Unite accolgono il ricorso del Ministero, cassano la sentenza della Sezione Disciplinare e rinviano la causa allo stesso organo, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto dei principi affermati. Resta invece confermata, in linea generale, l’applicabilità dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto anche a questa tipologia di illecito disciplinare: ciò che la Corte censura non è l’astratta possibilità di applicare la clausola di non punibilità, ma la sua concreta applicazione a una fattispecie che, per numeri e persistenza, non poteva essere qualificata come episodica. Implicazioni pratiche La pronuncia, pubblicata con numero di raccolta generale 22593/2026, offre un criterio applicativo destinato a incidere sulla valutazione di futuri procedimenti disciplinari a carico di magistrati per ritardi nel deposito dei provvedimenti. Per gli avvocati che assistono le parti in procedimenti analoghi, la decisione chiarisce che la scarsa rilevanza del fatto disciplinare non può fondarsi sulla sola qualità professionale del magistrato o sulla complessità delle cause trattate, ma richiede una valutazione complessiva che

Errore dell’avvocato, ma nessun risarcimento: quando la responsabilità professionale non basta

La Cassazione ribadisce che l’accertamento della negligenza del legale non fa automaticamente scattare il diritto al risarcimento: serve la prova del danno e del nesso causale Un lavoratore dipendente di un ente pubblico affida a un avvocato la tutela dei propri diritti in una controversia relativa al rapporto di impiego. Il legale, tuttavia, non riesce a interrompere tempestivamente i termini di prescrizione del diritto azionato, e il cliente si vede costretto a sostenere spese processuali per un giudizio che, nel frattempo, è divenuto sostanzialmente inutile. Convinto di aver subito un danno rilevante, il cliente cita in giudizio il proprio ex difensore per ottenere il risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali, quantificati in oltre 150.000 euro. Il Tribunale di primo grado rigetta sia la domanda dell’attore sia quella riconvenzionale del legale, che chiedeva il pagamento del proprio compenso. In appello, la Corte distrettuale riconosce che effettivamente l’avvocato non aveva adempiuto correttamente all’incarico ricevuto, ma condanna il professionista al pagamento di una somma molto più contenuta rispetto a quella richiesta, escludendo il nesso causale tra l’inadempimento e gran parte dei danni lamentati. Il cliente ricorre allora in Cassazione, affidando l’impugnazione a sei distinti motivi. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 22451/2026 della raccolta generale, rigetta integralmente il ricorso, offrendo l’occasione per fare chiarezza su un tema centrale della responsabilità professionale forense. La questione giuridica: inadempimento e danno non sono la stessa cosa Il cuore della vicenda ruota attorno a un principio che merita di essere compreso bene da chiunque si trovi, come cliente, a valutare un’azione di responsabilità nei confronti del proprio legale. L’articolo 1176, secondo comma, del codice civile impone all’avvocato di adempiere l’incarico professionale con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, mentre l’articolo 2236 c.c. attenua tale responsabilità nei soli casi di problemi tecnici di particolare complessità. Ma anche quando l’inadempimento del professionista è accertato, come è avvenuto nel caso in esame, questo non equivale automaticamente a un diritto al risarcimento del danno. L’ordinamento richiede infatti, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e dei principi generali sulla responsabilità contrattuale, che il danneggiato dimostri non solo la condotta colposa del professionista, ma anche l’esistenza di un danno concreto e il nesso di causalità tra la condotta e il pregiudizio lamentato. È esattamente su questo secondo e terzo elemento che il ricorso del cliente si è arenato. Il ragionamento della Corte: la perdita di chance va provata, non presunta La Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato secondo cui il pregiudizio derivante dalla violazione degli obblighi informativi e di consiglio dell’avvocato si configura, di regola, come perdita di chance, intesa come perdita di una concreta e apprezzabile possibilità di conseguire un vantaggio. Si tratta di un danno che deve essere specificamente allegato e provato nella sua consistenza, sebbene possa essere liquidato in via equitativa qualora la prova del quantum risulti particolarmente difficile. Nel caso di specie, il cliente aveva dedotto che la mera prosecuzione di un giudizio divenuto inutile per la mancata interruzione della prescrizione comportasse, di per sé, un danno pari a tutte le spese legali sostenute inutilmente. La Corte ha respinto questa impostazione, chiarendo che la violazione dell’obbligo di consiglio costituisce una fattispecie giuridicamente autonoma rispetto alla cattiva gestione della causa, e che tale domanda avrebbe dovuto essere proposta in modo specifico e tempestivo, non genericamente introdotta in una memoria istruttoria tardiva. La genericità e la tardività della richiesta ne hanno determinato l’inammissibilità già nei gradi di merito, con conseguente conferma da parte della Cassazione. Un ulteriore profilo affrontato nell’ordinanza riguarda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove. I giudici hanno ricordato che la violazione dell’articolo 115 c.p.c. può essere censurata solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’articolo 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia dichiarato di non attenersi al proprio prudente apprezzamento della prova. Non è invece sindacabile in Cassazione la mera circostanza che il giudice di merito abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, trattandosi di un’attività pienamente consentita dal libero apprezzamento riservato al giudizio di merito. Le implicazioni pratiche per clienti e professionisti Questa pronuncia offre indicazioni preziose su più fronti. Per il cliente che ritiene di aver subito un pregiudizio dalla condotta del proprio legale, l’insegnamento è chiaro: non basta dimostrare che l’avvocato ha sbagliato, occorre allegare con precisione quale vantaggio concreto sia stato perduto e in che misura, distinguendo accuratamente tra le diverse possibili violazioni contrattuali. Se il professionista ha omesso di interrompere una prescrizione, il danno da valutare non è automaticamente pari alle spese sostenute per un giudizio poi rivelatosi infruttuoso, ma va rapportato alla probabilità di successo che la pretesa originaria avrebbe avuto se correttamente e tempestivamente coltivata. Per gli avvocati, la decisione conferma che l’accertamento della malpractice non espone automaticamente a conseguenze risarcitorie di rilievo, mentre resta fondamentale documentare con cura l’attività di informazione e consiglio resa al cliente in ogni fase del rapporto professionale, proprio per poter dimostrare, in caso di contestazione, l’adeguato assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1176 e 2236 del codice civile. In conclusione L’ordinanza n. 22451/2026 della Cassazione ribadisce un principio di equilibrio tra tutela del cliente e ragionevolezza del sistema risarcitorio: l’errore del professionista, per quanto accertato, deve tradursi in un pregiudizio effettivo, specificamente provato nella sua consistenza e collegato da un nesso causale puntuale alla condotta censurata. Chi ritiene di aver subito un danno da responsabilità professionale forense dovrebbe quindi rivolgersi a un legale esperto della materia sin dalle prime fasi, per costruire un’azione risarcitoria solida sotto il profilo probatorio. Il nostro studio è a disposizione per una valutazione approfondita di casi di responsabilità professionale e per l’assistenza in ogni fase del contenzioso.

Autovelox, entra in vigore il decreto sull’omologazione: cosa cambia davvero per gli automobilisti

Dopo trentaquattro anni di vuoto normativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le regole tecniche che il Codice della Strada attendeva dal 1992. Ecco il quadro completo, tra novità legislative, giurisprudenza di legittimità e conseguenze pratiche per chi riceve una multa. Dal 12 luglio 2026 è operativo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, che disciplina per la prima volta in modo organico le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada. Si tratta della novità più rilevante degli ultimi mesi, perché interviene proprio sul nodo che per anni ha alimentato il contenzioso stradale italiano: la distinzione tra approvazione e omologazione degli apparecchi. Fino a ieri, infatti, l’art. 45, comma 6, del Codice della Strada imponeva l’omologazione degli strumenti di rilevazione automatica senza che esistesse una procedura definita per ottenerla. Il Ministero si era limitato, negli anni, a rilasciare semplici approvazioni tecniche, ritenute da una parte della giurisprudenza non equivalenti alla più rigorosa omologazione. Il nuovo decreto abroga gran parte del precedente D.M. n. 282 del 2017 – fatta salva una finestra transitoria di un anno per le disposizioni sulle tarature periodiche – e introduce una procedura strutturata: ogni prototipo dovrà essere sottoposto a una verifica ministeriale preventiva, e solo dopo il rilascio del relativo decreto di omologazione il produttore potrà realizzare e commercializzare gli esemplari conformi. Le soglie tecniche e i controlli previsti dal nuovo decreto La normativa fissa parametri di precisione non più derogabili. È richiesta una capacità di misurazione della velocità compresa almeno tra 30 e 230 km/h, con uno scarto massimo tollerato di 3 km/h per le velocità inferiori a 100 km/h e del 3% per quelle superiori. Accanto all’omologazione iniziale, il decreto introduce un sistema di controlli continui: taratura iniziale prima della messa in servizio, tarature periodiche con cadenza almeno annuale e verifiche di funzionalità che, in caso di esito negativo, sospendono l’utilizzabilità del dispositivo fino a un nuovo controllo positivo. Per i produttori diventa inoltre obbligatoria, ai fini delle nuove richieste di omologazione, la certificazione di qualità ISO 9001, con controlli di conformità della produzione a cadenza triennale per chi la possiede e annuale per chi ne è privo, su un campione non inferiore al 5% degli esemplari realizzati nell’ultimo anno solare. Sul fronte della protezione dei dati, il decreto impone la cifratura e la firma digitale delle immagini raccolte, oltre al mascheramento automatico dei volti ripresi nelle rilevazioni frontali, in continuità con le indicazioni già fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Un aspetto di immediato impatto riguarda il regime transitorio: l’Allegato B del decreto individua i decreti di approvazione dei prototipi già ritenuti conformi ai nuovi requisiti, che vengono così considerati omologati d’ufficio, mentre i dispositivi non richiamati nell’elenco dovranno essere sottoposti a verifica tecnica, restando frattanto inutilizzabili ai fini sanzionatori. Secondo i dati diffusi dal Ministero in concomitanza con l’entrata in vigore del provvedimento, su oltre diecimila apparecchi complessivamente censiti nel Paese, circa 3.150 risultano già regolari e conformi, mentre circa 850 sono stati sospesi in attesa di ottenere la necessaria omologazione. Il precedente normativo: il censimento nazionale del 2025 Il decreto del 2026 si innesta su una base normativa già posta dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (il cosiddetto Decreto Infrastrutture). L’art. 5, comma 3-bis, di quel provvedimento ha imposto alle amministrazioni e agli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale l’obbligo di comunicare al Ministero tipo, marca, modello e stato di conformità o omologazione di ogni apparecchiatura utilizzata ai fini dell’art. 142 CdS, precisando che tale comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo utilizzo del dispositivo. La piattaforma telematica per il censimento, attivata con i decreti direttoriali n. 305 del 18 agosto 2025 e n. 367 del 29 settembre 2025, ha portato alla pubblicazione, il 28 novembre 2025, dell’elenco ufficiale dei dispositivi autorizzati, oggi consultabile sul portale velox.mit.gov.it. È proprio l’incrocio tra questo database e i nuovi requisiti tecnici del decreto 2026 a determinare, nell’immediato, la sospensione dei circa 850 apparecchi non ancora in regola. Il nodo giurisprudenziale: un orientamento consolidato e una lettura controversa Sul piano della giurisprudenza di legittimità, la linea interpretativa prevalente resta quella tracciata dalle ordinanze della Cassazione n. 10505 del 2024, n. 20913 del 2024 e n. 1332 del 2025, secondo cui l’omologazione costituisce condizione necessaria e non sostituibile con la mera approvazione ministeriale, e spetta all’amministrazione fornirne prova positiva in caso di contestazione. Su questo assetto è intervenuta, il 27 marzo 2026, l’ordinanza della Sezione Seconda civile n. 7374, che ha rigettato il ricorso di un’automobilista sanzionata a Pescara ritenendo sufficiente la prova della regolare taratura periodica del dispositivo. Una parte della stampa specializzata ha letto questa pronuncia come un cambio di rotta verso l’equiparazione sostanziale tra approvazione e omologazione; la dottrina più attenta e la successiva ordinanza della medesima Sezione, la n. 8797 dell’8 aprile 2026, hanno invece chiarito che non vi è stato alcun reale mutamento di indirizzo: quest’ultima pronuncia ha ribadito con nettezza che l’apparecchio deve essere debitamente omologato e che le circolari amministrative non possono equiparare i due istituti, in continuità con l’orientamento più rigoroso. Il quadro giurisprudenziale, dunque, resta segnato da una lettura non del tutto univoca, ed è proprio in questo contesto che il nuovo decreto ministeriale assume un valore chiarificatore, fornendo per la prima volta una procedura di omologazione effettivamente praticabile. Le implicazioni pratiche per i cittadini Per l’automobilista, la novità normativa ridisegna la strategia difensiva. Prima di impugnare un verbale conviene oggi verificare, nell’ordine, se il dispositivo che ha effettuato la rilevazione risulti censito nel database nazionale consultabile online, se sia effettivamente omologato secondo i nuovi criteri o rientri tra i prototipi transitoriamente equiparati dall’Allegato B, se la taratura risulti aggiornata entro i dodici mesi previsti e se la postazione rispetti le

Foto dei figli online: la Cassazione fissa il prezzo del consenso

Con l’ordinanza n. 1169/2026 la Suprema Corte distingue tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale nella pubblicazione non autorizzata dell’immagine del minore. Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 314/2026, ribadisce la necessità del consenso di entrambi i genitori, mentre il disegno di legge n. 1136/2025 resta ancora all’esame del Senato. La pratica di condividere online fotografie e momenti di vita dei figli, nota come sharenting, ha smesso da tempo di essere una semplice questione di sensibilità familiare. Ogni immagine pubblicata concorre a costruire un’identità digitale che il minore non ha scelto e che, una volta immessa in rete, sfugge sostanzialmente al controllo di chi l’ha diffusa. La giurisprudenza più recente conferma che l’immagine del minore non appartiene a chi esercita la responsabilità genitoriale, bensì al minore stesso, e che ogni decisione in materia deve essere assunta nel suo esclusivo interesse. Il caso deciso dalla Cassazione: quale danno è risarcibile L’ordinanza n. 1169/2026 della Corte di Cassazione origina da una vicenda in cui un ente aveva pubblicato, sul proprio sito internet e su una pagina social, la fotografia di una minore senza il consenso dei genitori. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, ma avevano rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Suprema Corte ha confermato solo in parte questa impostazione, distinguendo con nettezza due piani di tutela che è utile tenere separati. Danno non patrimoniale: nessun automatismo risarcitorio Sul primo piano, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: la mera violazione del diritto all’immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile. Non basta cioè accertare l’illiceità della pubblicazione; occorre che venga provato un pregiudizio concreto alla dignità, alla privacy o alla serenità del minore. Si tratta di un orientamento che richiede, anche a chi assiste la parte lesa, un onere probatorio specifico e non presunto. Danno patrimoniale: il criterio del prezzo del consenso Sul secondo piano, la pronuncia introduce un elemento di significativo rilievo pratico. Il danno patrimoniale non richiede la prova di un intento di lucro diretto: è sufficiente che chi ha pubblicato l’immagine ne abbia tratto un vantaggio, anche solo in termini di visibilità o di attrattività comunicativa. In questi casi il pregiudizio economico può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del cosiddetto prezzo del consenso, ossia il compenso che il titolare dell’immagine avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzarne la pubblicazione. Ne discende un principio di sistema: l’immagine della persona, e a maggior ragione quella del minore, costituisce un bene economicamente valutabile a prescindere dalla natura, lucrativa o meno, di chi la utilizza. Il quadro normativo di riferimento Il ragionamento della Cassazione si innesta su un impianto normativo articolato. L’art. 10 c.c. sanziona l’abuso dell’immagine altrui; l’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplina il diritto al ritratto; il Codice Privacy, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e integrato dal GDPR, fissa a quattordici anni la soglia del consenso digitale autonomo. A questo si affiancano gli artt. 316 e 320 c.c., che impongono l’accordo di entrambi i genitori per gli atti di straordinaria amministrazione: la pubblicazione di immagini online, incidendo sui diritti della personalità e sull’identità digitale futura del figlio, viene ormai pacificamente ricondotta a questa categoria, a prescindere dallo stato di convivenza o separazione dei genitori. Il provvedimento del Garante Privacy: consenso congiunto e limiti dell’ambito domestico Su questo impianto interviene anche l’Autorità di controllo. Con il provvedimento n. 314/2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che la pubblicazione sui social network di immagini raffiguranti minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il provvedimento esclude inoltre che possa invocarsi la cosiddetta esenzione domestica: la condivisione sui social eccede per definizione la sfera privata, rendendo i contenuti accessibili a una platea indeterminata. Allo stesso modo, un profilo impostato come privato non esclude la tutela, poiché nulla impedisce che i contenuti vengano salvati o inoltrati da terzi al di fuori del controllo di chi li ha pubblicati. Le prospettive normative: il disegno di legge n. 1136/2025 Sul piano legislativo, il quadro è ancora in movimento. Il disegno di legge n. 1136/2025, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, risulta a oggi assegnato alla 8ª Commissione permanente del Senato e non è stato ancora approvato in via definitiva né pubblicato in Gazzetta Ufficiale: occorrerà l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento perché le sue disposizioni diventino pienamente vigenti. Il testo, nelle versioni finora esaminate, prevede tra l’altro l’innalzamento a quindici anni dell’età minima per l’attivazione autonoma di account sui social network, oltre a un regime specifico per i minori che svolgono attività di influencer, con la necessità dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro oltre una determinata soglia di guadagni e la confluenza dei proventi in un conto vincolato accessibile solo al raggiungimento della maggiore età. Non esiste, allo stato, una legge organica dedicata specificamente allo sharenting: la materia resta regolata dalle norme generali appena richiamate e dagli interventi di Cassazione e Garante Privacy. Implicazioni pratiche per genitori, enti e professionisti Per i genitori, il principio di fondo è che la pubblicazione dell’immagine di un figlio minore di quattordici anni non può mai considerarsi una scelta unilaterale: in assenza di accordo, anche il genitore collocatario o affidatario non può procedere autonomamente, e la condotta del genitore che pubblica senza il consenso dell’altro può essere valutata anche ai fini della responsabilità genitoriale. Per gli enti, le associazioni e più in generale i soggetti che utilizzano immagini di minori a fini comunicativi, l’ordinanza n. 1169/2026 segna un rischio concreto: l’assenza di finalità lucrativa non esclude la responsabilità patrimoniale, se la pubblicazione produce comunque un vantaggio in termini di visibilità. Ne discende, per i professionisti che assistono famiglie in situazioni di conflitto o realtà associative e scolastiche, l’opportunità di richiamare l’attenzione dei clienti su una prassi che, per quanto diffusa, comporta oggi conseguenze giuridiche tutt’altro che teoriche. Gli strumenti di tutela disponibili Quando la pubblicazione sia già avvenuta senza il necessario consenso, l’ordinamento mette a disposizione più rimedi.

Commercialista: la responsabilità professionale non si esaurisce nei dati forniti dal cliente

La Cassazione chiarisce che il consulente fiscale non può schermarsi dietro la correttezza formale delle fatture ricevute, quando il mandato professionale gli impone un controllo sostanziale sull’operato del cliente Una professionista, esercente l’attività notarile, si era avvalsa per un lungo periodo della consulenza fiscale di un commercialista per la predisposizione delle proprie dichiarazioni dei redditi. Nel corso degli anni, la notaia aveva continuato a indicare in fattura, quali spese anticipate escluse da imposizione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, costi che invece, a seguito del passaggio a fornitori esterni, avrebbero dovuto essere assoggettati a IVA. Una verifica della Guardia di Finanza aveva fatto emergere l’errore, con conseguente avviso di accertamento e successivo ricorso al ravvedimento operoso per un importo complessivo superiore ai cinquantaseimila euro. Ritenendo che l’erronea impostazione fiscale fosse imputabile al proprio consulente, la notaia aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno corrispondente alle somme versate all’Erario. Sia il Tribunale di Sondrio, in primo grado, sia la Corte d’Appello di Milano avevano tuttavia respinto la domanda, ritenendo che la responsabilità per l’errata fatturazione ricadesse esclusivamente sulla notaia, in quanto autrice materiale dei documenti contabili. La questione giuridica Il nodo centrale portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava l’estensione dell’obbligo di diligenza qualificata gravante sul professionista incaricato di una consulenza fiscale continuativa. In particolare, ci si interrogava se tale obbligo, disciplinato dall’art. 1176, comma 2, c.c. in combinato disposto con l’art. 1218 c.c., comprenda anche un dovere di controllo e verifica, preventivo e successivo, sulla documentazione trasmessa dal cliente, oppure se il commercialista possa legittimamente limitarsi a recepire acriticamente i dati ricevuti. A questo profilo si affiancava una seconda questione, di natura più squisitamente processuale, relativa ai poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio in materia contabile: se, cioè, il CTU possa acquisire d’ufficio documentazione non prodotta dalle parti, anche quando essa attenga a fatti costitutivi della domanda, oppure se operino in questo ambito le preclusioni ordinarie fissate dagli artt. 2697 c.c. e 183, comma 6, c.p.c. Il ragionamento della Corte La Cassazione ha innanzitutto censurato la motivazione della sentenza d’appello per intrinseca contraddittorietà, richiamando il consolidato principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 8053 del 2014, secondo cui la motivazione apparente integra un vizio rilevante quando il percorso argomentativo non risulti internamente coerente. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva da un lato escluso che le contestazioni della Guardia di Finanza riguardassero la fase dichiarativa, e dall’altro affermato che esse concernevano proprio i maggiori ricavi, ossia una grandezza che si forma precisamente in sede di dichiarazione dei redditi. Sul piano sostanziale, la Suprema Corte ha tracciato una netta linea di demarcazione tra le competenze proprie del notaio, legate essenzialmente al ruolo di sostituto d’imposta nella riscossione dell’imposta di registro, e le competenze tecniche in materia di determinazione del reddito professionale e di applicazione dell’IVA, che rientrano invece nella sfera di competenza specialistica del consulente fiscale. Su quest’ultimo grava un obbligo di diligenza qualificata che non si esaurisce nella mera registrazione contabile dei dati ricevuti, ma implica una funzione di verifica e di indirizzo, funzionale non solo al raggiungimento dello scopo pratico perseguito dal cliente, ma anche al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa tributaria. A supporto di questa impostazione, la Corte ha richiamato propri precedenti in tema di responsabilità del professionista fiscale (Cass. Sez. 2, ord. n. 13828/2019; Cass. Sez. 3, ord. n. 14387/2019). Un elemento probatorio ritenuto decisivo era rappresentato dal fatto, pacifico in atti, che fosse stato lo stesso commercialista a suggerire alla notaia l’adozione del sistema informatico “Notartel” per la gestione della fatturazione, senza tuttavia fornire la correlata consulenza fiscale necessaria ad adeguare le modalità di fatturazione al nuovo sistema. Tale circostanza, non adeguatamente valorizzata dai giudici di merito, incrina l’assunto secondo cui l’errore fosse riconducibile alla sola sfera di autonomia della cliente. Sul secondo profilo, relativo ai poteri istruttori del consulente tecnico, la Cassazione ha ribadito l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086 del 2022, secondo cui, in materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice può acquisire, anche a prescindere dall’attività di allegazione delle parti, tutta la documentazione necessaria a rispondere ai quesiti sottopostigli, ivi compresa quella diretta a provare i medesimi fatti costitutivi della domanda. Richiamare in questo ambito il regime ordinario delle preclusioni processuali, come fatto dalla Corte territoriale, costituisce un errore di diritto, poiché il consulente esercita poteri officiosi propri del giudice, sottratti in via generale a tali preclusioni, salva l’opposizione delle parti riguardo ai fatti principali (cfr. anche Cass. Sez. 3, ord. n. 16012/2024). La Corte ha invece ritenuto infondati i motivi relativi alla scelta del consulente tecnico d’ufficio tra gli iscritti all’albo del tribunale adito, ribadendo che tale scelta rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell’art. 61 c.p.c. ed è sottratta al sindacato di legittimità, mentre eventuali difetti di imparzialità del consulente devono essere fatti valere esclusivamente attraverso lo strumento della ricusazione, nei termini di legge. Il principio affermato All’esito di questo percorso argomentativo, la Cassazione ha accolto i motivi relativi al vizio di motivazione e alla non corretta applicazione delle regole sui poteri del CTU in materia contabile, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite. Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni di rilievo sotto due profili distinti. Per i professionisti che svolgono attività di consulenza fiscale continuativa, essa ribadisce che l’affidamento incondizionato ai dati forniti dal cliente non esime da responsabilità quando il proprio mandato professionale comprenda, per prassi consolidata o per specifica richiesta, anche un ruolo di supervisione e indirizzo sulle modalità operative adottate dal cliente stesso: chi consiglia un determinato strumento gestionale, come nel caso di specie la piattaforma per la fatturazione, deve accompagnare tale consiglio con la consulenza fiscale necessaria a evitare che l’innovazione tecnica si traduca in un errore sostanziale. Per i professionisti e i loro difensori impegnati in giudizi che comportino una consulenza tecnica contabile, la sentenza