Autovelox, entra in vigore il decreto sull’omologazione: cosa cambia davvero per gli automobilisti

Dopo trentaquattro anni di vuoto normativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le regole tecniche che il Codice della Strada attendeva dal 1992. Ecco il quadro completo, tra novità legislative, giurisprudenza di legittimità e conseguenze pratiche per chi riceve una multa. Dal 12 luglio 2026 è operativo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, che disciplina per la prima volta in modo organico le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada. Si tratta della novità più rilevante degli ultimi mesi, perché interviene proprio sul nodo che per anni ha alimentato il contenzioso stradale italiano: la distinzione tra approvazione e omologazione degli apparecchi. Fino a ieri, infatti, l’art. 45, comma 6, del Codice della Strada imponeva l’omologazione degli strumenti di rilevazione automatica senza che esistesse una procedura definita per ottenerla. Il Ministero si era limitato, negli anni, a rilasciare semplici approvazioni tecniche, ritenute da una parte della giurisprudenza non equivalenti alla più rigorosa omologazione. Il nuovo decreto abroga gran parte del precedente D.M. n. 282 del 2017 – fatta salva una finestra transitoria di un anno per le disposizioni sulle tarature periodiche – e introduce una procedura strutturata: ogni prototipo dovrà essere sottoposto a una verifica ministeriale preventiva, e solo dopo il rilascio del relativo decreto di omologazione il produttore potrà realizzare e commercializzare gli esemplari conformi. Le soglie tecniche e i controlli previsti dal nuovo decreto La normativa fissa parametri di precisione non più derogabili. È richiesta una capacità di misurazione della velocità compresa almeno tra 30 e 230 km/h, con uno scarto massimo tollerato di 3 km/h per le velocità inferiori a 100 km/h e del 3% per quelle superiori. Accanto all’omologazione iniziale, il decreto introduce un sistema di controlli continui: taratura iniziale prima della messa in servizio, tarature periodiche con cadenza almeno annuale e verifiche di funzionalità che, in caso di esito negativo, sospendono l’utilizzabilità del dispositivo fino a un nuovo controllo positivo. Per i produttori diventa inoltre obbligatoria, ai fini delle nuove richieste di omologazione, la certificazione di qualità ISO 9001, con controlli di conformità della produzione a cadenza triennale per chi la possiede e annuale per chi ne è privo, su un campione non inferiore al 5% degli esemplari realizzati nell’ultimo anno solare. Sul fronte della protezione dei dati, il decreto impone la cifratura e la firma digitale delle immagini raccolte, oltre al mascheramento automatico dei volti ripresi nelle rilevazioni frontali, in continuità con le indicazioni già fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Un aspetto di immediato impatto riguarda il regime transitorio: l’Allegato B del decreto individua i decreti di approvazione dei prototipi già ritenuti conformi ai nuovi requisiti, che vengono così considerati omologati d’ufficio, mentre i dispositivi non richiamati nell’elenco dovranno essere sottoposti a verifica tecnica, restando frattanto inutilizzabili ai fini sanzionatori. Secondo i dati diffusi dal Ministero in concomitanza con l’entrata in vigore del provvedimento, su oltre diecimila apparecchi complessivamente censiti nel Paese, circa 3.150 risultano già regolari e conformi, mentre circa 850 sono stati sospesi in attesa di ottenere la necessaria omologazione. Il precedente normativo: il censimento nazionale del 2025 Il decreto del 2026 si innesta su una base normativa già posta dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (il cosiddetto Decreto Infrastrutture). L’art. 5, comma 3-bis, di quel provvedimento ha imposto alle amministrazioni e agli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale l’obbligo di comunicare al Ministero tipo, marca, modello e stato di conformità o omologazione di ogni apparecchiatura utilizzata ai fini dell’art. 142 CdS, precisando che tale comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo utilizzo del dispositivo. La piattaforma telematica per il censimento, attivata con i decreti direttoriali n. 305 del 18 agosto 2025 e n. 367 del 29 settembre 2025, ha portato alla pubblicazione, il 28 novembre 2025, dell’elenco ufficiale dei dispositivi autorizzati, oggi consultabile sul portale velox.mit.gov.it. È proprio l’incrocio tra questo database e i nuovi requisiti tecnici del decreto 2026 a determinare, nell’immediato, la sospensione dei circa 850 apparecchi non ancora in regola. Il nodo giurisprudenziale: un orientamento consolidato e una lettura controversa Sul piano della giurisprudenza di legittimità, la linea interpretativa prevalente resta quella tracciata dalle ordinanze della Cassazione n. 10505 del 2024, n. 20913 del 2024 e n. 1332 del 2025, secondo cui l’omologazione costituisce condizione necessaria e non sostituibile con la mera approvazione ministeriale, e spetta all’amministrazione fornirne prova positiva in caso di contestazione. Su questo assetto è intervenuta, il 27 marzo 2026, l’ordinanza della Sezione Seconda civile n. 7374, che ha rigettato il ricorso di un’automobilista sanzionata a Pescara ritenendo sufficiente la prova della regolare taratura periodica del dispositivo. Una parte della stampa specializzata ha letto questa pronuncia come un cambio di rotta verso l’equiparazione sostanziale tra approvazione e omologazione; la dottrina più attenta e la successiva ordinanza della medesima Sezione, la n. 8797 dell’8 aprile 2026, hanno invece chiarito che non vi è stato alcun reale mutamento di indirizzo: quest’ultima pronuncia ha ribadito con nettezza che l’apparecchio deve essere debitamente omologato e che le circolari amministrative non possono equiparare i due istituti, in continuità con l’orientamento più rigoroso. Il quadro giurisprudenziale, dunque, resta segnato da una lettura non del tutto univoca, ed è proprio in questo contesto che il nuovo decreto ministeriale assume un valore chiarificatore, fornendo per la prima volta una procedura di omologazione effettivamente praticabile. Le implicazioni pratiche per i cittadini Per l’automobilista, la novità normativa ridisegna la strategia difensiva. Prima di impugnare un verbale conviene oggi verificare, nell’ordine, se il dispositivo che ha effettuato la rilevazione risulti censito nel database nazionale consultabile online, se sia effettivamente omologato secondo i nuovi criteri o rientri tra i prototipi transitoriamente equiparati dall’Allegato B, se la taratura risulti aggiornata entro i dodici mesi previsti e se la postazione rispetti le
Foto dei figli online: la Cassazione fissa il prezzo del consenso

Con l’ordinanza n. 1169/2026 la Suprema Corte distingue tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale nella pubblicazione non autorizzata dell’immagine del minore. Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 314/2026, ribadisce la necessità del consenso di entrambi i genitori, mentre il disegno di legge n. 1136/2025 resta ancora all’esame del Senato. La pratica di condividere online fotografie e momenti di vita dei figli, nota come sharenting, ha smesso da tempo di essere una semplice questione di sensibilità familiare. Ogni immagine pubblicata concorre a costruire un’identità digitale che il minore non ha scelto e che, una volta immessa in rete, sfugge sostanzialmente al controllo di chi l’ha diffusa. La giurisprudenza più recente conferma che l’immagine del minore non appartiene a chi esercita la responsabilità genitoriale, bensì al minore stesso, e che ogni decisione in materia deve essere assunta nel suo esclusivo interesse. Il caso deciso dalla Cassazione: quale danno è risarcibile L’ordinanza n. 1169/2026 della Corte di Cassazione origina da una vicenda in cui un ente aveva pubblicato, sul proprio sito internet e su una pagina social, la fotografia di una minore senza il consenso dei genitori. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, ma avevano rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Suprema Corte ha confermato solo in parte questa impostazione, distinguendo con nettezza due piani di tutela che è utile tenere separati. Danno non patrimoniale: nessun automatismo risarcitorio Sul primo piano, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: la mera violazione del diritto all’immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile. Non basta cioè accertare l’illiceità della pubblicazione; occorre che venga provato un pregiudizio concreto alla dignità, alla privacy o alla serenità del minore. Si tratta di un orientamento che richiede, anche a chi assiste la parte lesa, un onere probatorio specifico e non presunto. Danno patrimoniale: il criterio del prezzo del consenso Sul secondo piano, la pronuncia introduce un elemento di significativo rilievo pratico. Il danno patrimoniale non richiede la prova di un intento di lucro diretto: è sufficiente che chi ha pubblicato l’immagine ne abbia tratto un vantaggio, anche solo in termini di visibilità o di attrattività comunicativa. In questi casi il pregiudizio economico può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del cosiddetto prezzo del consenso, ossia il compenso che il titolare dell’immagine avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzarne la pubblicazione. Ne discende un principio di sistema: l’immagine della persona, e a maggior ragione quella del minore, costituisce un bene economicamente valutabile a prescindere dalla natura, lucrativa o meno, di chi la utilizza. Il quadro normativo di riferimento Il ragionamento della Cassazione si innesta su un impianto normativo articolato. L’art. 10 c.c. sanziona l’abuso dell’immagine altrui; l’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplina il diritto al ritratto; il Codice Privacy, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e integrato dal GDPR, fissa a quattordici anni la soglia del consenso digitale autonomo. A questo si affiancano gli artt. 316 e 320 c.c., che impongono l’accordo di entrambi i genitori per gli atti di straordinaria amministrazione: la pubblicazione di immagini online, incidendo sui diritti della personalità e sull’identità digitale futura del figlio, viene ormai pacificamente ricondotta a questa categoria, a prescindere dallo stato di convivenza o separazione dei genitori. Il provvedimento del Garante Privacy: consenso congiunto e limiti dell’ambito domestico Su questo impianto interviene anche l’Autorità di controllo. Con il provvedimento n. 314/2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che la pubblicazione sui social network di immagini raffiguranti minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il provvedimento esclude inoltre che possa invocarsi la cosiddetta esenzione domestica: la condivisione sui social eccede per definizione la sfera privata, rendendo i contenuti accessibili a una platea indeterminata. Allo stesso modo, un profilo impostato come privato non esclude la tutela, poiché nulla impedisce che i contenuti vengano salvati o inoltrati da terzi al di fuori del controllo di chi li ha pubblicati. Le prospettive normative: il disegno di legge n. 1136/2025 Sul piano legislativo, il quadro è ancora in movimento. Il disegno di legge n. 1136/2025, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, risulta a oggi assegnato alla 8ª Commissione permanente del Senato e non è stato ancora approvato in via definitiva né pubblicato in Gazzetta Ufficiale: occorrerà l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento perché le sue disposizioni diventino pienamente vigenti. Il testo, nelle versioni finora esaminate, prevede tra l’altro l’innalzamento a quindici anni dell’età minima per l’attivazione autonoma di account sui social network, oltre a un regime specifico per i minori che svolgono attività di influencer, con la necessità dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro oltre una determinata soglia di guadagni e la confluenza dei proventi in un conto vincolato accessibile solo al raggiungimento della maggiore età. Non esiste, allo stato, una legge organica dedicata specificamente allo sharenting: la materia resta regolata dalle norme generali appena richiamate e dagli interventi di Cassazione e Garante Privacy. Implicazioni pratiche per genitori, enti e professionisti Per i genitori, il principio di fondo è che la pubblicazione dell’immagine di un figlio minore di quattordici anni non può mai considerarsi una scelta unilaterale: in assenza di accordo, anche il genitore collocatario o affidatario non può procedere autonomamente, e la condotta del genitore che pubblica senza il consenso dell’altro può essere valutata anche ai fini della responsabilità genitoriale. Per gli enti, le associazioni e più in generale i soggetti che utilizzano immagini di minori a fini comunicativi, l’ordinanza n. 1169/2026 segna un rischio concreto: l’assenza di finalità lucrativa non esclude la responsabilità patrimoniale, se la pubblicazione produce comunque un vantaggio in termini di visibilità. Ne discende, per i professionisti che assistono famiglie in situazioni di conflitto o realtà associative e scolastiche, l’opportunità di richiamare l’attenzione dei clienti su una prassi che, per quanto diffusa, comporta oggi conseguenze giuridiche tutt’altro che teoriche. Gli strumenti di tutela disponibili Quando la pubblicazione sia già avvenuta senza il necessario consenso, l’ordinamento mette a disposizione più rimedi.
Commercialista: la responsabilità professionale non si esaurisce nei dati forniti dal cliente

La Cassazione chiarisce che il consulente fiscale non può schermarsi dietro la correttezza formale delle fatture ricevute, quando il mandato professionale gli impone un controllo sostanziale sull’operato del cliente Una professionista, esercente l’attività notarile, si era avvalsa per un lungo periodo della consulenza fiscale di un commercialista per la predisposizione delle proprie dichiarazioni dei redditi. Nel corso degli anni, la notaia aveva continuato a indicare in fattura, quali spese anticipate escluse da imposizione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, costi che invece, a seguito del passaggio a fornitori esterni, avrebbero dovuto essere assoggettati a IVA. Una verifica della Guardia di Finanza aveva fatto emergere l’errore, con conseguente avviso di accertamento e successivo ricorso al ravvedimento operoso per un importo complessivo superiore ai cinquantaseimila euro. Ritenendo che l’erronea impostazione fiscale fosse imputabile al proprio consulente, la notaia aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno corrispondente alle somme versate all’Erario. Sia il Tribunale di Sondrio, in primo grado, sia la Corte d’Appello di Milano avevano tuttavia respinto la domanda, ritenendo che la responsabilità per l’errata fatturazione ricadesse esclusivamente sulla notaia, in quanto autrice materiale dei documenti contabili. La questione giuridica Il nodo centrale portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava l’estensione dell’obbligo di diligenza qualificata gravante sul professionista incaricato di una consulenza fiscale continuativa. In particolare, ci si interrogava se tale obbligo, disciplinato dall’art. 1176, comma 2, c.c. in combinato disposto con l’art. 1218 c.c., comprenda anche un dovere di controllo e verifica, preventivo e successivo, sulla documentazione trasmessa dal cliente, oppure se il commercialista possa legittimamente limitarsi a recepire acriticamente i dati ricevuti. A questo profilo si affiancava una seconda questione, di natura più squisitamente processuale, relativa ai poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio in materia contabile: se, cioè, il CTU possa acquisire d’ufficio documentazione non prodotta dalle parti, anche quando essa attenga a fatti costitutivi della domanda, oppure se operino in questo ambito le preclusioni ordinarie fissate dagli artt. 2697 c.c. e 183, comma 6, c.p.c. Il ragionamento della Corte La Cassazione ha innanzitutto censurato la motivazione della sentenza d’appello per intrinseca contraddittorietà, richiamando il consolidato principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 8053 del 2014, secondo cui la motivazione apparente integra un vizio rilevante quando il percorso argomentativo non risulti internamente coerente. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva da un lato escluso che le contestazioni della Guardia di Finanza riguardassero la fase dichiarativa, e dall’altro affermato che esse concernevano proprio i maggiori ricavi, ossia una grandezza che si forma precisamente in sede di dichiarazione dei redditi. Sul piano sostanziale, la Suprema Corte ha tracciato una netta linea di demarcazione tra le competenze proprie del notaio, legate essenzialmente al ruolo di sostituto d’imposta nella riscossione dell’imposta di registro, e le competenze tecniche in materia di determinazione del reddito professionale e di applicazione dell’IVA, che rientrano invece nella sfera di competenza specialistica del consulente fiscale. Su quest’ultimo grava un obbligo di diligenza qualificata che non si esaurisce nella mera registrazione contabile dei dati ricevuti, ma implica una funzione di verifica e di indirizzo, funzionale non solo al raggiungimento dello scopo pratico perseguito dal cliente, ma anche al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa tributaria. A supporto di questa impostazione, la Corte ha richiamato propri precedenti in tema di responsabilità del professionista fiscale (Cass. Sez. 2, ord. n. 13828/2019; Cass. Sez. 3, ord. n. 14387/2019). Un elemento probatorio ritenuto decisivo era rappresentato dal fatto, pacifico in atti, che fosse stato lo stesso commercialista a suggerire alla notaia l’adozione del sistema informatico “Notartel” per la gestione della fatturazione, senza tuttavia fornire la correlata consulenza fiscale necessaria ad adeguare le modalità di fatturazione al nuovo sistema. Tale circostanza, non adeguatamente valorizzata dai giudici di merito, incrina l’assunto secondo cui l’errore fosse riconducibile alla sola sfera di autonomia della cliente. Sul secondo profilo, relativo ai poteri istruttori del consulente tecnico, la Cassazione ha ribadito l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086 del 2022, secondo cui, in materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice può acquisire, anche a prescindere dall’attività di allegazione delle parti, tutta la documentazione necessaria a rispondere ai quesiti sottopostigli, ivi compresa quella diretta a provare i medesimi fatti costitutivi della domanda. Richiamare in questo ambito il regime ordinario delle preclusioni processuali, come fatto dalla Corte territoriale, costituisce un errore di diritto, poiché il consulente esercita poteri officiosi propri del giudice, sottratti in via generale a tali preclusioni, salva l’opposizione delle parti riguardo ai fatti principali (cfr. anche Cass. Sez. 3, ord. n. 16012/2024). La Corte ha invece ritenuto infondati i motivi relativi alla scelta del consulente tecnico d’ufficio tra gli iscritti all’albo del tribunale adito, ribadendo che tale scelta rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell’art. 61 c.p.c. ed è sottratta al sindacato di legittimità, mentre eventuali difetti di imparzialità del consulente devono essere fatti valere esclusivamente attraverso lo strumento della ricusazione, nei termini di legge. Il principio affermato All’esito di questo percorso argomentativo, la Cassazione ha accolto i motivi relativi al vizio di motivazione e alla non corretta applicazione delle regole sui poteri del CTU in materia contabile, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite. Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni di rilievo sotto due profili distinti. Per i professionisti che svolgono attività di consulenza fiscale continuativa, essa ribadisce che l’affidamento incondizionato ai dati forniti dal cliente non esime da responsabilità quando il proprio mandato professionale comprenda, per prassi consolidata o per specifica richiesta, anche un ruolo di supervisione e indirizzo sulle modalità operative adottate dal cliente stesso: chi consiglia un determinato strumento gestionale, come nel caso di specie la piattaforma per la fatturazione, deve accompagnare tale consiglio con la consulenza fiscale necessaria a evitare che l’innovazione tecnica si traduca in un errore sostanziale. Per i professionisti e i loro difensori impegnati in giudizi che comportino una consulenza tecnica contabile, la sentenza
Il danno da perdita del rapporto parentale spetta anche al figlio non ancora nato al momento della morte del padre

La Cassazione chiarisce: se il concepimento è già avvenuto, il diritto al risarcimento sussiste secondo le regole ordinarie della causalità adeguata Nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2006, un uomo perdeva la vita presso il Pronto Soccorso di un ospedale della provincia di Caserta, a causa di un’ostruzione coronarica che aveva provocato un edema polmonare. La moglie, anche in nome e per conto della figlia minore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere i medici che avevano avuto in cura il paziente e l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti. Un elemento della vicenda merita particolare attenzione: la figlia, al momento del decesso del padre, non era ancora nata, sebbene già concepita. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’Azienda Sanitaria e i due medici, in solido, al pagamento di una somma complessiva superiore al milione di euro, comprensiva anche del danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto alla figlia, pur non ancora nata al momento del fatto. La Corte d’Appello di Napoli, investita dei gravami proposti dalle parti, riduceva la condanna e, in particolare, escludeva integralmente il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore della figlia, ritenendo che nei suoi confronti non fosse configurabile né un pregiudizio dinamico-relazionale né un pregiudizio morale soggettivo, proprio in ragione della mancata nascita al momento del decesso paterno. Avverso questa decisione la madre, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. La questione è stata decisa dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la pronuncia identificata dal numero di raccolta generale 22064/2026. La questione giuridica: due orientamenti a confronto Il cuore della controversia riguardava un interrogativo tutt’altro che scontato: il figlio che non era ancora nato, ma era già stato concepito, al momento della morte del padre naturale causata dall’illecito di un terzo, ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale? La Cassazione ricostruisce l’esistenza, nella propria giurisprudenza, di due orientamenti contrapposti. Il primo, più risalente, riconosce il diritto al risarcimento anche al soggetto nato dopo la morte del genitore, ritenendo che gli elementi costitutivi dell’illecito (condotta, evento lesivo, conseguenze dannose) possano manifestarsi in momenti diversi senza che ciò interrompa il nesso causale. Il secondo orientamento, più restrittivo, richiede invece che il rapporto familiare sia già esistente al momento dell’illecito, escludendo quindi il risarcimento quando il presunto danneggiato non fosse ancora nato. Il quadro normativo e la soluzione della Corte Per dirimere il contrasto, la Cassazione opera una distinzione decisiva tra le fattispecie che avevano dato origine ai due orientamenti. Il precedente più restrittivo, infatti, riguardava una situazione diversa: quella di fratelli nati dopo un evento lesivo occorso al loro congiunto, quando essi non erano ancora stati nemmeno concepiti. Nel caso oggi deciso, invece, la figlia era già concepita al momento della morte del padre: una differenza che, per la Corte, non è di poco conto. L’art. 315-bis del codice civile, introdotto dalla riforma della filiazione del 2012-2013, tipizza il rapporto genitoriale come un vero e proprio statuto di diritti e doveri, riconoscendo al figlio un fascio di situazioni giuridiche soggettive fondate sull’interesse a crescere e a formare la propria personalità in modo pieno ed equilibrato. Secondo la Corte, se il concepimento è già avvenuto, l’instaurazione del rapporto genitoriale costituisce la conseguenza “normale” di quel concepimento; di conseguenza, se la morte del padre naturale impedisce che tale rapporto si consolidi, la perdita del legame affettivo ed educativo rappresenta la conseguenza normale dell’illecito, secondo la regola della causalità adeguata. La Cassazione precisa inoltre che, trattandosi della peculiare relazione genitoriale, le conseguenze pregiudizievoli della lesione (sofferenza morale e pregiudizio relazionale) sono oggetto di una presunzione che non ammette prova contraria da parte del danneggiante, a differenza di quanto avviene per le altre ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale, dove il responsabile può dimostrare l’indifferenza affettiva o financo l’ostilità tra le parti. Né rileva, ai fini della causalità giuridica, il fatto che le conseguenze dannose si manifestino solo dopo la nascita: la giurisprudenza in tema di danno lungolatente e di decorrenza della prescrizione conferma che uno scarto temporale tra evento lesivo e conseguenze risarcibili è fenomeno del tutto ordinario nell’illecito civile. I principi affermati In sintesi, la Corte afferma che il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto genitoriale spetta anche al figlio non ancora nato, purché già concepito, al momento della morte del genitore causata da fatto illecito altrui. Il diritto sorge in capo al figlio dopo la nascita, ma trova il proprio fondamento causale nell’illecito subìto dal genitore durante la gestazione, senza che rilevi la questione, dogmaticamente distinta, della capacità giuridica del concepito. Per questi motivi, il secondo motivo di ricorso viene accolto, con assorbimento del primo e del terzo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria attenendosi ai principi enunciati. Implicazioni pratiche Per le famiglie coinvolte in vicende di responsabilità sanitaria o, più in generale, di responsabilità civile che abbiano causato la morte di un genitore durante la gravidanza del figlio, la pronuncia rappresenta un chiarimento significativo: la circostanza che il figlio nasca dopo il decesso del genitore non preclude, di per sé, il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, se il concepimento era già avvenuto al momento del fatto. Per i professionisti sanitari e le strutture ospedaliere, la decisione conferma che l’ambito dei soggetti risarcibili in conseguenza di un errore medico fatale può includere anche i figli non ancora nati al momento del decesso, con conseguenze rilevanti in termini di quantificazione del danno risarcibile e di gestione del rischio assicurativo. Per gli avvocati che assistono le vittime “di riflesso” di un illecito, la sentenza offre un criterio distintivo prezioso: occorre sempre verificare se, al momento del fatto lesivo, il presunto danneggiato fosse già concepito, poiché da questa circostanza dipende l’applicabilità del principio più favorevole qui affermato. Il nostro studio
L’impegno a eliminare i vizi dell’opera vale come loro riconoscimento: la Cassazione e la revocatoria del pagamento “nascosto”

Quando l’appaltatore promette di rimediare ai difetti, ammette implicitamente la propria responsabilità: e questo può costare caro ai creditori della sua controparte fallita Una società, poi dichiarata fallita, aveva stipulato un contratto di subappalto per la realizzazione di opere edili e di fondazione nell’ambito di un più ampio appalto relativo a uno stabilimento produttivo. Il corrispettivo pattuito superava i due milioni di euro, da liquidarsi tramite stati di avanzamento lavori. Nel corso del rapporto, la società committente aveva trattenuto una somma consistente, oltre novecentomila euro, opponendola in compensazione ai propri debiti verso la subappaltatrice: secondo la committente, quella trattenuta serviva a coprire i costi sostenuti per rimediare a vizi e difetti delle opere non eseguite o mal eseguite dalla controparte, anche attraverso pagamenti diretti ai fornitori che avevano completato i lavori lasciati a metà. Sopraggiunto il fallimento della subappaltatrice, la curatela ha agito in giudizio per ottenere la revoca di quella trattenuta, ritenendola un atto pregiudizievole per la massa dei creditori. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Napoli avevano respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse un vero e proprio atto dispositivo revocabile, trattandosi semplicemente della compensazione di costi realmente sostenuti dalla committente per vizi effettivamente esistenti. Il fallimento ha allora proposto ricorso per cassazione, e la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 22051/2026, ha accolto le sue ragioni, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione. La questione giuridica Il cuore della controversia riguardava la natura giuridica di quei pagamenti effettuati dalla committente ai fornitori della subappaltatrice, poi “scaricati” contabilmente su quest’ultima a titolo di compensazione. I giudici di merito li avevano qualificati come pagamenti di un terzo verso propri creditori, privi quindi di qualsiasi rilevanza dispositiva nei confronti del patrimonio della futura fallita. La Cassazione ha invece ribaltato questa lettura, individuando in quell’operazione un vero e proprio atto complesso, potenzialmente lesivo della garanzia patrimoniale spettante a tutti i creditori ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., e dunque assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. L’impegno a intervenire come riconoscimento dei vizi Il punto decisivo della pronuncia sta nella qualificazione giuridica del comportamento della subappaltatrice. Ricevendo le fatture della committente, emesse proprio a imputazione dei vizi denunciati e a compensazione del corrispettivo per l’impegno a eliminarli, la subappaltatrice ha, di fatto, riconosciuto tacitamente l’esistenza di quei difetti. Non si è trattato di un riconoscimento espresso, ma di un comportamento concludente: l’accettazione implicita che i costi sostenuti per porre rimedio alle opere mal eseguite venissero portati in compensazione con il proprio credito. La Corte chiarisce che questo impegno a intervenire genera un’obbligazione autonoma, di facere, che si affianca alla garanzia legale per vizi prevista dall’art. 1667 cod. civ. senza sostituirla né estinguerla. Si tratta di una obbligazione di fonte negoziale, sottoposta non ai brevi termini di decadenza e prescrizione propri della garanzia per vizi dell’appalto, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale valido per l’inadempimento contrattuale in generale. La Cassazione richiama a supporto pronunce già consolidate sul punto (tra le altre, Cass. n. 62/2018, Cass. n. 25541/2015 e Cass. n. 13613/2013), riconoscendo che l’impegno a rimediare ai vizi vale come tacito riconoscimento degli stessi, con l’effetto ulteriore di svincolare il diritto alla garanzia dai termini di decadenza previsti dall’art. 1667 cod. civ., come già affermato da Cass. n. 14815/2018. Ma la portata di questo principio non si esaurisce nei rapporti tra le parti del contratto di subappalto. Se quell’impegno negoziale si traduce, come nel caso di specie, nell’estinzione per compensazione di crediti che altrimenti sarebbero confluiti nel patrimonio della società poi fallita, l’operazione complessivamente considerata diventa un atto dispositivo pienamente revocabile. La Corte richiama, sul punto, i propri precedenti in materia (Cass. n. 8188/1994 e Cass. n. 26927/2017), ribadendo che è sufficiente la consapevolezza, in capo alla controparte, dello stato di insolvenza e del pregiudizio arrecato ai creditori. E precisa, richiamando altresì Cass. n. 31463/2024, che l’atto rilevante non coincide con il semplice pagamento eseguito da un terzo in favore dei fornitori, ma con l’operazione nel suo complesso: quella che sottrae alla garanzia dei creditori un corrispettivo che, in assenza di tale meccanismo, sarebbe stato dovuto e versato al subappaltatore, e dunique confluito nell’attivo fallimentare. La Cassazione ha enunciato, in proposito, un principio di diritto destinato a orientare i futuri giudizi di merito: l’impegno dell’appaltatore a eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce un tacito riconoscimento degli stessi che, senza novare l’obbligazione originaria, aggiunge alla garanzia legale una nuova garanzia negoziale di facere; garanzia che aggrava la posizione patrimoniale del debitore e che, ove comporti l’estinzione di crediti altrimenti dovuti, integra un atto dispositivo revocabile. Le implicazioni pratiche Questa pronuncia offre indicazioni operative rilevanti sia per gli appaltatori e i committenti, sia per i curatori fallimentari chiamati a ricostruire il patrimonio di un’impresa insolvente. Alle imprese che operano nel settore degli appalti conviene prestare particolare attenzione al modo in cui vengono gestite le contestazioni relative a vizi e difetti delle opere: un semplice scambio di fatture volto a “compensare” i costi di rimedio, se non accompagnato da adeguata cautela, può trasformarsi in un atto suscettibile di revocatoria qualora la controparte versi, anche solo potenzialmente, in stato di insolvenza. Per i curatori fallimentari, la decisione rappresenta uno strumento utile per aggredire operazioni che, dietro l’apparenza di una compensazione tecnica tra crediti e debiti reciproci, mascherano in realtà una sottrazione di risorse patrimoniali che avrebbero dovuto affluire alla massa attiva. Per i creditori concorsuali, infine, la pronuncia conferma che la tutela della garanzia patrimoniale generica non si arresta di fronte a operazioni contabilmente complesse, quando la loro sostanza economica rivela un effetto pregiudizievole per il ceto creditorio. Il nostro studio è a disposizione per approfondire le implicazioni di questa pronuncia, sia dal lato delle imprese impegnate in rapporti di appalto e subappalto, sia dal lato dei creditori concorsuali interessati a valutare la revocabilità di operazioni analoghe.
Salire in auto con chi ha bevuto: la Cassazione dice no agli automatismi nella valutazione della colpa del trasportato

La Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza R.G. n. 09027/2024, esclude che la conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente comporti, di per sé e in ogni caso, un concorso di colpa del passeggero coinvolto nel sinistro Nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2014 un giovane, trasportato su un’automobile condotta da una persona in stato di ebbrezza alcolica, perde la vita in un grave incidente stradale. I congiunti della vittima, madre, fratelli e nipoti, agiscono in giudizio davanti al Tribunale di Brescia nei confronti della proprietaria del veicolo, del conducente e della compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Il Tribunale accerta un concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, motivato dal fatto che questa fosse salita a bordo di un’auto guidata da persona ubriaca, essendo essa stessa in stato di alterazione, e non avesse indossato la cintura di sicurezza. Liquida quindi il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, dimezzando gli importi in ragione del concorso accertato. La Corte d’appello di Brescia, decidendo sugli appelli contrapposti, riduce ulteriormente gli importi risarcitori applicando le tabelle dell’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, nella versione antecedente al 2022, e dichiara improponibile la domanda proposta dalle nipoti della vittima per difetto della richiesta stragiudiziale ex art. 145 del Codice delle assicurazioni. Contro questa decisione i congiunti propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. La questione giuridica: il concorso di colpa del trasportato Il cuore della pronuncia riguarda la seconda e la terza censura del ricorso, esaminate congiuntamente dalla Corte. La sentenza d’appello aveva confermato l’accertamento del concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, ritenendo che la scelta di farsi trasportare da un conducente ubriaco, unita al proprio stato di alterazione, integrasse di per sé una condotta colposa concorrente nella produzione del danno. I ricorrenti contestano questa impostazione sotto un duplice profilo: da un lato, sostengono che la mera consapevolezza dello stato di ebbrezza altrui non equivalga a una cooperazione attiva nella causazione del sinistro; dall’altro, evidenziano che l’art. 2054, primo comma, del codice civile pone una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, che non può essere ribaltata sulla vittima trasportata sulla base di un automatismo. Il quadro normativo: l’art. 1227 c.c. letto alla luce del diritto dell’Unione La Corte ricostruisce la disciplina applicabile muovendo dalla Direttiva 2009/103/CE, che armonizza a livello comunitario l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Il ventitreesimo Considerando della direttiva chiarisce che l’obiettivo del legislatore europeo è includere tutti i passeggeri trasportati nella copertura assicurativa, salvo il caso di circolazione consapevole su un veicolo di provenienza illecita, e che tale obiettivo sarebbe vanificato da una normativa nazionale che escludesse dal risarcimento, in base a criteri generali e astratti, chi fosse a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente. L’art. 13, ultimo comma, della stessa direttiva impone agli Stati membri di considerare priva di effetto qualunque clausola contrattuale o disposizione di legge che escluda il passeggero dalla copertura assicurativa sulla base della sola consapevolezza dello stato di alterazione del conducente. Resta invece salva, secondo la legislazione nazionale applicabile, la valutazione della responsabilità concreta del trasportato e la misura del risarcimento dovuto nel singolo caso. Su questo apparente contrasto, tra il divieto di esclusioni automatiche e la salvezza dell’autonomia degli Stati membri in tema di responsabilità civile, è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella nota pronuncia Candolin (causa C-537/03), affermando due principi complementari: il diritto dell’Unione sarebbe privato del proprio effetto utile se una normativa nazionale negasse o limitasse sproporzionatamente il risarcimento in base a criteri generali e astratti, mentre resta consentita agli Stati membri una limitazione fondata su una valutazione caso per caso di circostanze eccezionali. La soluzione della Cassazione: nessun automatismo, valutazione caso per caso Sulla base di questi principi, già recepiti dalla giurisprudenza di legittimità in un precedente del settembre 2024, la Corte afferma che il concorso di colpa del passeggero che si lasci trasportare da un conducente in stato di ebbrezza deve essere accertato con un giudizio sintetico a posteriori e non con un giudizio analitico e astratto a priori. Il giudice di merito è cioè chiamato a valutare, caso per caso, le condizioni della vittima e del conducente, l’entità del tasso alcolemico, le circostanze di tempo e di luogo, la prevedibilità del rischio, dando conto in motivazione di ciascuno di questi elementi. Nella vicenda esaminata, la Corte d’appello si era limitata a richiamare, con motivazione ritenuta sostanzialmente apparente, le condotte accertate e non contestate, incorrendo peraltro in una contraddizione interna: da un lato attribuiva il sinistro alla colpa esclusiva del conducente, dall’altro desumeva la consapevolezza della vittima circa lo stato di ebbrezza da una singola deposizione testimoniale, senza chiarire quale rilievo causale tale consapevolezza avesse avuto sull’evento lesivo e sulla percentuale di responsabilità attribuita. La Cassazione precisa inoltre che il residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima ricade a sfavore di chi la eccepisce, trattandosi di un fatto impeditivo o estintivo della pretesa risarcitoria, sia pure rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue che l’art. 1227, primo comma, del codice civile, interpretato in senso conforme al diritto europeo, non consente di ritenere sempre e necessariamente in colpa chi, dopo avere accettato consapevolmente di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, rimanga vittima di un sinistro imputabile alla responsabilità di quest’ultimo. Resta invece confermata, perché ritenuta immune da vizi, la diversa statuizione relativa al mancato uso della cintura di sicurezza, che la Corte considera un’omissione colposa autonomamente rilevante sul piano causale, in quanto violazione di una specifica norma del codice della strada, avendo la Corte territoriale motivatamente accertato che l’uso della cintura avrebbe, con elevato grado di probabilità, evitato l’espulsione della vittima dall’abitacolo. Le altre questioni: richiesta stragiudiziale e criteri tabellari L’ordinanza accoglie anche il primo motivo di ricorso, relativo alla richiesta stragiudiziale di risarcimento prevista dall’art. 145 del Codice delle assicurazioni: la Corte chiarisce che tale richiesta ha la funzione di consentire all’assicuratore di formulare un’offerta, sicché la sua
Danno all’immagine dell’impresa: la Cassazione ribadisce che il risarcimento non è mai automatico

Analisi delle moderne per la protezione e trasmissione del patrimonio immobiliare, tra opportunità innovative e insidie normative Quando una comunicazione denigratoria raggiunge decine di destinatari istituzionali, l’azienda colpita può ottenere un risarcimento senza dover dimostrare nulla, per il solo fatto che l’offesa sia stata diffusa? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20968 del 2026 della Sezione Terza Civile, ha risposto negativamente, confermando un principio che da tempo orienta la giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale alle persone giuridiche. Il fatto storico Una società per azioni conveniva in giudizio un proprio ex dipendente, licenziato alcuni anni prima all’esito di un procedimento conclusosi con l’accertamento della legittimità del recesso nelle sedi giudiziarie competenti, insieme a un’associazione da lui fondata e diretta. L’ex dipendente, richiamando il codice etico della società, aveva inviato all’amministratore delegato, e per conoscenza a una pluralità di soggetti e istituzioni, tra cui esponenti del mondo politico ed economico, una serie di comunicazioni nelle quali si attribuivano alla società comportamenti contrari all’etica d’impresa, descritti come mascherati da un uso meramente strumentale e di facciata della responsabilità sociale. Nonostante una diffida formale inviata dai legali della società, le comunicazioni proseguivano nei mesi successivi, coinvolgendo anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le più alte cariche istituzionali dell’epoca. La società agiva quindi per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sostenendo che la diffusione di tali affermazioni presso interlocutori così qualificati avesse leso la propria immagine e reputazione commerciale. Il Tribunale di Roma, pur riconoscendo la portata lesiva delle comunicazioni, rigettava la domanda per difetto di prova del danno effettivamente subito. La Corte d’appello di Roma confermava la decisione, rilevando che la società non aveva fornito alcun elemento, nemmeno presuntivo, idoneo a dimostrare che i destinatari avessero avuto effettiva contezza del contenuto denigratorio e che da ciò fosse derivato un pregiudizio concreto, ad esempio in termini di affari o relazioni commerciali mancate. La questione giuridica Il nodo posto all’attenzione della Cassazione riguardava la configurabilità del danno all’immagine e alla reputazione commerciale come danno “in re ipsa”, ossia automaticamente derivante dalla sola condotta lesiva, senza necessità di allegazione e prova specifica delle conseguenze pregiudizievoli. La società ricorrente sosteneva che la gravità delle espressioni utilizzate, la diffusione a una moltitudine di destinatari qualificati e la rilevanza istituzionale dei soggetti coinvolti fossero elementi sufficienti, di per sé, a giustificare il risarcimento. Il quadro normativo e i principi affermati L’articolo 2 della Costituzione tutela anche l’immagine professionale, sociale e commerciale della persona, fisica o giuridica che sia. L’articolo 2059 del codice civile disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge, mentre gli articoli 1223 e 2056 c.c. fissano il criterio causale che lega la condotta all’evento lesivo e, da questo, alla conseguenza dannosa concretamente subita. La Cassazione ricorda come, sin dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, n. 26972, il danno non patrimoniale sia stato ricondotto nell’alveo della responsabilità aquiliana ex articolo 2043 c.c., con la conseguenza che anche questa categoria di danno, al pari di quello patrimoniale, costituisce un danno-conseguenza e non un danno-evento: deve cioè essere allegato e provato, sia pure attraverso presunzioni semplici, e non può mai considerarsi automatico. Questo principio vale anche per le persone giuridiche, alle quali la giurisprudenza di legittimità riconosce da tempo la tutela dei diritti immateriali della personalità compatibili con l’assenza di fisicità, tra cui il diritto al nome, all’identità e all’immagine dell’ente. Per la liquidazione del danno, la Corte indica come parametri di riferimento la diffusione dello scritto denigratorio, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima, elementi che possono fondare un ragionamento presuntivo purché ancorato a indizi gravi, precisi e concordanti diversi dal fatto lesivo in sé considerato. La soluzione del caso concreto Applicando questi principi, la Cassazione ha confermato che la società ricorrente non aveva assolto l’onere probatorio richiesto. Non era stato allegato alcun elemento dal quale desumere che gli interlocutori istituzionali avessero effettivamente preso contezza del contenuto delle comunicazioni, né che da ciò fosse derivato un pregiudizio concreto, ad esempio in termini di affari o relazioni commerciali ostacolate. La Corte ha inoltre osservato, in termini di comune esperienza, che comunicazioni provenienti da soggetti sconosciuti e indirizzate a una pluralità di destinatari possono essere cestinate senza essere aperte, oppure intercettate dai filtri antispam, circostanze che rendono ancora più necessaria una prova specifica dell’effettiva percezione del messaggio denigratorio da parte dei destinatari. Implicazioni pratiche per imprese e professionisti La pronuncia offre un’indicazione operativa di rilievo per chi si trovi a dover tutelare la reputazione della propria attività. Non è sufficiente documentare l’esistenza di una comunicazione lesiva, per quanto grave nei toni e ampia nella diffusione: occorre raccogliere e allegare elementi concreti da cui il giudice possa desumere, anche in via presuntiva, che il messaggio abbia effettivamente raggiunto i destinatari, che questi ne abbiano avuto contezza e che da ciò sia derivata una conseguenza pregiudizievole verificabile, quale la perdita di un’opportunità commerciale, il raffreddamento di una relazione con un partner o un cliente, o un calo misurabile di reputazione presso il pubblico di riferimento. Per le imprese, ciò significa strutturare fin da subito, quando ci si accorge di essere destinatari di una campagna denigratoria, una raccolta documentale che attesti le reazioni dei terzi, gli eventuali contatti commerciali sfumati o le manifestazioni di diffidenza ricevute, poiché sarà su questi elementi, e non sulla sola gravità delle affermazioni, che si giocherà l’esito di un’eventuale azione risarcitoria. Conclusione L’ordinanza n. 20968 del 2026 conferma un orientamento ormai consolidato della Cassazione: il danno all’immagine e alla reputazione commerciale, anche quando riferito a una persona giuridica, non è mai risarcibile in re ipsa, ma richiede sempre la prova, diretta o presuntiva, di un pregiudizio concretamente subito. Un principio che invita le imprese a un approccio più rigoroso nella gestione delle vicende reputazionali, tanto sul piano della prevenzione quanto su quello della tutela giudiziaria. Il nostro studio è a disposizione per una valutazione delle strategie di tutela della reputazione aziendale e per l’assistenza in giudizio in materia di responsabilità civile.
Amministratori e sindaci: la nuova architettura della responsabilità societaria dopo la riforma del 2086 c.c. e dell’art. 2407 c.c.

Come cambia il governo del rischio d’impresa tra obbligo di assetti adeguati e limiti risarcitori per i sindaci Negli ultimi anni il sistema della responsabilità di amministratori e sindaci di società di capitali ha attraversato una trasformazione che va ben oltre l’aggiornamento di singole norme. Al centro di questo mutamento si colloca la riforma dell’art. 2086 c.c., introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che ha imposto a ogni imprenditore collettivo l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività. Si tratta di una disposizione che riguarda, potenzialmente, ogni società italiana: piccole e medie imprese, gruppi strutturati, cooperative. Il tema non è quindi confinato alle grandi realtà industriali, ma tocca il tessuto economico diffuso del Paese, fatto in larghissima parte di imprese di dimensioni contenute che spesso non hanno ancora metabolizzato la portata pratica di questo obbligo. Dalla patologia alla fisiologia: il nuovo baricentro della tutela Prima della riforma, il diritto societario interveniva soprattutto nel momento patologico, quando la crisi era già conclamata. Oggi il baricentro si è spostato alla fase fisiologica della gestione ordinaria: l’amministratore non è più chiamato a rispondere solo per avere causato un dissesto, ma per non essersi dotato degli strumenti idonei a percepirne per tempo i segnali. L’obbligo si articola su tre livelli concreti. L’assetto organizzativo richiede un organigramma aggiornato e una chiara ripartizione delle deleghe. L’assetto amministrativo impone flussi informativi strutturati, capaci di far risalire i dati rilevanti fino all’organo che decide. L’assetto contabile, infine, richiede il passaggio da una contabilità meramente consuntiva a una contabilità prognostica, fondata su budget previsionali e monitoraggio costante dei flussi di cassa. La conseguenza pratica di questa impostazione è quella che la dottrina definisce cecità organizzativa: la situazione in cui l’assenza di presidi adeguati impedisce all’amministratore di percepire in tempo il deterioramento della continuità aziendale. Tale ignoranza non costituisce un’esimente, ma la fonte stessa della responsabilità per l’aggravamento del dissesto. Un chiarimento importante viene dalla Cassazione, sezione prima, con l’ordinanza n. 10413 del 2024, che ha distinto la responsabilità per omessa e tardiva rilevazione della causa di scioglimento da quella, distinta, per i singoli atti gestori compiuti in violazione dell’obbligo di gestione conservativa del patrimonio. Gestione e vigilanza: due funzioni distinte ma non più isolate La riforma disegna una governance che potremmo definire collaborativa. Agli amministratori spetta il potere decisionale ed esecutivo, e con esso il compito di istituire gli assetti; ai sindaci compete un potere di vigilanza e di reazione, che si esercita attraverso la verifica dell’adeguatezza e del concreto funzionamento di quegli stessi assetti. Questa distinzione non elimina, tuttavia, un dato di fondo: l’obbligo organizzativo resta un’obbligazione di mezzi, non di risultato. Il giudice non può sindacare l’opportunità economica di una scelta imprenditoriale, ma può e deve valutare la razionalità del metodo con cui quella scelta è stata assunta. È qui che si inserisce la business judgment rule, la regola che protegge la discrezionalità gestoria dal sindacato giudiziale. Tale protezione, però, non è incondizionata: opera solo se la decisione nasce da un flusso informativo solido, garantito da assetti realmente funzionanti. In assenza di questi presidi, la scelta imprenditoriale non è più semplicemente rischiosa: diventa irrazionale, e come tale sindacabile. Un’indicazione operativa fondamentale in questo senso proviene dalla Cassazione, sezione prima, con l’ordinanza n. 28320 del 2024, secondo cui la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale non genera automaticamente una responsabilità risarcitoria, restando comunque necessaria la prova rigorosa del nesso causale tra la condotta omissiva e il danno effettivamente prodotto al patrimonio sociale. Sul fronte della liquidazione del danno, la Cassazione, sezione prima, con l’ordinanza n. 5252 del 2024 e, nello stesso senso, con l’ordinanza n. 8069 del 2024, ha chiarito che i criteri dei netti patrimoniali previsti dall’art. 2486, terzo comma, c.c. costituiscono un meccanismo di liquidazione equitativa del danno, applicabile anche ai giudizi già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma. Il sindaco e il nuovo tetto risarcitorio: una riforma ancora in assestamento Il capitolo più delicato riguarda la posizione del sindaco. Per lungo tempo il collegio sindacale ha operato come una sorta di garante universale delle colpe gestorie, esposto a una responsabilità solidale con gli amministratori praticamente automatica in caso di omessa vigilanza. La legge 14 marzo 2025, n. 35, entrata in vigore il 12 aprile 2025, ha riscritto l’art. 2407 c.c. su due fronti. Da un lato ha soppresso l’automatismo della responsabilità solidale, richiedendo oggi la prova di un nesso causale specifico tra l’omessa vigilanza e il danno, secondo una logica di prognosi postuma: occorre cioè dimostrare che, se il sindaco avesse tempestivamente segnalato la crisi, il danno sarebbe stato evitato o quantomeno contenuto. Dall’altro lato, ha introdotto un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale, parametrato a un multiplo del compenso annuo deliberato al sindaco, articolato su tre fasce in funzione dell’importo del compenso, e operante nei soli casi di colpa e non di dolo. Su un punto specifico è opportuno segnalare un’evoluzione giurisprudenziale che merita attenzione, perché la disciplina intertemporale della riforma non si è ancora del tutto assestata. Una prima ordinanza del Tribunale di Bari, la n. 1981 del 24 aprile 2025, aveva ritenuto applicabile il nuovo tetto risarcitorio anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della legge, qualificando la norma come latamente processuale. Questo orientamento, tuttavia, è stato smentito dalla Corte di Cassazione, sezione prima, con la sentenza n. 1390 e l’ordinanza n. 1392, entrambe del 22 gennaio 2026, che hanno escluso in modo netto l’efficacia retroattiva del nuovo art. 2407, secondo comma, c.c. Secondo la Suprema Corte, il diritto al risarcimento sorge integralmente nel momento in cui si produce il danno, e la relativa disciplina, anche quantitativa, resta cristallizzata a quel momento: applicare retroattivamente il tetto risarcitorio comprimerebbe un diritto già maturato e determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra amministratori e sindaci. Va segnalato, per completezza e a riprova della persistente instabilità del quadro, che un ulteriore provvedimento del medesimo Tribunale di Bari, di poco successivo alle pronunce di legittimità, ha nuovamente affermato l’applicabilità retroattiva della limitazione, ponendosi
La responsabilità del CTU: quando la consulenza tecnica diventa un rischio professionale

Perché un ausiliario del giudice deve rispondere come un pubblico ufficiale Quando un professionista accetta l’incarico di consulente tecnico d’ufficio non si limita a mettere a disposizione della giustizia la propria competenza tecnica: assume una funzione pubblica, sia pure temporanea, che lo rende partecipe dell’accertamento dei fatti su cui il giudice fonderà la propria decisione. Il magistrato, infatti, non possiede necessariamente gli strumenti tecnici per valutare una perizia contabile, una stima immobiliare o un accertamento medico-legale, e per questo delega tale compito a chi detiene lo strumento della scienza. La giurisprudenza ha da tempo chiarito la natura di questo ruolo: la Corte d’Appello di Palermo, nella sentenza n. 206/2023, ha affermato che il consulente tecnico d’ufficio, pur non esercitando funzioni giudiziarie in senso proprio, svolge una pubblica funzione quale ausiliario del giudice nell’interesse generale della giustizia. Questa investitura pubblica non è un dettaglio formale privo di conseguenze: è il presupposto da cui discende un sistema di responsabilità particolarmente articolato, disciplinato dall’art. 64 del codice di procedura civile, che merita di essere conosciuto non solo dai tecnici che accettano incarichi di CTU, ma anche dagli avvocati e dalle parti dei processi civili, poiché da una consulenza errata può dipendere l’esito stesso della controversia. La struttura piramidale della responsabilità: dal dolo alla colpa lieve L’art. 64 c.p.c. costruisce un sistema di responsabilità che può essere rappresentato come una piramide, nella quale la gravità della condotta determina l’intensità della sanzione. Al vertice si colloca la responsabilità penale più severa, quella per falsa perizia: il primo comma della norma rinvia all’art. 373 c.p., estendendo al consulente civile i medesimi reati previsti per il perito nel processo penale. Qui il legislatore punisce il dolo, cioè la condotta di chi afferma il falso o tace il vero con piena consapevolezza e volontà. Un gradino più in basso si colloca una fattispecie più recente e per certi versi più insidiosa, introdotta dal secondo comma della medesima disposizione: la responsabilità penale per colpa grave nell’esecuzione dell’incarico. In questo caso non è necessario il dolo, ma è sufficiente una negligenza macroscopica o un’imperizia inescusabile per esporre il tecnico a sanzioni comunque rilevanti, quali l’arresto fino a un anno o l’ammenda fino a 10.329 euro. Alla base della piramide si trova infine la responsabilità civile, che rappresenta il livello più ampio e, nella pratica, quello con cui il consulente si confronta più di frequente. Fino al 1985 la responsabilità civile del CTU era legata a quella penale dal termine “inoltre”, quasi a suggerire una dipendenza tra i due piani. La legge n. 281/1985 ha sostituito quella congiunzione con l’espressione “in ogni caso”, sancendo l’autonomia piena della responsabilità civile rispetto a quella penale: oggi il consulente risponde civilmente anche per colpa lieve, indipendentemente dal fatto che la sua condotta integri o meno un reato. Se dalla consulenza deriva un danno, sorge l’obbligo di risarcirlo, a prescindere dall’elemento soggettivo che ha caratterizzato l’errore. Accanto a questi tre livelli, occorre ricordare che il tecnico può incorrere anche in responsabilità disciplinare, quando la sua condotta non risulti conforme ai doveri deontologici richiesti dall’iscrizione all’albo, e in responsabilità amministrativo-contabile, qualora il suo operato produca un danno erariale, con conseguente chiamata in giudizio davanti alla Corte dei conti. CTU e stimatore delle esecuzioni immobiliari: differenze che non eliminano la responsabilità Il sistema descritto non riguarda soltanto il consulente tecnico nominato nei giudizi di cognizione, ma si estende anche alla figura dell’esperto stimatore incaricato nelle procedure esecutive immobiliari. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18313/2015, ha equiparato le due figure sotto il profilo della responsabilità ex art. 64 c.p.c., equiparazione poi confermata dall’ordinanza n. 21444/2025. Le differenze funzionali restano comunque significative. Il consulente tecnico d’ufficio interviene per risolvere una controversia tra le parti di un giudizio di cognizione, mentre lo stimatore fornisce al giudice dell’esecuzione gli elementi tecnici necessari alla vendita forzata del bene, con una funzione essenzialmente informativa. Cambia anche il momento in cui si esercita il contraddittorio: nel caso del CTU esso è preventivo e obbligatorio, mentre per lo stimatore è spesso differito, in quanto le osservazioni delle parti intervengono solo dopo il deposito della stima. Vi è infine una differenza che rivela un diverso approccio epistemologico ai due incarichi: il CTU giura di far conoscere al giudice la verità, secondo la formula dell’art. 193 c.p.c., mentre lo stimatore giura più pragmaticamente di adempiere fedelmente alle operazioni affidategli, come previsto dall’art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Nonostante queste differenze, entrambe le figure condividono lo stesso punto critico: sono ausiliari della giustizia che non possono tradire la fiducia riposta in loro dal giudice, pena il risarcimento del danno eventualmente causato. Perché il tecnico è così esposto: la deferenza cognitiva del giudice La ragione per cui il consulente tecnico è particolarmente esposto al rischio risarcitorio risiede in un meccanismo che potremmo definire di deferenza cognitiva: non potendo sindacare nel merito le valutazioni tecniche, il giudice tende a fare proprie le conclusioni dell’ausiliario, attribuendo così alla relazione peritale un’efficacia causale determinante sulla decisione finale. Il giudice, tuttavia, non perde il proprio ruolo di controllo: resta custode del metodo con cui l’accertamento tecnico è stato condotto, anche quando non ne possiede la competenza specialistica. In questa prospettiva assume un significato particolare il contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, che non va inteso come un adempimento burocratico, ma come una verifica sostanziale della tenuta delle conclusioni raggiunte: se le osservazioni critiche dei consulenti di parte non riescono a intaccare le conclusioni del CTU, la relazione ne esce rafforzata; se invece individuano errori fondati, la loro funzione preventiva evita che l’errore si consolidi in una decisione giudiziaria. Un aspetto pratico rilevante riguarda la distinzione tra l’errore di valutazione e l’errore di accertamento: la responsabilità colpisce raramente il consulente che esprime un giudizio valutativo opinabile, rientrante nel margine fisiologico delle opinioni tecniche, mentre colpisce con maggiore severità chi commette un errore nell’attività istruttoria, ad esempio misurando in modo scorretto una superficie o ignorando una servitù regolarmente trascritta. È in questa fase, quella dell’accertamento
Bancarotta fraudolenta per distrazione: basta l’assenza di una delibera assembleare a provare il dolo?

La Cassazione conferma: il dolo generico non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza Un imprenditore, amministratore per circa due anni di una società immobiliare, si è trovato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale dopo che la società da lui gestita era stata dichiarata fallita. Secondo l’accusa, nel periodo in cui ricopriva la carica aveva distratto risorse finanziarie della società per oltre un milione di euro, destinando parte di quelle somme a favore di altre società nelle quali vantava un interesse personale e diretto. Il Tribunale lo aveva condannato a tre anni di reclusione e a una multa di 1.600 euro; la Corte d’appello aveva confermato integralmente la sentenza. L’imputato ha allora proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: a suo dire, i giudici di merito non avevano dimostrato la sussistenza del dolo, essendosi limitati ad accertare una diminuzione oggettiva del patrimonio sociale senza indagare i cosiddetti “indici di fraudolenza”, cioè quegli elementi che rivelano la consapevole volontà di distogliere i beni sociali dalla loro funzione di garanzia. La questione giuridica: dolo generico o dolo specifico? Il cuore del ricorso riguardava l’elemento soggettivo del reato. La difesa sosteneva che le operazioni contestate, pur avendo oggettivamente impoverito la società, non fossero necessariamente frutto di una scelta consapevolmente diretta a danneggiare i creditori: potevano essere, al più, il risultato di una gestione imprudente. A sostegno di questa tesi venivano richiamate circostanze quali la regolare tenuta dei libri contabili, la conoscenza da parte dei soci della causale dei prelievi e il fatto che alcune delle operazioni contestate avessero comunque generato crediti verso terzi, rientrando nell’oggetto sociale di un’impresa immobiliare. Il quadro normativo La fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale è disciplinata dagli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942 (la cosiddetta legge fallimentare, applicabile ratione temporis ai fatti in esame). La norma punisce l’amministratore che distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi in tutto o in parte i beni sociali, in danno dei creditori. Si tratta di un reato che tutela l’integrità del patrimonio dell’impresa quale garanzia generica delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi: in altri termini, ogni atto che sottragga risorse alla loro funzione di garanzia, senza un effettivo interesse economico per la società, integra la condotta distrattiva sanzionata dalla legge. La decisione della Corte La Cassazione, quinta sezione penale, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia raccolta al numero generale 22474 del 2016: l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non occorre che l’agente sia consapevole dello stato di insolvenza dell’impresa, né che persegua lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori. È sufficiente, ha ribadito la Corte, la consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Applicando questo principio al caso concreto, i giudici di legittimità hanno osservato che le sentenze di merito avevano già dato conto, con motivazione congrua e priva di vizi logici, della natura distrattiva delle operazioni contestate. In particolare, la Corte ha valorizzato una serie di anomalie ritenute decisive: l’assenza di qualunque delibera assembleare che autorizzasse gli “acconti compensi amministratori” prelevati dall’imputato, non essendo sufficiente che i soci fossero semplicemente informati della causale dei prelievi; il pagamento integrale di somme pattuite ancor prima della stipula dei relativi contratti preliminari; e, soprattutto, la circostanza che le risorse fossero state sistematicamente indirizzate verso altre società nelle quali l’amministratore vantava un interesse personale, senza che a tali versamenti corrispondesse un reale ritorno economico per la società amministrata. Il principio affermato La pronuncia conferma dunque che la prova del dolo nella bancarotta fraudolenta distrattiva non richiede la dimostrazione di un intento specifico di danneggiare i creditori, né la consapevolezza dello stato di dissesto. È sufficiente che l’amministratore abbia agito con la consapevolezza di destinare i beni sociali a finalità estranee alla loro funzione di garanzia. La regolare tenuta della contabilità, richiamata dalla difesa come indice di buona fede, non è di per sé idonea a escludere il dolo, quando le operazioni registrate rivelino comunque, nella loro sostanza, un travaso di risorse verso soggetti collegati all’amministratore senza reale corrispettivo per la società. Implicazioni pratiche Per gli amministratori di società, in particolare di quelle che operano attraverso gruppi di imprese o partecipazioni incrociate, la decisione offre un’indicazione operativa precisa: ogni prelievo o trasferimento di risorse verso altre società collegate deve trovare fondamento in una delibera assembleare formale e in un’effettiva contropartita economica per la società che se ne priva. La sola conoscenza informale da parte dei soci, così come la correttezza formale delle scritture contabili, non è sufficiente a mettere al riparo l’amministratore da un’imputazione per distrazione, qualora l’operazione, nella sua sostanza economica, si riveli priva di reale interesse per la società amministrata. Per i creditori sociali e per i curatori fallimentari, la pronuncia conferma un percorso probatorio ormai collaudato: la ricostruzione degli “indici di fraudolenza” può fondarsi legittimamente sull’assenza di delibere autorizzative, sulla tempistica anomala dei pagamenti e sul collegamento personale tra l’amministratore e i beneficiari delle somme distratte. Conclusione La sentenza si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite nel 2016 e ne conferma la piena vigenza applicativa: nella bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo generico si accerta attraverso indici oggettivi di anomalia gestionale, senza che sia necessario provare un proposito specifico di danno ai creditori. Chi amministra società, specie in contesti di gruppo o di interessi incrociati, deve tenerne conto nella gestione quotidiana delle operazioni infragruppo. Il nostro studio è a disposizione per un approfondimento personalizzato su questioni di responsabilità degli amministratori e di diritto della crisi d’impresa.