Investimento di Pedone e Stato di Ebbrezza: La Cassazione Ridefinisce i Criteri di Responsabilità

Quando l’alcol al volante impedisce di invocare il comportamento imprudente del pedone come causa esimente La Terza Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 20792/2025 depositata il 23 luglio 2025, ha fornito un importante chiarimento sui rapporti tra la presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c. e il concorso di colpa del pedone ex art. 1227 c.c., stabilendo che lo stato di ebbrezza del conducente preclude la possibilità di invocare l’imprevedibilità del comportamento del danneggiato come causa esimente. La vicenda giudiziaria trae origine da un tragico incidente stradale verificatosi nelle prime ore del mattino del 1° agosto 2010. Un pedone, attraversando improvvisamente la carreggiata in una zona dove la visibilità era compromessa dalla presenza di veicoli parcheggiati sul margine stradale, veniva investito da un’autovettura che procedeva a circa 45 chilometri orari. L’aspetto cruciale della fattispecie risiede nella circostanza che il conducente presentava un tasso alcolemico triplo rispetto al limite consentito, come accertato dai Carabinieri intervenuti sul posto. I Principi Consolidati dalla Suprema Corte in Materia di Responsabilità Stradale Per comprendere appieno la portata di questa decisione, è necessario richiamare i principi fondamentali che disciplinano la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale. L’art. 2054, comma 1, c.c. stabilisce una presunzione di responsabilità del 100% a carico del conducente del veicolo investitore. Questa presunzione può essere superata soltanto dimostrando che l’evento dannoso è derivato da caso fortuito o da fatto esclusivo del danneggiato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, per l’integrale esonero dalla responsabilità del conducente investitore, occorre che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, tale da rendere inevitabile l’evento dannoso. Tuttavia, come chiarito dalla decisione in esame, questa valutazione non può prescindere dall’esame della condotta del conducente e dal suo adempimento dei doveri di diligenza imposti dalle norme sulla circolazione stradale. L’Analisi del Caso Concreto e il Ruolo dello Stato di Ebbrezza Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, i giudici di merito avevano ritenuto esclusa la responsabilità del conducente sulla base dell’imprevedibilità dell’attraversamento pedonale, considerando che il pedone era apparso improvvisamente sulla carreggiata da una zona nascosta alla vista. La Cassazione ha censurato questa ricostruzione, evidenziando un errore metodologico fondamentale nella valutazione delle responsabilità. La Corte ha chiarito che la presunzione ex art. 2054 c.c. comporta una responsabilità presunta del 100% del conducente, che può essere superata soltanto dimostrando non solo l’imprevedibilità della condotta del pedone, ma anche che la stessa velocità del veicolo fosse costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto per prevenire un’eventuale situazione di pericolo. In particolare, il conducente deve provare di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. Il Principio di Diritto Enunciato dalla Cassazione La decisione enuncia un principio di particolare rilevanza pratica: in caso di investimento di un pedone, la presunzione di responsabilità del 100% giusto il disposto dell’art. 2054, comma 1, c.c., può essere superata soltanto dimostrando che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale e che l’investitore si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti. Tuttavia, è altrettanto necessario che il conducente abbia osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. Nel caso concreto, la presenza di un tasso alcolemico triplo rispetto al limite legale impedisce di ritenere che il conducente abbia rispettato i doveri di diligenza imposti dalla normativa stradale. La Cassazione ha sottolineato che l’art. 186 del Codice della Strada vieta la guida in stato di ebbrezza proprio per garantire che il conducente mantenga inalterata la propria capacità di reazione di fronte a situazioni impreviste. Le Implicazioni Pratiche per la Valutazione del Danno Questa pronuncia introduce criteri di valutazione più rigorosi per i casi di investimento pedonale quando il conducente si trovi in condizioni psicofisiche alterate. Dal punto di vista operativo, la decisione chiarisce che non è sufficiente dimostrare l’oggettiva impossibilità di avvistare tempestivamente il pedone se contemporaneamente il conducente ha violato le norme sulla circolazione stradale, in particolare quelle relative ai limiti di velocità e al divieto di guida in stato di ebbrezza. Per i professionisti del settore, la sentenza offre importanti indicazioni sulla distribuzione dell’onere probatorio. Mentre resta a carico del danneggiato la prova del fatto dannoso e del nesso causale, il conducente che invochi l’esonero da responsabilità deve fornire una duplice dimostrazione: quella relativa all’imprevedibilità del comportamento del pedone e quella concernente il proprio comportamento diligente e rispettoso delle regole stradali. L’Innovazione Giurisprudenziale in Materia di Concorso di Colpa Un aspetto particolarmente significativo della decisione riguarda il rapporto tra l’art. 2054 c.c. e l’art. 1227 c.c. La Cassazione ha precisato che la valutazione del concorso di colpa del pedone non può essere effettuata in modo astratto, ma deve tenere conto delle condizioni psicofisiche del conducente al momento dell’incidente. In presenza di violazioni delle norme sulla circolazione stradale da parte del conducente, la soglia per riconoscere l’esonero da responsabilità si alza considerevolmente. La Corte ha evidenziato che il nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento può ritenersi interrotto solo quando le cause sopravvenute siano tali da essere state, per sé sole, sufficienti a determinare l’evento. Nel caso in esame, il comportamento imprudente del pedone, pur configurando una causa concorrente, non poteva escludere completamente la responsabilità del conducente in considerazione del suo stato di ebbrezza. Gli Sviluppi Futuri e le Prospettive Applicative La decisione della Cassazione si inserisce in un più ampio processo di evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità stradale, caratterizzato da un progressivo inasprimento dei criteri di valutazione del comportamento dei conducenti. Particolare attenzione viene posta non solo agli aspetti tecnici della condotta di guida, ma anche al rispetto delle condizioni soggettive che garantiscano la piena capacità di reazione. Per i gestori di flotte aziendali e per i responsabili della sicurezza stradale, la pronuncia sottolinea l’importanza di implementare protocolli di controllo che impediscano la guida in condizioni di alterazione psicofisica. Dal punto di vista assicurativo, la decisione potrebbe comportare una revisione dei criteri di valutazione del rischio nelle polizze di responsabilità

Responsabilità per Caduta su Pavimento Bagnato: Quando il Comportamento del Danneggiato Esclude il Risarcimento

La Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità ex art. 2051 c.c. nei casi di incidenti in luoghi pubblici La Terza Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 21099/2025 depositata il 24 luglio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla responsabilità civile derivante da cadute su pavimenti bagnati, stabilendo quando il comportamento del danneggiato possa costituire caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode. La vicenda giudiziaria ha origine da un infortunio verificatosi in un centro commerciale, dove una persona è caduta su un pavimento bagnato durante le ore serali. Il punto era segnalato unicamente da un cavalletto giallo recante l’avviso di prestare attenzione al pavimento bagnato, senza ulteriori misure cautelative. Nonostante la presenza della segnalazione, la persona ha attraversato la zona mantenendo un’andatura sostenuta, riportando lesioni lievi a seguito della caduta. I Principi Giuridici Consolidati dalla Suprema Corte La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., richiamando il precedente Cass. Civ. Sez. II, n. 11526/2017. La Corte ha ribadito che è onere del danneggiato provare non solo il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ma anche, quando la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile il verificarsi dell’evento lesivo. Particolarmente significativo è il principio secondo cui il danneggiato deve dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza. Come evidenziato dalla Suprema Corte, il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 1227 c.c. sul concorso di colpa. L’Analisi del Caso Concreto Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto decisiva la circostanza che la ricorrente aveva ammesso di aver attraversato la zona segnalata con una “camminata accelerata”, comportamento ritenuto inadeguato rispetto alla situazione di pericolo chiaramente evidenziata dalla segnaletica. La presenza del cavalletto giallo con l’invito alla prudenza aveva infatti reso percepibile il rischio, richiedendo un adeguamento del comportamento alle condizioni del luogo. La motivazione della Corte territoriale è stata considerata immune da vizi, in quanto la sentenza d’appello aveva fornito una ricostruzione fattuale specifica e aveva esposto adeguatamente le ragioni giuridiche del rigetto della domanda risarcitoria. Particolare rilievo assume, in questo contesto, il richiamo alla riduzione del sindacato di legittimità in materia di vizio motivazionale, conseguente alla novellazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. operata dal d.l. n. 83/2021 convertito dalla legge n. 134/2021. Le Implicazioni Pratiche per Cittadini e Gestori di Locali Pubblici Questa decisione offre importanti indicazioni operative sia per i cittadini che per i gestori di attività commerciali e spazi pubblici. Dal lato dei danneggiati, emerge chiaramente che la presenza di segnalazioni di pericolo comporta un dovere di adeguamento del proprio comportamento. Non è sufficiente dimostrare l’esistenza di una situazione oggettivamente pericolosa se il proprio comportamento risulta inadeguato rispetto ai rischi evidenziati. Per i gestori di centri commerciali, negozi e spazi aperti al pubblico, la sentenza conferma che l’adozione di misure di segnalazione appropriate può essere sufficiente a escludere la responsabilità, purché tali misure rendano chiaramente percepibile il rischio. Tuttavia, resta inteso che la segnalazione deve essere tempestiva e adeguata rispetto alla natura del pericolo. Aspetti Processuali e Novità Giurisprudenziali La decisione tocca anche importanti aspetti processuali, in particolare la preclusione da doppia conforme che si forma quando tanto il giudice di primo grado quanto quello d’appello pervengono alle medesime conclusioni sui fatti della causa. In tali ipotesi, il ricorso per Cassazione non può più contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. Significativo è inoltre il richiamo alla modifica dell’art. 360 c.p.c. che ha ridotto il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali. La Corte ha precisato che il vizio di motivazione costituisce ora un’evenienza più circoscritta, configurandosi solo quando la motivazione rechi “argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice” o risulti affetta da “irriducibile contraddittorietà”. La pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito sulla distribuzione dell’onere probatorio nelle azioni risarcitorie, confermando l’orientamento restrittivo che richiede al danneggiato di provare non solo l’esistenza del danno e del nesso causale, ma anche l’adozione di comportamenti conformi alla diligenza ordinaria. La decisione della Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per la valutazione della responsabilità civile in contesti commerciali e pubblici, bilanciando le esigenze di tutela dei consumatori con i principi di responsabilità individuale e autoresponsabilità.

La “Causa Prossima di Rilievo” nella Responsabilità Civile: Quando la Negligenza Genitoriale Esclude la Responsabilità Pubblica

Una recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione offre un’importante riflessione sui confini tra responsabilità genitoriale e responsabilità della pubblica amministrazione, delineando con precisione chirurgica i criteri che presiedono alla valutazione del nesso di causalità negli illeciti aquiliani. La Fattispecie e il Problema Giuridico Il caso esaminato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con Ordinanza n. 15457/2025 trae origine da un tragico evento: l’annegamento di una minore in un tratto di spiaggia libera, dove il genitore aveva omesso di vigilare sulla figlia, trattenendosi a conversare con un conoscente in un punto dal quale non poteva avere controllo visivo sulla minore. La questione giuridica centrale verteva sulla configurabilità di una responsabilità concorrente dell’ente pubblico per l’omessa predisposizione del servizio di salvataggio e per la mancanza di cartellonistica informativa, in violazione di specifiche prescrizioni amministrative. Il Principio della Conditio Sine Qua Non e i suoi Temperamenti La Suprema Corte ha riaffermato che l’accertamento del nesso di causalità materiale nell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. si fonda sul consolidato principio della “conditio sine qua non”, secondo cui un evento si considera causalmente ricollegabile a una determinata condotta quando, eliminando mentalmente quest’ultima, l’evento non si sarebbe verificato. Tuttavia, questo criterio subisce un fondamentale temperamento attraverso il principio della “regolarità causale” o dello “scopo della norma violata”, che consente di selezionare, tra le molteplici condizioni necessarie di un evento, quelle giuridicamente rilevanti ai fini della responsabilità civile. La Dottrina della Causa Sopravvenuta Interruttiva Particolare interesse riveste l’applicazione del principio secondo cui, in presenza di concause multiple, una causa sopravvenuta può essere da sola sufficiente a provocare l’evento quando risulti “autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto”. In questi casi, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni, poiché la causa successiva interrompe il legame causale tra esse e l’evento dannoso. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la condotta della vittima può configurarsi come causa sopravvenuta interruttiva quando sia “assolutamente eccezionale, imprevista ed imprevedibile” oppure quando consista in “una negligenza od imprudenza così gravi ed inescusabili da rendere irrilevanti le precedenti condotte colpose di terzi”. Questo approerchio si fonda sul presupposto che le condotte colpose preesistenti sarebbero rimaste inoffensive se la vittima avesse osservato un minimo di diligenza. L’Applicazione al Caso Concreto: La Negligenza Inescusabile del Genitore Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che la condotta del padre costituisse una “causa prossima rilevante” idonea a interrompere ogni nesso causale con le eventuali omissioni dell’ente pubblico. La gravità e inescusabilità della negligenza genitoriale sono state valutate considerando che il genitore si era trattenuto per circa mezz’ora a conversare, mentre le minori proseguivano autonomamente verso la spiaggia e si tuffavano in mare senza supervisione. La Corte ha sottolineato come questa condotta fosse “connotata da colpa grave ed inescusabile”, tale da assurgere a causa determinante ed esclusiva dell’evento. Questa valutazione ha trovato conferma nell’analisi controfattuale: anche se l’ente pubblico avesse adempiuto agli obblighi di predisposizione del servizio di salvataggio o di cartellonistica, l’evento non si sarebbe comunque evitato. L’Irrilevanza Eziologica delle Omissioni Pubbliche Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda la valutazione dell’irrilevanza eziologica delle omissioni dell’amministrazione comunale. La Cassazione ha evidenziato come la mancata presenza di cartelli informativi risultasse causalmente irrilevante, considerando che il genitore, essendosi fermato prima dell’ingresso in spiaggia, non avrebbe potuto percepire l’eventuale presenza di tale segnaletica. Analogamente, l’eventuale presenza di un servizio di salvataggio non avrebbe potuto esonerare il genitore dall’adempimento dei suoi doveri primari di vigilanza e custodia delle minori. La Corte ha chiarito che tali doveri mantengono carattere ineliminabile e primario, non suscettibile di essere delegato o attenuato dalla presenza di servizi pubblici di sicurezza. Il Bilanciamento tra Doveri Genitoriali e Obblighi Pubblici La sentenza offre un’importante riflessione sul bilanciamento tra la sfera di responsabilità genitoriale e quella dell’amministrazione pubblica nella tutela dei minori. Emerge chiaramente che il dovere di vigilanza sui minori costituisce un obbligo primario e non derogabile del genitore, la cui grave inosservanza può escludere la configurabilità di responsabilità concorrenti di soggetti terzi. Questo orientamento si inserisce nel più ampio quadro della giurisprudenza consolidata che riconosce ai genitori un ruolo centrale e insostituibile nella protezione dei figli minori, con conseguente responsabilità diretta per le omissioni nell’esercizio della funzione di vigilanza e custodia. Riflessioni Conclusive La pronuncia in esame conferma l’importanza di un’analisi rigorosa del nesso di causalità negli illeciti aquiliani, evidenziando come la gravità della condotta di una delle parti possa assumere rilievo determinante nell’escludere la rilevanza causale di altri fattori contributivi. La decisione della Cassazione si inserisce coerentemente nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità genitoriale, ribadendo che la protezione dei minori costituisce un dovere primario e ineliminabile dei genitori, non suscettibile di essere attenuato dalla presenza di servizi pubblici di sicurezza o dalla configurabilità di omissioni da parte di soggetti terzi.

Bollo auto: prescrizione decorsi tre ann

Tempo di lettura: < 1 minuti La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 625 del 2021 ha ribadito il più recente principio giurisprudenziale che fissa in tre anni il termine di prescrizione della tassa di circolazione degli autoveicolo. Già la Corte di Cassazione, con la sentenza a sezione unite n. 23397 del 2016, aveva fissato il diverso principio, ora confermato anche dal giudice tributario di appello. La decisione si inserisce quindi nel solco di un filone giurisprudenziale divenuto ormai costante, e fuga definitivamente le contrastanti, ma più datate, interpretazioni che fissavano il termine di prescrizione nel più lungo termine decennale.

In monopattino senza casco: per il TAR si può

Tempo di lettura: < 1 minuti Il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, con sentenza dell’8 febbraio 2021, ha annullato l’ordinanza con cui il Sindaco di Firenze aveva imposto l’obbligo di indossare il casco protettivo, sul territorio comunale, anche per i conducenti maggiorenni. La decisione del T.A.R. è stata motivata da un vizio dell’atto amministrativo, poiché la competenza ad emettere una tale ordinanza, secondo il Tribunale, sarebbe stata del dirigente del settore, e non del sindaco. Secondo quanto spiegato nella sentenza, i provvedimenti che disciplinano la circolazione sulla viabilità comunale, assunti secondo il disposto degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, hanno natura gestoria ed esecutiva, e ricadono quindi sotto la competenza dei dirigenti dell’ente. Il T.A.R. ha escluso che per la materia oggetto del provvedimento impugnato potesse essere adottato un ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco, in assenza della oggettiva necessità di un intervento indifferibile.

CADUTA DA INCIAMPO IN UN TOMBINO: SI PUO’ ESSERE RISARCITI?

Tempo di lettura: 3 minuti Capita di inciampare in una sconnessione del marciapiede e di finire a terra. La caduta può essere priva di conseguenze fisiche, ma può provocare lesioni anche di una certa gravità. La differenza è sensibile, perché una semplice scivolata genera di regola il solo disappunto, mentre una caduta rovinosa, e soprattutto le eventuali lesioni fisiche, possono determinare l’infortunato a chiedere il risarcimento dei danni causati dall’evento dannoso. In linea generale, la responsabilità per la corretta manutenzione delle strade e dei marciapiedi incombe in capo all’ente che ne è proprietario, e quindi al comune, piuttosto che alla provincia o allo stato. E’ l’art. 2051 del codice civile a stabilire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nell’applicazione pratica del principio si pone però il problema di individuare quando si concretizza il caso fortuito capace di escludere la responsabilità del proprietario per le lesioni subite dalla vittima delle sconnessioni del fondo stradale. Sul punto, la Corte di Cassazione ha preso in esame, di recente, il caso di un pedone che, nel percorrere un ampio marciapiede, era inciampato nel dislivello di un tombino, riportando lesioni personali per le quali aveva chiesto un cospicuo risarcimento. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda del pedone, condannando il Comune al pagamento della somma di circa euro 48.000,00. La Corte di Appello aveva invece ribaltato la decisione, respingendo la richiesta risarcitoria, motivo per cui il pedone aveva proposto ricorso innanzi la Corte di Cassazione. Con la interessante ordinanza n. 11794 del 12 aprile 2022, la Corte ha posto in evidenza come il caso fortuito possa sostanziarsi anche nella mancanza di attenzione da parte dell’infortunato, il quale, pur in presenza di un ostacolo sul proprio cammino, ha pur sempre il dovere di osservare un adeguato livello di cautela per scongiurare ogni possibile pericolo evitando l’ingombro. Nel caso specie, le risultanze istruttorie avevano chiarito che l’infortunato era inciampato nel leggero dislivello di un tombino che insisteva su un ampio marciapiedi, ben visibile, ben illuminato dalla luce del mattino ed in assenza di condizioni atmosferiche particolari che potessero renderlo scivoloso. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso dell’infortunato, ha perciò affermato che la condotta del danneggiato aveva escluso ogni legame causale tra il fatto e l’evento dannoso, ed ha assolto la condotta dell’ente proprietario del manto stradale da qualsiasi addebito. I giudici di legittimità hanno chiarito che, secondo quanto dispone l’art. 1227 del codice civile, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.In definitiva la Corte ha chiarito che il collegamento causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso può essere interrotto ogni qual volta il pericolo possa essere avvertito e previsto con l’adozione delle normali cautele, in ossequio al dovere di autoresponsabilità che incombe su ogni cittadino. Pertanto, ogni qualvolta l’infortunato abbia omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo, inciampando a causa esclusivamente della propria disattenzione, si verifica la rottura del nesso eziologico di cui all’art. 2051 codice civile, e conseguentemente non è dovuto alcun risarcimento.

EMAIL PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE: E’ DOVUTO UN RISARCIMENTO?

Tempo di lettura: 4 minuti Capita agli utilizzatori dei servizi di posta elettronica di ricevere messaggi di contenuto pubblicitario, senza aver richiesto tali comunicazioni o aver mai fornito espressa autorizzazione al loro invio.La liceità o meno di una tale pratica commerciale è oggetto da anni di valutazioni contrastanti da parte della magistratura italiana, che da un lato riconosce come abusivo l’invio massivo ed indiscriminato di comunicazioni pubblicitarie, tanto da configurare un danno da spam, e dall’altro mostra resistenza ad accordare il risarcimento alle vittime se non nei casi più gravi. Per la giurisdizione domestica, la questione principale sembra essere quella dell’entità del danno che l’invio di email non desiderate arreca concretamente al destinatario, piuttosto che la sostanziale ed oggettiva scorrettezza di una pratica commerciale abusiva. Negli scorsi anni, all’atteggiamento possibilista di alcune corti di merito, che in materia di spamming hanno accordato un risarcimento come diretta conseguenza della sola ricezione di mail indesiderate (Giudice di Pace di Napoli 26.6.2004 e 29.09.2005; Tribunale di Terracina, sentenza n. 252 del 2006), ha fatto eco un orientamento più rigoroso, per il quale, ferma restando la illiceità della condotta commerciale, spetta al destinatario di provare il pregiudizio subito in concreto (Tribunale di Perugia, sentenza 24.2.2015). La pronuncia più rilevante nel panorama giudiziario italiano resta quella resa l’8.2.2017 (n. 3311) dalla Corte di Cassazione, a definizione di un giudizio avviato da un avvocato che protestava di aver ricevuto una decina di email indesiderate da una società di formazione.I giudici di legittimità avevano rigettato il ricorso del legale, condannandolo al pagamento delle spese di lite, sul presupposto che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato). Secondo la Suprema Corte, anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., ragion per cui determina una lesione ingiustificabile del diritto non la sola violazione delle prescrizioni dell’art. 11 del medesimo codice, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.Per quel che appare più emblematico dell’approccio dei giudici italiani, in quell’occasione la Corte di Cassazione aveva finanche condannato l’avvocato ricorrente alla pena pecuniaria da responsabilità aggravata, a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3, “avendo il ricorrente abusato dello strumento processuale e dovendo per questo essere sanzionato. Egli ha percorso tutti i gradi di giudizio per un danno, indicato in Euro 360,00, ipotetico e futile, consistente al più in un modesto disagio o fastidio, senz’altro tollerabile, collegato al fatto, connesso ad un uso ordinario del computer, di avere ricevuto dieci email indesiderate, di contenuto pubblicitario, nell’arco di tre anni”. Sorprende però quanto l’approccio dei giudici di altri paesi europei sia radicalmente opposto e distante rispetto a quello dei loro colleghi italiani. In particolare merita di essere segnalata una recentissima sentenza resa il 16.3.2022 dal Tribunale di Heidelberg, che ha adottato un approccio radicalmente diverso, e soprattutto applica correttamente della normativa europea n. 679/2016, contenente il Regolamento Generale sulla Regolamentazione dei Dati (GDPR).La rilevanza della pronuncia è ancor maggiore, se si tiene conto del fatto che, per una singolare coincidenza, essa è stata resa sul ricorso di un professionista che aveva ricevuto due sole email pubblicitarie non autorizzate, relative – come nel caso italiano appena citato – ad un corso di formazione. A differenza di quanto accaduto nel nostro paese, a definizione del secondo grado di giudizio, il Tribunale Regionale tedesco ha condannato il mittente delle email indesiderate al pagamento, in favore dell’attore, di 25,00 euro, oltre interessi e spese legali. La somma di condanna è stata quantificata come congruo risarcimento del dolore e della sofferenza, determinato secondo il prudente apprezzamento del giudice, non essendo necessaria ulteriore prova, ed in mancanza della dimostrazione di un danno maggiore.I giudici tedeschi hanno evidenziato la violazione, da parte del convenuto, dell’art. 6 GDPR attraverso il trattamento inammissibile dei dati personali dell’attore, motivando la condanna con il richiamo alla disciplina dell’art. 82 del GDPR, secondo cui ha “diritto al risarcimento” chiunque abbia subito “danni materiali o immateriali” in conseguenza di una violazione della presente disciplina. Per il Tribunale regionale di Heidelberg, l’attore ha subito un danno perché ha dovuto occuparsi delle e-mail pubblicitarie indesiderate del convenuto, determinarne l’origine, chiedere informazioni al convenuto per mezzo di una lettera e cancellare le e-mail indesiderate, circostanze che non era necessario provare, essendo di comune esperienza. Di converso l’attore non aveva dato prova di un qualche effetto esterno della violazione a suo carico, comportante un rischio di danno all’immagine o alla professione o di effetto discriminatorio nei confronti dei terzi.

INCIDENTE CON UN CINGHIALE: CHI PAGA I DANNI ?

Tempo di lettura: 2 minuti Il continuo e massiccio incremento della popolazione dei cinghiali ha determinato il corrispondente aumento dei casi di incidenti stradali causati proprio dalla irruzione degli animali selvatici sulla sede stradale. L’aumentata incidenza dei sinistri ha prodotto, a sua volta, la crescita esponenziale del numero dei contenziosi giudiziari promossi dai proprietari dei veicoli danneggiati nello scontro per ottenere il conseguente risarcimento. Una delle questioni processuali più rilevanti, in questi contenziosi, per la corretta proposizione delle azioni giudiziarie, è quella della individuazione del soggetto tenuto al pagamento dei danni, posto che il pregiudizio patrimoniale causato da un animale selvatico deve essere pur sempre correlato ad un obbligo – non adempiuto – di custodia di questi. Gli enti pubblici coinvolti nella individuazione dell’ente responsabile dei danni sono le province e le regioni, e con la recente ordinanza n. 12912 del 13 aprile 2022 (pubblicata il 22 aprile 2022) la Corte di Cassazione ha avuto modo di fare chiarezza sulla questione. La decisione è stata provocata dal ricorso 6in sede di legittimità della Regione Abruzzo, condannata in entrambi i gradi di merito al risarcimento dei danni subiti da un’automobilista nello scontro della sua vettura con un cinghiale selvatico. La regione aveva impugnato la sentenza di appello, deducendo che la funzione del controllo della fauna selvatica era stata affidata con legge regionale alla provincia, nei cui soli confronti la danneggiata avrebbe dovuto rivolgere la domanda risarcitoria. Di differente avviso si è mostrata però la Suprema Corte, la quale ha invece precisato che, in linea con il suo indirizzo più recente, nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti. Per i giudici di legittimità la Regione può però rivalersi sempre (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concretospettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

VENDITA DI APPARTAMENTO NON ABITABILE: E’ RESPONSABILE IL NOTAIO?

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo aver acquistato un appartamento con atto pubblico, aveva scoperto che l’immobile era difforme rispetto all’autorizzazione amministrativa, avendo un sottotetto che non era stato qualificato abitabile perché di altezza inferiore a quella minima. Aveva protestato perciò anche con il notaio, il quale aveva declinato ogni sua responsabilità, sostenendo che non sarebbe stato compito suo quello di verificare la abitabilità o meno dell’immobile. La questione era finita avanti al Tribunale civile di Nola, a cui era ricorso l’acquirente per chiedere la condanna della società venditrice a risarcirlo per il vizio del bene, ma anche del notaio per non aver svolto, prima dell’atto di acquisto, tutti i necessari controlli sulle sue caratteristiche. Il tribunale aveva accolto la richiesta dell’acquirente, ritenendo che il notaio era responsabile dell’accaduto per non essersi avveduto della mendacità delle dichiarazioni dell’alienante, e quindi rogando la compravendita di un immobile di 5,5 vani laddove la consistenza era diversa e minore, per cui aveva condannato entrambi i convenuti, in solido, a risarcirlo con il pagamento di Euro 7500 oltre interessi. Il notaio aveva quindi proposto appello, sostenendo che nel mandato ricevuto dal cliente non potevano essere comprese tutte quelle attività di indagine e di accertamento propedeutico all’esatto adempimento, nell’interesse delle parti e soprattutto del mandante. La Corte di Appello di Napoli aveva condiviso la tesi del notaio, rigettando la domanda di risarcimento rivolta nei suoi confronti, ma a questo punto era stato il cliente a rivolgersi alla Corte di Cassazione contro la sentenza di secondo grado. I giudici romani hanno così esaminato la vicenda, e con l’ordinanza n. 33439, depositata l’14 novembre 2022, hanno accolto il ricorso proposto dall’acquirente e rimesso il procedimento alla Corte di Appello di Napoli per una nuova decisione della vertenza su diverso criterio di valutazione. Nella ricostruzione critica della Cassazione, il giudice d’appello era incorso in errore per aver circoscritto l’obbligo del notaio di verifica e controllo, senza considerare il dovere informativo del notaio, che, secondo un recente orientamento, include anche l’obbligo di consiglio o di dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza. È obbligo del notaio incaricato per il rogito di compravendita immobiliare e, in parte, obbligo di buona fede oggettiva, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per conseguire il risultato voluto dalle parti e, in particolare, il compimento delle c.d. “visure” catastali e ipotecarie per individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo un espresso esonero. Quindi il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare deve compiere le attività preparatorie e successive necessarie per ottenere il risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri quello di “individuare esattamente il bene” e di verificarne “la consistenza… e la conformità alle norme urbanistiche vigenti”.

Caduta in Piscina: Chi Paga i Danni?

Tempo di lettura: 3 minuti Brutta caduta per una signora mentre camminava a piedi nudi sul bordo della piscina ed ora chi paga i danni? La signora Tizia era andata alle terme e stava camminando lungo il bordo della piscina all’interno dello stabilimento, quando era caduta violentemente a terra subendo danni fisici e patrimoniali, per i quali aveva chiesto il risarcimento alla società che gestiva la struttura. Di fronte al rifiuto dell’azienda termale, la infortunata aveva agito innanzi al tribunale civile, che però aveva rigettato la domanda, affermando che la vittima della caduta aveva tenuto una condotta imprudente, percorrendo a piedi nudi il bordo della piscina, prevedibilmente e normalmente scivoloso, tanto più perché posto in all’aperto. La corte di appello aveva confermato poi la decisione, condividendo le stesse motivazioni esposte dal giudice di primo grado, e la infortunata aveva deciso così di rivolgere le sue doglianze ai giudici di legittimità. La vicenda ha consentito alla Corte di cassazione di chiarire, con l’ordinanza n. 21675 del 20 luglio 2023, l’importanza della valutazione del comportamento del danneggiato al fine di accogliere, ovvero di escludere, il diritto al risarcimento nei casi di danni da cose in custodia. Per i giudici di legittimità, quando il danneggiato tiene un atteggiamento incauto, è necessario stabilire se il danno sia stato comunque causato dalla cosa, o piuttosto dal comportamento della stessa vittima, o infine se abbiano contribuito entrambi i fattori, e tale indagine deve procedere alla individuazione della causa determinante dell’evento bilanciando i doveri di precauzione (di chi custodisca la cosa) e di cautela (a cui è tenuto l’infortunato). Quando la condotta del danneggiato si presenta come un contributo intenso e rilevante per la produzione dell’evento, rispetto al quale la cosa abbia costituito una mera occasione dell’infortunio, viene meno il rapporto causale con essa. In altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela a cui sono tenute tutte le persone, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione Italiana. Quanto più la situazione di pericolo (e di possibile danno) è prevedibile e può essere superata con l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più deve ritenersi rilevante l’apporto fornito all’infortunio dal comportamento imprudente dello stesso. Nei casi di imprudenza più grave, l’apporto della condotta dell’infortunato può costituire la causa principale di quanto accaduto, escludendo il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nel caso della signora Tizia, la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative costituiva indice di una possibile colpa imputabile al gestore o al custode della piscina, ma era apparsa meno intensa – sul piano del contributo causale – rispetto alla condotta incauta della vittima, talmente grave da apparire preponderante e decisiva nella ricostruzione della causa del fatto. Sia il tribunale che la corte di appello avevano svolto correttamente un bilanciamento tra la pericolosità della cosa (il bordo piscina umido) e gli obblighi di cautela dell’utente, concludendo entrambe per la sussistenza della pericolosità, ma, allo stesso tempo, per l’agevole prevedibilità e percepibilità della stessa, trattandosi di piscina all’aperto, e per la colpevole scelta di non premunirsi degli accorgimenti minimi per evitare di subirne gli effetti, camminando la vittima a piedi nudi. Il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti proprio assumendo l’ipotesi di simili passi, non significa che, potendosi verificare e percepire la scivolosità del terreno, l’utente sia in diritto in diritto di ignorare le ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare autonomamente, la catena causale autonoma che esclude il suo diritto al risarcimento. Il ricorso della signora Tizia è stato perciò rigettato dalla Corte di Cassazione.