Procedure fallimentari troppo lunghe: quando scatta l’indennizzo?

La Cassazione fissa il termine di 6 anni come limite invalicabile e chiarisce le regole per ottenere l’equa riparazione Quanto può durare una procedura fallimentare prima che diventi “irragionevolmente” lunga? E quando un creditore ammesso al passivo ha diritto a un indennizzo per l’eccessiva durata del processo? A queste domande risponde la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31806/2025, depositata il 5 dicembre 2025, che fa chiarezza su un punto cruciale della legge Pinto (legge 24 marzo 2001, n. 89) in materia di equa riparazione. La vicenda nasce dalla richiesta di indennizzo presentata da una creditrice ammessa al passivo di una procedura fallimentare aperta nel 2014. La creditrice aveva presentato domanda di ammissione al passivo nell’aprile 2015 ed era stata ammessa nell’ottobre dello stesso anno per un credito di circa 2.600 euro. Dopo oltre sette anni di attesa, con la procedura ancora pendente, la creditrice ha chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata del fallimento. Il primo grado ha respinto la domanda, ritenendo non provata la fondatezza. Anche la Corte d’Appello di Napoli ha confermato il rigetto, ma per una ragione diversa e che si è rivelata decisiva. Secondo i giudici napoletani, la ragionevole durata di una procedura fallimentare doveva essere stimata in sette anni, e poiché tra l’ammissione al passivo e la data della certificazione di pendenza erano trascorsi solo sette anni e due mesi, il presupposto per l’indennizzo non sussisteva ancora. La creditrice ha quindi fatto ricorso in Cassazione, contestando proprio questo calcolo. La questione centrale era interpretare correttamente l’articolo 2, comma 2-bis, della legge 89 del 2001, introdotto nel 2012 con il decreto legge n. 83, convertito nella legge n. 134. Questa norma rappresenta una vera e propria rivoluzione nel sistema dell’equa riparazione, perché stabilisce termini precisi per valutare la ragionevolezza della durata di un processo. Il comma 2-bis è molto chiaro quando afferma che “si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”. Prima di questa riforma, il giudice godeva di ampia discrezionalità nel valutare se la durata fosse ragionevole, dovendo considerare la complessità del caso, il comportamento delle parti e del giudice, e altri fattori soggettivi. Con la novella del 2012, il legislatore ha voluto fissare un parametro oggettivo e tassativo. Per le procedure concorsuali, come il fallimento, questo parametro è stato individuato in sei anni. La Corte di Cassazione, con la decisione in esame, accoglie il ricorso e cassa il decreto della Corte d’Appello. I giudici di legittimità chiariscono un principio fondamentale: il termine di sei anni per le procedure concorsuali è “insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, perché predeterminato dal legislatore”. In altre parole, il giudice non può discostarsene, non può dire che in quel caso specifico sette anni sono ancora ragionevoli. Il termine di sei anni è un limite invalicabile. Ma la Cassazione fa un passo ulteriore, precisando che la fissazione di questo termine non impedisce al giudice di valutare, alla luce degli elementi indicati nel comma 2 dell’articolo 2 (complessità del caso, comportamento delle parti e del giudice), la durata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato. Questo significa che il giudice deve comunque verificare se eventuali ritardi siano dipesi da circostanze non addebitabili all’apparato giudiziario. Il termine di sei anni fissa il limite oltre il quale la durata diventa presuntivamente irragionevole, ma il giudice mantiene il potere di valutare le cause concrete del ritardo. Un altro aspetto rilevante riguarda l’individuazione del momento iniziale da cui far decorrere il termine. La Cassazione ribadisce il proprio orientamento consolidato: per il creditore ammesso al passivo fallimentare, il dies a quo coincide con la data di proposizione della domanda di ammissione al passivo, non con la dichiarazione di fallimento. Questo perché è con la domanda che si instaura il rapporto processuale tra il creditore e la procedura. Nel caso specifico, quindi, il termine decorreva dall’aprile 2015 e, al momento della richiesta di equa riparazione nel marzo 2023, erano trascorsi quasi otto anni. La Corte censura anche il metodo utilizzato dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva fatto un generico richiamo alla complessità del processo senza fornire una specifica motivazione sul perché ritenesse applicabile un termine di sette anni anziché di sei. Questo tipo di motivazione generica non è più ammissibile dopo la riforma del 2012, che ha cristallizzato i termini di durata ragionevole. Sul piano pratico, questa sentenza ha conseguenze significative per tutti i creditori coinvolti in procedure concorsuali di lunga durata. Se una procedura fallimentare, o più in generale una procedura concorsuale come il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento con il Codice della crisi d’impresa), supera i sei anni dalla data di ammissione al passivo, il creditore ha diritto di chiedere l’equa riparazione. Non è più necessario dimostrare che nel caso specifico la durata sia stata particolarmente lunga o complessa, perché il superamento del termine di sei anni costituisce di per sé una presunzione di irragionevolezza. Per le imprese creditrici, questo significa poter pianificare con maggiore certezza quando maturerà il diritto all’indennizzo. Per gli studi professionali che assistono creditori in procedure concorsuali, rappresenta uno strumento importante per tutelare gli interessi dei clienti che si trovano a dover attendere anni prima di vedere soddisfatti, anche solo parzialmente, i propri crediti. La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che cerca di dare attuazione concreta all’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che garantisce il diritto a un processo equo e di ragionevole durata. La lunghezza eccessiva dei procedimenti giudiziari rappresenta una delle principali criticità del sistema giustizia italiano, più volte sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La legge Pinto è stata proprio introdotta per offrire ai cittadini un rimedio interno prima di dover ricorrere a Strasburgo. La Cassazione rinvia ora la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda alla luce di questi principi. Il nuovo collegio dovrà verificare se, superato il termine di sei anni, ci siano elementi concreti che giustifichino il ritardo o se questo sia effettivamente imputabile alla durata irragionevole

Bancarotta Fraudolenta: quando la successione di amministratori assolve dalla responsabilità?

La Cassazione annulla una condanna per mancata prova della collocazione temporale delle distrazioni patrimoniali La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38791/2025 della Quinta Sezione Penale, depositata il 1° dicembre 2025, ha annullato con rinvio una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiamando un principio fondamentale in tema di responsabilità degli amministratori societari: quando si succedono più amministratori nella gestione di un’impresa poi fallita, non è sufficiente constatare la mancanza di beni patrimoniali al momento del fallimento per attribuire automaticamente la responsabilità all’amministratore cessato. Occorre invece dimostrare con precisione in quale periodo temporale siano avvenute le condotte distrattive. Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato nel maggio 2013, che si occupava di commercio di veicoli. Durante le indagini preliminari era emersa la distrazione di tredici autoveicoli appartenenti al patrimonio sociale, oltre alla sottrazione dell’intera documentazione contabile. La peculiarità della vicenda risiedeva nella successione di ben tre soggetti nella gestione societaria: un’amministratrice di diritto che aveva ricoperto la carica per oltre tre anni fino ad aprile 2012, il coniuge ritenuto amministratore di fatto, e un successivo amministratore formale subentrato circa un anno prima del fallimento. La Corte territoriale aveva confermato la condanna della prima amministratrice esclusivamente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, assolvendo invece tutti gli imputati dal delitto di bancarotta documentale. La motivazione dell’assoluzione per quest’ultimo reato si basava sull’impossibilità di stabilire chi, tra l’amministratrice cessata e il successore, avesse materialmente sottratto i libri contabili, non essendo stato dimostrato alcun concorso tra i due. Questo ragionamento della Corte d’appello conteneva però un’evidente contraddizione logica che la Cassazione ha prontamente rilevato. Il principio giuridico consolidato, richiamato nella sentenza n. 38791/2025, stabilisce che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento di determinati beni all’atto della redazione dell’inventario fallimentare, quando tali beni erano nella disponibilità della società in epoca anteriore e prossima al fallimento. Questa presunzione viene meno quando sia subentrato un nuovo amministratore con completa estromissione del precedente dalla gestione dell’impresa. In simili circostanze, la responsabilità dell’amministratore cessato può essere affermata soltanto a due condizioni alternative: deve risultare dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione specificamente nel corso della sua gestione, oppure deve emergere l’esistenza di un accordo con l’amministratore subentrato finalizzato al compimento di tali atti illeciti. Si tratta di un principio giurisprudenziale ormai sedimentato, già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sez. V, n. 172 del 2007 (dep., caso Vianello) e di recente ribadito dalla sentenza n. 31691 del 30 maggio 2024. La Suprema Corte ha rilevato che la ricostruzione dei giudici di merito presentava una caduta di linearità già in partenza. Infatti, mentre il coniuge dell’amministratrice era stato ritenuto del tutto estraneo alla gestione sociale, e il successore era stato qualificato come mero prestanome, non emergeva affatto chi avesse concretamente gestito l’impresa nel periodo successivo alle dimissioni della prima amministratrice e fino al fallimento. Questa lacuna risultava particolarmente grave considerando che il Tribunale aveva espressamente escluso qualsiasi ipotesi di concorso tra gli imputati nei reati contestati. L’aspetto più contraddittorio della motivazione riguardava proprio il diverso trattamento riservato ai due reati. Per la bancarotta documentale, i giudici avevano assolto sia l’amministratrice cessata sia il successore formale proprio perché non era stato possibile stabilire chi dei due avesse sottratto la contabilità e in quale momento temporale fosse avvenuta la sottrazione. Applicando lo stesso ragionamento logico alle distrazioni patrimoniali, sarebbe stato necessario accertare con precisione quando fossero stati distratti i tredici veicoli: se durante la gestione della prima amministratrice oppure nel periodo successivo. Questo accertamento temporale risultava ancora più necessario considerando un elemento probatorio emerso nel processo: dopo il fallimento, l’amministratore subentrato era stato trovato in possesso di almeno uno dei veicoli oggetto di contestazione. Questo dato avrebbe dovuto indurre i giudici a maggiore cautela nell’attribuire automaticamente la responsabilità delle distrazioni all’amministratrice cessata, senza verificare la cronologia effettiva delle condotte. La sentenza della Cassazione sottolinea come lo sviluppo logico del ragionamento seguito dai giudici di merito richiedesse necessariamente di ricondurre le condotte distrattive alla responsabilità dell’amministratrice soltanto a condizione che esse ricadessero temporalmente nel periodo coperto dalla sua amministrazione. In caso contrario, avrebbe dovuto valere il medesimo principio applicato per la bancarotta documentale, con conseguente assoluzione di tutti gli imputati per impossibilità di individuare l’autore delle distrazioni. Questo passaggio fattuale cruciale sulla collocazione temporale delle condotte distrattive, pur essendo necessariamente implicato dal complessivo ordito argomentativo delle decisioni di merito, risultava invece completamente assente dalla motivazione. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, affinché il giudizio venga rinnovato colmando questa lacuna motivazionale. La pronuncia n. 38791/2025 offre importanti spunti di riflessione sul tema della responsabilità penale degli amministratori societari nelle procedure concorsuali. In primo luogo, ribadisce che la semplice constatazione della mancanza di beni patrimoniali al momento del fallimento non è sufficiente per fondare una condanna quando vi sia stata successione nella carica amministrativa. Il passaggio di consegne tra amministratori costituisce una sorta di “momento di frattura” che impone al giudice un onere probatorio rafforzato circa la cronologia delle condotte illecite. In secondo luogo, la sentenza evidenzia l’importanza della coerenza logica nell’impianto motivazionale. Non è ammissibile che i giudici applichino criteri valutativi differenti a situazioni sostanzialmente analoghe all’interno dello stesso procedimento. Se l’incertezza sulla collocazione temporale di una condotta determina l’assoluzione per un reato, lo stesso principio deve essere applicato anche agli altri reati contestati che presentino identica problematica probatoria. Dal punto di vista pratico, questa pronuncia assume particolare rilevanza per gli amministratori che decidono di dismettere la carica in situazioni di difficoltà economica dell’impresa. La semplice cessazione formale dalla carica può non essere sufficiente a escludere responsabilità penali future, qualora non sia possibile dimostrare con precisione quando siano avvenute eventuali distrazioni patrimoniali. Diventa quindi fondamentale documentare in modo puntuale lo stato patrimoniale dell’impresa al momento delle dimissioni, attraverso verbali assembleari dettagliati, inventari e consegne formali al successore. Per i curatori fallimentari e gli organi inquirenti, la sentenza impone

Bancarotta fraudolenta: quando la mancata tenuta della contabilità diventa reato

La Cassazione chiarisce i confini tra bancarotta documentale e fraudolenta impropria: responsabilità dell’amministratore e conseguenze penali per omissioni contabili e versamenti fiscali Con la sentenza n. 1503 del 9 ottobre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un amministratore e liquidatore di società per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria. La pronuncia offre importanti chiarimenti sulla distinzione tra le diverse forme di bancarotta e sulle responsabilità penali degli amministratori in caso di fallimento societario, fornendo indicazioni precise sui comportamenti che integrano reato e sulle conseguenze per chi gestisce un’impresa in crisi. Il caso esaminato dalla Cassazione La vicenda trae origine dal fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato nel febbraio 2020. L’amministratore unico e successivamente liquidatore della società era stato condannato dal Tribunale per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado, e l’imputato aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la sussistenza del dolo specifico nella condotta contestata, sia l’applicazione delle circostanze aggravanti. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la correttezza della ricostruzione operata dai giudici di merito e fornendo importanti precisazioni in materia di reati fallimentari. La bancarotta fraudolenta documentale: le due anime del reato L’articolo 216, comma 1, numero 2, del Regio Decreto 267 del 1942 (legge fallimentare) prevede il reato di bancarotta fraudolenta documentale in due forme alternative: la prima riguarda la sottrazione o la distruzione dei libri e delle altre scritture contabili; la seconda concerne la tenuta della contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita. Questa duplice configurazione risponde a una logica precisa: il legislatore intende punire sia i comportamenti attivi di occultamento della documentazione contabile, sia le condotte omissive che, pur non consistendo nella materiale distruzione dei documenti, impediscono comunque agli organi della procedura fallimentare di ricostruire l’effettivo andamento dell’impresa e di individuare le responsabilità nella crisi societaria. La Cassazione ha chiarito che anche l’ipotesi della completa “omessa tenuta” dei libri contabili può essere ricondotta alla prima fattispecie, quella della sottrazione o distruzione. Questa interpretazione risponde a una logica sostanzialistica: ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato non è tanto la modalità con cui si realizza l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e l’andamento della società, quanto il risultato di impedire agli organi fallimentari di svolgere le proprie funzioni. Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva accertato che l’imputato, negli anni 2017 e 2018, aveva mantenuto un’esposizione costante nei confronti dell’erario superiore a 880.000 euro, senza assumere alcuna iniziativa di risanamento o di riduzione parziale del debito, né effettuare alcun pagamento parziale o dilazionato. Inoltre, non aveva mai compiuto atti necessari per l’esercizio delle attività liquidatorie e non aveva depositato alcun bilancio né alcuna dichiarazione tributaria, predisponendo un bilancio finale di liquidazione con l’iscrizione di poste fittizie. Il dolo specifico nella bancarotta documentale Un aspetto centrale della controversia riguardava la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente aveva sostenuto che la condanna si fondasse su un ragionamento meramente tautologico, basato sulla mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare, senza una dimostrazione dell’effettivo dolo diretto alla causazione del fallimento. La Cassazione ha rigettato questa tesi, evidenziando che la Corte territoriale aveva fatto buon governo delle direttrici interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, i giudici di merito avevano individuato nella deliberata e costante omissione dei versamenti erari un obiettivo di “autofinanziamento” dell’imprenditore, che aveva utilizzato le risorse destinate all’adempimento dei debiti tributari e previdenziali per finalità diverse, cagionando anche l’ingravescente dimensione del dissesto. La condotta, pertanto, non si limitava alla mera omissione contabile, ma rivelava un preciso disegno di sottrazione delle risorse aziendali agli obblighi di legge, con pregiudizio per i creditori e per la massa fallimentare. La bancarotta fraudolenta impropria: operazioni dolose e depauperamento patrimoniale Oltre alla bancarotta documentale, l’imputato era stato condannato anche per bancarotta fraudolenta impropria, prevista dall’articolo 223, comma 2, della legge fallimentare. Questa fattispecie punisce l’amministratore o il liquidatore che, prima della dichiarazione di fallimento, compie operazioni dolose che cagionano o aggravano il dissesto della società. La giurisprudenza consolidata della Cassazione ha chiarito che le operazioni dolose di cui all’articolo 223, comma 2, possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di pervicacia e stabilità. Non si tratta di singoli episodi isolati, ma di condotte sistematiche e protratte nel tempo che rivelano un abuso di gestione o un’infedeltà nei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva sottolineato che l’ingente debito verso l’erario era maturato negli anni 2016-2020, a causa del sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, da attribuirsi all’inerzia dell’amministratore e, poi, del liquidatore. La sentenza aveva inoltre precisato che anche nella fase liquidatoria l’imputato non si era adoperato per il pagamento dei debiti sociali e il soddisfacimento dei creditori, limitandosi a gestire una società già appesantita dall’accumulo dei debiti di impresa pregressi. Operazioni dolose: quando rileva il dolo generico Un elemento particolarmente importante riguarda la natura del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose. La Cassazione ha confermato che in questi casi non è necessario dimostrare il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è dunque l’immediato depauperamento della società attraverso la creazione o l’aggravamento del dissesto, bensì la prevedibilità che dalla condotta derivi il fallimento della società. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva individuato nella sistematica e protratta inerzia nel soddisfare le obbligazioni fiscali e previdenziali la causa della formazione di un ingente passivo fallimentare, correlando questa inadempienza sotto il profilo della significatività e dei lineamenti del dolo preteso dalla norma incriminatrice. Le aggravanti: il danno di rilevante gravità e la mancata presentazione dei bilanci Un ulteriore aspetto controverso riguardava

Il rimborso dei finanziamenti soci nella crisi d’impresa: quando diventa bancarotta fraudolenta

Cass. pen. Sez. V, sent. n. 1001/2025, dep. 4 novembre 2025, R.G.N. 18571/2025 La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza che offre importanti chiarimenti in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare riferimento al valore della doppia conforme, alla configurazione dell’amministratore di fatto e ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. La fattispecie concreta e il contesto normativo La vicenda trae origine dal fallimento di una società operante nel settore edilizio, dichiarata fallita nel 2014. Gli amministratori della società fallita erano stati chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 1, della legge fallimentare, per aver effettuato diverse operazioni di distrazione del patrimonio sociale. Tra le condotte contestate assumeva particolare rilievo il prelievo di somme per complessivi euro 75.690,28 da parte dell’amministratrice a titolo di rimborso per anticipi dalla stessa operati in favore della società. La questione giuridica centrale riguardava quindi la possibilità di qualificare come distrattivi i prelievi effettuati personalmente dall’amministratrice-socia per rimborsarsi di presunti finanziamenti precedentemente erogati alla società. La difesa sosteneva che tali prelievi non potessero costituire distrazione patrimoniale in quanto diretti a reintegrare somme legittimamente anticipate alla società, mentre l’accusa e i giudici di merito ritenevano che si trattasse di un drenaggio di liquidità non consentito e lesivo degli interessi dei creditori. Il principio della postergazione dei finanziamenti soci Per comprendere la portata della decisione è necessario richiamare il quadro normativo di riferimento. L’art. 2467 c.c., rubricato “Finanziamenti dei soci”, stabilisce un regime particolare per i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in determinate situazioni di squilibrio finanziario. La norma prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito alla massa fallimentare. La postergazione rappresenta una forma di subordinazione legale del credito del socio finanziatore rispetto ai crediti degli altri creditori sociali. Questa disciplina si fonda sulla considerazione che il socio, in quanto partecipe del rischio d’impresa, deve sopportare le conseguenze della crisi aziendale prima dei creditori esterni, i quali hanno riposto affidamento nella solidità patrimoniale della società senza beneficiare dei vantaggi derivanti dalla partecipazione sociale. Il regime di postergazione si applica quando ricorrono congiuntamente due presupposti: da un lato, la società deve trovarsi in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento piuttosto che un finanziamento; dall’altro, il finanziamento deve risultare eccessivo rispetto all’attivo patrimoniale della società. In presenza di tali condizioni, il legislatore presume che il socio abbia utilizzato lo strumento del finanziamento in modo improprio, eludendo le regole sul capitale sociale e trasferendo sulla collettività dei creditori un rischio che avrebbe dovuto rimanere all’interno della compagine societaria. La natura meramente eventuale del credito postergato La Corte di Cassazione ha condiviso la ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo cui nel caso di finanziamento della società da parte dei soci, il loro credito non è soltanto postergato rispetto a quello degli altri creditori sociali, ma risulta soprattutto meramente eventuale. Il socio finanziatore ha diritto al rimborso del finanziamento esclusivamente nel caso in cui residui un attivo patrimoniale all’esito della gestione sociale, dopo aver soddisfatto integralmente tutti gli altri creditori. Questa qualificazione del credito come meramente eventuale comporta conseguenze di particolare gravità sul piano penale. Se la società versa in una situazione di crisi e successivamente fallisce, significa che per definizione non esiste alcun residuo attivo dopo il soddisfacimento dei creditori ordinari. Ne deriva che il socio che si rimborsa il proprio finanziamento in tale situazione sta in realtà appropriandosi di risorse che avrebbero dovuto essere destinate ai creditori esterni, violando il principio della parità di trattamento dei creditori sancito dall’ordinamento concorsuale. La Suprema Corte ha quindi statuito che i prelievi effettuati dall’amministratrice-socia si erano risolti in un drenaggio di liquidità non consentito, quand’anche fossero stati compiuti per operare rimborsi di finanziamenti effettivamente erogati in favore della società. La circostanza che tali operazioni fossero inoltre prive di ogni riscontro documentale aggravava ulteriormente il quadro, ma non costituiva l’elemento decisivo della qualificazione penale. Anche in presenza di documentazione probatoria dell’avvenuto finanziamento, il rimborso in situazione di crisi avrebbe comunque integrato una condotta distrattiva. La violazione della par condicio creditorum Il principio della par condicio creditorum rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto concorsuale e trova la propria ratio nella necessità di garantire un trattamento paritario tra tutti i creditori che vantano diritti verso il debitore insolvente. Questo principio postula che, in presenza di insufficienza patrimoniale, tutti i creditori di pari grado debbano concorrere proporzionalmente al riparto dell’attivo disponibile, senza che alcuni possano essere soddisfatti con preferenza rispetto ad altri in assenza di legittime cause di prelazione. La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, prevista dall’art. 216, comma 1, n. 1, della legge fallimentare, tutela proprio questo interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica in funzione del successivo concorso paritario dei creditori. La condotta di distrazione si sostanzia in qualsiasi atto dispositivo del patrimonio sociale che determini una diminuzione della garanzia patrimoniale in danno dei creditori, sottraendo beni che avrebbero dovuto essere destinati al loro soddisfacimento. Nel caso dei finanziamenti soci rimborsati in situazione di crisi, la violazione della par condicio creditorum appare evidente. Il socio che si auto-rimborsa utilizza la propria posizione privilegiata di amministratore per appropriarsi di risorse societarie che avrebbero dovuto essere impiegate per soddisfare i creditori esterni. In tal modo, il socio-amministratore si attribuisce di fatto una preferenza illegittima rispetto agli altri creditori, alterando il meccanismo del concorso e appropriandosi di quote di attivo che non gli spettano. La condotta risulta ancor più grave quando si consideri che il socio, in virtù della propria posizione all’interno della società, è perfettamente consapevole dello stato di crisi aziendale e delle prospettive di insolvenza. Il rimborso del finanziamento in tale contesto non può quindi essere interpretato come il legittimo esercizio di un diritto di credito, ma si configura come un’operazione volta consapevolmente a sottrarre risorse alla garanzia patrimoniale dei creditori, anticipando a proprio favore l’acquisizione

Bancarotta fraudolenta: quando i prelievi dell’amministratore diventano distrazione

La Cassazione chiarisce i limiti dei compensi degli amministratori nelle società in crisi e stabilisce importanti principi sulla prova della distrazione La Corte di Cassazione, con sentenza della Quinta Sezione Penale n. 30526 del 10 settembre 2025, ha affrontato una questione di fondamentale importanza per amministratori e società: quando i prelievi di denaro dalle casse sociali da parte dell’amministratore configurano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione piuttosto che bancarotta preferenziale. Il caso concreto: piccoli prelievi, grandi conseguenze La vicenda oggetto della pronuncia riguardava un’amministratrice e socia di una società in nome collettivo dichiarata fallita nel novembre 2016. L’imputata aveva effettuato nel corso di quattro anni molteplici piccoli prelievi dalle casse sociali per un importo complessivo di 342.269 euro, sostenendo che tali somme le spettassero come compenso per l’attività di amministrazione svolta. La strategia difensiva si basava sull’affermazione che questi prelievi costituissero legittima retribuzione per il lavoro prestato nell’interesse della società. Inoltre, l’amministratrice aveva venduto beni e attrezzature aziendali senza rendere conto della destinazione dei proventi ricavati. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione ex art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall. e bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall. Il ricorso in Cassazione, articolato su sei motivi di impugnazione, è stato integralmente rigettato, offrendo così l’occasione alla Suprema Corte di consolidare principi fondamentali in materia. Il principio cardine: nessun automatico diritto al compenso La Cassazione ha chiarito definitivamente che il rapporto tra amministratore e società non è assimilabile a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Come spiegato nella motivazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione sono legati alla società da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso nei rapporti tutelati e non rientra nell’ambito di protezione assicurato dall’art. 36 Cost. Questo significa che non esiste un automatico diritto al compenso derivante semplicemente dallo svolgimento delle funzioni amministrative. La Corte ha precisato che tale principio vale tanto per le società di capitali quanto per le società di persone, come la società in nome collettivo oggetto del caso. Per le società di persone, la conclusione vale ancor di più, atteso che il potere di amministrare è strettamente connesso alla responsabilità illimitata del socio, che ha un preciso interesse a svolgere l’attività gestoria. L’onere della prova ricade sull’amministratore Quando un amministratore preleva somme dalle casse sociali sostenendo di averne diritto come compenso, deve dimostrare specifici elementi che giustifichino tale pretesa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre fornire dati ed elementi di confronto che consentano un’adeguata valutazione, quali gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti. Nel caso concreto, l’imputata non era riuscita a fornire elementi sufficienti a giustificare prelievi per oltre 340.000 euro in quattro anni. I suoi assunti sulla misura del compenso spettante sono stati definiti dalla Corte generici, apodittici e inidonei a superare la soglia del giudizio di legittimità. La mancanza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso ha reso ancora più stringente l’onere probatorio a carico dell’amministratrice. Distrazione, non preferenza: una distinzione cruciale Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica dei prelievi. La strategia difensiva sosteneva che si trattasse di bancarotta preferenziale, reato meno grave che presuppone l’esistenza di un credito legittimo ma il cui pagamento avvantaggia indebitamente il creditore rispetto agli altri. La Cassazione ha invece confermato la qualificazione come bancarotta fraudolenta per distrazione, spiegando che commette questo più grave reato l’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione. Il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato. L’elemento soggettivo: basta il dolo generico Per quanto riguarda l’aspetto psicologico del reato, la Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico. Non è necessario dimostrare che l’amministratore fosse consapevole dello stato di insolvenza dell’impresa né che avesse l’intenzione specifica di recare pregiudizio ai creditori. È sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, come stabilito da Cass. S.U. n. 22474 del 31/03/2016. Nel caso specifico, il continuativo prelievo di somme che si sono rivelate di importo ingente ha attestato la consapevolezza dell’imputata di dare a tali somme una destinazione diversa dalle esigenze aziendali, tanto più considerando l’ingente esposizione debitoria della società, particolarmente nei confronti dell’erario. L’inversione dell’onere della prova per i beni aziendali Un altro aspetto significativo riguarda la vendita di beni e attrezzature aziendali senza giustificazione della destinazione dei proventi. La Cassazione ha confermato il consolidato orientamento secondo cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti. Questo principio si basa sulla responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e sull’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 L. Fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa. Tale orientamento giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato. Le implicazioni pratiche per amministratori e società Questa sentenza ha importanti ricadute pratiche che meritano attenta considerazione. Per quanto riguarda gli amministratori, diventa fondamentale formalizzare sempre ogni compenso attraverso delibere assembleari o previsioni statutarie specifiche. I prelievi informali dalle casse sociali, anche se ritenuti soggettivamente legittimi, espongono a gravissimi rischi penali che possono configurare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Per le società che attraversano fasi di difficoltà, diventa cruciale mantenere una rigorosa tracciabilità

Il subentro della curatela fallimentare nell’azione revocatoria ordinaria: principi consolidati e nuove conferme

La recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, sentenza del 30 aprile 2025 (RG nn. 3146/2021 e 3475/2021) offre l’occasione per un approfondimento sistematico sui rapporti tra azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e procedure concorsuali, con particolare riguardo alla legittimazione della curatela fallimentare ai sensi dell’art. 66 L.F. La decisione in esame conferma orientamenti giurisprudenziali consolidati, dirimendo questioni di particolare rilevanza pratica che frequentemente si presentano nei rapporti tra procedimenti individuali e collettivi. La fattispecie e il quadro normativo di riferimento I fatti di causa La vicenda trae origine da un’azione revocatoria ordinaria promossa da due creditori nei confronti di un notaio per ottenere la dichiarazione di inefficacia di due distinti atti di donazione immobiliare, rispettivamente del 18 ottobre 2012 e del 31 ottobre 2012, con i quali il debitore aveva trasferito ai propri figli la proprietà di numerosi cespiti immobiliari. Nel corso del giudizio sopravveniva la dichiarazione di fallimento del debitore, con conseguente interruzione del processo ex art. 43, comma 3, L.F. La curatela fallimentare, assistita nell’occasione dall’Avv. Pasquale Tarricone dello studio TMC Avvocati Associati, riassumeva il giudizio manifestando la volontà di subentrare nell’azione revocatoria. Il quadro normativo L’art. 66, comma 1, L.F. attribuisce al curatore del fallimento la legittimazione all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, stabilendo che “il curatore può esercitare l’azione revocatoria secondo le norme del codice civile”. Tale disposizione si coordina con l’art. 2901 c.c., che disciplina l’azione revocatoria ordinaria volta a rendere inopponibili al creditore gli atti dispositivi pregiudizievoli. Le questioni giuridiche controverse La legittimazione esclusiva della curatela fallimentare Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1107/2021, aveva erroneamente ritenuto procedibile l’azione revocatoria promossa dai singoli creditori, fondando la propria decisione su un travisamento dei principi affermati dalla Suprema Corte con la pronuncia Cass. Sez. Un. n. 29420/2008. La Corte d’Appello di Napoli ha invece correttamente chiarito che, quando sopravviene il fallimento del debitore durante la pendenza di un’azione revocatoria ordinaria, “ricorre la legittimazione esclusiva della curatela appellante a proseguire nell’azione revocatoria originariamente promossa”, con conseguente improcedibilità della domanda proposta dagli originari attori. Tale principio trova il proprio fondamento nella considerazione che l’azione revocatoria ordinaria, pur non essendo propriamente un’azione esecutiva, “è naturalmente orientata a finalità esecutive” e, quando il debitore sia un imprenditore commerciale dichiarato fallito, “il pregiudizio che giustifica l’esercizio dell’azione revocatoria si riflette necessariamente sulla posizione dell’intera massa dei creditori”. Il subentro processuale ex art. 66 L.F. La Corte ha ribadito che il curatore, subentrando nell’azione revocatoria, “accetta la causa nello stato in cui si trova” ed esercita “un’azione che già esiste nella massa fallimentare; non quindi un’azione nuova, ma un’azione che si identifica con quella che lo stesso creditore ha esperito prima del fallimento”. Questo subentro comporta una modifica oggettiva limitata dei termini della causa, poiché “la domanda d’inopponibilità dell’atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l’azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti”. L’irrilevanza dell’ammissione al passivo Una delle questioni più significative affrontate dalla pronuncia riguarda la rilevanza dell’ammissione o meno al passivo fallimentare del credito degli originari attori in revocatoria. La Corte, in adesione al recente orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. I, ord. n. 6795/2023), ha chiarito che “la prosecuzione del giudizio in corso da parte della curatela, secondo la legittimazione concessa dall’art. 66 l.fall., comporta sul piano probatorio che il curatore costituitosi debba soltanto dimostrare il pregiudizio derivante dall’atto dispositivo, a prescindere dall’insinuazione al passivo fallimentare del credito inizialmente dedotto nel giudizio dall’attore originario”. Tale principio trova la propria ratio nella considerazione che il curatore “assume la stessa posizione dell’originario attore, in quanto l’azione revocatoria ordinaria, proposta ai sensi dell’art. 66 legge fall., non nasce col fallimento”. I profili processuali La tempestività della riassunzione La sentenza ha anche affrontato la questione della tempestività della riassunzione dopo l’interruzione per fallimento, chiarendo che “il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione è portata a conoscenza del curatore o delle parti processuali”, secondo quanto stabilito dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III, sent. n. 322/2024). I requisiti dell’azione revocatoria ordinaria Quanto ai presupposti sostanziali dell’azione, la Corte ha confermato che l’art. 2901 c.c. “accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione od aspettativa”, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. In particolare, “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria”, purché non si tratti di “un credito manifestamente pretestuoso”. Le implicazioni pratiche Per i curatori fallimentari La pronuncia conferma che i curatori fallimentari possono efficacemente subentrare nelle azioni revocatorie ordinarie pendenti, anche quando: Per i creditori I creditori che abbiano promosso azione revocatoria prima del fallimento del debitore devono essere consapevoli che il sopravvenuto fallimento determina: Per i terzi acquirenti I terzi che abbiano acquisito beni dal debitore successivamente dichiarato fallito devono considerare che l’eventuale subentro della curatela in azioni revocatorie pendenti non modifica i presupposti sostanziali dell’azione, ma estende gli effetti dell’eventuale pronuncia di inefficacia a favore di tutti i creditori concorrenti. Conclusioni La sentenza in commento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, offrendo ulteriori chiarimenti su aspetti di particolare rilevanza pratica. La par condicio creditorum che governa le procedure concorsuali impone che, una volta dichiarato il fallimento, le azioni conservative del patrimonio del debitore siano esercitate nell’interesse della collettività dei creditori, secondo le regole del concorso. L’affermazione della legittimazione esclusiva della curatela a proseguire l’azione revocatoria, indipendentemente dall’ammissione al passivo del credito degli originari attori, rappresenta un approdo ermeneutico coerente con i principi generali della procedura fallimentare e con le finalità conservative proprie dell’istituto revocatorio. La pronuncia costituisce quindi un utile punto di riferimento per la prassi, confermando principi consolidati e dirimendo questioni controverse che spesso si presentano nel rapporto tra procedimenti individuali e collettivi.

La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa: Uno Strumento in Crescente Affermazione nel Panorama delle Procedure di Risanamento

Premessa normativa e inquadramento sistematico La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC), introdotta dal D.L. 118/2021 e successivamente incorporata nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rappresenta una delle innovazioni più significative nel panorama delle procedure concorsuali italiane. Questo strumento, recentemente perfezionato dal D.Lgs. 136/2024, si configura come una procedura volontaria e stragiudiziale che consente all’imprenditore commerciale o agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di perseguire il risanamento dell’impresa attraverso la mediazione di un esperto negoziatore. La ratio legislativa sottesa alla CNC si inserisce nel più ampio processo di armonizzazione europea iniziato con la Direttiva (UE) 2019/1023 relativa ai quadri di ristrutturazione preventiva, che ha imposto agli Stati membri l’introduzione di meccanismi volti a favorire il salvataggio delle imprese in difficoltà prima che raggiungano lo stato di insolvenza. In questa prospettiva, la composizione negoziata si pone come strumento di prevenzione della crisi, operando in una fase precedente rispetto alle tradizionali procedure concorsuali. Architettura procedurale e caratteristiche distintive Dal punto di vista procedurale, la CNC presenta caratteristiche innovative che la distinguono nettamente dalle procedure concorsuali tradizionali. L’art. 12 del CCII stabilisce che la procedura si attiva su istanza volontaria dell’imprenditore attraverso la Piattaforma Nazionale di Composizione Negoziata, gestita da Unioncamere, configurandosi come un sistema interamente telematico che garantisce efficienza e tempestività nell’avvio del procedimento. Il fulcro della procedura risiede nella figura dell’esperto negoziatore, nominato dalla Camera di Commercio competente per territorio o, nel caso di imprese sopra soglia, dalla Commissione Regionale di cui all’art. 4, comma 3, del CCII. L’esperto, iscritto nell’apposito elenco nazionale e dotato di specifiche competenze tecniche, assume il ruolo di facilitatore delle trattative tra l’imprenditore e i creditori, mantenendo una posizione di terzietà e imparzialità che risulta fondamentale per il buon esito delle negoziazioni. Un aspetto particolarmente innovativo della CNC è rappresentato dalla possibilità di richiedere misure protettive e cautelari ai sensi dell’art. 6 del CCII. Tali misure, concesse dal tribunale competente con decreto motivato, consentono di sospendere temporaneamente le azioni esecutive e cautelari dei creditori, impedendo al contempo la revoca degli affidamenti bancari per il solo fatto dell’avvio della procedura. Questa protezione patrimoniale rappresenta un elemento cruciale per consentire all’impresa di operare in condizioni di stabilità durante le trattative. I vantaggi strategici della composizione negoziata La CNC presenta molteplici vantaggi strategici che ne spiegano il crescente successo presso il mondo imprenditoriale. In primo luogo, la natura stragiudiziale della procedura consente di evitare la pubblicità e lo stigma sociale tipici delle procedure concorsuali tradizionali, preservando la reputazione aziendale e i rapporti commerciali. L’imprenditore mantiene inoltre il pieno controllo della gestione aziendale, non sussistendo alcun fenomeno di spossessamento. Dal punto di vista temporale, la procedura presenta una durata contenuta di 180 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni, che consente di raggiungere rapidamente una soluzione della crisi senza i lunghi tempi tipici delle procedure giudiziali. I costi ridotti rispetto alle procedure concorsuali tradizionali rappresentano un ulteriore elemento di attrattività, particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese. La flessibilità costituisce forse il vantaggio più significativo della CNC. Lo strumento consente infatti di negoziare soluzioni personalizzate con i creditori, adattandosi alle specifiche esigenze dell’impresa e del mercato di riferimento. È inoltre possibile integrare la procedura con altri strumenti di composizione della crisi, configurando accordi complessi che combinano riscadenziamenti, stralci parziali e nuove forme di finanziamento. L’evidenza empirica del successo: analisi dei dati Unioncamere I dati emersi dall’Osservatorio semestrale di Unioncamere del giugno 2025 confermano in modo inequivocabile il crescente successo della composizione negoziata. Le 905 istanze presentate negli ultimi sei mesi (novembre 2024 – maggio 2025) rappresentano un incremento superiore al 120% rispetto al semestre precedente, portando il totale delle istanze presentate dal novembre 2021 a quasi 3.000 pratiche. Particolarmente significativo appare l’incremento del tasso di successo, che nel primo trimestre 2025 ha raggiunto il 22,5%, con 295 chiusure positive registrate a maggio 2025. Questo dato assume ancora maggiore rilevanza se confrontato con l’evoluzione temporale del fenomeno, evidenziando una progressiva maturazione dello strumento e un crescente livello di expertise degli operatori coinvolti. Il Report Annuale 2025 della Camera Arbitrale di Milano conferma questa tendenza positiva, evidenziando un incremento dell’87% delle istanze lombarde nel 2024 rispetto all’anno precedente. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di pratiche, rappresentando il 24% del totale nazionale, dato che riflette sia la densità imprenditoriale del territorio sia il livello di maturità degli operatori economici locali nell’utilizzo di strumenti innovativi di gestione della crisi. Degno di nota è il dato relativo al risanamento effettivo: nel solo 2024 sono state risanate 38 imprese lombarde, con la salvaguardia di 2.164 posti di lavoro. Questo risultato evidenzia l’efficacia sociale ed economica dello strumento, che si traduce in benefici concreti per il tessuto produttivo e occupazionale. Fattori critici di successo e target di riferimento L’analisi dei dati rivela interessanti correlazioni tra le caratteristiche delle imprese e il tasso di successo della procedura. Le aziende che concludono positivamente la CNC risultano significativamente più strutturate rispetto a quelle con esito negativo, sia in termini di numero di dipendenti (53,4 contro 27,5 in media) sia di attivo patrimoniale (33 milioni contro 9 milioni in media). Questo dato suggerisce che la composizione negoziata funziona meglio per imprese dotate di adeguati assetti organizzativi ai sensi degli artt. 2086 e 2475 c.c., che dispongono di sistemi di controllo di gestione e di reporting finanziario adeguati. Le micro e piccole imprese potrebbero essere penalizzate da una minore cultura finanziaria, dalla presenza di advisor meno specializzati e dalla difficoltà di accesso a strumenti di finanza strutturata. Un elemento cruciale per il successo della procedura è rappresentato dalla tempestività dell’intervento. I dati evidenziano che il 30,5% delle imprese in sofferenza dal mese precedente alla presentazione dell’istanza ottiene un esito favorevole, mentre tale percentuale scende drasticamente all’11,5% per le imprese in difficoltà economica da cinque anni. Questo dato conferma la natura preventiva dello strumento e l’importanza di attivare la procedura ai primi segnali di squilibrio, quando le possibilità di risanamento sono ancora concrete e ragionevoli. Il superamento del concordato preventivo e le prospettive

Al pre-commissario del concordato preventivo è dovuto il compenso pieno

Tempo di lettura: 2 minuti LA CORTE DI CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DEGLI AVVOCATI DELLO STUDIO TMC Importante pronuncia della Suprema Corte (n. 15790 del 6 giugno 2023), che pone ordine nelle incertezza applicative e nelle prassi difformi adottate nei vari tribunali, circa i criteri di liquidazione del compenso dovuto al “pre-commissario” del vecchio concordato preventivo “con riserva”. I giudici di legittimità, in accoglimento del ricorso dei pre-commissari di un concordato “con riserva”, ha confermato che la determinazione del compenso va sempre operata secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30. In assenza di precedenti pronunce negli esatti termini della questione sottoposta, la Corte ha ribadito che il “pre-commissario” – nominato ai sensi del l’art. 161 comma n. 6 della legge fallimentare ante riforma – non è un ausiliario della giustizia, ma un organo della procedura di concordato preventivo. La decisione riordina e alcuni principi pratici destinati a porsi come riferimento in materia: 1. ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l’art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare sempre riferimento all’attivo inventariato; 2. in caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase pre-concordataria, in assenza di redazione dell’inventario, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e in particolare, ai fini del passivo, dall’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti (eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171 legge fall.) e, ai fini dell’attivo, dall’ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dal commissario) – nonché, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP concernenti l’ultimo esercizio – oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell’impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, legge fall.), o infine dal piano concordatario, se già depositato dal debitore; 3. in tutti i casi di cessazione anticipata dell’incarico, prima che la procedura concordataria giunga a compimento, la determinazione del compenso al commissario giudiziale si effettua «tenuto conto dell’opera prestata», ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. n. 30 del 2012 (richiamato dall’art. 5, comma 5, D.M. cit.), secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell’opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime previste dall’art. 1, D.M. cit. (richiamate dallo stesso art. 5) e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall’art. 4, comma 1, D.M. cit.