Maltrattamenti in famiglia e violenza assistita: la Cassazione conferma la misura cautelare e ribadisce i confini del proprio sindacato

Quando le percosse in casa non sono “un momento d’ira”: il caso arrivato in Cassazione Una vicenda che purtroppo ricorre con frequenza nelle aule giudiziarie italiane torna all’attenzione della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, che con il provvedimento R.G.N. 16021/2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’applicazione di una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla violenza assistita dalla figlia minore. La decisione offre l’occasione per fare chiarezza su due profili distinti ma strettamente connessi: da un lato i confini, spesso poco compresi anche dagli addetti ai lavori, del controllo che la Cassazione può esercitare sui provvedimenti cautelari; dall’altro i requisiti che distinguono il reato di maltrattamenti da fattispecie meno gravi, e il rilievo autonomo che l’ordinamento riconosce oggi alla violenza assistita dai minori. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari di Cosenza aveva applicato a un uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia minore, unitamente all’allontanamento dalla casa familiare, ritenendolo gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti in famiglia. Alla persona offesa principale, la moglie, si affiancava la figlia minore, anch’essa vittima, secondo l’accusa, di violenza assistita: quella particolare forma di sofferenza che il minore subisce nell’assistere, pur senza essere fisicamente colpito, ad atti di violenza consumati tra le mura domestiche. Il Tribunale di Catanzaro, investito del riesame, aveva confermato integralmente la misura. Contro tale ordinanza l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, complesso e sfaccettato, con cui contestava sotto più profili la valutazione operata dai giudici di merito. I motivi del ricorso La difesa aveva innanzitutto messo in discussione l’attendibilità della persona offesa, sostenendo che le sue dichiarazioni fossero illogiche e prive di riscontri. L’uomo aveva ammesso un unico episodio significativo, quello relativo alle stampelle che la moglie utilizzava in quel periodo, riconducendolo però a uno scatto d’ira determinato dalla scoperta di una relazione extraconiugale della donna, e non a un disegno di sopraffazione. Quanto alla figlia, aveva riconosciuto soltanto di averle inflitto due o tre sculacciate, presentate come condotta episodica e non abituale. In secondo luogo, si contestava la stessa configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p., per l’assenza dei requisiti dell’abitualità della condotta e della volontà di sottoporre la vittima a un regime persecutorio: al più, secondo la difesa, la condotta verso la minore avrebbe dovuto essere derubricata nella meno grave fattispecie dell’art. 571 c.p., ossia l’abuso dei mezzi di correzione. Si negava, infine, la sussistenza dell’aggravante della violenza assistita, sostenendo che non vi fosse prova che gli episodi cui la bambina avrebbe assistito fossero stati tali da comprometterne lo sviluppo psicofisico, e si invocava l’assenza di pericolo di reiterazione, richiamando l’incensuratezza dell’indagato e la sua adesione a un percorso di recupero per autori di violenza. I limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari Prima di esaminare nel merito i singoli motivi, la Corte ha ritenuto opportuno ribadire un principio di carattere generale, decisivo per comprendere l’esito del giudizio. In materia di misure cautelari, la Cassazione non può riesaminare gli elementi materiali e fattuali della vicenda né rivalutare lo spessore degli indizi raccolti: il controllo di legittimità si arresta alla verifica della correttezza giuridica della qualificazione dei fatti e all’assenza di manifeste illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso per cassazione, dunque, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o un’illogicità evidente del ragionamento seguito dal giudice di merito, non quando mira, sotto le mentite spoglie di un vizio di motivazione, a ottenere una diversa lettura delle prove. Sul punto la sentenza richiama un orientamento risalente e consolidato, che muove da una pronuncia delle Sezioni Unite del 2000 e trova conferma in numerose decisioni successive delle sezioni semplici. Si tratta di un principio ormai stabilizzato nella giurisprudenza di legittimità, che non risulta oggetto di contrasti interpretativi: chi impugna un’ordinanza cautelare deve tenerne conto, perché contestazioni che si risolvano in una diversa valutazione del compendio indiziario sono destinate, come nel caso di specie, a essere dichiarate inammissibili. L’attendibilità della persona offesa e il presunto movente della gelosia Applicando questo principio, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull’attendibilità della vittima, osservando che il Tribunale del riesame aveva già operato una valutazione congrua e logica delle sue dichiarazioni, definite genuine, precise e coerenti. Né la scelta della donna di tornare a vivere con il marito dopo una prima separazione, né il fatto che la madre della vittima non avesse mai denunciato episodi di violenza risalenti al periodo in cui la famiglia viveva ancora in Ucraina, sono stati ritenuti elementi idonei a scalfire questa valutazione, trattandosi di circostanze estranee all’arco temporale della contestazione. Quanto all’episodio delle stampelle, la Corte ha chiarito un punto di rilievo pratico non scontato: il fatto che la condotta violenta sia stata determinata da un motivo di gelosia, anziché da un more strutturato intento persecutorio, non esclude affatto la rilevanza penale del fatto né la sua riconducibilità al quadro complessivo di maltrattamento. Abitualità della condotta e distinzione dall’abuso dei mezzi di correzione Quanto alla struttura del reato, la Cassazione ha ricordato che l’abitualità richiesta dall’art. 572 c.p. non presuppone un programma criminoso predefinito, essendo sufficiente la consapevolezza dell’autore di persistere in un’attività vessatoria già posta in essere. Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato reiterate vessazioni, minacce, insulti, limitazioni dell’autonomia personale attuate anche mediante il controllo del telefono e degli spostamenti, oltre a specifici episodi di violenza fisica: un quadro incompatibile con la tesi di un fatto isolato. Altrettanto netta è la risposta della Corte sulla richiesta di derubricazione nel reato di cui all’art. 571 c.p. La Cassazione ha ribadito, richiamando un precedente della Terza Sezione, che l’abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di strumenti educativi in sé leciti, e non è mai configurabile quando si tratti di violenza fisica e morale sistematica esercitata nei confronti del minore, anche se sorretta da un intento correttivo. La sculacciata occasionale e lo schema di sopraffazione reiterato appartengono, insomma, a mondi giuridici diversi. La violenza assistita come aggravante autonoma Un
Omicidio in famiglia e “legittima difesa”: quando la reazione supera il limite del consentito

La Cassazione torna sui confini della scriminante di cui all’art. 52 c.p., confermando l’ergastolo (poi rideterminato in appello) per il figlio che, aggredito nel sonno dalla madre, reagisce con trentaquattro coltellate Il caso portato all’attenzione della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione origina da una vicenda di violenza domestica dagli sviluppi drammatici. Nell’ottobre del 2022 un uomo, mentre dormiva in casa sotto l’effetto di tranquillanti regolarmente prescritti, veniva aggredito dalla madre, la quale in precedenza aveva chiuso a chiave in un’altra stanza la figlia disabile e si trovava, secondo quanto emerso nel processo, sotto l’effetto di cocaina. La donna colpiva il figlio alla testa con la punta di uno schiaccianoci e al torace con un coltello dalla lama di circa venti centimetri. Nel corso della colluttazione che ne seguiva, l’uomo riusciva a sottrarre l’arma alla madre e, invece di allontanarsi dall’abitazione e chiedere soccorso, la colpiva con trentaquattro fendenti che ne causavano la morte. La Corte di Assise di primo grado condannava l’imputato all’ergastolo per omicidio volontario aggravato ai sensi degli artt. 575 e 577, comma 1 n. 1, c.p. In sede di appello, la Corte di Assise territoriale riconosceva l’attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 c.p.), ritenendola equivalente all’aggravante contestata, e rideterminava la pena in ventiquattro anni di reclusione, respingendo però ogni altra doglianza difensiva, compresa quella relativa alla sussistenza della legittima difesa o, in subordine, dell’eccesso colposo. Contro questa decisione veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, di cui i primi due concentrati proprio sul mancato riconoscimento della scriminante e della sua forma colposa. Il cuore della questione: dove finisce la difesa e inizia la rappresaglia Il nodo centrale della pronuncia, identificabile con il numero di raccolta generale 27286/2026, riguarda l’ambito applicativo dell’art. 52 c.p. e il suo rapporto con l’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p. La difesa sosteneva che l’azione dell’imputato, sebbene sproporzionata nell’esito, fosse maturata in un contesto di autentico terrore per la propria incolumità, aggravato dalle condizioni psichiche e intellettive dell’uomo e dalla sequenza rapidissima dei fatti. La Corte richiama un principio consolidato, secondo cui l’accertamento della scriminante reale o putativa e dell’eccesso colposo va condotto con un giudizio formulato ex ante, calato nelle circostanze concrete del fatto, e rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, chiamato a valutare non solo l’episodio in sé ma anche gli antecedenti fattuali rilevanti (Sez. 5, n. 34342/2024, Rv. 286931; conforme Sez. 4, n. 24084/2018, Rv. 273401). Questo margine di valutazione caso per caso, tuttavia, non intacca un limite strutturale della scriminante: la legittima difesa presuppone che l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale, tale da rendere la reazione necessitata e priva di alternative. La Cassazione richiama sul punto un precedente che ha escluso l’esimente nel caso di chi avesse colpito l’aggressore in una zona vitale pur potendo allontanarsi ed evitare lo scontro (Sez. 1, n. 51262/2017, Rv. 272080). Applicando questi criteri al caso di specie, i giudici di legittimità ritengono corretta la valutazione di merito: una volta che l’imputato era riuscito a sottrarre il coltello alla madre, il pericolo attuale era cessato. Da quel momento, egli avrebbe potuto allontanarsi e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine; la scelta di infliggere trentaquattro colpi si colloca, secondo la Corte, ben oltre il momento in cui la minaccia si era oggettivamente esaurita, travalicando ogni misura di proporzione anche nella sola prospettiva putativa del pericolo. L’eccesso colposo: un istituto che presuppone la scriminante, non la sostituisce Analogo destino subisce il motivo relativo all’eccesso colposo di legittima difesa. La sentenza ribadisce che tale figura, disciplinata dall’art. 55 c.p., non può essere invocata quando mancano in radice i presupposti della scriminante principale, e in particolare quando difetta la necessità di neutralizzare un pericolo ancora attuale mediante una reazione proporzionata (Sez. 5, n. 19065/2019, dep. 2020, Rv. 279344). A supporto di questa lettura, la Corte richiama un precedente relativo a un caso per certi versi analogo, in cui l’imputato aveva colpito ripetutamente con un machete l’aggressore che gli aveva sferrato un solo pugno: anche in quel caso l’eccesso colposo era stato escluso, poiché una reazione differita, ripetuta e sproporzionata rispetto a un’aggressione ormai esaurita non è assimilabile alla fattispecie che richiede un errore colposo sui limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa (Sez. 1, n. 41552/2023, Rv. 285373). Il messaggio che se ne trae è netto: la reiterazione dei colpi oltre la cessazione del pericolo trasforma la reazione difensiva in un’azione ulteriore, non più riconducibile né alla scriminante piena né alla sua forma attenuata. Il vizio di mente e il trattamento sanzionatorio: un parziale accoglimento Diversa sorte hanno avuto altri motivi del ricorso. Il terzo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto come omicidio preterintenzionale, è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il quarto motivo, riguardante il vizio parziale di mente ai sensi dell’art. 89 c.p., è stato respinto poiché la sentenza di appello aveva già condotto uno scrutinio completo dei profili patologici della personalità dell’imputato, escludendo, sulla base di indicatori medico-legali, che il deficit cognitivo diagnosticato incidesse sulla capacità di controllare le proprie azioni. Diverso l’esito per il quinto e il sesto motivo, relativi rispettivamente al diniego delle attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Cassazione ha ritenuto illogica la valutazione dei giudici di appello, fondata su precedenti penali risalenti a oltre quattro anni prima del fatto e su una lettura svalutativa della confessione dell’imputato, senza che si tenesse in adeguato conto lo stato emotivo determinato dall’aggressione subita. Richiamando un principio secondo cui le condizioni emotive eccezionali, pur non escludendo l’imputabilità, possono rilevare ai fini delle attenuanti generiche (Sez. 1, n. 27115/2024, Rv. 286606), la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze, con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Perugia, mentre nel resto il ricorso è stato rigettato. Le implicazioni pratiche La pronuncia n. 27286/2026 offre un’occasione utile per fissare, anche a beneficio di chi si trova ad affrontare situazioni di aggressione in ambito domestico, i confini reali della legittima difesa: la scriminante non
Liste d’attesa “gonfiate” per dirottare i pazienti verso la clinica privata: è concussione

La Cassazione conferma: raccontare ai pazienti tempi di attesa catastrofici e non veritieri per indurli a curarsi a pagamento presso una struttura privata collegata al medico integra il reato di concussione, non la più lieve induzione indebita Un dirigente medico, responsabile di una divisione di ortopedia presso un ospedale pubblico, era al tempo stesso amministratore e socio di fatto di una clinica privata. Secondo l’accusa, nell’arco di un quinquennio egli avrebbe rappresentato ai propri pazienti — persone bisognose di interventi chirurgici anche urgenti — tempi di attesa lunghissimi e difficoltà logistiche insuperabili per l’esecuzione dell’intervento presso la struttura pubblica, adducendo ostacoli capziosi o comunque non corrispondenti al vero. Lo scopo, ricostruito dai giudici di merito, era indurre i pazienti a trasferirsi presso la clinica privata, dove venivano operati dietro pagamento di somme di denaro versate nelle mani dello stesso medico. Il procedimento, particolarmente complesso, ha coinvolto più imputati e un numero elevato di persone offese, con imputazioni che spaziavano dalla concussione all’associazione a delinquere, dal falso al peculato, sino alle false attestazioni previste dalla normativa sul pubblico impiego. Il Tribunale di Napoli, all’esito del giudizio di primo grado, aveva condannato il medico principale a nove anni di reclusione, ritenendo sussistenti plurimi episodi di concussione avvinti dal vincolo della continuazione, oltre ai reati satellite di falso e peculato. La Corte di appello di Napoli, pur riducendo la pena e dichiarando prescritti alcuni reati minori, aveva sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio quanto ai delitti di concussione. Avverso la sentenza d’appello sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione: quello del medico principale, condannato per plurimi episodi di concussione, e quello di un secondo sanitario, chiamato a rispondere quale concorrente in un singolo episodio per aver fatto da tramite tra una paziente e il collega. La questione giuridica: concussione o semplice informazione? Il cuore della difesa del ricorrente principale poggiava su un argomento tanto semplice quanto insidioso: se le criticità del reparto pubblico erano reali — liste d’attesa oggettivamente lunghe, carenza di anestesisti, ritardi nella fornitura di dispositivi medici — allora comunicarle ai pazienti non poteva costituire abuso, ma solo doverosa informazione. Di qui la richiesta di riqualificare i fatti, quantomeno, come induzione indebita a dare o promettere utilità, reato meno grave della concussione perché fondato su una persuasione che “non costringe ma convince”, secondo la nota formula coniata dalle Sezioni Unite nella sentenza Maldera del 2014. La Cassazione ha respinto questa prospettazione, ricostruendo con precisione la linea di confine tra le due fattispecie. L’articolo 317 del codice penale, nel testo vigente all’epoca dei fatti, puniva la concussione come abuso costrittivo del pubblico agente, realizzato mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, che determina nella vittima una grave limitazione della libertà di autodeterminazione: di fronte all’alternativa tra subire un danno ingiusto o evitarlo con una dazione indebita, il privato non ricava alcun vantaggio personale dalla propria acquiescenza. L’articolo 319-quater, introdotto dalla legge 190 del 2012, disciplina invece l’induzione indebita, in cui la pressione psicologica è più tenue e il privato, pur subendo una qualche forma di persuasione o suggestione, persegue comunque un proprio tornaconto personale, tanto da giustificare una sanzione anche a suo carico. Il ragionamento della Corte La Suprema Corte ha richiamato il criterio, elaborato dalle Sezioni Unite, del bilanciamento tra i beni giuridici in gioco: quello minacciato dalla condotta del pubblico agente e quello effettivamente compromesso dalla scelta del privato. Nel caso di pazienti bisognosi di interventi chirurgici anche delicati, la prospettazione di un’attesa indefinita, enfatizzata e strumentalizzata rispetto alla reale situazione organizzativa, incide su un bene di rango così elevato — la salute, talvolta la stessa incolumità — da annullare qualunque margine di libera scelta. Non è dunque il paziente a ricavare un vantaggio indebito dal pagamento, ma è costretto a scegliere tra il pagamento stesso e il rischio per la propria salute: una dinamica che la Cassazione ha ricondotto senza esitazioni al paradigma della concussione, richiamando precedenti analoghi in materia di reparti di cardiochirurgia e di interruzioni di gravidanza. Decisiva, secondo i giudici di legittimità, è stata la ricostruzione fattuale operata nei due gradi di merito: l’imputato non si sarebbe limitato a segnalare oggettive criticità, ma avrebbe scientemente enfatizzato e strumentalizzato fattori di disagio che, in realtà, non erano tali da paralizzare l’attività del reparto né da giustificare l’attesa “catastrofica” prospettata ai pazienti. Al contempo, il medico avrebbe taciuto ai propri assistiti il potere, di cui effettivamente disponeva quale responsabile della divisione, di incidere sulla determinazione delle liste di priorità chirurgica. Questa combinazione — mistificazione dei tempi reali e occultamento del proprio potere discrezionale — ha integrato, secondo la Corte, un abuso della qualità e dei poteri idoneo a coartare la libertà di autodeterminazione dei pazienti, la maggior parte dei quali anziani, fragili o gravati da patologie concomitanti. La sentenza offre altresì importanti puntualizzazioni su questioni processuali sollevate dalla difesa: l’omessa o tardiva iscrizione nel registro degli indagati non determina, secondo l’orientamento consolidato richiamato anche dalle Sezioni Unite, l’inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell’iscrizione stessa, ma può eventualmente rilevare solo sul piano disciplinare o penale a carico del pubblico ministero negligente. Allo stesso modo, il deposito di una richiesta di proroga delle indagini preliminari oltre l’orario di apertura al pubblico degli uffici, ma comunque entro il termine di decadenza, non produce alcuna nullità, attenendo la relativa disciplina esclusivamente all’istituto della decadenza e non a quello della validità dell’atto. L’esito e la posizione del secondo imputato Quanto al ricorrente principale, la Cassazione ha rigettato la quasi totalità dei motivi, confermando la qualificazione dei fatti come concussione. Ha tuttavia rilevato d’ufficio, come consentito dagli articoli 129 e 609 del codice di procedura penale, l’intervenuta prescrizione di alcuni episodi più risalenti nel tempo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tali capi e disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, reso necessario dal fatto che il reato posto a base del calcolo della continuazione era stato nel frattempo dichiarato prescritto. Diversa e più favorevole la sorte del
Dar da mangiare ai gatti randagi non fa di te un “custode”

la Cassazione traccia il confine della responsabilità penale Una sentenza della Cassazione penale chiarisce i limiti della responsabilità di chi accudisce le colonie feline urbane, distinguendo tra l’illecito amministrativo legato alle ordinanze comunali e il reato di getto pericoloso di cose previsto dall’art. 674 c.p. La pianificazione patrimoniale moderna richiede un approccio sistematico che vada oltre la semplice proprietà diretta dei beni, abbracciando invece strategie di controllo strategico e protezione strutturale. Attraverso l’analisi di cinque aspettiIl Tribunale territoriale aveva assolto la donna dalla contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 c.p.), ritenendo che il fatto costituisse un mero illecito amministrativo, ma l’aveva condannata per il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), sul presupposto che le deiezioni dei felini, ormai stanziali nel giardino di una vicina, avessero arrecato un’offesa alla quiete e al benessere della persona offesa. La condanna, seppur limitata a un’ammenda di 200 euro, comportava anche il risarcimento del danno in favore della parte civile e il pagamento di quasi duemila euro per le spese di costituzione. Contro questa pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La Corte, con la decisione in commento (R.G.N. 11228/2026), ha accolto il ricorso limitatamente al capo relativo all’art. 674 c.p., annullando la condanna senza rinvio, e ha dichiarato inammissibile il resto dell’impugnazione. fondamentali spesso sottovalutati, emergerà come la gestione professionale del patrimonio familiare richieda competenze multidisciplinari e una visione d’insieme che sappia anticipare e gestire i rischi futuri. La questione sull’ordinanza sindacale e l’art. 650 c.p. Il primo motivo di ricorso riguardava la formula assolutoria adottata dal Tribunale per il capo relativo alla violazione dell’ordinanza comunale. La ricorrente lamentava che l’assoluzione fosse stata pronunciata “perché il fatto non costituisce reato”, anziché con la formula più ampiamente liberatoria “perché il fatto non sussiste”, sostenendo l’illegittimità dell’ordinanza sindacale posta a fondamento dell’imputazione. La Corte ha innanzitutto ricordato che l’imputato conserva un interesse concreto a impugnare anche una sentenza di proscioglimento, quando la formula adottata dal giudice di merito sia meno favorevole di quella richiesta, atteso che le formule di proscioglimento per questioni di fatto (come “il fatto non sussiste”) escludono ogni rilevanza della vicenda anche in sede civile o amministrativa, diversamente da quelle per questioni di diritto. Nel caso di specie, peraltro, la Cassazione ha rilevato che la formula corretta, alla luce della motivazione del Tribunale, sarebbe stata “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, trattandosi di un’ipotesi di sussidiarietà dell’art. 650 c.p. rispetto alla sanzione amministrativa già prevista dall’ordinanza. Ciò nondimeno, il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la ricorrente si era limitata a richiamare in modo generico alcuni precedenti della giurisprudenza amministrativa in materia di ordinanze sindacali, senza confrontarsi puntualmente con il contenuto specifico del provvedimento impugnato, che la Corte ha ritenuto tutt’altro che irragionevole, poiché faceva espressamente salva la possibilità di nutrire le colonie feline nei luoghi privati o in punti pubblici autorizzati, purché con immediata pulizia del luogo. Il reato di getto pericoloso di cose e le “molestie olfattive” Il cuore della decisione riguarda invece il secondo motivo di ricorso, relativo alla condanna per l’art. 674 c.p., norma che incrimina, tra l’altro, la condotta di chi getta o versa, in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a molestare le persone. Si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurabilità non serve un danno effettivo, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a offendere, imbrattare o molestare, anche sotto forma di “molestie olfattive” derivanti da esalazioni maleodoranti riconducibili ad animali detenuti in condizioni di sporcizia. La Corte ha individuato due autonomi vizi nella sentenza impugnata. Il primo attiene alla cosiddetta “ambientazione” tassativa della condotta: il getto o il versamento devono avvenire in luogo pubblico oppure in luogo privato ma di comune o altrui uso, non già in un luogo privato tout court. Nel caso di specie, l’istruttoria aveva accertato che le deiezioni si erano formate non sulla pubblica via, come contestato nell’imputazione, bensì nel giardino privato della persona offesa, luogo rispetto al quale non risultava alcuna facoltà d’uso spettante a soggetti terzi. Difettando quindi un elemento costitutivo tipico del reato, la Cassazione ha potuto rilevarlo d’ufficio, con conseguente annullamento senza rinvio. La posizione di garanzia e i limiti della responsabilità omissiva Il secondo, e più rilevante, profilo riguarda la qualificazione della condotta come omissiva impropria, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., che equipara il non impedire un evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire al cagionarlo attivamente. Il Tribunale aveva ritenuto che la donna, accudendo volontariamente i gatti, avesse assunto una posizione di garanzia consistente nell’obbligo di controllarli e custodirli, così da prevenire danni a terzi. La Cassazione ha smentito questa ricostruzione, distinguendo nettamente il caso dai precedenti richiamati dal Tribunale, tutti riferiti ad attività economico-produttive o alla custodia di animali domestici pericolosi come i cani. Una colonia felina, per definizione normativa e per caratteristiche etologiche, è composta da gatti che vivono in libertà: chi si occupa volontariamente del loro nutrimento, in assenza di qualsiasi rapporto di detenzione anche solo materiale e di fatto, non assume alcuna posizione di garanzia rilevante ai fini dell’art. 40 cpv. c.p. Non essendo inoltre i felini randagi qualificabili come animali pericolosi ai sensi dell’art. 672 c.p., la giurisprudenza formatasi sui cani non è a essi estensibile. In altre parole, chi nutre i gatti liberi non ne diventa “detentore” e non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze delle loro condotte spontanee, pena un’inaccettabile responsabilità oggettiva mascherata da colpa. Implicazioni pratiche La decisione offre indicazioni utili sia per i cittadini che si dedicano volontariamente alla cura delle colonie feline, sia per le amministrazioni comunali chiamate a disciplinare la materia. Sul piano penale, l’attività di foraggiamento di gatti randagi, di per sé, non genera responsabilità per le conseguenze imprevedibili del comportamento animale, salvo che sussista un effettivo rapporto di detenzione, anche di fatto, dell’animale. Resta invece pienamente legittimo il potere dei Comuni di disciplinare, tramite ordinanza, le modalità di somministrazione di cibo, imponendo cautele
Estorsione in famiglia: la sola violenza verbale non esclude la causa di non punibilità

La Cassazione torna sui rapporti tra reati contro il patrimonio commessi tra congiunti e clausola di ostatività dell’art. 649 c.p. a vicenda trae origine da un procedimento a carico di un minorenne, accusato di essersi reso responsabile, nei confronti della madre convivente, di reiterate richieste di denaro accompagnate da aggressioni verbali e, in alcuni episodi, da condotte di violenza fisica. Il quadro complessivo, ricostruito nel corso del giudizio di merito, restituiva l’immagine di un rapporto fortemente squilibrato: insulti, minacce, pretese ingiustificate e manifestazioni di disprezzo avevano condotto la donna a uno stato di sofferenza tale da indurla a sporgere denuncia. Il primo grado e l’appello Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Napoli, all’esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità del minore sia per il delitto di estorsione consumata sia per quello di maltrattamenti in famiglia. La Corte di appello, Sezione minorenni, investita del gravame, aveva parzialmente riformato la decisione: pur confermando l’affermazione di responsabilità, aveva riqualificato la condotta estorsiva da consumata a tentata, ritenendo che le dazioni di denaro effettuate dalla vittima non fossero collegabili, nei singoli episodi, alle aggressioni verbali subite. Su tali basi la pena era stata rideterminata in due anni e due mesi di reclusione. I motivi del ricorso per cassazione Il difensore del minore ha proposto ricorso articolando tre motivi. Il primo denunciava la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen. per i reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti conviventi, sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di verificare se le richieste di denaro non andate a buon fine fossero state accompagnate da violenza fisica, unica circostanza idonea a escludere l’operatività della causa di non punibilità. Il secondo motivo contestava la configurabilità del delitto di maltrattamenti, lamentando un salto logico ingiustificato tra il quadro di sofferenza descritto dalla persona offesa e la qualificazione giuridica della condotta come abituale maltrattamento in senso tecnico. Il terzo motivo, infine, censurava il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione dell’aumento di pena per la continuazione, ritenuti fondati su motivazione stereotipata. Il ragionamento della Sesta Sezione penale La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25579/2026, ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo. La motivazione della Corte di appello sulla sussistenza dei maltrattamenti in famiglia è stata giudicata puntuale e priva di vizi logici, avendo correttamente escluso che le condotte del ricorrente potessero essere ricondotte a una mera conflittualità paritaria tra le parti, in presenza invece di un rapporto strutturalmente squilibrato a danno del genitore. Diverso l’esito riservato al primo motivo, accolto dalla Corte. Il punto centrale della decisione riguarda l’ambito applicativo dell’art. 649 cod. pen., che prevede, per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti conviventi, la non punibilità del fatto ovvero, nei casi meno gravi, la procedibilità a querela di parte. Il terzo comma della disposizione esclude questo trattamento di favore quando il fatto sia stato commesso con violenza alla persona, clausola di ostatività che, secondo un consolidato orientamento richiamato nella sentenza, si applica anche ai delitti tentati. La Corte di appello aveva escluso l’operatività della causa di non punibilità richiamando genericamente tale principio, senza tuttavia individuare in quali specifici episodi la richiesta di denaro fosse stata accompagnata da violenza fisica, anziché da sole aggressioni verbali. Il vizio motivazionale risultava aggravato dal fatto che l’unico episodio in cui la violenza fisica era stata effettivamente allegata dalla persona offesa – quello in cui il minore avrebbe stretto le mani al collo della madre per ottenere cento euro – era oggetto di un distinto procedimento penale ed era stato espressamente escluso dal compendio probatorio esaminato in questo giudizio. Il principio di diritto affermato La sentenza ribadisce un principio già presente nella giurisprudenza di legittimità: la minaccia o la mera violenza psicologica non fanno venir meno l’applicabilità della causa di non punibilità e della procedibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi tra prossimi congiunti, poiché la clausola negativa dell’art. 649, terzo comma, cod. pen. opera soltanto quando il fatto sia stato commesso con violenza fisica. Nella motivazione la Corte richiama, in questo senso, i propri precedenti Sez. 2, n. 32354/2013 (Rv. 255982-01) e Sez. 2, n. 22930/2023 (Rv. 284533-01), come riportati testualmente nel provvedimento; chi intenda utilizzarli in altre sedi farà bene a verificarne il testo integrale sulle banche dati ufficiali, secondo la numerazione Rv. indicata. Su queste basi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello, Sezione minorenni di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame che dovrà accertare, episodio per episodio, se le richieste di denaro rimaste inevase siano state accompagnate da violenza fisica o soltanto da pressione verbale, restando assorbito il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Implicazioni pratiche La pronuncia offre un criterio operativo di rilievo non solo per la materia minorile, ma per tutti i procedimenti in cui vengano in rilievo condotte estorsive o comunque contro il patrimonio realizzate all’interno di un nucleo familiare convivente. Per la difesa, il dato pratico è che la causa di non punibilità o la procedibilità a querela non possono essere escluse sulla base di una valutazione complessiva e indifferenziata della vicenda, ma richiedono l’accertamento puntuale, episodio per episodio, della natura fisica o meramente verbale della coartazione esercitata. Per l’accusa e per le parti offese, la sentenza segnala l’importanza di allegare e documentare con precisione, per ciascun fatto contestato, le modalità concrete con cui la violenza si è manifestata, poiché è proprio questa qualificazione a incidere sul regime di procedibilità e sull’eventuale non punibilità del fatto.Chi si trovi coinvolto, a qualunque titolo, in vicende di conflittualità familiare che assumano rilevanza penale può trovare utile un confronto con il nostro studio per valutare come questi principi si applichino al caso concreto.
Il saluto romano in Consiglio comunale: la Cassazione conferma la condanna

Quando un gesto politico diventa reato: il caso arrivato in Cassazione Con la sentenza recante numero di raccolta generale 25461/2026, depositata il 7 luglio 2026, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di uno dei temi più delicati del diritto penale italiano: il confine tra libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Costituzione, e il divieto costituzionale di riorganizzazione del disciolto partito fascista, sancito dalla XII disposizione transitoria e finale della Carta e attuato dalla cosiddetta legge Scelba (legge n. 645/1952). La vicenda muove da una seduta del Consiglio comunale di Verona, tenutasi il 26 luglio 2018, nel corso della quale un consigliere comunale, all’ingresso dell’aula, compiva per due volte il cosiddetto “saluto romano”, in un clima già acceso per la discussione di una mozione relativa ai temi della natalità e dell’aborto. Il gesto, contestato da alcune attiviste presenti tra il pubblico e da consiglieri di opposta area politica, veniva ribadito dallo stesso autore nell’immediatezza dei fatti e, nei giorni successivi, commentato sarcasticamente sul suo profilo social con l’aggiunta di una citazione mussoliniana. Il Tribunale di Verona, in primo grado, pur accertando il fatto materiale, aveva assolto l’imputato ritenendo insussistente il pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista richiesto dalla norma incriminatrice, valorizzando la circostanza che il gesto fosse stato compiuto davanti a un pubblico di per sé non incline ad aderire a quell’ideologia. La Corte di appello di Venezia, in riforma della decisione assolutoria, condannava invece l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 250 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, tra cui associazioni impegnate nella memoria della Resistenza e della deportazione. Il quadro normativo: la differenza tra pericolo concreto e pericolo astratto Per comprendere la decisione occorre chiarire la distinzione, tutt’altro che scontata, tra due fattispecie che spesso vengono confuse nel dibattito pubblico. L’art. 5 della legge n. 645/1952 punisce le manifestazioni esteriori proprie del disciolto partito fascista quando siano concretamente idonee a favorirne la riorganizzazione: si tratta, in altri termini, di un reato di pericolo concreto, per la cui integrazione è necessario che il giudice verifichi, caso per caso, se il gesto compiuto fosse realmente in grado di creare un rischio di rinascita di un’organizzazione antidemocratica. Diversa è la fattispecie di cui all’art. 2 del d.l. n. 122/1993, convertito nella legge n. 205/1993 (oggi confluita nell’art. 604-bis cod. pen.), che punisce invece, a titolo di pericolo presunto o astratto, la manifestazione propria delle organizzazioni che diffondono idee fondate sull’odio razziale, etnico o religioso, senza richiedere una verifica in concreto dell’attitudine offensiva del gesto. La Cassazione, nella sentenza in commento, richiama i principi già fissati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 16153/2024, secondo cui il cosiddetto saluto romano, compiuto nel corso di una pubblica riunione, integra il reato di cui all’art. 5 della legge Scelba quando le circostanze del caso concreto ne dimostrino l’idoneità a creare il pericolo di riorganizzazione del partito fascista, potendo altresì integrare, in presenza di determinati presupposti, anche il diverso reato di pericolo presunto previsto dalla normativa antidiscriminatoria. Le Sezioni Unite avevano inoltre precisato che l’identificazione tra il gesto e il richiamo al disciolto partito fascista è di per sé sufficiente a integrare l’elemento oggettivo del reato, richiedendosi però, in aggiunta, la sussistenza di elementi fattuali concreti idonei a dare corpo al pericolo di emulazione: il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l’immediata ricollegabilità del gesto al partito fascista, il numero delle persone presenti. La decisione della Cassazione: il contesto istituzionale come aggravante del pericolo Applicando questi criteri al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse correttamente valorizzato una serie di elementi che, nel loro complesso, dimostravano la sussistenza del pericolo concreto richiesto dalla norma. Anzitutto il contesto in cui il gesto era stato compiuto: non un luogo neutro, ma l’aula di un Consiglio comunale, durante una seduta istituzionale dedicata a un tema di per sé controverso, e a opera di un rappresentante politico investito di una carica pubblica. In secondo luogo, la reiterazione del gesto e la sua rivendicazione, avvenuta sia nell’immediatezza, quando l’interessato aveva paragonato ironicamente il proprio saluto a quello con il pugno chiuso, sia successivamente, tramite un commento sui social corredato da una citazione del regime fascista. La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla presunta assenza di pubblicità del gesto, osservando che la scelta di compierlo proprio all’interno dell’aula consiliare, anziché all’esterno dove pure l’imputato era stato provocato, dimostrava la volontà di darne massima diffusione, confermata peraltro dalla vasta eco mediatica effettivamente generata dalla vicenda. Quanto all’elemento soggettivo, la Cassazione ha ribadito che il reato richiede il dolo generico, inteso come piena consapevolezza di compiere un gesto evocativo dell’ideologia fascista, senza che sia necessaria una specifica finalità di ricostituire il partito. Anche i motivi relativi alla valutazione delle prove testimoniali, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla liquidazione del danno morale in favore delle parti civili sono stati giudicati infondati, poiché la sentenza di appello aveva fornito, su ciascun punto, una motivazione logica e non contraddittoria, insindacabile in sede di legittimità secondo il principio, già affermato dalle Sezioni Unite nel 1997 con la sentenza Dessimone, per cui il controllo della Cassazione sulla motivazione non può tradursi in una rilettura del merito. Implicazioni pratiche per amministratori pubblici e professionisti La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo non solo per chi ricopre cariche elettive, ma più in generale per chiunque si trovi a esprimersi pubblicamente su temi politicamente sensibili. Il messaggio della Corte è chiaro: il contesto istituzionale in cui un gesto viene compiuto non attenua, ma può anzi aggravare la sua rilevanza penale, proprio perché amplifica la capacità del gesto di raggiungere un pubblico ampio e di produrre un effetto di assuefazione o normalizzazione di ideologie che l’ordinamento costituzionale ha inteso bandire. Per gli amministratori locali, la sentenza è un monito sulla necessità di misurare con particolare attenzione le proprie condotte simboliche nell’esercizio delle funzioni pubbliche, poiché la sede istituzionale non offre alcuna immunità,
Bancarotta fraudolenta per distrazione: basta l’assenza di una delibera assembleare a provare il dolo?

La Cassazione conferma: il dolo generico non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza Un imprenditore, amministratore per circa due anni di una società immobiliare, si è trovato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale dopo che la società da lui gestita era stata dichiarata fallita. Secondo l’accusa, nel periodo in cui ricopriva la carica aveva distratto risorse finanziarie della società per oltre un milione di euro, destinando parte di quelle somme a favore di altre società nelle quali vantava un interesse personale e diretto. Il Tribunale lo aveva condannato a tre anni di reclusione e a una multa di 1.600 euro; la Corte d’appello aveva confermato integralmente la sentenza. L’imputato ha allora proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: a suo dire, i giudici di merito non avevano dimostrato la sussistenza del dolo, essendosi limitati ad accertare una diminuzione oggettiva del patrimonio sociale senza indagare i cosiddetti “indici di fraudolenza”, cioè quegli elementi che rivelano la consapevole volontà di distogliere i beni sociali dalla loro funzione di garanzia. La questione giuridica: dolo generico o dolo specifico? Il cuore del ricorso riguardava l’elemento soggettivo del reato. La difesa sosteneva che le operazioni contestate, pur avendo oggettivamente impoverito la società, non fossero necessariamente frutto di una scelta consapevolmente diretta a danneggiare i creditori: potevano essere, al più, il risultato di una gestione imprudente. A sostegno di questa tesi venivano richiamate circostanze quali la regolare tenuta dei libri contabili, la conoscenza da parte dei soci della causale dei prelievi e il fatto che alcune delle operazioni contestate avessero comunque generato crediti verso terzi, rientrando nell’oggetto sociale di un’impresa immobiliare. Il quadro normativo La fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale è disciplinata dagli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942 (la cosiddetta legge fallimentare, applicabile ratione temporis ai fatti in esame). La norma punisce l’amministratore che distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi in tutto o in parte i beni sociali, in danno dei creditori. Si tratta di un reato che tutela l’integrità del patrimonio dell’impresa quale garanzia generica delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi: in altri termini, ogni atto che sottragga risorse alla loro funzione di garanzia, senza un effettivo interesse economico per la società, integra la condotta distrattiva sanzionata dalla legge. La decisione della Corte La Cassazione, quinta sezione penale, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia raccolta al numero generale 22474 del 2016: l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non occorre che l’agente sia consapevole dello stato di insolvenza dell’impresa, né che persegua lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori. È sufficiente, ha ribadito la Corte, la consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Applicando questo principio al caso concreto, i giudici di legittimità hanno osservato che le sentenze di merito avevano già dato conto, con motivazione congrua e priva di vizi logici, della natura distrattiva delle operazioni contestate. In particolare, la Corte ha valorizzato una serie di anomalie ritenute decisive: l’assenza di qualunque delibera assembleare che autorizzasse gli “acconti compensi amministratori” prelevati dall’imputato, non essendo sufficiente che i soci fossero semplicemente informati della causale dei prelievi; il pagamento integrale di somme pattuite ancor prima della stipula dei relativi contratti preliminari; e, soprattutto, la circostanza che le risorse fossero state sistematicamente indirizzate verso altre società nelle quali l’amministratore vantava un interesse personale, senza che a tali versamenti corrispondesse un reale ritorno economico per la società amministrata. Il principio affermato La pronuncia conferma dunque che la prova del dolo nella bancarotta fraudolenta distrattiva non richiede la dimostrazione di un intento specifico di danneggiare i creditori, né la consapevolezza dello stato di dissesto. È sufficiente che l’amministratore abbia agito con la consapevolezza di destinare i beni sociali a finalità estranee alla loro funzione di garanzia. La regolare tenuta della contabilità, richiamata dalla difesa come indice di buona fede, non è di per sé idonea a escludere il dolo, quando le operazioni registrate rivelino comunque, nella loro sostanza, un travaso di risorse verso soggetti collegati all’amministratore senza reale corrispettivo per la società. Implicazioni pratiche Per gli amministratori di società, in particolare di quelle che operano attraverso gruppi di imprese o partecipazioni incrociate, la decisione offre un’indicazione operativa precisa: ogni prelievo o trasferimento di risorse verso altre società collegate deve trovare fondamento in una delibera assembleare formale e in un’effettiva contropartita economica per la società che se ne priva. La sola conoscenza informale da parte dei soci, così come la correttezza formale delle scritture contabili, non è sufficiente a mettere al riparo l’amministratore da un’imputazione per distrazione, qualora l’operazione, nella sua sostanza economica, si riveli priva di reale interesse per la società amministrata. Per i creditori sociali e per i curatori fallimentari, la pronuncia conferma un percorso probatorio ormai collaudato: la ricostruzione degli “indici di fraudolenza” può fondarsi legittimamente sull’assenza di delibere autorizzative, sulla tempistica anomala dei pagamenti e sul collegamento personale tra l’amministratore e i beneficiari delle somme distratte. Conclusione La sentenza si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite nel 2016 e ne conferma la piena vigenza applicativa: nella bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo generico si accerta attraverso indici oggettivi di anomalia gestionale, senza che sia necessario provare un proposito specifico di danno ai creditori. Chi amministra società, specie in contesti di gruppo o di interessi incrociati, deve tenerne conto nella gestione quotidiana delle operazioni infragruppo. Il nostro studio è a disposizione per un approfondimento personalizzato su questioni di responsabilità degli amministratori e di diritto della crisi d’impresa.
Abusi edilizi in zona sismica: la Cassazione chiude la porta alla sanatoria postuma e ribadisce l’obbligo di demolire

Due pronunce della Terza Sezione Penale fissano principi rigorosi su sanatoria sismica e ordine di demolizione, anche a tutela del proprietario non responsabile dell’abuso Le due decisioni che qui si commentano nascono da casi analoghi nella loro struttura, per quanto distinti nei dettagli fattuali, e restituiscono un quadro coerente sui limiti della sanatoria delle opere abusive e sulla forza dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale. Nel primo caso (provvedimento raccolta generale n. 23744/2026), una persona si era vista respingere dal tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, la domanda di revoca o sospensione di un ordine di demolizione disposto con sentenza divenuta irrevocabile anni prima. La difesa sosteneva che il giudice non avrebbe dovuto considerare la richiedente priva di legittimazione a richiedere un permesso in sanatoria, e che comunque sussisterebbe il requisito della cosiddetta doppia conformità, necessario per ottenere la regolarizzazione dell’opera. Nel secondo caso (provvedimento raccolta generale n. 23741/2026), più persone, succedute nella titolarità di un immobile rispetto al soggetto originariamente condannato, avevano chiesto la revoca di un ordine di demolizione risalente al 1991 e divenuto irrevocabile nel 1994. I motivi di ricorso erano molteplici: si contestava la natura dell’ordine di demolizione, ritenuto dalla difesa una misura sostanzialmente punitiva e quindi soggetta a prescrizione; si invocava la tutela del diritto all’abitazione e il principio di proporzionalità, alla luce della lunga inerzia nell’esecuzione e delle condizioni di vulnerabilità dei nuclei familiari coinvolti; si contestava infine la valutazione di illegittimità di alcuni provvedimenti di condono che, secondo i ricorrenti, avrebbero legittimato l’opera. In entrambi i casi la Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, cogliendo l’occasione per ricostruire in modo sistematico la disciplina della sanatoria edilizia in area sismica e la natura dell’ordine demolitorio penale. La sanatoria sismica: un istituto che non esiste Il primo principio affermato riguarda la cosiddetta sanatoria sismica postuma. La Corte ha ribadito che il sistema delineato dagli artt. 94 e seguenti del d.P.R. n. 380 del 2001 non prevede, e non ammette, il rilascio di un’autorizzazione sismica in sanatoria su istanza del privato per opere già eseguite. Questo vale indipendentemente dal fatto che l’abuso sia stato accertato dagli uffici amministrativi, dalla polizia giudiziaria, o emerga da un’autodenuncia dell’interessato. La ragione di fondo è che il controllo sismico preventivo, disciplinato dagli artt. 94 e 98 del medesimo decreto, risponde a un’esigenza di vigilanza assidua sul rischio sismico che si configura come principio fondamentale in materia di governo del territorio. Un controllo concepito come preventivo non può essere sostituito, a posteriori, da una verifica di conformità successiva alla realizzazione dell’opera. Da questo principio discende una conseguenza pratica rilevante: il requisito della doppia conformità, necessario per ottenere il permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001 (la conformità dell’opera sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione, sia a quella vigente al momento della domanda di regolarizzazione) deve ritenersi insussistente quando l’opera sia stata realizzata senza la preventiva autorizzazione sismica. La Cassazione ha inoltre chiarito che questo principio si estende non solo alle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, per le quali i reati edilizi non sono in alcun modo sanabili, ma più in generale a tutte le opere realizzate in violazione della disciplina edilizia, intesa come l’insieme delle norme tecniche e dei regolamenti che condizionano il rilascio del titolo abilitativo. L’ordine di demolizione come atto dovuto Il secondo nucleo di principi, sviluppato soprattutto nella seconda pronuncia, riguarda la natura dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale a seguito di condanna per reati edilizi. La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato: si tratta di una misura amministrativa a contenuto ripristinatorio, e non di una pena. Questa qualificazione non è solo teorica, ma produce effetti concreti significativi. In primo luogo, non trattandosi di sanzione penale, l’ordine di demolizione non è soggetto a prescrizione e non rientra nelle garanzie dell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dedicato al principio di legalità della pena. La Corte richiama in proposito anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha confermato la natura non punitiva dell’ordine demolitorio, escludendo che la sua esecuzione comporti violazione del diritto a un giusto processo o del diritto di proprietà. In secondo luogo, e qui si tocca un punto di particolare interesse pratico, l’ordine di demolizione produce i suoi effetti nei confronti di chiunque sia o diventi proprietario del bene, indipendentemente dall’essere stato o meno l’autore dell’abuso edilizio. La giurisprudenza richiamata nella pronuncia è netta: il proprietario non responsabile dell’abuso non ha un interesse giuridicamente protetto a opporsi all’esecuzione dell’ordine di ripristino. Se l’abuso è avvenuto senza la sua volontà, egli può solo trarre vantaggio dal ripristino della legalità; se invece l’abuso è avvenuto con il suo concorso, l’aver evitato il procedimento penale non gli consente di arricchirsi del frutto di un illecito accertato. Resta naturalmente impregiudicata, sul piano civile, la possibilità per il proprietario estraneo all’abuso di far valere la responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti del proprio dante causa. Il test di proporzionalità nella fase esecutiva Particolarmente significativa è la parte della motivazione dedicata al bilanciamento tra l’esecuzione dell’ordine di demolizione e la tutela del diritto all’abitazione, riconosciuto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione e dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte chiarisce che questo diritto non ha carattere assoluto e deve essere contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, quali l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente. Il giudice dell’esecuzione, richiamando la giurisprudenza convenzionale formatasi sui casi Ivanova e Cherkezov contro Bulgaria e Kaminskas contro Lituania, è chiamato a valutare alcuni indicatori specifici: se l’esecuzione incida effettivamente su un immobile adibito ad abituale residenza, e non semplicemente sul diritto di proprietà; il grado di consapevolezza dell’interessato circa l’illiceità dell’intervento edilizio; il tempo trascorso tra l’accertamento del reato e l’attivazione della procedura esecutiva, che deve essere stato sufficiente a consentire di tentare la legalizzazione dell’immobile o la ricerca di soluzioni abitative alternative; le condizioni personali dell’interessato, quali età, salute e reddito, che tuttavia non
Il silenzio che diventa minaccia: quando non rispondere sui social costa la scriminante della provocazione

Quando tacere equivale a offendere: la Cassazione riconosce rilievo penale al silenzio digitale Una vicenda di cronaca rimasta a lungo sotto i riflettori mediatici è all’origine della pronuncia che la Cassazione penale ha depositato il 20 maggio 2026. Una bambina era scomparsa da un piccolo centro siciliano in tenerissima età, e da quel momento le indagini si erano susseguite per anni senza individuare responsabili, alimentando un interesse pubblico mai sopito. A distanza di circa due decenni, la riapertura delle indagini, sollecitata anche da un appello pubblico di un’autorità religiosa, riportava la vicenda al centro dell’attenzione mediatica, riaccendendo sospetti su due persone già coinvolte nelle indagini originarie e mai condannate. In questo contesto, un giornalista pubblicava su un noto social network un commento critico verso quella che definiva una “tortura mediatica” nei confronti delle due donne, chiudendo il proprio intervento con un’espressione ambigua: l’auspicio che ci si fermasse, “prima che qualcuno si faccia del male”. Il legale che da anni assisteva la madre della bambina scomparsa replicava al post, a distanza di pochi minuti, con due messaggi scritti in cui chiedeva pubblicamente al giornalista di chiarire il significato di quella frase, leggendola come un possibile riferimento minaccioso nei confronti della propria assistita e di chi, come lei, continuava a sollecitare accertamenti. Il giornalista non rispondeva. Al silenzio seguiva, poco dopo, una diretta sullo stesso social network nella quale l’avvocato, riferendosi proprio a quella mancata risposta, pronunciava espressioni pesanti, accostando il comportamento del giornalista a una logica di intimidazione di tipo mafioso. Da quelle dichiarazioni nasceva una querela per diffamazione, sfociata in una condanna sia in primo grado, davanti al Tribunale di Marsala, sia in appello, davanti alla Corte d’appello di Palermo, quest’ultima limitatasi a sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria. La difesa del legale condannato ricorreva allora in Cassazione, invocando la causa di non punibilità della provocazione prevista dall’art. 599 del codice penale. La questione giuridica: il silenzio può costituire “fatto ingiusto”? Il nodo posto al giudizio della Suprema Corte riguardava un profilo tutt’altro che scontato: può il silenzio – cioè un comportamento omissivo, l’assenza di una risposta – integrare quel “fatto ingiusto altrui” che, ai sensi dell’art. 599 c.p., se determina uno stato d’ira immediatamente seguito dalla condotta diffamatoria, esclude la punibilità di chi offende? La norma, occorre ricordarlo, prevede che non sia punibile chi commette il fatto diffamatorio nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. Si tratta di una scriminante che richiede un nesso di immediatezza cronologica tra la provocazione subita e la reazione offensiva, oltre alla effettiva ingiustizia – oggettiva o anche solo erroneamente ma ragionevolmente percepita come tale – del comportamento altrui. Fino a questa pronuncia, la giurisprudenza si era misurata soprattutto con condotte commissive: parole, gesti, comportamenti attivi capaci di provocare la reazione di chi si sente offeso. La sentenza in commento sposta l’attenzione su un terreno diverso, quello dell’omissione comunicativa nel contesto, oggi pervasivo, del confronto pubblico sui social network. Il ragionamento della Corte: il silenzio come frustrazione di un’aspettativa qualificata La Cassazione accoglie il ricorso, richiamando un principio già affermato in passato in una fattispecie distante per epoca e contesto – riguardava il silenzio mantenuto da dirigenti bancari di fronte a solleciti e diffide in un contenzioso in atto – ma evidentemente capace di adattarsi anche alla diffamazione: il fatto ingiusto, ai fini dell’art. 599 c.p., può consistere anche in un comportamento omissivo, “ove si concreti nella frustrazione di un’aspettativa che la coscienza etica della collettività riconosce degna di considerazione, in quanto attiene al normale svolgimento dei rapporti sociali”. In altri termini, non ogni silenzio rileva. Diventa giuridicamente significativo il silenzio che tradisce un’aspettativa di risposta socialmente fondata: nel caso esaminato, un avvocato aveva pubblicamente e ripetutamente chiesto chiarimenti su un’espressione che riteneva allusiva e potenzialmente minacciosa verso la propria assistita, in un dibattito che si svolgeva alla luce del sole, sotto gli occhi di un pubblico vasto e attento alla vicenda. Il mancato riscontro, in questo scenario, può assumere il significato di una implicita conferma del sospetto, alimentando lo stato d’ira di chi aveva interrogato senza ottenere risposta. La Corte censura, su questo punto, la sentenza d’appello, che si era concentrata sulla sola interpretazione letterale del messaggio originario del giornalista, senza considerare l’intero contesto comunicativo e, soprattutto, senza confrontarsi con il significato del silenzio successivo alle richieste di chiarimento. Una motivazione ritenuta manifestamente illogica proprio perché trascurava un elemento – il mancato riscontro pubblico – che la difesa aveva posto al centro della propria strategia. Il secondo principio: la provocazione putativa La pronuncia offre un secondo, importante chiarimento, distinguendo nettamente la scriminante dell’art. 599 c.p. dalla circostanza attenuante della provocazione prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale. Quest’ultima opera solo se il fatto ingiusto altrui sussiste oggettivamente. La causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p., invece, può rilevare anche a livello putativo, ai sensi dell’art. 59, quarto comma, c.p.: è sufficiente, cioè, che l’agente abbia maturato una opinione erronea ma ragionevole, non pretestuosa, circa l’ingiustizia del comportamento altrui. Applicato al caso di specie, questo significa che, anche qualora il silenzio del giornalista fosse stato in realtà dettato dalla sola volontà di evitare ulteriore esposizione mediatica delle persone già sospettate – e non da un intento minatorio – la scriminante potrebbe comunque operare, se la diversa interpretazione dell’avvocato, alla luce del contesto comunicativo complessivo, risultasse plausibile e non artificiosa. Implicazioni pratiche: la responsabilità comunicativa sui social network La decisione assume un rilievo che va ben oltre il caso specifico, perché individua un principio applicabile a un fenomeno ormai quotidiano: lo scambio pubblico di accuse, richieste di chiarimento e repliche sui social network. Chi partecipa a un dibattito pubblico online e viene pubblicamente interrogato su un’espressione ambigua o potenzialmente offensiva non può semplicemente ignorare la richiesta senza che questo comportamento assuma un significato agli occhi degli osservatori e, eventualmente, del giudice. Per i professionisti e per chiunque gestisca una comunicazione pubblica – giornalisti, opinionisti, ma anche imprese e amministratori che si confrontano con
Cure miracolose per la sclerosi multipla e truffa: la Cassazione annulla l’assoluzione e afferma il diritto al risarcimento

Somministrare farmaci senza evidenza scientifica promettendo la guarigione integra gli estremi del reato di truffa aggravata: lo stabilisce la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597/2026 La storia da cui prende le mosse la pronuncia della Corte di Cassazione è tanto drammatica quanto tristemente ricorrente: un gruppo di pazienti affetti da sclerosi multipla, una malattia cronica e invalidante per la quale la medicina ufficiale non offre ancora una guarigione definitiva, venivano avvicinati e persuasi a sottoporsi a un cosiddetto “protocollo farmacologico” alternativo, del tutto privo di qualsiasi riconoscimento scientifico. Il protocollo veniva presentato come un rimedio innovativo sviluppato da esperti operanti a Terni, propagandato attraverso siti Internet liberamente consultabili e corroborato da promesse di guarigione, regressione della malattia o, quanto meno, di miglioramenti decisivi e duraturi della sintomatologia, assicurati addirittura in soli sette giorni di terapia. I farmaci somministrati erano confezionati con modalità del tutto inusuali, in parte ricevuti dall’estero e non riconosciuti nel territorio nazionale; nessuno dei principi attivi veniva comunicato ai pazienti. Il trattamento aveva un costo di circa duemila euro. Il Tribunale di Terni, con sentenza dell’11 novembre 2022, condannava gli imputati per i reati di associazione a delinquere e truffa aggravata, riconoscendo altresì il diritto delle persone offese al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in solido tra tutti i responsabili. La ricostruzione del primo giudice era analitica e puntuale: aveva dettagliatamente descritto gli artifici e i raggiri posti in essere da ciascun imputato nel ruolo rivestito all’interno della compagine, aveva acquisito consulenze tecniche da cui emergeva l’impossibilità di riconoscere qualsivoglia valenza scientifica al protocollo, aveva valorizzato le deposizioni dei pazienti e dei loro familiari, comprese quelle che descrivevano gravi effetti collaterali invalidanti subiti a seguito dell’assunzione dei farmaci. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 9 luglio 2025, ribaltava integralmente quella pronuncia, assolvendo tutti gli imputati perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili. Il ragionamento della Corte di merito si fondava, in sostanza, sulla considerazione che il procedimento penale non sarebbe la sede adatta per giudicare degli aspetti scientifici della cura e che, comunque, sarebbe stato nella libera determinazione dei malati scegliere terapie alternative a quelle ufficiali. Valorizzava inoltre il fatto che uno degli imputati fosse lui stesso affetto da sclerosi multipla e avesse sperimentato il protocollo su se stesso, e ipotizzava persino la possibilità di un effetto placebo di grande rilievo. Quanto all’associazione a delinquere, la Corte di Appello ometteva qualsiasi motivazione specifica, limitandosi a ricavarne l’insussistenza dalla ritenuta inesistenza dei reati fine. Le persone offese, costituite parti civili, impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. La motivazione rafforzata: un obbligo che il giudice di appello non può eludere Il primo e più robusto pilastro argomentativo della sentenza n. 19597/2026 riguarda la cosiddetta “motivazione rafforzata”, istituto elaborato nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità per porre un argine alla riforma in appello delle sentenze di condanna. La Seconda Sezione richiama un costante orientamento delle Sezioni Unite: il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado non può limitarsi a contrapporre la propria valutazione a quella del primo giudice, ma ha l’obbligo di confrontarsi analiticamente con gli argomenti della sentenza impugnata, spiegandone le ragioni di incompletezza o incoerenza (Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino). Con specifico riferimento alla riforma assolutoria, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che il giudice di appello, pur non essendo obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei testimoni, deve offrire una motivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della conclusione difforme adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Troise). Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia aveva violato clamorosamente questo obbligo sotto molteplici profili. Non aveva speso alcuna motivazione sull’associazione a delinquere. Non aveva replicato agli argomenti puntuali e articolati con cui il Tribunale aveva ricostruito gli artifici e i raggiri. Non aveva considerato le anomale modalità di confezionamento dei farmaci. Non aveva valutato le deposizioni testimoniali richiamate nei ricorsi, né i dati emersi dall’istruzione dibattimentale. Aveva invece sostituito a tutto ciò un ragionamento apodittico, privo di qualsiasi supporto scientifico, sulla libertà di scelta terapeutica dei pazienti e sulla possibilità di un effetto placebo, ignorando le consulenze tecniche che avevano escluso ogni valenza scientifica al protocollo e le prove dei danni effettivamente patiti. Promettere guarigioni illusorie: quando scatta la truffa aggravata Il secondo profilo esaminato dalla sentenza attiene alla qualificazione giuridica delle condotte sotto il profilo dell’art. 640 del codice penale. La Cassazione richiama e conferma un orientamento ormai consolidato, già espresso in precedenti pronunce della Sezione, che hanno affrontato casi analoghi di terapie alternative prive di base scientifica somministrate a pazienti in condizioni di fragilità. Il principio di fondo è il seguente: integra il reato di truffa aggravata la condotta di chi, approfittando della particolare debolezza psicologica di persone affette da patologie gravi, le induce a sottoporsi, dietro pagamento, a metodologie di cura alternative a quelle tradizionali, rassicurandole circa l’utilità della terapia e suscitando speranze illusorie, in assenza di qualsiasi evidenza scientifica di guarigioni o miglioramenti. La condotta penalmente rilevante non è la semplice proposta di una cura alternativa nella personale convinzione della sua efficacia: ciò che la legge penale sanziona è l’azione induttiva esercitata su persone vulnerabili per sfruttarne la disperazione e orientarne le scelte con false promesse. Nel caso della sclerosi multipla, la Cassazione non ha difficoltà a riconoscere la sussistenza degli artifici e dei raggiri: i pazienti venivano avvicinati con promesse di guarigione o di notevoli miglioramenti, attraverso un protocollo presentato come scientificamente fondato, mai approvato dall’AIFA, privo di brevetto, privo di qualsiasi riconoscimento delle autorità sanitarie competenti. Il fatto che uno degli imputati fosse lui stesso malato e avesse seguito il protocollo non esclude in alcun modo il carattere raggiratore della condotta: la buona fede soggettiva dell’agente non neutralizza l’idoneità ingannatoria delle false promesse nei confronti di persone in condizioni di grave vulnerabilità. Il dispositivo: annullamento con rinvio al giudice