Cyberbullismo e Istigazione al Suicidio: Il Quadro Giuridico Italiano tra Tutela dei Minori e Prevenzione

Analisi della normativa vigente e delle implicazioni penali nel rapporto tra bullismo digitale e comportamenti autolesivi negli adolescenti Il fenomeno del cyberbullismo rappresenta oggi una delle sfide più complesse per il diritto penale contemporaneo, particolarmente quando si interseca con il drammatico tema del suicidio giovanile. L’art. 580 del Codice Penale, che disciplina l’istigazione o aiuto al suicidio, assume infatti una rilevanza cruciale nell’era digitale, dove le dinamiche persecutorie online possono raggiungere intensità e pervasività prima impensabili. La Legge n. 71 del 29 maggio 2017 ha fornito la prima definizione normativa italiana di cyberbullismo, descrivendolo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”. Questa definizione evidenzia come il legislatore abbia voluto abbracciare un ampio spettro di condotte, riconoscendo la natura multiforme del fenomeno digitale. Il cyberbullismo presenta caratteristiche distintive rispetto al bullismo tradizionale che ne amplificano drammaticamente l’impatto psicologico. L’apparente anonimato dell’aggressore, unito all’assenza di limiti spazio-temporali propria del mondo digitale, crea una condizione di persecuzione continua che investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal persecutore. Questa pervasività, combinata con la rapidità di diffusione dei contenuti online, accresce esponenzialmente le potenzialità offensive dell’azione denigratoria. Gli effetti psicologici documentati dalle ricerche scientifiche sono allarmanti: le vittime di cyberbullismo sperimentano frequentemente umiliazione, paura, senso di impotenza, depressione e, nei casi più gravi, sviluppano ideazioni suicidiarie con una prevalenza significativamente superiore rispetto alle vittime di bullismo tradizionale. Le statistiche indicano che gli adolescenti vittime di bullismo presentano una probabilità da una volta e mezzo a tre volte maggiore di tentare il suicidio, rendendo evidente il collegamento causale tra questi fenomeni. Dal punto di vista penalistico, l’articolo 580 del Codice Penale punisce “chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”. La norma presenta però una peculiarità fondamentale: costituisce condizione di punibilità che il suicidio avvenga effettivamente, con pena della reclusione da cinque a dodici anni, oppure che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima, con pena della reclusione da uno a cinque anni. La Corte di Cassazione ha chiarito che non può configurarsi il reato ex art. 580 c.p. se manca un tentativo di suicidio o lesioni gravi o gravissime, come evidenziato nel caso relativo al “Blue Whale Challenge”. Questo principio giurisprudenziale stabilisce che l’istigazione, anche se accolta dalla vittima, non è punibile se non seguita da un tentativo con lesioni gravi o gravissime, o dal suicidio consumato. Tale interpretazione, pur garantendo il rispetto del principio di tipicità, solleva interrogativi sulla capacità del sistema penale di intervenire tempestivamente in situazioni di grave rischio. La normativa italiana prevede un sistema articolato di tutele preventive. I minori ultraquattordicenni, o i loro genitori, possono richiedere al Garante per la protezione dei dati personali l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti illeciti online. Inoltre, è stata introdotta la procedura di ammonimento del Questore per il minore ultraquattordicenne responsabile di atti di cyberbullismo, misura che mira a rendere il giovane consapevole del disvalore del proprio comportamento prima che si arrivi alla denuncia o querela. Il ruolo delle istituzioni scolastiche risulta centrale nelle strategie di prevenzione. Il Ministero dell’Istruzione ha adottato specifiche linee di orientamento che prevedono la formazione del personale scolastico, la nomina di referenti specializzati in ogni istituto e la promozione dell’educazione digitale come elemento trasversale alle discipline curricolari. Questi interventi si inseriscono in una logica di prevenzione primaria che riconosce nell’ambiente scolastico il luogo privilegiato per l’educazione alla cittadinanza digitale. Sebbene non esista una fattispecie penale specifica per il cyberbullismo, le condotte riconducibili a questo fenomeno sono perseguibili attraverso numerosi reati già previsti dal Codice Penale: percosse (art. 581 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), minacce (art. 612 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.), accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), fino ai più gravi reati di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.). La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha fornito importanti orientamenti sul delicato equilibrio tra diritto alla vita e diritto all’autodeterminazione. Nel caso Pretty c. Regno Unito del 2002, la Corte ha stabilito che l’articolo 2 della Convenzione non può essere interpretato nel senso di conferire un diritto a morire, riconoscendo agli Stati un margine di apprezzamento nella regolamentazione dell’aiuto al suicidio per proteggere le persone vulnerabili. Le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti sono molteplici. I genitori devono acquisire consapevolezza sui rischi del mondo digitale e sulle modalità di riconoscimento dei segnali di allarme. Gli educatori necessitano di formazione specifica per identificare situazioni di cyberbullismo e attivare i canali di intervento appropriati. I professionisti legali devono conoscere le diverse opzioni procedurali disponibili, dalla richiesta di oscuramento dei contenuti all’ammonimento del Questore, fino all’eventuale azione penale. La Polizia Postale e delle Comunicazioni svolge un ruolo cruciale nel supportare scuole ed enti locali nelle attività informative e nel contrasto specifico all’istigazione al suicidio tramite la rete, beneficiando di finanziamenti dedicati per queste attività di prevenzione. Il dibattito dottrinale sulla necessità di introdurre il cyberbullismo come reato penale autonomo rimane aperto. Da un lato, la creazione esplicita di una fattispecie specifica rafforzerebbe la posizione delle vittime e avrebbe un significativo effetto educativo e sensibilizzante. Dall’altro, gli elementi essenziali del cyberbullismo sono già disciplinati e punibili attraverso i reati esistenti, con la giurisprudenza che ha fondato numerose condanne su queste fattispecie consolidate. Le questioni critiche emergenti riguardano principalmente l’ampiezza del reato di istigazione al suicidio, configurato come reato “a forma libera” che potrebbe prestarsi ad applicazioni eccessivamente estese, punendo condotte irrilevanti o non determinanti per l’evento suicidario. La riflessione contemporanea si interroga inoltre sulla necessità di condannare penalmente chi agevola il suicida quando il suicidio stesso non costituisce reato nell’ordinamento italiano. La prevenzione efficace richiede un approccio integrato che coinvolga l’identificazione precoce del rischio da parte di genitori, medici, insegnanti e amici, attraverso l’attenzione ai cambiamenti comportamentali, all’isolamento sociale

Diffamazione sui Social Media: la Cassazione Chiarisce i Confini del Reato nell’Era Digitale

La Suprema Corte stabilisce quando si configura il reato per contenuti offensivi pubblicati su TikTok e altre piattaforme Con una recente sentenza del 5 giugno 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulla configurazione del reato di diffamazione quando le espressioni offensive vengono pubblicate sui social media, in particolare su piattaforme come TikTok. Il Caso e la Questione Giuridica Il caso oggetto della decisione riguardava la pubblicazione di video su TikTok contenenti espressioni gravemente offensive nei confronti di una persona. La questione centrale sottoposta all’attenzione della Suprema Corte era se, per configurarsi il reato di diffamazione attraverso i social media, fosse necessaria la presenza fisica della persona offesa al momento della registrazione del contenuto offensivo. La difesa sosteneva infatti che, non essendo la persona offesa presente fisicamente durante la registrazione del video, non potesse configurarsi il reato di diffamazione, ma al massimo quello di ingiuria. Tuttavia, come noto, il reato di ingiuria è stato depenalizzato nel 2016. I Principi Stabiliti dalla Cassazione La Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente alcuni aspetti fondamentali della diffamazione nell’era digitale. Secondo i giudici di legittimità, la differenza tra ingiuria e diffamazione non risiede tanto nella modalità di comunicazione quanto nella presenza o assenza del destinatario delle espressioni offensive. Mentre l’ingiuria prevedeva la comunicazione diretta all’offeso, nella diffamazione l’elemento caratterizzante è proprio l’assenza del destinatario al momento della comunicazione offensiva, che invece viene rivolta a terze persone. Questo principio assume particolare rilevanza nel contesto dei moderni sistemi tecnologici e dei social media. La Suprema Corte ha inoltre precisato che occorre distinguere tra diverse tipologie di comunicazione digitale. Nel caso di trasmissioni “in diretta” (come le dirette Instagram o Facebook Live), la situazione è equiparabile alla presenza fisica, poiché si realizza una comunicazione sincrona tra offensore e offeso. La Rivoluzione Digitale: Quando il Social Media Costituisce Diffamazione Il punto più significativo della sentenza riguarda i contenuti pubblicati sui social media come video preregistrati su TikTok, Instagram Reels, YouTube e simili. La Cassazione ha stabilito che in questi casi si configura sempre il reato di diffamazione, indipendentemente dal fatto che la persona offesa abbia assistito o meno alla fase di registrazione. Il ragionamento della Corte è cristallino: quando un video contenente espressioni offensive viene pubblicato su una piattaforma social, esso diventa immediatamente accessibile a un numero potenzialmente illimitato di persone. La persona offesa, non avendo partecipato alla registrazione né essendo presente al momento della pubblicazione, resta estranea alla comunicazione offensiva, che invece raggiunge direttamente i terzi. Questa interpretazione elimina qualsiasi possibilità per gli autori di contenuti offensivi di invocare la presunta presenza “virtuale” della persona offesa per sfuggire alle proprie responsabilità penali. Le Implicazioni Pratiche per Cittadini e Imprese La sentenza ha importanti ricadute pratiche per tutti coloro che utilizzano i social media, sia come privati cittadini che come rappresentanti di aziende e professionisti. Per i privati cittadini, la decisione rappresenta un chiaro monito: pubblicare contenuti offensivi sui social media espone automaticamente al rischio di una denuncia per diffamazione, indipendentemente dalle modalità di registrazione del contenuto. Non è più possibile invocare l’assenza della persona offesa durante la creazione del video per evitare le conseguenze penali. Per le aziende e i professionisti, la sentenza sottolinea l’importanza di implementare rigorose policy per la gestione dei contenuti sui social media aziendali. I responsabili della comunicazione digitale devono essere pienamente consapevoli che ogni pubblicazione può avere conseguenze penali dirette, rendendo essenziale l’adozione di protocolli di controllo preventivo dei contenuti. Per gli influencer e i content creator, la decisione impone una riflessione approfondita sui contenuti pubblicati. La facilità di diffusione e il potenziale di viralità dei social media moltiplicano esponenzialmente i rischi legali associati a dichiarazioni imprudenti o offensive. Il Nuovo Equilibrio tra Libertà di Espressione e Tutela della Dignità La sentenza della Cassazione rappresenta un importante tassello nell’evoluzione del diritto penale nell’era digitale. Da un lato, conferma la piena applicabilità dei principi tradizionali del reato di diffamazione anche nel contesto delle nuove tecnologie. Dall’altro, fornisce criteri chiari per distinguere le diverse fattispecie nell’ambito della comunicazione digitale. Questa evoluzione giurisprudenziale testimonia la capacità del sistema giuridico italiano di adattarsi alle sfide poste dall’innovazione tecnologica, garantendo al contempo la tutela dei diritti fondamentali della persona e il mantenimento di un equilibrio tra libertà di espressione e protezione della dignità individuale. Conseguenze Processuali e Risarcimento Danni Dal punto di vista processuale, la sentenza conferma che le vittime di diffamazione tramite social media possono ottenere non solo la condanna penale dell’autore delle offese, ma anche il risarcimento dei danni subiti. La Corte ha infatti condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e ha disposto la liquidazione del danno da parte del giudice civile. Questo aspetto assume particolare rilevanza considerando che i contenuti pubblicati sui social media possono raggiungere migliaia o milioni di persone, amplificando enormemente il danno reputazionale subito dalla vittima e, di conseguenza, l’entità del risarcimento dovuto. Conclusioni e Raccomandazioni La sentenza della Cassazione segna un punto di svolta nella giurisprudenza in materia di diffamazione digitale, fornendo principi chiari e facilmente applicabili. Per tutti gli utilizzatori dei social media, la regola è semplice ma inderogabile: ogni contenuto pubblicato deve rispettare la dignità altrui, indipendentemente dalle modalità di creazione e pubblicazione. La decisione invita inoltre a una maggiore responsabilizzazione nell’utilizzo degli strumenti digitali, ricordando che la facilità di pubblicazione non elimina le conseguenze giuridiche delle proprie azioni online. Hai subito diffamazione sui social media o hai bisogno di consulenza per tutelare la tua reputazione digitale? Il nostro studio legale è specializzato nel diritto dell’informatica e nella tutela dei diritti della personalità nell’era digitale. Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri come proteggere al meglio i tuoi interessi online.

Revenge Porn: Tutela Legale e Strategie di Difesa nel Diritto Italiano

La diffusione illecita di immagini private costituisce reato penale: analisi normativa, conseguenze giuridiche e strumenti di protezione per le vittime La diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti, comunemente definita “revenge porn”, rappresenta una delle forme più insidiose di violenza digitale della nostra epoca. Questo fenomeno, disciplinato dall’art. 612-ter del Codice Penale introdotto con la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. “Codice Rosso”), colpisce milioni di persone in Italia, causando devastanti conseguenze psicologiche e sociali. Inquadramento Giuridico del Reato L’art. 612-ter c.p. punisce chiunque “diffonde, pubblica o cede immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata”. La norma prevede una pena edittale da 1 a 6 anni di reclusione e una multa da 5.000 a 15.000 euro, configurandosi come reato a querela di parte con termine di sei mesi dalla conoscenza del fatto. Il legislatore ha previsto un sistema di circostanze aggravanti particolarmente severo. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, attraverso strumenti informatici o telematici, oppure in danno di soggetti vulnerabili come donne in stato di gravidanza o persone in condizioni di inferiorità psico-fisica. La procedibilità d’ufficio è prevista nei casi più gravi, quali vittime in condizioni di infermità fisica o psichica, donne gravide, o quando sussiste connessione con altri delitti perseguibili d’ufficio. Significativamente, la remissione della querela è ammessa esclusivamente in sede processuale, garantendo un controllo giudiziario sulla volontà della vittima. Strumenti di Tutela e Azioni Immediate Le vittime dispongono di un articolato sistema di tutele, sia penali che amministrative. L’azione primaria consiste nella presentazione tempestiva della querela, corredata da documentazione probatoria dettagliata comprensiva di screenshot, messaggi e link ai contenuti diffusi illecitamente. Parallelamente, assume rilevanza strategica la segnalazione al Garante per la Privacy ex art. 144-bis del Codice Privacy e art. 33-bis del regolamento n. 1/2019. Tale strumento, accessibile anche ai minori, consente al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, notificando alle piattaforme coinvolte per contrastare immediatamente la diffusione. Le vittime possono inoltre richiedere direttamente ai gestori delle piattaforme online la rimozione immediata dei contenuti illeciti, procedendo con ingiunzione giudiziaria in caso di mancata collaborazione. Questa strategia multilivello massimizza l’efficacia dell’intervento di tutela. Profili Risarcitori e Danno La configurazione del revenge porn come reato consente alla vittima di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno. La giurisprudenza riconosce diverse tipologie di danno risarcibile: il danno morale per la sofferenza emotiva e psicologica, il danno biologico per le conseguenze sulla salute psico-fisica, il danno esistenziale per la compromissione delle relazioni personali e della reputazione, e il danno materiale per le perdite economiche dirette. La quantificazione del danno viene personalizzata dal giudice considerando l’entità della diffusione, la durata dell’esposizione mediatica, le conseguenze sulla vita privata e professionale della vittima, nonché l’impatto psicologico documentato attraverso certificazioni medico-psicologiche. Dimensione Sociologica del Fenomeno I dati emersi dalla ricerca campionaria condotta su 2.000 utenti internet italiani evidenziano l’allarmante diffusione del fenomeno: il 4% degli italiani risulta vittima di revenge porn, con una stima di almeno 2 milioni di persone coinvolte. L’età media ponderata delle vittime si attesta sui 27 anni, con una prevalenza femminile del 70%. Preoccupante appare la scarsa consapevolezza normativa: il 17% della popolazione è erroneamente convinta che non costituisca reato in Italia, percentuale che sale al 35% tra le vittime stesse. Solo il 50% delle vittime presenta denuncia, principalmente per vergogna, tentativo di mediazione diretta con il responsabile, o timore che la vicenda diventi di dominio pubblico. Strategie di Prevenzione e Tutela Proattiva La prevenzione rappresenta la prima linea di difesa contro il revenge porn. È fondamentale sviluppare consapevolezza sui rischi della condivisione di contenuti intimi, considerando che su internet “niente viene mai completamente cancellato”. Le misure di sicurezza digitale includono l’utilizzo di password complesse, crittografia, antivirus aggiornati, mantenimento della privacy degli account social e prudenza nell’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche. L’educazione digitale assume particolare rilevanza per i minori, attraverso il monitoraggio del comportamento online e la sensibilizzazione sui rischi della diffusione di informazioni personali. Esistono inoltre strumenti preventivi innovativi che consentono di tracciare e proteggere le immagini impedendo la diffusione non consensuale. Evoluzione Tecnologica e Nuove Sfide L’avvento dell’intelligenza artificiale ha introdotto nuove forme di violenza digitale attraverso i “deepfake”, che permettono di associare volti reali a corpi nudi virtuali. Questo fenomeno amplia significativamente il perimetro del revenge porn, rendendo potenzialmente vittima chiunque abbia immagini pubbliche su internet. La risposta giuridica a queste nuove forme di violenza digitale richiede un costante adeguamento normativo e interpretativo, nonché lo sviluppo di competenze specialistiche da parte degli operatori del diritto. Conclusioni e Prospettive Il revenge porn rappresenta una forma grave di violenza digitale che richiede un approccio integrato tra tutela penale, civile e amministrativa. La legislazione italiana, pur moderna e severa, necessita di essere supportata da campagne di sensibilizzazione capillari e da un rafforzamento delle competenze specialistiche degli operatori giuridici. La cultura del rispetto digitale deve essere promossa attraverso l’educazione, la prevenzione e il supporto multidisciplinare alle vittime, che necessitano non solo di tutela legale ma anche di assistenza psicologica per superare le profonde ferite lasciate da questa forma di violenza. Se sei vittima di revenge porn o necessiti di consulenza specialistica in materia di diritto penale dell’informatica, il nostro Studio è a disposizione per fornirti assistenza legale qualificata e supportarti nel percorso di tutela dei tuoi diritti. Contattaci per una consulenza riservata.

SOTTRARRE IL CELLULARE ALLA COMPAGNA PER LEGGERE I MESSAGGI E’ REATO ?

Tempo di lettura: 2 minuti Al culmine di una animata discussione si era impossessato del telefono cellulare della partner, sottraendolo con violenza, per leggere i messaggi che lei aveva ricevuto. La donna però non aveva subito passivamente l’atto di forza, denunziandolo all’autorità giudiziaria. L’uomo veniva così condannato in primo grado dal Tribunale di Bologna per i reati di rapina impropria, lesioni aggravate e violenza privata, tutti commessi ai danni della propria compagna. L’imputato impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Appello, sostenendo che non poteva configurarsi il reato di rapina poiché l’impossessamento del telefono, seppur forzoso, non era finalizzato ad acquisire un vantaggio economico. L’appellante evidenziava infatti che il solo vantaggio conseguito con la sottrazione del telefono era consistito nella possibilità di visionare i numeri e le comunicazioni contenute nel cellulare. La Corte di Appello di Bologna rigettava però il ricorso, confermava la sentenza di primo grado: secondo i giudici del secondo grado era infatti del tutto irrilevante che l’imputato non perseguisse, con l’impossessamento violento del telefono, uno scopo di lucro. L’uomo proponeva perciò ricorso innanzi la Corte di Cassazione, ritenendo errata la attribuzione a suo carico del reato di rapina a danno della partner. I giudici di legittimità, con la sentenza n. 45557 del 10 dicembre 2021, rigettavano infine il ricorso del proponente, confermando la decisione dei giudici di merito, e precisando definitivamente che “integra il reato di rapina la condotta di chi sottrae con violenza al proprio partner il telefono cellulare al fine di poter accedere alla rubrica e poterne leggere i messaggi, ciò in quanto nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui”. La motivazione resa dalla Corte di Cassazione si pone nel solco del più recente orientamento seguito dalla giurisprudenza, che da alcuni anni tende a sottolineare come il profitto tipico del reato di rapina non deve avere necessariamente una natura economica, potendo consistere anche in qualsiasi piacere, vantaggio, soddisfazione, anche di natura non patrimoniale, morale o sentimentale (Cass. pen. sez. II, 14/05/2021, n. 18977; Cass. pen. sez. II, 27/05/2019, n. 23177; Cass. pen. sez. II, 09/02/2017, n. 6265). In conclusione, secondo l’attuale interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il delitto di rapina si realizza anche nel caso in cui non vi sia nell’agente l’intenzione di trarre un profitto diretto e immediato dalla condotta, essendo sufficiente lo scopo di trarre un’utilità indiretta o non strettamente economica dall’impossessamento della cosa altrui mediante la violenza o la minaccia.

OFFESE IN UN GRUPPO WHATSAPP: REATO O NO ?

Tempo di lettura: 4 minuti In un gruppo di whatsapp, le amiche discutono di quanto accaduto pochi giorni prima: una di loro, dopo aver ricevuto in regalo un cucciolo di cane da un’altra, glie lo aveva restituito perché non era più in grado di accudirlo. La cosa non andava giù all’amica che aveva fatto il regalo, tanto che aveva pesantemente apostrofato l’altra per averle restituito il cucciolo. La destinataria delle offese, dopo aver risposto per le rime, aveva poi sporto denunzia contro l’altra donna per il reato di diffamazione. La questione giudiziaria si era incentrata, sin da subito, sull’inquadramento dei fatti come un’ingiuria, reato ormai depenalizzato, o come una diffamazione, che invece resta punita dal codice penale. Secondo la tesi della difesa dell’imputata, per i fatti accaduti, avrebbe dovuto parlarsi di un’ingiuria, dal momento che la destinataria aveva replicato nella chat, e quindi era presente nel gruppo in cui erano state diffuse le offese. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva assolto infatti l’imputata, ritenendo che avesse solo ingiuriato l’amica in chat; la Corte di appello di Ancona, invece, l’aveva riconosciuta colpevole del reato di diffamazione, negando che potesse aver valore la presenza solo “virtuale” della vittima nel gruppo di whatsapp. L’imputata aveva proposto perciò ricorso per cassazione, avverso la sentenza di secondo grado, sostenendo che, dalla lettura della chat, si poteva rilevare che la persona offesa aveva immediatamente replicato alle offese pronunziate nei suoi confronti, il che significa che ella era presente e che, quindi, non si era trattato di diffamazione, ma di ingiuria. I giudici della Cassazione hanno definito la vicenda con la sentenza n. 28675 depositata il 20 luglio 2022, traendo ispirazione da una precedente pronuncia (n. 13252 del 4 marzo 2021), che aveva preso in esame una vicenda simile, verificatasi però con l’invio di e-mail offensive a più destinatari, tra cui anche l’offeso. In quell’occasione la Corte aveva già chiarito che l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone, mentre l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario. Al contrario, quando la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione, così come l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione. Nel sistema dei nuovi mezzi di comunicazione, accanto alla classica presenza fisica, nello stesso momento e luogo, di chi viene offeso, di chi offende, e degli spettatori, si verificano occasioni sostanzialmente equiparabili, realizzate con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza), grazie ai quali si realizza una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni offensive. Pertanto, se l’offesa viene profferita nel corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorre l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato). Quando, invece, vengono indirizzate offese (scritte o vocali) al destinatario e ad altre persone che non risultano non contestualmente “presenti” (a distanza o da remoto) ricorrono i presupposti della diffamazione. I giudici della Cassazione hanno perciò rilevato che la chat di gruppo di whatsapp consente l’invio contestuale di messaggi a più persone, le quali possono riceverli immediatamente o in tempi differiti, a seconda dell’efficienza del collegamento ad internet e del terminale su cui l’applicazione utilizzata. Dal canto loro, i destinatari possono, poi, leggere i messaggi in tempo reale e, quindi, rispondere con immediatezza ovvero, come accade molto più spesso, possono leggerli, anche a distanza di tempo, quando non sono on line ovvero, pur essendo collegati a whatsapp, si trovino impegnati in altra conversazione virtuale e non consultino immediatamente la conversazione nell’ambito della quale il messaggio è stato inviato. Quindi la percezione dell’offesa, da parte della vittima, può essere contestuale o differita, a seconda che ella stia consultando proprio quella specifica chat di whatsapp o meno; nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone (quanti sono i membri della chat), perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel secondo caso si avrà invece diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente. Nella vicenda che aveva originato il processo, l’amica che aveva restituito il cucciolo, dopo un iniziale botta e risposta con quella che l’aveva epitetata, non aveva più risposto ai messaggi offensivi, neanche quando, una prima volta, l’imputata aveva scritto “e rispondi vigliacca”, reagendo solo un’ora più tardi, dal che si poteva dedurre che, dopo l’atteggiamento partecipativo iniziale per difendersi dalle accuse, la vittima aveva rinunziato al “contraddittorio”, leggendo solo in un secondo momento i messaggi che l’imputata continuava ad inviarle. Quest’ultima, dal canto suo, aveva percepito come la vittima non fosse più presente, tanto da esortarla a rispondere. La Cassazione ha pertanto concluso che era stata corretta la configurazione di reato di diffamazione operata dalla Corte di Appello, perché l’accusa aveva provato che la vittima non era rimasta collegata alla chat in tempo reale, leggendo i messaggi successivi a distanza di tempo dal momento in cui erano stati immessi sulla chat, e che quindi non poteva più considerarsi “presente”, neanche virtualmente, quando l’imputata li aveva inviati.