furto auto in parcheggio meccanizzato
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Prima di prendere l’aereo per il viaggio programmato, Tizia aveva lasciato l’auto in una delle aree di parcheggio a pagamento poste vicino all’aeroporto, chiusa da una sbarra meccanizzata di accesso, dopo aver ritirato il biglietto di ingresso dalla centralina a lato del varco.

Al suo ritorno, però, aveva avuto l’amara sorpresa di non trovare più l’auto, e per giunta la società che gestiva l’area non aveva voluto risarcirle il furto, sostenendo che le condizioni generali del contratto di parcheggio escludevano espressamente l’obbligo di custodia dei veicoli parcheggiati.

Tizia aveva deciso perciò di investire della questione il Tribunale di Mantova, che però aveva qualificato il contratto stipulato tra le parti come un contratto di parcheggio privo di custodia, e conseguentemente aveva rigettato la domanda.

Allo stesso modo si era regolata la Corte d’appello di Brescia, che aveva rigettato l’impugnazione per la medesima ragione, aggiungendo che la fattispecie doveva essere inquadrata nell’ipotesi del contratto di locazione atipico di un’area, che non determina un obbligo di custodia del bene che viene collocato su di essa a fronte del pagamento della tariffa.

Per i giudici di secondo grado, nell’ipotesi del parcheggio meccanizzato, l’obbligazione della società che gestisce l’area è quella di garantire al cliente la disponibilità dello spazio in cui viene parcheggiato il veicolo, poiché le modalità di deposito del bene non risultano idonee ad ingenerare nei clienti alcun affidamento circa l’inclusione della custodia del servizio di parcheggio con custodia.

Tizia decideva pertanto di ricorrere alla Corte di Cassazione, protestando per la erronea riconduzione del contratto atipico di parcheggio meccanizzato nell’ambito del contratto di locazione atipico, con esclusione dell’obbligo di custodia, piuttosto che nell’ambito del contratto di deposito.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso di Tizia, ha ribaltato però le decisioni dei gradi di merito con l’ordinanza n. 18277 del 27 giugno 2023, riconoscendo il diritto al risarcimento della ricorrente.

Secondo i giudici di legittimità, il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento è senz’altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, che si caratterizza per la formazione dell’incontro tra l’offerta della prestazione di parcheggio e l’accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l’immissione del veicolo nell’area di parcheggio.

È innegabile, infatti, che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo, e pertanto deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia normalmente ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo.

Una eventuale deroga al principio generale della custodia del parcheggio necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, che non può essere sostituita dalla semplice apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all’entrata o contenute nel regolamento affisso all’interno dell’area di parcheggio.

Per la Cassazione, un’eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta, e doveva essere approvata specificatamente per iscritto stante il suo carattere vessatorio.

Viceversa, le segnalazioni che vengono operate in un momento successivo alla conclusione del contratto stesso, che si colloca nel momento in cui l’utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso, sono inidonee ad incidere sul contenuto di un contratto già concluso.

La sentenza impugnata è stata perciò cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.



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