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A partire dal 30 giugno sono entrate in vigore le nuove regole che ampliano le materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, tali regole, inoltre, incidono sulle modalità procedimentali, all’istituzione del patrocinio a spese dello Stato ed all’ampliamento degli incentivi fiscali.

Di seguito le principali novità sulla procedura:

  1. Nuove materie soggette a condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria): obbligo del tentativo di mediazione in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, in aggiunta alle materie attuali.
  2. Mediazione in materia di condominio: legittimazione dell’amministratore di condominio ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.
  3. Implementazione della mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater): il giudice può disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione, con ordinanza motivata.
  4. Clausola di mediazione contrattuale o statutaria: durata del procedimento.
  5. Primo incontro: il mediatore espleta una mediazione tra le parti, con la previsione di una tariffa calmierata, entro i limiti del credito di imposta.
  6. Presenza personale delle parti: e parti “partecipano personalmente” alla procedura; solo “in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia” (art. 8)
  7. Patrocinio a spese dello Stato: per l’esenzione dalle spese di mediazione è necessario ottenere ammissione al gratuito patrocinio da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati dove ha sede l’organismo di mediazione (art. 15-bis e ss.).
  8. Esenzione dall’imposta di registro: incremento fino a 100.000 euro (di valore dell’accordo) per la esenzione dall’imposta di registro.

Ti invitiamo a prendere visione dello schema di sintesi in formato pdf al link di seguito.



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