L’AMANTE NON E’ TENUTO A RISARCIRE IL CONIUGE TRADITO
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Una singolare vicenda ha dato offerto al Tribunale di Padova l’occasione di pronunciarsi sulle possibili conseguenze risarcitorie del tradimento di un coniuge, e di escludere che si possa chiedere il ristoro dei danni all’amante.
La moglie tradita aveva convenuto in giudizio un’altra donna, assumendo che ella avesse intrecciato una relazione amorosa con suo marito, e chiedendo all’amante il risarcimento dei danni sofferti a causa della infedeltà.

Per la moglie il tradimento le aveva causato sofferenze e conseguenze personali, poiché la presunta amante era dipendente dell’impresa di cui anch’ella era titolare, tanto che la relazione aveva fatto scalpore nell’ambiente lavorativo e le aveva arrecato danno alla immagine di moglie e di imprenditrice.

La dipendente si era difesa negando la relazione affettiva, ed attribuendo gli episodi contestati al corteggiamento subito da parte del marito, che lei assumeva di non aver ricambiato.
La presunta amante aveva poi sostenuto che l’eventuale rapporto affettivo non avrebbe potuto arrecare danni per essere tale condotta l’esplicazione della personalità dell’individuo, anche in campo sentimentale, e perciò corrispondente all’esercizio di un diritto costituzionalmente protetto.

Nel risolvere la controversia, il Tribunale ha precisato che la violazione di un obbligo scaturente dal matrimonio, compreso quello della fedeltà coniugale, non determina automaticamente la possibilità di ottenere un risarcimento del danno per il semplice fatto che sia stato provato l’adulterio.

Secondo i giudici veneti, la violazione del dovere di fedeltà è risarcibile solo quando l’afflizione provocata superi la soglia della tollerabilità e si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primo tra tutti il diritto alla salute ovvero alla dignità personale e all’onore.

L’amante però non ha l’obbligo di rispettare la fedeltà coniugale, e non può essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere; al più può essere ritenuto corresponsabile del tradimento quando, a causa della propria condotta e avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta la relazione extraconiugale, abbia direttamente leso diritti inviolabili quali la dignità e l’onore del coniuge tradito (come quando egli si sia ad esempio vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini nei confronti di terzi).

Nel caso deciso dal Tribunale di Padova era risultato che, senza compiere alcun atto particolarmente censurabile, l’amante si era limitata ad esercitare il diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità, che si concretizza anche nella libertà di scelta del partner amoroso.

La richiesta di risarcimento è stata così rigettata con sentenza n. 1308 del 2021, e la moglie tradita condannata al pagamento di rilevanti spese legali a favore dell’altra donna.


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