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Il postino aveva consegnato ben sette cartelle esattoriali, spedite a mezzo di raccomandata a.r., nelle mani di alcune persone che avevano dichiarato di essere familiari conviventi del destinatario, ed in forza di quegli atti il concessionario dei tributi aveva poi iscritto ipoteca sui beni del contribuente.

Il cittadino aveva però proposto azione giudiziaria, chiedendo al Tribunale di Palermo l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, sostenendo la nullità della notifica delle cartelle azionate perché erroneamente consegnate a persone non conviventi con lui.

L’opponente aveva corredato l’opposizione con certificati anagrafici da cui si rilevava che i suoi familiari risiedevano altrove, ed aveva chiesto l’ammissione di una prova testimoniale per confermare che coloro che avevano ricevuto le notifiche non vivevano con lui.

L’azione giudiziaria non sortiva l’effetto sperato, tant’è che il Tribunale rigettava l’opposizione, e la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione di primo grado.

Per entrambi i giudici di merito le notifiche erano valide, e la diversa dimora dei destinatari delle notifiche non poteva essere provata con le certificazioni di residenza e nemmeno con i testimoni indicati. Di qui la decisione dell’opponente di ricorrere alla Corte di Cassazione, innanzi alla quale sosteneva la erroneità della decisione di secondo grado, anche per la sostanziale inesistenza della motivazione della sentenza di appello.

I giudici di legittimità hanno risolto la controversia con l’ordinanza decisoria n. 4160 del 9.2.2022, con cui hanno rigettato il ricorso proposto dal contribuente, confermando la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali oggetto del giudizio. Secondo la Cassazione, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Come disposto dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e dal D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento, da parte dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l’avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Ma anche se dovessero mancare, nell’avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma), e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto resterebbe comunque valido.

Nel costante orientamento interpretativo della Cassazione, la relazione tra il destinatario e la persona a cui è stato consegnato è oggetto di un preliminare accertamento che viene svolto dall’ufficiale postale, quale pubblico ufficiale, che attesta di aver svolto tale verifica nell’avviso di ricevimento, che ha natura di atto pubblico, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. e confutabile solo con la querela di falso.

Pertanto, la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza del primo, mentre il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario.

La prova contraria, peraltro, non potrebbe essere fornita dal destinatario con la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell’atto, in quanto quelle risultanze hanno un valore meramente dichiarativo, ed offrono a loro volta una mera presunzione, superabile a mezzo di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario.


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