Erano riusciti a sottoscrivere un accordo di separazione consensuale, con il quale si stato stabilito – tra l’altro – un assegno di mantenimento mensile a favore della moglie, senza stabilire però la data di decorrenza dell’obbligo di pagamento.
Il marito aveva iniziato quindi a pagare solo dopo l’omologazione dell’accordo da parte del tribunale, mentre lei sosteneva che i versamenti dovevano iniziare sin dal deposito del ricorso. In primo grado il tribunale aveva dato ragione al marito, mentre in appello aveva avuto la meglio la tesi sostenuta dalla moglie, e di qui l’ulteriore impugnazione di lui, della seconda decisione, innanzi la Corte di Cassazione.
Il tribunale aveva sostenuto che, solo nella separazione giudiziale, gli effetti della decisione retrocedono alla data del deposito del ricorso, mentre nella separazione consensuale è la successiva omologa dell’accordo a conferire effetto obbligatorio all’intesa economica.Al contrario, la corte di appello aveva sostenuto che l’effetto di retrodatazione degli obblighi alla data del deposito del ricorso iniziale si verifica ugualmente nelle separazioni consensuali ed in quelle giudiziali.
La Suprema Corte è intervenuta infine a comporre il contrasto dei due giudicati con la sentenza n. 41232 del 22 ottobre 2021.I giudici di legittimità, pur condividendo le peculiarità che contraddistinguono una separazione consensuale (basata cioè sull’accordo dei coniugi, che il tribunale deve comunque omologare) da quella giudiziale (totalmente regolata dalle condizioni stabilite dal giudice adito), hanno chiarito che, in entrambi i casi, gli effetti dell’accordo omologato o della decisione giudiziale si producono sin dal deposito del ricorso introduttivo.
La decisione ha il pregio di specificare che, a meno di una diversa volontà delle parti o di apposite nuove o diverse previsioni sul punto specifico nel provvedimento di omologa, la decorrenza va normalmente ancorata al momento del deposito, se non altro in applicazione del principio generale per il quale quod sine die debetur statim debetur ed in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi.
Il ricorso proposto dal marito è stato pertanto rigettato.
Comments are closed