Compensazione IVA oltre soglia: la Cassazione rimette alle Sezioni Unite la questione del favor rei

Un contrasto interpretativo sulla sanzionabilità della compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedente il limite di legge, aggravato dai successivi innalzamenti del plafond, spinge la Sezione Tributaria a chiedere l’intervento delle Sezioni Unite. Tutto nasce da un controllo relativo all’anno d’imposta 2014, quando l’Agenzia delle Entrate contestò a una società l’indebita compensazione orizzontale di crediti IVA per un importo che eccedeva la soglia legale allora vigente, fissata in € 700.000,00 dall’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’Ufficio recuperò l’eccedenza, pari a oltre un milione di euro, e applicò le relative sanzioni. La società impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, che le diede ragione. L’Agenzia propose appello e la Commissione tributaria regionale della Campania lo accolse solo in parte: il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che la società aveva effettivamente superato il limite di compensabilità, escluse che tale condotta potesse essere equiparata all’utilizzo di crediti inesistenti, ritenendo quindi illegittimo il recupero dell’imposta ma confermando la debenza delle sanzioni. Contro questa decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, sostenendo che il giudice regionale avrebbe applicato in modo scorretto la disciplina sul recupero delle compensazioni indebite. La società, dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale articolato in quattro motivi, contestando in particolare la debenza delle sanzioni alla luce di un dato sopravvenuto: nelle more del giudizio, il plafond annuale di compensabilità è stato progressivamente elevato, prima a un milione e poi, dal 1° gennaio 2022, a due milioni di euro. La questione giuridica: il favor rei si applica ai limiti di compensazione IVA? Il cuore della controversia riguarda l’applicabilità del principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie, disciplinato dall’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997. In sintesi, questo principio impone che, quando una condotta cessa di essere sanzionabile per effetto di una legge successiva più favorevole, tale modifica si applichi anche ai procedimenti ancora pendenti. La società sosteneva che, essendo stato innalzato il limite di compensabilità da 700.000 a 2.000.000 di euro, la propria condotta — che oggi rientrerebbe pienamente nella soglia consentita — non avrebbe dovuto più essere sanzionata. La Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa: l’art. 34 della legge n. 388/2000 aveva fissato il tetto in un miliardo di lire (circa 516.000 euro), poi elevato a 700.000 euro dal 2010, e successivamente innalzato fino a 2.000.000 di euro attraverso interventi successivi, tra cui il d.l. n. 35/2013, il d.l. n. 34/2020 e la legge di bilancio 2022. Il superamento di tale soglia viene tradizionalmente equiparato, ai fini sanzionatori, a un omesso versamento di parte del tributo, punito dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. Il contrasto tra gli orientamenti della Sezione Tributaria Proprio su questo terreno il Collegio ha registrato un vero e proprio contrasto interno alla Sezione. Un primo orientamento ritiene che l’innalzamento del limite di compensabilità, pur non facendo venir meno la violazione in sé, imponga comunque, in ossequio al favor rei, di ricalcolare la sanzione tenendo conto della nuova e più elevata soglia, riducendo così l’importo sanzionabile all’eccedenza rispetto al tetto più favorevole. Un secondo e più radicale orientamento è giunto a sostenere che l’innalzamento del plafond determini una vera e propria abolitio criminis parziale: se la condotta contestata, valutata alla luce della nuova soglia, risulta oggi pienamente lecita, non si tratterebbe più di applicare il favor rei in senso stretto, ma di riconoscere l’efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, con conseguente integrale esclusione della sanzione. Un terzo filone interpretativo, tuttavia, ha negato che si possa parlare di abolitio criminis, evidenziando che la condotta sanzionata — la compensazione oltre il limite annuo, equiparata a un omesso versamento — resta identica nella sua essenza, anche a fronte dell’innalzamento della soglia: cambierebbe soltanto il parametro quantitativo, non la natura della violazione, sicché si tratterebbe di un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, inidoneo a incidere sulla sanzionabilità dei fatti pregressi. Il precedente delle Sezioni Unite sull’acquisto della prima casa Quest’ultimo orientamento richiama un principio espresso dalle Sezioni Unite in una materia diversa, quella delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, dove si era escluso che la modifica dei parametri catastali rilevanti per il beneficio comportasse un’abolitio criminis, trattandosi pur sempre della medesima infrazione — la dichiarazione mendace dell’acquirente — sia pure con un diverso oggetto. Il Collegio rimettente ha però osservato che questo precedente potrebbe non essere del tutto sovrapponibile al caso in esame: mentre nell’ipotesi della prima casa l’infrazione restava comunque ancorata alla mendacità della dichiarazione, nel caso della compensazione IVA l’innalzamento del plafond ha escluso in radice la rilevanza di condotte tenute sotto la vigenza della disciplina precedente, incidendo così sui presupposti stessi della fattispecie sanzionabile. La decisione: rimessione alle Sezioni Unite Di fronte a questa difformità di soluzioni, non superata neppure da un successivo intervento della Sezione pronunciato all’esito di pubblica udienza, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per investire le Sezioni Unite della questione, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c. Con l’ordinanza interlocutoria n. 24935/2026, pubblicata il 2 settembre 2026, la Corte ha quindi disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, chiamate a stabilire in via definitiva se le progressive elevazioni del plafond di compensabilità possano incidere sulla natura e sull’essenza della condotta sanzionata, consentendo l’applicazione del principio del favor rei ex art. 3 del d.lgs. n. 472/1997. Implicazioni pratiche In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, la questione resta di rilievo concreto per tutte le imprese che, negli anni passati, abbiano subito contestazioni per compensazioni orizzontali eccedenti le soglie allora vigenti e oggi ampiamente superate dal nuovo limite di due milioni di euro. Per i contenziosi ancora pendenti, la decisione delle Sezioni Unite potrà determinare, a seconda dell’orientamento che prevarrà, tanto una mera rimodulazione della sanzione quanto la sua integrale caducazione. È quindi opportuno che le imprese interessate da procedimenti in corso valutino, con l’assistenza di un professionista, l’opportunità di sollevare tempestivamente la questione del favor rei, così da poter beneficiare dell’esito della futura pronuncia. Il nostro studio

Droga in casa e in auto: quando la “non occasionalità” fa saltare la lieve entità

La Cassazione ridisegna i confini tra occasionalità, non occasionalità e abitualità dopo la riforma del 2026 sulla detenzione di stupefacenti Un uomo viene fermato alla guida della propria auto, dove gli agenti rinvengono alcune dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione. La perquisizione si estende alla sua abitazione, dove viene trovato un quantitativo ben più consistente della stessa sostanza, non ancora suddiviso in dosi. Il Giudice per le indagini preliminari applica la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; il Tribunale del riesame conferma la misura, escludendo che il fatto possa essere qualificato come di lieve entità. Contro tale decisione viene proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: da un lato la contestazione della mancata applicazione della fattispecie lieve, dall’altro la richiesta di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari, anche in ragione della situazione familiare dell’indagato. La Corte di cassazione, sesta sezione penale, si è pronunciata sul ricorso con provvedimento identificato dal numero di ruolo generale 20253/2026, depositato il 2 settembre 2026, dichiarandolo inammissibile. La questione giuridica Il nodo centrale della decisione riguarda la linea di confine tra la fattispecie ordinaria di detenzione e cessione di stupefacenti, punita con pene severe, e quella di lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73, che comporta un trattamento sanzionatorio assai più contenuto. La questione si è complicata a seguito di una recente modifica normativa: il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, ha infatti riformulato il comma 5, introducendo un’espressa esclusione della lieve entità quando la condotta, per le modalità dell’azione o l’allestimento di mezzi e strumenti, risulti posta in essere “in modo continuativo e abituale”. La Corte è stata quindi chiamata a chiarire come si articoli, dopo la riforma, il rapporto tra occasionalità del fatto, non occasionalità e abitualità, tre concetti che il ricorrente aveva sovrapposto ma che il Collegio ha ritenuto nettamente distinti. Il quadro normativo L’art. 73, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990 punisce la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti con pene severe, salvo che il fatto rientri nella previsione del comma 5, dedicata ai casi di lieve entità. Prima della riforma, la qualificazione come fatto lieve dipendeva da una valutazione complessiva di più indici: i mezzi utilizzati, le modalità e le circostanze dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze. Il decreto-legge n. 23 del 2026 ha aggiunto a questo quadro una soglia ulteriore, stabilendo che la lieve entità è comunque esclusa quando la condotta assume carattere continuativo e abituale, e ha previsto, per il caso di condotta non occasionale ma non ancora abituale, un trattamento sanzionatorio intermedio, più severo di quello ordinariamente riservato al fatto lieve. Il ragionamento della Corte Il punto qualificante della pronuncia sta nella distinzione tra tre situazioni che, pur apparendo simili, producono conseguenze giuridiche diverse. Il fatto lieve occasionale è quello episodico ed estemporaneo, riconducibile a circostanze contingenti e non inserito in un’attività stabilmente orientata allo spaccio: in questa prospettiva, secondo la Corte, la mera esistenza di un precedente specifico non è di per sé incompatibile con il riconoscimento dell’occasionalità, specie se risalente nel tempo o riferibile a un contesto diverso. Il fatto lieve non occasionale presuppone invece una condotta non meramente episodica, pur senza raggiungere il grado di reiterazione e stabilità che caratterizza l’abitualità: su questo punto il Collegio richiama il principio secondo cui l’elemento specializzante della non occasionalità ricorre quando l’agente abbia già riportato almeno un precedente specifico, precisando però che tale circostanza costituisce soltanto uno degli indici rilevanti e non esaurisce da sola il giudizio. Infine l’abitualità, che esclude in radice la configurabilità della fattispecie lieve, postula un grado di reiterazione più intenso, tale da rivelare una stabile propensione all’attività criminosa; su questo terreno la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite, che in altra materia avevano individuato nell’esistenza di almeno due precedenti il presupposto per configurare un comportamento abituale. Applicando questi criteri al caso concreto, la Corte ha ritenuto che il complesso degli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame – l’assenza di reddito dell’indagato, la conseguente verosimiglianza che il quantitativo rinvenuto fosse stato acquistato con i proventi di precedenti cessioni, l’esistenza di un precedente specifico e l’ammissione stessa dell’indagato di cedere abitualmente la sostanza a un ristretto numero di clienti – dimostrasse un inserimento non episodico nella filiera dello spaccio, tale da escludere sia l’occasionalità sia la semplice non occasionalità, e da collocare il fatto fuori dal perimetro della lieve entità. Il primo motivo di ricorso è stato pertanto giudicato manifestamente infondato. Le esigenze cautelari e la richiesta di arresti domiciliari Anche il secondo motivo, relativo alla misura cautelare, è stato respinto. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto il pericolo di reiterazione ancora attuale, alla luce della capacità dimostrata dall’indagato di approvvigionarsi di ingenti quantitativi di stupefacente e della disponibilità di strumenti destinati al confezionamento e alla pesatura delle dosi. Il comportamento collaborativo tenuto al momento del controllo non è stato considerato sufficiente a superare tale pericolo, così come le esigenze familiari non sono state ritenute idonee a giustificare una misura meno afflittiva del carcere. Quanto, infine, alla richiesta di applicazione dell’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale – che consente la concessione degli arresti domiciliari al padre quando la madre si trovi nell’impossibilità di accudire la prole – la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità, trattandosi di una domanda proposta per la prima volta in sede di legittimità, e dunque preclusa dal principio devolutivo proprio del giudizio di cassazione. Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo non trascurabile per chi si occupa di difesa in materia di stupefacenti dopo la riforma del 2026. Per la difesa diventa cruciale, fin dalle prime fasi del procedimento, documentare e argomentare l’effettiva episodicità della condotta contestata, poiché la presenza di un precedente specifico, se isolata e non accompagnata da altri indici di continuità, non preclude di per sé il riconoscimento della lieve entità. Al contrario, elementi come la disponibilità di strumenti di confezionamento, l’assenza di redditi leciti che giustifichino la

Il giuramento massonico e i doveri del dipendente pubblico: quando l’appartenenza a una loggia va comunicata al datore di lavoro

La Cassazione chiarisce l’obbligo di trasparenza previsto dal Testo Unico anticorruzione per i dipendenti pubblici che aderiscono ad associazioni massoniche Un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, con mansioni di responsabile dell’area contenzioso presso una direzione provinciale, veniva sanzionato disciplinarmente con la sospensione dal lavoro per trenta giorni. Il motivo della sanzione risiedeva nell’omessa comunicazione, da parte del dipendente, dell’assunzione della carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche riconducibili al Grande Oriente d’Italia, cariche mantenute rispettivamente fino al 2016 e fino alla contestazione dell’addebito. Il dipendente impugnava la sanzione dinanzi al giudice del lavoro, che la rideterminava in una più lieve multa, ritenendo sussistente l’illecito ma sproporzionata la misura sospensiva. La Corte d’Appello, adita successivamente, ribaltava completamente la decisione, annullando integralmente la sanzione: secondo i giudici di secondo grado, l’Amministrazione non aveva dimostrato in concreto alcuna interferenza tra l’appartenenza associativa e lo svolgimento delle funzioni d’ufficio, risultando apodittica l’affermazione di incompatibilità tra il giuramento di fedeltà massonica e i doveri costituzionali di fedeltà alla Nazione e di imparzialità. Contro questa pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di censura. Il quadro normativo: l’obbligo di comunicazione ex art. 5 DPR 62/2013 Il cuore della controversia ruota attorno all’art. 5, comma 1, del DPR n. 62/2013 (il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che impone al dipendente di comunicare tempestivamente al responsabile dell’ufficio la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni “i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio”, indipendentemente dal carattere riservato o meno del sodalizio. Si tratta di una disposizione che si inserisce nel più ampio impianto della disciplina anticorruzione e trasparenza, e che dialoga con l’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, il quale individua nei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e comportamento tale da assicurare l’immagine di indipendenza della Pubblica Amministrazione lo statuto costituzionale del dipendente pubblico. Il principio affermato dalla Cassazione Con l’ordinanza n. 24875/2026, pubblicata il 31 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione, cassando la sentenza di merito e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione. Il punto dirimente della decisione riguarda la natura dell’obbligo di comunicazione: secondo la Corte, l’art. 5 del DPR n. 62/2013 impone un adempimento informativo preventivo, funzionale a consentire all’Amministrazione di valutare autonomamente eventuali profili di conflitto di interesse. Non è quindi necessario, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, che l’ente datore di lavoro dimostri in concreto un’interferenza specifica o un episodio determinato di infedeltà: è sufficiente l’omissione della comunicazione riguardante un’appartenenza associativa astrattamente idonea a generare conflitti. La Cassazione ha inoltre valorizzato la peculiarità del vincolo associativo massonico, richiamando precedenti delle Sezioni Unite relativi all’incompatibilità tra la funzione giudicante e l’adesione a logge massoniche (Cass. SU n. 1736/1998 e Cass. SU n. 369/1998). Pur precisando che tali precedenti, riferiti alla magistratura, non possono assumere qui valore parametrico diretto, la Corte ha osservato che il giuramento di fedeltà richiesto agli affiliati, unito alla struttura gerarchica dell’organizzazione, è potenzialmente idoneo a confliggere con i doveri di lealtà, imparzialità e cura esclusiva dell’interesse pubblico gravanti sul dipendente. A ciò si aggiunge, per il personale delle Agenzie fiscali, un regime di incompatibilità rafforzato rispetto a quello ordinario, previsto dal d.P.R. n. 18/2002, in ragione della particolare esigenza che tali dipendenti non solo operino, ma anche appaiano assolutamente imparziali. Quanto al richiamo dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), che vieta indagini datoriali su opinioni politiche, religiose e sindacali, la Corte ne ha escluso l’applicabilità al caso di specie: l’obbligo di comunicazione, pur incidendo su una sfera in senso lato extralavorativa, non riguarda la libertà di adesione in sé, bensì è funzionale alla verifica dell’attitudine professionale del lavoratore, categoria che lo stesso art. 8 espressamente sottrae al divieto di indagine. Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per diverse categorie di soggetti. Per i dipendenti pubblici, in particolare quelli operanti in amministrazioni con regimi di incompatibilità rafforzati come le Agenzie fiscali, la decisione ribadisce che l’obbligo di comunicazione previsto dal Codice di comportamento va assolto ogni qual volta l’adesione associativa sia astrattamente idonea a interferire con l’attività d’ufficio, senza che sia necessario attendere che tale interferenza si manifesti concretamente. Il mancato adempimento espone a responsabilità disciplinare autonoma, a prescindere dalla liceità dell’associazione stessa. Per le amministrazioni datrici di lavoro, la pronuncia chiarisce che l’onere probatorio in sede disciplinare non richiede la dimostrazione di episodi specifici di conflitto di interesse, potendo l’illecito fondarsi sulla mera omissione informativa rispetto ad appartenenze potenzialmente rilevanti. Per i professionisti del settore, la decisione costituisce un utile riferimento nella valutazione di fattispecie disciplinari analoghe, riguardanti l’adesione di dipendenti pubblici ad associazioni, confraternite o organizzazioni caratterizzate da vincoli di fedeltà reciproca, e nella distinzione tra tutela della libertà associativa e doveri di trasparenza propri del rapporto di pubblico impiego. Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia di pubblico impiego e procedimenti disciplinari. Per una valutazione della propria posizione o per assistenza in procedimenti disciplinari presso amministrazioni pubbliche, è possibile contattare i nostri professionisti.

Conformità catastale nell’atto di trasferimento: quando la nullità è solo “di facciata”

La Cassazione conferma: se in atto c’è la dichiarazione di conformità, il contratto resta valido anche se i dati non sono veritieri, salvo che la falsità sia palese a chiunque La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto un appartamento ad uso abitativo. Il promissario acquirente, non avendo ottenuto la stipula del contratto definitivo, cita in giudizio la controparte chiedendo che il tribunale disponga il trasferimento coattivo dell’immobile ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, norma che consente al giudice di emettere una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso. Nel corso del giudizio emergono alcune contestazioni sulla genuinità della documentazione prodotta, che vengono tuttavia superate da una verificazione tecnica delle sottoscrizioni. Il giudice istruttore solleva d’ufficio la questione della regolarità urbanistica e catastale del bene: l’attore deposita allora, prima una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla conformità dello stato di fatto ai titoli abilitativi e ai dati catastali, e successivamente un’attestazione di conformità a firma di un tecnico abilitato. Viene inoltre disposta una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili. Il Tribunale accoglie la domanda e dispone il trasferimento della proprietà in favore dell’attore. La parte soccombente propone appello, lamentando che le difformità accertate tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali avrebbero dovuto impedire la pronuncia traslativa. La Corte d’appello ribalta l’esito del giudizio: ritiene che la conformità catastale costituisca condizione dell’azione, che tale conformità debba sussistere realmente al momento della decisione e che, essendo stata accertata una difformità sostanziale, la domanda debba essere respinta. Il promissario acquirente ricorre allora per cassazione, sostenendo che la nullità prevista dalla legge abbia natura meramente formale e testuale, sicché la presenza in atti della dichiarazione o dell’attestazione di conformità sarebbe di per sé sufficiente a consentire l’effetto traslativo, indipendentemente dalla loro effettiva veridicità. La questione giuridica: cos’è la conformità catastale Al centro della vicenda si colloca l’articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto nel 2010 nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione fiscale in materia immobiliare. La disposizione impone che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, contengano, a pena di nullità, l’identificazione catastale dell’immobile, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Tale dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato. La norma distingue due profili distinti. Il primo, definito conformità oggettiva, riguarda la corrispondenza tra la situazione reale dell’immobile e le risultanze catastali, ed è presidiato dalla sanzione della nullità. Il secondo, definito conformità soggettiva, riguarda invece la coincidenza tra l’intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari: la relativa verifica compete al notaio, ma la legge non prevede per essa alcuna sanzione di nullità, bensì, al più, una responsabilità professionale del rogante. Il nodo interpretativo che la Cassazione è stata chiamata a sciogliere riguarda proprio la natura di questa nullità: se cioè essa colpisca la sola mancanza formale della dichiarazione o attestazione, oppure se richieda anche un accertamento sostanziale dell’effettiva corrispondenza tra dati catastali e realtà dei luoghi. Il quadro normativo e i precedenti La Corte inquadra la fattispecie nell’ambito dell’articolo 1418, terzo comma, del codice civile, che consente alla legge di prevedere ipotesi di nullità ulteriori rispetto a quelle generali disciplinate dai primi due commi della medesima norma. Si tratta, in altri termini, di una nullità speciale, che la giurisprudenza qualifica come “formale” o “testuale”, in quanto sanziona non la difformità sostanziale dell’immobile rispetto al catasto, bensì la mancata inclusione in atto della dichiarazione o dell’attestazione richieste dalla legge. La Cassazione richiama a questo proposito l’orientamento, ormai consolidato a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 8230 del 2019, formatosi in tema di nullità urbanistica: anche in quel caso si è affermato che è sufficiente la menzione in atto degli estremi del titolo abilitativo, purché realmente esistente e riferibile all’immobile, indipendentemente dalla conformità sostanziale della costruzione al titolo stesso. Un principio analogo viene ora esteso, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, alla materia catastale. Va peraltro segnalato che, dal 2017, l’articolo 29 è stato integrato con il comma 1-ter, che consente la sanatoria dell’atto nullo per mancanza delle menzioni prescritte, mediante un atto di conferma anche unilaterale, redatto nella medesima forma dell’atto originario. La decisione della Cassazione Con la sentenza n. 27531, pubblicata il 15 ottobre 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza d’appello, rinviando la causa alla Corte d’appello in diversa composizione. Il principio di diritto affermato è netto: la nullità prevista dall’articolo 29, comma 1-bis, colpisce esclusivamente la mancata inclusione in atto della dichiarazione di parte o dell’attestazione tecnica sulla conformità catastale oggettiva. Ne consegue che, quando tale dichiarazione o attestazione sia presente, il contratto è valido a prescindere dalla sua veridicità, purché la difformità non emerga in modo palese dallo stato degli atti. La Corte precisa che, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto traslativo, la conformità catastale oggettiva costituisce una condizione dell’azione, che il giudice deve accertare limitandosi a verificare la presenza in atti della dichiarazione o dell’attestazione, senza alcun onere di controllarne l’effettiva rispondenza al vero. Fa eccezione soltanto l’ipotesi in cui la falsità sia conclamata, cioè rilevabile a colpo d’occhio anche da un soggetto privo di competenze tecniche: in tal caso la dichiarazione può essere considerata giuridicamente inesistente, con conseguente preclusione dell’effetto traslativo. La pronuncia chiarisce inoltre che l’eventuale mendacità della dichiarazione, pur non incidendo sulla validità dell’atto, espone comunque il dichiarante a responsabilità civile per i danni cagionati alla controparte e, in presenza dei relativi presupposti, a responsabilità penale per falso ideologico in atto pubblico ai sensi dell’articolo 483 del codice penale. Le implicazioni pratiche Per chi si accinge a stipulare un contratto traslativo di diritti reali immobiliari, la pronuncia offre un criterio operativo chiaro: la validità formale

Avvocato non paga lo stipendio alla segretaria per 21 mesi: la Cassazione conferma la sospensione dall’albo

Le Sezioni Unite tracciano i confini del controllo di legittimità sulle sanzioni disciplinari forensi: la valutazione della gravità della condotta resta appannaggio degli organi di disciplina Un avvocato del distretto di Piacenza viene sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna per una vicenda che si protrae per quasi due anni. La contestazione riguarda il rapporto di lavoro con una dipendente assunta come segretaria presso il suo studio: dal dicembre 2017 fino alle dimissioni della lavoratrice, nel settembre 2019, lo stipendio non viene corrisposto. Nel corso del tempo, l’avvocato sottoscrive più accordi per rateizzare il debito accumulato: una scrittura privata nel dicembre 2018, un verbale di conciliazione davanti all’Ispettorato del Lavoro nel luglio 2019, un ulteriore accordo raggiunto nel 2023 presso l’Ordine degli Avvocati con il legale della creditrice. Nessuno di questi impegni viene però rispettato integralmente. Nel frattempo interviene anche un ordine di pagamento del quinto dello stipendio, disposto dal giudice dell’esecuzione, che il professionista disattende, continuando peraltro a indicare in busta paga trattenute mai versate alla creditrice. A ciò si aggiunge l’invio di contabili bancarie che attestano bonifici in realtà mai giunti a destinazione. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina accerta la violazione dell’articolo 63, commi 1 e 2, del Codice Deontologico Forense, relativo ai rapporti con i terzi, ed esclude invece la violazione del dovere di verità di cui all’articolo 50. La sanzione irrogata è la sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi, commisurata tenendo conto della gravità della condotta, del valore del credito rimasto inadempiuto, della reiterazione dell’illecito e dei precedenti disciplinari dell’incolpato. Il Consiglio Nazionale Forense, investito del gravame, conferma integralmente la decisione, respingendo tutti i motivi proposti dal professionista, il quale lamentava, tra l’altro, la mancata escussione della dipendente come testimone e la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti. Il ricorso per cassazione e la questione giuridica Contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense l’avvocato propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. In sintesi, il ricorrente sostiene che la mancata assunzione della testimonianza della dipendente avrebbe reso la motivazione della sentenza soltanto apparente; che il credito inadempiuto dovesse in realtà essere imputato allo studio professionale, di cui era divenuto amministratore dopo la morte del padre, e non a lui personalmente; che l’elemento soggettivo dell’illecito non fosse stato adeguatamente accertato; e infine che la sanzione di otto mesi eccedesse i limiti edittali, in assenza di una motivazione specifica sull’aggravamento. La questione di fondo che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere è duplice: da un lato, quali siano i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense; dall’altro, se e in che misura la condotta di un professionista, succeduto nella gestione di uno studio, possa essere ricondotta a una responsabilità personale anziché a quella dell’ente o dell’associazione professionale. La decisione della Corte La Corte, con il provvedimento pubblicato il 27 agosto 2026 (numero di raccolta generale 24805/2026), rigetta integralmente il ricorso. Quanto alla mancata escussione testimoniale, le Sezioni Unite ribadiscono un principio consolidato: spetta agli organi disciplinari valutare la convenienza di procedere all’esame di tutti o parte dei testimoni ammessi, potendo dichiarare chiusa l’istruttoria quando ritengano di disporre già di elementi sufficienti per un accertamento completo dei fatti. Nel caso di specie, la decisione si fondava su una solida base documentale, autonoma rispetto alla testimonianza mancata: accordi di riconoscimento del debito, verbali conciliativi, provvedimenti giudiziari, procedure esecutive e dichiarazioni dello stesso difensore. In questo quadro, la mancata riconvocazione della testimone non ha determinato alcuna violazione del diritto di difesa. Sul fronte della responsabilità personale, la Corte chiarisce che l’estesa argomentazione difensiva sulla titolarità civilistica del debito, riferita allo studio professionale piuttosto che al singolo avvocato, non intacca la ratio della decisione impugnata. Quest’ultima aveva infatti individuato una condotta personale, direttamente riferibile al professionista: egli era subentrato nella gestione del rapporto di lavoro, aveva riconosciuto il debito, aveva sottoscritto accordi di dilazione rimasti inadempiuti. Non si trattava, dunque, di una responsabilità disciplinare per fatto altrui, ma di un comportamento proprio, lesivo dell’affidamento dei terzi e dell’immagine della professione forense. Quanto alla misura della sanzione, le Sezioni Unite ricordano che il Codice Deontologico Forense non ha natura normativa e che, pertanto, la sua violazione non è sindacabile come vizio di violazione di legge. La sospensione di otto mesi, in ogni caso, resta ampiamente contenuta nella cornice edittale prevista dall’articolo 52 della legge n. 247 del 2012, che consente la sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, e trova un ulteriore riferimento nell’articolo 22, comma 2, lettera c) del Codice Deontologico, che per le violazioni più gravi consente di elevare la sanzione fino a tre anni. Il principio di diritto: i limiti del sindacato di legittimità Il punto di maggiore interesse sistematico della pronuncia riguarda l’estensione del controllo che la Corte di Cassazione può esercitare sulle decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense. Le Sezioni Unite ribadiscono un orientamento ormai consolidato, richiamando tra le altre le proprie decisioni del 31 marzo 2026, n. 7923, e del 27 novembre 2025, n. 31004: le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili in cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per il difetto del c.d. minimo costituzionale di motivazione. Ne consegue che la scelta della sanzione e la valutazione della sua adeguatezza restano affidate all’apprezzamento di merito dell’organo disciplinare, sindacabile solo entro i limiti di una valutazione di ragionevolezza, e non possono essere rimesse in discussione chiedendo alla Corte una nuova ponderazione dei fatti. Implicazioni pratiche La pronuncia offre alcuni insegnamenti di rilievo pratico. Per gli avvocati, il caso ricorda che l’obbligo deontologico di adempiere alle obbligazioni assunte verso i terzi, incluso il personale dello studio, viene valutato con particolare rigore quando la condotta si protrae nel tempo e coinvolge più violazioni concatenate: mancato pagamento, accordi disattesi, inadempimento di un ordine giudiziale, false attestazioni di pagamento. La reiterazione e la pluralità degli inadempimenti pesano in modo determinante sulla dosimetria della sanzione, e un pagamento parziale intervenuto successivamente non è di per sé sufficiente

Costruire troppo vicino al confine e poi usucapire il diritto di restarci: la Cassazione fa chiarezza

Una controversia tra vicini durata oltre quarant’anni consente alla Suprema Corte di ribadire un principio delicato: anche un’opera priva di titolo edilizio può, con il tempo, generare un diritto di servitù opponibile al vicino C’è un dato che, più di ogni massima giuridica, racconta la realtà del contenzioso civile italiano: la controversia decisa dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24767/2026, pubblicata il 25 agosto 2026, nasce nel 1983. I proprietari di un fabbricato situato in un comune del Salento convennero in giudizio i proprietari dell’edificio confinante, sostenendo che quest’ultimo fosse stato realizzato a una distanza inferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio comunale, e ne chiesero l’arretramento. I convenuti resistettero e, a loro volta, chiesero l’arretramento del fabbricato degli attori. Il Tribunale, con sentenza del 2001, accolse la domanda principale e respinse quella riconvenzionale. Nel frattempo, però, alcune comproprietarie dell’immobile confinante, mai evocate nel primo giudizio, proposero un’opposizione di terzo: un rimedio processuale che consente a chi non ha partecipato a un processo, ma ne subisce gli effetti pregiudizievoli, di farlo riesaminare. Il Tribunale, pronunciandosi su questa opposizione nel 2006, condannò solidalmente tutti i comproprietari all’arretramento e respinse le loro domande di usucapione. La Corte d’appello di Lecce confermò questa impostazione nel 2010, ma la Cassazione, investita di un ricorso incidentale, cassò la decisione con rinvio per un vizio nella notifica dell’atto di appello: un problema puramente procedurale, che tuttavia impose di ripercorrere l’intero giudizio di merito. È solo con la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 632 del 2021, adottata in sede di rinvio dopo il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, che il quadro si ribalta: le domande di arretramento vengono respinte e viene invece dichiarata l’intervenuta usucapione, a favore dei proprietari dell’edificio più vicino al confine, della servitù di mantenere la costruzione alla distanza già esistente. Contro questa decisione le eredi della parte originariamente vittoriosa hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con ricorso incidentale la controparte. La trattazione scritta dell’udienza non viola il diritto di difesa Il primo motivo di ricorso solleva una questione di rilievo generale, che spiega perché la vicenda meriti attenzione anche al di là del caso concreto. Il giudizio di rinvio, per ragioni di diritto transitorio, era ancora soggetto al rito civile anteriore alla riforma del 1990, che prevedeva la discussione orale della causa davanti al collegio. L’udienza, tuttavia, si tenne nel gennaio 2021 in forma scritta, in applicazione della disciplina emergenziale introdotta durante la pandemia (art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, la cui efficacia era allora prorogata fino al 30 aprile 2021). La parte ricorrente ha lamentato che questa scelta abbia leso il contraddittorio e il diritto di difesa, negando una discussione orale ritualmente richiesta. La Cassazione respinge il motivo, affermando un principio chiaro: la disciplina emergenziale, in quanto ius singulare a tempo determinato, prevale per la durata della sua vigenza sulla disciplina ordinaria dell’udienza, indipendentemente dal rito applicabile al giudizio. In altri termini, l’oralità prevista dal vecchio codice di rito cedeva il passo, durante l’emergenza sanitaria, alla trattazione scritta, purché alle parti fosse garantito lo scambio paritario di note e repliche. La Corte precisa inoltre che tale conclusione non è messa in discussione dal contrasto giurisprudenziale attualmente pendente davanti alle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 2010/2026), poiché quel contrasto riguarda una questione diversa, ossia la mancata fissazione dell’udienza di discussione nel regime ordinario previgente alla riforma del 2022, e non l’applicazione del regime emergenziale. Distanze legali, opera abusiva e usucapione: un rapporto delicato Il cuore della decisione riguarda però un secondo profilo, di grande interesse pratico per chiunque si occupi di rapporti di vicinato: può un manufatto costruito senza il rispetto delle distanze legali, e financo privo di regolare titolo edilizio, diventare fonte di un diritto di servitù per effetto del decorso del tempo? La Corte d’appello aveva accertato che il fabbricato era stato completato al rustico nel 1980 e che le successive varianti non ne avevano modificato la struttura nella parte che fronteggia l’edificio confinante. Da questo accertamento discendeva che il possesso utile ai fini dell’usucapione era iniziato nel 1980 e che, per una regola tecnica ma decisiva, gli atti interruttivi compiuti nel 1983 nei confronti di alcuni comproprietari non producevano effetto verso le comproprietarie rimaste estranee al primo giudizio: in materia di diritti reali, infatti, non trova applicazione il principio di solidarietà nell’interruzione della prescrizione previsto dall’art. 1310 del codice civile per le obbligazioni. Ne conseguiva che il termine ventennale si era già consumato quando, nel 2002, fu notificata la domanda che avrebbe potuto validamente interromperlo. Su questa base, la Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato: è ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalla legge o dai regolamenti edilizi, anche quando l’opera sia abusiva. Il difetto del titolo edilizio, spiega la Corte, esaurisce la propria rilevanza sul piano del rapporto pubblicistico con l’amministrazione, senza incidere sui requisiti civilistici del possesso: l’opera, in quanto materialmente esistente e percepibile dal proprietario del fondo vicino, è comunque idonea a fondare quel possesso continuativo che l’art. 1158 del codice civile pone a fondamento dell’usucapione. Allo stesso modo, l’opposizione manifestata dal vicino fin dall’origine non esclude il carattere pacifico del possesso, che l’art. 1163 c.c. riferisce al solo momento di instaurazione del rapporto materiale con il bene, e non alla condotta successiva delle controparti: l’esercizio di azioni giudiziarie vale semmai a interrompere la prescrizione, non a mutare la natura del possesso già in corso. Le implicazioni pratiche per proprietari e amministratori La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo non solo per i proprietari coinvolti in liti di confine, ma anche per tecnici, amministratori di condominio e chiunque debba valutare la regolarità di un fabbricato ai fini di una compravendita o di una ristrutturazione. Il primo insegnamento è che il tempo, in questa materia, non è mai neutro: un’opera realizzata in violazione delle distanze legali, se non contestata tempestivamente e con atti idonei a interrompere la prescrizione nei confronti di tutti

Fideiussioni bancarie e clausole ABI: le Sezioni Unite tracciano i confini della nullità “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale

Con il provvedimento n. 24825/2026, pubblicato il 28 agosto 2026, le Sezioni Unite della Cassazione risolvono tre nodi rimasti aperti dopo la storica sentenza del 2021 sulle fideiussioni omnibus, fissando limiti temporali e oggettivi alla “prova privilegiata” costituita dall’accertamento della Banca d’Italia Tutto nasce da una vicenda in sé non insolita nel contenzioso bancario degli ultimi anni. Due garanti si oppongono a un decreto ingiuntivo con cui un Tribunale aveva loro imposto di pagare, in favore della società cessionaria del credito, quanto dovuto in forza di fideiussioni specifiche prestate a garanzia dell’esposizione debitoria di un imprenditore individuale, derivante da un conto corrente di corrispondenza e da un finanziamento chirografario concessi da un istituto bancario. Le opponenti sostengono che i testi delle garanzie, sottoscritti nel 2015, riproducessero le clausole dello schema contrattuale predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana e censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005: la clausola di reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di deroga all’art. 1957 del codice civile. Da qui la tesi della nullità della deroga e, applicando integralmente il termine semestrale di decadenza previsto dalla norma codicistica, della intervenuta decadenza della creditrice dai propri diritti verso le garanti. La società opposta resiste, evidenziando che le fideiussioni in questione avevano natura specifica — riferite cioè a una singola operazione — e non omnibus, e che erano state stipulate dieci anni dopo il periodo (2002-2005) su cui si era concentrata l’istruttoria dell’autorità di vigilanza: due elementi, a suo dire, sufficienti a escludere qualunque nesso con l’intesa anticoncorrenziale sanzionata nel 2005. Il quadro normativo e il precedente del 2021 Per comprendere la portata della decisione occorre un passo indietro. Nell’ottobre 2002 l’ABI aveva diffuso tra le banche associate uno schema contrattuale “tipo” per la fideiussione omnibus. Interpellata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 (la normativa antitrust nazionale), la Banca d’Italia — allora autorità di vigilanza sul mercato creditizio — accertò, con il provvedimento n. 55/2005, che tre clausole di quello schema producevano un effetto restrittivo della concorrenza, in quanto scaricavano sul garante le conseguenze pregiudizievoli dell’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca o dell’invalidità dell’obbligazione principale. Su questa base, le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 2021, avevano affermato un principio di rilevante impatto pratico: i contratti di fideiussione “a valle” di un’intesa vietata possono essere dichiarati parzialmente nulli, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema censurato, e il provvedimento della Banca d’Italia costituisce, a tal fine, una “prova privilegiata” del collegamento funzionale tra il contratto e l’intesa restrittiva a monte. È bastata, in altre parole, la dimostrazione della coincidenza testuale tra le clausole impugnate e quelle censurate per attivare la tutela reale della nullità. Da quella pronuncia, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità si è divisa su tre questioni che la sentenza del 2021 non aveva affrontato in modo esplicito, generando orientamenti contrastanti tra le sezioni semplici e nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Siracusa, investito di due cause omogenee, ha quindi sollevato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis del codice di procedura civile, chiedendo alle Sezioni Unite di sciogliere il nodo prima di decidere. Il primo quesito: quanto “pesa” nel tempo l’accertamento del 2005 Il primo interrogativo riguardava la proiezione temporale della prova privilegiata: può l’accertamento del 2005 valere anche per fideiussioni sottoscritte molti anni dopo, semplicemente perché ne riproducono le clausole? La Corte risponde negando l’automatismo. L’accertamento amministrativo non può costituire prova privilegiata al di fuori del proprio perimetro temporale: chi invoca la nullità di una fideiussione anteriore o posteriore al triennio 2002-2005 deve dimostrare, con altri mezzi istruttori — inclusa la richiesta di esibizione ai sensi dell’art. 210 del codice di procedura civile — la persistenza o la preesistenza dell’intesa restrittiva. Il provvedimento della Banca d’Italia resta comunque utilizzabile, ma come semplice elemento di prova, da solo insufficiente, che il giudice di merito dovrà integrare con una valutazione complessiva della fattispecie concreta. Il secondo quesito: fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche Il secondo tema riguardava l’estensione della tutela alle fideiussioni specifiche, come quelle oggetto del giudizio a quo, posto che l’istruttoria del 2005 aveva riguardato testualmente le sole fideiussioni omnibus. Anche qui la Corte esclude l’automatismo probatorio, ma non chiude la porta: la parte che invoca la nullità può e deve provare che un’intesa o pratica concordata analoga si sia estesa anche al modello di fideiussione specifica, avvalendosi — sempre come elemento di prova non esaustivo — del contenuto del provvedimento del 2005, che pure riguarda, esplicitamente, “gli effetti della standardizzazione contrattuale” più in generale. Sui primi due quesiti le Sezioni Unite formulano un unico principio di diritto: nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle tre clausole censurate, costituita in un tempo pregresso o successivo al periodo coperto dal provvedimento n. 55/2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del proprio sindacato di fatto, la rispondenza del modello negoziale a un’intesa restrittiva della concorrenza, utilizzando l’accertamento amministrativo come elemento di prova non sufficiente da solo, previa ricognizione della sua reale portata temporale e oggettiva. Il terzo quesito: la clausola “a prima richiesta” resta valida L’ultimo interrogativo riguardava una conseguenza pratica di primaria importanza: una volta dichiarata nulla la clausola che derogava ai termini di decadenza dell’art. 1957 del codice civile, la banca poteva comunque evitare la decadenza inviando una semplice richiesta scritta di pagamento, grazie alla distinta clausola “a prima richiesta” presente nello stesso testo contrattuale, oppure era tenuta ad attivare un’iniziativa giudiziale entro il termine semestrale? La Corte opta per la prima soluzione. Le due clausole, spiega, hanno una funzione e un fondamento diversi: quella dichiarata nulla mirava a eliminare del tutto l’onere di tempestività della banca, mentre quella “a prima richiesta” — mai censurata dalla Banca d’Italia — disciplina solo le modalità, non necessariamente giurisdizionali, dell’iniziativa di recupero. La nullità della prima non si propaga automaticamente alla seconda: il creditore evita quindi la decadenza anche con una semplice istanza stragiudiziale, purché inviata al garante nei termini di legge. Implicazioni pratiche per banche, garanti e professionisti Per gli istituti di credito e i cessionari di

Sovraffollamento carcerario: chi deve provare cosa tra detenuto e amministrazione penitenziaria

La Cassazione torna sull’art. 35-ter Ord. pen. e ripartisce l’onere della prova a favore di chi è privato della libertà Un detenuto, ristretto in diversi istituti penitenziari a partire dal 2003, presentava al Magistrato di sorveglianza competente un’istanza volta a ottenere la tutela compensativa prevista dall’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) per le condizioni detentive subite in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta trattamenti inumani o degradanti. Nell’istanza venivano indicati gli istituti di pena presso cui si era svolta la detenzione e le specifiche condizioni lamentate: celle “multiple” al di sotto della soglia minima di metri quadrati per persona, carenza delle più elementari condizioni igienico-sanitarie, scarsa illuminazione, servizi igienici privi di antibagno, assenza di riscaldamento e di acqua calda, mancanza di personale sanitario. Il Tribunale di sorveglianza riqualificava il reclamo come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti alla Suprema Corte. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, conclusione che la Prima Sezione Penale della Cassazione ha integralmente accolto con la sentenza n. 30378/2026, pubblicata il 10 agosto 2026. La questione processuale preliminare: il rimedio esperibile contro il decreto “de plano” Prima di affrontare il merito, la Corte ha confermato la correttezza della riqualificazione del reclamo in ricorso per cassazione. Richiamando un consolidato orientamento (tra le altre, Sez. 1, n. 38808/2016), i giudici hanno ribadito che avverso il decreto di inammissibilità pronunciato “de plano” dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 666, comma 2, del codice di procedura penale, l’unico rimedio esperibile è il ricorso diretto per cassazione, e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza previsto dall’art. 35-bis Ord. pen. per i provvedimenti assunti nel contraddittorio delle parti. La ragione è di sistema: se il Magistrato ha deciso senza contraddittorio, facendo uso di un potere eccezionale riservato ai soli casi di manifesta infondatezza o di reiterazione di una domanda già respinta sui medesimi elementi, la sede propria per rimediare a un eventuale errore non può essere un secondo grado di reclamo, che presupporrebbe un giudizio di merito già svolto in contraddittorio. Consentire il reclamo, infatti, imporrebbe al Tribunale di dichiarare la nullità del provvedimento e di rinviare comunque al Magistrato di sorveglianza per il giudizio partecipato, con un inutile dispendio di tempo e di risorse che il ricorso diretto per cassazione permette di evitare. Il cuore della decisione: la ripartizione dell’onere della prova nei procedimenti ex art. 35-ter Chiarito l’aspetto procedurale, la Corte è giunta al punto qualificante della pronuncia, che riguarda la ripartizione dell’onere probatorio tra il detenuto che agisce per la tutela compensativa e l’amministrazione penitenziaria chiamata a contraddire. Il principio, già affermato da precedenti pronunce (Sez. 1, n. 23362/2018; Sez. 5, n. 18328/2020) e ora ribadito, è il seguente: le allegazioni del detenuto relative al fatto costitutivo della lesione, quando sono sufficientemente determinate quanto all’esistenza e alla decorrenza della detenzione, beneficiano di una presunzione relativa di veridicità. Ciò significa che spetta all’amministrazione penitenziaria, e non al detenuto, fornire elementi di segno contrario idonei a smentire quanto dedotto. Si tratta di un capovolgimento significativo rispetto alla regola generale dell’onere della prova, secondo cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. La giustificazione di questo meccanismo, spiega la Corte, risiede nell’asimmetria informativa strutturale tra le parti: l’amministrazione penitenziaria è l’unico soggetto che dispone realmente del complesso di dati necessari a valutare la legalità del trattamento detentivo (registri di assegnazione alle celle, planimetrie, condizioni degli impianti, turni del personale sanitario), mentre il detenuto, specialmente se non più recluso nello stesso istituto o a distanza di anni dai fatti, si trova in una posizione di strutturale svantaggio probatorio. Pretendere da lui l’indicazione analitica e cronologicamente puntuale di ogni singolo periodo di violazione equivarrebbe, di fatto, a svuotare di contenuto un rimedio che il legislatore ha voluto rendere accessibile. Lo standard probatorio: dalla “preponderanza dell’evidenza” ai poteri di verifica officiosi del giudice La Cassazione precisa inoltre quale sia lo standard di prova applicabile: non il criterio penalistico dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì quello civilistico della preponderanza dell’evidenza, per cui il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo deve risultare “più probabile che non” (richiamando, sul punto, Sez. III civ., n. 10285/2009). La scelta non è casuale: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204/2016, aveva già sollecitato un’interpretazione della disciplina del 2014 orientata al massimo grado di effettività dello strumento risarcitorio, in coerenza con le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha più volte richiesto all’Italia procedure realmente accessibili ed efficaci per porre rimedio al sovraffollamento carcerario. Da questa impostazione discende un corollario essenziale per la funzione del giudice di sorveglianza: quando permanga una condizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile, in assenza di controdeduzioni dell’amministrazione o a fronte di documentazione incompleta, il Magistrato ha il dovere di attivare i propri poteri di verifica d’ufficio. L’inerzia dell’amministrazione, precisa la Corte, non può mai risolversi automaticamente a suo favore: se le informazioni mancano, è il giudice a doverle acquisire, non il detenuto a doverle produrre con mezzi che, per definizione, non possiede. Questi principi sono stati ulteriormente ribaditi da una recente pronuncia della stessa Sezione (Sez. 1, n. 41216/2025), la quale ha sottolineato la natura essenzialmente compensativa, più che risarcitoria in senso stretto, dell’azione, escludendo che la domanda debba essere corredata dall’indicazione precisa e completa di ogni elemento a suo fondamento: è sufficiente indicare i periodi di detenzione, gli istituti di pena e le condizioni specifiche lamentate. L’applicazione al caso concreto e le implicazioni pratiche Applicando questi criteri alla vicenda esaminata, la Corte ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza avesse errato nel dichiarare l’istanza inammissibile “de plano”: l’istante aveva indicato in modo dettagliato i periodi di carcerazione e gli istituti di pena, così come il fatto costitutivo della lesione, evidenziando di essere stato costantemente ristretto in celle collettive al di sotto della soglia minima di spazio vitale, senza fattori compensativi di natura trattamentale. Non vi era, dunque, alcuna genericità tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità adottata senza

Recintare un’area comune per vent’anni: quando il condominio perde la proprietà per usucapione

Il possesso esclusivo, se manifesto e protratto, prevale sulla situazione risultante dai titoli: lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 23931 del 23 luglio 2026 Tutto nasce da un’operazione immobiliare piuttosto comune: un costruttore edifica un fabbricato, vende le prime unità e, con la cessione, dà vita al condominio. Da quel momento, per legge, le aree e i servizi funzionali all’edificio diventano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile, e il costruttore cessa di esserne proprietario esclusivo. Nel caso deciso dalla Cassazione, tuttavia, le cose sono andate diversamente sul piano dei fatti: il costruttore ha continuato a detenere, in via esclusiva, una porzione di circa 900 metri quadri dell’area comune, delimitandola con una recinzione fin dalla metà degli anni Settanta e sottraendola così, per oltre due decenni, all’utilizzo degli altri condòmini. Quando alcuni condòmini hanno agito per ottenere il riconoscimento della comunione su quell’area, si sono visti opporre l’eccezione di intervenuta usucapione. La questione è arrivata fino in Cassazione, che ha confermato quanto già stabilito nei gradi di merito: il possesso esclusivo, se manifesto, continuo e protratto per oltre vent’anni, può far prevalere lo stato di fatto sulla situazione risultante dai titoli, anche quando il bene è formalmente parte comune del condominio. Come si usucapisce una parte comune del condominio Il punto di partenza è che il condominio, quale ente di gestione privo di personalità giuridica autonoma, non può usucapire beni in proprio; l’azione compete ai singoli condòmini o all’amministratore solo se munito di apposito mandato speciale. Il vero nodo giuridico, però, riguarda un altro aspetto: non basta un uso più intenso o prolungato della cosa comune per maturare l’usucapione. La giurisprudenza distingue infatti tra il possesso esercitato uti condominus, cioè come comproprietario nell’ambito delle facoltà che la legge riconosce a ciascun condòmino, e il possesso esercitato uti dominus, cioè con l’inequivoca volontà di comportarsi come proprietario esclusivo, in modo incompatibile con il compossesso degli altri partecipanti. La Cassazione ha da tempo chiarito che, trattandosi di comunione, non è ipotizzabile una vera e propria interversione del titolo del possesso nei rapporti tra comproprietari: ciò che rileva è un atto o un comportamento che renda impossibile, in modo assoluto, per gli altri partecipanti proseguire un rapporto materiale con il bene, e che manifesti inequivocabilmente la volontà di possederlo in via esclusiva (Cass. civ., Sez. II, 9 giugno 2015, n. 11903). Il medesimo principio è stato ribadito alcuni anni dopo, precisando che non è sufficiente la mera astensione degli altri condòmini dall’uso del bene, dovendosi piuttosto dimostrare un godimento inconciliabile con il godimento altrui (Cass. civ., Sez. II, 9 novembre 2021, n. 32808). Il principio della Cassazione: la recinzione come segno inequivocabile del possesso esclusivo Nel caso specifico, l’elemento decisivo è stata proprio la recinzione. La Corte ha ricordato che il costruttore, una volta costituito il condominio, non è più proprietario esclusivo del bene comune e può usucapirlo solo continuando a possederlo con animo di proprietario, in modo incompatibile con il compossesso altrui, secondo un principio che risale a un precedente ormai risalente (Cass. civ., 3 gennaio 1961, n. 11). La recinzione, secondo un orientamento consolidato, costituisce un comportamento idoneo a rendere impossibile agli altri comproprietari qualsiasi rapporto materiale con il bene, e manifesta in modo inequivoco la volontà di possederlo in via esclusiva. Non si tratta, dunque, di un uso più intenso della cosa comune, ma di un possesso esclusivo, percepibile dall’esterno e incompatibile con l’esercizio dei diritti degli altri condòmini. Perché il richiamo catastale non interrompe l’usucapione I condòmini ricorrenti avevano tentato una diversa strada, valorizzando alcuni rogiti stipulati alla fine degli anni Ottanta, nei quali la società costruttrice aveva richiamato catastalmente anche la particella oggetto di controversia. A loro avviso, tale richiamo avrebbe integrato un riconoscimento del diritto altrui di proprietà, con conseguente interruzione del decorso dell’usucapione ai sensi dell’articolo 2944 del Codice civile, norma secondo cui la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di chi vi è soggetto. La Cassazione ha respinto questa impostazione, ricordando innanzitutto che il possesso utile ai fini dell’usucapione può interrompersi solo nei casi previsti dalla legge: quando il possessore perde il concreto potere di fatto sul bene, oppure quando interviene un atto giudiziale idoneo a privarlo del possesso. Il mero richiamo catastale contenuto in un atto di compravendita, ha osservato la Corte, non incide sulla situazione possessoria: il bene continua a essere materialmente detenuto dal possessore, la recinzione permane e il possesso prosegue senza soluzione di continuità. Quanto poi alla possibile efficacia interruttiva ai sensi dell’articolo 2944, la Corte ha ribadito che essa richiede un comportamento inequivoco, non essendo sufficiente un atto suscettibile di diverse interpretazioni: un semplice richiamo catastale, privo di una manifestazione chiara e univoca di riconoscimento del diritto altrui, non possiede tale idoneità. Le implicazioni pratiche per condòmini, amministratori e costruttori La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo per chi gestisce o vive in un condominio. Per i condòmini, il messaggio è di vigilanza: un’area recintata, un accesso bloccato, una serratura sostituita non sono comportamenti neutri, ma possono costituire l’innesco di un decorso ventennale che, se non contrastato tempestivamente con un’azione giudiziale di rivendica o di reintegrazione nel possesso, porta alla perdita definitiva del diritto sulla parte comune. La semplice diffida stragiudiziale, va ricordato, non è idonea a interrompere il termine. Per gli amministratori, la vicenda segnala l’opportunità di monitorare periodicamente lo stato delle parti comuni e di segnalare tempestivamente all’assemblea eventuali situazioni di occupazione esclusiva da parte di singoli condòmini o di soggetti esterni, ricordando che l’iniziativa giudiziale contro l’usucapione compete comunque ai singoli comproprietari. Per i costruttori che mantengano, dopo la costituzione del condominio, la disponibilità materiale di aree destinate a divenire comuni, la pronuncia rappresenta un monito nella direzione opposta: la posizione di originario dante causa non preserva dal rischio, anzi accresce l’onere di formalizzare correttamente, fin dall’origine, le eventuali riserve di proprietà esclusiva, evitando comportamenti materiali equivoci che il tempo può trasformare in un diritto acquisito da controparte. In conclusione La sentenza conferma un principio che attraversa da tempo

Collaborazione a progetto ma di fatto lavoro subordinato: quale risarcimento spetta al lavoratore?

La Cassazione risolve un contrasto interno alla Sezione Lavoro e chiarisce che la riqualificazione di un rapporto da autonomo a subordinato non dà diritto all’indennità forfettaria prevista per la conversione dei contratti a termine, ma al risarcimento pieno delle retribuzioni maturate Un lavoratore aveva prestato la propria attività per una società del settore dei servizi ferroviari sulla base, dapprima, di un contratto a progetto e, successivamente, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa protrattosi per alcuni anni. Ritenendo che l’attività effettivamente svolta non corrispondesse a quella dedotta nei contratti sottoscritti, e che il rapporto si fosse in realtà atteggiato secondo le modalità tipiche della subordinazione, il lavoratore agiva in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la ricostituzione dello stesso e il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte. La decisione dei giudici di merito Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dall’inizio della collaborazione e condannando la società al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate, oltre alle differenze per tredicesima e quattordicesima mensilità. La Corte d’Appello di Roma, investita dei gravami di entrambe le parti, riformava parzialmente la decisione: pur confermando la natura subordinata del rapporto e respingendo l’eccezione di decadenza dall’impugnazione, riteneva applicabile alla fattispecie l’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 per i casi di “conversione” del contratto a tempo determinato, quantificandola in sei mensilità della retribuzione. Applicava inoltre il principio dell’assorbimento, per cui dalle somme dovute al lavoratore andavano detratti tutti gli importi già percepiti nel corso del rapporto, respingendo integralmente la domanda di pagamento delle differenze retributive. La questione giuridica devoluta alla Cassazione Il nodo centrale portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava proprio l’applicabilità dell’indennità forfettaria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 al caso in cui un rapporto, nato formalmente come collaborazione a progetto, venga giudizialmente riqualificato come lavoro subordinato ai sensi dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, norma che nel lavoro a progetto disciplina le conseguenze della difformità tra l’attività dedotta in contratto e quella concretamente svolta con modalità subordinate. Si tratta di una questione tutt’altro che teorica: se si applica l’indennità forfettaria, il lavoratore riqualificato come subordinato riceve un risarcimento limitato a un numero massimo di mensilità, indipendentemente dall’entità delle retribuzioni effettivamente maturate; se invece l’indennità non si applica, il lavoratore ha diritto al risarcimento pieno, corrispondente a tutte le retribuzioni maturate durante il rapporto. Il contrasto interpretativo e la soluzione della Corte Nella giurisprudenza di legittimità si erano formati due orientamenti contrapposti. Un primo indirizzo, sul quale si era basata la Corte d’Appello, riteneva che l’espressione “conversione del contratto a tempo determinato” utilizzata dall’art. 32, comma 5, dovesse intendersi in senso ampio, tale da ricomprendere ogni ipotesi di stabilizzazione del rapporto di lavoro, quale che ne fosse la causa, incluse le riqualificazioni disposte ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003. Un secondo orientamento, più restrittivo, limitava l’applicazione dell’indennità forfettaria ai soli casi in cui la trasformazione del rapporto derivasse dalla nullità della clausola di apposizione del termine a un contratto di lavoro già di natura subordinata. La Cassazione, chiamata a comporre il contrasto in pubblica udienza, ha aderito al secondo e più restrittivo orientamento. Il ragionamento della Corte muove da un dato testuale e sistematico: l’art. 32, comma 5, disciplina il fenomeno della “conversione”, che tecnicamente presuppone un contratto di lavoro subordinato affetto da una clausola di durata nulla, sostituita ex lege dal regime del tempo indeterminato secondo il meccanismo dell’art. 1419, secondo comma, del codice civile. Diversa, per natura giuridica, è invece l’ipotesi della riqualificazione ai sensi dell’art. 69, comma 2, che non presuppone alcuna clausola nulla da sostituire, ma consiste in un accertamento giudiziale, condotto sulla base delle concrete modalità di esecuzione della prestazione, volto a far emergere la reale natura subordinata di un rapporto che le parti avevano formalizzato come autonomo. La Corte richiama a sostegno anche la genesi storica della disposizione, nata per fronteggiare il contenzioso di massa relativo ai contratti a termine stipulati da una grande azienda pubblica, e la pronuncia della Corte costituzionale n. 303 del 2011, che nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 aveva già distinto il contratto subordinato con clausola di durata viziata da altre fattispecie di utilizzazione irregolare della collaborazione autonoma, ritenute obiettivamente più gravi. Il principio di diritto La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio: la fattispecie di cui all’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non integra un’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato rilevante ai fini dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poiché l’accertamento della natura subordinata del rapporto non deriva dalla nullità di una clausola contrattuale sostituita dal regime legale, bensì dalla riqualificazione giudiziale del rapporto operata in ragione delle sue concrete modalità di esecuzione. Ne consegue che alla subordinazione accertata ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 non si applica l’indennità risarcitoria forfettaria dell’art. 32, comma 5, ma il regime risarcitorio ordinario. Sulla base di questo principio la Corte ha accolto il motivo di ricorso proposto dal lavoratore, cassando la sentenza d’appello nella parte relativa al profilo risarcitorio e rinviando la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Ha invece respinto il ricorso incidentale proposto dalla società datrice di lavoro, ritenendo infondata l’eccezione di decadenza dall’azione — richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il regime decadenziale dell’art. 32, comma 3, si applica solo in presenza di un esplicito recesso del committente, e non quando il rapporto si estingua per la naturale scadenza del termine — e inammissibile il motivo volto a contestare, sotto la veste della violazione di legge, l’accertamento di merito sulla natura subordinata del rapporto. Le implicazioni pratiche La pronuncia ha una portata concreta rilevante per tutte le situazioni in cui un rapporto di collaborazione, a progetto o coordinata e continuativa, si sia in realtà svolto con le caratteristiche della subordinazione. Per il lavoratore che ottenga in giudizio