Associazioni professionali e IRAP: ecco quando l’imposta non è dovuta

La Consulta chiarisce i confini dell’esenzione: conta come si lavora, non come ci si chiama La vicenda: un’associazione notarile chiede il rimborso dell’imposta Tutto nasce da un’istanza di rimborso presentata da un’associazione professionale costituita fra notai, che aveva versato l’IRAP per l’anno 2022 ritenendo di non doverla. La tesi dell’associazione era semplice: dal 2022 la legge di bilancio ha escluso dall’imposta le persone fisiche che esercitano arti e professioni, e l’attività notarile, per sua natura, resta sempre riferibile al singolo notaio anche quando questi opera all’interno di un’associazione. Di qui la richiesta di restituzione del tributo versato. L’Agenzia delle entrate non ha accolto l’istanza, e contro il silenzio-rifiuto l’associazione ha proposto ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze. Il giudice fiorentino si è trovato di fronte a un ostacolo normativo che riteneva insuperabile in via interpretativa: se è vero che la legge n. 234 del 2021 esclude dall’IRAP le persone fisiche, è altrettanto vero che il testo unico delle imposte sui redditi equipara, ai fini fiscali, le associazioni professionali senza personalità giuridica alle società semplici, che per definizione legislativa scontano sempre l’imposta, indipendentemente dalla sussistenza di una reale organizzazione autonoma. Applicando meccanicamente questo schema, il ricorso sarebbe dovuto essere respinto.no la componente predominante. Nonostante l’importanza economica e affettiva di questi beni, molte famiglie continuano ad adottare approcci tradizionali che, pur consolidati nel tempo, potrebbero non essere più adeguati alle esigenze di un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione. Il giudice rimettente riteneva, infatti, che la normativa censurata, escludendo dall’IRAP le persone fisiche esercenti arti o professioni ma non le associazioni professionali, determinasse un’irragionevole disparità di trattamento tra il notaio che esercita individualmente la propria attività e quello che opera nell’ambito di un’associazione. Da qui la scelta di sollevare questione di legittimità costituzionale. Il principio affermato dalla Consulta: quando l’IRAP non è dovuta Con la sentenza n. 153 del 2026 la Corte costituzionale ha fissato un principio destinato a incidere in modo diretto sulla posizione fiscale di moltissimi studi associati: l’esclusione dall’IRAP prevista per le persone fisiche esercenti arti e professioni si applica anche alle associazioni professionali, quando l’attività che ne costituisce l’oggetto non è effettivamente svolta in forma associata dai singoli professionisti. In questi casi l’imposta, semplicemente, non è dovuta. Il ragionamento della Corte muove da un dato testuale. Il testo unico delle imposte sui redditi, nell’equiparare le associazioni professionali alle società semplici, richiede espressamente che la professione sia esercitata «in forma associata». Non basta, quindi, che esista sulla carta un’associazione professionale o uno studio associato: occorre che l’attività sia realmente svolta in comune. Sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, conforme agli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, la Consulta ha stabilito che, quando l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, essa resta riferibile alle persone fisiche che compongono l’associazione, e non al soggetto collettivo. È questo il cuore della decisione: l’IRAP non trova applicazione anche se l’associazione esaurisce la propria funzione a meri fini organizzativi o economici interni, quali la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione di un ufficio, l’acquisto di beni strumentali o la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario. In altre parole, uno studio associato che si limiti a condividere costi e struttura, lasciando che ciascun professionista mantenga l’incarico e la responsabilità personale verso il cliente, resta fuori dal perimetro dell’imposta. L’imposta viene invece in rilievo soltanto quando si verifica una «spersonalizzazione» dell’attività professionale, tale da renderla direttamente ascrivibile all’associazione come soggetto autonomo e distinto dai singoli professionisti che ne fanno parte. È questo lo spartiacque tracciato dalla Corte tra le associazioni che scontano l’IRAP e quelle che ne restano escluse. Il quadro normativo di riferimento La questione ruota attorno al combinato disposto di due norme. L’art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 esclude dall’IRAP, a decorrere dal 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali, artistiche o professionali. L’art. 5, comma 3, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) equipara alle società semplici le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, equiparazione richiamata anche dall’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’IRAP. Per le società e gli enti, l’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che l’attività da essi esercitata costituisce comunque presupposto d’imposta, senza che occorra alcuna verifica sull’effettiva organizzazione. La giurisprudenza di legittimità, con le note sentenze delle sezioni unite civili del 2016, aveva esteso questo automatismo anche alle associazioni professionali equiparate alle società semplici. La Consulta, pur non travolgendo questa impostazione, ne ha ora ridimensionato la portata, subordinando l’automatismo alla prova dell’effettivo esercizio in forma associata dell’attività. L’onere della prova: spetta all’amministrazione finanziaria Un aspetto di rilievo pratico, evidenziato dalla sentenza, riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. È l’amministrazione finanziaria, e non l’associazione professionale, a dover dimostrare l’esistenza del requisito dell’esercizio «in forma associata» della professione. Si tratta di un’inversione di prospettiva significativa rispetto alla prassi finora seguita: l’associazione professionale non deve provare l’assenza di un’autonoma organizzazione, ma è l’ufficio a dover dimostrare che l’attività è effettivamente svolta in comune, e non dai singoli professionisti a titolo personale. La Corte affronta anche l’ipotesi, tutt’altro che infrequente nella prassi degli studi professionali, in cui all’interno della stessa associazione convivano un’attività svolta individualmente dai singoli associati e un’attività effettivamente prodotta in forma associata. In questi casi non è assoggettato a IRAP il reddito di esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati, purché sia adeguatamente separato, nella contabilità e nella documentazione, da quello prodotto dalle attività espletate avvalendosi dell’organizzazione dell’associazione professionale. Il caso delle associazioni notarili Quanto alle associazioni notarili, oggetto specifico del giudizio, la Corte ha rilevato che esse, di regola, assumono un rilievo meramente interno, attinente alla distribuzione degli onorari, senza alcuna interferenza sull’attività notarile, che resta personale anche in ragione dei connotati di pubblica funzione che la caratterizzano, quali la terzietà, il controllo di legalità e la
Pensione di reversibilità e coppie omosessuali: la Corte Costituzionale colma il vuoto con la sentenza n. 91 del 2026

La Consulta dichiara incostituzionale l’esclusione del partner superstite di coppia omoaffettiva dal trattamento pensionistico ai superstiti quando il decesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà Il caso che ha sollevato la questione Una coppia omosessuale aveva contratto matrimonio negli Stati Uniti nel 2013. Il legame era reale, documentato, formalizzato secondo le leggi di uno Stato estero. Eppure, quando uno dei due partner è deceduto nell’ottobre del 2015, l’INPS ha negato al superstite la pensione di reversibilità. Il motivo era apparentemente tecnico: al momento della morte, l’ordinamento italiano non riconosceva ancora le unioni civili tra persone dello stesso sesso, e il matrimonio contratto all’estero non poteva produrre effetti giuridici nel nostro Paese. Da quella vicenda è nata la questione che ha condotto, il 25 febbraio 2026, alla sentenza n. 91 della Corte Costituzionale, depositata il 28 maggio 2026, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di coppia omosessuale unita in matrimonio all’estero, quando il decesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.e. L’evoluzione normativa: dalla lacuna alla legge Cirinnà Per comprendere il significato di questa pronuncia occorre ripercorrere il cammino compiuto dal diritto italiano negli ultimi decenni sul tema del riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Per lungo tempo il nostro ordinamento non prevedeva alcuna forma di tutela giuridica per le coppie omoaffettive, né sotto il profilo personale né sotto quello patrimoniale e previdenziale. La pensione di reversibilità, disciplinata proprio dall’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, era riservata al “coniuge” superstite, nozione che l’ordinamento civile riservava esclusivamente alle unioni eterosessuali. Le coppie che avevano contratto matrimonio all’estero si trovavano in una condizione paradossale: il loro vincolo era formalmente esistente, ma giuridicamente improduttivo di effetti in Italia. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, aveva chiarito già con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, che il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero non era da considerarsi inesistente, bensì semplicemente privo di effetti giuridici nell’ordinamento italiano. Una distinzione sottile, ma determinante. La svolta normativa è arrivata con la legge 20 maggio 2016, n. 76, cosiddetta legge Cirinnà, che ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Quella legge, al comma 20 dell’art. 1, ha esteso alle parti dell’unione civile tutte le disposizioni che si riferiscono al coniuge, compresi quindi i diritti previdenziali. Successivamente, il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, ha inserito nella legge di diritto internazionale privato l’art. 32-bis, stabilendo che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Ma questa disciplina operava soltanto per il futuro: non risolveva la posizione di chi aveva visto il proprio partner morire prima del 2016, senza aver potuto formalizzare in Italia il vincolo già costituito all’estero. La giurisprudenza costituzionale che ha aperto la strada Prima che il legislatore intervenisse, era stata la Corte Costituzionale a tracciare alcune linee fondamentali. Con la sentenza n. 138 del 2010, la Consulta aveva dichiarato inammissibili le questioni che chiedevano di estendere all’unione omosessuale l’intera disciplina del matrimonio civile, riconoscendo però che l’unione tra persone dello stesso sesso costituisce una formazione sociale tutelata dall’art. 2 della Costituzione, in quanto luogo di sviluppo della personalità umana. La Corte si era riservata la possibilità di intervenire, attraverso il controllo di ragionevolezza, in relazione a ipotesi specifiche in cui fosse necessario un trattamento omogeneo tra coppia coniugata e coppia omosessuale. Quella riserva è rimasta per anni una promessa teorica. Poi, progressivamente, la giurisprudenza costituzionale ha iniziato a trasformarla in declaratorie concrete. Con la sentenza n. 170 del 2014, la Corte aveva affrontato il caso del matrimonio contratto prima della transizione di genere di uno dei coniugi, riconoscendo la necessità di tutela del legame. Con la sentenza n. 148 del 2024, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che escludeva il convivente di fatto dal diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare del partner deceduto prima del 2016. Con la sentenza n. 7 del 2026, aveva esteso la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto. In questo contesto di progressivo ampliamento delle tutele, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sollevato, con ordinanza del 15 luglio 2025, n. 187 del registro ordinanze, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, ponendo la Consulta di fronte alla necessità di rispondere all’interrogativo che restava aperto. La questione davanti alla Corte Costituzionale Le Sezioni Unite rimettenti avevano escluso, nella propria ordinanza, di poter risolvere il caso attraverso l’interpretazione adeguatrice, in quanto il tenore letterale della norma era univoco nel riferirsi al “coniuge”. Avevano altresì escluso la possibilità di disapplicare la norma interna in forza della direttiva europea 2000/78/CE contro le discriminazioni in materia di occupazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui quella direttiva non si applica ai regimi statali di sicurezza sociale. La pensione corrisposta dall’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, non è una pensione professionale o di categoria legata al singolo datore di lavoro, bensì una prestazione del sistema pubblico, e come tale esula dall’ambito della direttiva. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 91 del 2026, ha confermato questa lettura con assoluta nettezza, escludendo che la pensione di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria possa rientrare nel campo di applicazione del diritto europeo antidiscriminatorio in materia di lavoro. Il terreno del giudizio era quindi esclusivamente quello della ragionevolezza costituzionale interna. La decisione: l’ingiustificata disparità di trattamento La Corte ha accolto la questione per violazione dell’art. 3 della Costituzione, dichiarando assorbite le censure relative agli artt. 2, 36 e 38 Cost. Il ragionamento è rigoroso e si articola su più livelli. La pensione di reversibilità valorizza l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione non solo del patrimonio comune, ma anche di quello dell’altro coniuge: è, in ultima analisi,
La maternità surrogata tra reato universale e diritti del minore: l’Italia al bivio

Mentre il legislatore punta sulla repressione globale, la Corte Costituzionale rimette al centro la tutela del bambino già nato. Un sistema in tensione permanente tra istanze punitive e garanzie costituzionali. C’è qualcosa di profondamente contraddittorio nel modo in cui l’ordinamento italiano affronta oggi il tema della gestazione per altri. Da un lato, un legislatore che allunga il braccio del diritto penale fin oltre i confini nazionali; dall’altro, una Corte Costituzionale che ricuce pazientemente i vuoti di tutela che quella stessa politica legislativa rischia di produrre a danno dei minori già nati. È in questa tensione irrisolta che si consuma uno dei capitoli più complessi del biodiritto italiano contemporaneo. La riforma che ha fatto discutere: il “reato universale” di surrogazione Con il D.d.l. n. 824/2024 il Parlamento italiano ha modificato l’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, elevando la surrogazione di maternità a cosiddetto “reato universale”. La norma prevede che il cittadino italiano possa essere perseguito penalmente anche quando la gestazione per altri sia praticata all’estero, indipendentemente dalla legalità della pratica nello Stato in cui essa avviene. La pena prevista va da tre mesi a due anni di reclusione, con sanzioni accessorie fino a un milione di euro. La qualifica di “reato universale” è storicamente riservata ai crimini più gravi contro l’umanità: genocidio, crimini di guerra, tortura. Applicarla a una condotta che in numerosi ordinamenti — dalla California alla Grecia — è perfettamente lecita e regolamentata genera un’anomalia giuridica di non poco conto. In particolare, la riforma ignora il principio della doppia incriminazione, secondo cui un fatto dovrebbe essere reato anche nel Paese in cui è stato commesso perché possa essere perseguito all’estero. Il risultato pratico è che un cittadino italiano che abbia fatto ricorso alla gestazione per altri in uno Stato che la consente pienamente si troverebbe comunque esposto a un procedimento penale nel proprio Paese al rientro. La Corte Costituzionale e la sentenza n. 68/2025: il bambino al centro Mentre la politica costruisce barriere repressive, la Corte Costituzionale fa un passo in direzione opposta. Con la sentenza n. 68 del 2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non consentiva il riconoscimento del rapporto di filiazione tra il nato e la cosiddetta “madre intenzionale” — ovvero la donna che ha voluto e progettato la nascita ma non ha portato avanti la gravidanza — nei casi di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero. La Corte ha abbandonato la visione esclusivamente biologica della maternità, spostando il fulcro verso quella che potremmo chiamare responsabilità generativa: ciò che conta non è chi ha partorito, ma chi ha assunto l’impegno concreto di crescere e accudire il bambino. In questo senso, la sentenza ha ritenuto che l’esclusione della madre intenzionale dal riconoscimento del nato violasse l’art. 2 della Costituzione — ledendo l’identità personale del minore — l’art. 3, per l’irragionevole disparità rispetto ai figli di coppie eterosessuali, e l’art. 30, che impone ai genitori doveri di cura, istruzione e mantenimento. Il bambino ha diritto a uno stato giuridico certo e stabile sin dalla nascita: questo il principio cardine affermato dalla Consulta. Il “vicolo cieco” della sentenza n. 69/2025: le donne single restano escluse La stessa Corte Costituzionale, però, con la contestuale sentenza n. 69/2025, ha confermato la legittimità del divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per le donne single. La Consulta ha tracciato una distinzione netta: il desiderio di genitorialità, inteso come aspirazione individuale ancora non realizzata, può essere disciplinato — e limitato — dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità politica; i diritti del minore già nato, invece, non possono essere sacrificati sull’altare di alcuna scelta di valore. In altri termini, prima che il bambino venga al mondo lo Stato può fissare condizioni e requisiti; una volta che egli esiste, la sua tutela diventa priorità assoluta e inderogabile. Questo doppio binario produce un risultato che non manca di suscitare riflessioni critiche: l’ordinamento italiano chiude la porta all’accesso alla PMA per la donna sola, ma al tempo stesso — attraverso la sentenza n. 68/2025 — tutela il bambino che sia comunque nato da percorsi intrapresi all’estero. La dimensione europea: la sentenza CEDU del 9 ottobre 2025 Il quadro si arricchisce di una prospettiva sovranazionale con la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 9 ottobre 2025. In quel caso, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’Italia non avesse violato l’art. 8 della Convenzione EDU — che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare — nell’ambito di una controversia relativa al mancato riconoscimento della madre intenzionale. La motivazione della Corte si fonda su un rilievo procedurale di rilievo: i genitori avevano a disposizione lo strumento dell’adozione in casi particolari, previsto dall’art. 44 della legge n. 184/1983, e avevano scelto di non percorrere quella via, contribuendo di fatto all’incertezza giuridica che aveva poi colpito il minore. Significativa, in senso contrario, è l’opinione dissenziente allegata alla sentenza: è accettabile, si chiede la giudice dissenziente, che un bambino debba vivere anni in un limbo identitario e giuridico solo perché i genitori hanno optato per una strategia processuale rivelatasi errata? La “colpa” di una scelta difensiva sbagliata non può ricadere sull’identità e sulla stabilità di un essere umano innocente. Il confronto con altri modelli: la via californiana Guardare oltre confine aiuta a mettere a fuoco le alternative praticabili. Il modello californiano — elaborato a partire dal caso deciso con la sentenza Johnson v. Calvert — si fonda sul concetto di procreative intent: genitore è chi ha voluto e progettato la nascita, a prescindere dal contributo biologico. La legge californiana prevede il Written Assisted Reproduction Agreement, un accordo che deve essere stipulato prima del concepimento con l’assistenza obbligatoria di legali indipendenti per ciascuna parte, consenso informato e revocabile, copertura integrale delle spese mediche da parte dei genitori intenzionali e screening psicologici preventivi. È un sistema che coniuga tutela della gestante e certezza giuridica del nato, dimostrando che repressione e protezione non sono le sole alternative disponibili. Implicazioni pratiche: cosa cambia per chi si trova in