Mantenimento dei figli e assegno divorzile: la Cassazione stabilisce nuovi criteri di valutazione

La Prima Sezione Civile chiarisce i principi per la determinazione degli importi e la ripartizione delle spese straordinarie

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza n. 13488/2024 del 13 maggio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di determinazione del mantenimento dei figli e dell’assegno divorzile, cassando la decisione della Corte d’Appello di Roma e stabilendo principi destinati a orientare la giurisprudenza futura.

Il caso e la decisione dei giudici di merito

La vicenda traeva origine da una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui il Tribunale di Roma aveva inizialmente stabilito un assegno divorzile di €800,00 mensili e un contributo per il mantenimento dei figli. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 26 febbraio 2024, aveva successivamente modificato tali importi, determinando un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti di €1.200,00 mensili e confermando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori.

I principi affermati dalla Suprema Corte

La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, chiarendo aspetti fondamentali in materia di responsabilità genitoriale e obblighi di mantenimento:

In tema di mantenimento dei figli, la Corte ha ribadito che costituiscono spese straordinarie quelle non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto, distinguendo tra:

  • Gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, certi nel loro costante ripetersi, anche a lungo termine
  • Le spese imprevedibili e rilevanti, che richiedono l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento per il rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità del contributo

Quanto alla valutazione del tenore di vita, la Suprema Corte ha precisato che l’assegno deve essere considerato non in ragione della sporadicità di frequentazione, ma considerando che il figlio maggiore aveva maggiori esigenze economiche legate alla crescita e allo sviluppo della personalità, compresa la formazione culturale.

Per la determinazione dell’assegno divorzile, i giudici di legittimità hanno confermato che nel profilo compensativo-perequativo, l’assegno deve essere adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, abbia dimostrato di aver contribuito significativamente alla vita familiare.

Le violazioni riscontrate dalla Cassazione

La Corte ha individuato diverse violazioni degli artt. 316 bis e 337 ter del Codice Civile:

  1. Mancata valutazione delle attuali esigenze dei figli in relazione agli artt. 316 bis e 337 ter c.c., comma 4, e art. 360 c.p.c., n. 3 e 5
  2. Errata applicazione del principio di irripetibilità sancito per l’assegno divorzile, che dovrebbe applicarsi all’assegno di mantenimento dei figli avente carattere sostanzialmente alimentare
  3. Violazione della L. n. 898/70, art. 6, comma 2, per la revisione dell’assegno senza considerare l’effettiva decorrenza dal dicembre 2021

Le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti

Questa pronuncia assume particolare rilevanza per:

I genitori separati o divorziati, che dovranno considerare come la proporzionalità del contributo debba essere valutata in rapporto alle condizioni economico-patrimoniali accertate con squilibrio in favore dell’altro genitore, non limitandosi ai rispettivi redditi.

I professionisti del diritto di famiglia, chiamati a una più accurata valutazione delle condizioni reddituali-patrimoniali delle parti, evitando di far gravare le spese straordinarie sui genitori senza osservare la proporzionalità del contributo.

I figli maggiorenni non autosufficienti, per i quali la Corte ha chiarito che l’irragionevolezza del fare gravare le spese straordinarie sui genitori senza osservare la proporzionalità costituisce violazione dei principi fondamentali.

Le prospettive future

La decisione della Cassazione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che privilegia una valutazione complessiva delle condizioni patrimoniali delle parti, superando approcci meramente formalistici nella determinazione degli obblighi di mantenimento.

Il rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione dovrà tener conto dei principi enunciati, particolarmente per quanto attiene alla corretta applicazione dell’art. 337 ter c.c. in tema di proporzionalità della contribuzione genitoriale.


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