Quando una denuncia archiviata non significa calunnia: la Cassazione fissa paletti fondamentali

La Sesta Sezione Penale afferma principi garantisti contro il rischio di “calunnia presunta” nelle denunce di violenza sessuale

Una donna denuncia molestie sessuali subite sul posto di lavoro. La Procura archivia per mancanza di riscontri. A questo punto, la denunciante viene processata e condannata per calunnia. È una sequenza che desta allarme, perché trasforma il diritto di denunciare in un rischio giuridico per chi non riesce a dimostrare l’accusa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1205/2025 della Sesta Sezione Penale (R.G.N. 21432/2025, depositata il 3 febbraio 2026), interviene con fermezza per ribadire un principio fondamentale: l’archiviazione di una denuncia per mancanza di prove non equivale automaticamente alla dimostrazione che il denunciante abbia calunniato.

La vicenda processuale

Il caso trae origine da una denuncia-querela presentata nel 2017 da una lavoratrice che aveva riferito di aver subito reiterati palpeggiamenti nelle parti intime da parte di un collega, in tre distinte occasioni. Gli episodi si erano verificati in assenza di testimoni, in un contesto lavorativo già segnato da conflittualità derivante da ammanchi di cassa. La donna aveva sporto denuncia alle autorità dopo l’ultimo episodio, ritenendo necessario tutelare la propria dignità e incolumità sul luogo di lavoro.

Il Pubblico Ministero, dopo aver ascoltato la denunciante, una testimone e il denunciato, acquisiti anche i tabulati telefonici, aveva richiesto l’archiviazione nei confronti del collega accusato, ritenendo insufficienti gli elementi per sostenere l’accusa in giudizio. Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva accolto la richiesta, motivando con l’inverosimiglianza delle accuse in quanto inserite in un clima lavorativo conflittuale e non confermate dai tabulati telefonici relativamente ad alcune telefonate denunciate.

A seguito di questa archiviazione, la lavoratrice veniva imputata per calunnia continuata e, dopo il processo di primo e secondo grado, condannata a due anni e quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore del collega costituitosi parte civile.

La questione giuridica: quando si configura il dolo di calunnia

L’articolo 368 del Codice Penale punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque incolpi di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato. In altri termini, il delitto di calunnia richiede non solo che l’accusa sia oggettivamente falsa, ma soprattutto che il denunciante sia pienamente consapevole dell’innocenza della persona accusata. Si tratta di un dolo diretto particolarmente qualificato, che esige la certezza soggettiva della falsità dell’imputazione.

La ricorrente, attraverso il suo difensore, aveva articolato quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo, deduceva violazione dell’art. 368 c.p., sostenendo che la Corte d’Appello aveva fondato la responsabilità sulla sola pronuncia del decreto di archiviazione, nonostante tale provvedimento non equivalesse ad accertamento giudiziale dell’innocenza del denunciato. Con il secondo e terzo motivo, lamentava vizio di motivazione relativamente all’elemento soggettivo del reato, sottolineando l’errata qualificazione del rapporto lavorativo e l’insufficienza della sola infondatezza della denuncia a integrare il dolo calunnioso. Con il quarto motivo, censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ragionamento della Cassazione: decreto di archiviazione e autonomia del giudizio sulla calunnia

La Suprema Corte accoglie integralmente il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. La motivazione è articolata su diversi livelli di approfondimento, tutti convergenti verso un principio garantista fondamentale.

Innanzitutto, la Cassazione chiarisce che il delitto di calunnia è autonomo rispetto al reato, reale o potenziale, attribuito al calunniato. Questo significa che anche una sentenza irrevocabile pronunciata nell’eventuale processo a carico dell’incolpato non fa stato nel giudizio contro il calunniatore, nel quale il giudice può rivalutare i fatti. L’innocenza dell’incolpato costituisce un presupposto ontologico del delitto di calunnia, il cui accertamento è necessariamente pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del reato.

Tuttavia, e qui sta il punto centrale, questo accertamento pregiudiziale afferisce soprattutto alla decisione sull’imputazione di calunnia e non richiede necessariamente l’accertamento processuale dell’infondatezza dell’accusa nel separato procedimento a carico del denunciato. Il decreto di archiviazione, in particolare, è un provvedimento di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, che non attesta l’insussistenza del reato contestato ma soltanto che la notizia di reato è infondata e non vi sono elementi idonei a sostenere l’accusa, secondo la regola di giudizio di cui all’art. 125 disp. att. c.p.p. (norma oggi abrogata ma applicabile ratione temporis).

Come precisato dalla Corte, il decreto di archiviazione è concepito dal legislatore come anteriore all’esercizio dell’azione penale, correlato all’insussistenza degli estremi per esercitarla, e proprio per questo è ritenuto un atto neutro. Ai fini dell’accertamento del presupposto logico della calunnia, cioè l’innocenza dell’incolpato, non può quindi prescindersi dalla strutturale instabilità del decreto di archiviazione, fondato su una regola di giudizio incerta e comunque sempre aperta a modifiche.

L’errore di prospettiva logico-giuridica

La Cassazione individua un vero e proprio errore di prospettiva nella motivazione dei giudici di merito. Il Tribunale di Catania aveva fondato la condanna per calunnia ritenendo “di tutta evidenza” la consapevolezza della denunciante dell’innocenza del collega e “l’assoluta falsità” delle accuse, sulla base di meri convincimenti soggettivi che non tenevano conto di elementi essenziali del caso concreto.

In particolare, la sentenza di primo grado aveva concluso per l’inverosimiglianza della denuncia perché nessuno aveva assistito alle condotte denunciate, la donna aveva subito le violenze senza dimettersi, aveva denunciato tardivamente, si era in parte contraddetta nelle diverse sommarie informazioni e infine per l’infondatezza cristallizzata nel provvedimento di archiviazione. La Suprema Corte evidenzia come questi elementi non possano costituire, di per sé, prova della volontà calunniatrice né della sicura falsità delle accuse.

Il Tribunale aveva valorizzato “minimali contraddizioni” tra le dichiarazioni della denunciante, senza considerare che il solo carattere mutevole o la progressione delle dichiarazioni accusatorie non ne dimostrano la falsità. La giurisprudenza consolidata chiarisce infatti che quando la prova della colpevolezza si fonda esclusivamente su elementi di carattere logico (come specificazioni o parziali modifiche delle accuse) o di segno negativo (come la mancanza di riscontri), non è possibile ritenere automaticamente formata la prova della volontà calunniatrice.

La valutazione delle dichiarazioni nei reati sessuali

Un passaggio particolarmente rilevante della motivazione riguarda la specificità delle denunce di violenza sessuale. La Cassazione richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, in tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando queste siano riferibili a una molteplicità di episodi succedutisi nel tempo. Un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto.

Nel caso esaminato, peraltro, il nucleo centrale delle dichiarazioni era rimasto del tutto immutato e le minimali differenze valorizzate dal Tribunale non consentivano neppure di ritenere necessaria una valutazione frazionata. La denunciante aveva sempre mantenuto la stessa versione dei fatti relativamente ai palpeggiamenti subiti, precisando progressivamente alcuni dettagli in un percorso dichiarativo coerente con le dinamiche tipiche delle vittime di violenza.

La Corte richiama inoltre il complesso tema della modalità progressiva delle dichiarazioni della persona offesa di violenza sessuale, che sono solite emergere a seguito di percorsi faticosi di rivisitazione del trauma subito oltre che di accresciuto affidamento verso l’autorità giudiziaria. Su questo punto, la sentenza cita espressamente la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso J.L. contro Italia del 27 maggio 2021, che ha invitato l’Autorità giudiziaria italiana a non utilizzare motivazioni che espongano le donne alla vittimizzazione secondaria usando parole colpevolizzanti e moralistiche che potrebbero scoraggiare la fiducia della vittima nella giustizia.

Il rischio della “calunnia presunta”

Uno dei passaggi più incisivi della motivazione riguarda le conseguenze paradossali di accettare come presupposto del delitto di calunnia il mancato accertamento della fondatezza della denuncia per assenza di riscontri alla versione offerta dalla persona offesa. La Cassazione afferma con chiarezza che “se si accettasse come presupposto del delitto di calunnia il mancato accertamento della fondatezza della denuncia per assenza di riscontri alla versione dei fatti offerta dalla persona offesa, si introdurrebbe surrettiziamente nel nostro ordinamento la calunnia presunta, ritenendo calunniatore chi ha denunciato altri senza riuscire a provare o a giustificare l’accusa”.

Questo significherebbe far ricadere sul denunciante anche il mancato accertamento di reati obiettivamente esistenti come fatti storici ma non dimostrabili per le circostanze in cui si sono svolti (in assenza di testimoni), per la capacità dissimulatrice dell’autore, per carenze nella conduzione dell’attività investigativa o per omissioni istruttorie del giudicante.

L’ulteriore effetto paradossale sarebbe quello di disincentivare ogni forma di collaborazione con l’autorità giudiziaria da parte di chi sia stato testimone di attività delittuose e, soprattutto, di scoraggiare le vittime di violenza di genere, domestica e contro donne, minorenni o persone con disabilità, ritenute intrinsecamente vulnerabili dall’ordinamento ex art. 94-quater c.p.p., privando proprio loro della tutela dei propri diritti perché i reati che subiscono avvengono in contesti chiusi e privi di testimoni, per le possibili conseguenze negative derivanti dal mancato accertamento dei reati subiti.

Gli stereotipi nella valutazione delle denunce

La Cassazione censura inoltre la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dolosamente non veritiera la denuncia perché “inspiegabilmente mai nessuno si era accorto di tali condotte”, l’imputata “non aveva inteso mai confidarsi con nessuno” e “aveva deciso di sporgere denuncia a distanza di tale notevole lasso temporale”, e infine perché “nonostante l’asserita consumazione di tali condotte dalla stessa denunciate non avesse mai ritenuto di dare le proprie dimissioni e cercare altro lavoro subendo, a dire della stessa, passivamente tali violenze”.

Si tratta, osserva la Corte, di “argomentazioni di tipo presuntivo, fondate su meri convincimenti soggettivi circa l’astratta doverosa condotta della vittima di una denunciata violenza sessuale in un contesto lavorativo”, già censurate dalla Corte EDU nella citata sentenza J.L. contro Italia. Il Tribunale ha omesso di fornire qualsiasi menzione del complesso tema della modalità progressiva delle dichiarazioni della persona offesa di violenza sessuale, enfatizzando invece minimali differenze e precisazioni ritenendole apoditticamente espressive di falsità.

Le implicazioni pratiche della sentenza

Questa pronuncia della Cassazione ha portata generale e incide su molteplici aspetti della tutela giurisdizionale. Innanzitutto, chiarisce che il diritto di denunciare fatti potenzialmente costituenti reato non può trasformarsi in un’arma a doppio taglio per il denunciante, rischiando di essere processato per calunnia qualora l’indagine non porti all’accertamento del fatto denunciato.

Per le vittime di violenza, in particolare, la sentenza rappresenta un presidio fondamentale. I reati contro la persona, specie se commessi in ambito domestico, lavorativo o comunque in contesti privi di testimoni, presentano oggettive difficoltà probatorie. Ammettere che la sola mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni della vittima possa integrare il dolo di calunnia significherebbe di fatto paralizzare l’accesso alla giustizia per intere categorie di reati, con una sorta di immunità de facto per chi commette abusi in assenza di testimoni.

Per gli operatori del diritto, la decisione impone una valutazione particolarmente rigorosa dell’elemento soggettivo del reato di calunnia. Il dolo richiesto è un dolo diretto qualificato, che postula la certezza soggettiva dell’innocenza del calunniato. Non basta quindi che la denuncia risulti infondata o non provata: occorre dimostrare che il denunciante fosse consapevole, al momento della denuncia, della falsità dell’accusa. Come ribadito dalla Cassazione, il dolo può essere escluso quando l’autore sospetti o ritenga l’illiceità del fatto denunciato come ragionevole, quando vi sia un riconoscibile margine di serietà tale da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.

Sul piano investigativo, la pronuncia invita a una particolare cautela nell’attivare procedimenti per calunnia a seguito di archiviazioni per reati contro la persona, specie quelli commessi in assenza di testimoni. L’archiviazione per insufficienza di prove non può costituire, da sola, elemento sintomatico del dolo calunnioso. Occorre invece una valutazione complessiva del contesto, delle modalità della denuncia, delle eventuali contraddizioni nelle dichiarazioni del denunciante, e soprattutto la dimostrazione positiva che quest’ultimo fosse certo dell’innocenza dell’accusato.

Riflessioni conclusive

La sentenza n. 1205/2025 della Sesta Sezione Penale della Cassazione rappresenta un importante presidio di garanzia nell’equilibrio tra tutela dell’amministrazione della giustizia (bene protetto dal reato di calunnia) e diritto di accesso alla giustizia (garantito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione).

La Corte ribadisce che l’innocenza del calunniato, pur costituendo presupposto ontologico del delitto, non può essere desunta automaticamente dal decreto di archiviazione emesso nei suoi confronti. Tale provvedimento attesta soltanto l’insufficienza degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio, ma non la certezza dell’insussistenza del fatto. Attribuire al denunciante la responsabilità per calunnia sulla base della sola infondatezza della denuncia significherebbe trasformare un onere probatorio processuale in responsabilità penale, con effetti potenzialmente paralizzanti sull’esercizio del diritto di denuncia.

Particolarmente significativo è il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU e l’invito a rifuggire da stereotipi e pregiudizi nella valutazione delle denunce di violenza, specie quelle provenienti da soggetti vulnerabili. I giudici di merito sono chiamati a confrontarsi con la complessità delle dinamiche dichiarative nelle vittime di reati violenti, evitando valutazioni basate su modelli comportamentali astratti e aprioristici di come “dovrebbe” reagire una vittima.

La sentenza offre così un contributo importante non solo sul piano strettamente giuridico, ma anche culturale, invitando l’intero sistema giustizia a un approccio più attento e consapevole nella gestione delle denunce, specialmente quando provengono da categorie di persone strutturalmente più esposte al rischio di subire violenze in contesti privi di testimoni.

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