La Cassazione risolve un contrasto interno alla Sezione Lavoro e chiarisce che la riqualificazione di un rapporto da autonomo a subordinato non dà diritto all’indennità forfettaria prevista per la conversione dei contratti a termine, ma al risarcimento pieno delle retribuzioni maturate
Un lavoratore aveva prestato la propria attività per una società del settore dei servizi ferroviari sulla base, dapprima, di un contratto a progetto e, successivamente, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa protrattosi per alcuni anni.
Ritenendo che l’attività effettivamente svolta non corrispondesse a quella dedotta nei contratti sottoscritti, e che il rapporto si fosse in realtà atteggiato secondo le modalità tipiche della subordinazione, il lavoratore agiva in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la ricostituzione dello stesso e il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte.

La decisione dei giudici di merito
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dall’inizio della collaborazione e condannando la società al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate, oltre alle differenze per tredicesima e quattordicesima mensilità.
La Corte d’Appello di Roma, investita dei gravami di entrambe le parti, riformava parzialmente la decisione: pur confermando la natura subordinata del rapporto e respingendo l’eccezione di decadenza dall’impugnazione, riteneva applicabile alla fattispecie l’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 per i casi di “conversione” del contratto a tempo determinato, quantificandola in sei mensilità della retribuzione. Applicava inoltre il principio dell’assorbimento, per cui dalle somme dovute al lavoratore andavano detratti tutti gli importi già percepiti nel corso del rapporto, respingendo integralmente la domanda di pagamento delle differenze retributive.
La questione giuridica devoluta alla Cassazione
Il nodo centrale portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava proprio l’applicabilità dell’indennità forfettaria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 al caso in cui un rapporto, nato formalmente come collaborazione a progetto, venga giudizialmente riqualificato come lavoro subordinato ai sensi dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, norma che nel lavoro a progetto disciplina le conseguenze della difformità tra l’attività dedotta in contratto e quella concretamente svolta con modalità subordinate.
Si tratta di una questione tutt’altro che teorica: se si applica l’indennità forfettaria, il lavoratore riqualificato come subordinato riceve un risarcimento limitato a un numero massimo di mensilità, indipendentemente dall’entità delle retribuzioni effettivamente maturate; se invece l’indennità non si applica, il lavoratore ha diritto al risarcimento pieno, corrispondente a tutte le retribuzioni maturate durante il rapporto.
Il contrasto interpretativo e la soluzione della Corte
Nella giurisprudenza di legittimità si erano formati due orientamenti contrapposti. Un primo indirizzo, sul quale si era basata la Corte d’Appello, riteneva che l’espressione “conversione del contratto a tempo determinato” utilizzata dall’art. 32, comma 5, dovesse intendersi in senso ampio, tale da ricomprendere ogni ipotesi di stabilizzazione del rapporto di lavoro, quale che ne fosse la causa, incluse le riqualificazioni disposte ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003. Un secondo orientamento, più restrittivo, limitava l’applicazione dell’indennità forfettaria ai soli casi in cui la trasformazione del rapporto derivasse dalla nullità della clausola di apposizione del termine a un contratto di lavoro già di natura subordinata.
La Cassazione, chiamata a comporre il contrasto in pubblica udienza, ha aderito al secondo e più restrittivo orientamento. Il ragionamento della Corte muove da un dato testuale e sistematico: l’art. 32, comma 5, disciplina il fenomeno della “conversione”, che tecnicamente presuppone un contratto di lavoro subordinato affetto da una clausola di durata nulla, sostituita ex lege dal regime del tempo indeterminato secondo il meccanismo dell’art. 1419, secondo comma, del codice civile. Diversa, per natura giuridica, è invece l’ipotesi della riqualificazione ai sensi dell’art. 69, comma 2, che non presuppone alcuna clausola nulla da sostituire, ma consiste in un accertamento giudiziale, condotto sulla base delle concrete modalità di esecuzione della prestazione, volto a far emergere la reale natura subordinata di un rapporto che le parti avevano formalizzato come autonomo.
La Corte richiama a sostegno anche la genesi storica della disposizione, nata per fronteggiare il contenzioso di massa relativo ai contratti a termine stipulati da una grande azienda pubblica, e la pronuncia della Corte costituzionale n. 303 del 2011, che nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 aveva già distinto il contratto subordinato con clausola di durata viziata da altre fattispecie di utilizzazione irregolare della collaborazione autonoma, ritenute obiettivamente più gravi.
Il principio di diritto
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio: la fattispecie di cui all’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non integra un’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato rilevante ai fini dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poiché l’accertamento della natura subordinata del rapporto non deriva dalla nullità di una clausola contrattuale sostituita dal regime legale, bensì dalla riqualificazione giudiziale del rapporto operata in ragione delle sue concrete modalità di esecuzione. Ne consegue che alla subordinazione accertata ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 non si applica l’indennità risarcitoria forfettaria dell’art. 32, comma 5, ma il regime risarcitorio ordinario.
Sulla base di questo principio la Corte ha accolto il motivo di ricorso proposto dal lavoratore, cassando la sentenza d’appello nella parte relativa al profilo risarcitorio e rinviando la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Ha invece respinto il ricorso incidentale proposto dalla società datrice di lavoro, ritenendo infondata l’eccezione di decadenza dall’azione — richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il regime decadenziale dell’art. 32, comma 3, si applica solo in presenza di un esplicito recesso del committente, e non quando il rapporto si estingua per la naturale scadenza del termine — e inammissibile il motivo volto a contestare, sotto la veste della violazione di legge, l’accertamento di merito sulla natura subordinata del rapporto.
Le implicazioni pratiche
La pronuncia ha una portata concreta rilevante per tutte le situazioni in cui un rapporto di collaborazione, a progetto o coordinata e continuativa, si sia in realtà svolto con le caratteristiche della subordinazione. Per il lavoratore che ottenga in giudizio la riqualificazione del rapporto, la decisione significa poter accedere al risarcimento integrale delle retribuzioni maturate durante l’intero periodo della collaborazione, senza il limite forfettario altrimenti applicabile alle sole ipotesi di conversione di un contratto a termine nullo. Per le imprese che utilizzano forme di collaborazione autonoma, la pronuncia accresce sensibilmente l’esposizione economica connessa a un eventuale accertamento giudiziale di subordinazione, rendendo ancora più opportuna una verifica preventiva della coerenza tra la qualificazione formale del rapporto e le sue concrete modalità di svolgimento.
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