Fideiussioni bancarie e clausole ABI: le Sezioni Unite tracciano i confini della nullità “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale

Con il provvedimento n. 24825/2026, pubblicato il 28 agosto 2026, le Sezioni Unite della Cassazione risolvono tre nodi rimasti aperti dopo la storica sentenza del 2021 sulle fideiussioni omnibus, fissando limiti temporali e oggettivi alla “prova privilegiata” costituita dall’accertamento della Banca d’Italia

Tutto nasce da una vicenda in sé non insolita nel contenzioso bancario degli ultimi anni. Due garanti si oppongono a un decreto ingiuntivo con cui un Tribunale aveva loro imposto di pagare, in favore della società cessionaria del credito, quanto dovuto in forza di fideiussioni specifiche prestate a garanzia dell’esposizione debitoria di un imprenditore individuale, derivante da un conto corrente di corrispondenza e da un finanziamento chirografario concessi da un istituto bancario.

Le opponenti sostengono che i testi delle garanzie, sottoscritti nel 2015, riproducessero le clausole dello schema contrattuale predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana e censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005: la clausola di reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di deroga all’art. 1957 del codice civile. Da qui la tesi della nullità della deroga e, applicando integralmente il termine semestrale di decadenza previsto dalla norma codicistica, della intervenuta decadenza della creditrice dai propri diritti verso le garanti.

La società opposta resiste, evidenziando che le fideiussioni in questione avevano natura specifica — riferite cioè a una singola operazione — e non omnibus, e che erano state stipulate dieci anni dopo il periodo (2002-2005) su cui si era concentrata l’istruttoria dell’autorità di vigilanza: due elementi, a suo dire, sufficienti a escludere qualunque nesso con l’intesa anticoncorrenziale sanzionata nel 2005.

Il quadro normativo e il precedente del 2021

Per comprendere la portata della decisione occorre un passo indietro. Nell’ottobre 2002 l’ABI aveva diffuso tra le banche associate uno schema contrattuale “tipo” per la fideiussione omnibus. Interpellata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 (la normativa antitrust nazionale), la Banca d’Italia — allora autorità di vigilanza sul mercato creditizio — accertò, con il provvedimento n. 55/2005, che tre clausole di quello schema producevano un effetto restrittivo della concorrenza, in quanto scaricavano sul garante le conseguenze pregiudizievoli dell’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca o dell’invalidità dell’obbligazione principale.

Su questa base, le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 2021, avevano affermato un principio di rilevante impatto pratico: i contratti di fideiussione “a valle” di un’intesa vietata possono essere dichiarati parzialmente nulli, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema censurato, e il provvedimento della Banca d’Italia costituisce, a tal fine, una “prova privilegiata” del collegamento funzionale tra il contratto e l’intesa restrittiva a monte. È bastata, in altre parole, la dimostrazione della coincidenza testuale tra le clausole impugnate e quelle censurate per attivare la tutela reale della nullità.

Da quella pronuncia, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità si è divisa su tre questioni che la sentenza del 2021 non aveva affrontato in modo esplicito, generando orientamenti contrastanti tra le sezioni semplici e nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Siracusa, investito di due cause omogenee, ha quindi sollevato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis del codice di procedura civile, chiedendo alle Sezioni Unite di sciogliere il nodo prima di decidere.

Il primo quesito: quanto “pesa” nel tempo l’accertamento del 2005

Il primo interrogativo riguardava la proiezione temporale della prova privilegiata: può l’accertamento del 2005 valere anche per fideiussioni sottoscritte molti anni dopo, semplicemente perché ne riproducono le clausole? La Corte risponde negando l’automatismo. L’accertamento amministrativo non può costituire prova privilegiata al di fuori del proprio perimetro temporale: chi invoca la nullità di una fideiussione anteriore o posteriore al triennio 2002-2005 deve dimostrare, con altri mezzi istruttori — inclusa la richiesta di esibizione ai sensi dell’art. 210 del codice di procedura civile — la persistenza o la preesistenza dell’intesa restrittiva. Il provvedimento della Banca d’Italia resta comunque utilizzabile, ma come semplice elemento di prova, da solo insufficiente, che il giudice di merito dovrà integrare con una valutazione complessiva della fattispecie concreta.

Il secondo quesito: fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche

Il secondo tema riguardava l’estensione della tutela alle fideiussioni specifiche, come quelle oggetto del giudizio a quo, posto che l’istruttoria del 2005 aveva riguardato testualmente le sole fideiussioni omnibus. Anche qui la Corte esclude l’automatismo probatorio, ma non chiude la porta: la parte che invoca la nullità può e deve provare che un’intesa o pratica concordata analoga si sia estesa anche al modello di fideiussione specifica, avvalendosi — sempre come elemento di prova non esaustivo — del contenuto del provvedimento del 2005, che pure riguarda, esplicitamente, “gli effetti della standardizzazione contrattuale” più in generale.

Sui primi due quesiti le Sezioni Unite formulano un unico principio di diritto: nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle tre clausole censurate, costituita in un tempo pregresso o successivo al periodo coperto dal provvedimento n. 55/2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del proprio sindacato di fatto, la rispondenza del modello negoziale a un’intesa restrittiva della concorrenza, utilizzando l’accertamento amministrativo come elemento di prova non sufficiente da solo, previa ricognizione della sua reale portata temporale e oggettiva.

Il terzo quesito: la clausola “a prima richiesta” resta valida

L’ultimo interrogativo riguardava una conseguenza pratica di primaria importanza: una volta dichiarata nulla la clausola che derogava ai termini di decadenza dell’art. 1957 del codice civile, la banca poteva comunque evitare la decadenza inviando una semplice richiesta scritta di pagamento, grazie alla distinta clausola “a prima richiesta” presente nello stesso testo contrattuale, oppure era tenuta ad attivare un’iniziativa giudiziale entro il termine semestrale?

La Corte opta per la prima soluzione. Le due clausole, spiega, hanno una funzione e un fondamento diversi: quella dichiarata nulla mirava a eliminare del tutto l’onere di tempestività della banca, mentre quella “a prima richiesta” — mai censurata dalla Banca d’Italia — disciplina solo le modalità, non necessariamente giurisdizionali, dell’iniziativa di recupero. La nullità della prima non si propaga automaticamente alla seconda: il creditore evita quindi la decadenza anche con una semplice istanza stragiudiziale, purché inviata al garante nei termini di legge.

Implicazioni pratiche per banche, garanti e professionisti

Per gli istituti di credito e i cessionari di crediti in sofferenza, la decisione ridimensiona la portata “generalizzata” che una lettura estensiva della sentenza del 2021 rischiava di attribuire alla nullità delle fideiussioni: non basta più evidenziare la coincidenza testuale delle clausole per ottenere la declaratoria di nullità, se il contratto esula dal perimetro temporale e tipologico dell’accertamento del 2005.

Per i garanti e per i professionisti che li assistono, la sentenza chiarisce l’onere probatorio da soddisfare quando si intenda far valere la nullità di fideiussioni specifiche o stipulate fuori dal triennio dell’istruttoria: sarà necessario raccogliere elementi ulteriori, anche attraverso gli strumenti istruttori a disposizione, per dimostrare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale. Al tempo stesso, la conferma della validità della clausola “a prima richiesta” ridimensiona le aspettative di chi contava di paralizzare, tramite la sola nullità della deroga all’art. 1957 c.c., anche le iniziative di recupero stragiudiziali tempestivamente attivate dalla banca.

Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione di questa materia, particolarmente rilevante nel contenzioso bancario di merito. Chi si trovi a valutare l’impugnazione o la difesa di una fideiussione bancaria può contattarci per una valutazione specifica del proprio caso, alla luce dei nuovi principi enunciati dalle Sezioni Unite.

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