La Cassazione torna sulla regola dell’imputazione per metà ai genitori esercenti l’usufrutto legale, chiarendo cosa deve dimostrare chi contesta l’attribuzione per intero del reddito a un solo genitore
Il caso riguarda un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, tra l’altro, un reddito da locazione riferito a un immobile di proprietà del figlio minore di un contribuente, reddito che, non essendo stato dichiarato, veniva imputato per intero al padre.
Sia in primo grado sia in appello i giudici tributari confermavano la legittimità della pretesa, ritenendo che il minore fosse fiscalmente a carico del genitore al cento per cento e che, di conseguenza, l’intero canone di locazione dovesse essere tassato in capo a quest’ultimo. Il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, contestando sia la ricostruzione presuntiva compiuta dai giudici di merito sia, soprattutto, il criterio di imputazione applicato.

La regola normativa sull’imputazione dei redditi dei figli minori
Al centro della controversia vi è l’art. 4, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986, la norma che disciplina l’imputazione fiscale dei redditi derivanti da beni appartenenti a figli minori. La disposizione stabilisce un criterio preciso: i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Solo quando vi sia un unico genitore, o quando l’usufrutto legale spetti a un solo genitore, il reddito viene imputato per l’intero a quest’ultimo. In altri termini, la regola generale è la ripartizione paritaria tra i due genitori esercenti la potestà genitoriale, mentre l’imputazione integrale a un solo soggetto costituisce l’eccezione, subordinata alla verifica che l’altro genitore non sia titolare del medesimo diritto di usufrutto legale.
La decisione della Corte: un motivo di ricorso dichiarato inammissibile per difetto di specificità
Il contribuente lamentava che il reddito da locazione fosse stato interamente attribuito a lui sulla sola base del fatto che il figlio risultasse fiscalmente a suo carico al cento per cento, circostanza che, a suo avviso, non giustificava il superamento della regola generale della ripartizione a metà. La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, ma non nel merito della questione interpretativa: la censura è stata ritenuta priva della specificità necessaria. Il ricorrente, infatti, pur contestando l’imputazione per intero, non aveva chiarito nel ricorso se esistesse un altro genitore e, soprattutto, se questi fosse anch’egli titolare del diritto di usufrutto legale sull’immobile locato, elemento indispensabile per stabilire se la regola della ripartizione a metà fosse in concreto applicabile al caso. Senza questa indicazione, la Corte non poteva verificare se il criterio derogatorio dell’imputazione integrale fosse stato correttamente o scorrettamente applicato dai giudici di merito.
Il profilo probatorio: la ricostruzione presuntiva del rapporto di locazione
Il ricorso conteneva anche una censura relativa al ragionamento presuntivo con cui i giudici d’appello avevano ritenuto ancora in corso, nell’anno d’imposta oggetto di accertamento, un contratto di locazione stipulato alcuni anni prima. Anche su questo punto la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile, richiamando il principio secondo cui la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni richiede un’attività argomentativa puntuale, volta a dimostrare che il ragionamento del giudice di merito, così come concretamente enunciato, sia privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non è sufficiente, invece, sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità e riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Implicazioni pratiche
La pronuncia offre un insegnamento di grande utilità operativa per chi assiste genitori con figli minori titolari di immobili produttivi di reddito. Chi intenda contestare l’imputazione integrale di un reddito a un solo genitore deve, fin dal ricorso introduttivo, allegare e provare con precisione l’esistenza e la posizione dell’altro genitore rispetto al diritto di usufrutto legale sul bene, poiché è proprio questa la condizione che attiva la regola della ripartizione paritaria prevista dalla legge. Un’eccezione genericamente formulata, priva di questi elementi, rischia di essere dichiarata inammissibile a prescindere dalla fondatezza sostanziale della pretesa. La vicenda ricorda inoltre come, nella prassi degli accertamenti su immobili intestati a minori, sia essenziale ricostruire con attenzione la situazione familiare e patrimoniale prima di impostare la strategia difensiva, evitando contestazioni che, per quanto astrattamente fondate, risultino processualmente inefficaci se non sorrette da allegazioni specifiche.
Conclusioni
La decisione, pubblicata nella raccolta generale al n. 25444/2026 in data 16 settembre 2026, conferma che la regola dell’imputazione per metà dei redditi dei beni dei figli minori tra i genitori esercenti l’usufrutto legale costituisce il criterio ordinario, derogabile solo in presenza di un unico titolare del diritto. Chi intende far valere questa regola in sede contenziosa deve however fornire, fin dal primo atto difensivo, gli elementi fattuali necessari a dimostrarne l’applicabilità concreta. Il nostro studio è a disposizione per una valutazione personalizzata delle situazioni familiari e patrimoniali che coinvolgono immobili intestati a figli minori.

