L’amministrazione di sostegno: uno strumento flessibile per la tutela delle persone fragili

La assistenza e la rappresentanza negli atti quotidiani può evitare inutili limitazioni alla capacità di agire.

Quando parliamo di protezione delle persone che si trovano in condizioni di fragilità, il diritto italiano offre oggi uno strumento particolarmente innovativo e rispettoso della dignità umana: l’amministrazione di sostegno. Si tratta di un istituto introdotto con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha profondamente rinnovato il sistema delle misure di protezione degli incapaci, affiancandosi ai più tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

La gestione amateur di patrimoni di rilevante valore economico

Il primo aspetto che merita approfondimento riguarda la frequente gestione non professionale di patrimoni di valore significativo. Molte famiglie italiane si trovano a gestire direttamente asset immobiliari che rappresentano investimenti di notevole entità, spesso dell’ordine di centinaia di migliaia o milioni di euro, senza avvalersi di competenze specialistiche adeguate alla complessità dell’operazione.

Questa gestione diretta, seppur comprensibile dal punto di vista emotivo e motivata dal desiderio di mantenere il controllo familiare sui beni, presenta diversi limiti strutturali. La gestione immobiliare professionale non si limita infatti alla mera riscossione dei canoni di locazione o al pagamento delle imposte, ma comprende una serie di attività strategiche che possono significativamente impattare sulla redditività e sulla protezione dell’investimento.

Una gestione professionale implica l’ottimizzazione fiscale delle strutture di detenzione, la rinegoziazione periodica dei contratti di locazione secondo le migliori condizioni di mercato, la pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria, la valutazione di opportunità di sviluppo o riqualificazione degli immobili, e la strutturazione di adeguate coperture assicurative. Inoltre, comporta la trasformazione della detenzione diretta del bene in strumeLe radici di una riforma necessaria

Prima del 2004, il nostro ordinamento conosceva soltanto due forme di protezione per chi versava in condizioni di incapacità: l’interdizione, riservata a chi si trova in stato di abituale infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, e l’inabilitazione, misura meno invasiva ma comunque rigida. Entrambi questi istituti, tuttavia, comportavano conseguenze drastiche sulla capacità di agire della persona, con un impatto spesso sproporzionato rispetto alle effettive esigenze di tutela.

Il legislatore del 2004 ha compreso che esistono innumerevoli situazioni intermedie, dove la persona mantiene alcune capacità residue che meritano di essere valorizzate piuttosto che annullate. Pensiamo a un anziano ancora lucido ma con difficoltà motorie, a una persona con disabilità fisica ma pienamente capace sul piano mentale, oppure a chi attraversa una fase temporanea di fragilità. Per tutte queste situazioni, l’interdizione rappresenterebbe un rimedio eccessivo, una soluzione che mortifica la personalità dell’individuo più di quanto non lo tuteli.

I presupposti: quando si applica l’amministrazione di sostegno

L’articolo 404 del codice civile delinea con chiarezza i presupposti per l’applicazione dell’istituto. Può beneficiare dell’amministrazione di sostegno la persona che, per effetto di un’infermità oppure di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La formulazione normativa merita particolare attenzione. Innanzitutto, il legislatore non richiede necessariamente un’infermità mentale: anche una menomazione puramente fisica può giustificare la nomina dell’amministratore. In secondo luogo, l’impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere parziale, riferita cioè solo ad alcune sfere della vita della persona, oppure temporanea, destinata a cessare con il superamento della condizione patologica.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha però precisato che non basta una generica condizione di fragilità. È necessario che sussista una concreta impossibilità di gestire determinati aspetti della propria vita. Come affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 29981 del 2020, risulta escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale.

La flessibilità come tratto distintivo

Se dovessimo individuare la caratteristica fondamentale dell’amministrazione di sostegno, questa sarebbe senza dubbio la flessibilità. A differenza dell’interdizione, che produce un effetto standardizzato di privazione della capacità di agire, l’amministrazione di sostegno viene “cucita su misura” sulle esigenze specifiche del beneficiario.

Il giudice tutelare, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, deve indicare con precisione quali atti il beneficiario può compiere autonomamente e per quali atti invece necessita dell’assistenza o della rappresentanza dell’amministratore. Tutto ciò che non viene espressamente menzionato nel decreto rimane nella piena disponibilità del beneficiario.

Questa impostazione risponde a un principio fondamentale: la tutela deve essere la massima possibile con il minimo sacrificio dell’autodeterminazione. Come sottolineato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 7414 del 2024, il giudice deve considerare la volontà del beneficiario e coinvolgerlo nelle decisioni che lo riguardano, anche se la sua capacità risulta limitata, al fine di preservare la sua libertà e autodeterminazione.

Il rapporto con l’interdizione: un dibattito ancora aperto

Una delle questioni più dibattute riguarda il confine tra amministrazione di sostegno e interdizione. Il legislatore, nel riformare la materia, ha scelto di non abrogare l’interdizione, lasciando così coesistere i due istituti. Questo ha generato incertezze interpretative: quando è opportuno ricorrere all’una o all’altra misura?

La giurisprudenza ha sviluppato due orientamenti principali. Secondo l’indirizzo prevalente, l’amministrazione di sostegno rappresenta lo strumento ordinario di protezione, applicabile anche nei casi di incapacità grave o totale. Il discrimine non andrebbe individuato nel grado di incapacità, quanto nella maggiore idoneità dell’amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze concrete del soggetto, grazie alla sua flessibilità procedurale.

Un orientamento minoritario sostiene invece che l’amministrazione di sostegno presuppone il mantenimento di una capacità residua, anche minima, del beneficiario. Secondo questa lettura, quando l’incapacità è totale e permanente, l’interdizione resterebbe la misura appropriata, poiché l’amministrazione di sostegno si configurerebbe come un sistema di dialogo e sostegno, incompatibile con l’assenza completa di capacità.

La Cassazione, con la sentenza n. 6079 del 2020, ha chiarito che appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità dell’amministrazione di sostegno alle esigenze del caso concreto, considerando il tipo di attività da svolgere, la gravità e durata della condizione di fragilità, nonché tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.

L’applicazione pratica: alcuni ambiti significativi

L’amministrazione di sostegno ha trovato applicazione in contesti molto diversi tra loro. Un ambito particolarmente rilevante riguarda la tutela delle persone anziane che,pur mantenendo lucidità mentale, si trovano in condizioni di fragilità fisica o sociale tali da esporle a rischi. La giurisprudenza ha chiarito che l’età avanzata, da sola, non giustifica la nomina dell’amministratore. È necessario che sussista una concreta impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Interessante risulta anche l’applicazione dell’istituto ai casi di prodigalità, intesa come comportamento abituale caratterizzato da eccessiva larghezza nello spendere o nel rischiare rispetto alle proprie condizioni socio-economiche. La Cassazione, con la sentenza n. 36176 del 2023, ha affermato che la prodigalità può giustificare la nomina dell’amministratore di sostegno nell’interesse del beneficiario, anche in presenza dei presupposti per l’interdizione o l’inabilitazione.

Il consenso informato e le scelte sanitarie

Una delle questioni più delicate attinenti all’amministrazione di sostegno riguarda il potere dell’amministratore di prestare il consenso informato a trattamenti sanitari per conto del beneficiario. Il tema si intreccia con diritti fondamentali quali l’autodeterminazione terapeutica, la dignità della persona e il diritto alla salute.

La legge 22 dicembre 2017, n. 219 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento, comunemente note come DAT o “testamento biologico”. Questa normativa riconosce espressamente il diritto di ogni persona di essere informata sulle proprie condizioni di salute e sui trattamenti proposti, nonché di rifiutare o interrompere qualsiasi terapia, anche quando tale rifiuto possa condurre alla morte.

Nel contesto dell’amministrazione di sostegno, la questione assume particolare complessità quando il beneficiario mantiene una capacità residua di comprensione ma si oppone a trattamenti ritenuti necessari dai sanitari. La giurisprudenza ha sviluppato orientamenti non del tutto uniformi, oscillando tra chi riconosce all’amministratore poteri di rappresentanza anche in ambito sanitario e chi invece ritiene che il consenso alle cure, toccando diritti personalissimi, non possa essere delegato se non nei casi di totale incapacità.

La designazione anticipata: pianificare il futuro

L’articolo 408 del codice civile prevede una facoltà di grande rilievo pratico: la possibilità per chiunque, in previsione di una propria eventuale futura incapacità, di designare con atto pubblico o scrittura privata autenticata la persona che dovrà assumere l’ufficio di amministratore di sostegno.

La Cassazione, con la sentenza n. 12998 del 2019, ha chiarito che questa designazione anticipata non ha soltanto la funzione di scegliere il soggetto che il giudice tutelare dovrà nominare, ma ha anche la finalità di consentire al designante, finché si trova nella pienezza delle proprie facoltà, di impartire direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da assumere in futuro. Tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure, in quanto il diritto fondamentale all’autodeterminazione include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla.

Questa interpretazione valorizza la pianificazione anticipata delle cure e si coordina con la disciplina delle DAT introdotta dalla legge n. 219 del 2017, creando un sistema integrato di tutela della volontà della persona anche per le fasi di eventuale futura incapacità.

L’influenza della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

L’Italia ha ratificato nel 2009 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006. Questo strumento internazionale ha l’obiettivo di promuovere, proteggere e assicurare alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel rispetto della dignità umana.

L’articolo 12 della Convenzione, in particolare, impone agli Stati di riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita. La giurisprudenza italiana ha recepito questi principi, affermando che l’accertamento dei presupposti per l’amministrazione di sostegno deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, sia rispetto all’incidenza delle stesse sulla capacità di provvedere ai propri interessi.

Come affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 10483 del 2022, i poteri gestori dell’amministratore devono essere perimetrati in termini direttamente proporzionali alle condizioni accertate, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti.

Il ruolo del giudice tutelare: vigilanza e prossimità

Il giudice tutelare svolge un ruolo centrale nel sistema dell’amministrazione di sostegno. Non si limita a nominare l’amministratore, ma esercita una vigilanza continua sull’andamento della misura, potendo modificare in qualsiasi momento l’ambito dei poteri conferiti, sostituire l’amministratore o revocare la misura quando vengono meno i presupposti che l’hanno giustificata.

La giurisprudenza ha sottolineato come il giudice tutelare debba essere un giudice di prossimità, in grado di interloquire rapidamente e senza eccessive formalità con l’amministratore, il beneficiario e gli altri soggetti coinvolti nella rete di protezione. Questa impostazione richiede un approccio dinamico, attento all’evoluzione della situazione personale del beneficiario e pronto ad adattare la misura alle mutevoli esigenze.

Considerazioni conclusive

L’amministrazione di sostegno rappresenta oggi lo strumento elettivo per la protezione delle persone fragili nel nostro ordinamento. La sua filosofia di fondo ribalta la prospettiva tradizionale: non si tratta più di constatare un’incapacità e sostituirsi integralmente alla persona, ma di valorizzare le capacità residue e di fornire il sostegno necessario affinché l’individuo possa continuare a essere protagonista della propria vita, nei limiti consentiti dalla sua condizione.

Dopo vent’anni dalla sua introduzione, l’istituto ha dimostrato tutta la sua utilità pratica, adattandosi alle situazioni più diverse: dall’anziano fragile al giovane con disabilità, dalla persona con patologie psichiche a chi attraversa momenti temporanei di difficoltà. La giurisprudenza ha progressivamente affinato i criteri applicativi, sempre orientandosi verso una lettura costituzionalmente orientata che pone al centro la dignità della persona e il suo diritto all’autodeterminazione.

Certamente permangono zone di incertezza, soprattutto nel delicato rapporto con l’interdizione e nelle questioni attinenti al consenso informato alle cure. Tuttavia, la direzione intrapresa dal legislatore e confermata dai giudici appare chiara: la protezione deve passare attraverso il sostegno, non attraverso la sostituzione; deve rafforzare le capacità residue, non annullarle; deve rispettare la volontà della persona, anche quando questa appare incomprensibile agli occhi di chi la circonda.

In questa prospettiva, l’amministrazione di sostegno non è soltanto un istituto giuridico, ma esprime una filosofia più ampia di approccio alla fragilità umana: un approccio che riconosce in ogni persona, qualunque sia la sua condizione, un soggetto di diritti meritevole di rispetto e di tutela, mai un oggetto di interventi paternalistici che ne mortifichino la dignità.

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