La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 13152/2026, ribadisce che le liberalità intercorse tra i coniugi in sede di separazione non hanno efficacia solutoria rispetto al diritto all’assegno divorzile e chiarisce i presupposti della funzione compensativa e perequativa.
Capita di frequente, nella pratica del diritto di famiglia, che i coniugi in fase di separazione stipulino accordi patrimoniali ampi e articolati, trasferendo beni, rinunciando a crediti, definendo ogni aspetto della loro vita economica comune. La domanda che molti si pongono — e che ha raggiunto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13152/2026 — è la seguente: se uno dei coniugi ha già trasferito all’altro un bene immobile di rilievo durante la separazione, può ritenersi che con quell’atto abbia definitivamente sistemato anche i futuri rapporti patrimoniali derivanti dall’eventuale divorzio, azzerando così il diritto all’assegno divorzile? La risposta della Corte è netta: no.
La vicenda trae origine da un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda di assegno avanzata dalla moglie, ritenendo che il trasferimento gratuito della quota indivisa di un immobile — compiuto dal marito in esecuzione degli accordi di separazione — avesse eliminato ogni squilibrio patrimoniale tra le parti, compensando anche lo stato di disoccupazione della donna. La Corte d’appello aveva invece riformato la sentenza, riconoscendo il diritto all’assegno nella misura di euro 500 mensili rivalutabili. Il marito ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.

Il quadro normativo: l’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio
L’assegno di divorzio è disciplinato dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (c.d. legge sul divorzio), che attribuisce al giudice il potere di disporre a carico di una parte un assegno periodico a favore dell’altra, tenendo conto di una pluralità di criteri: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio. Il legislatore ha costruito, attraverso questa norma, un meccanismo di solidarietà post-coniugale che mira non a ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio — criterio abbandonato dalla famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 11492 del 1990 e progressivamente superato dalla giurisprudenza successiva — bensì a garantire all’ex coniuge economicamente più debole la possibilità di vivere in autonomia e con dignità, tenendo conto anche del sacrificio da lui o lei compiuto in favore della vita familiare.
I tre motivi del ricorso e la risposta della Cassazione
Il ricorrente aveva sostenuto, con il primo motivo, che la Corte d’appello avesse erroneamente ignorato l’effetto riequilibrante del trasferimento immobiliare, già idoneo di per sé a colmare ogni disparità patrimoniale. Con il secondo, contestava la prevalenza attribuita alla componente assistenziale dell’assegno. Con il terzo, lamentava che il giudice di merito avesse omesso di richiedere alla richiedente la prova di aver rinunciato, d’accordo con il coniuge, a concrete opportunità professionali.
La Corte di Cassazione ha respinto tutti e tre i motivi, ritenendoli infondati, ed ha confermato la sentenza d’appello attraverso un’analisi che merita di essere esaminata per punti.
Primo punto: la donazione in separazione non ha effetto solutorio sul diritto all’assegno divorzile
Il cuore della pronuncia n. 13152/2026 sta nell’affermazione, decisa e priva di ambiguità, che le liberalità compiute in sede di separazione non possono precludere il sorgere del diritto all’assegno di divorzio. Il ragionamento della Corte fa leva su un dato di fondo: l’accordo regolatorio stipulato in sede di separazione guarda al presente e non si proietta nel futuro. Esso non disciplina l’assetto dei rapporti patrimoniali nell’eventualità del divorzio né è concepito per comporre, in via preventiva e transattiva, gli interessi reciproci delle parti in relazione allo scioglimento del vincolo.
Questo principio non è nuovo, ma la sentenza lo applica con particolare rigore al caso concreto, valorizzando un elemento decisivo: l’immobile donato era stato successivamente alienato a terzi, e il ricavato era stato devoluto al figlio della coppia per consentirgli l’acquisto di una casa. Il bene, quindi, non produceva più alcun reddito in favore della donataria né le assicurava l’autosufficienza economica. La donazione aveva esaurito la propria funzione in ambito endofamiliare, senza tradursi in un vantaggio patrimoniale stabile per la richiedente.
La Corte aggiunge, con un argomento ulteriore di notevole interesse, che la stessa lettura complessiva dell’accordo di separazione depone contro la tesi del marito: già in quella sede, le parti avevano concordato un assegno di mantenimento mensile, circostanza che dimostra come neppure i coniugi stessi avessero inteso attribuire al trasferimento immobiliare una portata satisfattiva di ogni futura obbligazione.
Secondo punto: la funzione compensativa e perequativa non richiede la prova della rinuncia a specifiche opportunità lavorative
Il terzo motivo del ricorso toccava una questione dibattuta nella giurisprudenza di legittimità: ai fini del riconoscimento della componente compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, è necessario che il coniuge richiedente dimostri di aver rinunciato, in accordo con l’altro coniuge, a concrete e realistiche opportunità professionali?
La sentenza n. 13152/2026 risponde negativamente, in linea con la giurisprudenza della Prima Sezione (si veda Cass., Sez. I, 4 ottobre 2023, n. 27945, citata in motivazione). Ciò che rileva è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano orientato quella scelta, purché essa sia stata comunque accettata e condivisa dall’altro coniuge. L’assegno di divorzio mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini all’interno della famiglia, piuttosto che in attività lavorative produttive di reddito.
Nel caso di specie, la situazione fattuale accertata dalla Corte d’appello era di per sé paradigmatica: matrimonio contratto quando la donna aveva appena diciassette anni e la sola licenza media; maternità del primo figlio già in quell’età; totale assenza di attività lavorativa per l’intera durata del matrimonio; età di sessantatré anni al momento del divorzio; residenza in una zona ad alto tasso di disoccupazione. In un simile contesto, il giudice di merito era legittimato a ricorrere a presunzioni per ritenere dimostrata l’impossibilità oggettiva di procurarsi redditi adeguati, senza necessità di un accertamento puntuale su ogni singola opportunità professionale astrattamente disponibile.
Terzo punto: il principio di autoresponsabilità e il bilanciamento con la tutela del coniuge debole
La pronuncia non trascura il principio di autoresponsabilità, che pure fa parte del sistema: quando la relazione di coppia giunge alla fine, entrambe le parti — inclusa quella economicamente più debole — hanno il dovere di attivarsi per procurarsi i mezzi che consentano di vivere in autonomia. La Corte lo richiama, ma lo applica con misura, avvertendo che la valutazione deve essere ancorata a situazioni concrete e realistiche, non a prognosi teoriche sulla probabilità astratta di trovare un’occupazione retribuita. Il dato normativo, sottolinea la sentenza, richiede di dar rilievo alla possibilità di ottenere, in concreto, realistiche occasioni di lavoro: e nel caso in esame quella possibilità era praticamente inesistente, alla luce della combinazione di fattori personali, biografici e territoriali accertata dal giudice di merito.
Implicazioni pratiche: cosa cambia per chi affronta una separazione o un divorzio
La sentenza n. 13152/2026 ha implicazioni concrete per chi si trova in una delle fasi del percorso di dissoluzione del matrimonio. Chi sta negoziando gli accordi di separazione deve sapere che qualsiasi trasferimento patrimoniale concordato in quella sede — fosse anche un immobile di rilevante valore — non costituisce automaticamente una “liberazione” dall’obbligazione di corrispondere l’assegno divorzile, qualora in futuro ne ricorrano i presupposti. Per avere quell’effetto, l’accordo dovrebbe essere espressamente qualificato dalle parti come volto a regolare anche i futuri rapporti patrimoniali in caso di divorzio, con modalità che la giurisprudenza valuta con estrema cautela in ragione del principio di indisponibilità dell’assegno divorzile nella sua componente assistenziale.
Chi invece è già in fase di divorzio e intende richiedere l’assegno non è tenuto a dimostrare la rinuncia a specifiche opportunità professionali: è sufficiente che emergano, anche per presunzioni, elementi fattuali che attestino il sacrificio della propria vita lavorativa in favore della famiglia e l’attuale impossibilità concreta di raggiungere l’autosufficienza economica.
Per entrambe le parti, la presenza di un difensore esperto nella materia del diritto di famiglia è determinante già nella fase della separazione, proprio perché le scelte compiute in quella sede — pur non vincolanti rispetto al divorzio — influenzano comunque il quadro complessivo che il giudice valuterà.
Conclusione
La pronuncia n. 13152/2026 della Prima Sezione Civile della Cassazione consolida un orientamento fondamentale: il diritto all’assegno di divorzio è valutato al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla base della situazione economica reale e attuale delle parti, e non può essere neutralizzato da liberalità pregresse prive di espressa valenza solutoria. Il contributo endofamiliare del coniuge più debole — economicamente invisibile durante il matrimonio — trova nel divorzio il momento della sua valorizzazione giuridica.
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