Le Sezioni Unite tracciano il confine tra onere di allegazione e onere della prova nel rimborso delle spese sostenute per il proprio esperto di fiducia
Tutto nasce da una controversia che si trascina da decenni tra alcuni proprietari di fondi agricoli e l’amministrazione regionale competente in materia di acque pubbliche. I terreni, coltivati ad albicoccheto, erano stati più volte allagati dalle esondazioni di un torrente demaniale, al punto che l’amministrazione era già stata condannata quattro volte, tra il 1988 e il 2014, per danni analoghi verificatisi a partire dal 1979. L’ultima serie di esondazioni, tra il 2015 e il 2018, aveva nuovamente danneggiato i fondi, spingendo i proprietari ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente per omessa manutenzione dell’alveo e delle sponde, ma aveva attribuito ai danneggiati un concorso di colpa per la mancata pulizia dei fossi di scolo esistenti sui propri terreni, liquidando i danni al netto di tale corresponsabilità. Il giudizio di appello, davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, aveva confermato l’impianto della decisione, respingendo però anche la richiesta di rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte, sul presupposto che i danneggiati non avessero dimostrato l’avvenuto pagamento del compenso.

Contro questa pronuncia i proprietari hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in diciotto motivi, che hanno investito pressoché ogni aspetto della decisione: dall’attribuzione del concorso di colpa, al rigetto delle prove testimoniali, fino ai criteri di liquidazione del danno e degli interessi di mora. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere anche un contrasto interpretativo interno alla giurisprudenza di legittimità, si sono pronunciate con l’ordinanza raccolta al n. 24699/2026, pubblicata il 18 agosto 2026.
Il nodo centrale: chi deve provare la spesa per il consulente di parte
Il cuore della decisione, dal punto di vista pratico, riguarda un problema che si presenta in ogni causa risarcitoria in cui la parte danneggiata si sia avvalsa dell’assistenza di un proprio esperto: il soccombente deve rimborsare quella spesa solo se viene dimostrato l’effettivo pagamento, oppure è sufficiente che la parte vittoriosa abbia semplicemente conferito l’incarico?
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si era divisa, spesso inconsapevolmente. Un primo orientamento riteneva necessaria la prova dell’esborso effettivamente sostenuto, equiparando il compenso del consulente di parte alle “spese vive” della vecchia tariffa forense. Un secondo orientamento, viceversa, riteneva sufficiente la prova che la parte vittoriosa avesse assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dall’effettivo adempimento.
Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo indirizzo, ricostruendo la questione a partire da un dato sistematico: le spese per il consulente tecnico di parte rientrano a pieno titolo tra le spese processuali disciplinate dall’art. 91, primo comma, c.p.c., esattamente come gli onorari del difensore. Nessuno, per ottenere la rifusione delle spese legali, deve dimostrare di avere già pagato il proprio avvocato: allo stesso modo non può pretendersi che la parte vittoriosa dimostri di avere già saldato il proprio consulente. Poiché l’incarico professionale conferito al consulente si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c., e poiché nel contratto d’opera professionale la determinazione del compenso può essere stabilita anche successivamente dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c., l’assunzione dell’obbligazione di pagamento è già di per sé sufficiente a giustificare la liquidazione. Le spese processuali, del resto, vanno liquidate d’ufficio dal giudice, indipendentemente da una specifica domanda di parte o dal deposito di una nota spese dettagliata.
Allegazione e prova: la distinzione che cambia tutto
Il punto più utile per la pratica professionale sta però nella distinzione, tracciata con chiarezza dalla Corte, tra le spese processuali in senso stretto e le spese sostenute nella fase stragiudiziale, ad esempio per ottenere una perizia di parte prima ancora di introdurre la causa.
Queste ultime non sono spese processuali, ma costituiscono una voce di danno emergente, che segue le regole ordinarie della responsabilità civile. Ciò significa che non possono essere liquidate d’ufficio: occorre una domanda espressa e la prova del danno. Ma anche qui la Corte introduce una precisazione decisiva, distinguendo due situazioni.
Se il danneggiato afferma di avere già sostenuto la spesa per la perizia stragiudiziale, ha l’onere di provare l’avvenuto pagamento: chi allega un fatto costitutivo della propria pretesa deve dimostrarlo, e la sola affermazione non basta. Se invece il danneggiato chiede il ristoro di una spesa necessaria ma non ancora sostenuta, non può pretendersi da lui la prova di un pagamento che semplicemente non è stato ancora effettuato: in questo caso è sufficiente che egli provi di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa che dovrà sostenere in futuro. La ragione è di ordine sostanziale, prima ancora che processuale: il danno risarcibile può consistere tanto in una perdita patrimoniale già maturata quanto nella semplice insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato, poiché è conforme a un criterio di normalità che i debiti vengano onorati. Ammettere il contrario, osservano le Sezioni Unite, equivarrebbe a introdurre nella responsabilità civile un inesistente principio del solve et repete, per cui il danneggiato non potrebbe mai ottenere ristoro di un debito insorto per fatto altrui senza prima averlo estinto di tasca propria.
Gli altri profili accolti dalla Corte
L’ordinanza, pur ruotando attorno a questo principio, ha accolto anche altri motivi di ricorso, tutti riconducibili a vizi di motivazione della sentenza d’appello: il rigetto delle prove testimoniali richieste dai danneggiati per dimostrare l’assenza di un proprio concorso di colpa, fondato su argomentazioni ritenute illogiche rispetto alla scansione temporale degli eventi; l’omessa disamina delle analitiche censure mosse alla consulenza tecnica d’ufficio in sede di appello; la mancata attualizzazione del danno liquidato sulla base di stime formulate due anni prima della decisione; l’assenza di qualsiasi indicazione, nella sentenza di primo grado, del saggio e della decorrenza applicati per il calcolo degli interessi compensativi di mora. Su questi punti la causa è stata rinviata, in diversa composizione, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Implicazioni pratiche
Per chi assiste una parte danneggiata, la pronuncia offre indicazioni operative precise. Se il consulente di parte è stato nominato nel corso del giudizio, la relativa spesa segue le sorti delle spese processuali e non richiede prova rigorosa del pagamento: è sufficiente documentare il conferimento dell’incarico. Se invece si tratta di una perizia commissionata prima della causa, occorre valutare con attenzione la strategia difensiva: se il compenso è già stato corrisposto, va prodotta la prova del pagamento; se non lo è ancora, è comunque possibile chiederne il ristoro come debito insorto, allegando l’obbligazione assunta o la necessità della spesa futura, senza dover attendere di avere prima saldato il professionista.
Per le pubbliche amministrazioni e per chi si trova in posizione di convenuto, la pronuncia segnala che la contestazione dell’entità del rimborso non può fondarsi sulla semplice mancanza di ricevute, ma deve incidere sulla ragionevolezza o congruità del compenso, ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c..
Per qualsiasi valutazione sulla propria posizione, alla luce di questi principi, il nostro studio resta a disposizione per un approfondimento personalizzato.

