Risoluzione Consensuale della Locazione: Come Sciogliere il Contratto Senza Conflitti

Quando locatore e conduttore decidono di interrompere anticipatamente il rapporto, quali sono gli effetti e le formalità da rispettare? Non sempre un contratto di locazione giunge alla sua naturale scadenza. Può accadere che le esigenze di vita cambino, che si presenti un’opportunità professionale altrove, o semplicemente che le parti preferiscano interrompere il rapporto prima del termine concordato. In questi casi, la legge riconosce alle parti la piena libertà di risolvere consensualmente il contratto, anticipando così la riconsegna dell’immobile. Ma quali sono gli effetti concreti di questa scelta? E quali adempimenti formali devono essere rispettati per evitare conseguenze fiscali indesiderate? Il contratto di locazione e la sua natura consensuale Il contratto di locazione è disciplinato dall’art. 1571 del codice civile, che lo definisce come quel contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Si tratta di un rapporto che, per sua natura, ha sempre carattere personale: il conduttore acquista il diritto di godere del bene, mentre il locatore mantiene la titolarità della proprietà e ha diritto a percepire il canone concordato. La volontà delle parti rappresenta l’essenza stessa del contratto. Proprio come al momento della stipula è necessario il consenso di entrambe le parti, così anche per sciogliere il vincolo contrattuale è indispensabile che locatore e conduttore siano d’accordo. La locazione, infatti, non può essere sciolta unilateralmente: occorre sempre il mutuo consenso oppure una causa prevista dalla legge, come l’inadempimento grave di uno dei contraenti. Gli effetti della risoluzione consensuale Quando le parti decidono di comune accordo di porre fine al contratto di locazione, si attivano immediatamente due conseguenze fondamentali. Il locatore riacquista la piena disponibilità materiale del proprio bene, cessando di percepire il canone di locazione che fino a quel momento gli spettava. Dall’altra parte, il conduttore perde il diritto di godere del bene e viene contestualmente liberato dall’onere di corrispondere i canoni futuri. È importante comprendere che la risoluzione consensuale opera con efficacia retroattiva limitata: non cancella il rapporto come se non fosse mai esistito, ma semplicemente lo fa cessare dal momento dell’accordo in poi. I canoni maturati fino alla data della risoluzione restano dovuti, così come eventuali spese o obblighi accessori già sorti. Il sinallagma contrattuale, cioè lo scambio tra godimento del bene e pagamento del canone, si interrompe contestualmente alla manifestazione della volontà di risolvere. La registrazione della risoluzione: un adempimento necessario Così come il contratto di locazione deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, anche la sua risoluzione consensuale richiede un’apposita registrazione. Questo passaggio non è un mero formalismo burocratico, ma un adempimento fiscale obbligatorio che consente alle parti di evitare di continuare a pagare le imposte su un rapporto ormai estinto. La legge prevede che la risoluzione anticipata del contratto vada comunicata all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’evento, utilizzando un apposito modello. L’imposta di registro dovuta per questa comunicazione è fissa e ammonta a 67 euro. È fondamentale che le parti indichino con precisione l’ufficio presso cui è stato registrato il contratto originario e utilizzino il medesimo termine di trenta giorni anche qualora si avvalgano del modello predisposto dall’Agenzia. Nel caso particolare della cedolare secca, il regime fiscale privilegiato che esonera i locatori dal pagamento dell’imposta di registro ordinaria, la situazione è leggermente diversa. Se tutti i locatori hanno optato per questo regime, non è dovuta alcuna imposta per la comunicazione della risoluzione. Anche in questo caso, però, resta necessario depositare presso l’Agenzia delle Entrate l’apposito modello di comunicazione della risoluzione del contratto. I nuovi accordi dopo la risoluzione La risoluzione consensuale del contratto di locazione rappresenta spesso un punto di partenza per nuovi accordi tra le parti. Non è raro che, contestualmente alla decisione di sciogliere il rapporto, locatore e conduttore regolino situazioni ancora pendenti: la restituzione della caparra versata all’inizio del rapporto, il pagamento di oneri accessori o spese condominiali maturate, eventuali richieste di rimborso per migliorie apportate all’immobile. In alcuni casi, le parti possono addirittura decidere di stipulare un nuovo contratto con condizioni diverse dal precedente, magari prevedendo canoni più bassi o più alti, durate diverse, o modalità di pagamento modificate. Questa ampia libertà contrattuale trova il suo fondamento nei principi costituzionali di libertà economica sanciti dagli artt. 41 della Costituzione e 1321, 1322 e 1372 del codice civile, che riconoscono alle parti la massima autonomia nel regolare i propri rapporti patrimoniali. La tutela del locatore nelle situazioni di grave inadempimento La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il locatore può risolvere il rapporto consensualmente anche in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore, per esempio quando questi arreca danni all’immobile o cessa di pagare i canoni. La sentenza n. 25306 del 7 febbraio 2006 della Terza Sezione Civile ha stabilito un principio importante: l’obbligo del locatore di assicurare al conduttore il pacifico godimento del bene non sorge soltanto nella fase esecutiva del contratto, ma anche nella fase genetica del rapporto. Questo significa che il locatore, prima di stipulare il contratto, deve già assicurarsi che il bene sia effettivamente disponibile e privo di vizi che ne impediscano l’utilizzo. Solo garantendo questa disponibilità preventiva dell’immobile, e non una semplice novazione del rapporto o un preventivo accertamento dell’estinzione di precedenti obblighi, il locatore può ritenersi in buona fede e legittimato ad agire contro eventuali inadempienze del conduttore. Più di recente, il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 1024 del 9 dicembre 2021, ha ribadito questi principi, precisando che la risoluzione consensuale rappresenta lo strumento più efficace per tutelare il locatore quando il rapporto locatizio è divenuto insostenibile. Attraverso l’accordo risolutivo, infatti, si evitano lunghe controversie giudiziarie e si consente al proprietario di riacquistare rapidamente la disponibilità del proprio bene. Conclusioni e consigli pratici La risoluzione consensuale del contratto di locazione è uno strumento flessibile e vantaggioso per entrambe le parti. Consente al locatore di tornare in possesso del proprio immobile senza dover attendere la scadenza naturale del contratto, e permette al conduttore di liberarsi anticipatamente dal vincolo locatizio senza incorrere in penali

Separati ma sotto lo stesso tetto: quando la convivenza non significa riconciliazione

Il Tribunale di Teramo chiarisce che vivere insieme dopo la separazione non equivale automaticamente a tornare insieme Vivere sotto lo stesso tetto dopo la separazione è una realtà più comune di quanto si pensi. Difficoltà economiche, esigenze abitative legate ai figli, impossibilità di trovare rapidamente un’altra sistemazione: le ragioni che spingono coppie separate a continuare a condividere la casa familiare sono molteplici e spesso comprensibili. Ma questa convivenza forzata può essere interpretata come una riconciliazione? La risposta del Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 537 del 2 maggio 2025, è chiara: assolutamente no. Il caso: sei anni di illusioni e una missiva rivelatrice La vicenda giudiziaria trae origine da una separazione consensuale omologata nel 2010, seguita da una condanna al pagamento di un assegno di mantenimento superiore a 32.000 euro. Nel 2016, la parte obbligata contesta l’esecuzione forzata del credito sostenendo che nel frattempo sarebbe intervenuta una riconciliazione tra i coniugi, che avrebbe fatto venire meno gli obblighi derivanti dalla separazione. La prova addotta? Una semplice lettera. Dal 2010 al 2016, i due ex coniugi avevano continuato a vivere nella stessa casa, con la moglie e il figlio che occupavano un’area dell’abitazione e il marito un’altra. Secondo quanto emerso nel giudizio, questa coabitazione non era stata frutto di una scelta affettiva, ma di una situazione di fatto determinata dalle circostanze economiche e abitative. La donna aveva infatti intrapreso una relazione con un’altra persona durante questo periodo, continuando però a risiedere nella casa familiare insieme al figlio. Il punto di svolta arriva con una missiva scritta dalla stessa parte che poi avrebbe rivendicato la riconciliazione. In questo documento emergeva chiaramente come il presunto riavvicinamento fosse in realtà un’illusione unilaterale, mai corrisposta da comportamenti concreti e sinceri da parte dell’altro coniuge. La lettera rivelava che la donna aveva sempre mantenuto una netta distanza affettiva, rendendo evidente che non vi era stata alcuna reale volontà di riconciliarsi. Convivenza e riconciliazione: due concetti giuridicamente distinti Il Tribunale affronta la questione partendo dal fondamento normativo della riconciliazione tra coniugi separati, disciplinata dall’articolo 157 del codice civile. Questa norma stabilisce che gli effetti della separazione possono venir meno solo in presenza di una dichiarazione esplicita delle parti oppure di un comportamento inequivocabilmente incompatibile con lo stato di separazione, che manifesti la volontà di ricostituire il consorzio familiare e di riprendere relazioni reciproche autentiche. Il punto cruciale è che la riconciliazione richiede una volontà seria e concreta di entrambi i coniugi, non solo di uno. Non basta che uno dei due desideri il riavvicinamento se l’altro continua a mantenere le distanze, sia fisiche che emotive. La semplice coabitazione in sé, quando i coniugi si trovano già in regime di separazione formale, non comporta automaticamente la riconciliazione e non impedisce la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio. Il Tribunale richiama sul punto una recente pronuncia del Tribunale di Verona (sentenza n. 296 del 2024), che ha approfondito la distinzione concettuale tra “coabitazione” e “riconciliazione”. Quest’ultima situazione si configura soltanto nell’ipotesi di un comportamento inequivoco che manifesti la ricostituzione di un progetto di vita comune, caratterizzato da tutti i doveri che derivano dal matrimonio. La riconciliazione che si protrae per diversi anni rappresenta un elemento significativo, ma solo se la volontà di riconciliarsi è stata effettiva e reciproca, non unilaterale. Nel caso specifico, la coabitazione protrattasi per sei anni è risultata essere frutto esclusivamente di un’illusione da parte di uno dei coniugi, definita con efficace espressione giurisprudenziale come una “ragazza di campagna follemente innamorata”. L’altro coniuge, pur accettando la convivenza per motivi pratici, non ha mai realmente manifestato l’intenzione di ricostituire il vincolo affettivo, continuando anzi a intrattenere relazioni con altre persone e mantenendo una netta separazione anche all’interno della stessa abitazione. La prescrizione dei crediti tra coniugi separati: i chiarimenti della Cassazione Un altro aspetto rilevante affrontato dalla sentenza riguarda la questione della prescrizione dei ratei arretrati dell’assegno di mantenimento. Nel regime di separazione, la tendenza è quella di valorizzare le posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare, considerando che è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza. Il Tribunale di Teramo richiama sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 32122 del 2022, che ha chiarito come al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell’altro per la restituzione di somme pagate per spese relative a un immobile in comproprietà non si applichi la sospensione della prescrizione prevista dall’articolo 2941, numero 1, del codice civile. Questa norma sospende infatti la prescrizione tra coniugi durante il matrimonio, ma va interpretata secondo criteri letterali e sistematici conformi alla “ratio legis”, tenendo conto dell’evoluzione normativa e della coscienza sociale. Nel contesto della separazione, quindi, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge per tutelare l’armonia familiare, poiché la crisi è già conclamata e le azioni giudiziarie sono già state intraprese. Di conseguenza, i ratei arretrati dell’assegno di mantenimento risalenti a prima del 2012 risultano prescritti, non potendo essere più richiesti in sede esecutiva. L’azione dolosa e la sospensione della prescrizione La vicenda presenta però un ulteriore elemento di complessità. Il Tribunale ha accertato che, durante il periodo in cui la prescrizione stava maturando, la parte obbligata ha posto in essere un’azione dolosa ai sensi dell’articolo 2941, numero 8, del codice civile. Questa disposizione prevede che la prescrizione rimanga sospesa quando il titolare del diritto è stato indotto con dolo a non esercitare la propria pretesa. Nel caso specifico, è emerso come la parte obbligata avesse creato l’illusione di una riconciliazione imminente, facendo credere all’altro coniuge che il rapporto stesse per essere ristabilito e che quindi non fosse necessario procedere con l’esecuzione forzata del credito. Questa condotta ingannevole ha determinato la sospensione della prescrizione fino alla data della missiva del 2016, momento in cui è diventato chiaro ed evidente che nessuna riconciliazione era mai avvenuta né sarebbe mai avvenuta. Il documento prodotto dalla stessa parte opponente costituiva quindi la prova provata dell’azione dolosa: aveva

Licenziamento e intelligenza artificiale: quando la tecnologia può sostituire il lavoratore?

Il Tribunale di Roma ritiene legittimo il licenziamento di una graphic designer sostituita dall’AI in un contesto di crisi aziendale Una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Il Tribunale di Roma, con la pronuncia n. 9135 del 19 novembre 2025 (R.G. 39118/2023), ha respinto il ricorso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo, ritenendo legittima la scelta aziendale di affidare le sue mansioni di graphic designer a strumenti di intelligenza artificiale. Si tratta di una delle prime decisioni in Italia che affronta espressamente il tema della sostituzione tecnologica del lavoro umano, tracciando i confini giuridici entro cui l’automazione può giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro. La questione giuridica: IA e licenziamento per giustificato motivo oggettivo Il caso sottoposto all’attenzione del giudice romano riguarda una dipendente inquadrata come graphic designer presso una società attiva nel settore della sicurezza informatica. L’azienda, attraversata da una grave crisi economico-finanziaria, aveva avviato un processo di riorganizzazione volto a concentrare le risorse sul proprio core business, costituito dallo sviluppo di prodotti tecnologici ad alto contenuto specialistico. In questo contesto, il settore del design e del marketing era stato progressivamente ridimensionato, con le mansioni di grafica affidate in parte al personale già presente e in parte agli strumenti di intelligenza artificiale. La lavoratrice, ritenendo illegittimo il proprio licenziamento, aveva impugnato l’atto davanti al giudice del lavoro sostenendo che le sue mansioni non fossero state realmente soppresse ma semplicemente redistribuite ad altri colleghi, e che non le fosse mai stata offerta alcuna possibilità di ricollocazione in altre posizioni aziendali. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa e raccolto le prove, ha invece respinto il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento. La pronuncia si inserisce in un dibattito sempre più attuale sul rapporto tra innovazione tecnologica e tutela del lavoro. Come evidenziato da un recente articolo pubblicato su ultimavoce.it, questa decisione “costituisce il primo precedente in materia, che garantisce la piena applicazione della disciplina sul licenziamento anche al caso in cui il lavoratore sia sostituito dall’AI”. Il tema non è più confinato alla letteratura o ai report degli economisti: sta entrando prepotentemente nelle aule giudiziarie. Il quadro normativo: i requisiti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è disciplinato dall’articolo 3 della Legge n. 604 del 1966, che consente al datore di lavoro di recedere dal rapporto quando sussistano ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’impresa. Si tratta di un istituto che permette all’imprenditore di adeguare la propria struttura organizzativa alle mutevoli esigenze del mercato, ma entro limiti ben precisi fissati dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che per la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo devono ricorrere tre requisiti fondamentali. Anzitutto, deve sussistere una effettiva esigenza organizzativa o produttiva, non pretestuosa né simulata. In secondo luogo, deve esistere un nesso causale diretto tra tale esigenza e il licenziamento del singolo lavoratore. Infine, il datore di lavoro deve dimostrare di aver assolto il cosiddetto obbligo di repêchage, ossia di aver verificato l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni disponibili, anche di livello inferiore. Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale si è consolidato a partire dal 2016. La Cassazione con la sentenza n. 5592/2016 ha affermato che “spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento”. Questo principio è stato ribadito in numerose pronunce successive, tra cui le sentenze n. 12101/2016, n. 27792/2017 e n. 192/2019, fino alla recente ordinanza n. 2739/2024 che è tornata a pronunciarsi sull’onere della prova in tema di obbligo di repêchage. L’obbligo di repêchage rappresenta una delle garanzie fondamentali a tutela del lavoratore, basandosi sul principio che il licenziamento deve costituire l’extrema ratio. La Cassazione n. 33341/2022 ha ribadito che “spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”. Il tentativo di ricollocazione deve estendersi non solo alle mansioni equivalenti, ma anche a quelle inferiori, secondo quanto affermato dalla Cassazione n. 17036/2024. Particolarmente significativa è la sentenza della Cassazione n. 35496/2022 che ha stabilito che “la violazione dell’obbligo di repechage equivale ad insussistenza del fatto e comporta l’applicazione della tutela reintegratoria”, allineandosi all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 59/2021 e n. 125/2022. La soluzione del Tribunale di Roma: tre condizioni per la legittimità Nella sentenza n. 9135/2025, il Tribunale di Roma ha applicato questi principi al caso concreto, ritenendo che fossero integrati tutti i requisiti necessari per la legittimità del licenziamento. Il giudice ha anzitutto accertato la sussistenza di una reale crisi economico-finanziaria dell’azienda, documentata da molteplici elementi: la trasformazione della società da società per azioni a società a responsabilità limitata, numerose risoluzioni di rapporti di lavoro, lo sfratto per morosità della sede legale e l’avvio di una procedura negoziata della crisi di impresa. In questo contesto di difficoltà economica, il Tribunale ha ritenuto genuina la scelta aziendale di concentrare le risorse sul core business costituito dallo sviluppo di prodotti tecnologici altamente specializzati, sacrificando settori considerati marginali come quello del design e del marketing. La decisione di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per le attività di grafica è stata inquadrata dal giudice come una legittima scelta organizzativa volta all’efficientamento dei servizi e al contenimento dei costi. Un passaggio particolarmente significativo della motivazione riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il Tribunale ha dato particolare peso alla testimonianza del Marketing Manager, il quale ha dichiarato di aver iniziato a utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale proprio a seguito della crisi aziendale, evidenziando che tali strumenti “garantivano un alto livello di qualità ma permettevano di risparmiare economicamente e di velocizzare i tempi della prestazione lavorativa”. La decisione, quindi, interpreta la normativa vigente e fissa anche un preciso perimetro di legittimità per i licenziamenti legati alla digitalizzazione e all’automazione aziendale. Il Tribunale ha inoltre accertato che il datore di lavoro aveva assolto l’obbligo di repêchage. Le mansioni di graphic designer non erano compatibili con le nuove esigenze aziendali, concentrate su figure

Rinuncia alla Proprietà Immobiliare: La Legge di Bilancio 2026 Rivoluziona le Regole

Dal 2026 entrano in vigore le nuove regole sulla rinuncia abdicativa: dopo la storica apertura della Cassazione, il legislatore ha introdotto requisiti stringenti che rendono la dismissione degli immobili quasi impossibile. Un immobile fatiscente ereditato, un terreno lontano e improduttivo, un piccolo fabbricato i cui costi di gestione superano di gran lunga il valore: sono situazioni più comuni di quanto si pensi. Fino alla fine del 2025, l’ordinamento giuridico offriva una soluzione relativamente accessibile per chi volesse liberarsi definitivamente di una proprietà indesiderata: la rinuncia abdicativa. Si tratta di un atto con cui il proprietario esercita il proprio potere di disposizione “in negativo”, spogliandosi del diritto di proprietà in modo definitivo. L’estate del 2025 aveva segnato una svolta storica in questa materia. Con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano finalmente chiarito che la rinuncia alla proprietà immobiliare è pienamente ammissibile nel nostro ordinamento, configurandosi come un’espressione legittima dell’autonomia del proprietario. Questa apertura giurisprudenziale, però, ha vissuto una stagione brevissima. Il legislatore, infatti, è intervenuto rapidamente inserendo nella legge di bilancio 2026 una disciplina che, pur formalmente riconoscendo l’istituto della rinuncia abdicativa, lo sottopone a condizioni talmente stringenti da renderlo, nei fatti, inapplicabile nella maggior parte dei casi. Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove regole che hanno completamente trasformato il panorama della rinuncia alla proprietà immobiliare. La Storica Apertura della Cassazione La questione della rinuncia alla proprietà ha attraversato decenni di dibattito giurisprudenziale. Molti giudici ritenevano che un proprietario non potesse semplicemente “disfarsi” di un bene senza una giustificazione sociale o pubblica, temendo che lo Stato potesse diventare titolare forzato di immobili problematici o privi di valore. Le Sezioni Unite hanno posto fine a queste incertezze con un intervento chiarificatore di grande portata. La Corte ha stabilito che la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare costituisce una forma attuativa del potere di disposizione del proprietario, riconosciuto dall’articolo 832 del codice civile. In altri termini, così come il proprietario può vendere, donare o ipotecare il suo bene, può anche scegliere di rinunciarvi, liberandosene definitivamente. La sentenza ha affermato tre principi fondamentali. Il primo è che si tratta di un atto unilaterale: il proprietario manifesta la propria volontà di rinunciare al diritto senza necessità di alcuna accettazione da parte dello Stato o di altri soggetti. Il secondo principio riguarda l’acquisto automatico da parte dello Stato: una volta formalizzato e trascritto l’atto di rinuncia, l’immobile entra automaticamente nel patrimonio dello Stato ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, che disciplina l’acquisto dei beni vacanti. Il terzo principio, forse il più importante, stabilisce che la validità dell’atto non dipende dalla “meritevolezza” del bene o dalla dimostrazione di un interesse pubblico. I giudici hanno precisato che eventuali limiti al diritto di proprietà, basati sulla sua funzione sociale prevista dall’articolo 42 della Costituzione, devono essere stabiliti per legge dal Parlamento e non possono derivare da interpretazioni restrittive della giurisprudenza. La motivazione del proprietario, anche se “egoistica” – come la semplice volontà di sottrarsi a oneri economici – è perfettamente legittima. L’acquisto del bene da parte dello Stato non è lo scopo dell’atto, ma un mero effetto riflesso: una conseguenza giuridica automatica che si verifica quando un immobile diviene privo di titolare. La Reazione del Legislatore: Una Porta che si è Chiusa La chiarezza e l’apertura della pronuncia della Cassazione hanno immediatamente sollevato preoccupazioni in ambito governativo. Il timore era evidente: consentire una rinuncia libera e incondizionata avrebbe potuto esporre lo Stato all’acquisizione di immobili gravati da abusi edilizi, non conformi alla normativa sismica, con problemi ambientali o in stato di degrado. Questo avrebbe significato non solo acquisire proprietà prive di valore, ma anche ereditarne tutti gli oneri: messa in sicurezza, bonifica, sanatoria o, nei casi più gravi, demolizione. La risposta normativa è arrivata con l’inserimento, nella legge di bilancio 2026, di una disciplina che stravolge completamente il quadro delineato dalla Cassazione. Il comma 12 dell’articolo 130 della legge di bilancio prevede che l’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è nullo se non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale e sismica. La nuova disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, mantiene formalmente in vita l’istituto della rinuncia abdicativa, ma lo subordina a un requisito che, nella pratica quotidiana, risulta estremamente gravoso e spesso impossibile da soddisfare. La ratio dichiarata dal Governo è quella di evitare che lo Stato diventi titolare forzato di immobili irregolari, degradati o pericolosi, trasferendo sull’erario oneri insostenibili. Il Passaggio Critico: Da Dichiarazione a Documentazione Per comprendere la portata rivoluzionaria di questa modifica, occorre soffermarsi sulla differenza tra il regime attuale e quello futuro. Negli atti immobiliari comuni, come le compravendite, la legge richiede dichiarazioni di conformità rese in atto dalla parte o da un tecnico. Si pensi, ad esempio, alla conformità catastale prevista dalla legge n. 52 del 1985 o alle dichiarazioni sulla regolarità urbanistica che normalmente vengono rese dal venditore in sede di rogito. Si tratta di dichiarazioni che attestano, sotto la responsabilità del dichiarante, determinate situazioni di fatto o di diritto. La nuova norma sulla rinuncia abdicativa introduce invece un obbligo completamente diverso: non più semplici dichiarazioni, ma l’allegazione obbligatoria di documentazione probatoria che attesti la piena conformità del bene. In assenza di questa documentazione, l’atto è qualificato come nullo, con la conseguenza che la proprietà non si trasferisce allo Stato e il proprietario resta gravato da tutti gli oneri e le responsabilità connesse al bene. Questo passaggio da un regime di dichiarazione a uno di allegazione documentale rappresenta un cambio di paradigma senza precedenti nella prassi notarile e contrattuale. La conformità richiesta non riguarda solo un aspetto specifico, ma abbraccia l’intera normativa vigente: urbanistica, edilizia, ambientale, sismica. Ottenere un simile “dossier” di conformità per immobili vecchi, magari realizzati decenni fa quando vigevano regole diverse, o per beni che presentano abusi edilizi pregressi, può rivelarsi un’impresa tecnicamente complessa, economicamente onerosa e, in molti casi, materialmente impossibile. L’Impatto Pratico: Chi Subisce le Conseguenze La stretta normativa

Spese straordinarie per i figli: come distinguerle da quelle ordinarie e quando serve l’accordo tra i genitori

I protocolli dei tribunali italiani offrono una guida chiara per evitare conflitti nella gestione dei costi extra rispetto all’assegno di mantenimento Uno dei terreni più scivolosi che i genitori separati si trovano ad affrontare riguarda la gestione delle spese per i figli che vanno oltre l’assegno di mantenimento mensile. Una visita odontoiatrica, un corso di inglese, una gita scolastica: sono costi da dividere? Chi deve autorizzarli? E soprattutto, come distinguere ciò che è già incluso nell’assegno da ciò che invece richiede un contributo aggiuntivo? La confusione su questi aspetti genera spesso tensioni tra i genitori, con il rischio che a pagarne le conseguenze siano proprio i figli. Per questo motivo, diversi tribunali italiani hanno elaborato protocolli d’intesa che offrono linee guida dettagliate e uniformi, trasformando un potenziale campo di battaglia in un percorso condiviso e chiaro. La distinzione fondamentale: spese ordinarie e spese straordinarie Il punto di partenza per comprendere il sistema è la distinzione tra due categorie di spese che hanno natura e modalità di gestione completamente diverse. Le spese ordinarie rappresentano i costi prevedibili e quotidiani necessari per la crescita del figlio. Parliamo dei bisogni di tutti i giorni: il vitto, l’abbigliamento ordinario, le spese per la casa, le cure mediche di routine come le visite dal pediatra o l’acquisto di farmaci da banco. Queste spese sono interamente coperte dall’assegno di mantenimento periodico che il genitore non collocatario versa mensilmente. L’assegno, infatti, è stato calcolato proprio per garantire la copertura di tutte queste necessità quotidiane, senza che sia necessario ogni volta rinegoziare o dividere i singoli costi. Le spese straordinarie, invece, sono costi imprevedibili, eccezionali o comunque rilevanti ed esorbitanti dalla sfera quotidiana. Si tratta di esborsi che non possono essere previsti e inclusi nel calcolo dell’assegno mensile, proprio perché la loro natura è occasionale o la loro entità è particolarmente significativa. Questi costi non sono coperti dall’assegno di mantenimento e devono essere ripartiti tra i genitori, solitamente in misura pari al cinquanta per cento per ciascuno, salvo diversi accordi o specifiche decisioni del giudice che tengano conto delle effettive capacità economiche di ciascun genitore. I protocolli dei tribunali: uniformità e certezza del diritto La necessità di creare criteri univoci e condivisi ha portato diversi tribunali italiani, tra cui quello di Milano che rappresenta un punto di riferimento nazionale, a elaborare protocolli d’intesa sul tema delle spese straordinarie. Questi protocolli hanno una duplice funzione: da un lato offrono ai genitori una guida chiara e precisa su quali spese rientrino in una categoria piuttosto che nell’altra, dall’altro riducono il contenzioso giudiziario, permettendo ai giudici di applicare criteri uniformi e prevedibili. I protocolli distinguono le spese straordinarie in due sottocategorie fondamentali, ciascuna con regole operative diverse. Alcune spese, per la loro urgenza o necessità, non richiedono un accordo preventivo tra i genitori: un genitore può sostenerle autonomamente e poi chiedere il rimborso all’altro. Altre spese, invece, richiedono il consenso di entrambi i genitori prima di essere effettuate, proprio perché rappresentano scelte educative o discrezionali che devono essere condivise. Le spese mediche: quando l’urgenza prevale sull’accordo Nel settore sanitario, la distinzione tra spese che richiedono e non richiedono accordo è strettamente legata al concetto di urgenza e necessità. Le visite mediche urgenti, come quelle effettuate al pronto soccorso, i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, l’acquisto di farmaci prescritti dal pediatra o dal medico curante e gli interventi chirurgici necessari e indifferibili rientrano nella categoria delle spese che non richiedono preventivo accordo. In questi casi, la salute del figlio ha priorità assoluta e non si può attendere il consenso formale dell’altro genitore. Il genitore che sostiene la spesa potrà poi documentarla e richiedere il rimborso della quota di competenza. Al contrario, le visite specialistiche private non urgenti, le cure odontoiatriche e ortodontiche, i percorsi di psicoterapia o logopedia e i trattamenti termali o fisioterapici richiedono l’accordo preventivo di entrambi i genitori. Queste spese, pur essendo importanti per il benessere del figlio, riguardano scelte che vanno oltre le cure di base e che quindi devono essere condivise. La ragione è semplice: si tratta di decisioni che comportano un impegno economico significativo e che possono seguire orientamenti terapeutici diversi, sui quali entrambi i genitori hanno diritto di esprimersi. Le spese scolastiche: tra obbligatorietà e opportunità Nel contesto scolastico, i protocolli distinguono tra ciò che è essenziale per garantire il diritto allo studio e ciò che rappresenta un’opportunità aggiuntiva. Le tasse di iscrizione e i contributi per le scuole pubbliche, i libri di testo obbligatori e il materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione informatica come computer o tablet necessari per la didattica, sono considerate spese straordinarie che non richiedono accordo preventivo. Si tratta di costi necessari per permettere al figlio di seguire il proprio percorso formativo e che quindi devono essere sostenuti a prescindere dalla volontà di entrambi i genitori. Diversamente, l’iscrizione a scuole o università private, le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione, i corsi di recupero o le ripetizioni private e i corsi di specializzazione o master post-universitari richiedono il consenso di entrambi. Queste spese offrono opportunità aggiuntive rispetto al percorso formativo standard e comportano scelte educative che vanno concordate, poiché non sono strettamente obbligatorie e possono avere un impatto economico rilevante. Le spese ricreative, sportive e culturali: la discrezionalità educativa Le attività extrascolastiche rappresentano un capitolo particolarmente delicato, perché toccano le scelte educative e i valori che ciascun genitore intende trasmettere ai figli. I corsi di musica, di lingua o le attività sportive, insieme al relativo abbigliamento e attrezzatura, i campi estivi, i soggiorni studio o le vacanze senza i genitori, le spese per il conseguimento della patente di guida e l’acquisto di dispositivi elettronici per svago rientrano tra le spese che richiedono un accordo preventivo. È importante notare, tuttavia, che l’evoluzione della giurisprudenza e dei protocolli stessi ha portato a riconoscere alcune attività come sempre più integrate nel percorso formativo standard dei ragazzi. Corsi di lingua straniera o attività sportive diffuse, se sostenuti a costi ragionevoli, vengono considerati con maggiore favore dai tribunali,

Reverse Charge IVA

La Guida Semplice per Capire Cos’è e Come Funziona Normalmente, quando si parla di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), il meccanismo è semplice: un venditore vende un bene o un servizio, aggiunge l’IVA al prezzo, la incassa dal cliente e infine la versa allo Stato. È un flusso lineare e intuitivo. Esiste però un’eccezione a questa regola, un meccanismo speciale chiamato reverse charge o inversione contabile. Come suggerisce il nome, questo sistema “inverte” la procedura standard. Non è più il venditore a gestire l’IVA, ma direttamente l’acquirente. Questa guida ti spiegherà in modo chiaro e semplice chi paga, come funziona e, soprattutto, perché esiste questo meccanismo apparentemente complesso. 1. Il Concetto Chiave: Chi Paga Realmente l’IVA? La differenza fondamentale tra il sistema IVA tradizionale e il reverse charge sta nello spostamento di un’unica, cruciale responsabilità: il versamento dell’imposta allo Stato. La tabella seguente mette a confronto i due flussi. Flusso dell’IVA a Confronto Sistema Normale Sistema con Reverse Charge Chi emette la fattura con IVA? Il venditore emette una fattura con l’addebito dell’IVA. Il venditore emette una fattura senza addebito dell’IVA. Chi riceve il pagamento dell’IVA? Il venditore incassa l’IVA dal cliente. Nessuno (l’acquirente la versa direttamente allo Stato). Chi versa l’IVA allo Stato? Il venditore. L’acquirente. In sintesi, con il reverse charge l’onere del versamento dell’IVA si sposta dal venditore all’acquirente. Il venditore riceve solo il pagamento per il bene o il servizio, mentre l’acquirente si fa carico di calcolare e versare l’imposta dovuta direttamente all’Erario. Per capire meglio come funziona questa inversione nella pratica, vediamo un esempio concreto. 2. Come Funziona in Pratica: L’Esempio dell’Acquisto di un Computer Immaginiamo di essere un’azienda italiana che acquista un computer da un fornitore estero per 1.000,00 €. L’operazione avviene in tre passaggi. Ora che abbiamo visto il meccanismo in azione, la domanda sorge spontanea: perché complicare le cose in questo modo? 3. Lo Scopo Principale: Perché Esiste il Reverse Charge? La risposta è semplice: il reverse charge è una potente misura anti-frode. Nel sistema normale, esiste un rischio concreto di evasione. Un venditore disonesto potrebbe: Il reverse charge elimina questo rischio alla radice. Togliendo al venditore il compito di incassare e versare l’IVA, si impedisce che l’imposta possa essere trattenuta indebitamente. L’obbligo di versamento passa direttamente all’acquirente, un soggetto generalmente più strutturato e controllabile, assicurando che l’IVA arrivi effettivamente nelle casse dello Stato. Per combattere l’evasione, il reverse charge non è l’unico strumento speciale; è utile distinguerlo da un altro meccanismo chiamato split payment. Differenza con lo Split Payment Sebbene entrambi siano meccanismi antifrode, funzionano in modo diverso. La differenza fondamentale è: Nello split payment, quindi, l’IVA è esposta in fattura, ma il pagamento viene “scisso” (dall’inglese to split). Nel reverse charge, l’IVA non viene proprio addebitata dal venditore. 4. Panoramica Finale: I Punti Chiave da Ricordare Per padroneggiare il concetto di reverse charge, è sufficiente ricordare questi tre punti essenziali. Operazione Neutra per l’Acquirente Per un acquirente che sia soggetto passivo IVA (un’impresa o un professionista), l’operazione ha un impatto finanziario nullo. Grazie alla doppia registrazione contabile (nel registro acquisti e vendite), l’IVA a debito e l’IVA a credito si compensano. Ciò non toglie che richieda una gestione contabile attenta e corretta per evitare sanzioni. Inversione dei Ruoli È il cuore del meccanismo. L’obbligo di assolvere e versare l’IVA non è più del venditore, ma si trasferisce interamente sull’acquirente. Il primo emette fattura senza IVA, il secondo la integra e la versa. Misura Anti-Evasione Lo scopo primario del reverse charge è combattere le frodi fiscali. Si applica infatti in settori considerati a maggior rischio, come: Edilizia: prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici. Commercio elettronico: cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet e laptop. Metalli e rottami: commercio di cascami e metalli ferrosi. Settore energetico: cessioni di gas ed energia elettrica a rivenditori.

Cedolare Secca 2025: Cinque Verità Nascoste che Ogni Proprietario Deve Conoscere

Un regime fiscale apparentemente semplice nasconde regole stringenti e compromessi che possono trasformare un vantaggio in una scelta sbagliata La cedolare secca viene spesso presentata come la soluzione ideale per chi affitta un immobile: un’imposta fissa che sostituisce IRPEF, addizionali e imposte di registro, promettendo semplicità e convenienza. Una formula apparentemente perfetta per mettere a reddito la propria proprietà senza perdersi nella complessità del sistema fiscale ordinario. Tuttavia, questa apparente semplicità nasconde dettagli cruciali che possono impattare in modo significativo sul reddito netto del proprietario. Dietro le aliquote fisse si celano condizioni stringenti, compromessi non evidenti e vere e proprie trappole fiscali che, se ignorate, rischiano di trasformare un presunto vantaggio in un errore di valutazione costoso. Per il 2025, il quadro normativo presenta regole ancora più articolate, con limiti precisi e situazioni in cui il regime ordinario risulta paradossalmente più conveniente. Questo articolo svela le cinque verità più importanti e spesso trascurate sul regime della cedolare secca, offrendo ai proprietari gli strumenti per una scelta davvero consapevole. Prima Verità: L’Aliquota del 10% Non È per Tutti L’aliquota agevolata del 10% rappresenta senza dubbio l’elemento più attraente della cedolare secca. Un tasso così ridotto, se confrontato con il 21% standard o con gli scaglioni progressivi dell’IRPEF che possono arrivare fino al 43%, appare come un’opportunità imperdibile. Ma qui emerge la prima fondamentale verità: questa aliquota non è un’opzione universale, ma è riservata esclusivamente a casistiche molto specifiche. Per accedere al regime agevolato del 10%, devono essere soddisfatte condizioni rigide che riguardano sia la tipologia contrattuale sia l’ubicazione dell’immobile. Il legislatore ha voluto incentivare forme di locazione che favoriscano l’accesso all’abitazione in aree dove la domanda è particolarmente elevata e l’offerta limitata, premiando fiscalmente chi offre soluzioni abitative stabili e a canoni contenuti. Le tipologie contrattuali che danno diritto all’aliquota del 10% sono tassativamente individuate: i contratti a canone concordato, comunemente detti “3+2” perché prevedono una durata di tre anni rinnovabili per altri due; i contratti per studenti universitari, che rispondono alle esigenze di una popolazione studentesca sempre più numerosa; e i contratti transitori, la cui durata varia da un minimo di un mese a un massimo di diciotto mesi. Ma il tipo di contratto non basta. L’immobile deve trovarsi in comuni specifici, individuati dalla normativa come aree ad alta tensione abitativa. Rientrano in questa categoria i grandi centri urbani come Roma, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Palermo, Catania e Genova, insieme ai comuni confinanti con questi capoluoghi. Sono inclusi anche tutti gli altri capoluoghi di provincia e le aree colpite da calamità naturali, dove l’emergenza abitativa richiede particolare attenzione. C’è un ulteriore aspetto tecnico di grande rilevanza per i contratti a canone concordato. Se il contratto viene redatto con l’assistenza delle associazioni di categoria riconosciute, la conformità del canone agli accordi territoriali è automaticamente garantita. Se invece il proprietario decide di procedere in autonomia, deve necessariamente ottenere un’attestazione di conformità rilasciata da una delle associazioni firmatarie dell’accordo territoriale. Senza questa certificazione, l’applicazione dell’aliquota del 10% non è possibile, indipendentemente dal fatto che il canone sia effettivamente conforme agli accordi. Questa non è una semplice formalità burocratica, ma un vero e proprio filtro che separa chi può beneficiare dell’agevolazione da chi deve applicare l’aliquota ordinaria del 21%. Prima ancora di considerare la convenienza fiscale, il proprietario deve verificare se il proprio immobile e la tipologia contrattuale prescelta rientrano nei parametri stabiliti dalla legge. Seconda Verità: Affitti Brevi tra Aliquote Progressive e Limite di Quattro Immobili Il mercato degli affitti brevi, trainato dal successo di piattaforme digitali come Airbnb e Booking, attira sempre più investitori attratti dalla possibilità di rendite elevate e dalla gestione flessibile. La cedolare secca è applicabile anche a questo settore, ma le regole per il 2025 presentano un sistema di aliquote progressive e un limite invalicabile che può cambiare radicalmente la strategia di investimento. Il sistema prevede aliquote differenziate in base al numero di immobili destinati alla locazione breve. Il primo immobile affittato per periodi inferiori a trenta giorni viene tassato con l’aliquota standard del 21%. Dal secondo al quarto immobile, però, l’aliquota sale al 26%, creando un incremento significativo del carico fiscale. Questa progressione non è casuale: il legislatore ha voluto scoraggiare la concentrazione di troppi immobili nelle mani di singoli investitori, che potrebbero sottrarre alloggi al mercato residenziale a lungo termine. Ma la vera novità dirompente è l’introduzione di un limite numerico invalicabile. Un proprietario può applicare la cedolare secca a un massimo di quattro immobili destinati a locazioni brevi. Se si affitta un quinto immobile, l’attività viene automaticamente considerata di natura imprenditoriale. Questa qualificazione comporta conseguenze radicali: l’obbligo di aprire una partita IVA e l’impossibilità di continuare a utilizzare il regime della cedolare secca per tutti gli immobili, compreso il primo. Il passaggio dal quarto al quinto immobile non è quindi una semplice questione quantitativa, ma rappresenta un vero e proprio spartiacque tra due mondi fiscali completamente diversi. Da un lato, il proprietario occasionale che gestisce un numero limitato di immobili beneficiando della semplicità della cedolare secca; dall’altro, l’imprenditore che deve affrontare gli adempimenti, i costi e le responsabilità di un’attività commerciale strutturata. Questa regola impone una riflessione strategica fondamentale a chi vuole investire nel settore degli affitti brevi. Fermarsi a quattro immobili e mantenere il regime agevolato, o superare questa soglia accettando la complessità della partita IVA ma potendo ampliare il proprio portafoglio immobiliare? La risposta dipende dagli obiettivi di investimento, dalla capacità di gestione e dalla volontà di assumere una veste imprenditoriale più strutturata. Terza Verità: Il Prezzo della Semplicità È la Rinuncia all’Adeguamento ISTAT Optare per la cedolare secca comporta un compromesso significativo che spesso passa inosservato nelle valutazioni iniziali. Scegliendo questo regime, il proprietario rinuncia esplicitamente e irrevocabilmente al diritto di aggiornare il canone di locazione in base agli indici ISTAT di inflazione per l’intera durata dell’opzione fiscale. Questo vincolo può apparire, a prima vista, un dettaglio marginale rispetto ai vantaggi fiscali immediati. Ma quando l’inflazione cresce in modo significativo, come accaduto negli ultimi anni, il suo impatto

Distanze tra edifici: nessuna deroga alla regola dei 10 metri anche con convenzione privata

La Cassazione ribadisce l’inderogabilità assoluta dell’art. 9 del DM 1444/1968 anche in caso di sopraelevazione in aderenza a parete finestrata Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha riacceso i riflettori su una questione che interessa molti proprietari immobiliari: fino a che punto è possibile derogare alle distanze minime tra edifici quando si realizza una sopraelevazione? La risposta del giudice di legittimità è stata netta e inequivocabile, confermando principi consolidati ma spesso sottovalutati nella pratica edilizia. La vicenda trae origine da una controversia tra vicini di casa in provincia di Brescia. Un proprietario aveva deciso di sopraelevare il proprio fabbricato per circa sette metri, realizzando la nuova porzione in aderenza all’edificio confinante. Il problema è sorto quando si è scoperto che la parete dell’immobile vicino, quella verso cui la sopraelevazione era stata costruita, presentava tre finestre. Il vicino si è opposto, lamentando la violazione delle distanze minime previste dalla legge. La questione giuridica al centro della controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, norma fondamentale in materia urbanistica che stabilisce le distanze minime tra fabbricati nei centri abitati. Questa disposizione prevede che, quando almeno una delle pareti fronteggiantesi sia finestrata, debba essere rispettata una distanza minima di dieci metri tra gli edifici. La ratio della norma è chiara: tutelare l’interesse pubblico-sanitario, garantendo una sufficiente intercapedine tra le costruzioni per assicurare condizioni di salubrità, illuminazione e aerazione degli ambienti. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33145/2025 pubblicata il 18 dicembre 2025, ha confermato quanto già stabilito dai giudici di merito, respingendo integralmente il ricorso proposto dai proprietari dell’immobile sopraelevato. La Suprema Corte ha ribadito tre principi fondamentali che meritano particolare attenzione. Il primo principio riguarda il criterio di calcolo delle distanze quando è presente una parete finestrata. La Corte ha chiarito che non è possibile distinguere, sulla stessa parete, una porzione finestrata da una porzione priva di finestre. Sono infatti le pareti, non le singole finestre, a costituire il dato di riferimento per il calcolo della distanza. La conseguenza pratica è che, se una parete presenta anche una sola finestra, l’intera parete deve considerarsi finestrata agli effetti della normativa sulle distanze. Il rispetto della distanza minima di dieci metri è quindi dovuto anche per quei tratti di parete che risultano privi di aperture. Questo orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità attraverso numerose pronunce (tra cui le sentenze n. 13547/2011, n. 3739/2018, n. 12129/2018, n. 24471/2019 e n. 11048/2022), impedisce ai proprietari di aggirare la norma costruendo in aderenza alle porzioni cieche di pareti che, nel loro complesso, presentano finestre. Il secondo principio concerne l’inderogabilità dell’articolo 9 del DM 1444/1968 da parte dei regolamenti edilizi comunali. Le Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Sarezzo prevedevano disposizioni specifiche per le sopraelevazioni e per la costruzione in aderenza, che i ricorrenti ritenevano applicabili al loro caso. Tuttavia, la Cassazione ha confermato che le norme comunali non possono in alcun modo derogare ai limiti minimi fissati dal decreto ministeriale del 1968. Questo significa che anche quando un regolamento locale sembri consentire una costruzione in aderenza o una sopraelevazione con distanze inferiori, tale disposizione deve sempre essere letta in combinazione con i vincoli inderogabili stabiliti dalla normativa statale. Nel caso specifico, la norma comunale che disciplinava le sopraelevazioni richiedeva espressamente il rispetto della distanza minima tra pareti con vedute, confermando la piena applicabilità dell’articolo 9 del decreto ministeriale. Il terzo principio, forse il più rilevante per le sue implicazioni pratiche, riguarda l’impossibilità di derogare alle distanze minime attraverso accordi privati. I proprietari dell’immobile sopraelevato avevano sostenuto l’esistenza di una convenzione stipulata per atto pubblico e regolarmente trascritta, che avrebbe consentito la costruzione in aderenza. La Corte ha ribadito con estrema chiarezza che l’articolo 9 del DM 1444/1968 costituisce una norma imperativa, sottratta alla disponibilità delle parti. Non è quindi possibile, nell’ambito dell’autonomia privata, prevedere validamente una distanza inferiore ai dieci metri tra pareti fronteggiantesi quando almeno una di esse presenti finestre. La valutazione sul determinarsi di intercapedini dannose o pericolose è stata infatti effettuata preventivamente e inderogabilmente dal legislatore, e non può essere rimessa alla volontà dei singoli proprietari. La Cassazione ha inoltre precisato che la sopraelevazione deve essere qualificata come nuova costruzione agli effetti della disciplina sulle distanze. Questa qualificazione comporta l’applicazione integrale delle norme urbanistiche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, senza possibilità di invocare situazioni preesistenti o diritti acquisiti. Le implicazioni pratiche di questa pronuncia sono significative per diverse categorie di soggetti. I proprietari che intendono realizzare sopraelevazioni devono essere consapevoli che, qualora la parete dell’edificio confinante presenti anche una sola finestra, sarà necessario rispettare la distanza minima di dieci metri. Non è sufficiente verificare che la porzione di parete direttamente prospiciente sia cieca: occorre considerare l’intera parete nel suo complesso. Eventuali convenzioni private che prevedano distanze inferiori non avranno alcuna efficacia e non potranno essere opposte al vicino che richieda il rispetto delle distanze legali. Per i Comuni, la sentenza conferma l’impossibilità di prevedere, nei propri strumenti urbanistici, deroghe alle distanze minime stabilite dall’articolo 9 del DM 1444/1968. Le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori devono quindi essere interpretate e applicate nel rispetto dei vincoli inderogabili della normativa statale. Per i professionisti tecnici che predispongono progetti edilizi, la pronuncia costituisce un richiamo importante alla necessità di verificare attentamente, prima di depositare qualsiasi pratica edilizia, che le distanze rispettino integralmente i limiti di legge. La presenza di convenzioni private favorevoli o di interpretazioni estensive delle norme comunali non può giustificare il rilascio di titoli abilitativi in contrasto con la normativa statale. Per chi ha già realizzato opere in violazione delle distanze minime, la sentenza conferma la possibilità per il vicino di ottenere la riduzione in pristino dell’opera abusiva, con obbligo di arretramento fino al rispetto della distanza legale di dieci metri. Si tratta di un rimedio particolarmente gravoso per il proprietario che ha costruito in violazione delle norme, con conseguenze economiche potenzialmente molto rilevanti. La pronuncia della Cassazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, che da decenni afferma la natura cogente e

Responsabilità sanitaria: quando il comportamento del paziente interrompe il nesso causale

La Cassazione chiarisce che l’omessa diagnosi del Pronto Soccorso non determina automaticamente il diritto al risarcimento se il paziente non segue le prescrizioni ricevute Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. III Civile, n. 33160/2025) offre importanti spunti di riflessione sul delicato equilibrio tra responsabilità sanitaria e comportamento del paziente. La vicenda, che ha avuto origine da un accesso al Pronto Soccorso nel 2008, ci ricorda che anche in presenza di un errore medico, il diritto al risarcimento non è automatico quando il danneggiato stesso contribuisce con la propria condotta alla verificazione del danno. Il caso: una lesione non diagnosticata Una paziente si era recata al Pronto Soccorso dopo essere stata vittima di un’aggressione, lamentando dolori al ginocchio e alla mano sinistra. I sanitari, dopo aver effettuato una radiografia, avevano diagnosticato un semplice trauma, prescrivendo una prognosi di cinque giorni e raccomandando alla paziente di sottoporsi a visita specialistica ortopedica qualora il dolore fosse persistito. Nei giorni successivi, la paziente aveva continuato ad avvertire difficoltà nel movimento del quinto dito della mano sinistra, ma si era limitata a consultare il proprio medico di famiglia. Solo dopo oltre quaranta giorni dalle dimissioni dal Pronto Soccorso aveva finalmente effettuato la visita ortopedica prescritta, che aveva rivelato una lesione sottocutanea dei tendini flessori. Un intervento chirurgico tardivo aveva consentito solo un parziale recupero della funzionalità, residuando un danno biologico permanente del tre per cento. La questione giuridica: chi ha causato il danno permanente? Il cuore della controversia ruotava attorno a una domanda apparentemente semplice ma giuridicamente complessa: la responsabilità per il danno permanente era da attribuire ai sanitari del Pronto Soccorso, che non avevano diagnosticato tempestivamente la lesione tendinea, oppure alla stessa paziente, che aveva atteso oltre quaranta giorni prima di effettuare la visita specialistica prescritta? La consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che una diagnosi immediata della lesione tendinea avrebbe permesso un intervento tempestivo, evitando le conseguenze permanenti poi verificatesi. Questo dato sembrava orientare verso la responsabilità dei sanitari. Tuttavia, la Corte ha dovuto confrontarsi con un principio fondamentale del diritto della responsabilità civile: il nesso di causalità tra condotta e danno. Il quadro normativo di riferimento L’articolo 1223 del codice civile stabilisce che il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita che il mancato guadagno, purché siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Ma è l’articolo 1227 del codice civile a fornire la chiave di lettura della sentenza: questa norma prevede che il risarcimento non sia dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. In altri termini, anche quando esiste un inadempimento del debitore (nel nostro caso, l’omessa diagnosi da parte dei sanitari), se il danneggiato con la propria condotta colposa contribuisce a determinare o aggravare il danno, la responsabilità viene ripartita in base al grado di incidenza causale di ciascuna condotta. Nei casi più estremi, se la condotta del danneggiato assume efficacia causale esclusiva, il diritto al risarcimento viene meno completamente. La soluzione della Cassazione: causa sopravvenuta esclusiva La Suprema Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito, dichiarando inammissibile il ricorso della paziente. Il ragionamento della Corte si articola su due pilastri fondamentali. In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che i sanitari del Pronto Soccorso, pur non diagnosticando la lesione tendinea, avevano comunque prescritto alla paziente di sottoporsi a visita ortopedica specialistica in caso di persistenza della sintomatologia dolorosa. Questa prescrizione costituiva un’indicazione chiara e specifica, idonea a garantire un tempestivo approfondimento diagnostico. In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha ritenuto che il comportamento omissivo della paziente (che aveva atteso oltre quaranta giorni prima di effettuare la visita prescritta, nonostante la persistenza dei sintomi) si fosse configurato come causa sopravvenuta esclusiva del danno permanente. In sostanza, quel ritardo aveva “tolto ogni efficienza causale” all’iniziale omissione diagnostica dei sanitari, ponendosi come l’unico vero fattore determinante del pregiudizio irreversibile. I principi affermati e il loro significato pratico La sentenza ribadisce un principio cardine della responsabilità civile: l’obbligo di diligenza del danneggiato nella gestione della propria sfera giuridica. Questo principio opera in tutti i settori della responsabilità civile, ma assume particolare rilevanza in ambito sanitario, dove la collaborazione tra medico e paziente è essenziale per il buon esito delle cure. La Corte chiarisce che la valutazione sulla reciproca efficienza causale dei diversi comportamenti costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Ciò significa che in ogni caso concreto sarà necessario verificare se e in quale misura la condotta del paziente abbia concorso a determinare il danno, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche: la chiarezza delle prescrizioni ricevute, la gravità dei sintomi, il tempo trascorso, le eventuali giustificazioni del ritardo. Implicazioni pratiche: cosa significa questa sentenza per i pazienti Questa pronuncia contiene insegnamenti importanti per tutti coloro che si trovano a dover gestire una vicenda di malasanità. Innanzitutto, è fondamentale seguire scrupolosamente le indicazioni ricevute dai sanitari, soprattutto quando viene prescritta una visita specialistica o un controllo successivo. Il mancato rispetto di queste prescrizioni può compromettere gravemente il diritto al risarcimento, anche in presenza di errori medici iniziali. In secondo luogo, è essenziale documentare tutti i passaggi della vicenda: le visite effettuate, i sintomi persistenti, eventuali difficoltà incontrate nell’accesso alle cure specialistiche. Questi elementi possono rivelarsi decisivi per dimostrare che il ritardo non è imputabile al paziente ma a fattori esterni (liste d’attesa, difficoltà di accesso al servizio sanitario, indicazioni poco chiare). La sentenza ci ricorda inoltre che la responsabilità sanitaria non si limita all’aspetto diagnostico e terapeutico in senso stretto, ma comprende anche l’obbligo di fornire al paziente tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per gestire correttamente il proprio percorso di cura. Una prescrizione chiara e motivata può fare la differenza tra una condotta medica diligente e un inadempimento. Implicazioni per le strutture sanitarie Dal punto di vista delle strutture sanitarie e dei professionisti, la pronuncia sottolinea l’importanza della corretta documentazione delle prescrizioni e delle indicazioni fornite al paziente. Nel caso specifico, è stata proprio la prescrizione di visita ortopedica “in caso di persistenza del

L’AVVENTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SOSTITUIRÀ PRIMA GLI AVVOCATI O I GIUDICI?

Una riflessione sulle trasformazioni in corso nel mondo del diritto I. LA DOMANDA CHE INQUIETA LE PROFESSIONI LEGALI Il 14 marzo 2025, il Tribunale di Firenze è stato teatro di un episodio che potrebbe segnare una svolta nel rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia in Italia. Un avvocato aveva depositato una memoria citando sentenze della Cassazione che, si è poi scoperto, non esistevano affatto. Le «decisioni» erano state generate da ChatGPT e utilizzate senza alcuna verifica. I giudici del Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, nelle motivazioni dell’ordinanza parlarono di «allucinazioni giurisprudenziali». Il caso fece clamore, ma rappresentava solo la punta dell’iceberg di una trasformazione già in corso. La domanda che oggi attraversa gli uffici giudiziari e gli studi legali è tanto semplice quanto inquietante: l’intelligenza artificiale sostituirà prima gli avvocati o i giudici? Per rispondere, dobbiamo andare oltre le paure e le suggestioni, analizzando con rigore scientifico cosa l’IA sa realmente fare oggi, come si stanno evolvendo le due professioni e quali sono i fattori strutturali che determineranno il ritmo del cambiamento. I dati parlano chiaro: secondo lo studio Censis-Confcooperative del 2024, nei prossimi dieci anni 15 milioni di lavoratori italiani saranno esposti all’impatto dell’intelligenza artificiale, di cui 6 milioni a rischio sostituzione. Tra le professioni considerate «ad alta complementarità» con l’IA figurano proprio avvocati e magistrati, insieme a notai ed esperti legali. Ma il concetto di «complementarità» merita un’analisi più approfondita: significa trasformazione, non eliminazione. Intanto, già oggi esistono sistemi di risoluzione automatizzata delle controversie che gestiscono milioni di casi: eBay risolve 60 milioni di dispute all’anno, il 90% delle quali viene gestito automaticamente senza alcun intervento umano. Questa realtà, spesso ignorata nel dibattito italiano, ci offre una finestra concreta sul futuro della giustizia digitale – e sulle sue condizioni di possibilità. II. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO: LE REGOLE DEL GIOCO SONO CAMBIATE L’AI Act europeo e la sua implementazione Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act, UE 2024/1689), entrato in vigore nell’agosto 2024, ha stabilito un principio cardine: l’IA potrà rappresentare un prezioso strumento di supporto per il lavoro dei magistrati, facilitando la ricerca di precedenti giurisprudenziali, la gestione dei procedimenti o la redazione di atti, ma l’essenza stessa della funzione giurisdizionale dovrà sempre restare nelle mani dei giudici. La timeline di implementazione si è ormai definita: dal febbraio 2025 sono in vigore i divieti per le pratiche a rischio inaccettabile, inclusa la «giustizia predittiva penalmente rilevante»; dall’agosto 2025 operano le norme sui modelli di IA per finalità generali; dall’agosto 2026 entreranno in vigore le regole per i sistemi «ad alto rischio», categoria nella quale l’Allegato III, punto 8, include espressamente i sistemi «destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto». Il 10 luglio 2025 la Commissione europea ha pubblicato la versione finale del General-Purpose AI Code of Practice, strumento di soft regulation che accompagnerà l’industria verso la conformità. La Legge italiana n. 132/2025: un primato europeo Il 25 settembre 2025, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 132/2025 (in vigore dal 10 ottobre), l’Italia è diventata il primo Paese europeo a dotarsi di una legge quadro nazionale in materia di intelligenza artificiale, affiancandosi all’AI Act con una disciplina che ne specifica l’applicazione all’ordinamento interno. Il legislatore italiano ha adottato un approccio dichiaratamente «antropocentrico», enunciando principi quali la centralità della persona umana, la trasparenza e spiegabilità dei sistemi, la non discriminazione, la protezione dei dati personali e la responsabilità degli operatori. Due articoli definiscono il perimetro per le professioni legali: L’articolo 13 disciplina le professioni intellettuali, stabilendo che l’utilizzo di sistemi di IA è consentito «esclusivamente per attività strumentali e di supporto», con «prevalenza del lavoro intellettuale» oggetto della prestazione. Soprattutto, introduce un obbligo di informativa preventiva al cliente circa l’eventuale utilizzo di tali sistemi, specificandone finalità e modalità. Si configura così un nuovo standard deontologico: la «disclosure tecnologica» entra a pieno titolo nel dovere di lealtà e correttezza professionale. L’articolo 15 disciplina l’attività giudiziaria con un principio netto: è «sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento». Il Ministero della Giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di IA per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, autorizzando sperimentazione e impiego negli uffici giudiziari previa consultazione di AGID e ACN. È significativo che l’articolo 17 attribuisca al Tribunale (escluso il Giudice di Pace) la competenza esclusiva sulle cause riguardanti il funzionamento di sistemi di IA: si prospetta la nascita di un contenzioso specializzato in materia di algoritmi, nuovo terreno professionale per gli avvocati. III. LA DELIBERA DEL CSM: LA MAGISTRATURA TRACCIA I PROPRI CONFINI L’8 ottobre 2025, a soli due giorni dall’entrata in vigore della L. 132/2025, il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato le «Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia», primo quadro organico di riferimento per i magistrati italiani. La delibera merita un’analisi attenta, perché rivela la postura culturale con cui la magistratura italiana affronta la sfida dell’automazione. Divieti espliciti e utilizzi ammessi Il CSM vieta espressamente l’uso di ChatGPT, Copilot, Gemini e sistemi generativi simili per scrivere sentenze o motivazioni. Vieta l’uso di sistemi di IA non autorizzati nell’attività giudiziaria in senso stretto. Vieta la «giustizia predittiva» nel senso di decisioni automatizzate. Sono invece ammessi, nella fase transitoria, alcuni utilizzi in ambiente protetto e tracciato: consultazione di banche dati giurisprudenziali e dottrinali, costruzione di stringhe di ricerca complesse, sintesi di provvedimenti per classificazione e archiviazione, redazione di report statistici, bozze di relazioni o pareri su incarichi direzionali. Le proposte operative Il CSM propone: la creazione di un registro nazionale delle applicazioni IA certificate; percorsi formativi obbligatori per i magistrati in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura; tavoli tecnici congiunti con il Ministero della Giustizia; un piano strategico per l’introduzione dell’IA in giustizia entro il 2026; un sistema IA interno al «dominio giustizia», basato su infrastrutture pubbliche. Una tensione istituzionale latente La delibera segnala una criticità significativa: il mancato coinvolgimento del