La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa: Uno Strumento in Crescente Affermazione nel Panorama delle Procedure di Risanamento

Premessa normativa e inquadramento sistematico La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC), introdotta dal D.L. 118/2021 e successivamente incorporata nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rappresenta una delle innovazioni più significative nel panorama delle procedure concorsuali italiane. Questo strumento, recentemente perfezionato dal D.Lgs. 136/2024, si configura come una procedura volontaria e stragiudiziale che consente all’imprenditore commerciale o agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di perseguire il risanamento dell’impresa attraverso la mediazione di un esperto negoziatore. La ratio legislativa sottesa alla CNC si inserisce nel più ampio processo di armonizzazione europea iniziato con la Direttiva (UE) 2019/1023 relativa ai quadri di ristrutturazione preventiva, che ha imposto agli Stati membri l’introduzione di meccanismi volti a favorire il salvataggio delle imprese in difficoltà prima che raggiungano lo stato di insolvenza. In questa prospettiva, la composizione negoziata si pone come strumento di prevenzione della crisi, operando in una fase precedente rispetto alle tradizionali procedure concorsuali. Architettura procedurale e caratteristiche distintive Dal punto di vista procedurale, la CNC presenta caratteristiche innovative che la distinguono nettamente dalle procedure concorsuali tradizionali. L’art. 12 del CCII stabilisce che la procedura si attiva su istanza volontaria dell’imprenditore attraverso la Piattaforma Nazionale di Composizione Negoziata, gestita da Unioncamere, configurandosi come un sistema interamente telematico che garantisce efficienza e tempestività nell’avvio del procedimento. Il fulcro della procedura risiede nella figura dell’esperto negoziatore, nominato dalla Camera di Commercio competente per territorio o, nel caso di imprese sopra soglia, dalla Commissione Regionale di cui all’art. 4, comma 3, del CCII. L’esperto, iscritto nell’apposito elenco nazionale e dotato di specifiche competenze tecniche, assume il ruolo di facilitatore delle trattative tra l’imprenditore e i creditori, mantenendo una posizione di terzietà e imparzialità che risulta fondamentale per il buon esito delle negoziazioni. Un aspetto particolarmente innovativo della CNC è rappresentato dalla possibilità di richiedere misure protettive e cautelari ai sensi dell’art. 6 del CCII. Tali misure, concesse dal tribunale competente con decreto motivato, consentono di sospendere temporaneamente le azioni esecutive e cautelari dei creditori, impedendo al contempo la revoca degli affidamenti bancari per il solo fatto dell’avvio della procedura. Questa protezione patrimoniale rappresenta un elemento cruciale per consentire all’impresa di operare in condizioni di stabilità durante le trattative. I vantaggi strategici della composizione negoziata La CNC presenta molteplici vantaggi strategici che ne spiegano il crescente successo presso il mondo imprenditoriale. In primo luogo, la natura stragiudiziale della procedura consente di evitare la pubblicità e lo stigma sociale tipici delle procedure concorsuali tradizionali, preservando la reputazione aziendale e i rapporti commerciali. L’imprenditore mantiene inoltre il pieno controllo della gestione aziendale, non sussistendo alcun fenomeno di spossessamento. Dal punto di vista temporale, la procedura presenta una durata contenuta di 180 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni, che consente di raggiungere rapidamente una soluzione della crisi senza i lunghi tempi tipici delle procedure giudiziali. I costi ridotti rispetto alle procedure concorsuali tradizionali rappresentano un ulteriore elemento di attrattività, particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese. La flessibilità costituisce forse il vantaggio più significativo della CNC. Lo strumento consente infatti di negoziare soluzioni personalizzate con i creditori, adattandosi alle specifiche esigenze dell’impresa e del mercato di riferimento. È inoltre possibile integrare la procedura con altri strumenti di composizione della crisi, configurando accordi complessi che combinano riscadenziamenti, stralci parziali e nuove forme di finanziamento. L’evidenza empirica del successo: analisi dei dati Unioncamere I dati emersi dall’Osservatorio semestrale di Unioncamere del giugno 2025 confermano in modo inequivocabile il crescente successo della composizione negoziata. Le 905 istanze presentate negli ultimi sei mesi (novembre 2024 – maggio 2025) rappresentano un incremento superiore al 120% rispetto al semestre precedente, portando il totale delle istanze presentate dal novembre 2021 a quasi 3.000 pratiche. Particolarmente significativo appare l’incremento del tasso di successo, che nel primo trimestre 2025 ha raggiunto il 22,5%, con 295 chiusure positive registrate a maggio 2025. Questo dato assume ancora maggiore rilevanza se confrontato con l’evoluzione temporale del fenomeno, evidenziando una progressiva maturazione dello strumento e un crescente livello di expertise degli operatori coinvolti. Il Report Annuale 2025 della Camera Arbitrale di Milano conferma questa tendenza positiva, evidenziando un incremento dell’87% delle istanze lombarde nel 2024 rispetto all’anno precedente. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di pratiche, rappresentando il 24% del totale nazionale, dato che riflette sia la densità imprenditoriale del territorio sia il livello di maturità degli operatori economici locali nell’utilizzo di strumenti innovativi di gestione della crisi. Degno di nota è il dato relativo al risanamento effettivo: nel solo 2024 sono state risanate 38 imprese lombarde, con la salvaguardia di 2.164 posti di lavoro. Questo risultato evidenzia l’efficacia sociale ed economica dello strumento, che si traduce in benefici concreti per il tessuto produttivo e occupazionale. Fattori critici di successo e target di riferimento L’analisi dei dati rivela interessanti correlazioni tra le caratteristiche delle imprese e il tasso di successo della procedura. Le aziende che concludono positivamente la CNC risultano significativamente più strutturate rispetto a quelle con esito negativo, sia in termini di numero di dipendenti (53,4 contro 27,5 in media) sia di attivo patrimoniale (33 milioni contro 9 milioni in media). Questo dato suggerisce che la composizione negoziata funziona meglio per imprese dotate di adeguati assetti organizzativi ai sensi degli artt. 2086 e 2475 c.c., che dispongono di sistemi di controllo di gestione e di reporting finanziario adeguati. Le micro e piccole imprese potrebbero essere penalizzate da una minore cultura finanziaria, dalla presenza di advisor meno specializzati e dalla difficoltà di accesso a strumenti di finanza strutturata. Un elemento cruciale per il successo della procedura è rappresentato dalla tempestività dell’intervento. I dati evidenziano che il 30,5% delle imprese in sofferenza dal mese precedente alla presentazione dell’istanza ottiene un esito favorevole, mentre tale percentuale scende drasticamente all’11,5% per le imprese in difficoltà economica da cinque anni. Questo dato conferma la natura preventiva dello strumento e l’importanza di attivare la procedura ai primi segnali di squilibrio, quando le possibilità di risanamento sono ancora concrete e ragionevoli. Il superamento del concordato preventivo e le prospettive

TMC AVVOCATI ASSOCIATI IN CAMPO PER L’EUTANASIA LEGALE

Tempo di lettura: 2 minuti Da oggi i cittadini possono apporre presso lo studio TMC Avvocati Associati la propria firma per la indizione del referendum popolare con cui si intende legalizzare nel nostro paese dell’eutanasia legale. Gli avvocati Pasquale Tarricone e Roberto D’Andrea hanno dichiarato al comitato organizzatore la propria disponibilità ad autenticare le firme, che tutti i maggiorenni potranno apporre prendendo appuntamento con email all’indirizzo segreteria@studiolegaletmc.it o telefonando allo 0824-25743. Lo studio TMC Avvocati Associati condivide l’iniziativa referendaria, finalizzata a rimuovere un ostacolo legislativo che impedisce ad ogni individuo di realizzare una fondamentale espressione della propria libertà. Con la storica pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha deciso il “Caso Cappato”, invocando l’urgente intervento del legislatore a regolamentare l’aiuto nell’esecuzione del suicidio consapevole. Ad oggi, però, nessuna norma è stata più varata sul tema, ed il referendum vuole perciò abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia. L’ordinamento italiano prevede e punisce oggi, assieme al reato di omicidio (art. 575 c.p.), la fattispecie speciale dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), con cui è stata impedita di fatto la pratica dell’eutanasia. Con la consultazione referendaria si mira ad abolire proprio la punibilità dell’eutanasia attiva, che sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”. Resterà invece punita la fattispecie nel caso in cui il fatto venisse commesso nei confronti di una persona incapace, o di una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia, o infine contro un minore di diciotto anni. Allo stato attuale della legislazione penale l’eutanasia attiva è vietata sia se v’è una condotta diretta (è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta: art. 579 c.p.), sia se la condotta è indiretta (il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona: art. 580 c.p.). E’ vero però che le forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già ritenute penalmente lecite, soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento terapeutico”.

FIRMA REFERENDUM LEGALIZZAZIONE EUTANASIA

Tempo di lettura: < 1 minuti PRESSO LO STUDIO TMC AVVOCATI ASSOCIATI E’ POSSIBILE FIRMARE PER L’INDIZIONE DEL REFERENDUM Nonostante l’imminente periodo feriale, sono numerosissimi i cittadini italiani che stanno sottoscrivendo la richiesta di indizione del referendum per la legalizzazione dell’eutanasia legale. Più esattamente, per “eutanasia” si intendono quegli interventi medici che prevedono la possibilità – attentamente regolamentata – che il medico possa somministrare direttamente un farmaco letale al paziente che glie ne abbia fatto consapevole richiesta. Al momento, per effetto della sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale, nel nostro Paese è invece possibile richiedere il suicidio medicalmente assistito, ossia l’aiuto indiretto a morire da parte di un medico. L’eutanasia costituisce invece reato e rientra nelle ipotesi previste e punite dall’articolo 579 (Omicidio del consenziente) o dall’articolo 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del Codice Penale. Il suicidio medicalmente assistito, in determinati casi, e la sospensione delle cure – intesa come eutanasia passiva – costituisce un diritto inviolabile in base all’articolo 32 della Costituzione e alla legge 219/2017.Per sottoscrivere è possibile telefonare al numero 0824.25743 e prendere contatto con i responsabili della campagna Avv. Pasquale Tarricone ed Avv. Roberto D’Andrea.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANCHE IN MEDIAZIONE

Tempo di lettura: 2 minuti Storica decisione della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022 ha stabilito che il patrocinio legale a spese dello stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo. Per i giudici delle leggi il compenso dovuto al legale che assiste una parte priva di adeguato reddito è da considerarsi come spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabilediritto al processo e alla difesa. La affermazione di questo nuovo principio è la conseguenza della abrogazione, per incostituzionalità degli articoli 74, secondo comma, 75, primo comma, e 83, secondo comma, del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui in essi non prevedevano tra i procedimenti di mediazione tra quelli ammissibili al patrocinio a spese dello stato. Per effetto delle norme abrogate, la copertura delle spese legali da parte dello stato non operava per la mediazione, neppure quando essa era prevista come condizione obbligatoria per instaurare il giudizio: ad esempio in materia di condominio, locazioni, diritti reali, responsabilità medica e divisioni ereditarie. Tale distorsione aveva determinato così il paradosso della possibile propensione delle parti non abbienti a rifiutare il raggiungimento di un accordo mediativo, potendo poi usufruire però di tale beneficio per la difesa in giudizio. La Consulta, con sentenza 20 gennaio 2022, n. 10, ha giocato d’anticipo sulle lacune normative del legislatore, censurando gli artt. 74 comma 2, 75 comma 1 e 83 comma 2 del DPR n. 115/2002, nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l’attività difensiva posta in essere in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010) che si conclude con l’accordo. n questo modo, le parti che raggiungono un accordo in mediazione hanno interesse ad evitare di ricorrere al giudice per definire la controversia, mentre alla liquidazione delle spese giudiziali in favore del difensore potrà provvedere l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere sulla controversia. La Corte Costituzionale ha censurato la “esclusione irragionevole” del beneficio per le mediazioni concluse positivamente, soprattutto perché contrastante con gli obiettivi di riduzione del contenzioso civile che la mediazione consente di ottenere e su cui punta anche la riforma legislativa recentemente varata dal Governo. I giudici della Corte hanno evidenziato come sia lesivo del diritto di difesa prevedere la mediazione obbligatoria, imposta come condizione di procedibilità in molte materie, senza assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi dell’istituto del gratuito patrocinio, limitando l’effettività del diritto di difesa proclamato dall’art. 24 della Costituzione come “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”

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