Diritto dei nonni a vedere i nipoti: la Cassazione chiarisce quando è davvero nell’interesse del minore

La Corte rivoluziona il criterio: non basta l’assenza di pregiudizio, serve un vantaggio concreto per la crescita del bambino Quando una coppia si separa in modo conflittuale, spesso a pagarne le conseguenze non sono solo i genitori, ma anche i nonni che si trovano improvvisamente tagliati fuori dalla vita dei nipoti. La domanda che molti si pongono è: i nonni hanno sempre diritto a mantenere i rapporti con i nipoti minorenni? E se sì, a quali condizioni? Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 3721 del 19 febbraio 2026, affronta proprio questa delicata questione, fissando un principio di grande rilevanza pratica che tutti coloro che si trovano in situazioni familiari complesse dovrebbero conoscere. Il caso che ha portato alla Cassazione La vicenda trae origine da una situazione familiare particolarmente delicata. Una madre aveva ottenuto dal Tribunale per i minorenni la sospensione di ogni contatto tra la figlia, all’epoca di cinque anni, e il padre, contro il quale pendeva un procedimento penale per presunti abusi. La Corte d’Appello di Brescia, con decreto del marzo 2025, aveva confermato la sospensione dei rapporti padre-figlia, ma aveva riconosciuto alla nonna e alla prozia paterne il diritto di mantenere incontri con la nipote. La madre ha impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo tra l’altro che la Corte d’Appello avesse applicato erroneamente le norme sul diritto degli ascendenti, senza valutare adeguatamente l’interesse concreto della minore. La norma di riferimento: l’articolo 317-bis del codice civile Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti è sancito dall’articolo 317-bis del codice civile, che stabilisce che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In parole semplici, la legge riconosce che il legame tra nonni e nipoti ha un valore importante per la crescita e lo sviluppo del bambino, e che questo legame merita tutela giuridica. Tuttavia, come spesso accade nel diritto di famiglia, la norma non dice tutto. La questione che la Cassazione è chiamata a chiarire è: questo diritto è assoluto? Quali sono i criteri che il giudice deve seguire per decidere se autorizzare o meno gli incontri? Il principio innovativo della Cassazione: serve un vantaggio positivo La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre proprio su questo punto, affermando un principio di grande importanza che segna una svolta nell’interpretazione della norma. I giudici di legittimità hanno chiarito che il limite ai rapporti significativi con gli ascendenti non è quello negativo, cioè la semplice assenza di pregiudizio che potrebbe derivare al minore dalla frequentazione con i nonni. Al contrario, il criterio rilevante è quello positivo: occorre accertare l’interesse concreto del minore a una crescita piena ed equilibrata. In altre parole, la Cassazione ha stabilito che non è sufficiente per il giudice verificare che gli incontri con i nonni non danneggino il bambino. Il giudice deve compiere un passo ulteriore e accertare che quegli incontri apportino un vantaggio effettivo al minore, contribuendo al suo progetto educativo e formativo. Nel caso specifico, la Corte d’Appello di Brescia aveva motivato la decisione di autorizzare gli incontri affermando che non si vedeva “che effetti pregiudizievoli potrebbe avere per la minore la ripresa, graduale e rispettosa dei suoi tempi, dei rapporti con la nonna e la prozia paterna”. Secondo la Cassazione, questa motivazione è insufficiente perché si fonda solo sull’assenza di pregiudizio, senza indagare sul vantaggio concreto per la bambina. Il carattere funzionale del diritto degli ascendenti La sentenza chiarisce ulteriormente che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti non è un diritto assoluto. Si tratta invece di un diritto funzionale all’interesse del minore. Questo significa che il punto di riferimento centrale rimane sempre il benessere del bambino, non il desiderio legittimo ma subordinato dei nonni di mantenere il legame affettivo. Come sottolineano i giudici della Prima Sezione civile, questo diritto presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno dei soggetti coinvolti. Non si può imporre al minore una frequentazione che non risponda al suo interesse evolutivo solo per soddisfare le aspettative degli ascendenti. I criteri operativi per il giudice Dalla pronuncia emergono alcuni criteri operativi che il giudice deve seguire nell’esaminare la richiesta di incontri tra nonni e nipoti. In particolare, il giudice deve: Accertare il vantaggio concreto che deriva al minore dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che lo riguarda. Non è sufficiente una valutazione generica sul valore positivo del rapporto nonni-nipoti, occorre un’indagine specifica sul caso concreto. Individuare strumenti di modulazione delle relazioni in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. Il giudice non può limitarsi a disporre meccanicamente gli incontri, ma deve costruire un percorso che rispetti i tempi e le esigenze emotive del bambino. Rispettare la volontà espressa dai nipoti che abbiano compiuto dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento. Anche se nel caso specifico la bambina non aveva ancora raggiunto questa età, la Cassazione richiama questo principio generale, sottolineando che non si può imporre alcuna frequentazione contro la volontà del minore maturo. Le altre questioni trattate: l’ascolto del minore La sentenza affronta anche altre questioni di rilievo. Sul tema dell’ascolto del minore, la madre aveva lamentato che la Corte d’Appello non avesse sentito direttamente la bambina, nata nel 2014 e quindi all’epoca dei fatti ancora infra-dodicenne. La Cassazione ha rigettato questo motivo, rilevando che l’ascolto era stato effettuato di recente dal consulente tecnico d’ufficio e dalla psicologa del servizio territoriale, e che dalle relazioni psicosociali era emerso un forte disagio della minore alla sola idea di riprendere i rapporti con il padre. In questo contesto, il giudice di merito aveva ritenuto superflua l’audizione diretta per evitare ulteriore sofferenza emotiva alla bambina. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la parte non aveva neppure richiesto l’audizione davanti alla Corte d’Appello, e hanno ribadito il principio secondo cui non sussiste obbligo motivatorio sull’omessa audizione quando questa non è stata richiesta dalla parte per un minore infra-dodicenne, salvo che la parte non alleghi ragioni specifiche di maturazione precoce. La questione della sindrome di alienazione parentale

Buoni Postali Fruttiferi: la Cassazione esclude il risarcimento per mancata consegna del foglio informativo

Con la sentenza n. 3686/2026 la Prima Sezione Civile chiarisce quando la prescrizione del diritto al rimborso non genera responsabilità di Poste Italiane La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026, ha affrontato una questione di grande rilevanza pratica per migliaia di risparmiatori: è possibile ottenere un risarcimento da Poste Italiane quando i buoni postali fruttiferi si prescrivono e l’ente non ha consegnato al momento della sottoscrizione il Foglio Informativo Analitico? La risposta della Suprema Corte è netta: no, non è configurabile alcuna responsabilità risarcitoria. Il caso esaminato dalla Cassazione La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso di tre buoni postali fruttiferi serie AA2, ciascuno del valore di 5.000 euro, emessi nell’ottobre 2001. Due risparmiatori si erano visti negare il rimborso da parte di Poste Italiane perché era decorso il termine di prescrizione decennale. Secondo i ricorrenti, questa prescrizione era imputabile alla mancata consegna, al momento dell’acquisto dei buoni, del cosiddetto FIA, il Foglio Informativo Analitico previsto dal decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000. Senza questo documento, sostenevano i risparmiatori, non avevano potuto conoscere la data di scadenza dei buoni e, di conseguenza, non avevano saputo quando iniziava a decorrere il termine di prescrizione. Il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli aveva ribaltato la decisione, condannando Poste Italiane al pagamento di 15.000 euro. Secondo i giudici partenopei, la mancata consegna del FIA costituiva un inadempimento contrattuale che aveva impedito ai sottoscrittori di conoscere elementi essenziali dei buoni acquistati. Poste Italiane ha quindi proposto ricorso per cassazione. La natura giuridica dei buoni postali fruttiferi Per comprendere la soluzione adottata dalla Cassazione, è fondamentale chiarire cosa sono i buoni postali fruttiferi dal punto di vista giuridico. Come ribadito dalla giurisprudenza costante, questi strumenti di risparmio sono “titoli di legittimazione” ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, e non titoli di credito in senso proprio. Cosa significa? Significa che i buoni servono semplicemente a identificare chi ha diritto alla prestazione, ma non incorporano il diritto in modo letterale e autonomo come accade per cambiali o assegni. La conseguenza pratica è che la disciplina dei buoni non si trova solo nel documento cartaceo consegnato al risparmiatore, ma viene integrata automaticamente dalle norme contenute nei decreti ministeriali che istituiscono le varie serie. Questo meccanismo di integrazione automatica opera tramite l’articolo 1339 del codice civile, che prevede l’inserimento automatico di clausole imposte dalla legge al posto di quelle difformi apposte dalle parti. Il quadro normativo di riferimento Il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000, emanato dopo il riordino della Cassa Depositi e Prestiti, prevedeva all’articolo 3 che per il collocamento dei buoni rappresentati da documento cartaceo venisse consegnato al sottoscrittore il titolo unitamente al foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. L’articolo 6 dello stesso decreto stabiliva inoltre che Poste Italiane esponesse nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi per la descrizione dettagliata. Per quanto riguarda la prescrizione, l’articolo 8 del medesimo decreto stabiliva che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivevano trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo. Per i buoni serie AA2 oggetto della controversia, il successivo decreto ministeriale del 29 marzo 2001 prevedeva che potessero essere liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. La soluzione della Suprema Corte La Cassazione, con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, ha accolto il ricorso di Poste Italiane, ribaltando la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno affermato un principio chiaro: la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non determina l’insorgere di un diritto al risarcimento a favore del sottoscrittore che lamenti l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso. Il ragionamento della Corte si articola su più livelli. Innanzitutto, la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale assolve pienamente l’obbligo informativo nei confronti dei risparmiatori. La disciplina dei buoni, infatti, è contenuta proprio in quei decreti, che ne stabiliscono durata, scadenza, tassi di interesse e termini di prescrizione. Questi provvedimenti ministeriali sono accessibili a tutti e costituiscono la fonte normativa primaria della regolamentazione dei buoni postali. La Cassazione ha inoltre evidenziato che gli obblighi informativi previsti dai decreti ministeriali successivi al riordino della Cassa Depositi e Prestiti non sono preordinati a riequilibrare un’asimmetria informativa nella fase precontrattuale. Al contrario, si pongono a valle della sottoscrizione del buono e hanno una funzione meramente riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione già conclusa. In altre parole, servono a facilitare la memorizzazione delle condizioni, ma non costituiscono il momento essenziale di formazione del consenso. Il tema della prescrizione e dell’inerzia del creditore Un passaggio cruciale della motivazione riguarda la natura stessa dell’istituto della prescrizione. Come ricordato dalla Suprema Corte, la prescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive. Per determinare l’estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge, senza che occorra alcuna qualificazione o caratteristica particolare di questo mancato esercizio. Il legislatore, infatti, ha dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore come elemento idoneo a determinare la sospensione della prescrizione. L’articolo 2941 numero 8 del codice civile prevede espressamente la sospensione solo quando il debitore ha dolosamente occultato l’esistenza del debito. Nessun analogo effetto è ricollegato al comportamento meramente colposo del debitore. Ne consegue che nemmeno è possibile configurare una responsabilità risarcitoria basata sulla condotta colposa che avrebbe ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto. Nel caso specifico, anche volendo ritenere che la mancata consegna del FIA costituisse una negligenza informativa, questa circostanza non avrebbe potuto impedire ai risparmiatori di venire a conoscenza delle caratteristiche essenziali dei buoni. Sarebbe stato infatti sufficiente consultare la Gazzetta Ufficiale dove erano stati pubblicati i decreti ministeriali, oppure informarsi presso gli uffici postali. L’impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell’articolo 2935 del codice civile, impedisce il decorso della prescrizione, riguarda solo gli impedimenti di natura legale, non l’incertezza o la difficoltà nell’esercizio del diritto stesso. Il rapporto con il provvedimento dell’AGCM Nella sentenza, la Cassazione ha anche

Scivolate in palestra e responsabilità civile: quando il comportamento del frequentatore “assolve” il gestore

La Cassazione chiarisce i confini del caso fortuito nella responsabilità da custodia e afferma un importante principio processuale: la parte rimasta contumace in primo grado può sollevare la scriminante in appello, ma non può vedersi liquidare le spese del giudizio che non ha affrontato. Immaginate di uscire dalla doccia di una piscina dopo un allenamento, di incespicare in un tappetino parzialmente arrotolato e di scivolare su una pozza d’acqua, riportando la frattura di un piede. Una scena purtroppo non infrequente negli spogliatoi dei centri sportivi, e una di quelle che solleva immediatamente una domanda: chi è responsabile? A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 3652/2026, depositata il 17 febbraio 2026, che affronta tre questioni di notevole rilevanza pratica: il funzionamento della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., la qualificazione del caso fortuito come mera difesa (e non come eccezione in senso stretto), e il divieto di liquidare spese processuali in favore della parte rimasta contumace in primo grado. La responsabilità da custodia: il gestore risponde “in automatico” (quasi) L’art. 2051 del Codice Civile stabilisce che chiunque abbia in custodia una cosa è responsabile dei danni che questa cagiona, a meno che non provi il cosiddetto “caso fortuito”. In parole semplici: il gestore di una palestra o di una piscina risponde dei danni subiti dai frequentatori a causa dello stato dei luoghi, senza che la vittima debba dimostrare una sua colpa specifica. Basta provare il danno e il nesso di causalità tra la cosa custodita e l’evento lesivo. Si tratta di una responsabilità oggettiva, che il legislatore ha introdotto proprio per rafforzare la tutela di chi viene a contatto con beni altrui, imponendo al custode un onere particolarmente gravoso: quello di dimostrare che il danno è dipeso da un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sua sfera di controllo — appunto, il caso fortuito. Quando è il comportamento della vittima a “liberare” il custode Il punto più delicato della decisione riguarda proprio il caso fortuito, che la giurisprudenza ammette possa essere integrato anche dal comportamento colposo dello stesso danneggiato. Non si tratta, come potrebbe sembrare, di “rovesciare” la responsabilità sulla vittima: si tratta piuttosto di verificare se il pericolo fosse percepibile e prevedibile con l’ordinaria diligenza e se l’infortunato avrebbe potuto evitarlo adottando una condotta più prudente. Nel caso esaminato dalla Corte, la prova testimoniale aveva dimostrato che la frequentatrice della piscina: conosceva bene i luoghi, avendoli frequentati per lungo tempo; era consapevole che il pavimento tra le docce e lo spogliatoio era costantemente bagnato; sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che il tappetino veniva spesso lasciato parzialmente arrotolato; e che al momento dell’incidente la luce dello spogliatoio era accesa, rendendo visibile la situazione di pericolo. Su queste basi, la Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto integrato il caso fortuito nel comportamento incauto della stessa frequentatrice, e la Cassazione ha confermato questa valutazione, richiamando il proprio orientamento consolidato (tra cui Cass. 6 maggio 2015, n. 9009) secondo cui il rischio tipico di superfici bagnate in prossimità di piscine e docce rientra nel “rischio generico proprio dei luoghi”, evitabile con una condotta normalmente diligente. Il ricorso principale su questo punto è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, poiché le censure si risolvevano, in ultima analisi, in una richiesta di rivalutazione delle prove già valutate dai giudici di merito. Il nodo processuale: la parte contumace può eccepire il caso fortuito in appello? Il secondo profilo della sentenza è di grande interesse processuale. La società sportiva era rimasta contumace in primo grado — cioè non si era costituita in giudizio, non aveva presentato difese, non aveva contestato nulla. Solo in appello aveva sollevato la questione del comportamento incauto della danneggiata come causa del caso fortuito. La parte ricorrente aveva denunciato questa circostanza come una violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, sancito dall’art. 345, comma 2, c.p.c. La Cassazione ha respinto la censura, affermando un principio già consolidato in precedenza (Cass. 19 maggio 2011, n. 11015; Cass. 23 giugno 2016, n. 13005): il caso fortuito non è un’eccezione in senso stretto — cioè non è un fatto estintivo, modificativo o impeditivo che il giudice non possa rilevare d’ufficio — bensì una “mera difesa”, una contestazione del nesso causale tra la cosa e il danno. Come tale, può essere dedotto per la prima volta in appello, anche da chi era rimasto contumace nel giudizio di primo grado, senza incorrere in alcuna preclusione. Questo significa che la contumacia non equivale ad una rinuncia definitiva a tutte le difese possibili nel corso del giudizio: il custode che non si sia costituito in primo grado può comunque, in fase di impugnazione, allegare fatti idonei a escludere o interrompere il nesso causale, a condizione che tali fatti risultino dagli atti processuali già acquisiti. Il principio sulle spese: nessun rimborso per chi non ha difeso Su un punto, invece, il ricorso principale ha avuto successo. La Corte d’Appello, nel riformare la sentenza di primo grado e rigettare la domanda risarcitoria, aveva condannato la ricorrente a rimborsare alla società sportiva anche le spese del primo grado di giudizio — quel giudizio in cui la stessa società era rimasta contumace, senza costituirsi, senza difendersi e senza sostenere alcun costo. La Cassazione ha cassato senza rinvio questa parte della pronuncia, richiamando la propria giurisprudenza risalente (Cass. 20 giugno 1977, n. 2598) e quella più recente (Cass. 14 maggio 2024, n. 13253): presupposto indefettibile della condanna alle spese è che la parte a cui favore vengono liquidate le abbia effettivamente sostenute. Una parte contumace non ha affrontato alcun onere difensivo nel primo grado e non può dunque vedersi attribuire il rimborso di spese mai sostenute. Il giudice che procedesse in tal senso eserciterebbe un potere che non gli spetta, rendendo la pronuncia assimilabile ad una decisione resa ultra petita o in carenza di potere. Cosa cambia nella pratica: riflessioni per frequentatori e gestori di impianti sportivi La sentenza offre spunti importanti per due categorie distinte di soggetti. Per chi frequenta palestre

Leasing, usura e clausole vessatorie: la Cassazione fa il punto su tre questioni cruciali dei contratti bancari

Con l’ordinanza n. 3559/2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione consolida principi fondamentali in tema di interessi moratori usurari, approvazione delle clausole onerose e trasparenza nei contratti di leasing immobiliare. Un contratto di leasing immobiliare, la sua risoluzione per inadempimento e le contestazioni mosse dalla parte utilizzatrice: è questo il contesto in cui la Cassazione, con l’ordinanza n. 3559/2026 depositata il 17 febbraio 2026, ha avuto l’occasione di intervenire su alcune delle questioni più dibattute nel diritto bancario e contrattuale. Il ricorso, articolato in quattro motivi, è stato integralmente respinto, ma la motivazione merita attenzione perché fotografa con precisione lo stato attuale della giurisprudenza su temi di grande rilevanza pratica per imprese e professionisti. La doppia firma sulle clausole vessatorie: quando basta e quando non basta Il secondo motivo del ricorso portava all’attenzione della Corte un problema molto comune nella pratica contrattuale: la validità della doppia sottoscrizione prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. per le clausole cosiddette “vessatorie”. Si tratta delle clausole che, inserite nelle condizioni generali di contratto predisposte da una sola parte, limitano la responsabilità del predisponente, restringono la libertà contrattuale della controparte o la pongono in posizione di svantaggio: la deroga alla competenza territoriale è un esempio classico. La legge richiede che queste clausole vengano specificamente approvate per iscritto, con una firma separata rispetto a quella apposta sull’intero contratto. Il punto controverso era se tale requisito fosse rispettato quando la seconda sottoscrizione riguardasse un insieme promiscuo di clausole, alcune vessatorie e alcune no. La risposta della Cassazione è articolata ma chiara: l’approvazione per iscritto è valida anche quando il richiamo cumulativo riguarda clausole onerose e non, a patto che il richiamo non si limiti alla mera indicazione del numero d’ordine, ma contenga almeno un’indicazione sommaria del loro contenuto. Detto in altri termini, ciò che conta non è che la seconda firma riguardi esclusivamente le clausole sfavorevoli, ma che il testo consenta all’aderente di sapere concretamente su cosa sta approvando. Il principio, già affermato in precedenti pronunce, viene qui confermato con nitore e applicato per rigettare la censura del ricorrente. Interessi moratori e usura: il nodo del tasso soglia La questione più tecnica e al tempo stesso più rilevante per chi si confronta con il contenzioso bancario riguarda la verifica dell’usurarietà degli interessi moratori. L’usura bancaria è regolata dalla legge n. 108/1996 e dall’art. 1 del d.l. n. 394/2000: in sintesi, è vietato pattuire interessi a un tasso superiore alla soglia stabilita trimestralmente per ogni categoria di operazione. Ma come si calcola il tasso soglia per gli interessi di mora? La Cassazione ribadisce con fermezza che interessi corrispettivi e interessi moratori svolgono funzioni radicalmente diverse: i primi remunerano il capitale prestato nel corso fisiologico del rapporto, i secondi costituiscono una penale per l’inadempimento. Non è quindi possibile sommarli ai fini della verifica antiusura: il calcolo va condotto separatamente per ciascuna categoria. Per gli interessi moratori, la soglia usuraria si determina prendendo il TEGM — il Tasso Effettivo Globale Medio rilevato nei decreti ministeriali — e incrementandolo della maggiorazione media praticata dagli operatori professionali, nella misura del 2,1%. Questo metodo si applica quando i decreti ministeriali riportano la rilevazione di tale maggiorazione; in caso contrario, la comparazione va effettuata tra il TEG del singolo contratto (comprensivo degli interessi moratori) e il TEGM così come rilevato. La pronuncia richiama sul punto l’importante intervento delle Sezioni Unite n. 19597/2020, secondo cui, in caso di accertata usurarietà degli interessi moratori, questi non vengono azzerati ma restano dovuti nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c. Si tratta di una soluzione equilibrata, che evita l’applicazione meccanica dell’art. 1815, comma 2, c.c. — il quale prevede la gratuità del prestito in caso di pattuizione di interessi usurari — agli interessi di mora, considerata la loro natura funzionalmente distinta. La clausola di salvaguardia: un presidio contrattuale a carico della banca Connessa al tema dell’usura è la questione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ossia quella previsione contrattuale con cui la banca si impegna a non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi superiori alla soglia massima consentita dalla legge. La Cassazione ne chiarisce la natura giuridica: tale clausola trasforma il divieto legale in una vera e propria obbligazione contrattuale a carico dell’istituto di credito. Ne consegue che, in caso di contestazione, l’onere della prova di aver rispettato tale impegno grava sulla banca, secondo le regole della responsabilità contrattuale. Non spetta quindi al cliente dimostrare il superamento della soglia, ma è la banca a dover provare il regolare adempimento. Trasparenza bancaria e determinabilità dell’oggetto L’ultimo profilo esaminato riguarda la trasparenza bancaria imposta dall’art. 117 del Testo Unico Bancario, che richiede che i contratti bancari indichino in forma scritta i tassi di interesse e le condizioni applicate. La ricorrente lamentava che il contratto di leasing fosse scritto in caratteri illeggibili e che la determinazione degli interessi implicasse calcoli di tale complessità da essere incomprensibili per l’utilizzatore. La Cassazione respinge entrambe le censure. Sul fronte della leggibilità, il giudice di merito aveva accertato che, sebbene il testo fosse redatto in caratteri di piccole dimensioni, il contenuto era comunque individuabile e passibile di lettura: tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità. Quanto alla determinabilità degli interessi, la Corte ribadisce il principio per cui nei contratti di leasing immobiliare la mancata indicazione esplicita del “tasso leasing” non viola l’art. 117, comma 4, t.u.b., se il tasso è determinabile per relationem, ossia mediante rinvio a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci obiettivamente individuabili, senza margini di incertezza o discrezionalità per la società di leasing. Implicazioni pratiche: cosa cambia per imprese e professionisti L’ordinanza n. 3559/2026 offre indicazioni preziose su almeno tre fronti pratici. Per chi redige o negozia contratti bancari e di leasing, il messaggio è che la clausola di salvaguardia antiusura è uno strumento contrattuale che può risultare decisivo in caso di contenzioso, ma che va strutturata correttamente, poiché sarà la banca a dover dimostrarne il rispetto. Per chi contesta la validità di clausole nei contratti per adesione,

Bancarotta e commercialista infedele: la Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità degli amministratori e del professionista esterno

Con la sentenza n. 114/2026, la Quinta Sezione Penale della Cassazione annulla con rinvio le condanne di amministratori e commercialista, fissando principi fondamentali: l’imprenditore che delega la contabilità non risponde automaticamente di bancarotta se è stato egli stesso vittima di un raggiro, e il commercialista esterno non può essere condannato per bancarotta in assenza di un valido concorso con gli intranei alla società Che succede quando gli amministratori di una società fallita affidano la contabilità a un professionista esterno e questi, invece di versare le imposte all’Erario, trattiene le somme per sé? Chi risponde penalmente del dissesto che ne consegue? È una domanda di grande rilevanza pratica per chiunque gestisca un’impresa, per i consulenti che ne curano i libri contabili e per i professionisti chiamati a difenderli in giudizio. La Quinta Sezione Penale della Cassazione ha affrontato questa questione con la sentenza n. 114/2026, annullando con rinvio le condanne pronunciate dalla Corte d’Appello di Genova nei confronti degli amministratori e della commercialista di una società fallita, e chiarendo due principi di diritto di fondamentale importanza: il primo riguarda i limiti del dovere di vigilanza degli amministratori deleganti; il secondo concerne i confini della responsabilità penale del professionista esterno nei reati propri di bancarotta. La vicenda: una frode interna e il fallimento di una società Per comprendere la portata della pronuncia, occorre ripercorrere i fatti. Una società — poi dichiarata fallita nel maggio 2019 — aveva affidato la redazione e la tenuta della propria contabilità a una commercialista esterna. Gli amministratori, di diritto e di fatto, le consegnavano periodicamente, con strumenti di pagamento tracciabili, le somme necessarie per assolvere gli obblighi fiscali della società. La commercialista, tuttavia, anziché versare quelle somme all’Erario, le tratteneva per sé, inserendo al contempo dati mendaci nella contabilità al fine di occultare sia il debito fiscale sia i propri ammanchi. Il passivo fiscale accumulato ammontò a circa 4.130.000 euro su un totale di circa 4.818.000, e fu proprio l’erario ad opporsi al concordato preventivo proposto dagli amministratori, determinando il fallimento della società. Quando gli amministratori ricevettero le prime cartelle di pagamento, richiesero inizialmente rassicurazioni alla commercialista — che garantì l’avvenuto versamento imputando le anomalie a presunte disfunzioni informatiche dell’ente riscossore — e solo successivamente, resi conto del raggiro, nominarono un nuovo commercialista, denunciarono la Cristilli e proposero un concordato preventivo mettendo a disposizione dei creditori beni personali per circa 900.000 euro. Il Tribunale di Genova aveva assolto gli amministratori ritenendo insussistente qualsiasi addebito, anche solo colposo, alla luce della loro buona fede e della condotta decettiva della commercialista, e aveva escluso che quest’ultima, quale soggetto estraneo alla società, potesse rispondere autonomamente dei reati di bancarotta, trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero per i reati di appropriazione indebita e truffa. La Corte d’Appello di Genova, su appello del Pubblico Ministero, aveva invece ribaltato le assoluzioni, condannando gli amministratori per bancarotta semplice e la commercialista per bancarotta fraudolenta documentale. La Cassazione, con la sentenza n. 114/2026, ha annullato queste condanne con rinvio. Primo tema: la “motivazione rafforzata” per riformare una sentenza assolutoria Il primo dei temi su cui la Cassazione è intervenuta riguarda un principio processuale di fondamentale importanza, consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite: quando il giudice di appello intende riformare in peius una sentenza assolutoria di primo grado — vale a dire quando condanna chi era stato assolto — è tenuto a fornire una motivazione rafforzata, che si confronti analiticamente con tutte le ragioni che avevano indotto il primo giudice all’assoluzione e le superi con argomentazioni specifiche e puntuali. Non è sufficiente enunciare un principio astratto di diritto (come quello per cui l’affidamento della contabilità a terzi non esonera l’imprenditore dal dovere di vigilanza) e poi applicarlo meccanicamente al caso concreto senza confrontarsi con gli elementi specifici che avevano deposto a favore degli imputati. Nel caso in esame, il Tribunale di Genova aveva escluso la responsabilità degli amministratori Bruzzo sulla base di una serie di circostanze concrete che la Corte d’Appello aveva del tutto pretermesso: la buona fede degli imputati circa l’avvenuto pagamento delle imposte; l’assenza di competenze tecnico-contabili adeguate per rilevare autonomamente le irregolarità; il fatto che la contabilità fosse stata deliberatamente artefatta dalla commercialista proprio allo scopo di impedire che gli amministratori si rendessero conto della situazione reale; il fatto accertato che i rilievi dell’Agenzia delle Entrate sui mancati pagamenti fossero stati comunicati inizialmente alla sola commercialista e non agli amministratori; il fatto che costoro, appena ricevute le cartelle di pagamento, avessero dapprima richiesto e ottenuto rassicurazioni dalla Cristilli e poi, resi conto del raggiro, avessero agito con tempestività. Su nessuno di questi elementi la Corte d’Appello si era adeguatamente confrontata. Come richiesto dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino; S.U. n. 14800 del 21/12/2017, Troise), la riforma in peius della sentenza assolutoria non può limitarsi all’enunciazione di principi generali ma deve scendere nel merito degli elementi che avevano fondato l’assoluzione, spiegandone la non decisività nel caso concreto. Secondo tema: la vigilanza dell’imprenditore sul commercialista delegato In linea di principio — lo ribadisce anche la Cassazione nella sentenza n. 114/2026 — l’affidamento della tenuta della contabilità a un soggetto esterno, seppur dotato di competenze tecniche, non esonera l’imprenditore dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dal delegato, e la responsabilità dell’imprenditore può derivare anche dalla sua colpevole inerzia (ex multis Cass. Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015). Il principio è dunque assodato. Ciò che la sentenza precisa, però, è che questo principio generale non può essere applicato meccanicamente senza verificare se, nel caso concreto, sussistessero le condizioni affinché la vigilanza potesse essere concretamente esercitata e avesse avuto una qualche utilità. Quando la stessa contabilità è stata deliberatamente falsificata dal professionista al fine di impedire agli amministratori di rendersi conto della situazione reale, il dovere di vigilanza si trova di fronte a un ostacolo strutturale che non è imputabile alla negligenza degli amministratori. In questi casi — suggerisce la Cassazione — il giudice di merito deve analizzare in quale misura la condotta decettiva del professionista abbia inciso sulla possibilità degli

Separazione consensuale e trasferimento di immobili: i creditori possono agire per simulazione

Con l’ordinanza n. 3442/2026, la Prima Sezione Civile della Cassazione conferma che gli accordi patrimoniali stipulati in occasione della separazione, quando non hanno causa nel vincolo matrimoniale, restano assoggettabili all’azione di simulazione da parte dei creditori danneggiati Quando una coppia si separa consensualmente, il verbale omologato dal Tribunale può contenere accordi di ogni tipo: assegnazione della casa coniugale, corresponsione di un assegno di mantenimento, ma anche il trasferimento di immobili, quote societarie o altri beni patrimoniali. Questi accordi — per il fatto di essere inseriti in un atto omologato dal giudice — godono di una tutela rafforzata rispetto ai contratti ordinari? E soprattutto: un creditore che si veda sottrarre dal proprio debitore ogni patrimonio attraverso un accordo di separazione può fare qualcosa per difendersi? La risposta della Cassazione è sì — e con l’ordinanza n. 3442/2026, la Prima Sezione Civile ha definitivamente chiuso una vicenda decennale confermando la validità dell’azione di simulazione anche nei confronti di accordi patrimoniali inseriti nelle condizioni di separazione consensuale omologata. La vicenda: un patrimonio immobiliare trasferito alla moglie alla vigilia del procedimento penale La storia che ha dato origine alla pronuncia è emblematica dei meccanismi attraverso i quali il patrimonio di un debitore può dissolversi in breve tempo a danno dei creditori. Un consulente finanziario aveva gestito il patrimonio di un suo cliente, causandogli un grave danno economico attraverso operazioni che si sono rivelate illecite — tanto da dar luogo a un procedimento penale conclusosi con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Mentre i rapporti economici con il cliente si deterioravano irreversibilmente e le iniziative giudiziarie prendevano forma, il consulente e la moglie avviarono una separazione consensuale. Nell’accordo di separazione — omologato dal Tribunale nel 2003 — era previsto il trasferimento a titolo gratuito, da parte del marito alla moglie, dell’intera quota di proprietà di una serie di immobili: non solo la casa coniugale, ma tutto il patrimonio immobiliare di cui era intestatario. Il cliente danneggiato — e poi, dopo la sua morte, la moglie erede — agirono in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia chiedendo, tra l’altro, che quegli accordi di separazione fossero dichiarati simulati, in quanto posti in essere al solo scopo di sottrarre i beni alle pretese creditorie. La domanda di risarcimento del danno fu accolta sin dal primo grado, ma quella di simulazione fu inizialmente respinta. Dopo una lunga serie di pronunce — Tribunale di Pavia, Corte d’Appello di Milano, cassazione con rinvio, nuovo giudizio di merito — la Corte d’Appello di Milano in sede di rinvio ha accolto la domanda di simulazione con la sentenza n. 3260/2022, confermata poi dall’ordinanza n. 3442/2026. Il quadro normativo: separazione consensuale e accordi patrimoniali tra contenuto essenziale e contenuto eventuale Per comprendere il ragionamento della Cassazione, occorre partire da una distinzione fondamentale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di separazione consensuale. La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare che ha un contenuto essenziale — il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento quando ne ricorrono i presupposti — e un contenuto eventuale, costituito da tutte quelle pattuizioni di natura patrimoniale che i coniugi intendono concludere in relazione alla nuova situazione di vita separata ma che non derivano direttamente dal vincolo matrimoniale. Questa distinzione era già stata tracciata con chiarezza da Cass. Sez. 1, n. 16909 del 2015, ripresa poi dalla Cassazione nell’ordinanza n. 21839/2019 che aveva già cassato la prima pronuncia di merito su questo stesso caso. Gli accordi che rientrano nel contenuto “eventuale” — quelli finalizzati a regolare in modo complessivo tutti i pregressi rapporti patrimoniali tra i coniugi, che trovano nella separazione solo l’occasione ma non la causa — godono di piena autonomia rispetto al negozio di separazione in senso stretto, e sono soggetti alle regole ordinarie del diritto dei contratti, ivi comprese quelle in materia di simulazione e di azione revocatoria. In altre parole: il fatto che un trasferimento immobiliare sia trasfuso in un verbale di separazione omologato non lo rende automaticamente immune da impugnazione. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la fondamentale sentenza n. 21761/2021, avevano ulteriormente chiarito che le clausole degli accordi di separazione consensuale che operino trasferimenti di beni immobili sono valide e costituiscono titolo idoneo per la trascrizione, ma hanno anche espressamente ribadito la possibilità di esperire l’azione di simulazione nei confronti di tali patti. La distinzione decisiva: accordi con causa nella separazione e accordi con mera occasione nella separazione Nel caso specifico, l’accordo di separazione non si limitava a regolare l’assegno di mantenimento o l’assegnazione della casa coniugale — profili che rientrano nel contenuto tipico della separazione e per i quali l’omologazione giudiziale svolge una funzione di controllo sostanziale che rende più difficile configurare una simulazione. L’accordo aveva disposto il trasferimento di tutto il patrimonio immobiliare del marito alla moglie, in un’unica soluzione e a titolo gratuito. Un simile trasferimento “una tantum” dell’intero patrimonio immobiliare va ben oltre le necessità di definire l’obbligo di mantenimento e costituisce chiaramente una “altra statuizione economica” rientrante nel contenuto eventuale dell’accordo di separazione — un atto di autonomia contrattuale tra le parti che trova nella separazione la mera occasione, non la causa giuridica. Proprio per questo, esso è assoggettabile all’azione di simulazione da parte di terzi creditori, senza che l’omologazione giudiziale costituisca un ostacolo insormontabile. La prova della simulazione: il ruolo delle presunzioni e l’insindacabilità in sede di legittimità L’altro aspetto di grande interesse pratico riguarda il piano probatorio. Chi agisce in simulazione deve dimostrare che l’atto apparente non corrispondeva alla reale volontà delle parti. Quando la domanda è proposta da un terzo — come nel caso in esame, dove era un creditore (e poi il suo erede) ad agire — la prova può essere fornita liberamente, senza i limiti che valgono tra le parti del negozio. La Cassazione ha ribadito che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su elementi presuntivi, purché questi siano valutati non solo singolarmente ma nella loro convergenza globale, ossia nella capacità di costruire insieme un quadro indiziario complessivamente convincente. Il

Tabelle millesimali e gestione separata dei locali commerciali: la Cassazione chiarisce i limiti dell’autonomia assembleare

Con l’ordinanza n. 3445/2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce che derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali richiede il consenso unanime di tutti i condomini: la maggioranza assembleare non basta Chi vive o gestisce un immobile in condominio sa bene quanto le tabelle millesimali siano al centro di discussioni, tensioni e, spesso, contenziosi giudiziari. Questi numeri — apparentemente freddi e tecnici — determinano quanto ciascun proprietario contribuisce alle spese comuni: dal riscaldamento alla manutenzione del tetto, dai consumi idrici agli interventi straordinari. Per questo motivo, qualsiasi tentativo di modificarli o di esonorare una o più unità dai criteri ordinari di riparto è una materia delicatissima, rigorosamente disciplinata dal codice civile. Con l’ordinanza n. 3445/2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fatto il punto su una vicenda emblematica, confermando un principio di fondamentale importanza pratica: la delibera assembleare adottata a maggioranza che esonera un condomino dai criteri legali di ripartizione delle spese è radicalmente nulla, e trasporta la propria nullità anche al contratto di transazione che su di essa si fondi. La vicenda: un condomino vuole gestire autonomamente i propri locali commerciali La storia prende le mosse da una situazione tutt’altro che infrequente nella realtà condominiale italiana: un proprietario di locali commerciali posti al piano terra di uno stabile condominiale propone all’assemblea di deliberare una gestione separata e autonoma delle proprie unità rispetto al resto dell’edificio, con l’approvazione di nuove tabelle millesimali coerenti con tale separazione. L’assemblea accolse la proposta nel 2011 e, a stretto giro, il condominio e il condomino sottoscrissero un verbale di transazione che recepiva le nuove tabelle, eliminando dal computo millesimale del condominio i valori attribuiti al piano terra e ridistribuendoli proporzionalmente fra gli altri partecipanti. L’anno successivo, però, la stessa assemblea revocò la delibera originaria. Senza però impugnare la transazione. E qui nasceva il primo nodo giuridico: la revoca della delibera era sufficiente a travolgere anche l’accordo transattivo? Il proprietario dei locali commerciali sosteneva di no, e che la transazione — non impugnata — fosse ancora pienamente efficace. Il condominio riteneva il contrario. La vicenda aveva attraversato tre gradi di giudizio prima di approdare alla Cassazione con l’ordinanza n. 3445/2026. Il quadro normativo: i criteri legali di ripartizione delle spese e la loro inderogabilità a maggioranza Per comprendere la soluzione cui è giunta la Corte, occorre muovere dalla norma cardine della materia. L’art. 1123, comma 1, c.c. stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Si tratta di un criterio legale di ripartizione, che riflette la struttura stessa della comproprietà condominiale: chi possiede di più, partecipa di più alle spese comuni. La norma consente tuttavia una deroga: i condomini possono stabilire criteri diversi con una “diversa convenzione”, purché questa sia l’espressione di una volontà unanime. Non è una formalità: la ragione sta nel fatto che modificare i criteri di riparto delle spese incide direttamente sui diritti patrimoniali di tutti i condomini, e nessuno può essere privato di questa protezione senza il proprio consenso. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano già chiarito con grande nettezza questo principio con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021: sono nulle le deliberazioni assembleari con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri generali di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro. Questa è una materia che esula dalle attribuzioni ordinarie dell’assemblea, poiché investe la consistenza dei diritti reali comuni. La decisione della Corte d’Appello: nullità della delibera e della transazione La Corte d’Appello di Lecce, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità sia della delibera assembleare del 2011 sia del successivo accordo transattivo. Il ragionamento seguiva due passaggi distinti. Quanto alla delibera: l’assemblea aveva disposto la gestione separata dei locali commerciali senza procedere allo scioglimento del condominio — operazione che l’art. 61 delle disposizioni di attuazione del c.c. consente solo quando le porzioni dell’edificio abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, con delibera approvata a maggioranza qualificata. Poiché i locali commerciali al piano terra facevano parte integrante dello stabile condominiale e non possedevano le caratteristiche di un edificio autonomo, la delibera aveva introdotto a maggioranza una deroga generale ai criteri legali di ripartizione delle spese, in violazione della norma imperativa di cui all’art. 1123 c.c. Da questa nullità derivava poi, inevitabilmente, quella della transazione: l’amministratore condominiale trae il potere di stipulare accordi transattivi dalla preventiva delibera assembleare che lo autorizza, e se questa è nulla per contrasto con una norma imperativa, anche il contratto che su di essa si fonda è privo di validità. I motivi di ricorso e la risposta della Cassazione Il proprietario dei locali commerciali aveva censurato la sentenza di appello con due motivi di ricorso. Con il primo, lamentava la violazione del principio del contraddittorio: la questione della nullità della transazione sarebbe emersa soltanto dalla comparsa conclusionale del condominio in appello, senza che vi fosse stato un effettivo contraddittorio sul punto. Con il secondo, sosteneva una falsa applicazione degli artt. 1123 c.c. e 61 e 62 delle disposizioni attuative del c.c., contestando l’interpretazione della volontà delle parti adottata dalla Corte d’Appello: a suo avviso, delibera e transazione avevano realizzato non già una semplice “gestione separata” ma un vero e proprio scioglimento del condominio per la quota di sua pertinenza, operazione che la legge ammette. La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, sia pur con argomentazioni calibrate. Quanto al secondo motivo — esaminato con precedenza — la Corte ha chiarito che l’interpretazione della volontà contrattuale è accertamento riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole ermeneutiche, omesso esame di fatti decisivi o motivazione inesistente o apparente (Cass. n. 3025/2025). Poiché il ricorrente si era limitato ad asserire apoditticamente che la volontà delle parti era stata “stravolta” senza censurare in modo specifico e autosufficiente il

GPS sui mezzi aziendali e privacy dei dipendenti: scatta l’obbligo di notifica al Garante anche senza sistemi automatici

La Cassazione chiarisce che basta la possibilità di risalire indirettamente all’identità del lavoratore per far scattare gli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali La geolocalizzazione dei veicoli aziendali è uno strumento sempre più diffuso nel settore del trasporto merci su strada. Ottimizzare i percorsi, ridurre i costi, proteggere il patrimonio aziendale: le ragioni che spingono le imprese ad adottare sistemi GPS sono molteplici e comprensibili. Ma quando a bordo di quei veicoli siedono i dipendenti, il discorso si complica. Entra in gioco il diritto alla privacy dei lavoratori, e con esso una serie di obblighi normativi che l’imprenditore non può ignorare. Con l’ordinanza n. 3462/2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fissato un principio di grande rilievo pratico: l’obbligo di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali sussiste anche quando il sistema GPS non consenta di identificare il lavoratore in modo automatico, purché vi sia la concreta possibilità di risalire alla sua identità anche per via indiretta. Il caso: una società di trasporti e il sistema GPS “fornito da terzi” La vicenda trae origine da un’ordinanza-ingiunzione emessa dal Garante della Privacy nei confronti di una società esercente attività di trasporto merci su strada per conto terzi, sanzionata per non aver provveduto alla notificazione prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196/2003 — il cosiddetto Codice della Privacy nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 — in relazione all’utilizzo di un sistema di geolocalizzazione installato sui propri automezzi. La società aveva opposto la sanzione sostenendo, tra l’altro, che il sistema GPS era stato sviluppato e fornito da una società terza, e che essa si era limitata a mettere a disposizione i veicoli con i rispettivi autisti. Il Tribunale di Sondrio, in prima battuta, aveva accolto questa prospettazione. La Cassazione, tuttavia, già con l’ordinanza n. 26987/2023, aveva cassato quella pronuncia stabilendo che la messa a disposizione delle credenziali di accesso ai dati di geolocalizzazione è condizione sufficiente per attribuire alla società di trasporti la qualifica di titolare del trattamento, a prescindere da chi abbia materialmente sviluppato il sistema. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Sondrio aveva nuovamente accolto l’opposizione — stavolta su un diverso presupposto — ritenendo che il sistema in questione non fosse idoneo a consentire l’identificazione delle persone in modo automatico. È su questo punto che la Cassazione è tornata a pronunciarsi con l’ordinanza n. 3462/2026, demolendo definitivamente l’argomentazione del giudice di merito. Il quadro normativo: cosa prevede il vecchio Codice Privacy sull’obbligo di notificazione Prima di esaminare la soluzione della Corte, è utile inquadrare la normativa applicabile. L’art. 37, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196/2003 (nel testo anteriore alla riforma del 2018) imponeva al titolare del trattamento di notificare al Garante il trattamento di dati personali quando riguardasse, tra l’altro, “dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica”. In sostanza, chiunque intendesse trattare dati di localizzazione tramite reti elettroniche — come appunto il GPS — era tenuto a darne preventiva comunicazione all’Autorità garante. La norma prevedeva alcune eccezioni: con propria delibera n. 1 del 31 marzo 2004, il Garante aveva sottratto all’obbligo di notificazione i trattamenti di dati geografici di mezzi di trasporto effettuati “esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto”. Nel caso in esame, però, il sistema GPS era stato installato per scopi del tutto diversi — sicurezza del patrimonio aziendale, riduzione dei costi, localizzazione delle merci — e dunque l’esonero non era invocabile. Sul versante del diritto del lavoro, occorre poi tenere presente che la localizzazione dei veicoli mediante sistemi elettronici costituisce potenzialmente una forma di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell’art. 4 della l. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Questo articolo — richiamato anche dagli artt. 11, 114 e 171 del d.lgs. n. 196/2003 — subordina la legittimità di tali controlli alla previa stipula di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza, all’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Il Garante per la Privacy aveva già chiarito tutto ciò con il provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011, dedicato specificamente ai sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro, sottolineando che i dati relativi all’ubicazione dei mezzi, in quanto riconducibili — anche solo indirettamente — ai lavoratori assegnatari, costituiscono dati personali e come tali devono essere trattati nel rispetto del Codice della Privacy. La questione centrale: è necessaria l’identificazione “automatica” mediante codici? Il nucleo della controversia, nel secondo giro di giudizio, si era spostato su una questione tecnica: a quali condizioni un sistema GPS è soggetto all’obbligo di notificazione al Garante? Il Tribunale di Sondrio aveva abbracciato una tesi restrittiva, sostenendo che per far scattare l’obbligo occorresse non soltanto che il sistema permettesse in astratto di risalire all’identità del lavoratore, ma che tale identificazione avvenisse in modo automatico attraverso codici, e che fosse caratterizzata dalla certezza assoluta. Poiché nel caso concreto l’eventuale riconoscimento dell’autista avrebbe richiesto un’ulteriore attività deduttiva — incrociare i dati GPS con i registri di assegnazione dei veicoli o con il cronotachigrafo — il Tribunale aveva escluso la rilevanza privacy del trattamento. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3462/2026, ha nettamente smentito questa impostazione, definendola frutto di un’aggiunta normativa — un quid pluris — che la legge non richiede. Il ragionamento della Corte è lineare e condivisibile: ciò che determina la soggezione all’obbligo di notificazione non è la modalità con cui l’identificazione del lavoratore può avvenire, ma la mera possibilità che essa avvenga, anche per via indiretta. La circostanza che il sistema identifichi il lavoratore tramite codici automatici oppure attraverso un’attività di incrocio manuale dei dati è irrilevante: in entrambi i casi il dato di localizzazione del veicolo è potenzialmente un dato personale riferibile al dipendente, e come tale deve essere trattato. La soluzione della Corte: conta la possibilità di identificazione indiretta La Prima Sezione Civile ha chiarito che il criterio dirimente è quello già individuato dal Garante nel provvedimento del

Sponsorizzazioni sportive e deducibilità fiscale: quando i costi pubblicitari non reggono al controllo del Fisco

La Cassazione conferma: senza prova concreta di inerenza, le spese di sponsorizzazione non sono deducibili. E il contribuente ne risponde con le spese. Può un’impresa che commercializza motori e componenti per veicoli dedurre fiscalmente le spese sostenute per sponsorizzare gare automobilistiche e motociclistiche? In linea di principio, sì. Ma a una condizione irrinunciabile: che quei costi siano concretamente inerenti all’attività imprenditoriale. È attorno a questa domanda che si sviluppa l’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 3018/2026, depositata l’11 febbraio 2026, che ha rigettato il ricorso di una società dopo un lungo percorso giudiziario culminato in una sconfitta su tutti i fronti. La vicenda riguarda gli anni d’imposta 2010 e 2011, durante i quali la società aveva dedotto spese pubblicitarie di notevole entità — oltre 210.000 euro per ciascun anno — relative all’acquisto di spazi su vetture e moto da competizione. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato quei costi come non inerenti, avviando un accertamento che ha percorso tre gradi di giudizio con esito invariabilmente sfavorevole al contribuente. Che cos’è l’inerenza e perché è centrale nel diritto tributario Prima di esaminare come la Corte ha deciso, vale la pena spiegare cosa si intende per “inerenza” nel linguaggio fiscale. L’art. 109, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.P.R. n. 917/1986) stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi del reddito d’impresa sono deducibili solo se si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito. In termini semplici: un costo è deducibile solo se è collegato all’attività che genera il reddito dell’impresa. La giurisprudenza della Cassazione ha nel tempo affinato questo concetto, precisando che l’inerenza va intesa in senso ampio: non è necessario che il costo produca un ricavo diretto e immediato. Può essere sufficiente anche un collegamento indiretto, potenziale o riferito a una prospettiva futura di sviluppo dell’attività. Tuttavia — e questo è il punto cruciale della sentenza n. 3018/2026 — la valutazione dell’inerenza è qualitativa, non meramente quantitativa, ma ciò non esclude che la sproporzione tra la spesa e l’utilità che ne deriva, rapportata agli altri dati contabili dell’impresa, possa costituire un segnale rilevante del difetto di inerenza. La Corte richiama al riguardo il precedente Cass. Sez. 5 del 07/05/2025, n. 11999, Rv. 675038 – 01. Le anomalie documentali che hanno fatto la differenza Nel caso esaminato, le irregolarità emerse in sede di controllo fiscale erano di natura tanto sostanziale quanto formale. Gli accertatori avevano riscontrato, attraverso controlli incrociati sui fornitori esteri coinvolti, firme su contratti attribuibili a soggetti estranei alla società, eventi promozionali in cui il marchio del contribuente risultava di fatto assente, nonché discrepanze tra le fatture emesse e i contratti, questi ultimi modificati più volte nel medesimo periodo. È su questi elementi che entrambi i giudici di merito — la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con sentenza n. 555/03/2015, e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con sentenza n. 296/18 — hanno fondato il proprio giudizio di non inerenza, ritenendo che il contribuente non avesse dimostrato l’esistenza di un reale progetto imprenditoriale di crescita cui ricondurre quelle spese. L’onerosità dei costi sostenuti — sproporzionata rispetto all’utile netto e al fatturato in calo di quegli anni — ha funzionato da ulteriore indice sintomatico del difetto di inerenza, rendendo ancora più pesante il quadro a carico della società ricorrente. Il doppio errore tecnico del ricorso per cassazione Dinanzi alla Suprema Corte, il contribuente ha proposto ricorso articolato in due motivi, entrambi dichiarati inammissibili o rigettati. Il primo motivo presentava un vizio strutturale che i processualisti chiamano “motivo misto”: la ricorrente aveva mescolato nella stessa censura la deduzione di un errore di diritto (violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR e degli artt. 2697 c.c., 116 e 118 c.p.c.) con la deduzione dell’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Cassazione ha ribadito con fermezza — richiamando Cass. Sez. 5, 28/04/2025, n. 11152, Rv. 674878 – 01 — che questi due vizi sono ontologicamente incompatibili e non possono essere prospettati congiuntamente in un unico motivo, pena l’inammissibilità. Il giudice di legittimità non può essere chiamato a decifrare e ricostruire autonomamente le censure del ricorrente. L’inammissibilità per vizio di forma è peraltro insanabile: non può essere rimediata con le memorie successive presentate ex art. 380-bis.1 c.p.c., come invece aveva tentato di fare la difesa della società. Questo lo precisa espressamente Cass. Sez. 1, 17/07/2025, n. 19811, Rv. 675237 – 01. La “doppia conforme” e l’invalicabile confine del sindacato di legittimità Il secondo motivo di ricorso si scontrava con un ulteriore ostacolo insormontabile: la cosiddetta “doppia conforme”. Quando due giudici di merito, in primo e in secondo grado, convergono sulla stessa soluzione seguendo il medesimo percorso logico-argomentativo, si configura la fattispecie prevista dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., che preclude al contribuente di impugnare in Cassazione per vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che dimostri che le due decisioni poggiano su ragioni di fatto diverse. La ricorrente aveva tentato di sostenere che le motivazioni di CTP e CTR fossero parzialmente difformi, ma la Corte ha respinto questa lettura: la “doppia conforme” sussiste anche quando il giudice d’appello aggiunge argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione del primo giudice, purché il nucleo logico-argomentativo resti il medesimo (Cass. Sez. 6, 09/03/2022, n. 7724, Rv. 664193 – 01). E in ogni caso, come ricorda la Corte, la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito: in sede di legittimità è consentito solo il controllo formale e giuridico di quell’apprezzamento, non la sua sostituzione con uno diverso (Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505, Rv. 669412 – 01). Le conseguenze economiche dell’opposizione alla proposta di definizione accelerata Un ulteriore profilo della sentenza n. 3018/2026 merita di essere segnalato per le sue implicazioni pratiche. Nel 2025 era stata depositata una proposta di definizione accelerata del procedimento, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che evidenziava l’inammissibilità del ricorso. Il contribuente si era opposto a quella proposta, insistendo

Post sui social e diffamazione: la Cassazione tutela la critica politica e dichiara i reati prescritti

Una recente pronuncia della Suprema Corte chiarisce i confini tra libertà di espressione e diffamazione online, annullando una condanna per vizi di motivazione e intervenuto decorso della prescrizione. Con la sentenza n. 5359/2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la decisione con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna di un cittadino per il reato di diffamazione aggravata a mezzo social network, previsto dall’art. 595, commi 1 e 3, c.p. La vicenda traeva origine da alcuni commenti pubblicati su gruppi Facebook e sul profilo personale dell’imputato, in relazione a notizie di stampa riguardanti procedimenti giudiziari a carico di soggetti che rivestivano ruoli pubblici in un ente locale. I commenti, redatti nella forma tipica del dibattito politico online — interrogativi retorici, ironia, riferimenti a fatti riportati dall’informazione locale — erano stati ritenuti dai giudici di merito lesivi della reputazione di alcune persone. Il primo elemento di criticità individuato dalla Cassazione riguarda proprio la formulazione del capo d’imputazione. La Corte ha rilevato come l’editto accusatorio descrivesse le condotte in continuità narrativa, trattando di fatto il reato di diffamazione — che ha natura istantanea e si consuma nel momento preciso della pubblicazione — come se si trattasse di un reato permanente, indicando un arco temporale di quasi un anno. Questa impostazione ha generato una catena di equivoci nelle decisioni di merito, che si sono trovate costrette a ricostruire autonomamente la distinzione tra le singole condotte per poter pronunciare le condanne e le assoluzioni parziali. Il vizio della motivazione apparente Una volta individuata la corretta collocazione temporale dei singoli episodi — con date di pubblicazione che la Cassazione ha ricavato direttamente dagli atti processuali, correggendo un errore materiale in cui erano incorsi sia il Tribunale che la Corte d’appello — la pronuncia si è addentrata nell’analisi dei vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il risultato è netto: la motivazione della Corte d’appello, pur articolata su trentaquattro pagine, viene definita “al limite dell’apparenza”. Le prime dieci pagine si risolvevano nel riassunto della sentenza di primo grado, le successive diciassette nella trascrizione integrale dei motivi di appello, mentre alle effettive ragioni della decisione erano dedicate pochissime pagine dal contenuto apodittico e lacunoso. La Suprema Corte ha censurato in particolare due omissioni fondamentali. La prima è la mancata valutazione del contesto in cui le espressioni erano state pronunciate: i post non erano stati esaminati nella loro collocazione reale all’interno di thread di discussione pubblica su vicende di interesse locale, né erano stati letti in relazione agli articoli di stampa che li avevano originati. In assenza di questa contestualizzazione, le affermazioni sul carattere “palesemente diffamatorio” e dalla “portata indiscutibilmente denigratoria e offensiva” dei commenti risultavano del tutto assertive, prive di qualsiasi ragionamento a sostegno. La seconda omissione riguardava la scriminante del diritto di critica: la Corte d’appello si era limitata a escluderla per mancata prova della verità del fatto, senza però specificare quale fosse il fatto da provare, né illustrare le ragioni per cui erano stati disattesi elementi istruttori che sembravano deporre nel senso di un fondamento fattuale delle osservazioni dell’imputato. Il diritto di critica e di satira: i principi della giurisprudenza La sentenza n. 5359/2026 ricostruisce con precisione il quadro ermeneutico consolidato in materia di diffamazione e libertà di espressione, richiamando i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il punto di partenza è la necessità di bilanciare la tutela dell’onore e della reputazione — presidiate dall’art. 595 c.p. — con la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, pur prendendo le mosse da fatti veri o da una convinzione incolpevole della loro veridicità, non richiede la stessa rigorosa obiettività della cronaca giornalistica: la critica ha per natura carattere congetturale e soggettivo, sicché non può pretendersi che sia asettica e priva di toni aspri o polemici. Sono dunque scriminati i commenti ironici, le iperboli, il linguaggio figurato o gergale, purché proporzionati all’opinione espressa e funzionali alla tutela di interessi e valori ritenuti compromessi (Cass. pen. Sez. I, n. 36045 del 13/06/2014, Rv. 261122; Cass. pen. Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, Rv. 270284). Con specifico riguardo alla critica politica — che è quella più direttamente in gioco quando oggetto dei commenti sono soggetti che esercitano funzioni pubbliche — la Corte ribadisce che la diffusione di giudizi negativi sull’operato di amministratori pubblici costituisce legittimo esercizio del diritto di cui all’art. 51 c.p. a condizione che la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale fine a se stesso (Cass. pen. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964-02; Cass. pen. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909-01). La stessa Corte EDU ha recentemente ribadito che i soggetti pubblici che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti a limiti di critica più ampi rispetto ai privati (Corte EDU, Sez. 5, 6 novembre 2025, Baena Salamanca c. Spagna). Ne consegue che il giudice di merito, di fronte a post pubblicati su social network in commento a notizie di stampa, avrebbe dovuto prioritariamente accertare: da un lato, se i commenti fossero strettamente aderenti alle notizie riportate o ne travalicassero il contenuto introducendo fatti storici non veritieri; dall’altro, se le espressioni utilizzate — pur colorite o ironiche — trascendessero il perimetro della critica per tramutarsi in un attacco personale slegato da qualsiasi base fattuale. Nessuna di queste verifiche era presente nella sentenza impugnata. La prescrizione: calcolo e conseguenze processuali Annullata la sentenza per vizio di motivazione, la Cassazione ha proceduto a rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione di tutti i residui reati, in assenza di elementi che potessero giustificare una pronuncia nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. Il calcolo è preciso. Il termine massimo di prescrizione per il reato di diffamazione aggravata è pari a sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. A questo termine si aggiungono 208 giorni