Il morbo di Parkinson non prova da solo l’incapacità: la Cassazione annulla la condanna per circonvenzione d’incapace

Con la sentenza n. 10235/2026 la Seconda Sezione Penale fissa un principio chiaro: la diagnosi neurologica non è sufficiente a dimostrare il deficit cognitivo rilevante ai fini del reato previsto dall’art. 643 cod. pen., e la motivazione del giudice di merito deve essere cronologicamente coerente. Una lavoratrice di cura assistenziale era stata condannata per il reato di circonvenzione di persone incapaci in danno dell’anziano assistito. Secondo l’accusa, aveva indotto la persona offesa — affetta dal morbo di Parkinson con invalidità al cento per cento — ad acquistare un’autovettura in suo favore, a riscattare una polizza assicurativa del valore di cinquecentomila euro e a emettere due assegni bancari, rispettivamente di trentatremila e di centomila euro. Il Tribunale di primo grado l’aveva dichiarata colpevole, e la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato integralmente quella condanna. L’imputata ricorreva quindi per cassazione articolando quattro motivi di doglianza, tutti convergenti su un punto: la prova dello stato di incapacità della persona offesa era mancante o comunque mal valutata dai giudici di merito. Che cosa dice l’art. 643 del codice penale Prima di esaminare le ragioni che hanno portato all’annullamento, vale la pena richiamare la norma incriminatrice. L’art. 643 cod. pen. punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, la induca a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico dannoso per lei o per altri. Il reato richiede, dunque, la compresenza di tre elementi inscindibili: uno stato di menomazione psichica della vittima, una condotta di induzione da parte dell’agente e un atto di disposizione pregiudizievole. L’assenza di anche uno solo di questi elementi esclude la configurabilità del reato. I motivi del ricorso: assenza di prova e illogicità della motivazione Con i quattro motivi di ricorso, trattati congiuntamente dalla Corte di Cassazione in quanto strettamente connessi, la difesa contestava sotto diversi profili la tenuta argomentativa della sentenza impugnata. Si eccepiva anzitutto la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la testimonianza del notaio che aveva rogato l’atto di remissione del debito compiuto dalla persona offesa nei confronti della ricorrente, atto che presupponeva una valutazione della capacità intellettiva del disponente. Si deduceva poi l’illogicità della motivazione in relazione alla prova degli atti di disposizione e della condotta di induzione, nonché la violazione dell’art. 643 cod. pen. per difetto di dimostrazione di un grave deficit cognitivo e volitivo. I medici che avevano visitato l’anziano, si sosteneva, avevano riferito di un semplice rallentamento mnesico, non di una compromissione totale delle facoltà mentali; e l’agente assicurativo aveva pure dichiarato che la persona offesa si recava abitualmente in filiale in piena autonomia. Il vizio della motivazione: la contraddizione cronologica La Seconda Sezione Penale ha ritenuto fondati tutti i motivi, individuando nella motivazione della Corte d’Appello un vizio di manifesta illogicità particolarmente evidente. Il punto di frizione è questo: la persona offesa, nel 2015, aveva conferito a un familiare una procura ad operare sui propri conti correnti. Questo atto, nella ricostruzione della Corte territoriale, veniva considerato valido ed efficace. Orbene, il conferimento di una procura è un negozio giuridico che presuppone necessariamente la piena capacità di agire del disponente: chi non è in grado di intendere e di volere non può validamente delegare ad altri la gestione del proprio patrimonio. Eppure quella stessa Corte riteneva che in epoca precedente — negli anni 2013 e 2014, ai quali risalivano gli atti di disposizione contestati nell’imputazione — la persona offesa fosse già affetta da uno stato di infermità o deficienza psichica rilevante ai sensi dell’art. 643 cod. pen. La contraddizione è manifesta: se il soggetto era capace nel 2015 di conferire una procura, non si può sostenere che fosse incapace nel 2013 e nel 2014 senza fornire una spiegazione convincente di questo paradosso temporale, che i giudici di merito non hanno in alcun modo affrontato. Il morbo di Parkinson non equivale automaticamente a incapacità penalmente rilevante La Cassazione ha colto l’occasione per affermare un principio di grande rilievo pratico: il morbo di Parkinson, pur nella sua gravità, non determina necessariamente un deficit cognitivo. Si tratta di una malattia degenerativa del sistema nervoso che colpisce primariamente le funzioni motorie, ma il cui impatto sulle facoltà intellettive e volitive varia considerevolmente da soggetto a soggetto e in relazione allo stadio della malattia. Nel caso esaminato, i medici escussi avevano riferito di un semplice rallentamento della memoria, che risultava gravemente compromessa solo a partire dall’anno 2015. Non era emerso in atti alcun documento diagnostico che avesse accertato uno stato di infermità o deficienza psichica nel periodo temporale rilevante per l’imputazione. La Corte d’Appello aveva dunque attribuito alla diagnosi neurologica un valore probatorio automatico che essa non possiede: per integrare il reato di cui all’art. 643 cod. pen. non basta la presenza di una patologia, ma occorre la dimostrazione — rigorosa e puntuale — che quella patologia si sia tradotta, nel momento specifico in cui gli atti di disposizione furono compiuti, in un deficit della capacità critica e volitiva giuridicamente apprezzabile. L’annullamento con rinvio: cosa dovrà fare la Corte d’Appello La sentenza n. 10235/2026 ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze. Il giudice del rinvio dovrà motivare in modo adeguato e cronologicamente coerente in relazione all’eventuale sussistenza di uno stato psichico della persona offesa rilevante ai fini dell’integrazione del reato contestato, e al momento preciso in cui tale stato avrebbe avuto insorgenza. Non sarà sufficiente richiamare genericamente la diagnosi di Parkinson o le impressioni dei testimoni: sarà necessario ancorare la valutazione a elementi probatori specifici, capaci di dimostrare che nel periodo 2013-2014 la capacità di intendere e di volere della persona offesa era concretamente e significativamente compromessa. Le implicazioni pratiche: quando la malattia rileva e quando no Questa pronuncia ha un significato che va ben oltre il caso concreto. Nella pratica giudiziaria, l’art. 643 cod. pen. è spesso contestato in contesti familiari o di cura, dove la vicinanza all’anziano o
I conti correnti del familiare diventano tuoi: la Cassazione conferma l’estensione delle indagini bancarie

Quando l’Amministrazione finanziaria può “guardare” nei conti di chi ti sta vicino, e perché la prova contraria deve essere rigorosa e analitica Può il Fisco esaminare i conti correnti bancari intestati non al contribuente, ma a un suo familiare stretto, imputando le movimentazioni ivi rilevate all’attività professionale svolta da quest’ultimo? E, in caso affermativo, come può il contribuente difendersi? A queste domande risponde con precisione chirurgica la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5971/2026, pubblicata il 17 marzo 2026, che rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana e ribadisce, con argomentazioni di notevole sistematicità, i principi che governano le indagini finanziarie nei confronti dei lavoratori autonomi e dei loro congiunti. La vicenda trae origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una professionista esercente l’attività forense. Nel corso delle operazioni ispettive, i verificatori avevano acquisito risposte ai questionari inviati alle principali compagnie assicurative patrocinate dalla contribuente, scoprendo l’esistenza di compensi incassati e non fatturati. In un secondo momento, l’indagine veniva estesa ai rapporti bancari intrattenuti anche dalla madre della professionista, ritenuta assistente di studio di fatto, pienamente partecipe della gestione dell’attività professionale della figlia. L’Ufficio emetteva quindi avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, recuperando a tassazione un rilevante ammontare di reddito di lavoro autonomo non dichiarato per più annualità. La presunzione legale che sorge dalle indagini bancarie. Il cuore giuridico della pronuncia ruota attorno all’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina le indagini finanziarie nei confronti dei contribuenti. Questa disposizione — lo precisa la Cassazione richiamando un orientamento del tutto consolidato — introduce una presunzione legale a favore dell’erario: i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari si considerano de plano riferibili a operazioni imponibili. Ciò significa, in termini pratici, che non è l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che le movimentazioni bancarie corrispondono a redditi sottratti a tassazione, ma è il contribuente a dover fornire la prova contraria. E tale prova, come sottolinea la Corte, non può essere né generica né complessiva: deve essere analitica, ossia capace di collegare ciascun singolo versamento bancario a una causale estranea al reddito imponibile. La presunzione di cui all’art. 32 non richiede, a differenza delle presunzioni semplici disciplinate dall’art. 2729 del codice civile, i requisiti di gravità, precisione e concordanza: essa opera per legge, con efficacia immediata, non appena i dati bancari vengono acquisiti secondo le forme previste dall’ordinamento. Quando il Fisco può spingersi fino ai conti del familiare. La questione più delicata, e forse più rilevante sotto il profilo pratico, attiene alla legittimità dell’estensione delle indagini bancarie ai conti intestati a un terzo, nella specie un familiare stretto del contribuente accertato. La Cassazione, richiamando l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e un percorso giurisprudenziale ormai consolidato, afferma che tale estensione è legittima a condizione che l’Ufficio alleghi elementi aggiuntivi rispetto al mero vincolo di parentela, idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del terzo intestatario è incompatibile con le movimentazioni rilevate sul suo conto e che quest’ultimo è, nella sostanza, nella disponibilità effettiva del soggetto accertato. Tali indici sintomatici possono essere, ad esempio, la stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale del congiunto, l’infedeltà delle dichiarazioni del contribuente e l’esercizio da parte di quest’ultimo di un’attività compatibile con la produzione di redditi confluiti nei conti del familiare. Nel caso esaminato, la Corte rileva che una molteplicità di circostanze fattuali — tra cui il ruolo attivo della madre come assistente nello studio professionale, munita di apposita delega, e la dichiarata utilizzazione sistematica dei suoi conti correnti per far transitare assegni delle compagnie assicurative — consentiva di qualificare quei conti come sostanzialmente riferibili alla professionista accertata. Il quadro indiziario, apprezzato con i criteri dell’art. 2729 c.c. (gravità, precisione e concordanza), risultava pertanto del tutto sufficiente a legittimare l’estensione dell’accertamento. Il difetto di autosufficienza del ricorso e l’onere della controprova. La Cassazione dichiara inammissibili e comunque infondati i primi tre motivi del ricorso. Un rilievo trasversale a tutti e tre è il difetto di autosufficienza: le censure si limitano a invocare in termini generici l’esistenza di giustificazioni, di documentazione e di coincidenze tra le movimentazioni bancarie e le risultanze dei questionari, senza mai riprodurre, neppure in sintesi, i documenti e le prove pretesamente decisive. Sul piano sostanziale, la Corte osserva che la contribuente non ha assolto l’onere di analitica controprova che l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 pone a suo carico: non è sufficiente allegare genericamente di aver fornito giustificazioni; occorre invece che, pratica per pratica, versamento per versamento, venga fornita la prova della non riferibilità dell’operazione bancaria al reddito imponibile. L’invocazione di una pretesa “prassi comune” nella gestione degli assegni delle compagnie assicurative viene giudicata del pari generica e priva di alcun valore dimostrativo. Il richiamo alla sentenza Italgomme della Corte EDU: perché non ha influito sull’esito. Nella memoria depositata dalla ricorrente, veniva invocata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 6 febbraio 2025, resa nel caso Italgomme Pneumatici e altri c. Italia (ric. n. 36617/18), nella quale la Corte di Strasburgo aveva ritenuto la normativa italiana in tema di accessi, ispezioni e verifiche non allineata alle garanzie di tutela del domicilio sancite dall’art. 8 della Convenzione EDU, in quanto le Autorità fiscali nazionali godono di un’eccessiva discrezionalità nel disporre tali iniziative, senza predeterminarne gli elementi acquisibili e senza soggiacere a un effettivo controllo giurisdizionale. La Cassazione, pur riconoscendo la rilevanza sistematica di quella pronuncia, esclude che essa incida sul caso in esame: la questione dell’illegittimità dell’accesso era già stata esclusa dall’ordinanza rescindente del 2022 e non poteva essere riaperta nel giudizio di rinvio, che per sua natura costituisce un giudizio chiuso. Analogamente, la Corte segnala — per completezza — l’irrilevanza della successiva sentenza EDU dell’11 dicembre 2025 nei casi Ferrieri e Bonassisa c. Italia, in tema di accessi ai conti correnti bancari: anche in questo caso, le
Stalking “indiretto” e gelosia ossessiva: la Cassazione conferma la condanna anche quando la vittima non era il bersaglio dichiarato

La Quinta Sezione Penale della Corte Suprema, con il provvedimento n. 10088/2026, traccia un confine netto: chi sorveglia ossessivamente la vita privata di una persona — anche con il pretesto di controllare un ex partner — risponde pienamente del reato di atti persecutori. Una storia di gelosia, controllo e danneggiamenti: così si può sintetizzare la vicenda esaminata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che con il provvedimento n. 10088/2026 ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, confermando la condanna per i reati di atti persecutori e danneggiamento aggravato e continuato, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Il nucleo della vicenda riguardava una donna che, incapace di accettare la fine della propria relazione sentimentale, aveva intrapreso un sistematico monitoraggio delle frequentazioni del suo ex compagno, giungendo a controllare ossessivamente la vita quotidiana della nuova compagna di quest’ultimo: ispezionandone l’autovettura, transitando ripetutamente davanti al suo luogo di lavoro, rivolgendole espressioni idonee a ingenerare timore, e infine rigandone la carrozzeria in più occasioni. La questione centrale che la difesa poneva alla Corte era di particolare interesse dogmatico: può configurarsi il reato di atti persecutori quando la condotta sia formalmente diretta a controllare l’ex partner, e non già la persona offesa? Il reato di atti persecutori e la struttura dell’art. 612-bis c.p. L’art. 612-bis del codice penale punisce chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Si tratta di un reato abituale proprio, che si perfeziona attraverso la reiterazione di atti che, considerati isolatamente, potrebbero apparire privi di rilevanza penale, ma che, nella loro concatenazione sistematica, comprimono la libertà e la serenità della vittima. La difesa aveva articolato la propria tesi sostenendo che le condotte dell’imputata fossero esclusivamente finalizzate a smascherare le presunte infedeltà dell’ex compagno, e non a molestare o minacciare la persona offesa. In punto di diritto, si richiamava la necessità, per configurare le cosiddette “molestie indirette”, di una finalità di “subdola interferenza” nella vita privata della vittima, che nella specie — si sosteneva — sarebbe mancata. Dolo eventuale e molestie indirette: la risposta della Cassazione La Corte ha disatteso integralmente questa impostazione. Il percorso motivazionale della sentenza è lineare e persuasivo: la condotta di ispezione sistematica dell’autovettura della persona offesa, il transito ripetuto davanti al suo luogo di lavoro, la rivolta espressione “ciao bella” nel contesto in essere — idonea, secondo i giudici, a ingenerare timore in chi sa di essere costantemente osservata — dimostrano che l’imputata agiva ben consapevole che le proprie condotte sarebbero inevitabilmente giunte a conoscenza della vittima. Il fatto che l’ex compagno riferisse alla persona offesa le telefonate dell’imputata esclude ogni possibilità di sostenere l’assenza di consapevolezza. La Cassazione conferma così un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’elemento soggettivo del reato di atti persecutori non richiede che la condotta sia primariamente e dichiaratamente rivolta alla vittima. È sufficiente che l’agente agisca nella piena consapevolezza che le proprie azioni raggiungeranno la sfera psichica di quest’ultima, producendo quegli effetti di ansia, paura e alterazione delle abitudini di vita che la norma intende prevenire. L’evento del reato: il mutamento delle abitudini come prova della persecuzione Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda la prova dell’evento del reato, che la difesa contestava sostenendo l’assenza di riscontri clinici o comportamentali oggettivi circa il “perdurante e grave stato di ansia”. La Corte respinge questa lettura restrittiva, indicando un criterio ermeneutico di grande utilità pratica: il mutamento delle abitudini di vita della vittima costituisce di per sé prova sufficiente dell’evento, quando sia logicamente riconducibile alle condotte persecutorie. Nel caso esaminato, era emerso che la persona offesa era stata costretta a spostare ripetutamente il proprio veicolo dall’abituale parcheggio presso un supermercato a quello di un centro commerciale, nel tentativo di sottrarsi al controllo dell’imputata; la quale, tuttavia, aveva localizzato l’auto anche nel nuovo sito, proseguendo nell’opera di ispezione e danneggiamento. Questo dato fattuale, secondo la Corte, è sufficiente a dimostrare che la vittima aveva percepito la persecuzione come inevitabile, con conseguente insicurezza diffusa nel proprio vivere quotidiano. La natura abituale del reato e il valore dei singoli episodi nel mosaico persecutorio Un secondo profilo di grande interesse riguarda la collocazione temporale dei fatti. La difesa sosteneva una contraddizione tra la data di inizio del reato indicata nel capo di imputazione e la ricostruzione operata dai giudici di merito, che avevano ancorato alcuni episodi a epoche successive. La Cassazione chiarisce un punto di diritto fondamentale nella dogmatica del reato abituale: ogni singolo atto, pur apparentemente neutro se considerato isolatamente, acquista rilevanza penale in quanto “tessera di un mosaico persecutorio” volto a comprimere la libertà della vittima. Ne consegue che l’individuazione di un episodio databile con certezza — come l’avvistamento riferito da un testimone nel settembre 2020 — non costituisce una rettifica del tempus commissi delicti, bensì la mera identificazione di uno dei momenti di riscontro esterno di una condotta abituale che si è dipanata nel tempo con atti reiterati e omogenei. Questa impostazione è coerente con il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le decisioni di merito conformi si saldano in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso. La prova indiziaria nel reato di danneggiamento: i requisiti dell’art. 192 c.p.p. La sentenza affronta con chiarezza anche la questione della prova indiziaria in relazione agli episodi di danneggiamento aggravato. L’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale stabilisce che l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi se questi non sono gravi, precisi e concordanti. La difesa contestava che la responsabilità per alcuni episodi di danneggiamento fosse stata desunta da un unico indizio — l’identificazione certa dell’imputata come autrice dell’ultimo episodio — in violazione del canone della pluralità degli indizi. La Corte smonta questa censura evidenziando che gli elementi valorizzati dai giudici di
Il proprietario risponde anche per il veicolo rubato: la Cassazione ridisegna i confini della responsabilità e dell’assicurazione

Con la sentenza n. 5562/2026, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione afferma che chi custodisce con negligenza il proprio veicolo resta responsabile dei danni causati dal ladro, con piena copertura assicurativa e senza poter invocare lo scioglimento della polizza. ladro, con piena copertura assicurativa e senza poter invocare lo scioglimento della polizza. Un furto che non libera il proprietario. Immaginate di possedere un veicolo aziendale, parcheggiato di notte nel cortile di un’abitazione, con le chiavi di accensione inserite nel cruscotto, le portiere non chiuse a chiave e il cancello carrabile soltanto accostato, ma non bloccato. Qualcuno approfitta di quella trascuratezza, si impossessa del mezzo e, un mese dopo, provoca un grave sinistro stradale causando lesioni serie a un terzo. Il conducente resta ignoto. Al momento del sinistro il veicolo è privo di copertura assicurativa, perché il proprietario, nel frattempo, aveva chiesto il cosiddetto “trasferimento” della polizza su un altro mezzo di sua proprietà. Può il proprietario sostenere di non essere responsabile, dal momento che il veicolo gli era stato rubato? La risposta della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5562/2026 della Terza Sezione civile, depositata il 12 marzo 2026, è netta: no. La distinzione fondamentale: prohibente domino e invito domino. Il cuore della decisione ruota attorno a una distinzione concettuale di lungo corso nel diritto della circolazione stradale, che separa due situazioni radicalmente diverse pur se apparentemente simili. Si parla di circolazione prohibente domino quando il veicolo circola contro la volontà del proprietario, il quale abbia fatto tutto quanto ordinariamente possibile per impedirne l’uso. In questa ipotesi il proprietario è davvero estraneo all’evento, non risponde dei danni e il contratto di assicurazione si scioglie dalla mezzanotte del giorno in cui è stata presentata la denuncia di furto. Si parla invece di circolazione invito domino quando il proprietario non voleva la circolazione, ma con la sua condotta negligente ne ha reso possibile o agevolato la sottrazione del mezzo. In questo secondo caso il proprietario rimane responsabile, perché la sua omissione colposa — la mancata custodia — è concausa del danno subito dal terzo. La Cassazione chiarisce con precisione chirurgica che la norma cardine della materia, ovvero l’art. 2054, terzo comma, del Codice civile, deve essere interpretata nel senso che l’esonero dalla responsabilità del proprietario non consegue automaticamente al fatto che egli non volesse la circolazione, ma richiede la prova concreta di avere adottato tutte le misure ordinariamente esigibili per prevenire l’impossessamento abusivo del mezzo. La lunga storia della norma e la scelta del legislatore. La sentenza dedica un’ampia e dotta ricostruzione storica all’art. 2054, terzo comma, c.c., ripercorrendo l’evoluzione normativa a partire dal Regolamento per la circolazione degli automobili del 1901 fino alla codificazione del 1942. Quella storia è, in sintesi, una progressiva estensione della responsabilità del proprietario e una correlativa riduzione dell’ampiezza della prova liberatoria. È significativo, in particolare, che una proposta parlamentare degli anni Venti del Novecento — che avrebbe consentito al proprietario di liberarsi dalla responsabilità dimostrando semplicemente che la circolazione era avvenuta “senza il consenso della volontà” — fu espressamente respinta dal legislatore dell’epoca, proprio perché si prestava ad essere elusa con la mera dimostrazione dello spossessamento involontario. Questa scelta storica conferma che la tesi della società ricorrente — secondo cui il furto, di per sé, escluderebbe la responsabilità del proprietario — è incompatibile con la direzione intrapresa dall’ordinamento fin dai suoi primordi. La relazione ministeriale al libro delle obbligazioni del codice civile precisò del resto espressamente che la previsione del terzo comma dell’art. 2054 non esclude la rilevanza di altri titoli di responsabilità, “come sarebbe la negligente custodia del veicolo”. Cosa deve provare il proprietario, e cosa non basta. Applicando questi principi, la Corte affronta e respinge tutti gli argomenti difensivi della società ricorrente. In primo luogo, non è sufficiente che il furto sia stato commesso con violenza sulle cose o con violazione di domicilio: l’intensità del delitto del ladro è irrilevante rispetto alla valutazione della diligenza del proprietario nella custodia del mezzo. In secondo luogo, non rileva il tempo trascorso tra il furto e il sinistro: lo iato temporale tra la condotta omissiva del proprietario e il verificarsi del danno è giuridicamente neutro, e la responsabilità cessa soltanto per effetto della prescrizione. In terzo luogo, il mancato rintraccio dell’autore del furto da parte delle autorità di polizia non incide sulla posizione del proprietario: la sua colpa risiede nell’omessa custodia, non nel fallimento delle ricerche. Infine, la diligenza richiesta non è quella astratta del bonus pater familias declinata in termini minimi, ma quella concreta e commisurata alle circostanze del caso — luogo, orario, modalità di parcheggio, condizioni di sicurezza del posto. Il relativo apprezzamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Il contratto di assicurazione non si scioglie. Uno dei profili più rilevanti della sentenza riguarda le conseguenze sul rapporto assicurativo. L’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005) prevede che, in caso di circolazione contro la volontà del proprietario, il contratto di assicurazione si sciolga a decorrere dalla mezzanotte del giorno della denuncia di furto. La Cassazione afferma con fermezza che questa disposizione è applicabile alle sole ipotesi di circolazione prohibente domino, non anche a quelle di circolazione invito domino. Poiché l’espressione “contro la volontà” usata nell’art. 122 è identica a quella impiegata nell’art. 2054 c.c., le due norme devono essere interpretate in modo coerente. Ne discende che, quando il furto è stato colposamente agevolato dal proprietario, il contratto di assicurazione non si scioglie, e la responsabilità del proprietario resta coperta dalla polizza RCA del veicolo. L’assicuratore è quindi tenuto a tenere indenne il proprietario delle conseguenze risarcitorie della sua condotta colposa — non già della condotta del ladro, bensì dell’omessa custodia che ha reso possibile il furto —, quale che sia il momento in cui il danno si è concretamente manifestato. Questo perché, come precisa la sentenza ragionando sull’art. 1917, primo comma, c.c., il rischio coperto dall’assicuratore è l’avverarsi dei presupposti causali del danno, non il danno in sé: e il presupposto causale
La terrazza sul tetto è davvero “mia”? La Cassazione chiarisce quando appartiene al condominio

La presunzione di condominialità del lastrico solare resiste anche alle terrazze private: per escluderla serve un titolo espresso e specifico Una terrazza che copre gli appartamenti sottostanti, per quanto accessibile soltanto dall’unità immobiliare di un singolo proprietario, si presume bene condominiale. Non bastano le dimensioni, il valore estetico o l’uso esclusivo di fatto per trasformarla in proprietà privata. Lo ha ribadito con estrema chiarezza la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con l’ordinanza n. 5253/2026, pronunciata il 14 gennaio 2026 e pubblicata il 9 marzo 2026, al termine di una vicenda giudiziaria che si è protratta per quasi vent’anni e che offre spunti di grande rilevanza pratica per chiunque viva o gestisca un edificio condominiale. La geUna controversia lunga quasi vent’anni La vicenda trae origine da una situazione frequentissima nella vita dei condomini: copiose infiltrazioni d’acqua negli appartamenti sottostanti una terrazza a livello, con conseguente necessità di accedere alla stessa per eseguire le riparazioni urgenti. Il condominio interessato ottenne dal Tribunale competente un’ordinanza cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che imponeva ai proprietari dell’unità immobiliare sovrastante di consentire l’accesso per i lavori. Il successivo giudizio di merito confermò il diritto del condominio ex art. 843 del codice civile, norma che obbliga il proprietario di un fondo a permettere il passaggio quando ciò è indispensabile per l’esecuzione di riparazioni alle parti comuni. Dopo i due gradi di merito e un primo intervento della Cassazione — che nel 2021 aveva cassato con rinvio la precedente sentenza d’appello, ritenendo necessario un accertamento più puntuale sulla natura giuridica della terrazza — la Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, aveva nuovamente riconosciuto il diritto del condominio ad accedere all’immobile per effettuare le riparazioni necessarie. I proprietari hanno impugnato anche questa decisione, ma la Cassazione l’ha ora definitivamente confermata. La presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c.: cos’è e come funziona Per comprendere appieno il significato della pronuncia occorre partire dall’art. 1117 del codice civile, che contiene l’elenco — non esaustivo — dei beni che si presumono di proprietà comune di tutti i condomini: si tratta di tutte quelle parti dell’edificio necessarie all’uso comune o destinate al servizio dell’intero fabbricato. Fra queste rientrano espressamente il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e, appunto, i lastrici solari. La presunzione di condominialità opera automaticamente: in assenza di un titolo contrario, il bene appartiene a tutti i condomini in proporzione alla quota millesimale di ciascuno. Non è però una presunzione assoluta, nel senso che può essere superata; tuttavia, per vincerla non basta qualsiasi prova contraria. La Cassazione, riprendendo un principio già enunciato nel precedente intervento del 2021 sulla stessa vicenda, ribadisce che la deroga all’attribuzione legale al condominio deve risultare da un titolo specifico: un’espressa disposizione contenuta nell’atto di alienazione, oppure un atto di destinazione proveniente dal titolare di un diritto reale sull’edificio, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito. La terrazza a livello: una categoria ibrida ma soggetta alle stesse regole La terrazza a livello — quella che si trova alla stessa quota di un appartamento e ne costituisce spesso l’elemento architettonico di maggior pregio — occupa una posizione giuridica peculiare. È diversa dal lastrico solare tradizionale, che si trova in sommità all’edificio e non è direttamente collegato a nessuna unità abitativa, ma svolge la stessa funzione strutturale: proteggere dall’acqua e dagli agenti atmosferici i vani che si trovano al di sotto. Nella vicenda esaminata, i ricorrenti avevano insistito su un argomento apparentemente suggestivo: la terrazza era di dimensioni persino superiori all’appartamento cui era connessa (84 mq contro 80 mq), godeva di una splendida vista panoramica sul mare e sulla vegetazione circostante, e svolgeva solo marginalmente la funzione di copertura degli appartamenti sottostanti. Si trattava, a loro dire, di un elemento pertinenziale dell’appartamento, non di un bene condominiale. La Cassazione respinge questa impostazione con nettezza. Una terrazza a livello che svolga anche soltanto in parte la funzione di copertura dei vani sottostanti — ancorché appartenenti a edifici tra loro materialmente congiunti — deve presumersi bene condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c. L’ampiezza, il valore estetico, la possibilità di accedervi soltanto dall’appartamento contiguo: nessuno di questi elementi è idoneo, da solo o in combinazione, a escludere il regime di comunione. Non è nemmeno rilevante che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto agli altri, poiché l’art. 819 c.c. salvaguarda espressamente i diritti dei condomini sulla cosa comune anche quando essa è destinata al servizio pertinenziale di una specifica unità. Quando si può derogare: il requisito del titolo espresso Il punto più delicato della pronuncia riguarda proprio la possibilità di rovesciare la presunzione. I proprietari della terrazza avevano invocato, a tal fine, una serie di atti: un atto di divisione del 1997 con cui era stata sciolta la comunione originaria sull’immobile, una delibera assembleare del 1998 e una successiva delibera del 2005. Sostenevano che questi documenti attestassero la natura esclusiva del loro diritto sulla terrazza. La Corte d’Appello, seguendo le direttive impartite dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio, aveva invece interpretato l’atto di divisione del 1997 nel senso che la terrazza vi fosse rimasta estranea, e aveva considerato la delibera del 2005 come meramente ricognitiva di quello stesso atto — e dunque priva di valenza costitutiva di diritti. Su questo punto, la Cassazione non può sindacare: l’interpretazione degli atti negoziali è un’attività riservata al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se trasmodante in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile, o in motivazione del tutto inadeguata. Non basta proporre una diversa lettura degli stessi elementi già esaminati per ottenere una revisione in Cassazione. Il principio che ne emerge è dunque chiaro e pratico: per attribuire a un singolo condomino la proprietà o l’uso esclusivo di un lastrico solare o di una terrazza a livello occorre un atto che lo dica esplicitamente, non uno che si limiti a regolare altri aspetti della vita condominiale o che venga poi interpretato come ricognitivo di situazioni pregresse. Il
La responsabilità dell’ostetrica nel parto indotto: quando l’errore di lettura del tracciato cardiotocografico non è colpa lieve

Con la sentenza n. 9579/2026 la Quarta Sezione Penale della Cassazione conferma la condanna di un’ostetrica per omicidio colposo, esclude l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 590-sexies c.p. e fissa principi rigorosi sul nesso causale e sui limiti del sindacato di legittimità in caso di doppia sentenza conforme. Una neonata decede poche ore dopo il parto per grave asfissia da sofferenza perinatale. L’indagine ricostruisce con precisione clinica come, nel corso delle ore precedenti al parto, il tracciato cardiotocografico avesse segnalato progressivi e inequivocabili segnali di sofferenza fetale, ignorati dall’ostetrica in turno. La professionista, nonostante annotasse nel diario ostetrico di aver visionato il tracciato, non riconobbe la gravità del quadro clinico e non attivò le procedure di emergenza previste dai protocolli aziendali e dalle linee guida nazionali di settore. La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto il medico ginecologo di guardia e confermato invece la responsabilità penale dell’ostetrica ai sensi degli artt. 589 e 590-bis c.p. La Cassazione, con la pronuncia n. 9579/2026, dichiara inammissibile il ricorso proposto nell’interesse dell’imputata, consolidando definitivamente la condanna. Il ruolo autonomo dell’ostetrica e la ripartizione delle responsabilità in sala parto Uno dei profili difensivi più interessanti sollevati nel ricorso riguardava la pretesa posizione di subordinazione dell’ostetrica rispetto al medico ginecologo, tesi che si riteneva idonea a ridimensionare il rimprovero mosso alla professionista. La Corte respinge questa impostazione con nettezza. La legge n. 42 del 1999, che disciplina le professioni sanitarie, e il D.M. n. 740 del 1994, contenente il regolamento per l’esercizio professionale dell’ostetrica, riconoscono piena autonomia alla figura ostetrica nell’ambito delle proprie competenze specifiche. Il monitoraggio cardiotocografico durante il travaglio rientra pienamente in quelle competenze: le linee guida SIGO-AOGOI del 2017, ancora vigenti, prevedono che nei parti indotti con ossitocina il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale debba essere continuo e che venga garantito un rapporto uno a uno tra ostetrica e partoriente. Il protocollo operativo dello stesso presidio ospedaliero confermava questa ripartizione, attribuendo al personale ostetrico la sorveglianza del tracciato e il dovere di allertare prontamente il ginecologo in caso di anomalie. Il riferimento alla subordinazione gerarchica, chiarisce la Corte, non nega l’autonomia professionale dell’ostetrica in astratto, ma risulta comunque irrilevante rispetto al nucleo della contestazione: la professionista aveva visionato il tracciato, ma aveva errato nella sua lettura e interpretazione. Il problema dell’avviso ex art. 360 c.p.p. per l’accertamento tecnico non ripetibile Il primo motivo di ricorso investiva una questione processuale di sicuro rilievo: l’ostetrica non aveva ricevuto l’avviso previsto dall’art. 360 c.p.p. per la partecipazione all’esame autoptico, accertamento tecnico irripetibile per sua natura. La difesa sosteneva che al momento dell’autopsia esistessero già a suo carico indizi inequivoci di reità, con la conseguenza che l’omesso avviso avrebbe dovuto determinare l’inutilizzabilità degli esiti dell’accertamento e di tutto il materiale probatorio costruito su di esso. L’art. 360 c.p.p. disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili, prevedendo che il pubblico ministero debba dare tempestivo avviso della data, ora e luogo dell’accertamento al soggetto indagato, il quale ha diritto di farsi assistere da un consulente tecnico di fiducia. La giurisprudenza di legittimità ha esteso questa tutela, con orientamento ormai prevalente, anche alla persona non ancora iscritta nel registro degli indagati ma già raggiunta da consistenti indizi di reità al momento dell’espletamento dell’atto. Tuttavia — e la Corte lo sottolinea richiamando il principio espresso da Cass. pen. Sez. IV, n. 20093 del 28/01/2021 — tale obbligo sussiste solo in presenza di sospetti concreti, sia sul piano oggettivo che su quello della riferibilità soggettiva del fatto. Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito avevano accertato che gli indizi a carico dell’ostetrica non potessero considerarsi emersi prima dello svolgimento dell’autopsia: soltanto dall’esame autoptico e dalle successive conclusioni dei consulenti era stato possibile ricondurre la causa del decesso alla gestione del monitoraggio cardiotocografico di competenza della professionista. La valutazione circa la sussistenza di indizi anteriori all’accertamento irripetibile è giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, e la motivazione addotta dai giudici di merito risultava logica e non contraddittoria. Il nesso causale e il giudizio controfattuale: come si accerta la causalità nella responsabilità medica Il nucleo della vicenda penale, dal punto di vista sostanziale, ruotava attorno all’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva dell’ostetrica e la morte della neonata. La difesa aveva contestato la tenuta logica del ragionamento controfattuale adottato dalla sentenza impugnata: pur ammettendo che il tracciato fosse diventato patologico alle ore 20:37, si sosteneva che, quand’anche si fosse proceduto al taglio cesareo entro le ore 20:47, l’intervento non avrebbe potuto concludersi prima dell’inizio della fase espulsiva, avviatasi alle ore 21:10 secondo il diario ostetrico. La Cassazione smonta questa obiezione con un ragionamento che vale la pena approfondire. Il paradigma logico del giudizio controfattuale in materia penale — consolidato da una giurisprudenza costante — non richiede che l’azione salvifica omessa avrebbe potuto, da sola e istantaneamente, impedire l’evento: ciò che rileva è che quella condotta, se tempestivamente adottata, avrebbe interrotto o modificato il decorso causale in un momento ancora utile. Nel caso concreto, il perito del Tribunale aveva chiarito che, a partire dalle ore 20:37, alla prima profonda decelerazione, andava allertata la sala operatoria e chiamato l’anestesista, in modo da iniziare l’intervento al più tardi alle 20:47 e far nascere la bambina effettivamente intorno alle ore 21:10 o 21:15 — ben prima delle 21:58 in cui avvenne il parto naturale con esito letale. L’azione salvifica da collocare nel giudizio controfattuale è dunque l’inizio del percorso chirurgico, non la sua conclusione, ed è pienamente compatibile con la sopraggiunta fase espulsiva come termine ultimo utile per il ricorso al cesareo. L’art. 590-sexies c.p. e la Legge Gelli-Bianco: quando l’imperizia non esonera dalla pena Il cuore giuridico della vicenda, e il profilo di maggiore interesse per i professionisti sanitari, riguarda l’applicabilità dell’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla Legge n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), che prevede una causa di non punibilità per l’esercente la professione sanitaria che, nell’esecuzione di prestazioni conformi alle linee guida adeguate al caso concreto, versi in stato di imperizia
Ferie non godute e indennità sostitutiva: chi deve provare cosa? La Cassazione fa chiarezza

Con l’ordinanza n. 5694/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza un principio fondamentale: nel giudizio per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, l’onere della prova grava sul lavoratore, non sul datore di lavoro. E sul valore probatorio del verbale ispettivo chiarisce i limiti che spesso vengono ignorati. Una lavoratrice, al termine di un rapporto di lavoro cessato nel dicembre 2010, aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio ex datore di lavoro per il pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute. La somma era stata quantificata sulla base di un verbale dell’Ispettorato del Lavoro, che aveva conteggiato 94 giorni di ferie non fruite. Il datore di lavoro si era opposto, sostenendo di aver già corrisposto l’indennità per 48 giorni e contestando sia la quantificazione ispettiva sia la ricostruzione dei periodi di effettivo godimento delle ferie. La Corte d’appello di Palermo aveva dato ragione al datore, revocando il decreto ingiuntivo. La lavoratrice ha allora proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ottenendo un rigetto integrale da parte della Sezione Lavoro della Suprema Corte. Il verbale ispettivo non è sempre un atto pubblico con fede privilegiata Il primo e più delicato profilo riguarda la natura probatoria del verbale redatto dagli ispettori del lavoro. La ricorrente sosteneva che tale documento facesse piena prova, sino a querela di falso ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione all’intera quantificazione dei giorni di ferie non godute operata dagli ispettori. La Cassazione respinge questa tesi con argomentazione rigorosa. Il punto di partenza è la distinzione, già consolidata sin da Cass., Sez. Un., n. 916/1996, tra i diversi livelli di attendibilità che un verbale ispettivo può rivestire. Il verbale fa piena prova fino a querela di falso — con la conseguenza che chi intende contestarne il contenuto deve proporre l’apposita impugnazione ai sensi dell’art. 221 c.p.c. — soltanto con riguardo ai fatti che gli ispettori hanno direttamente percepito con i propri sensi o hanno personalmente compiuto, senza alcun margine di valutazione o apprezzamento critico. Non è invece assistita da tale forza probatoria privilegiata la parte del verbale che riflette un’elaborazione intellettiva, cioè una valutazione operata dagli ispettori sulla base di documenti esaminati — come elenchi riepilogativi, registri presenze, prospetti paga — il cui contenuto viene poi interpretato e sintetizzato nel verbale stesso. Nel caso esaminato, la quantificazione di 94 giorni di ferie non godute non era il risultato di una percezione sensoriale diretta degli ispettori, bensì di un’analisi critica di documenti aziendali — per giunta non prodotti in giudizio — il cui contenuto si poneva in contrasto con quanto risultava dall’ultima busta paga. Per questo la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’efficacia privilegiata di quella specifica parte del verbale e l’aveva valutata liberamente insieme alle altre prove acquisite. La Cassazione conferma tale impostazione come pienamente condivisibile. L’onere della prova nel giudizio per l’indennità sostitutiva: spetta al lavoratore Il secondo profilo riguarda la distribuzione dell’onere probatorio, questione che nella prassi genera frequenti equivoci. È diffusa la convinzione che, trattandosi di un credito retributivo vantato dal lavoratore contro il datore di lavoro, quest’ultimo debba dimostrare di aver concesso le ferie. La Cassazione chiarisce che questa lettura è errata. Richiamando un orientamento costante e risalente — confermato da pronunce che si succedono dall’ormai lontano Cass. n. 10956/1999 fino alla recente Cass. n. 16603/2024 — la Corte ribadisce che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare di aver effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie. L’espletamento di lavoro nei giorni di ferie, in eccedenza rispetto alla normale durata annuale del lavoro, costituisce il fatto costitutivo dell’indennità: senza la prova di tale fatto, il diritto non sorge. Non vale opporre che il datore di lavoro si trovi in una posizione probatoria più agevole per dimostrare l’avvenuta fruizione delle ferie: questa circostanza, secondo la Corte, è del tutto irrilevante ai fini del riparto dell’onere. Nel caso di specie, la lavoratrice aveva tentato di adempiere questo onere tramite le buste paga prodotte in giudizio, attribuendo loro valenza confessoria. La Cassazione rigetta anche questo argomento: i cedolini potevano semmai dimostrare il mancato godimento delle ferie nella misura prevista dal contratto collettivo, ma non certo l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati al riposo — che è appunto il fatto che la lavoratrice era tenuta a provare. Il vizio di motivazione apparente: quando la critica probatoria non è motivo di ricorso Il terzo motivo di ricorso denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d’appello avesse sostanzialmente ignorato alcune prove decisive — in particolare la deposizione dell’ispettore del lavoro e la prova per interpello del datore di lavoro. La Cassazione dichiara il motivo inammissibile richiamando la consolidata lettura delle Sezioni Unite, da ultimo ribadita in Cass., Sez. Un., n. 5792/2024, secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. operata dal d.l. n. 83/2012, il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità è esclusivamente quello che attiene al testo della sentenza nella sua struttura logica interna: la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Non è invece consentito, mascherandolo sotto le vesti del vizio motivazionale, riproporre in Cassazione una critica dell’apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito. La lavoratrice, in realtà, non denunciava un’anomalia strutturale della motivazione, ma si doleva del modo in cui la Corte d’appello aveva valutato le testimonianze e i documenti. Si tratta di una censura inammissibile in sede di legittimità, ove non è consentito riesaminare il merito della controversia. Le spese processuali e il principio di soccombenza Il quarto motivo investiva la condanna alle spese, che la ricorrente riteneva ingiusta tenuto conto che la domanda era stata proposta sulla base di un atto pubblico e di documenti provenienti dal datore di lavoro. La Cassazione lo rigetta in applicazione del principio consolidato per cui la compensazione delle spese rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito,
Maternità surrogata e diritti del figlio: la Cassazione chiede alle Sezioni Unite una risposta definitiva

L’adozione in casi particolari è ancora uno strumento adeguato per tutelare il minore nato da GPA? La Prima Sezione civile rimette la questione alla massima sede, aprendo uno scenario inedito nel diritto della filiazione. Con l’ordinanza interlocutoria n. 5656/2026, pubblicata il 12 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione — presieduta dalla presidente Maria Acierno — ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Al centro della vicenda vi è la richiesta di trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell’atto di nascita formato in Ucraina di un minore venuto al mondo attraverso la pratica della gestazione per sostituzione — comunemente indicata con l’acronimo GPA — nel pieno rispetto delle leggi del paese straniero. Il ricorrente maschile è il padre genetico del bambino; il gamete femminile è stato fornito da donatrice anonima e l’embrione, formato in vitro, è stato impiantato in una donna portatrice. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Bari avevano rigettato la domanda, confermando il rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile sulla base della contrarietà della GPA ai principi di ordine pubblico internazionale. Il rifiuto di trascrizione e il percorso processuale. La coppia ricorrente aveva inizialmente proposto opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art. 95 del d.p.r. n. 396 del 2000, sostenendo che il controllo amministrativo avrebbe dovuto limitarsi alla legittimità formale dell’atto e alla sua corrispondenza alla lex loci. La Corte d’Appello di Bari, nell’esaminare il reclamo, aveva invece precisato che il canale processuale corretto — quando il riconoscimento dello status filiationis avviene mediante trascrizione di un atto formato all’estero — è quello previsto dall’art. 67 della legge n. 218 del 1995, con azione diretta alla Corte d’Appello in unico grado. La Prima Sezione della Cassazione ha chiarito che questa divergenza di iter comporta soltanto la necessità di riqualificare la domanda, senza poter restringere il perimetro dell’accertamento giudiziale: qualunque sia la via processuale seguita, il giudice è sempre chiamato a verificare se l’atto straniero sia compatibile con i principi di ordine pubblico internazionale del nostro ordinamento. L’ordine pubblico internazionale e il divieto penale di GPA. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento è ormai consolidato. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 38162 del 2022, avevano già ribadito che la gestazione per sostituzione è contraria al complesso dei principi di ordine pubblico internazionale, in quanto gravemente lesiva della dignità della donna e del minore. Tale contrarietà non viene meno per il solo fatto che il padre committente sia il genitore genetico, né per la corrispondenza alla lex loci o per la gratuità e finalità solidaristica della pratica. A questo orientamento si è aggiunto, nel 2024, un ulteriore inasprimento della disciplina penale: la legge n. 169 del 2024 ha esteso la perseguibilità del reato previsto dall’art. 12 della legge n. 40 del 2004 anche a chi ricorra alla GPA all’estero, ampliando la responsabilità delle persone adulte coinvolte senza tuttavia intervenire sulla posizione giuridica del minore già nato. I limiti strutturali dell’adozione in casi particolari. Il punto cruciale dell’ordinanza n. 5656/2026 è la messa in discussione dell’adeguatezza dello strumento tradizionalmente indicato come soluzione di bilanciamento: l’adozione in casi particolari ex art. 44, lettera d), della legge n. 184 del 1983. La Corte rileva che questo istituto presenta un difetto strutturale insuperabile: la costituzione dello status è rimessa all’esclusiva iniziativa del genitore intenzionale e presuppone che la sua volontà di adottare permanga fino alla conclusione del procedimento. Il minore non ha alcuna legittimazione ad azionare in proprio il procedimento, né vi sono strumenti che tutelino il bambino nell’ipotesi in cui il genitore sociale cambi idea, deceda o la coppia si separi prima del perfezionamento dell’adozione. Di fronte a un rifiuto del genitore intenzionale, il minore si trova privo di qualsiasi diritto alla costituzione del rapporto di filiazione, in una condizione di permanente precarietà giuridica. La sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025 e il principio di unicità dello stato di figlio. L’ordinanza in esame si inserisce in un dialogo serrato tra la Cassazione e la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 68 del 2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non consentiva, al nato in Italia da procreazione medicalmente assistita praticata all’estero, di essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale. In quella pronuncia — che si pone in continuità con le sentenze nn. 32 e 33 del 2021 — la Corte ha ribadito l’inadeguatezza dell’adozione in casi particolari come strumento di tutela piena, e ha richiamato con forza il principio dell’unicità dello stato di figlio sancito dall’art. 315 del codice civile, a norma del quale “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Questo principio non è soltanto il fondamento assiologico della riforma della filiazione introdotta con il d.lgs. n. 154 del 2013, ma il criterio ermeneutico alla luce del quale deve essere letta l’intera disciplina della filiazione. La Corte Costituzionale ha tuttavia precisato che il riconoscimento automatico dello status, ritenuto costituzionalmente necessario per i casi di omogenitorialità femminile da PMA, non può applicarsi ai casi di GPA, per i quali rimane imprescindibile un bilanciamento giudiziale. Il paradigma dei figli nati da incesto come modello analogico. È qui che l’ordinanza n. 5656/2026 introduce una prospettiva del tutto nuova. La Prima Sezione rileva una significativa omogeneità strutturale tra la fattispecie del figlio nato da GPA e quella del figlio nato da genitori tra i quali sussiste un vincolo di consanguineità. In entrambi i casi vi è un rilievo penale della condotta procreativa e la necessità di operare un bilanciamento rigoroso nella definizione del perimetro dei diritti del nato. L’ordinamento conosce già, per i figli incestuosi, un modello di costituzione giudiziale dello status filiationis che non avviene in forma automatica ma previo accertamento del giudice: l’art. 251 del codice civile consente il riconoscimento previa autorizzazione del giudice, con riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio; l’art. 278 c.c. consente al figlio stesso, se minore, di agire con l’assistenza
La segnalazione in “sofferenza” alla Centrale dei Rischi non può fondarsi sul semplice inadempimento

La Cassazione ribadisce che la banca è tenuta a verificare la reale situazione patrimoniale del debitore prima di procedere alla segnalazione Può una banca segnalare un cliente alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia soltanto perché non ha pagato alcune rate di un contratto di leasing? La risposta della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5593/2026 della Prima Sezione Civile, è netta: no. Il semplice inadempimento contrattuale non è sufficiente a giustificare una segnalazione a sofferenza, e chi subisce tale segnalazione illegittima ha diritto al risarcimento del danno. Si tratta di un principio di grande rilevanza pratica, che tocca da vicino la vita delle imprese e dei privati cittadini nei loro rapporti con il sistema bancario. Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava due società commerciali che avevano convenuto in giudizio un istituto di credito (operante nel settore del leasing, poi confluito in un grande gruppo bancario nazionale), lamentando di aver subito danni gravissimi — quantificati in oltre due milioni e mezzo di euro — a seguito di una segnalazione ritenuta illegittima. La segnalazione era avvenuta nel contesto di una vicenda più ampia: le parti si trovavano in lite per un’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un debito da leasing, e nel corso delle trattative per una possibile transazione la banca aveva proceduto alla segnalazione senza che la situazione patrimoniale del debitore fosse stata adeguatamente valutata. Cos’è la Centrale dei Rischi e perché è così importante Per comprendere la portata della decisione, è necessario chiarire cosa sia la Centrale dei Rischi e quali effetti concreti produca. Si tratta di un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia — istituito dalla delibera del CICR del 29 marzo 1994 e disciplinato dagli artt. 53, 67, 108 e 170 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) — nel quale le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare i crediti vantati nei confronti dei propri clienti, classificandoli in diverse categorie di rischio. La classificazione più grave, e quella al centro del caso in esame, è quella delle cosiddette “sofferenze”: essa indica che il debitore si trova in uno stato di insolvenza o in una condizione a essa assimilabile. Le conseguenze pratiche di tale classificazione sono devastanti per chi la subisce: l’iscrizione in Centrale dei Rischi come soggetto in sofferenza comporta, di norma, la preclusione dell’accesso al credito bancario, la revoca degli affidamenti esistenti e, più in generale, una perdita di reputazione commerciale e finanziaria difficilmente rimediabile nel breve periodo. Il principio giuridico affermato dalla Cassazione: il mero inadempimento non basta La questione giuridica al cuore della controversia riguarda il presupposto necessario affinché la banca possa legittimamente procedere alla segnalazione a sofferenza. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza che è stata ora cassata, aveva ritenuto sufficiente il mero inadempimento: il mancato pagamento dei canoni di leasing, per un importo di circa 41.000 euro nel periodo compreso tra il gennaio 2003 e l’ottobre 2004, era stato considerato di per sé idoneo a fondare la segnalazione. La Prima Sezione Civile della Cassazione ha invece ribadito — con richiamo esplicito al proprio orientamento consolidato e all’intenzione di darvi continuità — che per qualificare un credito come “in sofferenza” è necessario che il debitore versi in uno stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, oppure in situazioni sostanzialmente equivalenti. La nozione di insolvenza rilevante, come si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia sulla base delle direttive del CICR, non coincide con quella dell’insolvenza fallimentare: essa non presuppone l’incapienza totale o la definitiva irrecuperabilità del credito, ma richiede pur sempre una valutazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave e non transitoria difficoltà economica. In questo solco si collocano le precedenti pronunce richiamate dalla Corte (Cass. n. 26361/2014 e n. 31921/2019), che la sentenza in commento conferma e consolida ulteriormente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva del tutto omesso di verificare se la società segnalata versasse effettivamente in gravi difficoltà economiche, limitandosi a riscontrare l’esistenza del debito scaduto. Questo vizio di motivazione, qualificato come violazione della disciplina regolante la Centrale dei Rischi, ha portato all’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata. Il danno da segnalazione illegittima si estende anche alle società collegate Un profilo particolarmente interessante della decisione riguarda la posizione della società collegata alla segnalata, che aveva subito un danno autonomo e distinto: un istituto di credito terzo le aveva negato la concessione di un mutuo proprio in ragione della segnalazione della sua affiliata. La Corte d’Appello aveva escluso la legittimazione attiva di questo soggetto, ritenendo irrilevante la mera identità della compagine sociale in assenza di documentata attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. La Cassazione ha invece ritenuto fondati anche i motivi di ricorso afferenti a questo profilo, osservando che la Corte territoriale aveva omesso di tener conto di un elemento decisivo: la comunicazione con cui un istituto bancario terzo aveva espressamente negato il mutuo alla collegata, indicando come causa proprio la segnalazione della società affiliata alla Centrale dei Rischi. Questo dato documentale dimostrava l’esistenza di un chiaro nesso causale tra la condotta della banca convenuta e il danno patrimoniale subito dalla collegata. La domanda risarcitoria di quest’ultima non era quindi fondata su un mero collegamento societario, bensì su un proprio diritto autonomo derivante da un danno diretto e specifico, qualificabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. come danno ingiusto conseguente ad un fatto illecito. Le implicazioni pratiche per imprese e professionisti La pronuncia in esame ha implicazioni concrete di grande rilievo per chiunque intrattenga rapporti con il sistema bancario. Per le imprese, essa significa che il mero ritardo o inadempimento nel pagamento di un debito non legittima automaticamente la banca a procedere con la segnalazione a sofferenza: la banca è tenuta a svolgere una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, acquisendo elementi di conoscenza adeguati (bilanci, perizie, documentazione contabile) prima di procedere. Una segnalazione avventata o basata sul semplice inadempimento espone l’istituto di credito a responsabilità risarcitoria per i danni conseguenti, anche di notevole entità.
La povertà non è una colpa: la Cassazione e la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria

Quando il giudice può negare la pena sostitutiva pecuniaria? La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte risolve un contrasto interpretativo e fissa i criteri del giudizio prognostico dopo la Riforma Cartabia. Un episodio di lesioni personali aggravate, una condanna a quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena pronunciata dal Tribunale di Rieti, la conferma in appello da parte della Corte di Roma, e infine il ricorso per cassazione: questo è lo scenario su cui la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 8818/2026, depositata il 6 marzo 2026, decidendo all’udienza del 2 dicembre 2025. Al centro della controversia c’era una domanda in apparenza semplice, ma di rilevanza sistematica tutt’altro che trascurabile: può il giudice rifiutare la sostituzione della pena detentiva breve con una pena pecuniaria adducendo le disagiate condizioni economiche dell’imputato? E quale ruolo possono svolgere i precedenti penali in questo tipo di valutazione? Il quadro normativo: la Riforma Cartabia e le pene sostitutive Per comprendere il rilievo della pronuncia occorre fare un passo indietro. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 — la cosiddetta Riforma Cartabia — ha profondamente ridisegnato il sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, modificando la legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, l’art. 71 del decreto ha riformulato l’art. 58 della L. n. 689/1981, che governa i presupposti per la sostituzione, e ha introdotto l’art. 56-quater, che consente al giudice di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell’imputato, tenendo conto del suo reddito, del suo patrimonio e delle sue condizioni familiari. La ratio di questa innovazione è chiaramente inclusiva: garantire che la sanzione alternativa al carcere sia accessibile anche a chi non disponga di risorse adeguate, evitando che la povertà diventi automaticamente un ostacolo all’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite. Il contrasto giurisprudenziale sulla solvibilità dell’imputato Il punto più interessante della sentenza n. 8818/2026 riguarda proprio questo nodo interpretativo: il giudice può negare la sostituzione con la pena pecuniaria sul presupposto che l’imputato, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe in grado di pagare la sanzione? La Corte riconosce apertamente l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento — di cui è espressione, da ultima, Cass. pen., Sez. II, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318-01 — ammette che il giudice possa rigettare la richiesta di sostituzione quando formuli, sulla base di elementi di fatto, un giudizio prognostico negativo sulla solvibilità del reo, anche se questi si trova in disagiate condizioni economiche. Un secondo orientamento, che il Collegio giudica prevalente e che condivide espressamente, afferma invece il contrario: il giudice non può respingere la domanda di sostituzione con la pena pecuniaria in ragione delle sole condizioni di disagio economico e patrimoniale dell’imputato, poiché la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce esclusivamente alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni — come il lavoro di pubblica utilità o la semilibertà — e non alla pena pecuniaria in quanto tale. A sostegno di questo indirizzo la Corte richiama Cass. pen., Sez. IV, n. 8873 del 28/01/2025, Rv. 288419-01; Sez. III, n. 35655 del 07/04/2025, Rv. 288729; Sez. II, n. 1724 del 18/12/2025, Rv. 289194-01. La nuova formulazione dell’art. 56-quater L. 689/1981 — che permette di adeguare la pena pecuniaria alla situazione economica concreta — rende coerente e sistematicamente fondata questa conclusione: negare la sostituzione in ragione della povertà significherebbe vanificare proprio lo strumento che il legislatore ha predisposto per rendere la pena pecuniaria accessibile a tutti. I precedenti penali e il giudizio prognostico sull’idoneità della pena sostitutiva Nonostante il Collegio dia ragione alla ricorrente sul primo punto, il ricorso viene rigettato in applicazione della seconda delle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del proprio diniego. Ed è qui che la pronuncia offre un contributo altrettanto significativo. L’art. 58 della L. n. 689/1981 impone al giudice un giudizio prognostico sull’idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Su questo terreno, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che i precedenti penali del condannato possono legittimamente essere considerati ai fini di questa prognosi. La Corte richiama in proposito Cass. pen., Sez. II, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006; Sez. V, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210; Sez. II, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348; nonché la più recente Sez. V, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705-01, che ha chiarito come al giudice della cognizione spetti una valutazione prognostica complessa, funzionale sia alla finalità rieducativa costituzionalmente sancita sia alla salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa. Nel caso di specie, l’imputata aveva riportato — successivamente ai fatti per cui si procedeva — due condanne per rapina. La Corte territoriale non si era limitata a un generico richiamo a tali precedenti, ma aveva tratto da essi, con motivazione specifica e non contraddittoria, un giudizio sull’inidoneità della pena pecuniaria a contenere il rischio di recidiva, tenendo conto anche della modestissima entità della sanzione che sarebbe risultata dalla conversione della breve pena detentiva irrogata. La Suprema Corte ritiene questa motivazione immune da censure. Un’ulteriore precisazione sul divieto di sostituzione in caso di sospensione condizionale Per completezza argomentativa, la sentenza segnala anche un’ulteriore innovazione introdotta dalla Riforma Cartabia: l’art. 71 del D.Lgs. n. 150/2022 ha inserito il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi nell’ipotesi in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena. Si tratta di una regola potenzialmente assorbente, che nel caso esaminato non trovava però applicazione ratione temporis, poiché la richiesta di sostituzione era stata formulata già davanti al giudice di primo grado, prima che il divieto entrasse in vigore. Il rilievo, pur incidentale, è utile per gli operatori: in tutti i processi successivi all’entrata in vigore della riforma, la concessione della sospensione condizionale preclude la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Cosa cambia nella pratica: implicazioni per imputati, difensori e giudici La sentenza n. 8818/2026 porta con sé indicazioni operative di non poco conto. Per i difensori, il principio affermato sul punto della solvibilità rappresenta un