Videosorveglianza condominiale: quando le telecamere non violano la privacy del vicino

La Cassazione chiarisce i limiti della sorveglianza tra proprietari dello stesso stabile La gestione del patrimonio familiare rappresenta una delle sfide più complesse e delicate per le famiglie italiane, particolarmente quando questo patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili. Secondo i dati Istat-Bankitalia, oltre la metà della ricchezza delle famiglie italiane è rappresentata da asset illiquidi, con gli immobili che costituiscono la componente predominante. Nonostante l’importanza economica e affettiva di quInstallare un sistema di videosorveglianza nella propria abitazione può diventare motivo di conflitto con i vicini, soprattutto quando si vive nello stesso edificio. La questione è delicata perché mette in tensione due esigenze fondamentali: da un lato il diritto alla sicurezza e alla protezione della proprietà, dall’altro il diritto alla riservatezza delle persone che abitano negli spazi circostanti. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2181/2026 pubblicata il 2 febbraio 2026, ha fornito importanti chiarimenti su quando l’installazione di telecamere nei rapporti di vicinato possa considerarsi legittima, respingendo le contestazioni di chi sosteneva che le riprese video violassero la propria privacy e configurassero comportamenti lesivi nei rapporti tra comproprietari.esti beni, molte famiglie continuano ad adottare approcci tradizionali che, pur consolidati nel tempo, potrebbero non essere più adeguati alle esigenze di un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione. La questione giuridica: sicurezza o intrusione nella sfera privata altrui? Il caso esaminato dalla Terza Sezione Civile riguardava due sorelle, entrambe proprietarie di appartamenti situati nello stesso immobile a Taormina. Una delle due aveva fatto installare nel dicembre 2008 due videocamere di sorveglianza: la prima era stata posizionata su un’area di pertinenza comune, fissata all’intradosso del balcone del proprio appartamento, mentre la seconda era stata collocata su un’area di sua esclusiva proprietà. La sorella che si sentiva lesa da questo impianto di videosorveglianza aveva intrapreso un’azione legale sostenendo che le telecamere riprendessero continuamente anche lei, i suoi familiari e le persone che frequentavano la sua abitazione, violando così la normativa in materia di privacy. Chiedeva quindi che fosse accertata la lesività dell’impianto, ne fosse ordinata la rimozione e ottenesse il risarcimento dei danni subiti. La questione centrale che i giudici hanno dovuto affrontare riguardava proprio il bilanciamento tra due diritti contrapposti: il diritto alla sicurezza di chi installa le telecamere e il diritto alla riservatezza di chi teme di essere costantemente ripreso. Non solo, ma veniva anche contestato che l’installazione costituisse un atto emulativo, cioè un comportamento posto in essere con il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri, senza alcuna utilità per chi lo compie. Il quadro normativo di riferimento La materia della videosorveglianza è regolata da una pluralità di fonti normative che devono trovare coordinamento. Innanzitutto, occorre fare riferimento al Regolamento UE 679/2016 (il cosiddetto GDPR), che disciplina il trattamento dei dati personali, e al decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy), che ne costituisce l’attuazione italiana. Queste norme stabiliscono che qualsiasi trattamento di dati personali, ivi comprese le riprese video, deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite. In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito nel tempo precise indicazioni sui requisiti che deve possedere un impianto di videosorveglianza per essere considerato legittimo. Tra questi requisiti vi sono la necessità che le telecamere riprendano esclusivamente aree di proprietà o pertinenza di chi le installa, che l’angolo di ripresa sia limitato e che l’impianto sia finalizzato a soddisfare reali esigenze di sicurezza, non potendo essere utilizzato per scopi diversi o per controllare indebitamente la vita altrui. Sul versante civilistico, rileva l’articolo 833 del codice civile, che vieta gli atti emulativi. Questa norma stabilisce che il proprietario non può compiere atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. Per configurare un atto emulativo devono sussistere due elementi: quello oggettivo, consistente nell’assenza di utilità per chi compie l’atto, e quello soggettivo, rappresentato dall’intenzione di nuocere. Inoltre, quando si tratta di beni in comunione, trova applicazione l’articolo 1102 del codice civile, secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Questo principio diventa rilevante quando l’installazione delle telecamere coinvolge parti comuni dell’edificio o quando i comportamenti di uno dei comproprietari limitano il godimento del bene comune da parte degli altri. La soluzione della Corte di Cassazione La Suprema Corte, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente. I giudici di legittimità hanno innanzitutto sottolineato che tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano correttamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e dell’accertamento tecnico preventivo, i quali avevano escluso il carattere mobile delle telecamere e accertato che il raggio di ripresa inquadrava unicamente gli ingressi dell’abitazione di chi aveva installato l’impianto. In particolare, la Cassazione ha evidenziato come il sistema di videosorveglianza soddisfacesse tutti i requisiti indicati dal Garante della Privacy, risultando lecito, proporzionato e necessario per le finalità di sicurezza perseguite. Le telecamere non riprendevano zone diverse da quelle di proprietà di chi le aveva installate, circostanza peraltro ammessa dalla stessa parte che si lamentava della presunta violazione della propria riservatezza. Su questa base, la Corte ha respinto la censura relativa alla pretesa violazione della normativa sulla privacy, osservando che la ricorrente, pur lamentando genericamente l’intrusività delle telecamere capaci di ruotare a 360 gradi, non aveva dimostrato che effettivamente le riprese interessassero aree al di fuori della proprietà della sorella. La Suprema Corte ha chiarito che spetta al giudice di merito valutare le risultanze istruttorie e che tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, salvo che non venga dimostrato un vizio di motivazione particolarmente grave. Quanto alla contestazione relativa agli atti emulativi, la Cassazione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la configurabilità di tale figura. Mancava infatti l’elemento oggettivo, dato che l’installazione del sistema di videosorveglianza aveva una chiara finalità di sicurezza e protezione della proprietà, rappresentando quindi un comportamento utile per chi lo aveva posto in essere. Non era
Patto Commissorio Mascherato: La Cassazione Vieta il Frazionamento dell’Indagine

La Suprema Corte richiede un’analisi complessiva dell’intera operazione negoziale per smascherare i patti commissori vietati dalla legge Con l’ordinanza n. 2023/2026 del 30 gennaio 2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta una questione di estrema rilevanza pratica: come individuare l’esistenza di un patto commissorio vietato quando questo viene dissimulato attraverso una serie di atti apparentemente leciti. La vicenda riguarda un debitore in difficoltà economica che, per evitare l’esecuzione forzata, sottoscrive una serie di accordi con un creditore, culminanti nella vendita dell’immobile a un soggetto terzo (la madre del creditore). Il patto commissorio è quella convenzione, vietata dall’articolo 2744 del codice civile, con cui il creditore acquisisce automaticamente la proprietà di un bene del debitore in caso di mancato pagamento del debito. La ratio del divieto è tutelare il debitore da pressioni indebite in un momento di debolezza, impedendo che accetti condizioni vessatorie pur di ottenere credito. Il caso concreto: una vendita o una garanzia mascherata? La fattispecie esaminata dalla Cassazione presenta una concatenazione di atti particolarmente complessa. Un soggetto, gravato da procedure esecutive, stringe rapporti con un professionista che si offre di aiutarlo a superare la situazione debitoria. Vengono stipulati: un contratto preliminare di vendita di un immobile, con accollo dei debiti da parte del promissario acquirente; una procura irrevocabile a vendere rilasciata dal debitore in favore del creditore; infine, un atto di compravendita definitivo in cui l’acquirente risulta essere la madre novantenne del creditore. Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’intera operazione per violazione del divieto di patto commissorio. La Corte d’appello di Napoli aveva invece ribaltato la decisione, ritenendo che mancasse la prova dell’erogazione del prestito e che, comunque, il trasferimento immobiliare fosse avvenuto a titolo di datio in solutum, cioè come libera scelta per estinguere un debito pregresso, e non come garanzia coattivamente imposta. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione La Suprema Corte cassa la sentenza d’appello con un principio di diritto di notevole portata pratica. I giudici di legittimità affermano che l’articolo 2744 del codice civile deve essere interpretato in maniera funzionale. Ciò significa che risulta colpito da nullità non solo il “patto” commissorio in senso stretto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto e la forma, che venga impiegata per conseguire il risultato concreto vietato dall’ordinamento giuridico: l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione del debito. La Corte biasima l’approccio “atomistico” e “parcellizzato” adottato dai giudici d’appello, che avevano valutato il solo atto di vendita finale, qualificandolo come datio in solutum. Secondo la Cassazione, invece, occorre una valutazione unitaria e complessiva dell’intera concatenazione di atti che ha condotto al perfezionamento dell’atto traslativo, considerando quest’ultimo quale ultima “tappa” di un iter articolato. L’indagine richiesta: dal preliminare alla procura irrevocabile I giudici di legittimità evidenziano che la Corte d’appello ha omesso di esaminare alcuni fatti decisivi. In particolare, avrebbe dovuto indagare sul nesso funzionale tra la prestazione del mutuo (o l’accollo dei debiti) e la stipulazione del contratto preliminare di vendita, oltre che sul significato del rilascio della procura irrevocabile a vendere. Un elemento particolarmente significativo era la previsione, contenuta in una delle proroghe del preliminare, dell’obbligo di conferire una procura speciale irrevocabile a vendere in favore del creditore, a pena di risoluzione della promessa. Solo una valutazione dinamica e correlata di tutti questi atti avrebbe potuto permettere un giudizio corretto sulla funzione solutoria o di garanzia dell’atto di vendita finale. La Cassazione precisa che non è sufficiente che il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come contestuale erogazione di un mutuo, ma occorre ponderare se il trasferimento del bene abbia risposto a una finalità solutoria oppure alla finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, destinata a evolversi diversamente a seconda dell’adempimento o meno del debitore. Il collegamento negoziale: elemento chiave dell’indagine La Suprema Corte sottolinea che il patto commissorio è configurabile quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene a tacitazione dell’obbligazione, mentre l’integrazione del patto è esclusa solo quando tale trasferimento sia frutto di una scelta libera. Non si può prescindere dal nesso di interdipendenza negoziale, tale da far emergere la funzionale preordinazione dei negozi collegati allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio. I giudici ribadiscono che, ai fini dell’accertamento della violazione del divieto di patto commissorio, restano irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto (o dei contratti), sia il momento temporale in cui l’effetto traslativo è destinato a verificarsi, sia quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione, e perfino l’identità dei soggetti che hanno stipulato i negozi collegati. Ciò significa che il patto commissorio può realizzarsi anche attraverso persone interposte, come nel caso in cui l’acquirente formale sia un familiare del creditore. La preesistenza del credito non esclude il patto commissorio Un ulteriore aspetto rilevante della pronuncia riguarda la questione della preesistenza del credito. La Corte d’appello aveva ritenuto che, ammettendo anche l’esistenza di un prestito precedente, la sua anteriorità rispetto al rilascio della procura e alla vendita avrebbe escluso la violazione del divieto di patto commissorio, in quanto il trasferimento sarebbe avvenuto per soddisfare un precedente credito rimasto insoluto. La Cassazione ritiene invece che anche un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi. Anche quando il trasferimento è previsto a titolo di coazione per l’adempimento di un debito anteriore, può configurarsi un patto commissorio vietato, se il trasferimento del bene non risponde a una finalità solutoria ma alla finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria. Le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti Questa pronuncia ha importanti ricadute pratiche in molteplici ambiti. Innanzitutto, rafforza la tutela dei debitori in difficoltà economica, impedendo che la loro situazione di debolezza contrattuale venga sfruttata attraverso operazioni apparentemente lecite ma sostanzialmente volte ad aggirare il divieto di patto commissorio. Per i professionisti legali, la sentenza impone un approccio
Sovraindebitamento e mutuo prima casa: il privilegio fondiario che può vanificare la protezione del debitore

La Cassazione chiarisce i limiti della procedura: quando la banca può comunque procedere con il pignoramento dell’abitazione Quando le difficoltà economiche si accumulano e i debiti diventano insostenibili, la procedura di sovraindebitamento rappresenta per molti l’ultima ancora di salvezza. Eppure, una recente sentenza della Cassazione civile (n. 22914 del 2024) ha messo in evidenza un aspetto critico che può compromettere in modo significativo la tutela sperata dai debitori: il privilegio fondiario delle banche nella liquidazione controllata. Per comprendere appieno la portata di questa decisione, è necessario partire dal quadro generale delle soluzioni disponibili quando una persona si trova in una situazione di crisi debitoria. Le strade percorribili per chi è in difficoltà con il mutuo Quando un debitore non riesce più a pagare regolarmente le rate del mutuo o di altri prestiti, la prima reazione dovrebbe essere quella di agire tempestivamente. L’inadempimento, infatti, innesca una serie di conseguenze progressive: dall’applicazione degli interessi di mora alla segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, fino alla risoluzione del contratto e, nel peggiore degli scenari, al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile. Prima di arrivare a questo punto, esistono diverse opzioni che il debitore può valutare con l’assistenza di un professionista. Le soluzioni stragiudiziali, basate sul dialogo diretto con la banca, includono la rinegoziazione delle condizioni contrattuali, la surroga del mutuo presso un altro istituto di credito, la sospensione temporanea delle rate o, in casi estremi, il saldo e stralcio, ossia un accordo per chiudere il debito pagando una somma inferiore al totale dovuto. Queste opzioni, tuttavia, presuppongono che il debitore sia in grado di sostenere un nuovo piano di pagamenti e che abbia un unico creditore o pochi creditori disposti a negoziare. Quando la situazione è più complessa, con debiti multipli verso banche, fisco e altri soggetti, diventa necessario ricorrere a uno strumento più strutturato: la procedura di sovraindebitamento. La procedura di sovraindebitamento: un’opportunità con dei limiti La procedura di sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è stata concepita per offrire una seconda opportunità ai debitori non fallibili, come consumatori, professionisti e piccole imprese, che si trovano in una grave e duratura situazione di squilibrio economico. La procedura ha carattere globale: coinvolge la totalità dei creditori e si svolge sotto la supervisione di un tribunale. Uno dei vantaggi più significativi di questa procedura è la sospensione automatica di tutte le azioni esecutive e cautelari in corso dal momento del deposito della domanda. Questo significa che i pignoramenti, le vendite all’asta e altre iniziative dei creditori vengono bloccate, offrendo al debitore il tempo necessario per riorganizzare la propria situazione finanziaria con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi. Al termine del piano omologato e regolarmente eseguito, il debitore può ottenere l’esdebitazione, ossia la liberazione definitiva dai debiti residui non pagati. Questo principio, noto come “fresh start”, offre una reale possibilità di ripartenza. Tuttavia, esiste un limite significativo che può compromettere la protezione dell’abitazione principale, e proprio su questo punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22914 del 2024. Il privilegio fondiario: quando la banca può aggirare la procedura L’articolo 41 del Testo Unico Bancario conferisce alle banche che hanno concesso un mutuo fondiario un “privilegio processuale”. In parole semplici, questo privilegio consente alla banca di avviare o proseguire l’azione esecutiva sull’immobile ipotecato anche in presenza di una procedura di sovraindebitamento. La Cassazione ha chiarito che questo rischio è particolarmente concreto nella procedura di liquidazione controllata. A differenza del piano di ristrutturazione dei debiti, nel quale il giudice può sospendere le azioni esecutive dei creditori, nella liquidazione controllata la banca con privilegio fondiario può procedere autonomamente con la vendita all’asta dell’immobile, vanificando in parte la finalità protettiva della legge. Cosa significa questo per il debitore? Significa che, pur avendo attivato la procedura di sovraindebitamento e pur trovandosi sotto la supervisione del tribunale, potrebbe comunque perdere la propria abitazione se la banca decide di esercitare il proprio privilegio. Questo scenario è particolarmente preoccupante per chi si affida alla liquidazione controllata sperando di salvaguardare l’immobile in cui vive. Le implicazioni pratiche per i debitori Questa pronuncia della Cassazione ha importanti ripercussioni concrete. Innanzitutto, rende ancora più cruciale la scelta del tipo di procedura da avviare. Il debitore che intende proteggere la propria abitazione principale dovrà valutare con estrema attenzione se optare per un piano di ristrutturazione dei debiti, nel quale il giudice ha maggiori poteri di sospensione delle azioni esecutive, piuttosto che per la liquidazione controllata. In secondo luogo, questa decisione sottolinea l’importanza di agire tempestivamente. Prima che la banca attivi formalmente la procedura esecutiva, vi sono maggiori margini di negoziazione e di protezione attraverso gli strumenti previsti dalla legge. Attendere che la situazione degeneri può significare trovarsi in una condizione in cui nemmeno la procedura di sovraindebitamento è in grado di offrire una protezione piena. Infine, emerge con forza la necessità di un’assistenza professionale qualificata. Un avvocato esperto in diritto della crisi e del sovraindebitamento può guidare il debitore nella scelta della strategia più adeguata, valutando caso per caso la presenza di privilegi fondiari, la tipologia dei creditori coinvolti e le concrete possibilità di proteggere il patrimonio immobiliare. Quando rivolgersi a un professionista Le difficoltà economiche possono colpire chiunque, spesso in modo improvviso e inaspettato. Un licenziamento, una malattia, una riduzione dell’orario di lavoro possono compromettere la capacità di far fronte ai propri impegni finanziari. In questi casi, la tentazione di chiudere gli occhi e sperare che la situazione si risolva da sola è forte, ma è anche il peggior errore che si possa commettere. La gestione del debito richiede un approccio proattivo, trasparente e professionalmente assistito. Le soluzioni esistono, ma vanno individuate e implementate tempestivamente, con una chiara comprensione dei propri diritti e dei limiti di ciascuno strumento giuridico. La sentenza della Cassazione n. 22914 del 2024 ci ricorda che anche le procedure pensate per proteggere i debitori in difficoltà hanno dei confini che devono essere conosciuti e rispettati. Solo con una consulenza adeguata è possibile trasformare una crisi debitoria da un percorso verso l’insolvenza
L’AVVENTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SOSTITUIRÀ PRIMA GLI AVVOCATI O I GIUDICI?

Una riflessione sulle trasformazioni in corso nel mondo del diritto I. LA DOMANDA CHE INQUIETA LE PROFESSIONI LEGALI Il 14 marzo 2025, il Tribunale di Firenze è stato teatro di un episodio che potrebbe segnare una svolta nel rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia in Italia. Un avvocato aveva depositato una memoria citando sentenze della Cassazione che, si è poi scoperto, non esistevano affatto. Le «decisioni» erano state generate da ChatGPT e utilizzate senza alcuna verifica. I giudici del Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, nelle motivazioni dell’ordinanza parlarono di «allucinazioni giurisprudenziali». Il caso fece clamore, ma rappresentava solo la punta dell’iceberg di una trasformazione già in corso. La domanda che oggi attraversa gli uffici giudiziari e gli studi legali è tanto semplice quanto inquietante: l’intelligenza artificiale sostituirà prima gli avvocati o i giudici? Per rispondere, dobbiamo andare oltre le paure e le suggestioni, analizzando con rigore scientifico cosa l’IA sa realmente fare oggi, come si stanno evolvendo le due professioni e quali sono i fattori strutturali che determineranno il ritmo del cambiamento. I dati parlano chiaro: secondo lo studio Censis-Confcooperative del 2024, nei prossimi dieci anni 15 milioni di lavoratori italiani saranno esposti all’impatto dell’intelligenza artificiale, di cui 6 milioni a rischio sostituzione. Tra le professioni considerate «ad alta complementarità» con l’IA figurano proprio avvocati e magistrati, insieme a notai ed esperti legali. Ma il concetto di «complementarità» merita un’analisi più approfondita: significa trasformazione, non eliminazione. Intanto, già oggi esistono sistemi di risoluzione automatizzata delle controversie che gestiscono milioni di casi: eBay risolve 60 milioni di dispute all’anno, il 90% delle quali viene gestito automaticamente senza alcun intervento umano. Questa realtà, spesso ignorata nel dibattito italiano, ci offre una finestra concreta sul futuro della giustizia digitale – e sulle sue condizioni di possibilità. II. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO: LE REGOLE DEL GIOCO SONO CAMBIATE L’AI Act europeo e la sua implementazione Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act, UE 2024/1689), entrato in vigore nell’agosto 2024, ha stabilito un principio cardine: l’IA potrà rappresentare un prezioso strumento di supporto per il lavoro dei magistrati, facilitando la ricerca di precedenti giurisprudenziali, la gestione dei procedimenti o la redazione di atti, ma l’essenza stessa della funzione giurisdizionale dovrà sempre restare nelle mani dei giudici. La timeline di implementazione si è ormai definita: dal febbraio 2025 sono in vigore i divieti per le pratiche a rischio inaccettabile, inclusa la «giustizia predittiva penalmente rilevante»; dall’agosto 2025 operano le norme sui modelli di IA per finalità generali; dall’agosto 2026 entreranno in vigore le regole per i sistemi «ad alto rischio», categoria nella quale l’Allegato III, punto 8, include espressamente i sistemi «destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto». Il 10 luglio 2025 la Commissione europea ha pubblicato la versione finale del General-Purpose AI Code of Practice, strumento di soft regulation che accompagnerà l’industria verso la conformità. La Legge italiana n. 132/2025: un primato europeo Il 25 settembre 2025, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 132/2025 (in vigore dal 10 ottobre), l’Italia è diventata il primo Paese europeo a dotarsi di una legge quadro nazionale in materia di intelligenza artificiale, affiancandosi all’AI Act con una disciplina che ne specifica l’applicazione all’ordinamento interno. Il legislatore italiano ha adottato un approccio dichiaratamente «antropocentrico», enunciando principi quali la centralità della persona umana, la trasparenza e spiegabilità dei sistemi, la non discriminazione, la protezione dei dati personali e la responsabilità degli operatori. Due articoli definiscono il perimetro per le professioni legali: L’articolo 13 disciplina le professioni intellettuali, stabilendo che l’utilizzo di sistemi di IA è consentito «esclusivamente per attività strumentali e di supporto», con «prevalenza del lavoro intellettuale» oggetto della prestazione. Soprattutto, introduce un obbligo di informativa preventiva al cliente circa l’eventuale utilizzo di tali sistemi, specificandone finalità e modalità. Si configura così un nuovo standard deontologico: la «disclosure tecnologica» entra a pieno titolo nel dovere di lealtà e correttezza professionale. L’articolo 15 disciplina l’attività giudiziaria con un principio netto: è «sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento». Il Ministero della Giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di IA per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, autorizzando sperimentazione e impiego negli uffici giudiziari previa consultazione di AGID e ACN. È significativo che l’articolo 17 attribuisca al Tribunale (escluso il Giudice di Pace) la competenza esclusiva sulle cause riguardanti il funzionamento di sistemi di IA: si prospetta la nascita di un contenzioso specializzato in materia di algoritmi, nuovo terreno professionale per gli avvocati. III. LA DELIBERA DEL CSM: LA MAGISTRATURA TRACCIA I PROPRI CONFINI L’8 ottobre 2025, a soli due giorni dall’entrata in vigore della L. 132/2025, il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato le «Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia», primo quadro organico di riferimento per i magistrati italiani. La delibera merita un’analisi attenta, perché rivela la postura culturale con cui la magistratura italiana affronta la sfida dell’automazione. Divieti espliciti e utilizzi ammessi Il CSM vieta espressamente l’uso di ChatGPT, Copilot, Gemini e sistemi generativi simili per scrivere sentenze o motivazioni. Vieta l’uso di sistemi di IA non autorizzati nell’attività giudiziaria in senso stretto. Vieta la «giustizia predittiva» nel senso di decisioni automatizzate. Sono invece ammessi, nella fase transitoria, alcuni utilizzi in ambiente protetto e tracciato: consultazione di banche dati giurisprudenziali e dottrinali, costruzione di stringhe di ricerca complesse, sintesi di provvedimenti per classificazione e archiviazione, redazione di report statistici, bozze di relazioni o pareri su incarichi direzionali. Le proposte operative Il CSM propone: la creazione di un registro nazionale delle applicazioni IA certificate; percorsi formativi obbligatori per i magistrati in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura; tavoli tecnici congiunti con il Ministero della Giustizia; un piano strategico per l’introduzione dell’IA in giustizia entro il 2026; un sistema IA interno al «dominio giustizia», basato su infrastrutture pubbliche. Una tensione istituzionale latente La delibera segnala una criticità significativa: il mancato coinvolgimento del
Domanda rigettata e spese processuali: quale scaglione si applica quando l’attore indica “o quella minore ritenuta di giustizia”?

La Cassazione chiarisce come determinare il valore della causa per liquidare le spese a carico del soccombente quando la richiesta contiene una somma specifica con alternativa al ribasso Quando si perde una causa, il giudice condanna il soccombente al pagamento delle spese legali della controparte. Ma come si calcola l’importo? Il parametro fondamentale è il valore della causa, che determina lo “scaglione” di riferimento per la liquidazione degli onorari secondo le tariffe professionali. E qui nascono i problemi: cosa succede quando l’attore chiede una somma determinata ma aggiunge “o quella minore che si riterrà di giustizia”? Quale scaglione va applicato se la domanda viene completamente rigettata? La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31996/2025 pubblicata il 9 dicembre 2025, ha fornito una risposta chiara che risolve un contrasto interpretativo di lunga data. La decisione rappresenta un importante punto di riferimento per avvocati, giudici e tutti coloro che si trovano a gestire le conseguenze economiche della soccombenza processuale. Il caso: un avvocato chiede il risarcimento per lite temeraria La vicenda trae origine da una causa per risarcimento danni da sinistro stradale. Un avvocato, oltre ad assistere il proprio cliente, aveva proposto in proprio una domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicurativa convenuta, invocando l’art. 96 c.p.c. sulla responsabilità processuale aggravata. L’avvocato aveva chiesto la condanna della compagnia al pagamento di “euro 1.000,00 o in quel minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità”. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dichiarato inammissibile la domanda dell’avvocato, ritenendolo privo di legittimazione ad agire in proprio. Di conseguenza, l’avvocato era stato condannato alle spese processuali. Ma qui sorgeva il problema: quale scaglione applicare per liquidare le spese a suo carico? Il Tribunale aveva liquidato le spese nell’intero in euro 1.200,00, facendo riferimento allo scaglione da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, basandosi sul valore della domanda principale proposta dal cliente (circa 4.600 euro). L’avvocato, tuttavia, sosteneva che si sarebbe dovuto applicare lo scaglione inferiore, quello fino a euro 1.100,00, poiché la sua domanda personale era pari a soli 1.000 euro. Il quadro normativo: come si determina il valore della causa Il sistema processuale italiano prevede regole precise per determinare il valore di una controversia. L’art. 14 c.p.c. stabilisce che “nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore”. Si tratta del cosiddetto principio del “disputatum”: conta ciò che l’attore domanda, non quanto effettivamente ottiene. Per la liquidazione degli onorari degli avvocati, il d.m. n. 55 del 2014 all’art. 5, comma 1, richiama espressamente le norme del codice di procedura civile. Quindi, per stabilire quanto il soccombente deve pagare alla controparte a titolo di spese legali, bisogna guardare al valore dichiarato nella domanda e applicare lo scaglione tariffario corrispondente. Ma quando la domanda viene formulata con espressioni come “somma X o quella maggiore/minore ritenuta di giustizia”, si apre un problema interpretativo: il valore va considerato determinato o indeterminabile? Il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite Sulla questione si erano formati due orientamenti contrapposti nella giurisprudenza di legittimità. Un primo indirizzo riteneva che quando l’attore chiede una somma specifica ma aggiunge “o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”, il valore della causa deve essere considerato indeterminabile. La ratio di questo orientamento era che, ai sensi dell’art. 1367 c.c. applicabile anche agli atti processuali, non si può presumere che tale espressione sia una semplice clausola di stile. Al contrario, si deve ritenere che l’attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo, rimettendo la quantificazione effettiva al giudice. In questi casi, secondo tale orientamento (Cass. n. 10984/2021, n. 19455/2018, n. 15306/2018, n. 6053/2013), si applica lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile. Un secondo orientamento, invece, sosteneva che anche in presenza della formula “somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, il valore resta comunque determinato almeno nel suo importo minimo. Secondo questa tesi (Cass. Sez. 3, n. 35966/2023), la somma “eventualmente minore” rappresenta solo una domanda subordinata. La prova di questa interpretazione starebbe nel fatto che, se il giudice condannasse a una somma inferiore a quella espressamente richiesta, l’appello dell’attore per ottenere il maggiore importo sarebbe certamente ammissibile, non potendosi sostenere che l’attore avesse rimesso completamente al giudice la quantificazione. A risolvere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 20805 del 23 luglio 2025, hanno affermato il seguente principio di diritto: nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l’indicazione alternativa del “diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa”, la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, qualora lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli previsti per le cause di valore indeterminabile. La soluzione della Cassazione: conta la somma specificamente indicata Applicando il principio fissato dalle Sezioni Unite al caso concreto, la Terza Sezione Civile ha accolto il ricorso dell’avvocato. La Corte ha chiarito che nella fattispecie in esame la situazione era ancora più netta rispetto a quella esaminata dalle Sezioni Unite, perché l’avvocato non aveva chiesto “1.000 euro o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”, bensì “1.000 euro o quella minore ritenuta di giustizia”. In altri termini, l’alternativa posta nella domanda riguardava solo un possibile ribasso, non anche un eventuale aumento. Se c’è dunque incertezza, questa riguarda unicamente il limite minimo dell’importo richiesto, mentre il limite massimo resta fermamente determinato in euro 1.000,00. La Cassazione ha evidenziato inoltre un profilo logico-sistematico decisivo: sarebbe contraddittorio liquidare spese di soccombenza commisurandole a un importo (quello della domanda principale del cliente, pari a circa 4.600 euro) per il quale non si era verificata alcuna soccombenza, essendo anzi la parte assistita dall’avvocato risultata vittoriosa. La domanda proposta dall’avvocato in proprio era oggettivamente e soggettivamente distinta da quella proposta nell’interesse del cliente. Si trattava di un credito risarcitorio autonomo, che l’avvocato riteneva (erroneamente, secondo i giudici di merito) di poter richiedere direttamente in quanto anticipatario delle
Mediazione Civile: I Vantaggi Fiscali che Molti Professionisti e Clienti Ancora Ignorano

Crediti d’imposta, esenzioni e rimborsi fino a 1.718 euro: la guida completa ai benefici economici previsti dalla Riforma Cartabia La mediazione civile rappresenta ormai da tempo un’alternativa efficace alla lite giudiziaria, offrendo tempi più rapidi e minori costi processuali. Tuttavia, ciò che ancora sfugge a molti professionisti e assistiti è che la mediazione non è semplicemente una scelta conveniente: è diventata una vera e propria opportunità di risparmio fiscale, grazie a un articolato sistema di incentivi economici introdotti dalla Riforma Cartabia e disciplinati dal decreto legislativo n. 149/2022. Questo articolo si rivolge agli avvocati che hanno assistito i propri clienti in procedure di mediazione e alle parti che vi hanno partecipato, per illustrare in dettaglio come accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge e massimizzare il recupero delle spese sostenute. Il Credito d’Imposta sull’Indennità: Un Vantaggio Anche Senza Accordo Il primo e più importante beneficio riguarda il credito d’imposta riconosciuto sull’indennità di mediazione, ossia il compenso dovuto all’organismo di mediazione per la gestione della procedura. Si tratta di un meccanismo che premia non solo l’esito positivo della mediazione, ma anche il semplice tentativo di risoluzione pacifica della controversia. Quando la mediazione si conclude con un accordo tra le parti, il legislatore riconosce un credito d’imposta pari all’intero importo dell’indennità versata, con un limite massimo di 600 euro. Questo significa che, per le mediazioni il cui costo si mantiene entro tale soglia (la stragrande maggioranza delle procedure obbligatorie), l’indennità viene di fatto completamente recuperata attraverso il sistema fiscale. La vera novità, però, sta nell’articolo 20, comma 4 del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia. Anche quando la mediazione non raggiunge un accordo, lo Stato riconosce un credito d’imposta ridotto della metà, fino a un massimo di ben 600 euro (fino a 300 euro per le spese di mediazione e ad altri 300 euro per il compenso del legale). In pratica, chi tenta la via della mediazione, anche senza successo, recupera comunque metà del costo sostenuto per l’indennità. Questo meccanismo è straordinariamente importante perché elimina il principale rischio economico percepito dalla mediazione: anche nel peggiore degli scenari, una quota significativa della spesa viene recuperata. Per i professionisti che assistono i clienti nelle procedure di mediazione, questo rappresenta un argomento concreto per rassicurare chi teme di “sprecare” risorse in un tentativo infruttuoso. L’Assistenza Legale Viene Rimborsata: Il Credito sui Compensi Professionali Un secondo incentivo, spesso sottovalutato, riguarda direttamente il compenso dell’avvocato che assiste la parte nella mediazione. Anche in questo caso, la legge prevede un credito d’imposta specifico, che si aggiunge a quello sull’indennità. Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria per legge o delegata dal giudice, ciascuna parte può beneficiare di un credito d’imposta sul compenso corrisposto al proprio difensore, sempre nel limite massimo di 600 euro. Si tratta di un riconoscimento importante del valore dell’assistenza tecnica qualificata nelle procedure di mediazione, che spesso rappresenta un fattore decisivo per il raggiungimento di soluzioni equilibrate e sostenibili. Questo beneficio si applica esclusivamente quando si raggiunge un accordo in mediazione e nelle specifiche ipotesi previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) o quando la mediazione è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5-quinquies del medesimo decreto. Per i professionisti, ciò significa che la parcella per l’assistenza in mediazione può essere sostanzialmente ridotta o, in alcuni casi, completamente assorbita dal credito spettante al cliente. La Cumulabilità dei Benefici: Fino a 1.718 Euro di Recupero I crediti d’imposta appena descritti non sono alternativi tra loro, ma possono cumularsi. Quando una mediazione obbligatoria o delegata dal giudice si conclude con successo, la parte può sommare i seguenti benefici: Il credito sull’indennità di mediazione, fino a 600 euro, copre il costo della procedura. A questo si aggiunge il credito sul compenso dell’avvocato, anch’esso fino a 600 euro, che riduce significativamente l’esborso per l’assistenza legale. Se poi la mediazione ha permesso di definire una causa già pendente in tribunale, si aggiunge il rimborso del contributo unificato versato per il giudizio, che può arrivare fino a 518 euro a seconda del valore della controversia. Sommando questi tre elementi, il recupero massimo teorico raggiunge 1.718 euro per ciascuna parte. Si tratta di un ammontare tutt’altro che simbolico, che in molti casi supera l’effettivo costo sostenuto per la mediazione, trasformando la procedura non solo in un’alternativa economicamente conveniente al processo, ma in una scelta che può generare un effettivo vantaggio economico netto. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i professionisti che devono consigliare i propri assistiti sulla strategia processuale da adottare. La mediazione, sostenuta da questi incentivi, rappresenta spesso la scelta più razionale anche dal puro punto di vista del calcolo costi-benefici, senza considerare i vantaggi in termini di rapidità e certezza della soluzione. Le Esenzioni Fiscali per le Controversie di Alto Valore Oltre ai crediti d’imposta diretti, la legge prevede significative esenzioni fiscali che diventano particolarmente rilevanti nelle controversie di valore economico elevato. Si tratta di benefici che, pur essendo meno visibili nell’immediato, possono tradursi in risparmi di migliaia di euro. L’articolo 17, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che gli accordi raggiunti in mediazione sono esenti dall’imposta di registro per la parte di valore non eccedente i 100.000 euro. Questa disposizione ha un impatto significativo soprattutto nelle mediazioni che riguardano trasferimenti immobiliari, divisioni ereditarie, transazioni commerciali o accordi societari. L’imposta di registro ordinaria, che si applica in percentuale sul valore dell’atto, può variare dal 3% al 9% a seconda della natura del bene o del diritto trasferito. Su un accordo di mediazione che definisce diritti del valore di 100.000 euro, l’esenzione può quindi tradursi in un risparmio diretto compreso tra 3.000 e 9.000 euro, ben superiore ai crediti d’imposta diretti precedentemente descritti. Inoltre, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, nonché il verbale di accordo, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dello stesso articolo 17, comma 3. Questo significa che l’intera procedura beneficia di un regime fiscale di completo favore, volto a incentivare il ricorso alla giustizia alternativa. Il Regime di Esenzione Totale per gli Atti
Bagaglio Smarrito in Viaggio: Cosa Accade se il Vettore Perde la Tua Valigia?

I diritti del passeggero e le responsabilità del trasportatore: una guida completa Immaginiamo una situazione che, purtroppo, non è così rara: saliamo su un autopullman, un treno o un altro mezzo di trasporto pubblico, consegniamo la nostra valigia al personale per la sistemazione nel bagagliaio, e all’arrivo a destinazione scopriamo con sgomento che il bagaglio è scomparso. Dentro c’erano indumenti, effetti personali, forse anche attrezzature di lavoro o oggetti di valore affettivo. Cosa succede in questi casi? Chi è responsabile? Quali diritti ha il passeggero? Può ottenere un risarcimento e in che misura? Sono valide le clausole stampate sui biglietti o pubblicate sui siti web che limitano la responsabilità della società di trasporti? Proviamo a rispondere a queste domande analizzando il quadro normativo che tutela i viaggiatori. Il principio fondamentale: la responsabilità presunta del vettore Il nostro ordinamento ha fatto una scelta precisa a tutela del passeggero: quando si verifica la perdita o il danneggiamento di un bagaglio affidato al vettore, quest’ultimo è presunto responsabile. Questo principio è sancito dall’art. 1681 c.c., che stabilisce la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e per la perdita o l’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, salvo che il vettore non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Si tratta di un regime di responsabilità contrattuale presunta che inverte l’onere della prova rispetto alle regole generali. Il viaggiatore danneggiato ha un compito relativamente semplice: deve dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto attraverso il biglietto, la consegna del bagaglio al vettore, l’evento dannoso rappresentato dalla perdita o dal danneggiamento, e infine l’entità del danno subito. Il vettore, per liberarsi dalla responsabilità, ha invece un onere probatorio molto più gravoso. Deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare l’evento dannoso, oppure che l’evento è derivato da caso fortuito, forza maggiore, dalla natura o dai vizi delle cose stesse, o dal fatto del passeggero. Non basta quindi dimostrare di aver usato la normale diligenza: il vettore deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La disciplina specifica dell’art. 1693 c.c. La tutela del passeggero trova ulteriore rafforzamento nell’art. 1693 c.c., che disciplina specificamente la responsabilità del vettore per la perdita e l’avaria delle cose consegnategli per il trasporto. Questa norma stabilisce che il vettore è responsabile dal momento in cui riceve le cose fino a quello in cui le riconsegna al destinatario, salvo la prova del caso fortuito, della natura o dei vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, oppure del fatto del mittente o del destinatario. L’integrazione tra l’art. 1681 e l’art. 1693 c.c. crea un sistema di tutela particolarmente efficace per il passeggero, che beneficia di una presunzione legale di responsabilità a suo favore, con conseguente inversione dell’onere probatorio. L’obbligo di custodia: un dovere professionale Ma perché il vettore ha una responsabilità così rigorosa? La risposta sta nella natura del contratto di trasporto. Quando un passeggero affida il proprio bagaglio al vettore, non sta semplicemente portando con sé degli oggetti: sta consegnando in custodia i propri beni a un professionista che, per mestiere, si impegna a conservarli e riconsegnarli integri. Nel contratto di trasporto di persone convivono quindi due obbligazioni distinte. Da un lato vi è l’obbligazione principale di trasferire il viaggiatore da un luogo all’altro, dall’altro sussiste l’obbligazione accessoria, ma non meno rilevante, di custodire i bagagli affidati dal passeggero. Tale obbligo di custodia comporta che il vettore deve vigilare sulla sicurezza dei bagagli durante tutto il trasporto, adottare misure organizzative adeguate per prevenire furti, smarrimenti o danneggiamenti, garantire la corretta identificazione e tracciabilità dei bagagli, e assicurare la riconsegna al legittimo proprietario. La ratio di questa tutela risiede nella particolare posizione di affidamento in cui si trova il passeggero: consegnando il proprio bagaglio al vettore, perde il controllo diretto sui propri beni e deve poter confidare sulla diligenza professionale del trasportatore. Si configura quindi una sorta di contratto di deposito che si innesta nel contratto di trasporto, con tutte le conseguenti responsabilità per il depositario inadempiente. Le clausole limitative: un terreno minato Immaginiamo ora che, di fronte alla perdita del bagaglio, la società di trasporti riconosca la propria responsabilità ma offra un risarcimento irrisorio, ad esempio cento o centocinquanta euro, richiamandosi alle “Condizioni generali di trasporto” pubblicate sul proprio sito internet o stampate in caratteri minuscoli sul retro del biglietto. Queste clausole sono valide? La risposta, nella maggior parte dei casi, è negativa, e per comprenderne le ragioni occorre analizzare due livelli di tutela che il nostro ordinamento appronta a protezione del contraente debole. Il primo ostacolo: l’art. 1341, comma 2, c.c. L’art. 1341, comma 2, c.c. stabilisce un principio chiaro e di portata generale: non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni generali di contratto che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, nonché altre clausole particolarmente gravose elencate dalla norma stessa. La disposizione richiede una specifica approvazione per iscritto, che tradizionalmente si realizza attraverso una doppia sottoscrizione: una per l’intero contratto e una separata, specifica, per le clausole vessatorie. Questo meccanismo ha lo scopo di attirare l’attenzione del contraente debole sulle clausole particolarmente gravose, costringendolo a una riflessione consapevole prima di accettarle. La mera pubblicazione delle condizioni generali su un sito internet, o la loro presenza in caratteri minuscoli sul retro del biglietto, non integra affatto la specifica approvazione richiesta dalla norma. Il passeggero deve essere messo in condizione di leggere, comprendere e accettare consapevolmente le singole clausole limitative, attraverso un’adesione espressa e inequivocabile che ne manifesti la piena consapevolezza. La giurisprudenza ha costantemente ribadito che la specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341, comma 2, c.c. deve essere effettiva e non meramente formale, dovendo risultare che il contraente abbia avuto concreta conoscenza delle clausole vessatorie e le abbia specificamente accettate. Non è sufficiente un generico rinvio a condizioni predisposte unilateralmente, né può considerarsi valida una sottoscrizione
Licenziamento per superamento del comporto: la Cassazione valorizza le comunicazioni WhatsApp come prova della gravità della malattia

La Corte Suprema ribalta la decisione d’appello riconoscendo valore probatorio alle conversazioni informali tra lavoratore e datore per dimostrare la natura delle patologie escluse dal computo delle assenze La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 14471 del 2023 (numero sezionale 3841/2025, pubblicata il 7 ottobre 2025), ha affrontato una questione di rilevante interesse pratico in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto, con particolare riferimento all’interpretazione delle clausole contrattuali collettive che escludono dal computo delle assenze le malattie particolarmente gravi. La vicenda trae origine dal licenziamento intimato a un lavoratore del settore logistica in data 3 giugno 2021 per avvenuto superamento del periodo massimo di conservazione del posto previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile. Il dipendente aveva impugnato il provvedimento espulsivo sostenendo che la propria patologia rientrasse tra quelle “particolarmente gravi” che, ai sensi dell’art. 63, comma 8, del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, devono essere escluse dal calcolo dei giorni di assenza utili ai fini del licenziamento. Il quadro normativo di riferimento L’art. 63 del CCNL Logistica stabilisce che i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a cinque anni, oppure per 365 giorni se aventi anzianità superiore. Il comma 8 della medesima disposizione prevede tuttavia una deroga significativa: sono escluse dal computo “le malattie particolarmente gravi occorse al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi”. La norma collettiva precisa che tale arco temporale deve essere calcolato coincidendo con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato come concomitante con lo stato di malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova. La formulazione della clausola ha generato nel tempo non poche difficoltà interpretative, soprattutto in ordine all’individuazione dei criteri per stabilire quando una malattia possa considerarsi “particolarmente grave” e su chi gravi l’onere di dimostrare tale particolare gravità. Le decisioni dei giudici di merito Il Tribunale di primo grado aveva accolto le domande del lavoratore, riconoscendo la nullità del licenziamento. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 71 del 2023 depositata il 20 febbraio 2023, aveva invece ribaltato la decisione riformando integralmente la pronuncia di primo grado e respingendo le pretese del ricorrente. Secondo la Corte territoriale, risultava pacifico che l’art. 63 del CCNL prevedeva la conservazione del posto in caso di malattia fino a 245 giorni di calendario. I giudici di appello avevano rilevato che il lavoratore aveva superato tale soglia e che doveva ritenersi provato che lo stesso aveva comunicato al datore di lavoro, durante le assenze, notizie concernenti la natura e il decorso della patologia. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva escluso che ricorresse la previsione del comma 8 dell’art. 63, che esclude dal conteggio le malattie particolarmente gravi. A sostegno di tale conclusione, la sentenza impugnata evidenziava che la clausola contrattuale andava interpretata nel senso di far riferimento a patologie che richiedevano la sottoposizione a terapie salvavita e non era stato allegato né provato che la malattia sofferta dal dipendente fosse stata particolarmente grave, avesse richiesto una terapia salvavita o assimilabile. I motivi del ricorso per cassazione Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato su tre motivi, ciascuno dei quali meritevole di attenta considerazione per le implicazioni sistematiche che ne derivano. Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura civile, comma primo, numero 3, si denunciava violazione degli artt. 63 del CCNL Logistica, 5 della legge n. 604 del 1966, 1175 e 2687 del codice civile. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto di addossare al lavoratore la prova della particolare gravità della malattia che consente di escludere dal periodo di comporto le assenze. Il secondo motivo, anch’esso dedotto per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 codice di procedura civile, comma primo, numeri 3 e 5, contestava l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla clausola negoziale che fa riferimento a malattie particolarmente gravi, limitando erroneamente il campo di applicazione alle terapie salvavita. Il ricorrente sosteneva che il datore di lavoro fosse stato costantemente informato della terapia somministrata e che la circostanza risultasse anche dalla mancata barratura, da parte del medico, della relativa casella nei certificati medici. Con il terzo motivo si deduceva omessa valutazione di un fatto decisivo, con riguardo ai messaggi inviati dal lavoratore al responsabile di filiale, tramite i quali veniva indicata la patologia per cui era stato ricoverato in ospedale e si ipotizzava l’accesso ai benefici della legge n. 104 del 1992. La decisione della Suprema Corte La Cassazione, nel rigettare i primi due motivi, ha innanzitutto fornito importanti chiarimenti interpretativi in tema di contrattazione collettiva e di onere probatorio nel processo del lavoro. In particolare, con riferimento al primo motivo, la Corte ha affermato che, in tema di interpretazione della contrattazione collettiva, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. Seguendo un percorso circolare, occorrerà tenere conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall’utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall’intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative. La Corte richiama in proposito la propria giurisprudenza consolidata, come da sentenza n. 30141 del 2022. Quanto alla nozione di “malattia particolarmente grave”, la Suprema Corte ha riconosciuto che essa ha natura elastica, essendo ascrivibile alla tipologia delle clausole generali. Nell’esprimere il relativo giudizio di valore, il giudice deve integrare il parametro generale contenuto nella clausola attraverso la valorizzazione sia del senso letterale della disposizione sia di principi richiamati nell’intero atto negoziale, oltre che di fattori esterni relativi all’evoluzione della scienza medica. Il Collegio ha precisato che occorre dare concretezza a quella parte mobile della medesima che le parti sociali hanno voluto includere per adeguarla a un dato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori. La
Compensi avvocati: la Cassazione chiarisce quando spetta il compenso per la fase istruttoria

La Suprema Corte stabilisce che basta la semplice trattazione della causa per maturare il diritto al compenso, anche senza attività probatoria La Cassazione Civile, Seconda Sezione, con ordinanza n. 25711/2025 (R.G. 16546/2023), ha fornito un importante chiarimento in materia di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, specificando quando matura il diritto al compenso per la cosiddetta “fase istruttoria” del processo civile. I fatti del caso La vicenda origina da una richiesta di liquidazione del compenso professionale presentata da un legale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 per l’attività difensiva svolta in un processo civile. Il Tribunale di primo grado aveva accolto solo parzialmente la richiesta, liquidando euro 5.534,00 ma escludendo dalle voci degli onorari quella relativa alla fase istruttoria, motivando tale esclusione con il fatto che detta fase “non si era svolta”. Il professionista ha quindi presentato ricorso per Cassazione, lamentando che in realtà aveva regolarmente partecipato a numerose udienze di trattazione ed aveva esaminato diversi documenti prodotti dalla controparte, svolgendo quindi concretamente attività riconducibile alla fase istruttoria. Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo un principio di diritto di fondamentale importanza per la professione forense. Secondo i giudici di legittimità, l’art. 4, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l’attività difensiva nel processo civile debba considerare diverse fasi: studio della controversia, introduzione del giudizio, fase istruttoria e fase decisionale. Il punto cruciale dell’argomentazione riguarda l’interpretazione del concetto di “fase istruttoria”. La Cassazione chiarisce che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale interpretazione trova conferma nelle tabelle allegate al decreto ministeriale, che denominano questa fase come “Fase istruttoria e/o di trattazione”. L’elemento innovativo della decisione L’aspetto più significativo della pronuncia risiede nella considerazione che il compenso professionale per la fase istruttoria spetta anche prescindendo dall’effettivo svolgimento di attività a contenuto strettamente probatorio. È sufficiente la semplice trattazione della causa, intesa come partecipazione del difensore a una o più udienze davanti al giudice oppure il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte. Questo orientamento, già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (come testimoniano le precedenti Cass. n. 28627 del 2023, Cass. n. 8561 del 2023, Cass. n. 20993 del 2020 e Cass. n. 4698 del 2019), viene ora ribadito con particolare chiarezza, fornendo agli operatori del diritto un punto di riferimento sicuro. Le implicazioni pratiche per la professione forense Questa decisione ha rilevanti conseguenze pratiche per tutti gli avvocati che si trovano a richiedere la liquidazione del compenso professionale. In particolare, la pronuncia chiarisce che nei giudizi di cognizione, almeno in primo grado, la trattazione della causa costituisce sempre un’attività necessaria, indipendentemente dal fatto che vengano assunte prove testimoniali, disposte consulenze tecniche d’ufficio o compiute altre attività strettamente istruttorie. Ne consegue che ogni volta che l’avvocato partecipa a udienze di trattazione o deposita atti difensivi successivi alla citazione e precedenti alla precisazione delle conclusioni, matura automaticamente il diritto al compenso per la fase istruttoria, secondo i parametri previsti dalle tabelle ministeriali. Un orientamento che tutela la professionalità La decisione della Cassazione rappresenta un importante riconoscimento del valore dell’attività professionale dell’avvocato anche nelle sue manifestazioni apparentemente più semplici. La partecipazione alle udienze e la predisposizione di atti difensivi richiedono sempre studio, preparazione e competenza tecnica, elementi che meritano adeguato riconoscimento economico. Inoltre, questa interpretazione garantisce maggiore certezza nella determinazione dei compensi, evitando dispute fondate su valutazioni soggettive circa l’effettivo svolgimento di attività istruttorie in senso tecnico. Conclusioni e prospettive L’ordinanza in esame consolida definitivamente un orientamento giurisprudenziale favorevole alla professione forense, chiarendo che la denominazione “fase istruttoria e/o di trattazione” presente nelle tabelle ministeriali non è casuale, ma riflette la volontà del legislatore di ricomprendere in questa voce tutte le attività processuali intermedie. Per gli avvocati che si trovano a gestire procedure di liquidazione del compenso, questa pronuncia offre un solido argomento giuridico per sostenere le proprie ragioni, mentre per i Tribunali costituisce un chiaro indirizzo interpretativo da seguire nell’applicazione della normativa sui compensi professionali.
Il Creditore Può Sempre Cumulare le Azioni Esecutive: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Art. 483 c.p.c.

Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce il diritto del creditore di attivare contemporaneamente più procedure esecutive, stabilendo criteri rigorosi per valutare l’abusività del cumulo La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con ordinanza n. 30011/2024 del 15 ottobre scorso, ha fornito un importante chiarimento sui limiti del cumulo dei mezzi di espropriazione, ribaltando una decisione del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato abusiva la condotta di un istituto di credito. La vicenda trae origine da una situazione tutt’altro che infrequente nella prassi: un creditore, dopo aver ottenuto l’assegnazione del quinto dello stipendio della debitrice attraverso una prima procedura esecutiva che aveva fruttato circa 20.000 euro su un credito totale di 38.000 euro, aveva successivamente avviato una procedura di espropriazione immobiliare per soddisfare la parte residua del proprio credito. La Posizione dei Giudici di Merito: Un’Interpretazione Troppo Restrittiva Il giudice dell’esecuzione prima, e il Tribunale di Ancona poi, avevano ritenuto che questa condotta costituisse un abuso del cumulo dei mezzi espropriativi ai sensi dell’art. 483 c.p.c., motivando tale conclusione con argomentazioni che la Cassazione ha definito “manifestamente in contrasto con la ratio e con la lettera” della norma. I giudici di merito avevano fondato la loro decisione su tre elementi: il decorso di quattro anni tra le due procedure, l’incertezza sull’esito della procedura immobiliare, e l’aumento delle spese processuali a carico della debitrice. La Suprema Corte ha demolito sistematicamente ciascuno di questi argomenti, chiarendo come nessuno di essi possa giustificare una limitazione del diritto del creditore. I Principi Affermati dalla Cassazione La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine: il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall’ordinamento, la cui limitazione ha carattere eccezionale. Come chiarisce la Corte, l’abuso può essere ravvisato esclusivamente “quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore”. Particolarmente significativo è il passaggio in cui i giudici di legittimità sottolineano che l’espropriazione di una pluralità di beni del debitore rende “certamente più probabile e più rapida l’integrale soddisfazione del creditore” e costituisce sempre legittimo interesse di quest’ultimo ottenere tale risultato. La Corte ha inoltre precisato che sono inevitabilmente correlati al legittimo cumulo sia l’alea relativa all’esito di ogni procedimento esecutivo, sia le conseguenze in tema di spese processuali per il debitore. Questi elementi, lungi dal costituire indici di abusività, rappresentano le normali conseguenze di una scelta processuale lecita. L’Inversione dell’Onere della Prova Un aspetto cruciale della pronuncia riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. La Cassazione ha chiarito che spetta al debitore dimostrare l’esistenza di elementi concreti che inducano, con certezza, ad escludere la possibilità di conseguire una più rapida o probabile soddisfazione mediante il cumulo. Nel caso esaminato, né il giudice dell’esecuzione né il Tribunale avevano richiesto o valutato tali prove specifiche, limitandosi a rilevare genericamente che non vi era certezza sui risultati delle procedure esecutive. Come osserva la Corte, questo approccio “ha sovvertito l’oggetto ed il corretto assetto degli oneri probatori”. Le Implicazioni Pratiche per Creditori e Debitori Questa pronuncia ha importanti ricadute pratiche. Per i creditori, rappresenta una conferma della possibilità di pianificare strategie esecutive articolate, senza il timore che la legittima ricerca di una maggiore efficacia nell’azione di recupero possa essere censurata come abusiva. Per i debitori, il messaggio è altrettanto chiaro: l’opposizione al cumulo delle procedure esecutive richiede la dimostrazione di circostanze specifiche ed eccezionali, non essendo sufficiente invocare genericamente l’aumento dei costi o l’incertezza degli esiti. La decisione assume particolare rilevanza considerando che l’assegnazione di crediti futuri e periodici, come nel caso del quinto dello stipendio, non determina l’immediata ed integrale soddisfazione del creditore, che si realizza esclusivamente a seguito del pagamento effettivo del terzo e nei limiti in cui esso effettivamente avvenga. Un Equilibrio tra Diritti del Creditore e Tutela del Debitore La Suprema Corte ha trovato un equilibrio tra la necessità di garantire al creditore strumenti efficaci per il recupero del proprio credito e l’esigenza di tutelare il debitore da condotte effettivamente vessatorie. Il principio emerso dalla pronuncia è che la mera possibilità di un aggravio per il debitore non può limitare il legittimo diritto del creditore di scegliere le strategie esecutive più adatte al caso concreto. Significativa è anche la considerazione della Corte secondo cui il debitore può “evitare l’aggravio semplicemente estinguendo il proprio debito”, ricordando come la situazione di soggezione alle procedure esecutive derivi dall’inadempimento dell’obbligazione originaria. Conclusioni e Prospettive L’ordinanza in commento rappresenta un importante contributo alla chiarificazione dei rapporti tra creditore e debitore nelle procedure esecutive. La Cassazione ha ribadito che il favor creditoris non è un principio superato, purché si mantenga entro i limiti della ragionevolezza e non sconfini nell’abuso. La pronuncia offre agli operatori del diritto criteri chiari per valutare la legittimità del cumulo dei mezzi espropriativi, fornendo certezza in un ambito spesso caratterizzato da interpretazioni divergenti. Per i tribunali di merito, rappresenta una guida autorevole per evitare valutazioni eccessivamente restrittive che possano compromettere l’efficacia della tutela esecutiva. Hai dubbi sui tuoi diritti come creditore o ti trovi in una situazione di plurime procedure esecutive? Il nostro studio legale può offrirti la consulenza specializzata di cui hai bisogno. Contattaci per una valutazione personalizzata del tuo caso.