Danno all’immagine dell’impresa: la Cassazione ribadisce che il risarcimento non è mai automatico

Analisi delle moderne per la protezione e trasmissione del patrimonio immobiliare, tra opportunità innovative e insidie normative Quando una comunicazione denigratoria raggiunge decine di destinatari istituzionali, l’azienda colpita può ottenere un risarcimento senza dover dimostrare nulla, per il solo fatto che l’offesa sia stata diffusa? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20968 del 2026 della Sezione Terza Civile, ha risposto negativamente, confermando un principio che da tempo orienta la giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale alle persone giuridiche. Il fatto storico Una società per azioni conveniva in giudizio un proprio ex dipendente, licenziato alcuni anni prima all’esito di un procedimento conclusosi con l’accertamento della legittimità del recesso nelle sedi giudiziarie competenti, insieme a un’associazione da lui fondata e diretta. L’ex dipendente, richiamando il codice etico della società, aveva inviato all’amministratore delegato, e per conoscenza a una pluralità di soggetti e istituzioni, tra cui esponenti del mondo politico ed economico, una serie di comunicazioni nelle quali si attribuivano alla società comportamenti contrari all’etica d’impresa, descritti come mascherati da un uso meramente strumentale e di facciata della responsabilità sociale. Nonostante una diffida formale inviata dai legali della società, le comunicazioni proseguivano nei mesi successivi, coinvolgendo anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le più alte cariche istituzionali dell’epoca. La società agiva quindi per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sostenendo che la diffusione di tali affermazioni presso interlocutori così qualificati avesse leso la propria immagine e reputazione commerciale. Il Tribunale di Roma, pur riconoscendo la portata lesiva delle comunicazioni, rigettava la domanda per difetto di prova del danno effettivamente subito. La Corte d’appello di Roma confermava la decisione, rilevando che la società non aveva fornito alcun elemento, nemmeno presuntivo, idoneo a dimostrare che i destinatari avessero avuto effettiva contezza del contenuto denigratorio e che da ciò fosse derivato un pregiudizio concreto, ad esempio in termini di affari o relazioni commerciali mancate. La questione giuridica Il nodo posto all’attenzione della Cassazione riguardava la configurabilità del danno all’immagine e alla reputazione commerciale come danno “in re ipsa”, ossia automaticamente derivante dalla sola condotta lesiva, senza necessità di allegazione e prova specifica delle conseguenze pregiudizievoli. La società ricorrente sosteneva che la gravità delle espressioni utilizzate, la diffusione a una moltitudine di destinatari qualificati e la rilevanza istituzionale dei soggetti coinvolti fossero elementi sufficienti, di per sé, a giustificare il risarcimento. Il quadro normativo e i principi affermati L’articolo 2 della Costituzione tutela anche l’immagine professionale, sociale e commerciale della persona, fisica o giuridica che sia. L’articolo 2059 del codice civile disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge, mentre gli articoli 1223 e 2056 c.c. fissano il criterio causale che lega la condotta all’evento lesivo e, da questo, alla conseguenza dannosa concretamente subita. La Cassazione ricorda come, sin dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, n. 26972, il danno non patrimoniale sia stato ricondotto nell’alveo della responsabilità aquiliana ex articolo 2043 c.c., con la conseguenza che anche questa categoria di danno, al pari di quello patrimoniale, costituisce un danno-conseguenza e non un danno-evento: deve cioè essere allegato e provato, sia pure attraverso presunzioni semplici, e non può mai considerarsi automatico. Questo principio vale anche per le persone giuridiche, alle quali la giurisprudenza di legittimità riconosce da tempo la tutela dei diritti immateriali della personalità compatibili con l’assenza di fisicità, tra cui il diritto al nome, all’identità e all’immagine dell’ente. Per la liquidazione del danno, la Corte indica come parametri di riferimento la diffusione dello scritto denigratorio, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima, elementi che possono fondare un ragionamento presuntivo purché ancorato a indizi gravi, precisi e concordanti diversi dal fatto lesivo in sé considerato. La soluzione del caso concreto Applicando questi principi, la Cassazione ha confermato che la società ricorrente non aveva assolto l’onere probatorio richiesto. Non era stato allegato alcun elemento dal quale desumere che gli interlocutori istituzionali avessero effettivamente preso contezza del contenuto delle comunicazioni, né che da ciò fosse derivato un pregiudizio concreto, ad esempio in termini di affari o relazioni commerciali ostacolate. La Corte ha inoltre osservato, in termini di comune esperienza, che comunicazioni provenienti da soggetti sconosciuti e indirizzate a una pluralità di destinatari possono essere cestinate senza essere aperte, oppure intercettate dai filtri antispam, circostanze che rendono ancora più necessaria una prova specifica dell’effettiva percezione del messaggio denigratorio da parte dei destinatari. Implicazioni pratiche per imprese e professionisti La pronuncia offre un’indicazione operativa di rilievo per chi si trovi a dover tutelare la reputazione della propria attività. Non è sufficiente documentare l’esistenza di una comunicazione lesiva, per quanto grave nei toni e ampia nella diffusione: occorre raccogliere e allegare elementi concreti da cui il giudice possa desumere, anche in via presuntiva, che il messaggio abbia effettivamente raggiunto i destinatari, che questi ne abbiano avuto contezza e che da ciò sia derivata una conseguenza pregiudizievole verificabile, quale la perdita di un’opportunità commerciale, il raffreddamento di una relazione con un partner o un cliente, o un calo misurabile di reputazione presso il pubblico di riferimento. Per le imprese, ciò significa strutturare fin da subito, quando ci si accorge di essere destinatari di una campagna denigratoria, una raccolta documentale che attesti le reazioni dei terzi, gli eventuali contatti commerciali sfumati o le manifestazioni di diffidenza ricevute, poiché sarà su questi elementi, e non sulla sola gravità delle affermazioni, che si giocherà l’esito di un’eventuale azione risarcitoria. Conclusione L’ordinanza n. 20968 del 2026 conferma un orientamento ormai consolidato della Cassazione: il danno all’immagine e alla reputazione commerciale, anche quando riferito a una persona giuridica, non è mai risarcibile in re ipsa, ma richiede sempre la prova, diretta o presuntiva, di un pregiudizio concretamente subito. Un principio che invita le imprese a un approccio più rigoroso nella gestione delle vicende reputazionali, tanto sul piano della prevenzione quanto su quello della tutela giudiziaria. Il nostro studio è a disposizione per una valutazione delle strategie di tutela della reputazione aziendale e per l’assistenza in giudizio in materia di responsabilità civile.
Amministratori e sindaci: la nuova architettura della responsabilità societaria dopo la riforma del 2086 c.c. e dell’art. 2407 c.c.

Come cambia il governo del rischio d’impresa tra obbligo di assetti adeguati e limiti risarcitori per i sindaci Negli ultimi anni il sistema della responsabilità di amministratori e sindaci di società di capitali ha attraversato una trasformazione che va ben oltre l’aggiornamento di singole norme. Al centro di questo mutamento si colloca la riforma dell’art. 2086 c.c., introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che ha imposto a ogni imprenditore collettivo l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività. Si tratta di una disposizione che riguarda, potenzialmente, ogni società italiana: piccole e medie imprese, gruppi strutturati, cooperative. Il tema non è quindi confinato alle grandi realtà industriali, ma tocca il tessuto economico diffuso del Paese, fatto in larghissima parte di imprese di dimensioni contenute che spesso non hanno ancora metabolizzato la portata pratica di questo obbligo. Dalla patologia alla fisiologia: il nuovo baricentro della tutela Prima della riforma, il diritto societario interveniva soprattutto nel momento patologico, quando la crisi era già conclamata. Oggi il baricentro si è spostato alla fase fisiologica della gestione ordinaria: l’amministratore non è più chiamato a rispondere solo per avere causato un dissesto, ma per non essersi dotato degli strumenti idonei a percepirne per tempo i segnali. L’obbligo si articola su tre livelli concreti. L’assetto organizzativo richiede un organigramma aggiornato e una chiara ripartizione delle deleghe. L’assetto amministrativo impone flussi informativi strutturati, capaci di far risalire i dati rilevanti fino all’organo che decide. L’assetto contabile, infine, richiede il passaggio da una contabilità meramente consuntiva a una contabilità prognostica, fondata su budget previsionali e monitoraggio costante dei flussi di cassa. La conseguenza pratica di questa impostazione è quella che la dottrina definisce cecità organizzativa: la situazione in cui l’assenza di presidi adeguati impedisce all’amministratore di percepire in tempo il deterioramento della continuità aziendale. Tale ignoranza non costituisce un’esimente, ma la fonte stessa della responsabilità per l’aggravamento del dissesto. Un chiarimento importante viene dalla Cassazione, sezione prima, con l’ordinanza n. 10413 del 2024, che ha distinto la responsabilità per omessa e tardiva rilevazione della causa di scioglimento da quella, distinta, per i singoli atti gestori compiuti in violazione dell’obbligo di gestione conservativa del patrimonio. Gestione e vigilanza: due funzioni distinte ma non più isolate La riforma disegna una governance che potremmo definire collaborativa. Agli amministratori spetta il potere decisionale ed esecutivo, e con esso il compito di istituire gli assetti; ai sindaci compete un potere di vigilanza e di reazione, che si esercita attraverso la verifica dell’adeguatezza e del concreto funzionamento di quegli stessi assetti. Questa distinzione non elimina, tuttavia, un dato di fondo: l’obbligo organizzativo resta un’obbligazione di mezzi, non di risultato. Il giudice non può sindacare l’opportunità economica di una scelta imprenditoriale, ma può e deve valutare la razionalità del metodo con cui quella scelta è stata assunta. È qui che si inserisce la business judgment rule, la regola che protegge la discrezionalità gestoria dal sindacato giudiziale. Tale protezione, però, non è incondizionata: opera solo se la decisione nasce da un flusso informativo solido, garantito da assetti realmente funzionanti. In assenza di questi presidi, la scelta imprenditoriale non è più semplicemente rischiosa: diventa irrazionale, e come tale sindacabile. Un’indicazione operativa fondamentale in questo senso proviene dalla Cassazione, sezione prima, con l’ordinanza n. 28320 del 2024, secondo cui la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale non genera automaticamente una responsabilità risarcitoria, restando comunque necessaria la prova rigorosa del nesso causale tra la condotta omissiva e il danno effettivamente prodotto al patrimonio sociale. Sul fronte della liquidazione del danno, la Cassazione, sezione prima, con l’ordinanza n. 5252 del 2024 e, nello stesso senso, con l’ordinanza n. 8069 del 2024, ha chiarito che i criteri dei netti patrimoniali previsti dall’art. 2486, terzo comma, c.c. costituiscono un meccanismo di liquidazione equitativa del danno, applicabile anche ai giudizi già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma. Il sindaco e il nuovo tetto risarcitorio: una riforma ancora in assestamento Il capitolo più delicato riguarda la posizione del sindaco. Per lungo tempo il collegio sindacale ha operato come una sorta di garante universale delle colpe gestorie, esposto a una responsabilità solidale con gli amministratori praticamente automatica in caso di omessa vigilanza. La legge 14 marzo 2025, n. 35, entrata in vigore il 12 aprile 2025, ha riscritto l’art. 2407 c.c. su due fronti. Da un lato ha soppresso l’automatismo della responsabilità solidale, richiedendo oggi la prova di un nesso causale specifico tra l’omessa vigilanza e il danno, secondo una logica di prognosi postuma: occorre cioè dimostrare che, se il sindaco avesse tempestivamente segnalato la crisi, il danno sarebbe stato evitato o quantomeno contenuto. Dall’altro lato, ha introdotto un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale, parametrato a un multiplo del compenso annuo deliberato al sindaco, articolato su tre fasce in funzione dell’importo del compenso, e operante nei soli casi di colpa e non di dolo. Su un punto specifico è opportuno segnalare un’evoluzione giurisprudenziale che merita attenzione, perché la disciplina intertemporale della riforma non si è ancora del tutto assestata. Una prima ordinanza del Tribunale di Bari, la n. 1981 del 24 aprile 2025, aveva ritenuto applicabile il nuovo tetto risarcitorio anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della legge, qualificando la norma come latamente processuale. Questo orientamento, tuttavia, è stato smentito dalla Corte di Cassazione, sezione prima, con la sentenza n. 1390 e l’ordinanza n. 1392, entrambe del 22 gennaio 2026, che hanno escluso in modo netto l’efficacia retroattiva del nuovo art. 2407, secondo comma, c.c. Secondo la Suprema Corte, il diritto al risarcimento sorge integralmente nel momento in cui si produce il danno, e la relativa disciplina, anche quantitativa, resta cristallizzata a quel momento: applicare retroattivamente il tetto risarcitorio comprimerebbe un diritto già maturato e determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra amministratori e sindaci. Va segnalato, per completezza e a riprova della persistente instabilità del quadro, che un ulteriore provvedimento del medesimo Tribunale di Bari, di poco successivo alle pronunce di legittimità, ha nuovamente affermato l’applicabilità retroattiva della limitazione, ponendosi
La responsabilità del CTU: quando la consulenza tecnica diventa un rischio professionale

Perché un ausiliario del giudice deve rispondere come un pubblico ufficiale Quando un professionista accetta l’incarico di consulente tecnico d’ufficio non si limita a mettere a disposizione della giustizia la propria competenza tecnica: assume una funzione pubblica, sia pure temporanea, che lo rende partecipe dell’accertamento dei fatti su cui il giudice fonderà la propria decisione. Il magistrato, infatti, non possiede necessariamente gli strumenti tecnici per valutare una perizia contabile, una stima immobiliare o un accertamento medico-legale, e per questo delega tale compito a chi detiene lo strumento della scienza. La giurisprudenza ha da tempo chiarito la natura di questo ruolo: la Corte d’Appello di Palermo, nella sentenza n. 206/2023, ha affermato che il consulente tecnico d’ufficio, pur non esercitando funzioni giudiziarie in senso proprio, svolge una pubblica funzione quale ausiliario del giudice nell’interesse generale della giustizia. Questa investitura pubblica non è un dettaglio formale privo di conseguenze: è il presupposto da cui discende un sistema di responsabilità particolarmente articolato, disciplinato dall’art. 64 del codice di procedura civile, che merita di essere conosciuto non solo dai tecnici che accettano incarichi di CTU, ma anche dagli avvocati e dalle parti dei processi civili, poiché da una consulenza errata può dipendere l’esito stesso della controversia. La struttura piramidale della responsabilità: dal dolo alla colpa lieve L’art. 64 c.p.c. costruisce un sistema di responsabilità che può essere rappresentato come una piramide, nella quale la gravità della condotta determina l’intensità della sanzione. Al vertice si colloca la responsabilità penale più severa, quella per falsa perizia: il primo comma della norma rinvia all’art. 373 c.p., estendendo al consulente civile i medesimi reati previsti per il perito nel processo penale. Qui il legislatore punisce il dolo, cioè la condotta di chi afferma il falso o tace il vero con piena consapevolezza e volontà. Un gradino più in basso si colloca una fattispecie più recente e per certi versi più insidiosa, introdotta dal secondo comma della medesima disposizione: la responsabilità penale per colpa grave nell’esecuzione dell’incarico. In questo caso non è necessario il dolo, ma è sufficiente una negligenza macroscopica o un’imperizia inescusabile per esporre il tecnico a sanzioni comunque rilevanti, quali l’arresto fino a un anno o l’ammenda fino a 10.329 euro. Alla base della piramide si trova infine la responsabilità civile, che rappresenta il livello più ampio e, nella pratica, quello con cui il consulente si confronta più di frequente. Fino al 1985 la responsabilità civile del CTU era legata a quella penale dal termine “inoltre”, quasi a suggerire una dipendenza tra i due piani. La legge n. 281/1985 ha sostituito quella congiunzione con l’espressione “in ogni caso”, sancendo l’autonomia piena della responsabilità civile rispetto a quella penale: oggi il consulente risponde civilmente anche per colpa lieve, indipendentemente dal fatto che la sua condotta integri o meno un reato. Se dalla consulenza deriva un danno, sorge l’obbligo di risarcirlo, a prescindere dall’elemento soggettivo che ha caratterizzato l’errore. Accanto a questi tre livelli, occorre ricordare che il tecnico può incorrere anche in responsabilità disciplinare, quando la sua condotta non risulti conforme ai doveri deontologici richiesti dall’iscrizione all’albo, e in responsabilità amministrativo-contabile, qualora il suo operato produca un danno erariale, con conseguente chiamata in giudizio davanti alla Corte dei conti. CTU e stimatore delle esecuzioni immobiliari: differenze che non eliminano la responsabilità Il sistema descritto non riguarda soltanto il consulente tecnico nominato nei giudizi di cognizione, ma si estende anche alla figura dell’esperto stimatore incaricato nelle procedure esecutive immobiliari. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18313/2015, ha equiparato le due figure sotto il profilo della responsabilità ex art. 64 c.p.c., equiparazione poi confermata dall’ordinanza n. 21444/2025. Le differenze funzionali restano comunque significative. Il consulente tecnico d’ufficio interviene per risolvere una controversia tra le parti di un giudizio di cognizione, mentre lo stimatore fornisce al giudice dell’esecuzione gli elementi tecnici necessari alla vendita forzata del bene, con una funzione essenzialmente informativa. Cambia anche il momento in cui si esercita il contraddittorio: nel caso del CTU esso è preventivo e obbligatorio, mentre per lo stimatore è spesso differito, in quanto le osservazioni delle parti intervengono solo dopo il deposito della stima. Vi è infine una differenza che rivela un diverso approccio epistemologico ai due incarichi: il CTU giura di far conoscere al giudice la verità, secondo la formula dell’art. 193 c.p.c., mentre lo stimatore giura più pragmaticamente di adempiere fedelmente alle operazioni affidategli, come previsto dall’art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Nonostante queste differenze, entrambe le figure condividono lo stesso punto critico: sono ausiliari della giustizia che non possono tradire la fiducia riposta in loro dal giudice, pena il risarcimento del danno eventualmente causato. Perché il tecnico è così esposto: la deferenza cognitiva del giudice La ragione per cui il consulente tecnico è particolarmente esposto al rischio risarcitorio risiede in un meccanismo che potremmo definire di deferenza cognitiva: non potendo sindacare nel merito le valutazioni tecniche, il giudice tende a fare proprie le conclusioni dell’ausiliario, attribuendo così alla relazione peritale un’efficacia causale determinante sulla decisione finale. Il giudice, tuttavia, non perde il proprio ruolo di controllo: resta custode del metodo con cui l’accertamento tecnico è stato condotto, anche quando non ne possiede la competenza specialistica. In questa prospettiva assume un significato particolare il contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, che non va inteso come un adempimento burocratico, ma come una verifica sostanziale della tenuta delle conclusioni raggiunte: se le osservazioni critiche dei consulenti di parte non riescono a intaccare le conclusioni del CTU, la relazione ne esce rafforzata; se invece individuano errori fondati, la loro funzione preventiva evita che l’errore si consolidi in una decisione giudiziaria. Un aspetto pratico rilevante riguarda la distinzione tra l’errore di valutazione e l’errore di accertamento: la responsabilità colpisce raramente il consulente che esprime un giudizio valutativo opinabile, rientrante nel margine fisiologico delle opinioni tecniche, mentre colpisce con maggiore severità chi commette un errore nell’attività istruttoria, ad esempio misurando in modo scorretto una superficie o ignorando una servitù regolarmente trascritta. È in questa fase, quella dell’accertamento
Contratti di energia conclusi online: il semplice “flag” non basta a fissare il foro competente

La Cassazione chiarisce che le clausole vessatorie nei contratti telematici B2B richiedono una firma digitale specifica, e detta un nuovo principio sui poteri difensivi nel regolamento di competenza Una società titolare di una struttura ricettiva aveva stipulato, per via telematica, un contratto di fornitura di energia elettrica con un importante operatore del settore. A un certo punto, senza alcuna comunicazione preventiva, le condizioni economiche del rapporto erano mutate unilateralmente, con un sensibile incremento dei costi. La società cliente, ritenendo illegittima la modifica e infondata la pretesa di pagamento che ne era derivata, aveva citato in giudizio il fornitore dinanzi al Tribunale di Viterbo, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e la restituzione delle somme ritenute indebitamente corrisposte. Il fornitore, costituendosi, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando in via principale una clausola del contratto che riservava la competenza esclusiva al Tribunale di Roma e, in subordine, i criteri generali dettati dall’art. 19 c.p.c. (foro del convenuto) e dall’art. 20 c.p.c. (foro dell’obbligazione). Il Tribunale di Viterbo aveva escluso l’operatività della clausola di foro esclusivo, ritenendo non provata la sua specifica sottoscrizione, ma aveva comunque dichiarato la propria incompetenza a favore di Roma, individuata quale luogo di conclusione del contratto e di adempimento dell’obbligazione di pagamento. Contro questa decisione la società cliente ha proposto regolamento necessario di competenza. La questione processuale: quando l’eccezione di incompetenza è “incompleta” Il primo profilo affrontato dalla Corte riguarda la tecnica di formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale. Chi intende contestare la competenza del giudice adito invocando i fori alternativi previsti dalla legge deve farlo in modo completo, indicando tutti i possibili criteri concorrenti, e non soltanto alcuni di essi. Nel caso esaminato, il fornitore aveva contestato il foro ai sensi dell’art. 20 c.p.c. ma aveva omesso di riferirsi anche al foro della dipendenza previsto dall’art. 19 c.p.c., rendendo l’eccezione strutturalmente incompleta. Una simile lacuna, chiarisce l’ordinanza, non è sanabile con un’integrazione successiva alla comparsa di risposta tempestivamente depositata: l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata per intero fin dal primo atto difensivo, a pena di decadenza, secondo il combinato disposto degli artt. 38, primo comma, e 167 c.p.c. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto accogliere un’eccezione mai correttamente e completamente proposta, né tantomeno rilevare d’ufficio profili di incompetenza che la parte non aveva prospettato. Un principio inedito: la difesa “sollecitatoria” della parte vittoriosa Il punto più significativo dell’ordinanza riguarda però un tema di natura squisitamente processuale, relativo ai poteri difensivi di chi, pur avendo vinto sulla questione di competenza in primo grado, rischia di vedersi private le proprie ragioni in sede di regolamento. È noto che, nel giudizio di regolamento di competenza, la parte resistente non può proporre impugnazione incidentale: l’art. 47, ultimo comma, c.p.c., le consente soltanto di depositare scritture difensive e documenti. Nel caso di specie, il fornitore era risultato vittorioso sulla competenza, ma sulla base dell’eccezione subordinata (poi rivelatasi inammissibile), e non di quella principale relativa al foro convenzionale, che il Tribunale aveva invece respinto. La Cassazione ha ritenuto che, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 47 c.p.c. alla luce del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione, la parte vittoriosa debba poter chiedere, con la propria memoria difensiva, che la Corte esamini anche l’eccezione principale disattesa dal giudice di merito, per l’ipotesi in cui il regolamento proposto dalla controparte dovesse essere accolto. In caso contrario, la parte si troverebbe priva di qualunque strumento per far valere le proprie ragioni, non avendo interesse a proporre un autonomo regolamento avverso una decisione che, nella sostanza, le era già favorevole. Su questa base la Corte ha enunciato un principio di diritto: la parte resistente, vittoriosa in virtù dell’accoglimento della sola eccezione subordinata, può sollecitare con la memoria difensiva l’esame dell’eccezione principale disattesa, affinché la Corte possa comunque mantenere ferma la statuizione sulla competenza, sebbene su presupposti diversi da quelli inizialmente ritenuti dal giudice di merito. Contratti online e clausole vessatorie: perché il semplice “flag” non basta Il secondo principio, di più immediato interesse pratico per le imprese, riguarda le modalità di approvazione delle clausole vessatorie nei contratti conclusi per via telematica tra professionisti. Il fornitore sosteneva che la clausola di foro esclusivo fosse stata validamente accettata attraverso una procedura di adesione online, con la selezione di appositi flag sul modulo web, integrata poi dall’invio cartaceo del contratto senza contestazioni da parte della cliente. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70/2003, alle procedure di conclusione dei contratti per via telematica si applicano le ordinarie regole civilistiche, ivi compreso l’art. 1341, secondo comma, c.c., che impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, tra cui rientra pacificamente la deroga alla competenza territoriale. Trasponendo questo principio nell’ambiente digitale, la Cassazione ha affermato che la “doppia sottoscrizione” richiesta dalla norma può essere validamente sostituita da una firma elettronica, anche nella forma più semplice, o “leggera”, disciplinata dal Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), tipicamente realizzata mediante un codice OTP inviato al firmatario. Non è invece sufficiente la mera spunta di una casella sul modulo web: quella modalità, per quanto diffusa nella prassi commerciale, non garantisce che il cliente abbia prestato un consenso specifico e consapevole proprio alla clausola derogatoria, come invece richiede la norma codicistica. Le implicazioni pratiche per imprese e professionisti La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo per chi opera nel commercio elettronico B2B, in particolare nei settori, come quello dell’energia, delle telecomunicazioni e delle utenze in genere, dove i contratti vengono conclusi quasi integralmente online. Le imprese che intendono inserire clausole vessatorie, come il foro esclusivo, le penali o le limitazioni di responsabilità, dovranno strutturare i propri percorsi di adesione digitale prevedendo un passaggio autonomo e specifico di approvazione di tali clausole, distinto dalla generica accettazione delle condizioni generali, e supportato da una firma elettronica idonea a dimostrare la consapevolezza del consenso prestato. La semplice interfaccia con caselle da spuntare, per quanto tecnicamente più agevole, espone il predisponente al rischio che la clausola resti priva di effetto, con conseguenze rilevanti proprio in tema di competenza, come
La cappella di famiglia e il diritto di sepoltura: la Cassazione torna sui confini tra sepolcro familiare ed ereditario

Quando la volontà del fondatore prevale sulla parità di genere: un caso che parte dal 1914 Esistono controversie che attraversano intere generazioni prima di trovare una parola definitiva nelle aule di giustizia. È quanto accaduto in una vicenda decisa di recente dalla Corte di Cassazione (Sez. II civile, ord. raccolta generale n. 20252/2026), che ha origine in un atto di divisione del 1914, con cui alcuni fratelli regolavano la titolarità di una cappella mortuaria custodita in un cimitero toscano, rimasta in comunione tra i discendenti della famiglia. Quella clausola, all’epoca del tutto comune, riservava il diritto di sepoltura a chi portasse, per legge, il cognome della famiglia fondatrice, con una limitata estensione a favore delle discendenti dirette che, pur avendo acquisito altro cognome con il matrimonio, avessero manifestato il desiderio di essere sepolte nella cappella. Era inoltre previsto il divieto di rimuovere le salme già inumate e l’indivisibilità del bene. Nel corso dei decenni, però, la prassi familiare si era progressivamente discostata da questa impostazione: la sepoltura era stata di fatto consentita a tutti i discendenti, senza distinzione di sesso o di linea di provenienza, purché vi fosse il consenso degli altri eredi. Questa evoluzione informale venne infine messa per iscritto in alcune deliberazioni assunte dalla comunione ereditaria tra il 2008 e il 2013, con le quali si riconosceva il diritto di sepoltura a tutti i discendenti in linea retta, uomini e donne, e persino ai coniugi. Il conflitto giudiziario: due visioni della stessa cappella Proprio queste deliberazioni hanno innescato il contenzioso. Due discendenti della famiglia, ritenendosi le uniche legittime titolari del diritto in forza della clausola originaria del 1914, hanno chiesto al Tribunale competente di dichiarare nulle le decisioni assunte dalla comunione ereditaria, sostenendo che fossero state approvate da soggetti privi di legittimazione. I convenuti, di contro, sostenevano che la cappella avesse natura ereditaria — e non familiare — e che, in ogni caso, la clausola fosse divenuta nulla per contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, oppure fosse stata superata dal comportamento concludente della famiglia, mantenuto nel tempo. Il Tribunale di primo grado ha accolto la domanda delle ricorrenti, qualificando il sepolcro come gentilizio (o familiare) e non ereditario, e dichiarando nullo il regolamento del 2013 perché approvato senza il consenso di una delle aventi diritto. La Corte d’appello ha confermato integralmente questa lettura, respingendo il ricorso proposto contro la decisione di primo grado. La vicenda è quindi giunta in Cassazione, sulla base di sei distinti motivi di ricorso. La questione giuridica: sepolcro ereditario o sepolcro familiare? Il nodo centrale della controversia riguarda una distinzione che il diritto privato porta con sé da tempo immemorabile: quella tra sepolcro ereditario e sepolcro familiare (o gentilizio). Si tratta di una differenza tutt’altro che teorica, perché determina in modo opposto chi ha diritto a essere sepolto in una determinata tomba. Nel sepolcro ereditario il diritto di sepoltura (ius sepulchri) si trasmette come un bene qualsiasi, secondo le regole ordinarie della successione: per atto tra vivi o per testamento, anche a persone estranee alla famiglia. Nel sepolcro familiare, invece, il diritto si acquista iure proprio fin dalla nascita, in base al legame con il fondatore previsto nell’atto costitutivo o desunto dagli usi: non è cedibile per atto tra vivi, non si trasmette per successione, non si perde per prescrizione né per rinuncia. Soltanto con l’estinzione dell’intera cerchia dei familiari individuata dal fondatore il sepolcro muta natura, trasformandosi in ereditario e tornando soggetto alle regole successorie ordinarie. Per stabilire quale dei due regimi si applichi, occorre sempre risalire alla volontà del fondatore al momento della costituzione del sepolcro: una volontà che può essere espressa direttamente nell’atto, ma che può risultare anche da elementi indiziari. Solo quando tale volontà non sia ricostruibile, si applicano le regole consuetudinarie, le quali, secondo la tradizione, riservavano il diritto al fondatore, al coniuge, ai discendenti maschi e alle loro mogli, nonché alle figlie nubili, escludendo invece i discendenti delle figlie e le altre discendenti femmine. La giurisprudenza più recente ha ampliato questa nozione, riconoscendo il diritto di sepoltura anche alle figlie del fondatore e ai loro discendenti, pur sempre “salva la contraria volontà del fondatore”. Il ragionamento della Corte: la volontà del fondatore è sovrana La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, articolando un percorso argomentativo netto. Il punto decisivo, secondo gli Ermellini, è che nel caso specifico la Corte d’appello non aveva applicato le regole consuetudinarie — quelle, appunto, oggetto di censura per il loro presunto carattere discriminatorio — ma aveva accertato, con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, l’esistenza di una volontà specifica del fondatore, espressa proprio nella clausola n. 13 dell’atto del 1914. Questo accertamento ha reso irrilevanti le numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente, relative al presunto contrasto tra le regole consuetudinarie in materia di sepoltura e i principi di parità di genere sanciti dalla Costituzione, dalle Carte europee e dalla Convenzione di New York del 1979. La Corte ha chiarito che, quando il fondatore ha manifestato una volontà specifica, non si tratta più di applicare (e dunque eventualmente di disapplicare per illegittimità) gli usi consuetudinari, ma semplicemente di darle attuazione: la volontà del fondatore, ha ribadito la Cassazione, è sovrana e può restringere o ampliare senza limiti la cerchia dei beneficiari. La Corte ha inoltre escluso che la previsione contrattuale, volta a privilegiare la trasmissione del cognome, integrasse un intento discriminatorio: tale impostazione si spiegava storicamente con la considerazione che i figli maschi conservavano il cognome del fondatore, mentre le figlie, con il matrimonio, entravano a far parte di una nuova famiglia che avrebbe potuto disporre di un proprio sepolcro. Quanto al comportamento concludente tenuto dalla famiglia nei decenni successivi — che secondo il ricorrente avrebbe reso inoperante la clausola originaria — la Cassazione ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia raccolta generale n. 17122/2018, secondo cui il diritto al sepolcro familiare è imprescrittibile e irrinunciabile, e non può essere trasmesso né per atto tra vivi né per causa di morte.
Cessazione della materia del contendere e spese di lite: quando la motivazione “di stile” non basta

La Cassazione (ord. n. 20207/2026) cassa la decisione che aveva compensato le spese con formule apodittiche, riaffermando l’obbligo di motivazione concreta sulla soccombenza virtuale Un contribuente riceveva da una società concessionaria per la riscossione di un tributo locale un avviso di accertamento relativo a un’annualità per la quale, tuttavia, una pretesa impositiva analoga era già stata avanzata in precedenza dall’ente locale e la relativa controversia era stata definita tramite condono. Il contribuente, dopo aver inutilmente richiesto l’annullamento in autotutela, impugnava il nuovo avviso davanti al giudice tributario di primo grado. Nel corso del giudizio la concessionaria annullava l’atto, determinando la cessazione della materia del contendere: la disputa, in sostanza, perdeva oggetto perché l’atto impugnato veniva ritirato da chi lo aveva emesso. Il punto controverso si spostava allora sulle spese di lite, che il giudice di primo grado decideva di compensare tra le parti, valorizzando «la natura dell’atto impugnato», «le questioni giuridiche poste all’esame del giudicante» e «il comportamento processuale conforme al principio di lealtà» dei ricorrenti. Il contribuente, ritenendo che l’atto fosse stato emesso in carenza di potere e che la concessionaria avesse atteso colpevolmente la notifica del ricorso prima di annullarlo, proponeva appello sulla sola statuizione relativa alle spese. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania confermava la decisione di compensazione, richiamando per relationem le medesime espressioni utilizzate dal primo giudice. Contro questa pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La soccombenza virtuale e il principio di causalità Il nodo centrale della vicenda riguarda un istituto poco conosciuto fuori dagli ambienti tecnici ma di rilevanza pratica significativa: la soccombenza virtuale. Quando un processo si estingue per cessazione della materia del contendere, perché ad esempio l’amministrazione ritira l’atto impugnato, il giudice non può semplicemente ignorare la domanda di condanna alle spese formulata da chi ha agito o resistito in giudizio. Deve invece chiedersi chi avrebbe vinto la causa se questa fosse arrivata a una decisione di merito, e regolare le spese di conseguenza. Questo meccanismo, disciplinato per il processo tributario dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992, è espressione del più generale principio di causalità: paga le spese chi ha dato causa al processo con la propria condotta, anche se la lite si chiude prima di una sentenza di merito. Il principio di causalità non è assoluto: la legge consente al giudice di compensare le spese quando sussistano “giusti motivi”, ma proprio questa eccezione richiede una motivazione effettiva, non una formula buona per ogni occasione. Il primo motivo: la motivazione apparente Il contribuente lamentava innanzitutto la violazione dell’articolo 36, comma 2, numero 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell’articolo 132, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile, norme che impongono al giudice di esporre concisamente i motivi della decisione. La doglianza si fondava sulla cosiddetta motivazione apparente: una motivazione che esiste sulla carta ma che, nei fatti, non spiega nulla, limitandosi a richiamare parametri generali senza applicarli al caso concreto. È un vizio che la giurisprudenza distingue dalla motivazione assente in senso stretto, perché qui le parole ci sono, ma non assolvono alla loro funzione, che è quella di rendere comprensibile e controllabile il percorso logico del giudice. Il secondo motivo: l’errata applicazione dell’articolo 46 Con il secondo motivo il contribuente denunciava la violazione degli articoli 46 e 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice di appello avesse applicato il principio della soccombenza virtuale senza un effettivo accertamento di chi, tra le parti, sarebbe risultato vincitore nel merito. La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla concessionaria, secondo cui sui due motivi si sarebbe formata una “doppia conforme” preclusiva del ricorso, viene respinta dalla Corte: l’istituto della doppia conforme riguarda l’ipotesi in cui le decisioni di primo e secondo grado si fondino sulle stesse ragioni di fatto e siano impugnate per gli stessi motivi relativi all’omesso esame di un fatto decisivo, situazione diversa da quella in esame, dove le censure riguardano vizi motivazionali e di diritto, non l’apprezzamento dei fatti. Il ragionamento della Cassazione Esaminando congiuntamente i due motivi, la Corte li ritiene entrambi fondati. Il giudice di appello, secondo l’ordinanza, si era limitato a richiamare per relationem la motivazione di primo grado, affermando che la “consequenzialità” tra i principi di lealtà processuale e la statuizione sulle spese fosse “non irragionevole”, senza tuttavia spiegare in cosa consistesse questa consequenzialità nel caso concreto. A sua volta, la motivazione di primo grado utilizzava gli stessi parametri, genericamente evocati, senza chiarire come si applicassero alla vicenda specifica. La Cassazione osserva, con un’argomentazione che ha valore generale per chi si occupa di motivazione dei provvedimenti giudiziari, che una formula così generica potrebbe adattarsi a controversie del tutto diverse tra loro, e perfino sorreggere decisioni opposte: ciò che la rende inidonea a costituire una vera motivazione, perché non consente di comprendere perché, in quel caso e non in un altro, si sia ritenuto giusto compensare le spese. La Corte rileva inoltre una contraddizione di fondo: il richiamo alla lealtà processuale delle parti appare incoerente con la circostanza che l’avviso di accertamento fosse stato emesso dopo che la medesima pretesa, relativa alla stessa annualità, era già stata definita tramite condono. Anche il riferimento a non meglio precisate “modifiche normative in punto di modalità di introduzione del giudizio tributario” viene giudicato del tutto estraneo alla vicenda concreta. Per questi motivi il ricorso viene accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Implicazioni pratiche Questa pronuncia offre indicazioni operative precise per chi si trova a gestire un contenzioso tributario o civile che si chiude per cessazione della materia del contendere. Per i contribuenti e, più in generale, per chiunque agisca o resista in giudizio, la decisione ribadisce che la richiesta di condanna alle spese in base alla soccombenza virtuale non può essere liquidata dal giudice con frasi di stile: occorre un’effettiva valutazione di chi avrebbe
Tariffa oraria, “palmario” e revoca del mandato

La Cassazione fa chiarezza sui compensi dell’avvocato Una vicenda professionale durata oltre un decennio, tre mandati, milioni di euro di compensi contestati e undici motivi di ricorso: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20214/2026, offre l’occasione per fare il punto su alcuni dei temi più delicati del rapporto tra avvocato e cliente, dalla validità delle tariffe orarie alla natura del cosiddetto “palmario”, passando per la qualifica di consumatore e il diritto di ritenzione delle somme incassate per conto del cliente. La vicenda Le eredi di un noto gallerista e mercante d’arte, ucciso nel 2010, avevano affidato a un legale, con tre distinti mandati professionali stipulati tra il 2013 e il 2016, l’incarico di ricostruire il patrimonio del defunto, recuperare opere d’arte detenute da terzi e tutelare i loro interessi in diversi contenziosi, tra cui un procedimento giudiziario all’estero. Le condizioni economiche prevedevano una tariffa oraria ridotta rispetto a quella ordinaria, compensata da un “palmario” (una somma aggiuntiva, calcolata in percentuale, dovuta in caso di esito favorevole), e una clausola che, in caso di revoca anticipata del mandato da parte delle clienti, ripristinava la tariffa piena senza alcuna riduzione. Dopo anni di collaborazione, i rapporti si sono incrinati: le eredi hanno chiesto in giudizio la dichiarazione di nullità delle pattuizioni economiche, in subordine il loro annullamento per errore o dolo, in ulteriore subordine la rescissione per lesione, con la restituzione di quanto già versato. Il professionista, costituendosi, ha chiesto in via riconvenzionale l’accertamento del proprio credito residuo. Il giudizio di primo grado ha visto un accoglimento parziale delle domande delle clienti; la Corte d’appello, riformando in parte la decisione, ha invece accolto quasi integralmente le pretese del legale, condannando le ricorrenti al pagamento di importi rilevanti. Le eredi sono quindi giunte in Cassazione affidando le proprie ragioni a undici motivi di ricorso, che la Suprema Corte ha rigettato integralmente. La qualifica di consumatore: un accertamento caso per caso Uno dei nodi centrali della decisione riguarda l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore. Il Codice del consumo, infatti, protegge la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale: chi invece conclude un contratto per finalità connesse, anche solo indirettamente, a tale attività viene equiparato al professionista, perdendo le tutele consumeristiche. La Cassazione ribadisce che questa qualifica va accertata con un criterio funzionale, guardando allo scopo concreto perseguito con il contratto. Nel caso specifico, una delle eredi, in quanto socia unica e liquidatrice di una società di persone per la cui liquidazione si erano svolte gran parte delle attività affidate al legale, è stata esclusa dalla tutela consumeristica; le altre due, prive di ogni collegamento con le società di famiglia e mosse unicamente dall’interesse a tutelare i propri diritti successori, sono state invece qualificate come consumatrici. Le tariffe orarie sono nulle se non sono comprensibili: cosa dice davvero la giurisprudenza europea Le ricorrenti avevano invocato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 12 gennaio 2023, causa C-395/21) per sostenere la nullità delle clausole sulla tariffa oraria, ritenute prive di chiarezza e trasparenza per il consumatore medio. La Cassazione chiarisce un equivoco interpretativo piuttosto diffuso: quella pronuncia non vieta in assoluto le tariffe orarie, ma richiede che il consumatore sia messo in condizione di comprendere, fin dall’inizio, le conseguenze economiche complessive del contratto. Nel caso esaminato, questo requisito risultava soddisfatto: la tariffa originaria era stata oggetto di specifica negoziazione con riduzioni percentuali differenti in ciascuno dei tre mandati, le condizioni economiche indicavano con precisione oneri e modalità di pagamento, ed era previsto un obbligo di rendicontazione periodica dell’attività svolta. La clausola sul prezzo, quindi, non poteva considerarsi vessatoria, anche perché, ai sensi del Codice del consumo, le clausole relative all’adeguatezza del corrispettivo non sono vessatorie quando rispettano l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile. Il “palmario” non è un patto di quota lite (se rispetta certe condizioni) Un secondo tema di grande interesse pratico riguarda la distinzione tra “palmario” e patto di quota lite. L’ordinamento professionale forense, pur liberalizzando la pattuizione dei compensi, vieta espressamente gli accordi con cui l’avvocato percepisce come compenso una quota del bene oggetto della causa o della pretesa controversa. Richiamando un proprio recente intervento a Sezioni Unite, la Cassazione ribadisce che il palmario costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta in caso di esito favorevole della controversia, a titolo di premio per l’importanza e la difficoltà della prestazione: la sua caratteristica essenziale è di aggiungersi al compenso ordinario, che resta comunque dovuto indipendentemente dal risultato raggiunto. Diversamente accade per il patto di quota lite vietato, in cui il compenso si sostituisce, in tutto o in parte, alla tariffa ordinaria, legandosi esclusivamente all’esito della causa. Nel caso di specie, il palmario era stato pattuito contestualmente alla riduzione della tariffa oraria, quale corrispettivo aggiuntivo e non sostitutivo: una distinzione che, nella prassi forense, separa un compenso legittimo da una pattuizione nulla. La revoca del mandato e il ripristino della tariffa piena Le clienti contestavano anche la clausola che, in caso di revoca anticipata del mandato, faceva rivivere la tariffa oraria piena, sostenendo che ciò limitasse indebitamente la loro libertà di recesso, diritto per sua natura connesso al carattere fiduciario del rapporto con il professionista. La Corte ha chiarito che tale meccanismo non ha una funzione punitiva, ma riequilibrativa: la tariffa ridotta era stata accettata dal cliente in cambio della prospettiva di un palmario futuro; se il mandato viene revocato prima che quel risultato si realizzi, il professionista perde la possibilità di conseguirlo, e il ripristino della tariffa ordinaria serve a riportare in equilibrio le prestazioni economiche delle parti. Per le clienti riconosciute consumatrici, tuttavia, la medesima clausola è stata dichiarata nulla, in quanto creava uno squilibrio contrattuale non sorretto da una prova di specifica negoziazione individuale. Il diritto di trattenere le somme del cliente: quando è legittimo Un ulteriore profilo affrontato riguarda la possibilità per l’avvocato di trattenere somme ricevute per conto del cliente a soddisfazione dei propri compensi. Il codice deontologico forense pone come regola generale l’obbligo di restituzione immediata
Affidamento dei figli minori: quando il rifiuto di un genitore verso l’altro giustifica l’affido esclusivo

La Cassazione conferma: la volontà del minore non ha valore di veto e i comportamenti ostativi di un genitore possono fondare la limitazione della responsabilità genitoriale Una coppia di coniugi, genitori di due figli, aveva visto la propria separazione personale dichiarata da una sentenza non definitiva del Tribunale, che aveva regolato anche le condizioni economiche e di affido riguardanti la prole: affido condiviso, collocamento prioritario presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento complessivo per moglie e figli. Avverso questa decisione il padre proponeva appello, chiedendo la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento e un ampliamento dei tempi di frequentazione con i figli, nonché l’avvio di un percorso di mediazione familiare. La madre si opponeva e, a sua volta, proponeva appello incidentale, chiedendo l’addebito della separazione al marito e l’aumento degli assegni di mantenimento. Nel corso del giudizio di appello, durato diversi anni e segnato da una fase istruttoria particolarmente articolata – con aggiornamento della consulenza tecnica, acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali, audizione dei minori ed emissione di numerose ordinanze interinali – la Corte d’Appello ribaltava l’impostazione del primo giudice. Veniva disposto l’affido esclusivo di entrambi i figli al padre, con limitazione della responsabilità genitoriale materna per sei mesi e sospensione temporanea degli incontri madre-figlio, da riprendere gradualmente in forma protetta. Veniva inoltre revocato l’assegno di mantenimento in favore della madre e ridefinito, a suo carico, un contributo per il mantenimento dei figli. La madre ricorreva in Cassazione articolando tredici motivi di ricorso, lamentando in sostanza la violazione del principio di bigenitorialità, l’omesso esame di elementi probatori a suo favore e l’eccessiva valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle criticità relazionali a lei addebitate. Il limite del giudizio di legittimità: non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti Il primo nucleo di censure – relativo in particolare all’affidamento del figlio minore e alla limitazione della responsabilità genitoriale materna – viene dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte sulla base di un principio ormai consolidato: il vizio di violazione di legge previsto dall’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile riguarda l’erronea interpretazione o applicazione di una norma, non la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte. In altri termini, chi ricorre in Cassazione non può chiedere ai giudici di legittimità di rileggere le carte processuali per ottenere una valutazione diversa delle circostanze concrete: questo compito appartiene esclusivamente al giudice di merito, e resta sottratto al sindacato della Cassazione. Allo stesso modo, anche il vizio di motivazione previsto dal numero 5 dello stesso articolo richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo del quale sia stato omesso l’esame, non la semplice richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate. Nel caso di specie, la ricorrente, sotto la veste formale della violazione di legge, tentava in realtà di ottenere una rivisitazione complessiva della vicenda fattuale, sollecitando un apprezzamento più favorevole dei presupposti che avevano condotto all’affidamento esclusivo. Questa operazione, per quanto comprensibile dal punto di vista della parte coinvolta, eccede i confini del giudizio di Cassazione. Il principio di bigenitorialità e i suoi limiti: quando può essere derogato La pronuncia offre un’occasione importante per ricordare i contorni del principio di bigenitorialità, che l’articolo 337-ter del codice civile pone come regola generale: la presenza comune di entrambi i genitori nella vita dei figli, funzionale a garantire una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive solide con entrambe le figure genitoriali. L’affidamento esclusivo a un solo genitore costituisce un’eccezione a questa regola e richiede, per essere legittimamente disposto, un rigoroso accertamento – fondato su elementi oggettivi e non su mere impressioni – della contrarietà all’interesse del minore derivante dall’affidamento condiviso. I provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, in particolare, presuppongono una valutazione di inadeguatezza del genitore rispetto alla cura degli interessi del figlio: occorre un inadempimento di particolare gravità ai doveri genitoriali, che abbia arrecato o sia idoneo ad arrecare un pregiudizio serio al minore. Gli elementi indiziari utilizzati dal giudice per affermare questa inadeguatezza devono inoltre presentare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, interpellata più volte sul rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione, ha riconosciuto un’ampia libertà di apprezzamento alle autorità nazionali in materia di affidamento, ribadendo però che l’interesse superiore del minore deve sempre prevalere su ogni altra considerazione, e che le misure dirette a mantenere o ripristinare il legame tra genitore e figlio devono essere attuate con rapidità, poiché il tempo che trascorre può produrre conseguenze irrimediabili sul rapporto. Il valore (limitato) della volontà del minore Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguardava il peso da attribuire alla volontà espressa dal figlio minore, ascoltato in più occasioni nel corso del giudizio, il quale aveva manifestato il desiderio di continuare a vivere con la madre. La Suprema Corte chiarisce che l’ascolto del minore e le sue dichiarazioni, anche quando risultino espresse con maturità, non possono costituire l’elemento esclusivo sulla base del quale decidere l’affidamento, specialmente quando il contesto familiare sia altamente conflittuale e siano stati accertati comportamenti ostativi o manipolativi da parte di uno dei genitori, idonei a condizionare l’esercizio della bigenitorialità dell’altro. Sul punto, la pronuncia riprende un principio già espresso dalla Corte di Strasburgo, secondo cui il parere di un minore non è necessariamente immutabile e le sue obiezioni, pur dovendo essere prese in debita considerazione, non attribuiscono al minore stesso un diritto di veto incondizionato, soprattutto quando il giudice rilevi la presenza di un conflitto di lealtà che possa aver condizionato la formazione di tale volontà. Le valutazioni di merito alla base dell’affido esclusivo Nella vicenda esaminata, la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su un quadro probatorio articolato, che evidenziava nella relazione tra la madre e il figlio una serie di criticità: un rapporto descritto come simbiotico e possessivo, fenomeni di manipolazione e strumentalizzazione del minore, carenze nella sfera educativa e nella cura della salute, oltre a una sistematica inosservanza dei provvedimenti giudiziari. A
Contratto d’albergo e camera inagibile: quando il cliente può non pagare (e l’assicurazione deve comunque rispondere)

Una vicenda nata da una vacanza estiva rovinata da infiltrazioni d’acqua in camera offre alla Cassazione l’occasione per affrontare insieme due temi che ricorrono spesso nel contenzioso turistico e assicurativo: i limiti dell’eccezione di inadempimento nel contratto d’albergo e l’estensione della garanzia nelle polizze di responsabilità civile. Lo fa con l’ordinanza raccolta generale n. 20023/2026, pubblicata il 15 giugno 2026 dalla Terza Sezione Civile. Una famiglia composta da due coniugi e due figli minori soggiornava in un albergo per un periodo di dieci giorni a cavallo di Ferragosto. Sin dal primo giorno la camera assegnata presentava infiltrazioni d’acqua dal soffitto, tanto gravi da richiedere un secchio per la raccolta, oltre a immissioni di fumo e rumori provenienti dalle cucine. Solo dopo alcuni giorni la direzione proponeva una stanza sostitutiva, peraltro più piccola e mansardata, ritenuta dai clienti non adeguata. La famiglia decideva infine di abbandonare l’hotel anzitempo e di non versare il saldo del soggiorno, chiedendo altresì la restituzione del doppio della caparra a titolo di risarcimento per la vacanza rovinata, oltre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’albergatore ai sensi dell’art. 1453 c.c. In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda dei clienti e rigettava la riconvenzionale dell’hotel, che pretendeva il pagamento del saldo oltre al risarcimento del danno per l’abbandono anticipato. La Corte d’Appello, investita dai gravami sia della compagnia assicuratrice dell’albergo, sia dell’hotel stesso, ribaltava completamente l’esito: rigettava la domanda della famiglia, ne ordinava la restituzione delle somme percepite in forza dell’esecutività della sentenza di primo grado, e dichiarava cessata la materia del contendere sulla garanzia assicurativa, escludendo che la polizza coprisse il caso. Contro questa sentenza i clienti proponevano ricorso per cassazione, mentre l’hotel proponeva ricorso incidentale, anche tardivo, per contestare a sua volta l’esclusione della garanzia assicurativa. Il primo nodo processuale: l’impugnazione incidentale tardiva. Prima di affrontare il merito, l’ordinanza risolve una questione che si presenta spesso nei processi con più parti contrapposte. Quando una causa coinvolge tre soggetti — qui i clienti, l’albergo e l’assicurazione — e uno di essi propone ricorso, gli altri possono impugnare anche fuori termine, purché lo facciano con l’atto di costituzione in appello o con il controricorso in cassazione. La Corte ribadisce che questa facoltà non è esclusa dal fatto che il capo di sentenza contestato sia autonomo rispetto a quello oggetto del ricorso principale: ciò che conta è che l’interesse a impugnare sia rinato per effetto dell’iniziativa della controparte. Si tratta di un meccanismo pensato per evitare che ciascuna parte sia costretta a proporre comunque un’impugnazione cautelativa entro i termini ordinari, con conseguente moltiplicazione dei processi. La Corte richiama in proposito l’indirizzo ormai consolidato, rafforzato da una pronuncia delle Sezioni Unite del 2024, segnalando peraltro l’esistenza di un orientamento minoritario di segno opposto, oggi recessivo. Il cuore della decisione: l’eccezione di inadempimento e la sua funzione limitata nel tempo. Il punto di maggiore interesse pratico riguarda la sorte del contratto quando la camera assegnata risulta, per stessa ammissione accertata in giudizio, totalmente inagibile. La Corte d’Appello aveva costruito una soluzione ibrida e, secondo la Cassazione, intrinsecamente contraddittoria: da un lato escludeva che l’albergatore fosse inadempiente in modo rilevante, ritenendo “sanata” la situazione dall’offerta di una stanza alternativa; dall’altro, però, negava all’hotel il diritto al pagamento del soggiorno per il periodo di inagibilità. Una soluzione del genere non si tiene logicamente: se il cliente è legittimato a non pagare, è perché l’albergatore è inadempiente; se l’albergatore non è inadempiente, il cliente deve pagare. Non esiste una via di mezzo in cui l’inadempimento esiste solo per escludere il pagamento ma non per fondare la responsabilità contrattuale. La Cassazione chiarisce inoltre un aspetto spesso sottovalutato dell’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c., quella per cui una parte può legittimamente rifiutare la propria prestazione finché la controparte non esegue la sua. Questo strumento ha una funzione dilatoria: serve a fare pressione sull’altro contraente affinché adempia esattamente, non a sostituire in via permanente l’accertamento della responsabilità. Quando l’inadempimento si è già consolidato in modo definitivo — come accade quando il soggiorno si conclude senza che il disagio sia mai stato risolto — l’eccezione perde la sua funzione tipica e il giudice deve necessariamente pronunciarsi sulla responsabilità contrattuale, con i conseguenti effetti risarcitori. Non si può, in altre parole, “congelare” la situazione contrattuale a tempo indeterminato attraverso un mero rifiuto di pagamento, evitando così di stabilire chi abbia ragione e chi torto. Su questa base la Cassazione ricorda anche un principio di carattere generale, utile in molte controversie contrattuali: la domanda di risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento del danno per inadempimento sono autonome tra loro. Si può chiedere il risarcimento anche senza la risoluzione, e viceversa, poiché l’art. 1453 c.c. fa sempre salvo il diritto al risarcimento indipendentemente dall’esito della domanda di risoluzione. Anche la caparra confirmatoria viene toccata dal ragionamento della Corte. Se l’albergatore non aveva titolo a trattenere il saldo del soggiorno per la parte di permanenza in una camera inagibile, allo stesso modo non poteva trattenere la caparra versata al momento della prenotazione: il principio è quello, di ordine generale, per cui nessuno può conservare somme ricevute per una prestazione che non è stata effettivamente eseguita, pena un ingiustificato arricchimento. Il secondo fronte: la copertura assicurativa e il significato di “fatto accidentale”. L’ordinanza affronta poi una questione che riguarda direttamente chi gestisce attività ricettive, commerciali o professionali e che si assicura per la responsabilità civile verso terzi. La Corte d’Appello aveva escluso l’operatività della polizza dell’hotel ritenendo che la copertura per “spargimento d’acqua per rottura accidentale” riguardasse solo eventi imprevedibili o fortuiti, e non un danno riconducibile a omessa manutenzione delle tubature, quindi a una colpa dell’assicurato. La Cassazione smentisce questa lettura richiamando un proprio precedente del 2022, che ha definitivamente chiarito cosa debba intendersi per “fatto accidentale” nelle polizze di responsabilità civile. Se la copertura operasse solo per eventi privi di qualsiasi colpa dell’assicurato, l’assicurazione sarebbe priva di oggetto e quindi nulla, perché dal caso fortuito puro non può mai sorgere una responsabilità imputabile all’assicurato:
Imposta di registro e procura speciale: chi paga se il rappresentante agisce per il rappresentato?

La Cassazione chiarisce che il rappresentante processuale volontario risponde in solido del tributo, anche se l’errore materiale del provvedimento giudiziario viene poi corretto Una contribuente aveva agito in sede esecutiva quale procuratrice speciale di un’altra persona, promuovendo un pignoramento presso terzi nei confronti dell’INPS per un credito riconducibile alla propria rappresentata. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma aveva emesso un’ordinanza di assegnazione che, per un errore materiale, indicava come creditrice procedente la procuratrice stessa, anziché la persona da lei rappresentata. Su quel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione per l’imposta di registro, individuando proprio la procuratrice come soggetto debitore dell’imposta, in applicazione degli articoli 37 e 57, comma 1, del Testo Unico dell’Imposta di Registro (d.P.R. n. 131/1986). La contribuente aveva impugnato l’avviso, sostenendo che l’indicazione della propria persona come creditrice fosse frutto di un errore mai sanato nelle forme previste, e che comunque l’unico soggetto tenuto al pagamento dovesse essere la rappresentata, in quanto reale titolare del rapporto sostanziale. Sia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma sia quella di secondo grado del Lazio avevano respinto le ragioni della contribuente, ritenendo che l’Ufficio avesse correttamente fatto riferimento al tenore letterale del provvedimento giudiziario, non essendo state attivate le procedure di correzione dell’errore materiale al momento della registrazione. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato su due motivi. La questione giuridica Il nodo centrale della pronuncia riguarda l’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro quando l’atto da registrare – nel caso di specie un’ordinanza di assegnazione emessa in sede di esecuzione mobiliare – sia stato promosso da un procuratore speciale che ha agito non in proprio, ma nell’interesse e per conto di un terzo rappresentato. La contribuente sosteneva, in sintesi, due ordini di censure: da un lato l’esistenza di un giudicato interno sull’erronea individuazione della parte tenuta al pagamento, fondato sul fatto che i giudici di merito avrebbero comunque riconosciuto la natura di errore dell’indicazione contenuta nel provvedimento; dall’altro l’inapplicabilità nei propri confronti dell’imposta, in quanto mera rappresentante processuale, dovendo il tributo gravare esclusivamente sulla persona rappresentata, reale titolare del credito oggetto di esecuzione. Il giudicato interno: perché non sussiste Sul primo motivo, la Corte ha innanzitutto chiarito che non si era formato alcun giudicato interno sulla carenza di legittimazione passiva tributaria della ricorrente. I giudici di merito, infatti, non avevano mai accertato in positivo l’insussistenza di tale legittimazione: la Commissione di primo grado si era limitata a ipotizzare astrattamente l’esistenza di un errore, senza trarne conseguenze decisorie, mentre la Corte di secondo grado aveva espressamente affermato il contrario, ossia che l’Ufficio avesse correttamente individuato la debitrice dell’imposta proprio sulla base di quanto risultante dal provvedimento giudiziario, in assenza di procedure di correzione attivate. Il rigetto, in entrambi i gradi di merito, delle doglianze fondate sulla pretesa carenza di legittimazione passiva risultava quindi logicamente incompatibile con l’idea che su tale carenza si fosse formato un giudicato favorevole alla contribuente. La Corte ha colto l’occasione per ribadire anche un principio di carattere più generale, relativo ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: la violazione dell’articolo 2697 del codice civile può essere dedotta solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella che doveva sostenerlo secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre la violazione dell’articolo 115 del codice di procedura civile presuppone che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti né acquisite nell’esercizio dei poteri officiosi consentiti. Non costituisce invece violazione di queste norme la semplice circostanza che il giudice, nel valutare le prove acquisite, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: tale attività rientra infatti nel libero apprezzamento consentito dall’articolo 116 del codice di procedura civile. Il rappresentante processuale risponde dell’imposta di registro Il punto più rilevante della pronuncia riguarda però il secondo motivo, con cui la contribuente sosteneva di aver agito non in proprio ma quale procuratrice speciale della reale titolare del credito, e che pertanto solo quest’ultima dovesse essere considerata soggetto passivo dell’imposta. La Corte ha respinto la censura, ricostruendo in modo articolato la disciplina della soggettività passiva nell’imposta di registro. Richiamando la successione storica delle norme in materia – dal regio decreto n. 3269 del 1923, al d.P.R. n. 634 del 1972, fino al vigente articolo 57 del d.P.R. n. 131/1986 – la Corte ha ribadito il principio secondo cui sono solidalmente responsabili dell’imposta di registro tutte le parti contraenti, ivi compreso il rappresentante volontario che partecipa all’atto, in quanto soggetto comunque interessato alla registrazione in conseguenza dell’attività giuridica svolta per mandato. A supporto di tale ricostruzione, la pronuncia richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di rappresentanza negoziale (tra le altre, le decisioni rese nei procedimenti iscritti ai numeri di raccolta generale relativi agli anni 2013, 2009, 2008 e 1992) e la storica pronuncia della Corte Costituzionale n. 178 del 1982, che ha ritenuto legittimo, sul piano della capacità contributiva, imporre il pagamento del tributo anche al procuratore, in assenza del quale il recupero dell’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria potrebbe incontrare ostacoli difficilmente superabili. La Corte ha quindi esteso questo principio, elaborato in origine per la rappresentanza negoziale, anche alla rappresentanza processuale volontaria. Il ragionamento si fonda sul combinato disposto degli articoli 77 e 100 del codice di procedura civile, secondo cui la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia già titolare di un potere rappresentativo di natura sostanziale sul rapporto dedotto in giudizio. Ne discende che il rappresentante processuale volontario non può mai considerarsi realmente estraneo al rapporto sostanziale controverso: a differenza del litisconsorte facoltativo, la cui estraneità al rapporto sostanziale può giustificare l’esenzione dal tributo, il procuratore speciale che agisce e si costituisce in giudizio per conto del rappresentato resta strutturalmente legato a quel rapporto, e per questo risulta obbligato in solido al pagamento dell’imposta di registro sul provvedimento giudiziario che ne consegue. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la procura speciale conferita alla ricorrente attribuiva