Pensione di reversibilità e coppie omosessuali: la Corte Costituzionale colma il vuoto con la sentenza n. 91 del 2026

La Consulta dichiara incostituzionale l’esclusione del partner superstite di coppia omoaffettiva dal trattamento pensionistico ai superstiti quando il decesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà Il caso che ha sollevato la questione Una coppia omosessuale aveva contratto matrimonio negli Stati Uniti nel 2013. Il legame era reale, documentato, formalizzato secondo le leggi di uno Stato estero. Eppure, quando uno dei due partner è deceduto nell’ottobre del 2015, l’INPS ha negato al superstite la pensione di reversibilità. Il motivo era apparentemente tecnico: al momento della morte, l’ordinamento italiano non riconosceva ancora le unioni civili tra persone dello stesso sesso, e il matrimonio contratto all’estero non poteva produrre effetti giuridici nel nostro Paese. Da quella vicenda è nata la questione che ha condotto, il 25 febbraio 2026, alla sentenza n. 91 della Corte Costituzionale, depositata il 28 maggio 2026, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di coppia omosessuale unita in matrimonio all’estero, quando il decesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.e. L’evoluzione normativa: dalla lacuna alla legge Cirinnà Per comprendere il significato di questa pronuncia occorre ripercorrere il cammino compiuto dal diritto italiano negli ultimi decenni sul tema del riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Per lungo tempo il nostro ordinamento non prevedeva alcuna forma di tutela giuridica per le coppie omoaffettive, né sotto il profilo personale né sotto quello patrimoniale e previdenziale. La pensione di reversibilità, disciplinata proprio dall’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, era riservata al “coniuge” superstite, nozione che l’ordinamento civile riservava esclusivamente alle unioni eterosessuali. Le coppie che avevano contratto matrimonio all’estero si trovavano in una condizione paradossale: il loro vincolo era formalmente esistente, ma giuridicamente improduttivo di effetti in Italia. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, aveva chiarito già con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, che il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero non era da considerarsi inesistente, bensì semplicemente privo di effetti giuridici nell’ordinamento italiano. Una distinzione sottile, ma determinante. La svolta normativa è arrivata con la legge 20 maggio 2016, n. 76, cosiddetta legge Cirinnà, che ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Quella legge, al comma 20 dell’art. 1, ha esteso alle parti dell’unione civile tutte le disposizioni che si riferiscono al coniuge, compresi quindi i diritti previdenziali. Successivamente, il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, ha inserito nella legge di diritto internazionale privato l’art. 32-bis, stabilendo che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Ma questa disciplina operava soltanto per il futuro: non risolveva la posizione di chi aveva visto il proprio partner morire prima del 2016, senza aver potuto formalizzare in Italia il vincolo già costituito all’estero. La giurisprudenza costituzionale che ha aperto la strada Prima che il legislatore intervenisse, era stata la Corte Costituzionale a tracciare alcune linee fondamentali. Con la sentenza n. 138 del 2010, la Consulta aveva dichiarato inammissibili le questioni che chiedevano di estendere all’unione omosessuale l’intera disciplina del matrimonio civile, riconoscendo però che l’unione tra persone dello stesso sesso costituisce una formazione sociale tutelata dall’art. 2 della Costituzione, in quanto luogo di sviluppo della personalità umana. La Corte si era riservata la possibilità di intervenire, attraverso il controllo di ragionevolezza, in relazione a ipotesi specifiche in cui fosse necessario un trattamento omogeneo tra coppia coniugata e coppia omosessuale. Quella riserva è rimasta per anni una promessa teorica. Poi, progressivamente, la giurisprudenza costituzionale ha iniziato a trasformarla in declaratorie concrete. Con la sentenza n. 170 del 2014, la Corte aveva affrontato il caso del matrimonio contratto prima della transizione di genere di uno dei coniugi, riconoscendo la necessità di tutela del legame. Con la sentenza n. 148 del 2024, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che escludeva il convivente di fatto dal diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare del partner deceduto prima del 2016. Con la sentenza n. 7 del 2026, aveva esteso la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto. In questo contesto di progressivo ampliamento delle tutele, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sollevato, con ordinanza del 15 luglio 2025, n. 187 del registro ordinanze, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, ponendo la Consulta di fronte alla necessità di rispondere all’interrogativo che restava aperto. La questione davanti alla Corte Costituzionale Le Sezioni Unite rimettenti avevano escluso, nella propria ordinanza, di poter risolvere il caso attraverso l’interpretazione adeguatrice, in quanto il tenore letterale della norma era univoco nel riferirsi al “coniuge”. Avevano altresì escluso la possibilità di disapplicare la norma interna in forza della direttiva europea 2000/78/CE contro le discriminazioni in materia di occupazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui quella direttiva non si applica ai regimi statali di sicurezza sociale. La pensione corrisposta dall’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, non è una pensione professionale o di categoria legata al singolo datore di lavoro, bensì una prestazione del sistema pubblico, e come tale esula dall’ambito della direttiva. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 91 del 2026, ha confermato questa lettura con assoluta nettezza, escludendo che la pensione di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria possa rientrare nel campo di applicazione del diritto europeo antidiscriminatorio in materia di lavoro. Il terreno del giudizio era quindi esclusivamente quello della ragionevolezza costituzionale interna. La decisione: l’ingiustificata disparità di trattamento La Corte ha accolto la questione per violazione dell’art. 3 della Costituzione, dichiarando assorbite le censure relative agli artt. 2, 36 e 38 Cost. Il ragionamento è rigoroso e si articola su più livelli. La pensione di reversibilità valorizza l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione non solo del patrimonio comune, ma anche di quello dell’altro coniuge: è, in ultima analisi,
Se la lampada si muove da sola e ti colpisce, non devi spiegare perché: la Cassazione ridisegna i confini della responsabilità del custode

Con l’ordinanza n. 15662/2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto che il danneggiato, per ottenere il risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve provare solo il nesso causale tra la cosa e il danno — non la dinamica completa del sinistro. Il resto è onere del custode. Tutto comincia il 21 settembre 2008, all’interno di una struttura sanitaria. Una lavoratrice dipendente di un’impresa di pulizie, impegnata nelle operazioni di sanificazione, viene colpita violentemente alla testa da una lampada chirurgica mobile — il tipo che in gergo si chiama “scialitica” — a causa di uno scatto improvviso del braccio superiore orizzontale del macchinario. Le lesioni riportate sono gravissime, con esiti permanenti. Nel 2011 la lavoratrice intraprende la strada giudiziaria, convenendo in giudizio la fondazione che gestiva la struttura sanitaria, chiedendo il risarcimento di tutti i danni — patrimoniali e non — subiti per effetto di quell’incidente, invocando sia la responsabilità oggettiva del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia, in via alternativa, la responsabilità aquiliana generale ex art. 2043 c.c. La fondazione si difende, chiama in causa l’impresa di pulizie appaltatrice, la quale a sua volta chiama in causa l’INAIL, che aveva già erogato alla danneggiata una rendita capitalizzata. Il Tribunale di Roma, nel 2017, rigetta la domanda. Il giudice di primo grado ritiene che la lavoratrice non abbia dimostrato il nesso causale tra la lampada e il danno, non avendo provato se lo strumento chirurgico avesse avuto un ruolo attivo nell’evento oppure fosse stato solo un’occasione fortuita. La Corte d’appello di Roma, nel 2023, conferma quella sentenza, condividendo le stesse ragioni: anche per i giudici del secondo grado, la mancata ricostruzione precisa della dinamica del sinistro rende impossibile stabilire se l’incidente fosse riconducibile a un normale impiego della lampada o a un comportamento imprudente della stessa danneggiata. La lavoratrice ricorre in Cassazione con tre motivi, lamentando la violazione degli artt. 2051, 2697 e 132 c.p.c. La questione giuridica al cuore della decisione Il problema che la Cassazione è chiamata a risolvere è uno di quelli che, pur sembrando tecnico, ha conseguenze pratiche molto concrete: quanto deve provare il danneggiato per ottenere il risarcimento dal custode di una cosa? La risposta dipende dall’esatta interpretazione dell’art. 2051 c.c., che recita: «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». La norma, dunque, individua nel custode il soggetto responsabile, salvo che egli riesca a dimostrare che il danno è dipeso da un fattore imprevedibile e imprevenibile, estraneo al suo controllo. La questione, in apparenza semplice, nasconde una trappola interpretativa in cui i giudici di merito erano incappati: confondere la prova del nesso causale — che spetta al danneggiato — con la prova della dinamica complessiva del sinistro, che invece non gli compete. Il principio affermato dalla Cassazione: basta il nesso, non la dinamica Con l’ordinanza n. 15662/2026, la Terza Sezione civile è netta. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: ciò significa che il custode risponde non perché si sia comportato in modo negligente, ma per il solo fatto di avere la disponibilità materiale della cosa che ha cagionato il danno. Al danneggiato incombe esclusivamente la prova del rapporto causale tra la cosa custodita e l’evento lesivo, indipendentemente dalla pericolosità intrinseca del bene e dalla ricostruzione analitica di ogni dettaglio del sinistro. La Corte richiama una giurisprudenza ormai consolidata — che va dalle ordinanze della Sezione Terza n. 2477-2483 del 2018 fino alla sentenza delle Sezioni Unite n. 20943 del 2022, passando per la sentenza n. 11152 del 2023 — per ribadire che la capacità di sorvegliare la cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne la pericolosità non è un elemento costitutivo della fattispecie, ma soltanto una chiave interpretativa della sua ratio. In altre parole: non è perché il custode poteva e doveva vigilare che risponde, bensì perché la legge ha scelto di allocare su di lui il rischio derivante dalla cosa che ha in governo. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva essa stessa accertato che l’evento lesivo si era verificato come conseguenza del violento impatto con la lampada scialitica. Questo — afferma la Cassazione — era già sufficiente a ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’attrice. La Corte d’appello aveva però commesso un errore di diritto: aveva preteso qualcosa di più, ossia la prova della dinamica completa del sinistro, sovrapponendo due piani concettualmente distinti. Da un lato la correlazione causale tra cosa e danno — che la lavoratrice aveva provato. Dall’altro la spiegazione del perché la lampada si fosse mossa in quel modo — che non era affar suo dimostrare. Il custode deve provare il caso fortuito, non il danneggiato Una volta accertato il nesso causale tra la cosa e l’evento, è il custode che deve fornire la prova liberatoria. Egli può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando il caso fortuito — inteso come fatto imprevedibile e imprevenibile, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo — oppure la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, del comportamento colposo del danneggiato o di un terzo, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c. La Corte precisa ulteriormente un aspetto importante: il semplice malfunzionamento della cosa custodita non integra di per sé il caso fortuito. Per assolvere alla prova liberatoria occorre dimostrare qualcosa di esterno alla res e alla sfera di rischio che il custode ha assunto: un evento davvero imprevedibile e inevitabile. Altrimenti — osserva la Cassazione con rigorosa logica sistematica — il custode potrebbe andare esente da qualsiasi responsabilità per il fatto che la cosa si è guastata o ha funzionato male, e ciò equivarrebbe a una inammissibile interpretatio abrogans dell’art. 2051 c.c., svuotandone del tutto il contenuto precettivo. Un ulteriore principio di rilievo, richiamato dalla sentenza a scanso di ogni residuo dubbio: anche nell’eventualità in cui permanga incertezza sulla concreta causa del danno, quella incertezza ricade sul custode, non sul danneggiato. Il fatto ignoto, che non consente di eliminare il dubbio sullo svolgimento eziologico dell’accadimento, è a carico di chi aveva la disponibilità della cosa. Le
Violenze familiari e addebito della separazione: la Cassazione impone l’esame complessivo delle prove

Con l’ordinanza n. 15577/2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce che le condotte violente in ambito coniugale travolgono qualsiasi comparazione con altri comportamenti del coniuge vittima, anche con un’eventuale relazione extraconiugale Tutto nasce da una vicenda familiare sfociata in un giudizio di separazione avviato nel 2017 dinanzi al Tribunale di Catania. La moglie aveva chiesto la pronuncia di addebito al marito, allegando condotte violente e vessatorie subite nel corso della convivenza, e aveva richiesto l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento per sé e per i figli. Il Tribunale, nel 2023, aveva però pronunciato la separazione con addebito a carico della moglie, sul presupposto di una sua relazione extraconiugale, revocando il contributo al suo mantenimento. Aveva disposto l’affidamento condiviso del figlio minore e posto a carico del marito un contributo mensile per il figlio. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del dicembre 2024, aveva confermato quella decisione, ritenendo che le prove delle violenze allegate dalla moglie fossero insufficienti: le denunce penali non avevano condotto a condanna, e la testimonianza della madre della ricorrente era stata giudicata de relato e quindi inidonea da sola a fondare il convincimento. L’appello era stato respinto integralmente. La questione giuridica: si può ignorare il contesto di violenza per dare rilevanza all’adulterio? Il nodo giuridico portato all’attenzione della Cassazione riguardava la corretta applicazione degli artt. 143, comma 2, e 151, comma 2, c.c., che disciplinano rispettivamente i doveri reciproci dei coniugi e l’addebito della separazione, letti in combinato con le regole sull’acquisizione e valutazione della prova di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. La questione, in termini pratici, era la seguente: il giudice può attribuire rilevanza dirimente alla violazione dell’obbligo di fedeltà da parte di un coniuge — e quindi addebitare a lui o lei la separazione — ignorando il contesto di violenze e maltrattamenti accertato attraverso gli atti istruttori? La Corte d’Appello aveva risposto, di fatto, affermativamente. La Cassazione ha detto il contrario con decisione. Il principio affermato dalla Cassazione: le violenze impongono un giudizio autonomo Con l’ordinanza n. 15577/2026, la Prima Sezione Civile ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione. Il cuore della decisione risiede in un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, qui riaffermato con particolare chiarezza: le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all’altro costituiscono violazioni tanto gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, da sole, non soltanto la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione di addebitabilità a carico dell’autore di esse. Ciò esonera il giudice di merito dal dovere di procedere alla comparazione con il comportamento del coniuge vittima: le violenze, per la loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, e non possono essere bilanciate con una relazione extraconiugale o con qualsiasi altra violazione dei doveri coniugali di natura diversa. La Corte richiama espressamente, a sostegno, le pronunce nn. 3925/2018, 31351/2022 e 22294/2024, che formano un orientamento stabile sulla questione. Il vizio della sentenza d’appello: l’omesso esame del quadro probatorio complessivo La Cassazione individua il vizio della sentenza impugnata con precisione tecnica: la Corte di merito aveva operato una valutazione parziale e atomistica degli elementi di prova, limitandosi a rilevare l’assenza di una condanna penale per maltrattamenti e l’insufficienza della testimonianza de relato, senza esaminare gli altri elementi acquisiti in istruttoria — il bigliettino del figlio e le audioregistrazioni — che avevano un contenuto univoco e convergente nel descrivere un regime di vita familiare violento e umiliante. Su questo punto, la Cassazione ricorda un principio altrettanto consolidato: le testimonianze de relato ex parte actoris possono concorrere a formare il convincimento del giudice quando siano valutate in relazione ad altre circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specialmente quando i comportamenti in questione — per la loro intimità e riservatezza — siano per loro natura insuscettibili di percezione diretta da parte di testimoni terzi (Cass. nn. 2815/2006 e 17773/2013). La prova delle violenze domestiche, in altri termini, non può essere valutata con gli stessi criteri ordinari applicabili a fatti di più agevole percezione esterna. L’ordinanza precisa altresì due principi di grande rilevanza pratica. Il primo: è irrilevante, ai fini dell’addebito della separazione, che le violenze siano temporalmente posteriori alla prima manifestazione della crisi coniugale. Le condotte violente, per la loro gravità intrinseca, prevalgono causalmente su qualsiasi preesistente fattore di crisi dell’affectio coniugalis. Il secondo: non assume rilievo, di per sé, che il procedimento penale per maltrattamenti si concluda con l’assoluzione, poiché il giudizio civile sull’addebito segue criteri autonomi rispetto all’accertamento penale. Su quest’ultimo aspetto, la Corte richiama anche la pronuncia n. 19705/2025, secondo cui, in materia di violazioni dei doveri coniugali mediante condotte violente, l’onere della prova si affievolisce — pur non esaurendosi del tutto — in favore di una presunzione relativa di idoneità delle condotte allegate a causare la crisi coniugale. Le implicazioni pratiche: cosa cambia per chi affronta una separazione con profili di violenza Per chi si trova coinvolto in un procedimento di separazione in cui siano state allegate violenze domestiche, questa pronuncia offre alcune indicazioni di rilievo concreto. Innanzitutto, la mancanza di una condanna penale del coniuge violento non è, di per sé, ostativa alla pronuncia di addebito in sede civile: i due accertamenti seguono binari distinti. In secondo luogo, ogni elemento istruttorio disponibile — messaggi, registrazioni audio o video, scritti dei figli, provvedimenti di ammonimento, relazioni dei servizi sociali — deve essere portato all’attenzione del giudice civile e valorizzato nel suo insieme, non isolatamente. In terzo luogo, e soprattutto, una volta accertato il contesto di violenze, il giudice non può neutralizzarne la rilevanza attraverso una comparazione con la condotta della vittima: la relazione extraconiugale di quest’ultima, per esempio, non può essere opposta come fattore compensativo. Per i professionisti che assistono parti in procedimenti di separazione con profili di violenza domestica, la sentenza ribadisce l’importanza di una strategia istruttoria orientata alla costruzione di un quadro probatorio complessivo
Il padre biologico che nega la figlia: la Cassazione condanna il disinteresse genitoriale e tutela il diritto al risarcimento del minore

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14886/2026, affronta il tema del mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio e del risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla minore per l’assenza volontaria del padre. Una pronuncia che chiarisce i confini del divieto di ultrapetizione e conferma la centralità del principio di proporzionalità nella determinazione dell’assegno Tutto inizia nel 2021, quando una madre si rivolge al Tribunale di Como per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità di un uomo nei confronti della propria figlia, nata nell’ottobre del 2019. La richiesta non si limita all’accertamento dello stato di filiazione: l’attrice chiede anche l’affidamento esclusivo della minore, un assegno di mantenimento mensile, il rimborso delle spese già sostenute per il mantenimento della bambina dal momento della nascita e, infine, il risarcimento dei danni morali subiti dalla piccola a causa del totale disinteresse paterno. Il convenuto nega la paternità e chiede il rigetto di tutte le domande. Nel 2024, tuttavia, il Tribunale di Como gli dà torto su tutti i fronti: accerta la paternità biologica, dispone l’aggiornamento dell’atto di nascita, stabilisce l’assegno di mantenimento in 700 euro mensili, liquida a titolo di rimborso spese pregresse un importo calcolato dalla nascita sino alla proposizione della domanda e riconosce alla minore 30.000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d’Appello di Milano, investita del gravame dal padre, conferma integralmente la decisione di primo grado e respinge anche l’appello incidentale con cui la madre aveva chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale. La vicenda approda così in Cassazione. I tre motivi di ricorso e la struttura della decisione Il padre propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 316-bis e 337-ter, comma 4, c.c., assumendo che la Corte d’Appello si sarebbe limitata a un mero confronto reddituale tra le parti senza svolgere le necessarie valutazioni di merito, in particolare trascurando la sua incapacità economica — dichiarava circa 1.600 euro netti mensili — rispetto alla più solida posizione patrimoniale della madre. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 709-ter c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe pronunciato ultra petita liquidando in favore della minore un risarcimento del danno endofamiliare in assenza di una specifica domanda sul punto. Con il terzo denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione, lamentando che la Corte d’Appello non avrebbe esplicitato il percorso logico-giuridico seguito per valutare le circostanze incidenti sulla misura dell’assegno e del rimborso spese. La Prima Sezione civile rigetta tutti e tre i motivi. Il principio di proporzionalità nella determinazione dell’assegno di mantenimento Il cuore del ragionamento della Corte sul primo e terzo motivo — esaminati congiuntamente — riguarda i criteri che il giudice deve seguire nella determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli. Il riferimento normativo è l’art. 337-ter, comma 4, c.c., introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 154 del 2013, che impone al giudice di considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti di cura e domestici assunti da ciascun genitore. La Cassazione ribadisce un principio già consolidato nella sua giurisprudenza: nel quantificare il contributo del genitore non collocatario occorre osservare il principio di proporzionalità, che nei rapporti interni richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori. Ciò significa che l’assegno non può essere calibrato guardando solo al reddito dichiarato del genitore obbligato, ma deve tenere conto del quadro economico complessivo: disponibilità liquide, patrimonio immobiliare, titoli e qualunque altra risorsa. Nel caso esaminato, il ricorrente risultava titolare di cinque conti correnti, cinque conti deposito e di più unità immobiliari, oltre all’abitazione in cui viveva. L’importo di 700 euro mensili, benché pari a circa il 43% del reddito dichiarato, viene ritenuto congruo alla luce di queste disponibilità complessive. Il passaggio è importante perché la Corte chiarisce che la lagnanza del ricorrente — il quale evidenziava che la madre aveva redditi superiori e un patrimonio immobiliare più consistente — non scalfisce la correttezza del ragionamento dei giudici di merito. Il principio di proporzionalità non si traduce in una semplice aritmetica dei redditi, ma impone una valutazione globale che considera tutto ciò che ciascun genitore può effettivamente mettere a disposizione del figlio. Il danno endofamiliare e il problema dell’ultrapetizione La questione più delicata, e giuridicamente più interessante, è quella affrontata nell’ambito del secondo motivo. Il padre sosteneva che il risarcimento di 30.000 euro riconosciuto alla figlia fosse stato liquidato ultra petita, cioè senza che la madre avesse formulato una domanda specifica in tal senso: quest’ultima aveva chiesto il risarcimento del danno morale subito da sé stessa, non dalla bambina. La Cassazione nega che vi sia stata violazione dell’art. 112 c.p.c. Il ragionamento segue un percorso che vale la pena ripercorrere con attenzione. La Corte precisa anzitutto i confini del divieto di pronuncia ultra petita: esso impedisce al giudice di decidere su un’azione diversa da quella proposta, di attribuire all’attore un bene diverso da quello richiesto o di porre a base della decisione fatti non ritualmente introdotti nel processo. Ciò che conta, però, è l’oggetto sostanziale della domanda, non la sua qualificazione giuridica. Nel caso di specie, la madre aveva chiesto — in modo non equivoco — il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla figlia, correlando tale pregiudizio alla violazione dei doveri genitoriali e al disinteresse del padre nei confronti della bambina. La circostanza che la domanda non fosse stata ricondotta specificamente alla categoria dogmatica del “danno endofamiliare” non ne modifica la sostanza. La lesione dei diritti costituzionalmente garantiti al minore — tra cui il diritto all’identità, alle cure, all’educazione, sanciti dagli artt. 2 e 30 Cost., dall’art. 24, comma 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 — può configurare un illecito civile risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., e su questo la domanda era stata correttamente proposta. Su questo punto
La convivenza more uxorio e la retroattività della revoca dell’assegno: la Cassazione fissa la decorrenza dalla domanda

La Prima Sezione Civile chiarisce che la modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento tra coniugi separati producono effetti dalla data della domanda giudiziale, non dalla decisione. Un principio antico, ribadito con forza in una vicenda processualmente tormentata Tutto comincia nel 2018, quando il Tribunale di Termini Imerese pronuncia la separazione personale tra due coniugi, ponendo a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento mensile, nonché un contributo per il mantenimento dei figli, oltre alla metà delle spese straordinarie. In appello, la Corte di Palermo riduce il solo contributo per i figli, mentre la sentenza passa in giudicato senza ulteriori impugnazioni. Nel 2021, il marito torna in giudizio avanti al Tribunale di Termini Imerese, questa volta con un ricorso ex art. 710 c.p.c. — la norma che consente di chiedere la modifica dei provvedimenti economici della separazione al sopravvenire di nuove circostanze — deducendo due elementi: il peggioramento delle proprie condizioni reddituali e l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza con un nuovo partner. Chiede perciò la revoca integrale dell’assegno di mantenimento in favore della moglie e la riduzione del contributo per i figli.rocci tradizionali che, pur consolidati nel tempo, potrebbero non essere più adeguati alle esigenze di un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione. Il nodo della convivenza more uxorio e il primo giudizio di cassazione Il Tribunale respinge il ricorso per difetto di prova. La Corte d’appello di Palermo, adita con reclamo, riduce parzialmente il contributo per i figli, ma conferma il rigetto sulla domanda di revoca dell’assegno. I giudici palermitani ritengono che le risultanze istruttorie dimostrino l’esistenza di una relazione sentimentale ma non di una convivenza stabile e progettuale, quale presupposto per la revoca ex art. 156 c.c. Aggiungono, in particolare, che la deposizione resa dal figlio minore nel parallelo procedimento penale per violazione degli obblighi di mantenimento (art. 570 c.p.) non possa essere valorizzata perché generica, in quanto raccolta nell’ambito di un giudizio avente finalità diverse. Su questo punto, la Cassazione interviene con l’ordinanza n. 486/2024 e cassa il decreto: escludere il valore indiziario di una testimonianza sulla sola base della diversità del giudizio in cui è stata resa integra un error iuris. Le risultanze provenienti da altri procedimenti sono liberamente valutabili dal giudice civile come elementi indiziari, e la loro genericità deve essere accertata in concreto, non dedotta dal thema decidendi del diverso giudizio da cui provengono. Il giudizio di rinvio e la nuova questione sulla decorrenza La Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, riprende il giudizio. Questa volta, rivalutando la testimonianza del figlio — il quale aveva confermato di convivere con la madre e il nuovo compagno di questa dal 2019 — giunge alla conclusione opposta: la convivenza more uxorio è provata, e l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge va revocato. Con decreto del 21 luglio 2025, accoglie dunque la domanda. Tuttavia, fissa la decorrenza della revoca dalla data della propria decisione, e compensa integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio. Il marito propone un nuovo ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. I primi due attaccano la statuizione sulle spese, che contrasterebbe con il principio di soccombenza e sarebbe sorretta da una motivazione meramente apparente, riducendosi alla formula generica della “complessità e peculiarità delle questioni” — formula inidonea a integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” che l’art. 92 c.p.c. esige per giustificare la compensazione. Il terzo motivo censura la decorrenza della revoca dalla data della decisione anziché dalla domanda. Il principio della retroattività dalla domanda e le sue eccezioni La Prima Sezione dichiara fondato il terzo motivo e assorbe i primi due. Il ragionamento della Corte si dipana con chiarezza e vale la pena seguirlo nel dettaglio. Il punto di partenza è un orientamento giurisprudenziale consolidato, risalente almeno a Cass. n. 147/1994 e ribadito senza soluzione di continuità fino a Cass. n. 5170/2024: la revisione dell’assegno di mantenimento tra coniugi separati — sia nell’an che nel quantum — produce effetti dalla data della domanda giudiziale di modifica, non da quella in cui si sono verificate nella realtà le circostanze che giustificano la modifica, e non dalla data della decisione. La ratio è cristallina: un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Questo principio opera però su uno sfondo dogmatico preciso. I provvedimenti economici della separazione hanno efficacia rebus sic stantibus, il che significa che restano vincolanti fino a quando non intervenga una decisione di modifica. Il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modifica — la convivenza del coniuge beneficiario, il peggioramento reddituale dell’obbligato — è del tutto irrilevante ai fini della decorrenza: conta solo la data in cui la domanda di modifica è stata proposta. La Corte riconosce tuttavia l’esistenza di un’eccezione, enunciata da Cass. n. 17199/2013: se nel corso del procedimento emergono mutamenti della situazione economica delle parti intervenuti dopo la domanda, il giudice può modulare il quantum dell’assegno fissando misure e decorrenze differenziate, che tengano conto dell’evoluzione sopravvenuta fino alla decisione. Si tratta di un’eccezione circoscritta, che non può però essere utilizzata — come invece ha fatto la Corte d’appello nel caso di specie — per spostare tout court la decorrenza della revoca dalla domanda alla decisione, senza alcuna giustificazione fondata su mutamenti intervenuti nel corso del giudizio. La soluzione della Corte nel caso concreto Nel caso sottoposto al suo esame, la circostanza che fonda la revoca — la convivenza more uxorio dell’ex coniuge — era già stata dedotta in giudizio nel 2021 ed è stata accertata come sussistente fin dal 2019. Non vi è alcun elemento sopravvenuto nel corso del procedimento che giustifichi uno spostamento della decorrenza dalla domanda alla decisione. La Corte d’appello aveva perciò violato l’art. 156 c.c. nell’interpretazione consolidata della Cassazione, disponendo la revoca con decorrenza dalla decisione del luglio 2025 anziché dall’ottobre 2021, data del ricorso ex art. 710 c.p.c. Il decreto è quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, con indicazione espressa di applicare i principi
Le elezioni RSU e la condotta antisindacale: quando il datore di lavoro non può ignorare i rappresentanti eletti

La Cassazione conferma: il mancato riconoscimento degli eletti nelle RSU e la negazione dei permessi sindacali integrano condotta antisindacale punibile ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Ord. Cass. Sez. Lavoro n. 14830/2026 Tutto nasce da un episodio che, nella sua concretezza, tocca direttamente la vita quotidiana dei lavoratori: nel novembre del 2014, un’organizzazione sindacale indice le elezioni per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) in un’azienda del settore turismo. I lavoratori votano, eleggono i propri rappresentanti. L’azienda, però, non riconosce l’esito di quelle elezioni e nega agli eletti i permessi sindacali a cui avrebbero diritto. Una scelta che innesca un contenzioso giudiziario destinato a percorrere tre gradi di giudizio, fino alla Corte di Cassazione. Il Tribunale prima e la Corte d’Appello di Venezia poi danno ragione al sindacato, confermando il decreto con il quale era stata accertata l’antisindacalità del comportamento aziendale. L’azienda ricorre in Cassazione, articolando cinque motivi di doglianza. La Sezione Lavoro, con ordinanza pubblicata il 18 maggio 2026 (n. 14830/2026), rigetta il ricorso integralmente, facendo il punto su alcuni nodi cruciali del diritto sindacale. La RSU: cos’è e perché conta Per comprendere la posta in gioco, occorre fare un passo indietro. La Rappresentanza Sindacale Unitaria è l’organo di rappresentanza dei lavoratori all’interno dell’azienda, introdotto dall’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994 e oggi ampiamente diffuso nella contrattazione collettiva. È eletta direttamente dai lavoratori e ha il compito di trattare con il datore di lavoro su materie che vanno dalla sicurezza ai turni, dagli straordinari ai premi. I suoi componenti hanno diritto a permessi retribuiti per svolgere l’attività sindacale: un diritto che la legge tutela esplicitamente. L’art. 28 della legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori) prevede una procedura speciale e rapida — il ricorso al Tribunale del lavoro in via d’urgenza — per reprimere i comportamenti antisindacali del datore di lavoro. È uno strumento pensato per neutralizzare tempestivamente gli ostacoli frapposti all’attività sindacale, e per questo si caratterizza per la celerità del procedimento e per l’immediata esecutività del provvedimento che ne deriva. Chi può promuovere l’azione: il requisito della “nazionalità” del sindacato Il primo fronte di battaglia riguardava la legittimazione del sindacato ad agire ai sensi dell’art. 28. L’azienda sosteneva che l’organizzazione sindacale ricorrente non possedesse il requisito della cosiddetta “nazionalità”, ritenuto necessario dalla giurisprudenza per poter promuovere il procedimento per condotta antisindacale. La Cassazione, nel confermare la valutazione dei giudici di merito, ribadisce un principio ormai consolidato: la nazionalità del sindacato non richiede che l’organizzazione sia presente su tutto il territorio nazionale né che abbia necessariamente stipulato contratti collettivi estesi all’intero ambito nazionale. È sufficiente — questo il punto decisivo — che il sindacato svolga una effettiva azione sindacale su una parte significativa del territorio nazionale. La Corte richiama in tal senso un filone giurisprudenziale coerente, che si estende da pronunce risalenti fino alle più recenti (la sentenza cita, tra le altre, Cass. n. 1/2020, Cass. n. 5321/2017, Cass. n. 2735/2015, Cass. n. 6876/2022 e Cass. n. 23264/2023 — si avverta che la verifica di queste pronunce è rimessa alla consultazione delle banche dati ufficiali). La valutazione concreta del requisito è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, quando adeguatamente motivata. L’azienda ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti già valutati nei gradi precedenti: una richiesta inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Chi può indire le elezioni: la lettura del combinato disposto tra Accordo Interconfederale e CCNL Il secondo nodo, più tecnico ma di grande rilievo pratico, riguardava il potere di indire le elezioni RSU. L’azienda sosteneva che, nel settore turismo, tale potere spettasse esclusivamente alle organizzazioni firmatarie del CCNL di settore, e che il chiarimento contenuto nell’art. 46 del CCNL Turismo del 2010 avesse sostanzialmente ristretto questa possibilità. La Cassazione non condivide questa lettura. Il ragionamento della Corte muove dall’analisi del testo dell’art. 2 dell’Accordo Interconfederale 27.7.1994: la norma riconosce il potere di presentare liste per le elezioni RSU a due categorie distinte di soggetti. Da un lato, le organizzazioni firmatarie del Protocollo del 1993 (c.d. Protocollo Ciampi), dell’Accordo Interconfederale e del CCNL applicato in azienda. Dall’altro, quelle organizzazioni che — pur non rientrando nella prima categoria — si siano formalmente costituite con statuto e atto costitutivo, raccolgano il 5% delle firme dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente il contenuto dell’Accordo Interconfederale. Il chiarimento a verbale contenuto nel CCNL Turismo, precisa la Corte, va riferito esclusivamente alla prima categoria di soggetti, senza incidere sui requisiti previsti per la seconda. In altri termini, un sindacato non firmatario del CCNL di settore può comunque indire le elezioni RSU, purché rispetti le condizioni previste dalla seconda parte dell’art. 2 dell’Accordo del 1994. La clausola contrattuale non può essere letta come una deroga restrittiva all’accordo interconfederale, ma soltanto come un’applicazione specifica dei requisiti riferiti ai soggetti che già possiedono quella legittimazione per via della sottoscrizione del contratto collettivo. La doppia conforme: un muro invalicabile in Cassazione Un elemento processuale di grande importanza emerge nel corso della decisione: il ricorso risulta in parte inammissibile anche perché si pone in contrasto con il principio della c.d. doppia conforme. Quando Tribunale e Corte d’Appello convergono sullo stesso accertamento di fatto con motivazioni autonome e coerenti, il giudice di legittimità non può essere chiamato a riesaminare quelle valutazioni. La parte che ricorre deve confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le tesi già svolte nei gradi precedenti: farlo equivale a presentare un “non motivo”, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Cosa cambia nella pratica: le implicazioni per aziende e lavoratori La decisione in commento non introduce princìpi nuovi, ma consolida un orientamento che le imprese farebbero bene a tenere presente. Quando un’organizzazione sindacale, ancorché non firmataria del contratto collettivo applicato, presenta le liste per le elezioni RSU raccogliendo il 5% delle firme dei lavoratori e aderendo formalmente all’Accordo Interconfederale, il datore di lavoro non può semplicemente ignorarne i risultati. Farlo
L’interruzione volontaria di gravidanza non basta per revocare una donazione: la Cassazione fissa il confine

Con l’ordinanza n. 14567/2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione chiarisce che la decisione autonoma della donataria di interrompere la gravidanza, senza coinvolgere il convivente, non integra di per sé l’ingiuria grave rilevante ai fini della revoca della donazione per ingratitudine Un uomo, in procinto di consolidare un legame sentimentale appena iniziato, dona alla propria compagna due quote indivise di un appartamento nel giro di pochi mesi. Qualche tempo dopo, quando la donna scopre di essere in gravidanza, la relazione si incrina. Secondo il donante, la compagna — avendo ricevuto un rifiuto alla sua richiesta di gestire il conto corrente di lui — avrebbe deciso autonomamente di interrompere la gravidanza senza coinvolgerlo minimamente in quella scelta, nonostante il suo dichiarato desiderio di paternità. Da questo episodio nasce la domanda giudiziale di revoca delle donazioni per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c., sostenendo che la condotta della donna costituisse un’ingiuria grave nei confronti del donante. Tribunale e Corte d’appello di Bologna danno ragione all’uomo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14567/2026, ribalta tutto. La revoca della donazione per ingratitudine: cos’è e quando si applica Prima di esaminare la soluzione adottata dalla Corte, è utile richiamare il quadro normativo. L’art. 801 c.c. prevede che il donante possa chiedere la revoca della donazione quando il donatario — cioè chi ha ricevuto il dono — si sia reso colpevole di ingratitudine nei suoi confronti. La norma individua come causa tipica di revoca l’ingiuria grave. Questa nozione, che il legislatore non definisce espressamente, è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza come qualcosa di più di una semplice mancanza di riconoscenza o di un comportamento spiacevole: occorre che il donatario manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e una mancanza di rispetto alla sua dignità, espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità nei suoi confronti. La Cassazione ha ribadito questo orientamento consolidato, richiamando proprie precedenti pronunce (tra cui Cass. n. 3811/2024, Cass. n. 20722/2018, Cass. n. 22013/2016), e lo ha ora applicato a una fattispecie inedita e particolarmente delicata. Il nodo giuridico: l’IVG non informata al convivente-donante può essere “ingiuria grave”? Il cuore della decisione sta nella risposta a una domanda precisa: può la scelta della donna di interrompere la gravidanza, senza avvisare il compagno che le aveva fatto le donazioni, qualificarsi come ingiuria grave ai sensi dell’art. 801 c.c.? La Corte risponde negativamente, con un ragionamento articolato su due livelli distinti ma convergenti. Il primo livello è di diritto positivo. L’art. 4 della legge n. 194/1978 riserva esclusivamente alla gestante la decisione di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni, senza richiedere il consenso del padre del nascituro. L’art. 5 della stessa legge attribuisce alla gestante la mera facoltà — non l’obbligo — di coinvolgere il padre in tale determinazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 108 del 1981 e con la sentenza n. 389 del 1988, ha già ritenuto queste previsioni compatibili con la tutela costituzionale della famiglia, della paternità e del principio di uguaglianza. Ne consegue, sul piano logico-giuridico, che chi esercita una facoltà riconosciuta dall’ordinamento, senza violare alcun obbligo giuridico, non può per questo solo fatto essere considerato autore di un’ingiuria grave verso il donante. Il secondo livello è quello della prova del disprezzo. Anche a prescindere dalla liceità formale del comportamento, la Cassazione chiarisce che la sola decisione autonoma di interrompere la gravidanza — non accompagnata da modalità disdicevoli o da circostanze di fatto significative di un particolare disprezzo verso il donante — non esprime quella profonda e radicata avversione che l’art. 801 c.c. richiede. Per integrare l’ingiuria grave sarebbe stato necessario provare l’esistenza di ulteriori atti del donatario, espressivi di un vero e proprio animus iniuriandi, rivolto specificamente a ledere la sfera morale del donante. Il vizio procedurale: il principio di non contestazione applicato in modo distorto Prima ancora di affrontare il merito, la Corte rileva una grave violazione delle regole processuali che aveva inquinato l’intera decisione di merito. Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano utilizzato le contraddizioni esistenti tra la comparsa di risposta della convenuta e la sua successiva memoria istruttoria ex art. 183, comma 6°, n. 3, c.p.c. per esonerare l’attore dall’onere di provare i fatti costitutivi dell’azione, invertendo di fatto il meccanismo dell’art. 2697 c.c. La Cassazione chiarisce un punto di diritto processuale di notevole importanza pratica: la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3, c.p.c. è destinata esclusivamente all’articolazione delle prove contrarie alle prove dirette dell’attore, e non può più influire sul thema decidendum. Ne discende che essa non può essere utilizzata per operare contestazioni tardive a fatti già tempestivamente allegati dall’attore, né — specularmente — le eventuali incongruenze in essa contenute rispetto alla comparsa di risposta possono cancellare le contestazioni specifiche già ritualmente formulate in quella sede. Ammettere il contrario significherebbe lasciare l’attore privo di strumenti per contrastare le nuove allegazioni avversarie e sovvertire il sistema delle preclusioni progressive che caratterizza il processo civile. La Corte richiama in tal senso Cass. n. 9037/2026, Cass. n. 21332/2024 e Cass. n. 8525/2020. Il principio di diritto enunciato La pronuncia si conclude con l’enunciazione di un principio di diritto che sintetizza entrambi i profili esaminati: in tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto della legge n. 194/1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della sua dignità, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione ai sensi dell’art. 801 c.c. Cosa cambia nella pratica: implicazioni per donanti, donatari e professionisti Questa decisione introduce un confine chiaro in un’area del diritto di famiglia e delle successioni finora priva di precedenti specifici. Per chi ha ricevuto una donazione, il messaggio è che l’ordinamento non consente al donante di servirsi dell’azione revocatoria per trasformare in sanzione giuridica scelte che il
Malattia professionale e prescrizione: non basta la diagnosi, serve la consapevolezza del nesso causale

La Cassazione Sezione Lavoro chiarisce quando inizia a decorrere il termine prescrizionale per il risarcimento del danno da tecnopatia: la sola conoscenza della malattia non è sufficiente Un bracciante agricolo si ammala di microcitoma polmonare metastatico dopo dieci anni di lavoro a contatto con sostanze nocive. Muore nel 2011. I suoi eredi — il coniuge e due figli — decidono di agire in giudizio contro la società datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente a quella che ritengono, e che poi viene accertata essere, una malattia professionale. La richiesta stragiudiziale è inoltrata nel giugno del 2020. Sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello di Roma rigettano la domanda, ritenendo che il diritto si fosse prescritto: il dies a quo della prescrizione decennale veniva individuato nella data della diagnosi della patologia, avvenuta il 18 gennaio 2009, con la conseguenza che al momento della messa in mora stragiudiziale il termine era già abbondantemente decorso. Con l’ordinanza n. 14269/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribaltato questa impostazione, cassando la sentenza d’appello e rinviando il giudizio alla Corte territoriale in diversa composizione. La questione giuridica: quando comincia a decorrere la prescrizione? Il tema affrontato dall’ordinanza è uno dei più delicati del diritto del lavoro e della responsabilità civile in materia di malattie professionali: quando inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno? La risposta a questa domanda non è banale, perché le malattie da lavoro — a differenza degli infortuni — hanno spesso un’eziologia opaca, una genesi che si manifesta nel tempo, talvolta confondibile con patologie di diversa origine. Il codice civile, agli artt. 2935 e 2946, stabilisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e che il termine ordinario è di dieci anni. La Corte d’Appello aveva applicato questi principi in modo formalistico, identificando il dies a quo con la diagnosi clinica della malattia: saputo di essere malato, il lavoratore aveva il diritto di agire, e da quel momento il termine aveva preso a decorrere. Il principio ribadito dalla Cassazione: conoscenza della malattia non equivale a conoscenza della sua origine professionale La Cassazione ha ritenuto questa impostazione errata, richiamando il proprio orientamento già espresso con Cass. n. 13806/2023. Il principio è netto: in materia di malattia professionale, la prescrizione del diritto al risarcimento non può decorrere dalla mera diagnosi della patologia, ma richiede che il soggetto abbia acquisito — o avrebbe potuto ragionevolmente acquisire — la consapevolezza del nesso eziologico tra la malattia e l’inadempimento del datore di lavoro. In altri termini, non è sufficiente sapere di essere malati: occorre sapere, o poter sapere, che quella malattia dipende dalle condizioni di lavoro. Questo secondo elemento di conoscenza — il collegamento causale tra patologia e ambiente professionale — può emergere da presunzioni gravi, precise e concordanti, ovvero da fatti esterni certi che consentano di inferire l’origine professionale della malattia: un verbale INAIL di accertamento della tecnopatia, il riconoscimento di una rendita per malattia professionale, una consulenza tecnica. Nel caso esaminato, tanto il lavoratore quanto i suoi familiari erano convinti che la causa della malattia fosse il fumo di sigarette, e solo con il provvedimento INAIL del 24 ottobre 2022 — che riconosceva la natura professionale della patologia e disponeva la decorrenza della rendita vitalizia dal 27 agosto 2011 — gli eredi avevano acquisito compiuta consapevolezza del nesso causale. Era dunque da quel momento, e non dalla diagnosi del 2009, che il termine prescrizionale avrebbe dovuto iniziare a decorrere. L’errore del giudice di merito: la valutazione dei documenti INAIL La Corte d’Appello aveva anche trascurato di esaminare due documenti decisivi: il verbale collegiale INAIL del 21 marzo 2022 di accertamento della tecnopatia e la lettera dell’ente del 24 ottobre 2022 di riconoscimento della rendita. Tali atti erano stati depositati proprio a seguito di un’ordinanza istruttoria della stessa Corte territoriale, eppure non ne era stata valutata la rilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione. La Cassazione ha censurato questa omissione come violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., rilevando che quei documenti avrebbero reso evidente che la conoscenza del nesso causale era maturata soltanto nel 2022, e avrebbero imposto il rigetto dell’eccezione di prescrizione. Le implicazioni pratiche: cosa cambia per lavoratori ed eredi L’ordinanza n. 14269/2026 ha un impatto concreto e rilevante per chiunque si trovi — direttamente o come erede — nella posizione di far valere un diritto risarcitorio da malattia professionale. Il punto di partenza da cui calcolare il termine prescrizionale non è la data della diagnosi clinica, ma il momento in cui il malato o i suoi aventi causa hanno acquisito — o avrebbero potuto ragionevolmente acquisire — la consapevolezza del collegamento tra la malattia e le condizioni di lavoro. Questo principio tutela chi, come nel caso esaminato, ignora in buona fede l’origine professionale della propria patologia: una persona convinta di essersi ammalata per abitudini di vita non può essere gravata dalla decorrenza di un termine prescrizionale rispetto a un diritto che non sa ancora di avere. Per gli eredi, la questione si proietta ulteriormente: il procedimento amministrativo INAIL di riconoscimento della tecnopatia e della rendita acquista un rilievo fondamentale non solo previdenziale, ma anche civile, potendo rappresentare il momento a partire dal quale il termine prescrizionale inizia concretamente a decorrere e potendo altresì produrre effetti interruttivi della prescrizione stessa. Per i datori di lavoro e i loro difensori, la pronuncia segnala che l’eccezione di prescrizione in materia di malattia professionale richiede un’analisi scrupolosa della documentazione medica e previdenziale e non può fondarsi sulla sola data diagnostica risultante dalla cartella clinica. Conclusione: la prescrizione non può colpire chi non sa Il principio affermato — e consolidato — dalla Cassazione risponde a una logica di giustizia sostanziale: il termine di decadenza del diritto non può decorrere prima che il titolare di quel diritto sia ragionevolmente in grado di esercitarlo. Nelle malattie professionali, spesso silenti per anni e riconducibili a cause multiple, la conoscenza della diagnosi è solo il
La borsa di studio da dottorando basta a revocare l’assegnazione della casa familiare?

La Cassazione chiarisce quando il figlio maggiorenne va considerato economicamente autosufficiente — e cosa succede all’immobile assegnato all’altro coniuge Una proprietaria immobiliare si rivolge al Tribunale di Benevento per ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento di assegnazione della casa familiare, sostenendo che i presupposti che lo avevano originato fossero ormai venuti meno. L’immobile le era stato ceduto con atto notarile, ma su di esso gravava ancora, opponibile ai terzi, il diritto di godimento riconosciuto all’ex coniuge del dante causa nel giudizio di separazione, in quanto quest’ultima conviveva con i due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello di Napoli poi, rigettano la domanda. Quanto al figlio di trentuno anni, il contributo paterno era già stato revocato non per raggiunta autosufficienza ma per inerzia colposa; quanto alla figlia, titolare di una borsa di dottorato di circa 16.350 euro annui, i giudici di merito la considerano ancora dipendente, ritenendo il reddito troppo esiguo e precario per integrare la piena indipendenza economica. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9657/2025 R.G. (Cass. Sez. I civ., 20 aprile 2026, n. 10301), ribalta questa impostazione. Il quadro normativo: l’art. 337-sexies c.c. e la sua funzione L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexies c.c., che affida al giudice il compito di attribuire il godimento dell’immobile tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. La norma risponde all’esigenza di preservare l’”habitat” domestico — il centro degli affetti, delle abitudini e delle relazioni in cui si è strutturata la vita familiare — e non costituisce quindi un beneficio economico per il coniuge assegnatario, bensì una misura di tutela della prole. Ne consegue che, venuto meno l’interesse che la giustificava, il provvedimento di assegnazione perde la propria ragion d’essere e può essere revocato. Il problema interpretativo ricorrente riguarda proprio il momento in cui tale interesse cessa: non basta il raggiungimento della maggiore età, ma è necessario verificare se il figlio abbia conquistato l’autosufficienza economica. Ed è qui che si annida la questione più delicata: cosa si intende per “autosufficienza”, e chi ha l’onere di provarla? I principi fissati dalla Cassazione: rigore crescente con l’avanzare dell’età La Prima Sezione civile enuncia con chiarezza un criterio di valutazione progressivo: il giudice di merito è tenuto ad apprezzare le circostanze che giustificano il permanere dell’assegnazione caso per caso, ma con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari. In altre parole, più il figlio è avanti negli anni, più è difficile giustificare la protrazione del diritto all’immobile familiare. Questo principio non è nuovo nella giurisprudenza di legittimità — la Corte richiama espressamente Cass. n. 1585/2014 e Cass. n. 1761/2008 — ma la pronuncia in esame ne offre un’applicazione significativa: non è richiesto un lavoro stabile a tempo indeterminato per ritenere raggiunta l’adeguata capacità lavorativa. È sufficiente che il figlio percepisca un reddito o disponga di un’entrata tale da garantirgli il soddisfacimento delle esigenze essenziali della vita quotidiana. Il collegamento tra mantenimento, istruzione ed educazione — espressamente richiamato dagli artt. 147 e 315-bis c.c. — impone di leggere l’obbligo genitoriale come funzionale al percorso formativo e di inserimento sociale, non come vitalizio. Un ulteriore passaggio particolarmente incisivo riguarda la cosiddetta “inerzia colposa”: chi abbia già dimostrato di aver raggiunto una capacità lavorativa adeguata non può, in caso di successiva perdita del lavoro, far rivivere l’obbligo di mantenimento già venuto meno. Residuerà al massimo un obbligo alimentare, ben diverso per contenuto e presupposti. Il cuore della decisione: la borsa di dottorato come indice di autonomia La parte più innovativa dell’ordinanza riguarda la valutazione della borsa di studio per il dottorato di ricerca. La Corte d’Appello di Napoli aveva ritenuto che il reddito annuo di circa 16.350 euro fosse troppo esiguo e temporaneo per attestare l’indipendenza economica della figlia. La Cassazione ritiene questo ragionamento errato. Secondo la Suprema Corte, il conseguimento di una borsa di studio al termine del ciclo universitario, unitamente allo svolgimento di un’attività lavorativa che garantisce un’entrata superiore a mille euro mensili, costituisce un indice significativo del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa. Tale autonomia si desume non soltanto dal dato reddituale in senso stretto, ma dalla combinazione di tre elementi: l’esperienza lavorativa retribuita, l’età dell’interessata e il livello di competenza professionale acquisito con il completamento del percorso formativo. L’eventuale inadeguatezza del reddito percepito, sottolinea la Corte, non rileva di per sé, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l’impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa e conforme alle proprie aspirazioni, nonostante l’impegno profuso a tal fine. Nel caso di specie, questa circostanza non era stata neppure allegata. La Corte d’Appello avrebbe dunque dovuto motivare in concreto le ragioni per cui quegli elementi non fossero reputati sufficienti: non averlo fatto integra un vizio motivazionale che giustifica la cassazione con rinvio. Le conseguenze pratiche: cosa cambia per le famiglie separate Questa pronuncia ha ricadute concrete su situazioni frequentissime nelle famiglie separate. Chi è proprietario di un immobile su cui grava un provvedimento di assegnazione — e questo vale anche per il terzo acquirente, come nel caso esaminato — potrà invocare la revoca dell’assegnazione ogni volta che il figlio del coniuge assegnatario abbia completato il percorso formativo e percepisca un reddito, anche non particolarmente elevato, purché sintomatico di una capacità lavorativa raggiunta. Non sarà più sufficiente opporre la modestia o la temporaneità del reddito percepito: occorrerà dimostrare in positivo l’impossibilità di fare di meglio, nonostante un concreto e serio impegno in tal senso. Ciò sposta in modo significativo l’onere argomentativo su chi vuole mantenere il beneficio dell’assegnazione. D’altra parte, la pronuncia ribadisce che il sistema non intende abbandonare i figli in difficoltà: dove vengano meno i presupposti del mantenimento in senso tecnico, sopravvive l’obbligo alimentare, che tutela le situazioni di reale bisogno. Ma tra mantenimento e alimenti vi è una differenza sostanziale, tanto nei presupposti quanto nel contenuto, e confonderli equivarrebbe a distorcere la funzione dell’istituto. Conclusione La Cassazione, con questa ordinanza, compie un passo importante verso una lettura più equilibrata dell’art. 337-sexies c.c.: l’assegnazione della casa familiare serve a proteggere i figli durante il loro percorso
Errore diagnostico e consenso informato: la Cassazione riconosce il diritto del paziente a scegliere dove curarsi

Con l’ordinanza n. 13660/2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione afferma che l’omessa informazione al paziente circa il corretto quadro clinico lede autonomamente il diritto all’autodeterminazione, anche quando l’intervento chirurgico era comunque necessario e sarebbe stato praticato Una paziente si sottopone a un esame endoscopico delle vie biliari — la cosiddetta CPRE, Colangio Pancreatografia Retrograda Endoscopica — all’esito del quale il medico formula la diagnosi di un grosso calcolo biliare bloccato. Sulla base di questa diagnosi, la paziente viene operata in una prima struttura ospedaliera. Circa quaranta giorni dopo, una seconda struttura specializzata riscontra che non vi era alcun calcolo biliare, bensì un adenocarcinoma infiltrante. Si rende così necessario un secondo e ben più invasivo intervento — la cosiddetta DCP, DuodenoCefaloPancreasectomia — con asportazione di parte del duodeno, del coledoco e della testa del pancreas, cui consegue l’insorgenza di diabete mellito. La paziente, poi deceduta nel corso del giudizio, aveva proposto domanda risarcitoria sia per il danno alla salute derivante dall’errore diagnostico, sia — autonomamente — per la violazione del diritto all’autodeterminazione: se fosse stata correttamente informata della sua situazione clinica reale, avrebbe scelto di rivolgersi sin dall’inizio a una struttura specializzata.La gestione del patrimonio familiare rappresenta una delle sfide più complesse e delicate per le famiglie italiane, particolarmente quando questo patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili. Secondo i dati Istat-Bankitalia, oltre la metà della ricchezza delle famiglie italiane è rappresentata da asset illiquidi, con gli immobili che costituiscono la componente predominante. Nonostante l’importanza economica e affettiva di questi beni, molte famiglie continuano ad adottare approcci tradizionali che, pur consolidati nel tempo, potrebbero non essere più adeguati alle esigenze di un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione. Il percorso processuale: dal Tribunale alla Cassazione Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, rigettando però la pretesa per violazione del consenso informato. La Corte d’Appello di Roma, investita dall’impugnazione promossa dagli eredi, aveva confermato che l’errore diagnostico era stato, per così dire, “assorbito” dall’idoneità e dalla radicalità degli interventi poi effettivamente praticati: il danno biologico permanente nella misura del 30% si sarebbe comunque prodotto. Era stata riconosciuta soltanto l’inabilità temporanea riconducibile al primo intervento, reso necessario nella forma in cui si era svolto dall’incompletezza dei prelievi istologici. Anche in sede di appello era stata negata la risarcibilità autonoma del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione. Avverso questa decisione gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. La decisione della Cassazione: cosa viene respinto e cosa viene accolto Con l’ordinanza n. 13660/2026, la Terza Sezione Civile rigetta i primi due motivi di ricorso. Sul punto del danno biologico permanente e sulla questione della necessità o meno di un intervento meno radicale, la Corte conferma la ricostruzione della Corte d’Appello: si trattava di censure che chiedevano sostanzialmente un riesame del merito istruttorio, precluso in sede di legittimità. La responsabilità civile, ricorda la Corte, ha natura compensativa e non sanzionatoria: essa imputa soltanto le conseguenze concretamente evitabili e integranti un reale pregiudizio. Poiché il danno biologico permanente si sarebbe in ogni caso prodotto, non residuava spazio per ulteriori addebiti a quel titolo. Il terzo motivo, invece, è accolto. Ed è su questo punto che la pronuncia assume il suo maggiore rilievo. Il diritto di scegliere dove curarsi: un profilo autonomo del consenso informato La Corte affronta la questione della violazione del diritto all’autodeterminazione in una prospettiva che vale la pena esaminare con attenzione. Gli eredi della paziente non sostenevano che quest’ultima avrebbe rifiutato l’intervento chirurgico: riconoscevano, anzi, che quell’intervento era necessario e non evitabile. Sostenevano invece che, se correttamente informata del proprio quadro clinico reale — e in particolare della presenza di indicatori tumorali che avrebbero dovuto indurre il medico ad approfondire ulteriormente la diagnosi — la paziente avrebbe scelto di farsi operare direttamente in una struttura specializzata, quale quella che effettivamente la prese in carico in seconda istanza. Avrebbe cioè esercitato consapevolmente la libertà di scegliere dove curarsi. La Cassazione accoglie questa impostazione. Richiamando il proprio consolidato orientamento in materia di consenso informato — secondo cui il consenso del paziente deve essere non solo informato ed esplicito, ma anche consapevole e completo, dovendo coprire tutti i rischi prevedibili e ogni singola fase dell’intervento (cfr. Cass., 12/06/2023, n. 16633) — la Corte osserva che la Corte d’Appello aveva accertato che il medico avrebbe dovuto tener conto dei marker tumorali ed effettuare ulteriori esami. Ebbene, quell’obbligo informativo non riguardava soltanto la diagnosi in sé, ma anche la scelta della struttura presso cui procedere. L’inadeguata informazione ha privato la paziente della possibilità concreta di orientarsi verso una struttura specializzata sin dal primo intervento: una scelta che avrebbe potuto evitare l’errore che rese necessaria la seconda operazione. Da questa omissione informativa, afferma la Corte, derivano conseguenze dannose di natura non patrimoniale distinte dal danno alla salute, riconducibili alla lesione della libertà di disporre di sé (cfr. Cass., 22/02/2022, n. 4682). E non vale obiettare che la paziente aveva poi liberamente accettato il secondo intervento: quella scelta era stata dettata dalla necessità, non dalla libera autodeterminazione. Il danno era già consumato nel momento in cui, per l’insufficiente informazione ricevuta, la paziente non aveva potuto esercitare quella libertà di indirizzo in tempo utile. La sentenza impugnata è cassata sul punto e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Cosa cambia nella pratica: implicazioni per pazienti e strutture sanitarie Questa pronuncia ha implicazioni concrete che meritano di essere sottolineate. Per i pazienti, la decisione conferma che il diritto all’autodeterminazione non si esaurisce nel rifiutare o accettare una terapia: comprende anche la libertà di scegliere dove e da chi essere curati. Questa libertà — che trova fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione nonché nell’art. 1223 c.c. — può essere lesa anche quando l’intervento in sé era necessario e inevitabile, se l’omessa informazione ha impedito di esercitarla in modo consapevole e tempestivo. Per le strutture sanitarie e i medici, la sentenza rafforza il contenuto dell’obbligo informativo: non è