COMPENSO AL LEGALE: SUL VALORE DELLA DOMANDA O DELLA TRANSAZIONE
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Una delle questioni che animano di frequente il dibattito della pratica giudiziaria, e che spesso determina contrasti interpretativi e controversie, è quella del criterio da seguire per la liquidazione del compenso del legale che abbia assistito il cliente in una vertenza proposta con una richiesta di valore imprecisato, ma conclusasi con un esito di valore contenuto.

In tali casi il cliente può ritenere che il valore dell’accordo raggiunto fotografi il valore della vertenza, mentre l’avvocato sarebbe esposto al paradosso di vedersi liquidare un compenso inferiore rispetto a quello dovuto in base alla domanda, a causa della bontà della propria opera.

Le diatribe sul punto spesso giungono all’attenzione dei giudici, che però esprimono spesso vedute differenti ed applicano principi contrastanti, risolvendo le controversie con esiti opposti.

Capita così di leggere di un avvocato siciliano che aveva difeso una società nei confronti di una serie di lavoratori, che avevano proposto ricorsi giudiziari di valore non precisato, e pertanto di valore indeterminato.

Dopo il fallimento della cliente, l’avvocato aveva chiesto che venissero ammessi al passivo, in via privilegiata, i crediti professionali da lui maturati, calcolati secondo il valore indeterminato delle domande avanzate dai lavoratori.

Insoddisfatto per la decisione del Giudice Delegato, il legale aveva proposto opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale di Palermo prima, e la Corte di Appello dopo, l’avevano rigettata sul presupposto che gli accordi raggiunti con i singoli lavoratori avevano accertato importi precisi e che quindi i compensi dovuti andavano parametrati a tali somme, e non già al tenore indeterminato delle domande.

Il professionista ha impugnato perciò il provvedimento di secondo grado innanzi la Corte di Cassazione la quale, con l’ordinanza n. 28830 del 16 dicembre 2020, ha accolto il ricorso del legale, affermando il principio per cui, per la liquidazione dei compensi giudiziali in favore dell’avvocato, va assunto a valore del giudizio quanto è stato dichiarato nella domanda, e non già la somma che risulta all’esito del giudizio, o in un successivo atto di transazione della lite.


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