Con l’ordinanza n. 5694/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza un principio fondamentale: nel giudizio per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, l’onere della prova grava sul lavoratore, non sul datore di lavoro. E sul valore probatorio del verbale ispettivo chiarisce i limiti che spesso vengono ignorati.
Una lavoratrice, al termine di un rapporto di lavoro cessato nel dicembre 2010, aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio ex datore di lavoro per il pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute. La somma era stata quantificata sulla base di un verbale dell’Ispettorato del Lavoro, che aveva conteggiato 94 giorni di ferie non fruite. Il datore di lavoro si era opposto, sostenendo di aver già corrisposto l’indennità per 48 giorni e contestando sia la quantificazione ispettiva sia la ricostruzione dei periodi di effettivo godimento delle ferie.
La Corte d’appello di Palermo aveva dato ragione al datore, revocando il decreto ingiuntivo. La lavoratrice ha allora proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ottenendo un rigetto integrale da parte della Sezione Lavoro della Suprema Corte.

Il verbale ispettivo non è sempre un atto pubblico con fede privilegiata
Il primo e più delicato profilo riguarda la natura probatoria del verbale redatto dagli ispettori del lavoro. La ricorrente sosteneva che tale documento facesse piena prova, sino a querela di falso ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione all’intera quantificazione dei giorni di ferie non godute operata dagli ispettori. La Cassazione respinge questa tesi con argomentazione rigorosa.
Il punto di partenza è la distinzione, già consolidata sin da Cass., Sez. Un., n. 916/1996, tra i diversi livelli di attendibilità che un verbale ispettivo può rivestire. Il verbale fa piena prova fino a querela di falso — con la conseguenza che chi intende contestarne il contenuto deve proporre l’apposita impugnazione ai sensi dell’art. 221 c.p.c. — soltanto con riguardo ai fatti che gli ispettori hanno direttamente percepito con i propri sensi o hanno personalmente compiuto, senza alcun margine di valutazione o apprezzamento critico. Non è invece assistita da tale forza probatoria privilegiata la parte del verbale che riflette un’elaborazione intellettiva, cioè una valutazione operata dagli ispettori sulla base di documenti esaminati — come elenchi riepilogativi, registri presenze, prospetti paga — il cui contenuto viene poi interpretato e sintetizzato nel verbale stesso.
Nel caso esaminato, la quantificazione di 94 giorni di ferie non godute non era il risultato di una percezione sensoriale diretta degli ispettori, bensì di un’analisi critica di documenti aziendali — per giunta non prodotti in giudizio — il cui contenuto si poneva in contrasto con quanto risultava dall’ultima busta paga. Per questo la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’efficacia privilegiata di quella specifica parte del verbale e l’aveva valutata liberamente insieme alle altre prove acquisite. La Cassazione conferma tale impostazione come pienamente condivisibile.
L’onere della prova nel giudizio per l’indennità sostitutiva: spetta al lavoratore
Il secondo profilo riguarda la distribuzione dell’onere probatorio, questione che nella prassi genera frequenti equivoci. È diffusa la convinzione che, trattandosi di un credito retributivo vantato dal lavoratore contro il datore di lavoro, quest’ultimo debba dimostrare di aver concesso le ferie. La Cassazione chiarisce che questa lettura è errata.
Richiamando un orientamento costante e risalente — confermato da pronunce che si succedono dall’ormai lontano Cass. n. 10956/1999 fino alla recente Cass. n. 16603/2024 — la Corte ribadisce che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare di aver effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie. L’espletamento di lavoro nei giorni di ferie, in eccedenza rispetto alla normale durata annuale del lavoro, costituisce il fatto costitutivo dell’indennità: senza la prova di tale fatto, il diritto non sorge. Non vale opporre che il datore di lavoro si trovi in una posizione probatoria più agevole per dimostrare l’avvenuta fruizione delle ferie: questa circostanza, secondo la Corte, è del tutto irrilevante ai fini del riparto dell’onere.
Nel caso di specie, la lavoratrice aveva tentato di adempiere questo onere tramite le buste paga prodotte in giudizio, attribuendo loro valenza confessoria. La Cassazione rigetta anche questo argomento: i cedolini potevano semmai dimostrare il mancato godimento delle ferie nella misura prevista dal contratto collettivo, ma non certo l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati al riposo — che è appunto il fatto che la lavoratrice era tenuta a provare.
Il vizio di motivazione apparente: quando la critica probatoria non è motivo di ricorso
Il terzo motivo di ricorso denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d’appello avesse sostanzialmente ignorato alcune prove decisive — in particolare la deposizione dell’ispettore del lavoro e la prova per interpello del datore di lavoro. La Cassazione dichiara il motivo inammissibile richiamando la consolidata lettura delle Sezioni Unite, da ultimo ribadita in Cass., Sez. Un., n. 5792/2024, secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. operata dal d.l. n. 83/2012, il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità è esclusivamente quello che attiene al testo della sentenza nella sua struttura logica interna: la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Non è invece consentito, mascherandolo sotto le vesti del vizio motivazionale, riproporre in Cassazione una critica dell’apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito. La lavoratrice, in realtà, non denunciava un’anomalia strutturale della motivazione, ma si doleva del modo in cui la Corte d’appello aveva valutato le testimonianze e i documenti. Si tratta di una censura inammissibile in sede di legittimità, ove non è consentito riesaminare il merito della controversia.
Le spese processuali e il principio di soccombenza
Il quarto motivo investiva la condanna alle spese, che la ricorrente riteneva ingiusta tenuto conto che la domanda era stata proposta sulla base di un atto pubblico e di documenti provenienti dal datore di lavoro. La Cassazione lo rigetta in applicazione del principio consolidato per cui la compensazione delle spese rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale non è nemmeno tenuto a motivare espressamente la scelta di non compensare: di conseguenza, la condanna alle spese pronunciata in applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91, comma 1, c.p.c. non è censurabile in cassazione.
Cosa cambia nella pratica: il punto di vista del lavoratore e del datore di lavoro
Questa pronuncia ha ricadute concrete che riguardano chiunque si trovi a dover gestire una controversia sulle ferie non godute. Per il lavoratore, il messaggio è chiaro: non è sufficiente produrre le buste paga o affidarsi a un verbale ispettivo per ottenere il riconoscimento dell’indennità sostitutiva. Occorre provare positivamente di aver lavorato nei giorni destinati alle ferie, con tutti i mezzi di prova ammessi — testimonianze, documentazione, registri. Per il datore di lavoro, la sentenza evidenzia l’importanza di conservare e produrre in giudizio la documentazione che attesta l’effettivo godimento delle ferie da parte dei dipendenti: registri presenze, comunicazioni scritte, cedolini annotati. Infine, per entrambi i soggetti, è essenziale comprendere che il verbale ispettivo non è una prova blindata: la parte valutativa dello stesso, fondata su documenti esaminati dagli ispettori ma non acquisiti in giudizio, è liberamente apprezzabile dal giudice.
Conclusione
La Cassazione, con l’ordinanza n. 5694/2026, conferma un quadro coerente e rigoroso: nel contenzioso lavoristico sulle ferie non godute, vince chi prova, non chi produce più documenti. La distinzione tra percezione diretta e valutazione critica nel verbale ispettivo, l’onere probatorio a carico del lavoratore e i limiti del ricorso per cassazione in materia di apprezzamento delle prove sono principi che ogni professionista del diritto del lavoro deve tenere ben presenti.
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