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In condominio accade di frequente che un comproprietario intenda distaccarsi da un servizio centralizzato – spesso quelli di riscaldamento o di antenna televisiva – per ottenere una maggiore comodità da un impianto singolo, o per realizzare una migliore economia di gestione.

Per anni la giurisprudenza si è confrontata sull’esistenza del diritto al distacco in capo ad ogni condomino, e sulle conseguenze di tale distacco relativamente alle spese di gestione e manutenzione dell’impianto centralizzato.

Ci si è chiesto per anni se il distacco del singolo condomino dovesse essere necessariamente autorizzato dagli altri condomini, e se, soprattutto, il condomino, una volta sganciatosi dall’impianto, fosse tenuto o meno a contribuire, ed in che misura, alle spese del servizio.

Dopo alcune oscillazioni interpretative, si è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il distacco corrisponde ad un diritto soggettivo del singolo condomino, sottoposto non già all’assenso degli altri condomini, ma alla sola condizione che da esso non derivi un significativo ostacolo alla fruizione del servizio da parte degli altri comproprietari.

Per tale ragione, in un primo momento è stato ritenuto che tale diritto del singolo doveva essere subordinato alla condizione che egli provasse che il distacco non avrebbe determinato aggravi di spese per coloro che avrebbero continuato ad utilizzare l’impianto, né disservizi nella erogazione del servizio (Cass. n. 5974/2004; Cass. n. 6923/2001).

In applicazione di tale orientamento, i giudici di legittimità hanno così sostenuto che il distacco esenterebbe il condomino dalle spese correnti di gestione, ma non già da quelle di manutenzione necessarie per tenere in efficienza il servizio comune (Cass. n. 10214/1996; Cass. n. 11152/1997), né dalle maggiori spese di gestione determinate, proprio dal distacco, a carico degli altri condomini (Cass. n. 11152/1997; Cass. n. 1775/1998).

In ogni caso è stata ritenuta valida e legittima la clausola del regolamento condominiale che ponga comunque, a carico del condomino rinunciante o distaccato, l’obbligo di contribuzione sia alle spese per la conservazione del servizio condominiale che a quelle per la sua gestione ordinaria, attesa la disponibilità del diritto (Cass. n. 12580/2017) e tenuto quindi conto che il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione di cui all’art. 1123 c.c. è derogabile per volontà delle parti (Cass. n. 32441/2019).

D’altra parte con la legge n. 102/2014 è stata imposta la contabilizzazione dei consumi di ogni unità immobiliare, in modo da procedere alla attribuzione delle spese sulla base dei consumi reali, sicché è intenzione del legislatore – in mancanza di accordi di diverso tenore tra le parti – affermare il principio secondo cui il pagamento delle spese del servizio di riscaldamento deve essere ripartito secondo l’effettivo consumo di ogni unità immobiliare.

In definitiva, se è vero che il distacco dal servizio comune corrisponde sempre ad un diritto del condomino ogni qualvolta tale separazione non infici o aggravi sensibilmente il godimento degli altri condomini, resta intatto l’obbligo del distaccante di contribuire alle spese di conservazione del servizio e della sua funzionalità, restando sempre in sua facoltà di richiedere il riallaccio – a propria cura e spese – qualora egli lo ritenesse.


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