La piccola “Caia” era nata molto tempo dopo la morte del padre, quando la madre aveva fatto ricorso alle tecniche di procreazione assistita, grazie alla conservazione del seme del marito.
La mamma aveva poi ottenuto dalla Corte di Appello di Ancona il decreto di riconoscimento della piccola come figlia del marito scomparso; con quel provvedimento, aveva presentato infine domanda all’INPS per l’attribuzione alla minore della pensione di superstite.
Ma l’Ente previdenziale aveva rigettato la richiesta, sul presupposto che tra la morte del padre e la nascita della piccola erano decorsi più di trecento giorni.
L’istituto sosteneva, in analogia con quanto disposto dall’art. 232 del codice civile, che si presume concepito durante il matrimonio solo il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dal verificarsi dell’evento infausto.
Il provvedimento di rigetto dell’INPS veniva perciò impugnato dalla madre dinanzi il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, il quale accoglieva l’azione e stabiliva il carattere della non perentorietà del termine dei trecento giorni, anche perché era stato già accertato il rapporto di filiazione intercorrente tra la minore e il papà scomparso.
Il tribunale condannava perciò l’INPS al pagamento della “pensione ai superstiti” a favore della minore.
L’istituto impugnava la decisione, sostenendo l’erronea applicazione della legge da parte del giudice di primo grado.
Secondo l’appellante, l’articolo 462 comma 2 del codice civile fa rientrare tra i capaci a succedere i nati entro il trecentesimo giorno dalla morte del “de cuius”, mentre il decreto giudiziale di accertamento della paternità non poteva avere efficacia nei confronti dell’INPS, limitandosi a produrre i suoi effetti sui registri dello stato civile del comune.
La Corte di Appello di Ancona non ha condiviso, tuttavia, la tesi dell’istituto, e con la sentenza n. 237 del 2 settembre 2022, ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, confermando integralmente la decisione emessa in primo grado emessa dal tribunale.
Secondo i giudici di secondo grado, l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 prevede il generale diritto del figlio minore a godere della pensione a prescindere dal momento della sua nascita, mentre è ormai pacifico l’orientamento di legittimità secondo cui le azioni di stato hanno efficacia “erga omnes”.
In conclusione, ciò che rileva, secondo la Corte marchigiana, è lo status di figlio, anche alla luce dell’art. 8 della Legge n. 40 del 2004, che riconosce tale stato ai nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
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