RAPINA IN ASCENSORE E’ REATO AGGRAVATO
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L’aggressore, rimasto da solo con la vittima nella cabina, aveva atteso che l’ascensore si fermasse al piano prefissato, e si era parato quindi innanzi la malcapitata impedendole di uscire. Poi, con un gesto fulmineo, l’aveva scaraventata a terra e le aveva strappato la borsa dalle mani, fuggendo via per poi essere arrestato dalle forze di polizia.

Nei due gradi di merito, l’aggressore era stato riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata, per l’aver commesso il fatto in un luogo (l’ascensore) da qualificare come privata dimora della vittima.

Nel ricorrere alla Corte di Cassazione, l’imputato, ammettendo di aver commesso il fatto, aveva sostenuto che la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come furto con strappo – con una conseguente condanna più mite – e che non gli si potesse ascrivere alcuna circostanza aggravante per il luogo di commissione del fatto.

I giudici di legittimità, con sentenza n. 15889 del 26.4.2022 hanno però rigettato il ricorso del responsabile, confermando tanto la qualificazione giuridica del fatto quanto la corretta contestazione dell’aggravante del reato in dipendenza delle modalità di sua commissione.

Per gli ermellini, ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, e ciò anche quando il bene sottratto sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona.

In tali circostanze, infatti, il soggetto attivo deve superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, sicché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione.

Diversamente, si configura il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene.

Ma nel processo di merito era emerso che la violenza esercitata dall’imputato era stata sicuramente diretta contro la persona offesa, dato che egli aveva ostruito la porta di ingresso dell’ascensore all’interno del quale si trovava la vittima, per poi aggredirla, scaraventarla a terra e privarla della borsa.

Quanto alla circostanza aggravante del reato di furto, la Cassazione ha richiamato – e ribadito – l’orientamento consolidato della giurisprudenza che ritiene integrato il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) quando il fatto venga consumato nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell’ambito delle pertinenze sia in riferimento all’unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell’anzidetto complesso.

Un orientamento confermato autorevolmente in una recente decisione delle Sezioni unite secondo cui per “delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità dei luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare” (Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017; D’Amico, Rv. 270076 – 01, p. 2).

In definitiva, secondo la Cassazione, va qualificato come luogo di privata dimora non solo “l’abitazione”, ma anche ogni luogo nel quale si può dimorare – con modalità riservate – per un tempo apprezzabile ed in relazione al quale si può esercitare il diritto di escludere l’accesso agli altri.

Sono perciò da ritenersi “pertinenze” dell’abitazione i garage, gli androni, i cortili condominiali ed anche gli ascensori, in quanto tutti luoghi di “privata dimora”, sempre che l’accesso agli stessi sia consentito solo se autorizzato e la permanenza al loro interno possa durare per un tempo apprezzabile e con modalità riservate.


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