INCIDENTE CON UN CINGHIALE CHI PAGA I DANNI
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Il continuo e massiccio incremento della popolazione dei cinghiali ha determinato il corrispondente aumento dei casi di incidenti stradali causati proprio dalla irruzione degli animali selvatici sulla sede stradale. L’aumentata incidenza dei sinistri ha prodotto, a sua volta, la crescita esponenziale del numero dei contenziosi giudiziari promossi dai proprietari dei veicoli danneggiati nello scontro per ottenere il conseguente risarcimento.

Una delle questioni processuali più rilevanti, in questi contenziosi, per la corretta proposizione delle azioni giudiziarie, è quella della individuazione del soggetto tenuto al pagamento dei danni, posto che il pregiudizio patrimoniale causato da un animale selvatico deve essere pur sempre correlato ad un obbligo – non adempiuto – di custodia di questi.

Gli enti pubblici coinvolti nella individuazione dell’ente responsabile dei danni sono le province e le regioni, e con la recente ordinanza n. 12912 del 13 aprile 2022 (pubblicata il 22 aprile 2022) la Corte di Cassazione ha avuto modo di fare chiarezza sulla questione.

La decisione è stata provocata dal ricorso 6in sede di legittimità della Regione Abruzzo, condannata in entrambi i gradi di merito al risarcimento dei danni subiti da un’automobilista nello scontro della sua vettura con un cinghiale selvatico.

La regione aveva impugnato la sentenza di appello, deducendo che la funzione del controllo della fauna selvatica era stata affidata con legge regionale alla provincia, nei cui soli confronti la danneggiata avrebbe dovuto rivolgere la domanda risarcitoria.

Di differente avviso si è mostrata però la Suprema Corte, la quale ha invece precisato che, in linea con il suo indirizzo più recente, nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.

Per i giudici di legittimità la Regione può però rivalersi sempre (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concretospettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.


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