La Cassazione conferma: il mancato riconoscimento degli eletti nelle RSU e la negazione dei permessi sindacali integrano condotta antisindacale punibile ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Ord. Cass. Sez. Lavoro n. 14830/2026
Tutto nasce da un episodio che, nella sua concretezza, tocca direttamente la vita quotidiana dei lavoratori: nel novembre del 2014, un’organizzazione sindacale indice le elezioni per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) in un’azienda del settore turismo. I lavoratori votano, eleggono i propri rappresentanti. L’azienda, però, non riconosce l’esito di quelle elezioni e nega agli eletti i permessi sindacali a cui avrebbero diritto. Una scelta che innesca un contenzioso giudiziario destinato a percorrere tre gradi di giudizio, fino alla Corte di Cassazione.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello di Venezia poi danno ragione al sindacato, confermando il decreto con il quale era stata accertata l’antisindacalità del comportamento aziendale. L’azienda ricorre in Cassazione, articolando cinque motivi di doglianza. La Sezione Lavoro, con ordinanza pubblicata il 18 maggio 2026 (n. 14830/2026), rigetta il ricorso integralmente, facendo il punto su alcuni nodi cruciali del diritto sindacale.

La RSU: cos’è e perché conta
Per comprendere la posta in gioco, occorre fare un passo indietro. La Rappresentanza Sindacale Unitaria è l’organo di rappresentanza dei lavoratori all’interno dell’azienda, introdotto dall’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994 e oggi ampiamente diffuso nella contrattazione collettiva. È eletta direttamente dai lavoratori e ha il compito di trattare con il datore di lavoro su materie che vanno dalla sicurezza ai turni, dagli straordinari ai premi. I suoi componenti hanno diritto a permessi retribuiti per svolgere l’attività sindacale: un diritto che la legge tutela esplicitamente.
L’art. 28 della legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori) prevede una procedura speciale e rapida — il ricorso al Tribunale del lavoro in via d’urgenza — per reprimere i comportamenti antisindacali del datore di lavoro. È uno strumento pensato per neutralizzare tempestivamente gli ostacoli frapposti all’attività sindacale, e per questo si caratterizza per la celerità del procedimento e per l’immediata esecutività del provvedimento che ne deriva.
Chi può promuovere l’azione: il requisito della “nazionalità” del sindacato
Il primo fronte di battaglia riguardava la legittimazione del sindacato ad agire ai sensi dell’art. 28. L’azienda sosteneva che l’organizzazione sindacale ricorrente non possedesse il requisito della cosiddetta “nazionalità”, ritenuto necessario dalla giurisprudenza per poter promuovere il procedimento per condotta antisindacale.
La Cassazione, nel confermare la valutazione dei giudici di merito, ribadisce un principio ormai consolidato: la nazionalità del sindacato non richiede che l’organizzazione sia presente su tutto il territorio nazionale né che abbia necessariamente stipulato contratti collettivi estesi all’intero ambito nazionale. È sufficiente — questo il punto decisivo — che il sindacato svolga una effettiva azione sindacale su una parte significativa del territorio nazionale. La Corte richiama in tal senso un filone giurisprudenziale coerente, che si estende da pronunce risalenti fino alle più recenti (la sentenza cita, tra le altre, Cass. n. 1/2020, Cass. n. 5321/2017, Cass. n. 2735/2015, Cass. n. 6876/2022 e Cass. n. 23264/2023 — si avverta che la verifica di queste pronunce è rimessa alla consultazione delle banche dati ufficiali).
La valutazione concreta del requisito è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, quando adeguatamente motivata. L’azienda ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti già valutati nei gradi precedenti: una richiesta inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
Chi può indire le elezioni: la lettura del combinato disposto tra Accordo Interconfederale e CCNL
Il secondo nodo, più tecnico ma di grande rilievo pratico, riguardava il potere di indire le elezioni RSU. L’azienda sosteneva che, nel settore turismo, tale potere spettasse esclusivamente alle organizzazioni firmatarie del CCNL di settore, e che il chiarimento contenuto nell’art. 46 del CCNL Turismo del 2010 avesse sostanzialmente ristretto questa possibilità.
La Cassazione non condivide questa lettura. Il ragionamento della Corte muove dall’analisi del testo dell’art. 2 dell’Accordo Interconfederale 27.7.1994: la norma riconosce il potere di presentare liste per le elezioni RSU a due categorie distinte di soggetti. Da un lato, le organizzazioni firmatarie del Protocollo del 1993 (c.d. Protocollo Ciampi), dell’Accordo Interconfederale e del CCNL applicato in azienda. Dall’altro, quelle organizzazioni che — pur non rientrando nella prima categoria — si siano formalmente costituite con statuto e atto costitutivo, raccolgano il 5% delle firme dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente il contenuto dell’Accordo Interconfederale.
Il chiarimento a verbale contenuto nel CCNL Turismo, precisa la Corte, va riferito esclusivamente alla prima categoria di soggetti, senza incidere sui requisiti previsti per la seconda. In altri termini, un sindacato non firmatario del CCNL di settore può comunque indire le elezioni RSU, purché rispetti le condizioni previste dalla seconda parte dell’art. 2 dell’Accordo del 1994. La clausola contrattuale non può essere letta come una deroga restrittiva all’accordo interconfederale, ma soltanto come un’applicazione specifica dei requisiti riferiti ai soggetti che già possiedono quella legittimazione per via della sottoscrizione del contratto collettivo.
La doppia conforme: un muro invalicabile in Cassazione
Un elemento processuale di grande importanza emerge nel corso della decisione: il ricorso risulta in parte inammissibile anche perché si pone in contrasto con il principio della c.d. doppia conforme. Quando Tribunale e Corte d’Appello convergono sullo stesso accertamento di fatto con motivazioni autonome e coerenti, il giudice di legittimità non può essere chiamato a riesaminare quelle valutazioni. La parte che ricorre deve confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le tesi già svolte nei gradi precedenti: farlo equivale a presentare un “non motivo”, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Cosa cambia nella pratica: le implicazioni per aziende e lavoratori
La decisione in commento non introduce princìpi nuovi, ma consolida un orientamento che le imprese farebbero bene a tenere presente. Quando un’organizzazione sindacale, ancorché non firmataria del contratto collettivo applicato, presenta le liste per le elezioni RSU raccogliendo il 5% delle firme dei lavoratori e aderendo formalmente all’Accordo Interconfederale, il datore di lavoro non può semplicemente ignorarne i risultati. Farlo espone all’azione di repressione della condotta antisindacale, con tutte le conseguenze che ne derivano: ordine giudiziale di cessazione del comportamento illegittimo, rimborso dei permessi sindacali negati, condanna alle spese processuali.
Per i lavoratori e per i sindacati di minori dimensioni o non rappresentativi a livello confederale, la sentenza conferma che la via delle elezioni RSU è accessibile anche oltre il perimetro delle grandi confederazioni, a condizione che il sindacato abbia un radicamento effettivo sul territorio nazionale e soddisfi i requisiti formali e sostanziali previsti dall’accordo interconfederale.
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