Parametri minimi per le spese legali: la Cassazione conferma l’inderogabilità dei limiti tariffari

La Suprema Corte stabilisce che i giudici non possono liquidare compensi al di sotto del 50% dei valori medi previsti dalle tabelle ministeriali Una recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione (n. 19049 dell’11 luglio 2025) ha chiarito definitivamente un aspetto cruciale della liquidazione delle spese processuali, stabilendo che i giudici non possono in alcun caso ridurre i compensi professionali oltre la soglia del 50% rispetto ai valori medi previsti dalle tabelle ministeriali. La decisione rappresenta un punto fermo nella tutela della dignità professionale degli avvocati e nell’applicazione dei parametri tariffari. Il caso che ha dato origine alla pronuncia La vicenda trae origine da una controversia previdenziale in cui il tribunale aveva riconosciuto il diritto a una prestazione assistenziale, liquidando le spese legali in favore della parte vittoriosa. Tuttavia, il compenso era stato determinato al di sotto dei parametri minimi stabiliti dai decreti ministeriali, con la motivazione della “particolare semplicità della controversia”. L’avvocato interessato ha quindi presentato ricorso per cassazione, lamentando la violazione della dignità professionale e dei criteri normativi di liquidazione. L’evoluzione del quadro normativo Per comprendere la portata della decisione, occorre ripercorrere l’evoluzione della disciplina sui parametri forensi. La Legge 247 del 2012 aveva introdotto un sistema di parametri per la determinazione dei compensi professionali, successivamente attuato attraverso il Decreto Ministeriale 55 del 2014. Questo decreto prevedeva inizialmente la possibilità per il giudice di discostarsi dai valori parametrici utilizzando l’espressione “di regola”, che lasciava spazio a interpretazioni più flessibili. La svolta decisiva è arrivata con il Decreto Ministeriale 37 del 2018, che ha modificato sostanzialmente il quadro precedente. La novella ha eliminato l’espressione “di regola” per le riduzioni e ha stabilito chiaramente che la riduzione rispetto al valore medio non può essere superiore al 50% (fino al 70% per la sola fase istruttoria), mentre l’aumento può essere anche superiore all’80%. Questa modifica, come sottolinea la Cassazione, aveva l’obiettivo esplicito di “superare l’incertezza applicativa” e di individuare “delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”. Il collegamento con la disciplina dell’equo compenso La Corte evidenzia un aspetto sistematico di particolare rilevanza: la pressoché contemporanea introduzione della disciplina dell’equo compenso per le attività professionali svolte in favore di grandi imprese. Questa normativa, inserita nella Legge forense attraverso il Decreto Legge 148 del 2017, stabilisce che si considera equo il compenso conforme ai parametri ministeriali e considera vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato. Questo parallelo normativo dimostra, secondo la Suprema Corte, la volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi alla misura dell’equo compenso, riconoscendo loro un fondamento costituzionale nell’articolo 35 della Costituzione. La finalità non è meramente corporativa, ma mira a impedire la conclusione di accordi che mortifichino la professionalità dell’esercente con compensi simbolici e non consoni al decoro della professione. La compatibilità con il diritto europeo Una parte significativa della motivazione è dedicata all’analisi della compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con le norme sulla libera concorrenza. La Cassazione esamina dettagliatamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, inclusa la recente sentenza del 25 gennaio 2024 relativa alla normativa bulgara. La Corte chiarisce che esistono differenze sostanziali tra il sistema italiano e quello bulgaro esaminato dalla Corte di Giustizia. In particolare, la normativa italiana riconosce al giudice una discrezionalità più ampia, permettendo aumenti fino all’80% e riduzioni fino al 50% rispetto ai valori medi. Inoltre, le tariffe italiane sono sottoposte al controllo dell’autorità statale attraverso decreti ministeriali e pareri del Consiglio di Stato, e non impediscono accordi privati tra le parti al di fuori del contesto di liquidazione giudiziale. Le ragioni di interesse pubblico La pronuncia sottolinea che la previsione di soglie minime inderogabili non tutela soltanto l’interesse privato della categoria professionale, ma assolve a una funzione di interesse pubblico. La garanzia economica rappresentata dai parametri minimi si traduce nella tutela dell’indipendenza e dell’autonomia del professionista, elementi essenziali per assicurare la qualità della prestazione e l’adeguata tutela del diritto di difesa. Come osserva la Corte, compensi eccessivamente ridotti potrebbero compromettere gli standard minimi di diligenza e cura degli interessi del cliente, con ricadute negative sulla qualità complessiva del servizio reso. In questo senso, i parametri minimi costituiscono una garanzia non solo per i professionisti, ma anche per i cittadini che si rivolgono al sistema giustizia. Il principio di diritto stabilito La Cassazione conclude la sua analisi affermando un principio di diritto chiaro e inequivocabile: “Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. Questo principio si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, come dimostrano i numerosi precedenti citati nella motivazione. Implicazioni pratiche per cittadini e professionisti La decisione ha importanti ricadute pratiche per tutti i soggetti coinvolti nel sistema giustizia. Per i professionisti rappresenta una garanzia di tutela della dignità professionale e della sostenibilità economica dell’attività. Per i cittadini costituisce un’assicurazione sulla qualità del servizio legale, poiché impedisce che la ricerca del risparmio sui costi si traduca in un abbassamento degli standard professionali. Per i giudici, la pronuncia fornisce un criterio di applicazione uniforme che elimina le incertezze interpretative e garantisce la prevedibilità delle decisioni in materia di liquidazione delle spese processuali. Questo aspetto è particolarmente rilevante per la pianificazione delle strategie processuali e per la valutazione dei costi-benefici delle controversie. Prospettive future La sentenza si inserisce in un contesto normativo in continua evoluzione, caratterizzato dall’attenzione crescente verso la sostenibilità economica delle professioni legali e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L’orientamento della Cassazione sembra destinato a consolidarsi ulteriormente, anche alla luce della disciplina dell’equo compenso che continua a essere oggetto di sviluppi normativi. È prevedibile che questa pronuncia avrà un impatto significativo sulla prassi giudiziaria, contribuendo a uniformare i criteri di liquidazione e a garantire una maggiore prevedibilità degli esiti processuali dal punto di vista economico. Per gli operatori del diritto rappresenta

Certificato di agibilità e vendita immobili: quando la sanatoria successiva esclude il risarcimento del danno

La Cassazione chiarisce che il rilascio postumo della certificazione di abitabilità elimina il pregiudizio da non commerciabilità, purché non sussistano carenze sostanziali Con ordinanza n. 19923 del 17 luglio 2025, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha affrontato una questione di particolare rilevanza nel settore immobiliare, definendo i contorni della responsabilità del venditore per la mancata consegna del certificato di agibilità al momento della stipula del contratto di compravendita. La decisione conferma l’orientamento consolidato secondo cui la sanatoria successiva dell’irregolarità amministrativa esclude il danno da non commerciabilità del bene, stabilendo importanti principi per la tutela degli acquirenti di immobili. La fattispecie e il percorso processuale La controversia ha avuto origine da una compravendita immobiliare stipulata nel 2013, dove l’acquirente ha successivamente scoperto l’assenza del certificato di agibilità e la presenza di difformità strutturali rispetto al progetto originario, specificamente nelle finestre e nelle distanze tra edifici. L’azione risarcitoria proposta nel 2016 dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio ex artt. 1477, 1490 e 1495 c.c. è stata inizialmente dichiarata improcedibile per violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria. La Corte d’Appello di Milano, pur riformando la decisione processuale e dichiarando procedibili le domande, ha rigettato nel merito le pretese risarcitorie. I giudici milanesi hanno ritenuto che la successiva regolarizzazione del certificato di agibilità, intervenuta nel giugno 2014, avesse eliminato ogni conseguenza negativa per l’acquirente, escludendo così il danno da non commerciabilità. I principi affermati dalla Suprema Corte La Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il certificato di abitabilità rappresenta un elemento essenziale per la normale commerciabilità del bene immobile. Tuttavia, come chiarito dalla sentenza n. 23386/2023, la mancata consegna di tale documento non costituisce inadempimento del venditore qualora questi ne abbia ottenuto il rilascio successivamente alla stipula. Il principio cardine stabilito dalla Suprema Corte è che non è configurabile l’ipotesi di vendita di aliud pro alio quando il venditore proceda alla regolarizzazione amministrativa dell’immobile. In tali circostanze, il danno non si considera automaticamente sussistente, ma deve essere dimostrato in concreto dall’acquirente. L’onere probatorio del danno concreto L’art. 2697 c.c. impone all’acquirente che invochi il risarcimento del danno di fornire prova specifica del pregiudizio subito. La Corte ha ribadito che la semplice mancanza del certificato, senza carenze sostanziali di agibilità, non genera automaticamente un danno risarcibile. Come precisato dalla sentenza n. 23604/2023, il danno deve essere dimostrato attraverso elementi concreti quali la diminuzione del valore dell’immobile, le spese sostenute per le sanatorie, o la comprovata ridotta commerciabilità del bene. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva accertato con apprezzamento insuscettibile di sindacato in sede di legittimità che la sanatoria dell’originaria irregolarità aveva escluso “la sussistenza del danno da non commerciabilità del bene prospettata da parte attrice a fondamento della domanda risarcitoria”. La disciplina delle difformità edilizie e l’onere di specificazione Particolare rilevanza assume il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile dalla Cassazione per violazione dell’art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. La Corte ha confermato che le domande risarcitorie relative a difformità edilizie devono essere formulate con adeguata specificazione dei fatti costitutivi, non potendo limitarsi a generiche allegazioni. La pronuncia chiarisce inoltre che le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. sono previste esclusivamente per l’articolazione dei mezzi di prova e non per precisare il contenuto delle deduzioni fattuali costitutive delle domande. Questo principio rafforza l’importanza di una corretta impostazione tecnica sin dalla citazione introduttiva. Le implicazioni per la mediazione obbligatoria La decisione conferma l’evoluzione giurisprudenziale sulla mediazione delegata ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010. La Corte d’Appello aveva correttamente stabilito che la norma non prevede la perentorietà del termine per la mediazione delegata, essendo sufficiente l’effettivo esperimento dell’istituto prima dell’udienza di discussione. Considerazioni pratiche per professionisti e operatori del settore La pronuncia della Cassazione fornisce importanti indicazioni operative per avvocati, notai e operatori immobiliari. La strategia difensiva dell’acquirente deve necessariamente incentrarsi sulla dimostrazione del danno concreto, superando la presunzione che la mancanza del certificato di agibilità comporti automaticamente un pregiudizio risarcibile. I professionisti devono prestare particolare attenzione alla corretta formulazione delle domande risarcitorie, specificando con precisione i fatti costitutivi del diritto e evitando allegazioni generiche che possono comportare declaratorie di inammissibilità. Per i venditori, la decisione conferma che la regolarizzazione tempestiva delle irregolarità amministrative rappresenta una strategia efficace per escludere responsabilità risarcitorie, purché non sussistano carenze sostanziali nell’agibilità dell’immobile. Gli sviluppi futuri della giurisprudenza L’orientamento consolidato dalla Cassazione si inserisce nel più ampio contesto della tutela dell’acquirente di immobili, bilanciando le esigenze di protezione con i principi di proporzionalità e concretezza del danno. La giurisprudenza di legittimità continua a privilegiare un approccio casistico, valutando le specificità di ogni situazione per determinare l’effettiva sussistenza del pregiudizio. La decisione conferma inoltre l’importanza di una motivazione effettiva, resoluta e coerente da parte dei giudici di merito, come stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8053/2014. Il giudice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio, purché indichi le ragioni del proprio convincimento in ossequio al canone di proporzionalità della motivazione. Hai necessità di assistenza nelle compravendite immobiliari e nel contenzioso edilizio? 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Mutui bancari e usura: la Cassazione chiarisce i criteri di calcolo del TEG

I Giudici di legittimità confermano i principi consolidati sulla trasparenza contrattuale in tema di tasso “alla francese”, e l’esclusione di imposte e spese notarili dal tasso effettivo globale Con ordinanza n. 24819/2023, depositata il 10 luglio 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in materia di contratti di mutuo bancario e verifica dell’usurarietà, confermando orientamenti consolidati che meritano particolare attenzione da parte di mutuatari e operatori del settore creditizio. La vicenda processuale La controversia traeva origine da un contratto di mutuo per il quale i mutuatari avevano lamentato l’applicazione di interessi, spese e commissioni non dovute. Il Tribunale di primo grado aveva accolto le ragioni dei ricorrenti, condannando l’istituto bancario al risarcimento, riconoscendo l’usurarietà del mutuo. La Corte d’Appello di Palermo, tuttavia, aveva riformato la decisione, escludendo l’usurarietà sulla base di una diversa valutazione del tasso effettivo globale (TEG). I principi giuridici confermati dalla Cassazione La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità, ma nell’iter argomentativo ha ribadito principi fondamentali per la pratica bancaria: Calcolo del tasso effettivo globale: cosa escludere Conforme all’art. 1, comma 4, della L. n. 108/1996, la Cassazione ha confermato che per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tenere conto di commissioni, remunerazioni e spese, “escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Pertanto, risulta corretto escludere dal computo del TEG l’imposta sostitutiva prevista dal d.P.R. n. 601/1973. Analogamente, le spese notarili devono essere escluse dal calcolo del tasso effettivo globale, in conformità alle istruzioni della Banca d’Italia. Questo principio riveste particolare importanza pratica, considerando l’incidenza economica di tali oneri nei contratti di mutuo. Il fenomeno dell’usura sopravvenuta La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675) secondo cui, quando il tasso degli interessi concordato superi nel corso del rapporto la soglia dell’usura determinata successivamente alla stipula, non si verifica nullità o inefficacia della clausola contrattuale validamente pattuita in origine. Il superamento sopravvenuto della soglia, inoltre, non può essere qualificato come contrario al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.. Nel caso specifico, il TEG del mutuo risultava pari al 5,56%, inferiore al tasso soglia del 6,36% vigente al momento della stipula. Trasparenza bancaria e piano di ammortamento “alla francese” Richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130), la Corte ha ribadito che nei mutui bancari con rimborso rateale regolati da un piano di ammortamento “alla francese”, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori non comporta nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto né per violazione della normativa sulla trasparenza. Aspetti procedurali rilevanti L’ordinanza offre anche spunti significativi sul piano processuale: Confessione giudiziale e rappresentanza processuale Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritte unicamente dal procuratore ad litem, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice. Per assumere valore di confessione giudiziale spontanea ex artt. 228 e 229 c.p.c., l’atto deve essere sottoscritto personalmente dalla parte, con modalità che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle dichiarazioni sfavorevoli. Limiti della comparsa conclusionale La comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte. Quando con tale atto si prospetti per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può pronunciarsi al riguardo, senza incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Implicazioni pratiche per mutuatari e istituti di credito Questa pronuncia chiarisce diversi aspetti operativi di fondamentale importanza: Per i mutuatari, l’orientamento conferma che le contestazioni relative all’usurarietà devono basarsi su una corretta valutazione del TEG, escludendo dal computo imposte, tasse e spese notarili. La semplice allegazione di superamento delle soglie, senza adeguata documentazione, non è sufficiente. Per gli istituti bancari, la decisione rafforza la validità dei contratti che rispettino le soglie di usura al momento della stipula, anche in caso di successivo superamento per effetto dell’evoluzione dei tassi di mercato. Resta tuttavia essenziale assicurare la trasparenza informativa sui meccanismi di calcolo degli interessi. Conclusioni L’ordinanza in esame, pur limitandosi a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, fornisce un quadro sistematico dei principi applicabili alla verifica dell’usurarietà nei rapporti di mutuo. La conferma degli orientamenti consolidati offre maggiore certezza giuridica in un settore caratterizzato da frequenti contenziosi. L’evoluzione giurisprudenziale dimostra come la Cassazione stia progressivamente definendo un equilibrio tra tutela del mutuatario e stabilità del sistema creditizio, privilegiando criteri di calcolo rigorosi e trasparenza informativa piuttosto che nullità automatiche delle clausole contrattuali. Hai dubbi sulla validità del tuo contratto di mutuo o necessiti di assistenza per verificare l’applicazione corretta dei tassi? Contatta il nostro studio per una consulenza specializzata in diritto bancario.

Interessi moratori sui compensi professionali: la Cassazione estende la tutela anche nei rapporti con le imprese private

La Seconda Sezione Civile chiarisce l’ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002: protezione rafforzata per i professionisti contro i ritardi di pagamento La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21345/2023 del 17 aprile 2025, ha stabilito due principi fondamentali per la tutela dei professionisti nei rapporti con la clientela, ampliando significativamente le garanzie contro i ritardi di pagamento dei compensi. L’estensione della tutela oltre il settore pubblico La pronuncia della Seconda Sezione Civile ha innanzitutto chiarito che gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 si applicano anche nei rapporti tra professionisti e imprese private, non limitandosi ai soli enti pubblici. Il decreto, che ha recepito la Direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, definisce infatti come “transazioni commerciali” tutti i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. La Corte ha precisato che l’art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 231/2002 include espressamente nella nozione di “imprenditore” ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione, come confermato dalla recente Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 1265 del 19 gennaio 2025. Pertanto, la natura pubblica o privata dell’ente debitore non rappresenta un elemento discriminante per l’applicazione della normativa sugli interessi moratori. La decorrenza degli interessi dalla richiesta stragiudiziale Il secondo aspetto rilevante della decisione riguarda la decorrenza temporale degli interessi moratori. La Cassazione ha stabilito che, in caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora, che può coincidere sia con la proposizione della domanda giudiziale sia con la richiesta stragiudiziale di adempimento. Questo principio, già consolidato dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sent. n. 8611/2022; Cass. Civ. sent. n. 24973/2022), assume particolare rilevanza pratica poiché consente al professionista di ottenere il riconoscimento degli interessi moratori a partire da una semplice richiesta scritta di pagamento, senza necessità di avviare immediatamente un’azione giudiziale. Le implicazioni pratiche per professionisti e imprese La decisione della Cassazione ha importanti ricadute operative per entrambe le categorie interessate. Per i professionisti, la sentenza rappresenta un rafforzamento significativo della tutela creditoria, garantendo il diritto agli interessi moratori anche nei rapporti con soggetti privati e riconoscendo efficacia alla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento. Per le imprese private, la pronuncia comporta una maggiore attenzione nella gestione dei rapporti con i professionisti, poiché il ritardo nel pagamento dei compensi comporta automaticamente l’applicazione degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, che presentano un tasso più elevato rispetto a quelli legali ordinari. Il quadro normativo di riferimento La normativa applicabile trova il suo fondamento nell’art. 1 del D.Lgs. 231/2002, che prevede l’applicazione del decreto “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. La definizione di transazione commerciale, contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera a), comprende i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Il sistema di tutela si completa con il richiamo alle disposizioni civilistiche sulla mora del debitore, in particolare l’art. 1224 c.c., che disciplina la decorrenza degli interessi moratori dalla costituzione in mora. Riflessioni conclusive La pronuncia della Cassazione si inserisce in un più ampio contesto di tutela dei crediti professionali, allineandosi agli orientamenti europei sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La decisione contribuisce a creare un quadro normativo più equo e bilanciato nei rapporti tra professionisti e clientela, garantendo strumenti di tutela efficaci contro i comportamenti dilatori. Stai affrontando problemi di pagamento con i tuoi clienti? Il nostro studio può assisterti nella tutela dei tuoi diritti e nell’ottenimento del giusto compenso. Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri come far valere le tue ragioni in modo efficace.

Appalto e Vizi dell’Opera: La Cassazione Rivoluziona i Termini di Decadenza e Prescrizione

Nuovi principi dalla Suprema Corte: quando l’accettazione dell’opera diventa determinante per la tutela del committente Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, n. 18409 del 7 luglio 2025, ha stabilito principi fondamentali destinati a rivoluzionare la pratica dei contratti d’appalto. La decisione, che ha accolto il ricorso di un committente contro un’impresa appaltatrice, chiarisce definitivamente quando decorrono i termini di decadenza e prescrizione per i vizi dell’opera, introducendo distinzioni cruciali tra “consegna” e “accettazione” che ogni professionista e impresa deve conoscere. Il Caso: Quando la Mancanza di Collaudo Cambia Tutto La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo emesso a favore dell’impresa appaltatrice per il saldo di un appalto riguardante la realizzazione di un impianto idrotermosanitario. Il committente si era opposto eccependo gravi vizi nell’impianto: malfunzionamento, consumo anomalo di energia, basse temperature, oltre alla mancanza di collaudo e all’assenza di accettazione dell’opera. Il Tribunale di Torino prima e la Corte d’Appello poi avevano respinto la domanda di risarcimento del committente, ritenendo tardiva la denuncia dei vizi (effettuata a giugno 2013 rispetto alla scoperta di febbraio 2013) e applicando la decadenza prevista dall’art. 1667 c.c. nonostante l’opera non fosse mai stata formalmente accettata. I Tre Principi Rivoluzionari della Cassazione La Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello e stabilito tre principi destinati a fare giurisprudenza: 1. Decadenza Solo Dopo Accettazione «L’obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell’opera appaltata, ai sensi dell’art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l’accettazione dell’opera». Implicazione pratica: Se l’opera non è stata accettata (espressamente, tacitamente o presuntivamente), il committente non è tenuto alla denuncia dei vizi entro 60 giorni. Questo ribalta completamente l’orientamento precedente che faceva decorrere i termini dalla mera consegna materiale. 2. Prescrizione per Vizi Occulti dalla Scoperta «Qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi». Implicazione pratica: Per i vizi non immediatamente riconoscibili, il termine biennale di prescrizione inizia a decorrere solo dalla loro effettiva scoperta, non dalla consegna. L’onere di provare una conoscenza anteriore ricade sull’appaltatore. 3. Consegna Definitiva vs. Consegna Provvisoria «Il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell’opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell’opera stessa». Implicazione pratica: Una “consegna provvisoria” o “anticipata” con riserva di verifica non fa decorrere il termine biennale di prescrizione. Solo la consegna definitiva, preceduta da verifica e accettazione, attiva i termini. Le Conseguenze Pratiche per Committenti e Appaltatori Questa pronuncia ha conseguenze immediate per tutti i soggetti coinvolti nei contratti d’appalto: Per i Committenti: Per gli Appaltatori: Il Contesto Normativo: Articoli 1667 e 1668 c.c. La decisione si inserisce nel quadro normativo degli articoli 1667 e 1668 del Codice Civile, che disciplinano la garanzia per vizi e difformità dell’opera. L’art. 1667 c.c. prevede che “l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera” e che “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”. La giurisprudenza consolidata aveva interpretato rigidamente questi termini, ma la Cassazione ha ora chiarito che la ratio della norma è proteggere il committente che ha accettato l’opera, non quello che ne ha semplicemente preso possesso materiale. Verso un Nuovo Equilibrio Contrattuale La sentenza rappresenta un punto di svolta nell’equilibrio tra le parti del contratto d’appalto. Come confermato dalla giurisprudenza recente, “la garanzia per vizi rappresenta una tutela fondamentale per il committente, il quale può richiedere all’appaltatore la riparazione o la riduzione del prezzo in caso di difetti”. Questo nuovo orientamento richiede una revisione delle pratiche contrattuali: sarà necessario definire con maggiore precisione le modalità di consegna, verifica e accettazione dell’opera, evitando ambiguità che potrebbero generare contenziosi. Conclusioni e Prospettive Future L’ordinanza n. 18409/2025 della Cassazione segna un cambio di paradigma nella disciplina dei vizi nell’appalto. La distinzione tra consegna materiale e accettazione, la valorizzazione del collaudo come momento fondamentale, e la protezione rafforzata del committente rappresentano elementi destinati a influenzare profondamente la prassi contrattuale. La Corte d’Appello di Torino, cui è stata rinviata la causa, dovrà ora riesaminare il caso applicando questi principi. È probabile che questa decisione generi un effetto domino su tutte le controversie pendenti in materia di appalto, richiedendo una rivalutazione delle posizioni processuali alla luce dei nuovi orientamenti. Hai un contratto d’appalto in corso o una controversia sui vizi dell’opera? Non sottovalutare l’importanza di questi nuovi principi giurisprudenziali. Il nostro studio offre consulenza specializzata in diritto delle costruzioni e contratti d’appalto, assistendo sia committenti che appaltatori nella gestione di tutte le fasi contrattuali. Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri come tutelare i tuoi interessi alla luce delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali.

La Sottoscrizione del Verbale di Mediazione Telematica da Parte del Difensore Munito di Procura Speciale Sostanziale: Analisi Giuridica e Orientamenti Interpretativi

Con l’entrata in vigore del novellato D. Lgs. 28/2010, in particolare dell’Art. 8 bis rubricato “La mediazione telematica”, dal 28 febbraio 2023, la Riforma Cartabia ha impresso un significativo impulso alla digitalizzazione della giustizia consensuale. Tale disciplina impone, per le parti e per gli avvocati che partecipano alla mediazione in modalità telematica, la sottoscrizione del verbale conclusivo mediante “firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata”. Tuttavia, tale rigorismo normativo ha sollevato criticità operative, in quanto si richiede anche alla parte privata una minima dotazione di strumentazione e alfabetizzazione digitale, inclusa la disponibilità di uno SPID o di altro dispositivo di identificazione qualificata, oltre a uno smartphone o un PC con videocollegamento e un’e-mail, per collegarsi agli incontri e sottoscrivere il verbale. Nonostante gli Organismi di mediazione si siano attivati per fornire dispositivi di firma digitale “one shot” a costi contenuti, persistono situazioni in cui le parti private si trovano sprovviste di tali strumenti a causa di fattori anagrafici, tecnologici o di altra natura. In tale contesto, è emerso il quesito circa la possibilità per il difensore di ovviare a tali carenze sottoscrivendo il verbale conclusivo in luogo dell’assistito, previa procura. I. Il Quadro Normativo della Mediazione Telematica e le Sue Criticità Iniziali L’Art. 8 bis, comma 3, del D. Lgs. 28/2010 prescrive che il mediatore formi un “unico documento informatico” a conclusione della mediazione e lo invii alle parti e agli avvocati per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Tale previsione, pur rispondendo all’obiettivo di piena digitalizzazione, ha generato un’iniziale “opacità normativa” in merito alla delegabilità al legale del potere di sottoscrivere il verbale conclusivo. In dottrina, si sono manifestati orientamenti divergenti: da un lato, alcuni commentatori hanno ritenuto indubbio che, in forza del potere rappresentativo conferito mediante procura sostanziale, il difensore possa sottoscrivere anche l’accordo di mediazione in luogo della parte; dall’altro, altri hanno paventato significativi rischi, quali la potenziale perdita dei benefici fiscali o della esecutività del verbale, in caso di mancato scrupoloso rispetto della lettera dell’Art. 8 bis. Sino a poco tempo fa, non risultavano orientamenti giurisprudenziali specifici sul punto della sottoscrizione del verbale mediante firma digitale da parte del difensore in forza di procura rispetto all’Art. 8 bis. È opportuno segnalare che il “Correttivo Cartabia” (D.lgs. n. 216 del 27/12/2024), entrato in vigore il 25 gennaio 2025, ha introdotto una distinzione tra “mediazione telematica” (Art. 8 bis) e “mediazione con incontri con modalità audiovisiva da remoto” (Art. 8 ter). Per la mediazione telematica, l’Art. 8 bis continua a prescrivere che tutti gli atti siano formati e sottoscritti nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), con la necessità di firma digitale o qualificata per tutte le parti, i legali e il mediatore. Per gli incontri da remoto (Art. 8 ter), la sottoscrizione secondo il CAD è richiesta solo con il consenso di tutte le parti; in sua assenza, le firme possono essere apposte in modalità analogica davanti al mediatore. Questa distinzione rileva per le procedure avviate successivamente all’entrata in vigore del Correttivo. II. L’Intervento Giurisprudenziale: La Sentenza del Tribunale di Modena n. 87/2025 In tale contesto di incertezza, un recente e significativo orientamento giurisprudenziale di merito ha fornito chiarimenti essenziali. La sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Modena, pronunciata il 21 gennaio 2025, ha rappresentato un punto di svolta, affermando l’idoneità dell’utilizzo della procura speciale sostanziale da parte del legale che sottoscriva digitalmente il verbale anche per conto della parte privata rappresentata. Nel caso esaminato dal Tribunale di Modena, l’opponente aveva eccepito l’irregolare svolgimento del procedimento di mediazione, lamentando la mancanza della firma della parte sul verbale a causa della sua sprovvistezza di firma digitale, pur essendo la parte personalmente presente all’incontro, seppur collegata da remoto presso lo studio del proprio difensore. Il Giudice modenese ha rigettato l’eccezione di improcedibilità. Il Tribunale ha statuito che l’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, né, in generale, la validità della procedura, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal mediatore. Il verbale di mediazione è infatti qualificato come un atto del mediatore, e la sua validità dipende primariamente dalla sua firma. Inoltre, la procura sostanziale rilasciata al legale è stata ritenuta idonea a legittimare la sottoscrizione digitale del difensore, in quanto essa manifestava la volontà della parte di farsi rappresentare nel procedimento di mediazione, con attribuzione all’avvocato di ogni più ampio potere e facoltà di legge. Questa interpretazione è stata definita “evolutiva e funzionale” della normativa sulla mediazione obbligatoria, in grado di rafforzare l’efficienza procedimentale e di ridurre inutili formalismi, segnando un passaggio chiave verso la piena digitalizzazione delle ADR. III. Le Condizioni di Validità e le Accortezze Operative Sebbene la sentenza di Modena rappresenti un importante precedente, la validità della delega al difensore per la sottoscrizione del verbale richiede l’adozione di specifiche cautele operative, già evidenziate in dottrina e confermate dalla giurisprudenza: Va sottolineato che la mancanza di valida procura, o la sua irrituale partecipazione, determina l’improcedibilità della domanda giudiziale (Art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010) e può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’Art. 12 bis (es. desunzione di argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. e condanna al versamento del contributo unificato). IV. Conclusioni e Raccomandazioni Operative La sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Modena segna un’importante evoluzione nell’interpretazione degli adempimenti procedurali in mediazione obbligatoria. Essa chiarisce che la mediazione è valida anche in assenza della firma digitale della parte, a condizione che il difensore, munito di una valida procura speciale sostanziale, sottoscriva il verbale e che il mediatore certifichi la presenza e la manifestazione di volontà della parte. Questo orientamento rafforza il principio secondo cui “la forma non può prevalere sulla sostanza”: la partecipazione effettiva e la volontà manifestata prevalgono sulla mera assenza di una firma digitale diretta della parte. Questa interpretazione non solo facilita l’accesso alla mediazione per coloro che non sono pienamente attrezzati digitalmente, ma rafforza anche il ruolo del difensore quale rappresentante sostanziale, abilitato ad agire per conto del proprio assistito in un

Interest Rate Swap: La Corte d’Appello di Catanzaro Conferma la Nullità per Difetto di Causa – Sentenza Rivoluzionaria sui Derivati Bancari

Segnalazione a cura dell’Avv. Renato Scarlato e del dott. Alfredo Montefusco, che ringraziamo per aver portato all’attenzione questo importante precedente giurisprudenziale. La Corte d’Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 437/2018 R.G. dell’8 aprile 2025, ha affrontato una controversia di particolare rilevanza in materia di contratti derivati, specificamente riguardante un interest rate swap stipulato tra un istituto bancario e una società cliente. La vicenda trae origine da un finanziamento chirografario del 2005 a tasso variabile, successivamente “coperto” nel 2006 da un contratto derivato IRS. La società, dopo aver subito perdite per oltre 257.000 euro a causa dei differenziali negativi, aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di nullità del contratto e la restituzione delle somme versate. Il Doppio Grado di Giudizio: Dalla Forma alla Sostanza La Decisione di Primo Grado Il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda dichiarando la nullità del contratto ex art. 23 T.U.F. per mancanza di sottoscrizione da parte della banca del contratto quadro, condannando l’istituto alla restituzione di € 257.149,03. L’Appello e il Ribaltamento Motivazionale La banca appellante contestava la decisione richiamando il principio delle Sezioni Unite della Cassazione n. 898/2018, secondo cui il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento è rispettato quando sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore. I Principi Giuridici Consolidati dalla Corte d’Appello Superamento del Vizio di Forma La Corte ha accolto il primo motivo di appello, confermando l’orientamento delle Sezioni Unite Cass. n. 898/2018 e successivi arresti di Cass. Sez. I, Ord. n. 9187/2021 e Cass. Sez. I, Ord. n. 17288/2023. Il principio consolidato stabilisce che il requisito della forma scritta del contratto-quadro va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma. La Rivoluzionaria Affermazione sulla Causa nei Contratti IRS Elemento di assoluta novità è rappresentato dalla declaratoria di nullità per difetto di causa. La Corte, richiamando la giurisprudenza più recente delle Cass. S.U. n. 8770/2020, Cass. n. 24654/2022 e Cass. n. 4076/2025, ha stabilito che non è sufficiente la mera funzione di copertura del rischio per giustificare la causa del contratto IRS. È necessario che sussistano condizioni specifiche per la validità dell’accordo sull’alea contrattuale. Il Mark to Market come Requisito Essenziale di Validità Il principio cardine affermato dalla Corte stabilisce che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere resi preventivamente conoscibili da parte dell’investitore, ai fini della formazione dell’accordo in ordine alla misura dell’alea. In assenza di tale predeterminazione, la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile, determinando una nullità strutturale ex art. 1418, comma 2, c.c. quando manca l’accordo sulla determinazione dell’alea, diversamente dalla nullità virtuale per violazione degli obblighi informativi. L’Accertamento Tecnico e le Criticità Emerse La Consulenza Tecnica d’Ufficio Il CTU nominato dalla Corte ha evidenziato una lacuna fondamentale, dichiarando espressamente che il contratto derivato del 7 dicembre 2006 non prevedeva l’indicazione di nessun Mark to Market e di conseguenza non indicava né la modalità di calcolo del Mark to Market né le formule necessarie per calcolarlo. Le Divergenze nei Metodi di Calcolo L’assenza di criteri contrattuali ha generato risultati completamente differenti a seconda della metodologia utilizzata. Il sistema Datastream (Thomson Reuters) ha prodotto un risultato di € 22.443,72 positivo per il cliente, mentre la piattaforma Bloomberg ha generato valutazioni completamente diverse: € 146.647,77 negativo per il cliente secondo i calcoli della società e € 24.591,00 negativo per il cliente secondo i calcoli della banca. Questa difformità di risultati dimostra l’impossibilità di determinare l’alea senza criteri predefiniti e la necessità di esplicitare preventivamente la formula matematica di riferimento. Le Implicazioni Pratiche per gli Operatori del Settore Conseguenze per le Banche La sentenza impone agli intermediari finanziari di rivedere completamente le proprie prassi contrattuali. In particolare, diventa indispensabile esplicitare preventivamente i criteri di calcolo del mark to market, indicare chiaramente le formule matematiche di riferimento e garantire la trasparenza sugli scenari probabilistici e sui costi impliciti. Senza questi elementi essenziali, il contratto risulta strutturalmente nullo per difetto di causa. Opportunità per la Clientela I soggetti che hanno sottoscritto contratti IRS privi di tali specifiche tecniche acquisiscono importanti strumenti di tutela. Possono infatti eccepire la nullità strutturale per difetto di causa, richiedere la restituzione delle somme versate a titolo di indebito oggettivo e invocare l’effetto retroattivo della declaratoria di nullità per ottenere il rimborso integrale dei differenziali negativi versati. La Valutazione Ex Ante dell’Alea Contrattuale La Corte ha inoltre ribadito un principio fondamentale già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità: la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata ex ante e non già ex post, non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall’investitore. Questo significa che la validità del contratto deve essere valutata al momento della stipulazione, in base alla chiarezza e alla predeterminazione dei criteri di calcolo dell’alea, indipendentemente dalle successive performance economiche del derivato. Conclusioni: Un Precedente Destinato a Fare Scuola La pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro segna un punto di svolta nella giurisprudenza sui derivati finanziari. Superando la questione meramente formale della sottoscrizione del contratto quadro, la Corte ha posto l’accento sulla sostanza dell’accordo negoziale e sulla necessità di garantire una reale trasparenza nella determinazione dell’alea contrattuale. La nullità per difetto di causa quando manca la predeterminazione dei criteri di calcolo del mark to market rappresenta un principio destinato a riverberarsi su migliaia di contratti derivati stipulati nel corso degli anni. Questa innovativa interpretazione giurisprudenziale potrebbe infatti essere invocata in numerose controversie analoghe, aprendo la strada a una revisione generale dei rapporti contrattuali tra banche e clientela in materia di strumenti finanziari derivati. Gli operatori del settore dovranno necessariamente rivedere le proprie prassi contrattuali, assicurando la massima trasparenza nella definizione dei parametri di calcolo dell’alea. Solo attraverso una completa predeterminazione delle metodologie di calcolo sarà possibile garantire la validità e l’efficacia dei contratti derivati nel rispetto dei principi di protezione dell’investitore e trasparenza informativa che costituiscono il fondamento della normativa

Interest Rate Swap e Alea Contrattuale: Il Tribunale di Napoli Rafforza i Principi sulla Nullità Strutturale

Segnalazione a cura dell’Avv. Renato Scarlato e del dott. Alfredo Montefusco, che ringraziamo per aver portato all’attenzione questo significativo contributo giurisprudenziale. Il Quadro Normativo e l’Evoluzione Giurisprudenziale Il Tribunale di Napoli, con pronuncia del 29 aprile 2025, ha fornito un importante contributo al consolidamento dei principi giurisprudenziali in materia di contratti derivati, specificamente per quanto concerne gli Interest Rate Swap. La decisione si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 8770 del 12 maggio 2020 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, tra cui spiccano Cass. Civ. Sez. I, n. 32705/2022 e Cass. Civ. Sez. I, n. 24654/2022. Per comprendere appieno la portata innovativa di questa pronuncia, è necessario partire da un concetto fondamentale: l’alea contrattuale negli strumenti finanziari derivati non può essere lasciata all’incertezza o alla discrezionalità dell’intermediario, ma deve essere chiaramente predeterminata e condivisa tra le parti contraenti. Il Principio dell’Alea Sussistente Ab Origine La Natura Aleatoria dei Contratti Derivati Il Tribunale napoletano ha chiarito che la validità di un contratto di Interest Rate Swap presuppone necessariamente che l’alea sussista ab origine e sia calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi. Questo principio rappresenta il cuore della questione, poiché distingue nettamente tra una legittima operazione di copertura finanziaria e una mera scommessa mascherata da strumento di investimento. La Corte ha evidenziato come, per essere meritevole di tutela giuridica, l’alea del contratto derivato debba essere riconoscibile fin dal momento della stipulazione. In altre parole, il rischio che entrambe le parti si assumono deve essere quantificabile e comprensibile secondo parametri oggettivi, non lasciato alla casualità o alle valutazioni unilaterali dell’intermediario finanziario. L’Importanza degli Strumenti di Indagine e Previsione Il giudice ha posto particolare enfasi sulla necessità che l’intermediario fornisca al cliente tutti gli elementi essenziali per comprendere la natura dell’operazione. Questi elementi comprendono non soltanto il valore iniziale del derivato, ma anche i criteri di calcolo, gli scenari probabilistici e i parametri di riferimento che influenzeranno l’evoluzione del contratto nel tempo. La Nullità per Indeterminabilità dell’Oggetto Il Vizio Strutturale del Contratto La pronuncia del Tribunale di Napoli ha individuato nella mancata indicazione della formula matematica per il calcolo del mark to market un vizio che comporta la nullità strutturale del contratto per indeterminabilità dell’oggetto. Questo aspetto tecnico riveste una importanza cruciale che merita di essere spiegata in termini comprensibili anche ai non addetti ai lavori. Il mark to market rappresenta il valore corrente del contratto derivato in un determinato momento, calcolato sulla base delle condizioni di mercato vigenti. Quando il contratto non specifica chiaramente come questo valore debba essere determinato, si crea una situazione di incertezza che rende impossibile per il cliente comprendere realmente a cosa si sta obbligando. La Differenza tra Nullità Virtuale e Nullità Strutturale Il Tribunale ha operato una distinzione fondamentale tra due tipologie di nullità che possono colpire i contratti derivati. La nullità virtuale, già oggetto di precedenti pronunce delle Sezioni Unite, si verifica quando l’intermediario viola i propri obblighi informativi, ma il contratto rimane strutturalmente valido. La nullità strutturale, invece, colpisce l’essenza stessa del contratto quando mancano elementi essenziali come la determinabilità dell’oggetto. Questa distinzione non è meramente accademica, ma comporta conseguenze pratiche significative. Mentre la nullità virtuale può essere sanata attraverso il comportamento delle parti o il decorso del tempo, la nullità strutturale è insanabile e comporta l’inefficacia ab origine del contratto. L’Accordo Preventivo sulla Misura dell’Alea La Necessità di Criteri Oggettivi Uno degli aspetti più innovativi della pronuncia riguarda l’affermazione secondo cui deve sussistere un accordo preventivo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea. Questo accordo non può limitarsi a generiche dichiarazioni di accettazione del rischio, ma deve fondarsi su criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi. Il giudice ha chiarito che l’accordo delle parti non può riguardare soltanto il mark to market inteso come costo di chiusura anticipata del contratto, ma deve investire anche gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa dell’alea e dei costi, inclusi quelli impliciti. In sostanza, il cliente deve essere messo nelle condizioni di comprendere non soltanto quanto potrebbe perdere, ma anche le probabilità che ciò accada e i fattori che potrebbero influenzare l’evoluzione del contratto. I Parametri di Calcolo delle Obbligazioni Pecuniarie La sentenza ha posto l’accento sulla necessità che siano chiaramente definiti i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dal contratto, determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo. Questa precisazione tecnica assume particolare rilevanza pratica, poiché molti contratti di Interest Rate Swap stipulati in passato presentavano formule generiche o rinvii a parametri non meglio specificati. Le Conseguenze Pratiche della Pronuncia Per gli Intermediari Finanziari La decisione del Tribunale di Napoli impone agli operatori del settore una revisione sostanziale delle proprie prassi contrattuali. Non è più sufficiente inserire clausole generiche di accettazione del rischio o formule matematiche complesse incomprensibili al cliente medio. È necessario invece predisporre una documentazione che illustri chiaramente i criteri di calcolo, gli scenari probabilistici e tutti gli elementi che concorrono alla determinazione dell’alea contrattuale. Per la Clientela Dal punto di vista della tutela del cliente, la pronuncia apre prospettive significative per tutti coloro che abbiano sottoscritto contratti derivati caratterizzati da vizi nella determinazione dell’alea. La possibilità di eccepire la nullità strutturale per indeterminabilità dell’oggetto rappresenta uno strumento di difesa particolarmente efficace, poiché non soggetto ai termini di prescrizione che potrebbero invece precludere altre forme di tutela. L’Approccio Pedagogico della Giurisprudenza La Funzione Educativa delle Pronunce Giudiziarie Ciò che rende particolarmente apprezzabile la pronuncia del Tribunale di Napoli è l’approccio pedagogico con cui affronta la materia. Il giudice non si limita a enunciare principi astratti, ma fornisce indicazioni concrete su come debba essere strutturato un contratto derivato per essere considerato valido. Questa metodologia contribuisce a creare maggiore chiarezza in un settore tradizionalmente caratterizzato da complessità tecniche spesso utilizzate per oscurare piuttosto che per illuminare. La Costruzione di un Sistema di Tutele Efficaci La sentenza si inserisce in un più ampio processo di costruzione di un sistema di tutele efficaci per gli investitori. Partendo dal principio che l’informazione deve essere non soltanto fornita, ma

Decreto Ingiuntivo: la banca può chiederlo solo con l’estratto conto analitico

Tempo di lettura: 2 minuti Art. 50 del T.U.B. Indice articolo L’art. 50 del T.U.B. dispone che la banca può richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del proprio correntista con la produzione dell’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti. Tuttavia è ancora diffusa la prassi delle banche di depositare, nel procedimento monitorio, il solo attestato di “saldaconto”, cioè una attestazione con cui il dirigente dichiara l’ammontare del valore numerico finale risultante a credito della banca, senza alcun dettaglio delle operazioni registrate in dare ed avere nel rapporto di conto corrente. Intervento Corte di Cassazione La Corte di Cassazione è intervenuta di recente sull’argomento (ordinanza n. 29577 del 24 dicembre 2020), precisando che l’estratto conto richiesto dall’art. 50 T.U.B., per la emissione del decreto ingiuntivo a richiesta della banca, consiste in una elencazione analitica dei movimenti registrati in dato arco di tempo, che determinano il saldo finale per il quale viene chiesta l’ingiunzione. Giurisprudenza Resta discusso, in giurisprudenza, se vada allegato alla richiesta di ingiunzione di pagamento un estratto conto completo, a far data dall’inizio del rapporto bancario (Cass. n. 9695 del 2011), o se piuttosto l’espressione al singolare adottata dall’art. 50 del T.U.B. consenta una ragionevole semplificazione probatoria e quindi la produzione dei soli estratti conto dell’ultima fase di movimentazione del conto (Cass. n. 18541 del 2013). Conclusioni L’ultima pronuncia, nel ribadire il primo orientamento, certamente più rigoroso, sottolinea la necessità, per la banca che agisca in sede monitoria, di depositare tutti gli estratti conto dai quali sia possibile ricostruire, nel lasso di tempo rilevante, l’insorgere del credito per il quale è chiesta l’ingiunzione.

Risanamento danni all’amministratore condominiale revocato anzitempo

Tempo di lettura: < 1 minuti Con l’interessante ordinanza n. 7874 del 19 marzo 2021 la Corte di Cassazione si è espressa sulle conseguenze economiche, a carico del condominio, in ipotesi di revoca dell’amministratore prima della scadenza dell’incarico. A rivolgersi alla suprema corte era stato l’amministratore di un condominio palermitano che si era visto revocare l’incarico anzitempo, e che pertanto aveva richiesto il risarcimento del danno per la cessazione anticipata del rapporto, ai sensi dell’art. 1725 del codice civile. I giudici di merito avevano rigettato la domanda dell’amministratore revocato, sul presupposto della natura libero-professionale dell’incarico di amministratore, e della sua conseguente ordinaria revocabilità senza conseguenze. L’ordinanza della Cassazione ha invece ribaltato tale interpretazione, affermando che il contratto tra il condominio e l’amministratore non è assimilabile a quello di opera intellettuale, quanto invece a quello tipico del mandato oneroso. Conseguentemente, secondo la Corte, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza prevista nell’atto di nomina, l’amministratore condominiale ha diritto al risarcimento dei danni in applicazione dell’art. 1725 del codice civile.