CONSENSO INFORMATO SPETTA AL PAZIENTE DIMOSTRARE CHE NON SI SAREBBE OPERATO
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Dopo essersi sottoposto ad un intervento di bendaggio gastrico in clinica privata, un paziente aveva subito severe complicanze e la lesione di un’arteria, rendendo necessaria una seconda operazione per la rimozione del dispositivo.

Il paziente citava così in giudizio i medici che l’avevano operato e la struttura dove era stato ricoverato, sostenendo che l’intervento era stato eseguito maldestramente, e di non essere stato correttamente informato sulla possibilità che avrebbe potuto subire le conseguenze dannose che poi aveva patito.

I legali dello studio TMC Avvocati Associati venivano incaricati della difesa della clinica privata, determinata a respingere ogni responsabilità per quanto accaduto.
Il perito nominato dal Tribunale, presa visione della documentazione sanitaria, concludeva affermando che l’intervento era stato eseguito correttamente, poiché la conseguenza dello “slippage” gastrico era possibile e quindi non causata dal chirurgo.

Il consulente d’ufficio riteneva però inadeguata e lacunosa la dichiarazione di assenso sottoscritta dal paziente prima dell’intervento, nella quale non era stato fatto riferimento alla possibilità che si verificasse la complicanza che aveva poi colpito il paziente.

Condividendo la linea di difesa del collegio difensivo della clinica, il Tribunale di Benevento ha però escluso la responsabilità sia dei sanitari che della struttura, riconoscendo la corretta esecuzione dell’intervento, e soprattutto la adeguatezza del consenso fornito dal paziente rispetto alle informazioni ricevute sia con la dichiarazione sottoscritta, sia verbalmente direttamente dal chirurgo prima dell’operazione, secondo quanto aveva dichiarato un teste presente in quell’occasione.

Il passaggio di maggior interesse della sentenza (n. 2401 del 19 novembre 2021) è però quello in cui il Tribunale pur evidenziando la contraddittorietà delle risultanze processuali, conclude affermando però che ricade sul paziente l’onere di dimostrare che, ove correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento di bendaggio gastrico.


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