Tempo di lettura: 2 minuti

Storica decisione della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022 ha stabilito che il patrocinio legale a spese dello stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo.

Per i giudici delle leggi il compenso dovuto al legale che assiste una parte priva di adeguato reddito è da considerarsi come spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabilediritto al processo e alla difesa.

La affermazione di questo nuovo principio è la conseguenza della abrogazione, per incostituzionalità degli articoli 74, secondo comma, 75, primo comma, e 83, secondo comma, del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui in essi non prevedevano tra i procedimenti di mediazione tra quelli ammissibili al patrocinio a spese dello stato.

Per effetto delle norme abrogate, la copertura delle spese legali da parte dello stato non operava per la mediazione, neppure quando essa era prevista come condizione obbligatoria per instaurare il giudizio: ad esempio in materia di condominio, locazioni, diritti reali, responsabilità medica e divisioni ereditarie.

Tale distorsione aveva determinato così il paradosso della possibile propensione delle parti non abbienti a rifiutare il raggiungimento di un accordo mediativo, potendo poi usufruire però di tale beneficio per la difesa in giudizio.

La Consulta, con sentenza 20 gennaio 2022, n. 10, ha giocato d’anticipo sulle lacune normative del legislatore, censurando gli artt. 74 comma 2, 75 comma 1 e 83 comma 2 del DPR n. 115/2002, nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l’attività difensiva posta in essere in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010) che si conclude con l’accordo.

n questo modo, le parti che raggiungono un accordo in mediazione hanno interesse ad evitare di ricorrere al giudice per definire la controversia, mentre alla liquidazione delle spese giudiziali in favore del difensore potrà provvedere l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere sulla controversia.

La Corte Costituzionale ha censurato la “esclusione irragionevole” del beneficio per le mediazioni concluse positivamente, soprattutto perché contrastante con gli obiettivi di riduzione del contenzioso civile che la mediazione consente di ottenere e su cui punta anche la riforma legislativa recentemente varata dal Governo.

I giudici della Corte hanno evidenziato come sia lesivo del diritto di difesa prevedere la mediazione obbligatoria, imposta come condizione di procedibilità in molte materie, senza assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi dell’istituto del gratuito patrocinio, limitando l’effettività del diritto di difesa proclamato dall’art. 24 della Costituzione come “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”


Please follow and like us:
Pin Share
Category
Tags

No responses yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Open chat
Salve,
ha bisogno di aiuto?